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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 20 dicembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 dicembre 2012.

  Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bocci, Bongiorno, Boniver, Borghesi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Fava, Gregorio Fontana, Aniello Formisano, Tommaso Foti, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lupi, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mussolini, Nucara, Palagiano, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

(alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bocci, Bongiorno, Borghesi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Aniello Formisano, Tommaso Foti, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mussolini, Nucara, Palagiano, Palumbo, Pescante, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 dicembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MONTAGNOLI: «Modifiche agli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale, concernenti le pene per i reati di furto e furto in abitazione nonché le relative circostanze aggravanti» (5668);
   CALLEGARI ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione di controlli informatici sulla congruità delle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sui redditi delle società e per la costituzione di un elenco di settori e categorie con maggiore incidenza di evasione fiscale» (5669);
   MONTAGNOLI: «Disposizioni per la razionalizzazione dell'organico del personale dipendente dei comuni, delle province e delle regioni» (5670);
   CICCANTI: «Disposizioni per assicurare la trasparenza della filiera produttiva e la qualità degli oli di oliva vergini» (5671);
   PALOMBA: «Modifica all'articolo 251 del codice civile, in materia di riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado ovvero un vincolo di affinità in linea retta» (5672);
   PALOMBA: «Abrogazione del comma 3 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante modifica dell'articolo 251 del codice civile concernente il riconoscimento di figli incestuosi» (5673);
   PALOMBA: «Abrogazione degli articoli 3 e 4 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di competenza del tribunale per i minorenni» (5674);
   GARAGNANI: «Disposizioni in materia di ineleggibilità dei magistrati alle cariche elettive e di governo nazionali e locali» (5675);
   TANONI: «Introduzione degli articoli 452-bis e 452-ter del codice penale, in materia di delitti contro l'ambiente» (5676);
   COSENZA: «Princìpi fondamentali per il governo del mare» (5677);
   MARCO CARRA: «Istituzione della figura professionale di educatore motorio-sportivo presso la scuola primaria» (5678);
   MONTAGNOLI: «Istituzione in Verona di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale del Veneto» (5679).
  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge MAZZUCA ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Parkinson» (5591) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Calabria.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 20 dicembre 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
   S. 3584. – «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5534-bis-B);
   S. 3585. – «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5535-B).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):

  STUCCHI: «Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, in materia di affidamento condiviso dei figli» (5561) Parere delle Commissioni I, V e XII.
   III Commissione (Affari esteri):

  «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012» (5667) Parere delle Commissioni I, V e VI.

Assegnazione alla V Commissione permanente (Bilancio) del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio.

  A norma del comma 1 degli articoli 72 e 120 del regolamento, i seguenti disegni di legge sono assegnati alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:
   S. 3584: – «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5534-bis-B);
   S. 3585. – «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5535-B) e relative note di variazioni.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

  Il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, con lettera in data 20 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento della Camera, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, approvato il 20 dicembre 2012 dalla Commissione medesima (doc. XVII-bis n.8).

  Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della salute.

  Il ministro della salute, con lettera del 14 dicembre 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno Della Vedova n. 9/5389/93, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, concernente la non applicabilità della riduzione del 5 per cento per l'acquisto di vaccini da parte delle strutture sanitarie pubbliche.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 17 dicembre 2012, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale, aggiornato al mese di luglio 2012, elaborato dalla Commissione di indagine sull'esclusione sociale (doc. XLI, n. 3).
  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

  Il ministro degli affari esteri con lettere del 18 dicembre 2012, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno Madia n. 9/5325-A/6, concernente il riconoscimento di una indennità ai partecipanti ai futuri programmi di tirocinio del Ministero degli affari esteri-Fondazione CRUI, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 settembre 2012 e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno Di Biagio ed altri n. 9/5325-A/14, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante l'adeguamento salariale per il personale a contratto presso le sedi estere della rete diplomatico-consolare italiana.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri), competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 dicembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale dell'Anno europeo del volontariato 2011 (COM(2012)781 final), che è assegnato in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell'integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia (JOIN(2012)36 final), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 7 dicembre 2012, alla pagina 43, seconda colonna, alla terzultima riga il nome: Massa-Carrara, deve intendersi sostituito dal nome: Messina; all'ultima riga della stessa colonna l'anno: 2012, deve intendersi sostituito dall'anno: 2011.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2012, N. 223, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE NELL'ANNO 2013 (A.C. 5657)

A.C. 5657 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole da: All'onere derivante fino a: euro 1.050.000, con le seguenti: Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 1.050.000 per l'anno 2013. Al relativo onere

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 3.02, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Picchi 2.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 5657 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

  1. È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013).

  1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) la riduzione alla metà del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2) primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
   b) per i partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, la riduzione opera nella misura del sessanta per cento;
   c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche in caso di componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;
   d) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Articolo 2.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali).

  1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei Deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma Capitale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
   a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
   b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
   c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

  2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.
  3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti i requisiti di servizio e permanenza all'estero di cui al comma 1, lettera c). I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.
  4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, per via telematica o tramite telefax, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.
  5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, per via telematica o tramite telefax, al comune di residenza del dichiarante.
  6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.
  7. Il Ministero dell'interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma Capitale. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la relativa busta, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate all'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
  8. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 4, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
  9. Per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), e agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.
  10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale del comune di Roma Capitale, su proposta dell'ufficiale elettorale. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma Capitale, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti al delegato del sindaco, sono dal medesimo delegato proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte del delegato e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.
  11. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, il delegato del sindaco consegna ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 4, quinto periodo.
  12. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:
   a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;
   b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
    1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o le schede con l'espressione del voto;
    2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;
    3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;
    4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
    5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.

  13. Delle operazioni descritte al comma 12 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 12, lettera b), numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 10, fino ad esaurimento dei plichi stessi.

  14. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 10, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:
   a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
   b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nella rispettiva urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;
   c) procede allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate presso l'ufficio elettorale di sezione;
   d) procede, sia per l'elezione del Senato della Repubblica che per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.

  15. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 14. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
  16. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

Articolo 3.
(Modifica alla disciplina dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - Aire).

  1. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: «ai quali la dichiarazione si riferisce» sono aggiunte le seguenti: «e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare».

Articolo 4.
(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).

  1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2013, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
  2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Articolo 5.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.050.000, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5657 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 90 giorni
1. 1. Orsini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due parlamentari, ovvero presenti con due parlamentari al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.
1. 53. Bertolini, Stracquadanio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: al settantacinque per cento.
1. 3. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un quarto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b)
le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano alle liste di partiti o movimenti politici che siano costituiti in gruppi parlamentari in almeno una delle due Camere o che siano rappresentati da almeno trenta parlamentari appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere.
1. 54. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un quarto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b)
l'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applica ai partiti ed ai movimenti politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano costituiti in gruppi parlamentari almeno in una delle due Camere.
1. 55. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un quarto.
1. 57. Pisicchio.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: alla metà con le seguenti: al sessanta per cento.
1. 2. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere le seguenti: e lettera b), primo e quarto periodo.
1. 100. Governo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

  c) l'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applica alle liste di partiti o movimenti politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano rappresentati da un gruppo parlamentare alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica ovvero da almeno venti deputati o da almeno dieci senatori. Tale rappresentatività è attestata con apposita dichiarazione del rappresentante del suddetto partito, movimento politico o lista, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica secondo le rispettive competenze, sottoscritta dai parlamentari nel numero prescritto.
1. 56. Cannella.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche ai partiti ed ai movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti;
1. 9. Libè, Mantini, Tassone, Giorgio Conte, Briguglio, Favia.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) la riduzione opera nella misura dell'80 per cento per i partiti e i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché in gruppo consiliare in almeno tre regioni o in un gruppo consiliare regionale con almeno due eletti che rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano o europeo;
1. 11. Maurizio Turco.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) la riduzione opera nella misura del 75 per cento per i partiti e i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché in gruppo consiliare in almeno tre regioni o in un gruppo consiliare regionale con almeno due eletti che rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano o europeo;
1. 12. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi.
1. 42. Bertolini, Stracquadanio.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: gruppo parlamentare aggiungere le seguenti: o in componenti politiche del gruppo Misto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
1. 59. Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c)
1. 13. Favia, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano alle liste di partiti o movimenti politici rappresentati da almeno venti deputati e da almeno dieci senatori appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente periodo i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero i legali rappresentanti dei medesimi presentano, al Presidente della Camera o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, conforme richiesta cui è allegata dichiarazione della suddetta rappresentanza. L'istanza e l'attestazione sono presentate, a pena di decadenza, entro due giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'esenzione di cui al primo periodo può essere presentata solo un'istanza per ogni gruppo parlamentare;
1. 41. Beccalossi, Cannella, Abrignani.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: articolo 18-bis, comma 2 aggiungere le seguenti: , primo periodo.
1. 101. Governo.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: componenti aggiungere le seguenti: o delegazioni.
1. 19. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche fino alla fine della lettera, con le seguenti: con almeno due parlamentari o due deputati europei.
1. 52. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche fino alla fine della lettera, con le seguenti: con almeno sei parlamentari, di cui almeno due in una delle Camere.
1. 51. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche fino alla fine della lettera, con le seguenti: o delegazioni politiche all'interno dei gruppi parlamentari costituite, secondo i regolamenti parlamentari o gli statuti dei gruppi, fin dall'inizio della legislatura in corso.
1. 21. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche fino alla fine della lettera con le seguenti: o delegazioni politiche con almeno sei deputati o due senatori, all'interno del gruppo misto o degli altri gruppi parlamentari, costituite secondo i regolamenti parlamentari o gli statuti dei gruppi fin dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
1. 20. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche fino alla fine della lettera con le seguenti: o delegazioni politiche con almeno sei deputati o due senatori, costituite dall'inizio della legislatura all'interno del gruppo misto o degli altri gruppi parlamentari secondo i rispettivi statuti, rappresentative di partiti e movimenti politici la cui esistenza risulti in forza di elementi certi e inequivoci.
1. 18. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: costituite all'inizio della legislatura fino alla fine della lettera con le seguenti: che risultino costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 58. Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Misiti, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: costituite all'inizio della legislatura fino alla fine della lettera con le seguenti: che nella legislatura in corso risultino costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 50. Aniello Formisano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché in caso di partiti e movimenti politici costituiti in delegazione all'interno di gruppi parlamentari a norma dei rispettivi statuti oppure costituiti in gruppo consiliare in almeno tre regioni fin dall'inizio della corrispondente legislatura;
1. 28. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero di movimenti politici che abbiano un rappresentante eletto almeno in una delle Camere.
1. 70. Scilipoti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché in caso di partiti e movimenti politici costituiti in delegazione all'interno di gruppi parlamentari a norma dei rispettivi statuti.
1. 29. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché in caso di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due parlamentari ovvero presenti con due parlamentari al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dell'attestazione, al momento della presentazione delle liste, delle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero del legali rappresentanti dei medesimi.
1. 44. Bertolini, Stracquadanio.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché in caso di partiti o gruppi politici presenti con due parlamentari al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dell'attestazione, al momento della presentazione delle liste, delle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero del legali rappresentanti dei medesimi.
1. 38. Bertolini, Stracquadanio.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché in caso di partiti e di movimenti politici a cui aderiscano almeno sei parlamentari, di cui almeno due presenti in una delle due Camere, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati alle precedenti elezioni politiche.
1. 27. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le parole: , nonché in caso di partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere al momento della convocazione dei comizi.
1. 33. Orsini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 34. Cera, Carlucci, Ciccanti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 31, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «La sospensione del predetto deposito nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali non si applica nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una sola di esse».
1. 35. Favia, Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. L'autenticità della sottoscrizione di liste e di candidature previste dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, è garantita con le modalità di cui al presente articolo.
  2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoscritti dagli interessati in una delle seguenti forme:
   a) collettivamente, da parte di due o più persone, in presenza di uno dei seguenti soggetti, il quale provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    1) notaio;
    2) giudice di pace;
    3) cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti di appello o dei tribunali;
    4) segretario delle procure della Repubblica;
    5) presidente delle province;
    6) sindaco di comune;
    7) assessore comunale o provinciale;
    8) presidente dei consigli comunali o provinciali;
    9) presidente o vice presidente dei consigli circoscrizionali;
    10) segretario comunale o provinciale;
    11) funzionari dei comuni e delle province;
    12) consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco;
    13) avvocato iscritto all'albo;
    14) cittadini iscritti all'albo dei presidenti di seggio o all'albo degli scrutatori, che ne facciano richiesta;
   b) individualmente, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presentazione dell'atto all'ufficio elettorale competente può essere delegata con firma in margine all'atto stesso; l'attestazione dell'autenticità della firma apposta per la delega è garantita dalla medesima copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, acclusa alla sottoscrizione dell'atto.

  3. Le sottoscrizioni di cui al presente articolo e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
  4. Le sottoscrizioni di cui al presente articolo sono effettuate su apposti moduli, successivamente vidimati dai comuni. I moduli riportano il contrassegno di lista, nonché:
    a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 2, nome, cognome, data e luogo di nascita di ciascuno dei sottoscrittori, indicando per ciascuno di essi il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto;
    b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 2, nome, cognome, data e luogo di nascita del sottoscrittore cui si riferisce l'atto, indicando il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
1. 03. Maurizio Turco.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013 sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo, i seguenti elettori:
   a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
   b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi ed inferiore a dodici mesi, ovvero non siano tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988 n. 470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
   c) i professori e ricercatori universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data dei decreto dei Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovino all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, 1 loro familiari conviventi;

  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia, fanno pervenire all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare apposita di richiesta di iscrizione nei medesimi elenchi ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine ai loro stato di familiare convivente.
  3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia. Negli stessi termini, i loro familiari conviventi inviano analoga dichiarazione ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine al loro stato di familiare convivente.
  4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
  5. Entro trenta giorni dalla data di votazione in Italia, le Amministrazioni di appartenenza comunicano ai competenti uffici consolari dei Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'interno ed ai comuni, i dati relativi ai soggetti di cui ai comma 1, lettere a) e b).
  6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono altresì esercitare il diritto di voto in Italia, ed in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
  7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, agli elettori inseriti negli elenchi di cui ai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
  8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19 comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.
  9. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un fondo consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
  10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali della personalità e della segretezza dei voto.
2. 1. Picchi, Bernini Bovicelli.

ART. 3.
(Modifica alla disciplina dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero – Aire).

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Modifiche alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero). – 1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
  2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
  3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma.»;
   b) all'articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome del proprio passaporto o della carta identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.»
3. 01. Narducci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. In occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati di controllo elettorali, ai quali compete il controllo delle operazioni previste nell'ambito della procedura elettorale.
  2. I membri del comitato elettorale sono nominati dal capo dell'ufficio consolare, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio stesso, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione. Il presidente del comitato è designato dal capo dell'ufficio consolare tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio consolare. Il presidente designa fra i membri del comitato un segretario.
  3. I componenti dei comitati di controllo non possono essere candidati alle elezioni.
  4. Il comitato elettorale svolge i compiti di controllo delle operazioni di spedizione dei plichi agli elettori ed il relativo ricevimento, di ricezione delle buste da parte della rappresentanza consolare, di controllo e di custodia, di invalidazione delle buste e di invio delle stesse all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
  5. I membri dei comitati di controllo hanno diritto, individualmente o collegialmente, a:
   a) assistere alle operazioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
   b) verificare il numero dei plichi inviati, non consegnati ai destinatari e restituiti al consolato;
   c) mettere a verbale eventuali osservazioni.

  6. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Delle operazioni compiute viene dato conto in un verbale.
  7. Le anomalie riscontrate dai comitati elettorali sono comunicate tempestivamente al Ministero dell'interno, per l'adozione delle relative misure da adottare entro 48 ore.
  8. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 02. Narducci, Gianni Farina, Garavini, Bucchino, Fedi, Porta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tal fine, coadiuvate dai comitati elettorali di controllo e verifica, provvedono alla stampa del materiale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.»
3. 050. Gianni Farina.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – 1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
  «Art. 48-bis. – 1. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
  2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

  2. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la parola: «48», è aggiunta la seguente: «48-bis».
4. 1. Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 5.
(Copertura finanziaria).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.050.000 con le seguenti: Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 1.050.000 per l'anno 2013. Al relativo onere.
5. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).