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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 18 dicembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 dicembre 2012.

  Albonetti, Antonione, Bergamini, Bindi, Bocchino, Borghesi, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Aniello Formisano, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Leo, Leone, Lombardo, Lupi, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Bergamini, Bindi, Bocchino, Bongiorno, Borghesi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Aniello Formisano, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, Lombardo, Lupi, Lusetti, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 dicembre 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   SCANDEREBECH: «Disposizioni per l'agevolazione e la promozione dell'occupazione femminile» (5650).

  In data 14 dicembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BELLOTTI: «Disposizioni per l'assistenza e il sostegno tecnico-amministrativo delle imprese in crisi» (5651);
   MISEROTTI: «Elevazione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare composto di una sola persona titolare di pensione ai superstiti ed estensione del diritto all'assegno in favore dei superstiti di lavoratori autonomi» (5652).

  In data 17 dicembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GARAVINI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di perizie, di consulenze tecniche e di misure cautelari personali» (5653);
   CRAXI: «Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, concernente l'istituzione di un'imposta di sbarco nelle città portuali» (5654);
   MONTAGNOLI: «Disposizioni concernenti la ripartizione del debito pubblico nazionale tra le regioni» (5655);
   MADIA: «Divieto di transazioni economiche e finanziarie con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo» (5656).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 18 dicembre 2012 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
  dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'interno:
   «Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013» (5657).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MOGHERINI REBESANI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011» (5489) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Camillis.

  La proposta di legge VILLECCO CALIPARI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione» (5608) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Graziano.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):

  IANNACCONE ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica” (5600).
   II Commissione (Giustizia):

  SCILIPOTI ed altri: «Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di requisiti formali dell'accordo e della proposta di conciliazione nell'ambito del procedimento di mediazione per le controversie civili e commerciali» (5514) Parere della I Commissione.
   XI Commissione (Lavoro):

  TORAZZI ed altri: «Disposizioni per l'organizzazione del sistema di previdenza e assistenza sociale su base regionale» (5556) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):

  MAZZUCA ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Parkinson» (5591) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):

  COSENZA: «Istituzione del Comitato interministeriale per il recupero e la riqualificazione del patrimonio rurale in stato di abbandono o di cattiva manutenzione» (5590) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 13 dicembre 2012, ha comunicato che la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori immobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (COM(2012)350 final) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 83), che è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (rifusione) (COM(2012)360 final) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 84), che è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (COM(2012)372 final) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 85), che è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove (COM(2012)393 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri (COM(2012)394 final) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 86), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione) (COM(2012)403 final) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 87), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM(2012)530 final) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 88), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 dicembre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – che sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni – con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai soggetti sotto indicati:
   comune di Civitanova del Sannio (Isernia), a valere sul contributo concesso per l'anno 2008, per ulteriori lavori di sistemazione geotecnica in località Fonte la Pietra e Cimitero – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comune di Monte Grimano Terme (Pesaro Urbino), a valere sul contributo concesso per l'anno 2010, per ulteriori lavori di consolidamento e restauro di Palazzo Massajoli – alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   con lettera in data 12 dicembre 2012, sentenza n. 277 del 5-12 dicembre 2012 (doc. VII, n. 874), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino»);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), nella parte in cui esclude che l'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succeda all'Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, nonché nella parte in cui, con riferimento alle medesime obbligazioni, priva di efficacia nei confronti dell'Azienda sanitaria ospedaliera i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi e dispone che la Fondazione succeda nelle azioni esecutive:
alla XII Commissione (Affari sociali);

   con lettera in data 12 dicembre 2012, sentenza n. 278 del 5-12 dicembre 2012 (doc. VII, n. 875), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14 (Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica), limitatamente alle parole «e i piccioni domestici inselvatichiti»;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 1) e 2), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987, come sostituite dall'articolo 2, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2011;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-bis, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'articolo 2, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la lepre comune ed il merlo, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio e nella parte in cui, nel periodo a partire dal 16 dicembre, consente l'esercizio della caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio tutti i giorni della settimana;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2011;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987, aggiunto dall'articolo 2, comma 11, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2011;
    dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'articolo 2, comma 15, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2011;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-bis, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'articolo 2, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la cesena ed il tordo bottaccio, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni), come sostituito dall'articolo 7, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'articolo 5, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli un habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e all'articolo 6, comma 4, della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dal Presidente del Consiglio dei ministri: alla XIII Commissione (Agricoltura).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   sentenza n. 279 del 5-12 dicembre 2012 (doc. VII, n. 876), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 2 e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione: alla XI Commissione (Lavoro);
   sentenza n. 280 del 5-12 dicembre 2012 (doc. VII, n. 877), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 24, 103 e 113 della Costituzione – dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo: alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza n. 284 del 5-12 dicembre 2012 (doc. VII, n. 878), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione: alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 12 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'esercizio 2011, e la connessa determinazione e relativa relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI Servizi Spa, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 486).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione relativa all'anno 2011, predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (doc. LXXVIII, n. 5).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate, riferita all'anno 2011 (doc. XXXVI, n. 5).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa).

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione – predisposta dal Ministero della giustizia – sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca, aggiornata al mese di settembre 2012 (doc. CLIV, n. 9).

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente l'esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato Spa, relativa all'anno 2011 (doc. CLXXXI, n. 5).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione – predisposta dal Ministero della giustizia – sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, relativa al secondo semestre 2012 (doc. CXVI-bis, n. 9).

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della legge 1o agosto 2002, n. 166, la relazione, predisposta da ANAS Spa, sull'attività di vigilanza sulle società concessionarie autostradali svolta dalla medesima società nell'anno 2011.

  Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 22 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativa all'anno 2011 (doc. CCVIII n. 56).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 14 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 109/2012 del 26 ottobre 2012, concernente «9a relazione di monitoraggio sullo stato di attuazione, al 30 settembre 2011, degli interventi finanziati a valere sulla manovra di accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche».
  Tale delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 dicembre 2012, ha trasmesso i nuovi testi dei seguenti documenti, già assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni:
   Nuovo testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione con le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama (COM(2012)454 final/2), che sostituisce il documento COM(2012)454 final, assegnato in sede primaria, in data 5 settembre 2012, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Nuovo testo della relazione della Commissione - 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011) (COM(2012)714 final/2), che sostituisce il documento COM(2012)714 final, assegnato in sede primaria, in data 3 dicembre 2012, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 14 e 17 dicembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea – Nona relazione annuale (Anno di riferimento: 2010) (COM(2012)749 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Rafforzare il mercato unico rimuovendo gli ostacoli fiscali transfrontalieri per le autovetture (COM(2012)756 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione provvisoria sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2012)761 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (SWD(2012)381 final/2), che è assegnato in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (COM(2012)704 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili (COM(2012)740 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (COM(2012)746 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale sui progressi compiuti sulle attività delle imprese comuni nell'ambito delle iniziative tecnologiche congiunte nel 2011 (COM(2012)758 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Riesame della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) – riesame 2012 (COM(2012)765 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (COM(2012)774 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, in data 11 dicembre 2012, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro (COM(2012)727 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un quadro di qualità per i tirocini – Seconda fase della consultazione delle parti sociali a livello europeo a norma dell'articolo 154 del TFUE (COM(2012)728 final).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nel mese di settembre 2012, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
   sentenza 5 giugno 2012: Colacrai n. 2 n. 63868/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 luglio 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 320) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 25 settembre 2012: Parenti (eredi) e Deidda n. 39567/02 e 40281/02, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (doc. CLXXIV, n. 321) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 25 settembre 2012: Pedicini e altri n. 48117/99, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla cosiddetta «legge Pinto» (doc. CLXXIV, n. 322) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 5 giugno 2012: Immobiliare Cerro Sas n. 35638/03, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 23 febbraio 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 323) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 19 giugno 2012: Iuliano e altri n. 13396/03, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 14 dicembre 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 324) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 5 giugno 2012: Carletta n. 63861/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 luglio 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 325) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 19 giugno 2012: Prenna e altri n. 69907/01, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 9 febbraio 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 326) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 19 giugno 2012: Messeni Nemagna e altri n. 9512/04, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 5 ottobre 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 327) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 5 giugno 2012: La Rosa e Alba n. 4 n. 63238/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13 ottobre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 328) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 5 giugno 2012: La Rosa e Alba n. 8 n. 63285/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 luglio 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 329) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 6 marzo 2012: Gagliano Giorgi n. 23563/07, in materia di ragionevole durata del processo. In tale pronuncia la Corte ha dichiarato irricevibile il motivo di ricorso relativo alla eccessiva durata del processo penale a carico del ricorrente, avendo escluso l'esistenza di un pregiudizio rilevante – sotto il profilo del diritto ad un processo entro termini ragionevoli – perché l'intervenuta prescrizione del reato ha attenuato il danno che questi sosteneva di avere subito per la durata eccessiva del processo. La Corte ha invece constatato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla cosiddetta «legge Pinto» (doc. CLXXIV, n. 330) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 26 giugno 2012: Milazzo n. 77156/01, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 2 novembre 2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 331) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza 25 settembre 2012: Gatti e Nalbone n. 41264/02, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla cosiddetta «legge Pinto» (doc. CLXXIV, n. 332) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza 5 giugno 2012: Colazzo n. 63633/00, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13 ottobre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (doc. CLXXIV, n. 333) – alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 13 dicembre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Alluvioni Cambiò (Alessandria), Castello di Godego (Treviso), Cenate Sopra (Bergamo), Livorno Ferraris (Vercelli), Riardo (Caserta), Scandale (Crotone), Seminara (Reggio Calabria) e Vedelago (Treviso).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio):
   alla dottoressa Rita Cicchiello, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   alla dottoressa Loredana Durano, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   alla dottoressa Luciana Patrizi, l'incarico di direttore dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta dell'11 dicembre 2012, a pagina 42, seconda colonna, le righe dalla dodicesima alla diciannovesima si intendono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2012, N. 207, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE, IN CASO DI CRISI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (A.C. 5617-A/R)

A.C. 5617-A/R – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 5617-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   All'articolo 1-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 3, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , senza oneri a carico della finanza pubblica,

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 3-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: per il quadriennio 2012-2015, è sospesa, con le seguenti: per il triennio 2013-2015, sono sospese, nel limite di spesa di dieci milioni di euro annui.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente: 3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il triennio 2013-2015.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.11, 1.14, 3.6, 3.9. 3.15, 3-bis.2, 4.1, 4.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

A.C. 5617-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

  1. Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale).

  1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.
  2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. È fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quater-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione è irrogata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo.

Articolo 2.
(Responsabilità nella conduzione degli impianti).

  1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l'attività di controllo dell'autorità di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Articolo 3.
(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. Controlli e garanzie).

  1. L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.
  2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto.
  4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  6. Il Garante, avvalendosi, senza oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.

Articolo 4.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a 200 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5617-A/R – Modificazioni apportate dalle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

  al comma 3, le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse;

  al comma 5, le parole: «dell'autorizzazione integrata ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale»;

  dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
   «5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefìci».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
   «Art. 1-bis. – (Valutazione del danno sanitario). – 1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.
  2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 3:

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

   al comma 6:
    le parole: «, senza oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse;
    dopo le parole: «nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto» sono inseritele seguenti: «, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai princìpi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.(Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto). – 1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, per il triennio 2013-2015, è sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione:
   a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
   b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;
   c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia.

  2. Le disposizioni previste dal comma 1 hanno attuazione anche nel caso in cui si applichi alla regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il triennio 2013-2015».

A.C. 5617-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale).

  Al comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: , previo parere della regione interessata e parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
1. 1. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: quando presso di esso sono occupati fino a: da almeno un anno.
*1. 2. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: quando presso di esso sono occupati fino a: da almeno un anno.
*1. 30. Contento.

  Al comma 1, sostituire la parole da: quando presso di esso fino a: dell'occupazione e della produzione con le seguenti: qualora la salvaguardia della produzione sia necessaria all'economia nazionale.
1. 31. Contento.

  Al comma 1, sostituire la parola: duecento con la seguente: mille

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 36 mesi con le seguenti: 24 mesi.
1. 3. Realacci, Braga, Margiotta.

  Al comma 1, sostituire la parola: duecento con la seguente: cinquecento.
1. 4. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 1, sostituire la parola: duecento con la seguente: cinquanta.
1. 6. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 1, sostituire la parola: duecento, con la seguente: cento.
1. 5. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 1, dopo le parole: vengano adempiute aggiungere le seguenti: le misure contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché.
1. 7. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato.
1. 9. Margiotta, Bratti, Braga, Realacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate nei pareri ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere espressi entro dieci giorni.
1. 10. Ferranti, Bratti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: volte ad assicurare fino alla fine del periodo, con le seguenti: e le prescrizioni volte a permettere la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle risultanti dal provvedimento di riesame ivi previsto.
1. 32. Contento.

  Al comma 2 sostituire le parole da: esclusivamente e ad ogni effetto fino a: ambientale, nonché con le seguenti: quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni previste dal documento della valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis e le eventuali richieste di garanzie fideiussorie da disporsi da parte dell'autorità competente a garanzia dei danni o delle opere da eseguire in sostituzione del responsabile di violazioni di norme ambientali e;

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:Art. 1-bis. (Valutazione del danno sanitario – Vds). 1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, e di cui all'articolo 3, comma 1, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente redigere, contestualmente all'Ai A e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.
  2. Con successivo regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.
  3. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinamenti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.
  4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.
  5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
  6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
  7. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.
  8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.
  9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto dalla VDS, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.
  10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.
  11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.
  12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto”.
1. 11. Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative, contenute anche nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 comporta l'applicazione del comma 9, lettera c), dell'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.
1. 12. Ferranti, Bratti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: la mancata osservanza fino alla fine del comma, con le seguenti: dopo la prima mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1, secondo le procedure e i termini ivi previsti, si provvede, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione, alla nomina di un amministratore straordinario.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Qualora non fossero rese disponibili da parte della società proprietaria dello stabilimento di interesse strategico nazionale le somme necessarie all'esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 1, tali somme possono essere richieste dall'amministratore straordinario di cui al comma 3, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni di cui al comma 1.
  3-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
  «8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207»;
   all'articolo 3, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.
1. 14. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: la mancata osservanza fino alla fine del periodo, con le seguenti: ogni violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da un milione a cinquanta milioni di euro.
1. 33. Contento.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: la mancata osservanza aggiungere le parole: anche di una sola.
1. 13. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: nel provvedimento di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , secondo le procedure e i termini ivi previsti,
1. 17. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: della società con le seguenti: dell'impresa titolare dello stabilimento realizzato nell'ultimo esercizio concluso
1. 34. Contento.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dal prefetto competente per territorio con le seguenti: dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1. 35. Contento.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo la seconda mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1, secondo le procedure e i termini ivi previsti, sono adottati gli opportuni provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.
1. 15. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di reiterata mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, la sanzione amministrativa fino al 10 per cento del fatturato, può essere elevata al 15 per cento di detto fatturato.
1. 18. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 19. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 20. Ferranti, Bratti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ai fini della eventuale valutazione dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria prende in esame l'autorizzazione di cui al comma 1. Ove comunque disponga o mantenga il sequestro, di detta autorizzazione tiene conto ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa.
1. 22. Ferranti, Bratti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per tutto il periodo di prosecuzione dell'attività produttiva autorizzata ai sensi del comma 1, è sospesa l'efficacia dei provvedimenti di sequestro eventualmente adottati dall'autorità giudiziaria sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento.
1. 36. Contento.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: quando fino alla fine del periodo con le seguenti: in presenza di provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento da parte dell'autorità giudiziaria, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 21. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dell'attività d'impresa a norma del comma 1 con le seguenti: di quelle attività d'impresa a norma del comma 1, compatibili con i suddetti provvedimento di sequestro.
1. 23. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel reimmettere il titolare dell'impresa nell'esercizio dell'attività, l'autorità giudiziaria applica comunque l'articolo 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale indipendentemente dal consenso dell'interessato.
1. 24. Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

  Al comma 5 sostituire le parole: al Parlamento con le seguenti: alle competenti commissioni parlamentari.
1. 25. Braga, Realacci, Bratti, Margiotta.

  Al comma 5, sostituire le parole da: di riesame fino a: integrata ambientale con le seguenti: di autorizzazione integrata ambientale e in quello di riesame della autorizzazione integrata ambientale medesima.
1. 26. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 5 dopo le parole: dell'autorizzazione integrata ambientale aggiungere le seguenti: e sui risultati conseguiti.
1. 37. Contento.

ART. 1-bis.
(Valutazione del danno sanitario).

  Al comma 1, sopprimere le parole da: anche sulla base fino alla fine del comma.
1-bis. 1. Contento.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati del suddetto rapporto sono condizione per l'avvio, su richiesta motivata della regione interessata, di un ulteriore riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
1-bis. 2. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario.
1-bis. 3. Lanzarin, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 2, dopo le parole: della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
1-bis. 4. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

ART. 2.
(Responsabilità nella conduzione degli impianti).

  Al comma 1, sopprimere le parole: Nei limiti consentiti dal presente decreto.
2. 1. Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

  Al comma 1, sostituire le parole: Nei limiti consentiti dal con le seguenti: Nel rispetto delle disposizioni del
2. 30. Contento.

  Al comma 1, dopo le parole: dal presente decreto aggiungere le seguenti: sempre che non sia disposto o mantenuto il sequestro dall'autorità giudiziaria,.
2. 2. Ferranti, Bratti.

ART. 3.
(Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. Controlli e garanzie).

  Al comma 1-bis, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: , sentite le competenti commissioni parlamentari,
3. 30. Contento.

  Al comma 3, sostituire le parole da: A decorrere dalla data fino a: stabilimento ed alla con le seguenti: L'autorità giudiziaria valuta il permanere dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e la conseguente.
3. 3. Ferranti, Bratti.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, aggiungere le seguenti: individuato tra il personale dirigenziale dell'ISPRA, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e.
3. 4. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. 5. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è definito il compenso aggiungere le seguenti: omnicomprensivo.
3. 7. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3. 6. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: Il Garante fino a: e sentendo con le seguenti: Il Garante, affiancato, senza oneri a carico della finanza pubblica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, nonché dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA), di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e operando in stretto e costante raccordo con.
3. 13. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto aggiungere le seguenti: e dell'Arpa Puglia,.
3. 9. Bratti, Realacci, Braga, Margiotta.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: e al Ministro della salute aggiungere le seguenti: e al Ministro dello sviluppo economico.
3. 11. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione con le seguenti: ai soli fini dell'attuazione delle misure contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione nei tempi ivi previsti.
3. 12. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'ufficio o in seguito alle criticità segnalate dal Garante, può procedere al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2 del presente articolo allo scopo di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute, secondo le migliori tecniche disponibili.
3. 31. Contento.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Comitato di consultazione per l'attuazione dell'AIA, composto da rappresentanti degli enti locali interessati, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, dalle associazioni ambientali e dalle associazioni di tutela dei cittadini.
  6-ter. Il Garante, per le finalità di cui al comma 6, riferisce al Comitato di cui al comma 6-bis con cadenza mensile, in merito all'andamento e allo stato di avanzamento delle procedure di cui al presente decreto.
3. 15. Vico, Lulli.

ART. 3-bis.
(Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto).

  Sopprimerlo.
3-bis. 1. Contento.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, sulla base delle criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nei relativi territori.
3-bis. 2. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 3-ter. – (Razionalizzazione della dirigenza sanitaria del Ministero della salute). – 1. Al fine di accrescere le capacità operative del Ministero della salute in relazione ai nuovi compiti di monitoraggio sanitario di territori, aree e impianti a rischio, da svolgere anche sulla base delle competenze in materia di sanità digitale, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e coloro successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende agli stessi, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento.
  2. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, con specifiche prove integrative di cultura informatica e statistica sanitaria. Nei limiti delle dotazioni organiche vigenti e ferme restando le riduzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero, i principi generali in materia di incarichi conferibili e le modalità di attribuzione degli stessi, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed individuati con provvedimento del Ministro della salute, vengono attribuiti in base all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei limiti dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che tiene conto anche delle specifiche competenze informatiche e di statistica sanitaria necessarie. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie a disposizione del Ministero per assunzioni di personale. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno 5 anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  4. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n. 102, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico sanitario assunto presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono prorogati sino al 31 dicembre 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato oltre quelli già autorizzati.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3-bis. 030. Colaninno.

(Inammissibile)

ART. 4.
(Copertura finanziaria).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la parte di competenza della Regione Puglia.
4. 1. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del periodo, con le seguenti: del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 2. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il recupero delle somme di cui al comma 1, a valere sul fatturato della società ILVA S.p.A. di Taranto.
4. 3. Fava, Lanzarin, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

A.C. 5617-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la tutela dei lavoratori è sancita ed è imprescindibile ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro e del codice del lavoro, confermata dall'articolo 36 della Costituzione e dall'articolo 2087 del codice civile;
    il provvedimento in esame prevede l'emanazione di una legge ordinaria per disciplinare i criteri di ammissibilità e prorogabilità dell'attività lavorativa degli stabilimenti d'interesse strategico nazionale e, nello specifico, lo stabilimento dell'ILVA Spa,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità, anche attraverso altri provvedimenti legislativi, di:
    a) aprire delle finestre di pre-pensionamento destinate ai lavoratori subordinati che abbiano maturato gli anni contributivi necessari, ai sensi della «legge Fornero», ovvero che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età;
    b) includere tutti i lavori subordinati, ai quali non fa riferimento la lettera a), nella cosiddetta categoria degli esodati che non abbiano compiuto all'atto della cessazione lavorativa il sessantesimo anno di età, ovvero che non abbiano maturato gli anni contributivi necessari, ai sensi della «legge Fornero»;
    c) istituire un fondo a scopo tutelativo, con risorse derivanti da dismissione e/o smantellamento dei beni appartenenti all'ILVA Spa, procedimento che avverrà al termine dei trentasei mesi previsti dall'articolo 1, comma 1, con il quale vengano tutelate le quote dei componenti del Consiglio di amministrazione del capitale sociale e si impegnino gli stessi a versare, a conclusione del procedimento di dismissione, una quota pari al 10 per cento della stessa a titolo di proroga del termine previsto e necessario a concludere la vendita, per una scadenza inderogabile di sei mesi.
9/5617-AR/1Scilipoti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame è volto ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia un'assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili;
    la difesa di salute e ambiente non può essere separata dalla tutela del lavoro. L'Ilva di Taranto pone oggi in modo chiaro la contraddizione tra salute e lavoro come un ricatto imposto a lavoratori e abitanti delle città. Questo ricatto è ulteriormente aggravato dalla crisi che rende la disoccupazione un timore concreto per chi lavora;
    quella di Taranto, in onda in questi giorni, è una storia enorme: di diritti violati, di malattia e di morte, dell'ennesima richiesta di scegliere tra lavoro e salute;
    la scorsa settimana il gip Patrizia Todisco ha firmato il provvedimento di sequestro (senza facoltà d'uso) degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto e disposto misure cautelari per alcuni indagati nell'inchiesta per disastro ambientale. Nel provvedimento, è scritto che «chi gestiva e gestisce l'Ilva ha continuato in tale attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza»;
    il Gip di Taranto ha detto no al piano proposto dall'Ilva che intendeva mantenere in parziale attività l'impianto e no anche al progetto di risanamento del valore di 400 milioni, già bocciato in precedenza dalla Procura. «Non c’è spazio per proposte al ribasso da parte dell'Ilva circa gli interventi da svolgere e le somme da stanziare. I beni in gioco, salute, vita ed ambiente, ma anche diritto ad un lavoro dignitoso e non pregiudizievole per la salute, la sicurezza e la libertà di alcun essere umano, lavoratore compreso, non ammettono mercanteggiamenti» ha dichiarato il Gip, Patrizia Todisco;
    anche Confindustria dichiara che la chiusura dell'Ilva rappresenta una preoccupazione per molti. «Anche in un momento di estrema criticità l'obiettivo dell'azienda è chiaro: rispettare gli impegni per la salute dei cittadini e difendere un presidio fondamentale per l'intera economia del Paese. Questo impegno, che si sta già traducendo in interventi concreti, può e deve essere attuato nel più breve tempo possibile, compiendo ogni sforzo per garantire la continuità produttiva»;
    l'Ilva rappresenta per l'Italia, nonostante le criticità espresse, una parte importante del tessuto produttivo nazionale, fonte di guadagno e quindi motore dell'economia. La società, peraltro si è dichiarata pronta ad investire somme mai raggiunte prima per l'adeguamento delle strutture agli obiettivi ambientali richiesti e con 4 anni di anticipo rispetto a quanto richiesto dall'Europa per gli impianti siderurgici, dichiara Confindustria;
    la chiusura di uno stabilimento siderurgico tra i più importanti d'Europa sta dividendo la popolazione tra chi, a prescindere dalla sicurezza, difende il posto di lavoro, chi al primo posto mette la necessità di un ambiente salubre in cui vivere e lavorare e chi, in bilico tra la necessità di uno stipendio e di condizioni di vita ottimali non riesce ancora a ipotizzare una soluzione al problema;
    il mesotelioma è una neoplasia che origina dal mesotelio, lo strato di cellule che riveste le cavità sierose del corpo: pleura, peritoneo, pericardio, cavità vaginale dei testicoli. La quasi totalità dei casi attualmente rilevati del tumore si riferisce a mesotelioma pleurico, ed è correlata all'esposizione alle fibre aerodisperse dell'amianto (asbesto), con una latenza temporale particolarmente elevata – 15-45 anni – e un decorso di 1-2 anni. Il mesotelioma maligno è una forma rara di cancro che ha origine nel mesotelio, la membrana che riveste e protegge la maggior parte degli organi interni del corpo. Il mesotelio è costituito da due strati, uno che circonda l'organo stesso, e l'altro che forma un rivestimento a sacco interno ad esso. Tra questi due strati si produce normalmente una piccola quantità di liquido, per lubrificare i movimenti degli organi protetti. Quando le normali cellule del mesotelio vanno fuori controllo e si moltiplicano rapidamente, si parla di mesotelioma. La forma più comune di mesotelioma è il mesotelioma «pleurico», che si genera nel rivestimento dei polmoni. Altre forme sono il mesotelioma «peritoneale», che riguarda il rivestimento della cavità addominale, e il mesotelioma «pericardiaco», che riguarda il rivestimento del cuore;
    l'esposizione può essere lavorativa, per gli operatori impegnati nella produzione e nell'utilizzo industriale di amianto e derivati, o paraoccupazionale, per l'uso dei relativi manufatti. L'esposizione può essere anche non professionale, cioè correlata all'uso dei manufatti per scopi non lavorativi e naturale, nei rari casi di esposizione in locazioni geologiche a polveri di origine naturale, non di cava. L'incidenza di questa neoplasia appare in crescita in tutto il mondo con circa 2,2 casi per milione di abitanti;
    essendo fortemente correlata all'uso industriale dell'amianto, attualmente vietato da 20 anni (1992) ed in fase di eliminazione in alcuni paesi, ed essendo la patologia ad alta latenza temporale (il periodo di incubazione è di circa 30 anni), si prevede un livello costante di incidentalità della malattia in Italia fino al 2020 (cioè circa 30 anni dopo il 1992), ed una successiva decrescita;
    il mesotelioma è quasi sempre provocato dall'esposizione alla fibra di amianto. Molte persone vi sono state esposte nella vita militare; altre a causa del loro lavoro; altri ancora, secondariamente, attraverso il contatto con gli operai esposti. A causa della sua latenza, il cancro potrebbe non manifestarsi per 20-50 anni, e oltre, dopo l'esposizione;
    secondo le informazioni dell'Istituto finlandese per la salute sul luogo di lavoro, Helsinki, Finlandia, si prevede che l'incidenza del mesotelioma nell'Europa occidentale raggiungerà il picco tra il 2010 e il 2020. Di seguito vengono fornite le statistiche sull'incidenza, attualmente disponibili, paese per paese,

impegna il Governo:

   ad investire nell'attività di ricerca per la prevenzione del mesotelioma e per la sua diagnosi precoce e a diffondere la cultura di prevenzione e cura negli ambienti a rischio e nei loro dintorni, con particolare attenzione al quartiere Tamburi di Taranto;
   ad adottare linee di trattamento facilitate per questi pazienti, che attualmente – in tempi di crisi – non possono attendere «neppure un giorno» per fare approfondimenti diagnostici e meno ancora per ottenere trattamenti di radioterapia efficace.
9/5617-AR/2Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Calgaro, Poli, Ruggeri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a disciplinare – in via generale, agli articoli 1 e 2, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, agli articoli 3 e 4 – l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
    al fine di salvaguardarne i livelli occupazionali e produttivi, infatti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la prosecuzione dell'attività in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per un tempo non superiore a trentasei mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni dirette ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute, secondo le migliori tecniche disponibili;
    l'articolo 3, al comma 4, in particolare, prevede, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, la nomina, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, di un Garante di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del decreto;
    il Politecnico di Bari da anni, oramai, si conferma l'università statale italiana d'eccellenza nella ricerca scientifica;
    nel recente rapporto SIR 2012 World Report (Scimago institutions rankings), la più autorevole classifica delle istituzioni di ricerca nel mondo, che ha valutato 3.290 pubblicazioni scientifiche raccolte nel periodo 2006-2010, misurandone non solo la quantità ma la qualità, attraverso il cosiddetto «impatto normalizzato» (relazione tra l'impatto scientifico delle pubblicazioni considerate e la media mondiale per ogni ambito di ricerca), il Politecnico si è aggiudicato il primo posto in Italia tra gli atenei statali, con un indice dell'1,70 per cento (in ulteriore netto aumento rispetto al valore di 1,55 per cento del 2011) a fronte di un valore dell'1,30 per cento dei Politecnici di Torino e Milano: tale dato significa che i risultati scientifici conseguiti hanno superato del 70 per cento la media mondiale nelle rispettive discipline;
    sempre secondo tale rapporto, il Politecnico di Bari ha fatto registrare il valore più alto, in Italia, del parametro «tasso d'eccellenza» che misura la percentuale di lavori che rientrano nel 10 per cento più citato nella bibliografia internazionale (19,6 per cento, a fronte del 16,0 per cento del Politecnico di Milano e del 15,2 per cento di Torino),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valorizzare adeguatamente, nell'ambito della procedura di selezione del Garante, il vasto e qualificato «patrimonio umano» costituito dai docenti e dai ricercatori del Politecnico di Bari, anche eventualmente prevedendo una loro consultazione ai fini dell'individuazione del soggetto da proporre per la nomina.
9/5617-AR/3Patarino.


   La Camera,
   attesa la natura straordinaria ed innovativa del provvedimento in esame, giustificata, in concreto, dalla situazione dello stabilimento siderurgico «Ilva s.p.a.» di Taranto;
   ricordato come le situazioni che si intendono disciplinare in via generale ed astratta coinvolgano interessi rilevanti in campo ambientale e della salute oltre che industriale;
   ritenuto corretto avviare un monitoraggio degli effetti del provvedimento anche allo scopo di correggerne i risultati o migliorarne, in futuro, le relative disposizioni;
   ravvisata l'utilità di tanto anche con riferimento alla valutazione del danno sanitario (articolo 1-bis) e al rapporto previsto dalle nuove disposizioni;
   considerata la rilevanza che rivestiranno i criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario anche in considerazione del fatto che non risulta «validato» alcun «registro dei tumori regionale» con riferimento alla regione Puglia, almeno secondo quanto risulta dall'associazione italiana registro tumori (AIRTUM) e alle procedure normalmente seguite allo scopo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in vista dell'adozione del decreto che stabilisce i criteri metodologici per la reazione del rapporto di valutazione del danno sanitario, di avvalersi anche dell'esperienza dell'associazione italiana registro tumori (AIRTUM) o, comunque, del contributo della commissione oncologica nazionale in cui la stessa risulta rappresentata.
9/5617-AR/4Contento.


   La Camera,
   premesso che:
    il capitolo delle bonifiche dei siti inquinati rappresenta uno dei maggiori e gravi problemi ambientali, e conseguentemente uno dei più importanti aspetti delle politiche ambientali, sia per la sua valenza di necessaria tutela ambientale e sanitaria, sia per le sue ricadute sociali e produttive;
    la presenza di sostanze potenzialmente pericolose nel suolo, sottosuolo, nei sedimenti e nelle acque sotterranee può portare ad effetti negativi sulla salute dell'uomo, degli animali, e sugli ecosistemi;
    attualmente nel nostro Paese vi sono circa 15.000 siti di interesse regionale e 57 siti d'interesse nazionale, che corrispondono a circa il 3 per cento dell'intero territorio italiano e a oltre 330 mila ettari di aree a mare;
    i siti di interesse nazionale (SIN), rappresentano le zone maggiormente inquinate del nostro Paese, con un impatto rilevante sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ambientale, le cui procedure di bonifica sono attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    all'interno dei 57 siti di interesse nazionale, ricadono le più importanti aree industriali della penisola, tra cui: i petrolchimici di Porto Marghera, Brindisi, Priolo, Gela; le aree urbane e industriali di Taranto, Napoli orientale, Trieste, Piombino, La Spezia, Brescia, Mantova;
    la bonifica dei siti d'interesse nazionale stenta fortemente a decollare, tanto che di questi siti finora nessuno ha potuto certificare l'avvenuta completa bonifica e quindi la possibilità di avvio di un recupero completo dell'area;
    per ciascuno di tali siti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esamina e approva i progetti di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dei suoli e della falda; finanzia e realizza interventi di bonifica in aree pubbliche attraverso lo strumento dell'accordo di programma; gestisce il contenzioso amministrativo, civile e penale e stipula atti transattivi con i privati in materia di bonifica e danno ambientale;
    al fatto che praticamente ancora in nessun sito d'interesse nazionale si sia potuta certificare la conclusione definitiva degli interventi di bonifica e ripristino certamente contribuiscono la farraginosità delle attuali procedure, la loro centralizzazione, la carenza di risorse finanziarie e i numerosi contenziosi conseguenti anche al fatto che all'interno di ciascun sito d'interesse nazionale ricadono interessi e proprietà sia di soggetti pubblici che privati;
    la legge prescrive che i lavori di bonifica debbano essere a carico degli effettivi responsabili, secondo il condiviso principio comunitario per il quale «chi inquina paga». Troppo spesso per cercare di non farsi carico degli oneri di bonifica dei luoghi, si assiste a lunghi contenziosi e ricorsi ai competenti tribunali amministrativi regionali da parte dei soggetti privati che contestano le determinazioni e gli stessi decreti decisi in sede di conferenza di servizi, qualora questi ultimi impongano ai medesimi soggetti privati l'onere della messa in sicurezza e del ripristino dei luoghi,

impegna il Governo:

   a riconsiderare il ruolo dell'intervento pubblico nell'ambito dei siti di interesse nazionale, valutando la possibilità di assegnare la gestione dell’iter di bonifica dei siti di interesse nazionale in capo alle regioni o ai comuni, garantendo in ogni caso ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e agli enti tecnici nazionali il compito di supportare, verificare e indirizzare il procedimento;
   a valutare l'opportunità di predisporre delle semplificazioni e degli snellimenti nell’iter amministrativo nei procedimenti di bonifica e di recupero dei terreni dei siti di interesse nazionale, controbilanciando dette semplificazioni nelle procedure amministrative, con una necessaria intensificazione dei controlli ambientali in tutte le fasi relative al processo di bonifica dei siti;
   a garantire l'adeguatezza delle strutture dell'Ispra, alla luce del fondamentale e ineludibile supporto di tale ente nelle attività direttamente e indirettamente riconducibili all'attività di messa in sicurezza dei siti inquinati e di bonifica delle aree;
   ad attivarsi per garantire la massima trasparenza e le informazioni ai cittadini sullo stato di avanzamento del risanamento ambientale, nonché le informazioni utili a ricostruire l’iter di bonifica e di recupero delle aree interessate, considerato che un ruolo fondamentale in questo senso lo dovrebbe svolgere il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche tramite il suo sito istituzionale.
9/5617-AR/5Borghesi, Vatinno.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame, consente, per legge, la riapertura dell'impianto siderurgico dell'Ilva, di fatto posto sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria per tutelare la salute dei cittadini e a seguito di acclarato «disastro ambientale», vincolando però la produzione al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale e al suo relativo cronoprogramma;
    l'Ilva è la più grande acciaieria d'Europa. Produce circa 10 milioni di tonnellate l'anno di acciaio (un terzo del fabbisogno di acciaio italiano) e dà lavoro a 12 mila lavoratori diretti (40 mila con l'indotto). Costruito nel 1961 quando l'allora Italsider era un'azienda pubblica, l'immenso stabilimento nel 1995 è stato ceduto al gruppo privato Riva, che in questi anni lo ha riportato a una gestione in profitto;
    nel 2010, secondo le perizie del tribunale e le dichiarazioni dell'Ilva, sono state immesse nell'ambiente circostante 4.159 tonnellate di polveri, 11 mila di diossido d'azoto e anidride solforosa, tantissima anidride carbonica, e quantità di arsenico, cromo, cadmio, nichel, diossine, piombo e molti altri materiali;
    l'azione della magistratura è scattata il 26 luglio 2012 con il sequestro dell’«area a caldo» dello stabilimento, e proseguita il 26 novembre con quello delle «aree a freddo». Le accuse a carico dell'Ilva, dei suoi proprietari e dirigenti, sono di «disastro ambientale doloso e colposo». Secondo l'ordinanza del 26 luglio, l'azienda ha disperso «sostanze nocive nell'ambiente» provocando «malattia e morte». Pur conoscendo gli effetti delle emissioni, si è continuato a inquinare «con coscienza e volontà per la logica del profitto»;
    attualmente sono 149, tra cittadini ed enti, i soggetti che hanno promosso una causa civile all'Ilva per i danni subiti dall'inquinamento e il conseguente deprezzamento subito da abitazioni e proprietà;
    una stima dell'associazione ambientalista Peacelink, quantifica il danno complessivo alla città e al suo ecosistema in sei miliardi di euro, che si andrebbero a sommare ai 700 milioni già chiesti dal comune;
    a questo aggiungiamo le risorse necessarie – valutate in circa 3,5-4 miliardi di euro – per rispettare quanto richiesto dal provvedimento di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale del 26 ottobre scorso, in termini di disinquinamento, risanamento degli impianti e bonifica delle aree inquinate;
    il provvedimento in esame prevede in realtà sanzioni deboli e troppo poco «stringenti» per la proprietà dell'Ilva in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall'AIA, e anche l'eventuale ricorso all'amministrazione straordinaria non è automatico, ma si prevede solamente che in caso di inadempienze, il Garante può eventualmente proporre «idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria». Insomma interventi troppo blandi, laddove sarebbe invece indispensabile imporre idonee misure affinché sia la famiglia Riva a farsi carico di tutte le spese necessarie per le bonifiche, e per mettere a norma la società Ilva,

impegna il Governo

ad attivare tutte le iniziative, anche di carattere legislativo, volte a garantire che la proprietà dell'Ilva stanzi tutte le risorse necessarie alla bonifica delle aree, al risanamento ambientale e alla riqualificazione degli impianti degli stabilimenti di Taranto secondo le previste prescrizioni dell'Aia.
9/5617-AR/6Zazzera, Vatinno, Cimadoro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame consente, per legge, la riapertura dello stabilimento siderurgico dell'Ilva, di fatto posto sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria per tutelare la salute dei cittadini, vincolando però la produzione al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
    la mancata osservanza da parte della proprietà dell'Ilva delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento dell'ultimo fatturato;
    accanto alla suddetta sanzione amministrativa, il decreto in esame prevede chi in caso di inadempienze, il Garante può eventualmente arrivare a proporre «idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria». Una disposizione in realtà troppo blanda se si vuole realmente metter in condizione la famiglia Riva, proprietaria dello stabilimento dell'Ilva, di rispettare tutte le prescrizioni previste dall'AIA, e di impegnare tutti gli oltre 3,5 miliardi di euro necessari per le attività di risanamento degli impianti e per la bonifica delle aree inquinate;
    risulta probabilmente necessario prevedere anche la possibilità, in caso di indisponibilità della medesima proprietà a investire le risorse necessarie ad attuare le prescrizioni contenute nell'AIA, che tali somme possano essere richieste dall'amministratore straordinario eventualmente nominato, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti a fronte di quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento,

impegna il Governo

a prevedere con propria iniziativa legislativa, in caso di indisponibilità della proprietà della società Ilva a investire le risorse necessarie ad attuare le prescrizioni contenute nell'AIA, la possibilità che le risorse finanziarie occorrenti possano essere richieste dall'amministratore straordinario, qualora nominato, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, a fronte di quote azionarie della società Ilva. Quote azionarie che potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria una volta adempiute tutte le prescrizioni previste dall'AIA.
9/5617-AR/7Cimadoro, Vatinno, Zazzera.


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese, ci sono diciotto impianti industriali, alcuni di grandi dimensioni, che per l'Unione Europea sono «fuorilegge». Questi impianti non hanno ancora ottenuto l'Aia, l'Autorizzazione integrata ambientale, che deve essere rilasciata dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Una certificazione dal 2005 obbligatoria per il controllo degli inquinanti prodotti dagli stabilimenti industriali;
    non hanno l'Aia le centrali termoelettriche di Porto Torres, Vado Ligure, Mirafiori e La Spezia, l'impianto di produzione di acido solforico del nuovo polo di Portoscuso, lo stabilimento di Piombino delle acciaierie Lucchini, l'impianto chimico Versalis di Priolo (gruppo Eni) e quello della Tessenderlo a Verbania;
    la lista delle istruttorie ancora aperta è riportata dossier «Mal'Aria» di Legambiente, che mette nero su bianco lo stato dell'arte delle autorizzazioni Aia, i certificati che integrano in un unico documento i vari permessi preesistenti al 2005, con la finalità di ridurre, controllare e monitorare gli inquinanti prodotti. Secondo la direttiva europea 96/61/CE dovevano essere tutte rilasciate entro il 30 ottobre del 2007. Ma l'Italia è in forte ritardo;
    non ha ancora l'Autorizzazione integrata ambientale la raffineria di Gela, la vera «altra Ilva» d'Italia, su cui la procura siciliana indaga da circa un decennio per varie ipotesi di inquinamento ambientale;
    relativamente alla raffineria di Gela, i dati ministeriali, risalenti al 2010, indicano che la medesima raffineria risulta essere l'impianto primo in Italia per immissioni in atmosfera di inquinanti quali ossido di zolfo (16.700 tonnellate, il doppio della raffineria di Augusta della Esso, che in questa classifica è seconda), benzene (26,5 tonnellate), mercurio (237 kg), oltre a cromo, ossido di azoto, arsenico, monossido di carbonio e nichel;
    come riportato da un articolo pubblicato da «La Repubblica» del 29 novembre scorso, al 22 ottobre di quest'anno, «160 provvedimenti Aia nazionali giacevano in fase istruttoria alla Commissione Ippc del Ministero (formata da 23 soggetti tra cui docenti universitari, magistrati, fisici, ingegneri, geologi e chimici), a fronte di 153 autorizzazioni già concesse. Tra le pratiche ancora da chiudere ci sono 121 aggiornamenti, 4 riesami, 13 rinnovi e soprattutto 18 impianti esistenti senza Aia, e che quindi non rispettano gli standard di esercizio ed emissione previsti dall'Ue»,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di superare l'inaccettabile situazione esposta in premessa, che vede almeno diciotto impianti industriali di grandi dimensioni, a maggiore capacità di inquinamento, che continuano a produrre seppure in assenza della necessaria Autorizzazione integrata ambientale, con evidenti insostenibili rischi per l'ambiente e la salute pubblica.
9/5617-AR/8Vatinno, Cimadoro.


   La Camera,
   premesso che:
    in provvedimento in esame pone fine all'ennesimo scontro tra potere giudiziario e potere esecutivo; se da un lato la magistratura bene ha fatto a sequestrare impianti che stanno danneggiando l'ambiente circostante e la salute dei cittadini di Taranto, dall'altro va affermato con forza che il Governo ha tutto il diritto ed il dovere di introdurre misure finalizzate a salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi degli stabilimenti qualificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «di interesse strategico nazionale»;
    sconcerta, in questa vicenda, il tentativo dei magistrati di impedire l'attuazione del decreto-legge in esame;
    sconcerta anche una sorta di timore del Governo nel ribaltare le decisioni della magistratura, laddove per esempio, nel testo originale si dice che «i provvedimenti di sequestro non impediscono (..) l'esercizio dell'attività d'impresa»: il Comitato per la legislazione ha correttamente osservato che ciò può produrre dubbi interpretativi e che una dizione migliore potrebbe essere «l'efficacia dei provvedimenti di sequestro è sospesa»;
    più volte nel corso di questa legislatura ormai al termine, la magistratura, spesso con atti delle Corti supreme, non si è limitata ad applicare la legge ma l'ha sconfessata o l'ha interpretata alterandola, ne ha spostato i termini applicativi, talvolta con gravi impatti di finanza pubblica, modificando quanto stabilito dal Parlamento e alterando o annullando gli obiettivi politici, di valenza generale, del Governo;
    senza voler affermare che in tal modo la magistratura si sia resa «parte politica» a sé stante o si sia alleata con l'uno o con l'altro degli schieramenti politici, ma chiarendo con forza che Parlamento e Governo tutelano gli interessi generali e stabiliscono gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Paese,

impegna il Governo

   ad introdurre disposizioni, anche nell'ambito della gerarchia delle fonti giuridiche, che stabiliscono:
    1) che gli atti della magistratura che hanno rilevanti impatti di finanza pubblica o sugli interessi strategici nazionali o sulla organizzazione generale della società, possono essere annullati o sospesi dal Governo e riconsiderati in ambito parlamentare;
    2) che in sede di interpretazione delle leggi il Parlamento possa riconsiderare e chiarire quanto affermato negli atti emanati dalle Corti.
9/5617-AR/9Marinello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis prevede un Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto, sospendendo per il quadriennio 2012-2015 l'applicazione di alcune disposizioni limitative contenute nel piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario della regione Puglia;
    tali disposizioni creano discriminazioni nei confronti di altre realtà territoriali sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a riconoscere per il futuro, attraverso ulteriori iniziative normative, le stesse disposizioni previste dall'articolo 3-bis anche alle altre aree sul territorio nazionale interessate da stabilimenti industriali dichiarati di interesse nazionale.
9/5617-AR/10Fava.


   La Camera,
   premesso che:
    sia il presente decreto-legge, sia il precedente decreto-legge n. 129 del 2012, prevedono interventi per la bonifica e la messa in sicurezza del sito industriale di Taranto,

impegna il Governo

nell'ambito delle misure di attuazione del presente decreto-legge e del decreto-legge n. 129 del 2012, e delle attività di bonifica e messa in sicurezza ivi previsti di utilizzare tutte le tecnologie disponibili, anche quelle più innovative.
9/5617-AR/11Meroni.


   La Camera,
   premesso che:
    sia il presente decreto-legge, sia il precedente decreto-legge n. 129 del 2012, assegnano al sito industriale di Taranto risorse statali precedentemente destinate a interventi in favore dell'ambiente sul territorio nazionale e ad interventi contro il rischio idrogeologico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a provvedere quanto prima al reintegro delle risorse sottratte agli interventi di carattere ambientale e contro il rischio idrogeologico dal presente decreto-legge e dal decreto-legge n. 129 del 2012.
9/5617-AR/12Lanzarin.


   La Camera,
   preso atto delle finalità che il provvedimento in esame persegue,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per la bonifica dei territori interessati dalla Ferriera di Servola, in vista della prossima dismissione dei relativi impianti.
9/5617-AR/13Fedriga.


   La Camera,
   premesso che,
    il decreto-legge in esame consente, per legge, la riapertura dell'impianto siderurgico dell'Ilva, di fatto posto sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria per tutelare la salute dei cittadini e a seguito di acclarato «disastro ambientale», vincolando però la produzione al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e al relativo crono programma;
    le drammatiche conseguenze che la chiusura dello stabilimento dell'Ilva avrebbe sulla produzione e sull'occupazione non possono essere trascurate, ma il contesto e il fine non possono giustificare ogni possibile mezzo, pena, ad avviso del presentatore, la stessa dissoluzione della legalità costituzionale;
    il provvedimento in questione potrebbe costituire, sempre ad avviso del presentatore, un terribile precedente a disposizione di chiunque, un domani, ritenesse di poterlo utilizzare per esigenze altrettanto meritevoli di considerazione;
    sarebbe stato opportuno che le disposizioni del decreto fossero state ristrette esclusivamente a casi eccezionali, definendo in maniera esatta un sito di interesse nazionale e introducendo la tutela della salute, con la valutazione del danno sanitario e aumentando le garanzie fideiussorie al fine di assicurare la riparazione dei danni. È necessario il coinvolgimento del Ministero della salute nella gestione dell'emergenza;
    le associazioni ambientaliste hanno chiesto la chiusura dell'altoforno 5, quello che dà luogo alla maggior produzione di acciaio all'interno del siderurgico di Taranto, considerando il 2014 una scadenza troppo lunga; procedere alla copertura dei parchi minerari, entro 36 mesi è un intervallo di tempo che non risponde all'urgenza sanitaria, ambientale e giudiziaria, perché c’è un sequestro in corso che chiede delle cose molto precise che devono essere risolte in tempi brevi. Inoltre denunciano la mancanza di una previsione di chiusura immediata di alcune batterie delle cokerie e di alcuni altiforni, in evidente e inaccettabile difformità, ad avviso del presentatore, con le prescrizioni della magistratura;
    attualmente sono 149, tra cittadini ed enti, i soggetti che hanno promosso una causa civile all'Ilva per i danni subiti dall'inquinamento e il deprezzamento subito da abitazioni e proprietà;
    una stima dell'associazione ambientalista PeaceLink, quantifica il danno complessivo alla città e al suo ecosistema in sei miliardi di euro, che si andrebbero a sommare ai 700 milioni già chiesti dal Comune;
    tutto ciò potrebbe assumere la forma della class action supportata dal riconoscimento del danno di fronte ad un tribunale civile dopo gli esiti dell'incidente probatorio già concluso nell'inchiesta penale che ha «cristallizzato» come prova il nesso tra danno alla salute e all'ambiente e le emissioni di fumi e polveri nocive per responsabilità dell'Ilva,

impegna il Governo:

   a limitare, per il futuro, l'emanazione di provvedimenti come quello in esame a casi eccezionali al fine di evitare che diventi reale la possibilità di scavalcare le disposizioni della magistratura per garantire la produzione;
   ad investire anche sui presidi sanitari di cura e prevenzione e sulle misure di salvaguardia per la popolazione esposta per garantire in primo luogo la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente e ad accelerare l'adeguamento degli impianti alle indicazioni dell'Aia, salvaguardando l'occupazione.
9/5617-AR/14Di Stanislao.


   La Camera,
   premesso che:
    con il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, in attuazione della legge n. 426 del 1998, il Governo ha provveduto all'individuazione degli interventi giudicati, per le loro caratteristiche, di interesse nazionale ed ammessi a beneficiare del concorso pubblico di finanziamenti per la loro realizzazione;
    il Sito di interesse nazionale (SIN) di Massa Carrara, istituito con la citata legge n. 426 del 1998 e perimetrato con decreto del Ministero dell'ambiente del 21 dicembre 1999, è stato caratterizzato, soprattutto nel passato, dalla presenza di importanti attività produttive, in particolare nel campo chimico (Farmaplant, Enichem, Coka Apuania ma anche Italcementi, Dalmine, Eaton e molte altre) con forte impatto ambientale, per lo più dismesse da anni;
    tale zona include sia aree la cui destinazione è storicamente legata ad attività industriali potenzialmente inquinanti, sia aree limitrofe potenzialmente esposte ad inquinamento per un totale di circa 19 chilometri quadrati a terra e circa 16 chilometri quadrati a mare;
    nel citato decreto attuativo del 1999 sono state individuate poi, all'interno del perimetro, le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, ad attività di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio;
    il Consiglio regionale ha recentemente approvato all'unanimità una mozione che sollecita una nuova governance regionale per la bonifica di ex siti industriali di interesse nazionale con un impegno stringente riguardo al sito di Massa Carrara al fine di risolvere una situazione di stallo che impedisce da tempo l'insediamento di nuove aziende;
    il presente provvedimento è volto ad assicurare la tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e pertanto sarebbe auspicabile ed opportuno riconsiderare, alla luce di quanto espresso in premessa, anche una riqualificazione della provincia di Massa Carrara, riconosciuta area a forte declino industriale secondo i parametri previsti dal regolamento CEE 2081/93,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di prevedere in analogia con il presente decreto recante disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, nonché del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, interventi e risorse utili a superare il disagio ambientale delle aree di bonifica di Massa-Carrara al fine di renderle quanto prima disponibili a nuovi insediamenti industriali.
9/5617-AR/15Rigoni.


   La Camera

impegna il Governo

a predisporre, entro i primi sei mesi del 2013, sulla base di una intesa istituzionale tra Ministero della salute, Ministero dell'ambiente, Istituto superiore di sanità e Regione Basilicata, un monitoraggio di durata quinquennale dello stato di salute dei cittadini residenti nei comuni ricompresi nella Valle del Basento.
9/5617-AR/16Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame da parte da parte delle commissioni competenti, reca norme sul piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto;
    in tale ambito, al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, per il quadriennio 2012-2015, vengono sospese, in riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione:
     a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
     b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;
     c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia;

    in applicazione del decreto-legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, apparirebbe necessario che ove in futuro si dovessero riconoscere ulteriori stabilimenti di interesse strategico nazionale con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche per le aree ove sono presenti tali eventuali stabilimenti si possano applicare le predette norme sospensive di cui all'articolo 3-bis,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire, per il futuro, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del provvedimento in esame, come introdotto dal Parlamento, a tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, sulla base delle criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nei relativi territori.
9/5617-AR/17Montagnoli.