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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 25 giugno 2008

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 giugno 2008.

Albonetti, Angelino Alfano, Aprea, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Cirielli, Colucci, Corsini, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Leone, Libé, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Pescante, Pianetta, Prestigiacomo, Rigoni, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti, Urso, Valducci, Vegas, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 giugno 2008 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
CAZZOLA: «Delega al Governo per la tutela previdenziale dei lavoratori occupati in attività usuranti» (1367);
LANZILLOTTA e MARANTELLI: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni» (1368);
LANZILLOTTA e AMICI: «Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernenti l'obbligo di gestione delle procedure in forma telematica» (1369);
ALESSANDRI: «Nuove disposizioni per la prevenzione del fenomeno del randagismo, la sterilizzazione degli animali di affezione e la riqualificazione dei ricoveri ad essi destinati» (1370);
LANZILLOTTA ed altri: «Norme in materia di trasparenza nell'attività delle pubbliche amministrazioni, istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e delega al Governo in materia di valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture pubbliche e di responsabilità dei loro dipendenti» (1371);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VOLONTÈ: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di autonomie regionali e locali» (1372);
MOTTA: «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana» (1373);
CIMADORO ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali e amministrative per violazioni della disciplina dell'attività venatoria» (1374);
LUCÀ: «Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica» (1375);
LUCÀ: «Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia» (1376);
NACCARATO e MIOTTO: «Norme in materia previdenziale a favore di coloro che assistono un familiare gravemente disabile» (1377);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MUSSOLINI: «Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di studio delle lingue e di ordinamento scolastico» (1378);
BRIGUGLIO: «Interventi per favorire l'acquisto di impianti di climatizzazione da parte di persone anziane o affette da gravi malattie» (1379);
MIGLIORI: «Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 569, in materia di trattamento di quiescenza del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessato dal servizio per dimissioni volontarie e successivamente riammesso nella Polizia di Stato» (1380);
VOLONTÈ: «Riconoscimento di festività religiose agli effetti civili» (1381);
MIGLIORI e GOZI: «Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale» (1382);
COTA: «Istituzione della corte d'appello di Novara» (1383);
ANGELI: «Disposizioni per la regolarizzazione della figura dei vice consoli onorari d'Italia all'estero» (1384);
BORGHESI: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici» (1385).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 25 giugno 2008 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa:
«Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» (1386).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 833, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione del "Giorno del ricordo delle vittime della criminalità"».

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge PAGANO ed altri: «Modifiche al codice penale per la prevenzione e la repressione della pedofilia e introduzione del reato di pedofilia culturale» (1305) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alessandri, Baccini, Barani, Bruno, Ceroni, Ciccanti, Gregorio Fontana, Giammanco, Grimaldi, Lisi, Lorenzin, Lusetti, Mattesini, Palumbo, Antonio Pepe, Pezzotta, Saglia, Sarubbi, Sbai, Sbrollini, Stasi, Vignali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 30 maggio 2008, sentenza n. 179 del 19-30 maggio 2008
(doc. VII, n. 67),
con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge della regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie):
alla VII Commissione (Cultura);

con lettera in data 30 maggio 2008, sentenza n. 180 del 19-30 maggio 2008
(doc. VII, n. 68),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 2, della legge della regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3 (Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura):
alla VIII Commissione (Ambiente);

con lettera in data 30 maggio 2008, sentenza n. 181 del 19-30 maggio 2008
(doc. VII, n. 69),
con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio:
alla II Commissione (Giustizia);

con lettera in data 6 giugno 2008, sentenza n. 190 del 21 maggio-6 giugno 2008
(doc. VII, n. 73),
con la quale:
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), promosse, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 24, 97 e 113 della Costituzione nonché al principio di certezza del diritto ed all'autonomia finanziaria delle regioni, di cui alle norme del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto del 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 588, 589 e 590, della legge n. 296 del 2006;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli articoli 8, n. 1, e 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, alle norme del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificate dalla legge del 1989 n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) nonché alle norme di attuazione dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), al decreto legislativo del 16 marzo 1992 n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento:
alla V Commissione (Bilancio);

con lettera in data 6 giugno 2008, sentenza n. 191 del 21 maggio-6 giugno 2008
(doc. VII, n. 74),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall'articolo 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca:
alla VII Commissione (Cultura);

con lettera in data 13 giugno 2008, sentenza n. 200 del 9-13 giugno 2008
(doc. VII, n. 76),
con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta statutaria);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, della legge della regione Calabria n. 2 del 2007, limitatamente alle seguenti parole: «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della regione o fra regione ed enti locali originati da una legge o da un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge,»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, della legge della regione Calabria n. 2 del 2007;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7 e 8 della legge della regione Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della regione Calabria n. 2 del 2007, promossa, in riferimento agli articoli 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge della regione Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento agli articoli 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Calabria n. 2 del 2007, promosse, in riferimento agli articoli 102, 103 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla I Commissione (Affari costituzionali);

con lettera in data 13 giugno 2008, sentenza n. 201 del 9-13 giugno 2008
(doc. VII, n. 77),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4 (Istituzione del sottosegretario alla Presidenza della regione):
alla I Commissione (Affari costituzionali);

con lettera in data 18 giugno 2008, sentenza n. 213 del 9-18 giugno 2008
(doc. VII, n. 80),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7, della legge della regione Sardegna 28 dicembre 2006, n. 21 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), della legge della regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione - Legge finanziaria 2007), sollevate, in riferimento all'articolo 81, primo e quarto comma, della Costituzione ed in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezioni riunite per la regione Sardegna:
alla V Commissione (Bilancio);

con lettera in data 18 giugno 2008, sentenza n. 214 del 9-18 giugno 2008
(doc. VII, n. 81),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Emilia-Romagna 1o giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 - ordinamento della professione di maestro di sci - e disposizioni in materia ambientale), nel testo modificato dall'articolo 25 della legge della stessa regione 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione):
alla VIII Commissione (Ambiente);

con lettera in data 18 giugno 2008, sentenza n. 215 del 9-18 giugno 2008
(doc. VII, n. 82),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che, per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse;
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), sollevate dal tribunale di Pescara, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, e dal tribunale di Varese, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione:
alla II Commissione (Giustizia);

con lettera in data 20 giugno 2008, sentenza n. 219 dell'11-20 giugno 2008
(doc. VII, n. 84),
con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 77 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste:
alla II Commissione (Giustizia).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 182 del 19 - 30 maggio 2008
(doc. VII, n. 70),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania;
alla I Commissione (Affari costituzionali)

sentenza n. 183 del 19 - 30 maggio 2008
(doc. VII, n. 71),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), sollevata, con riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro:
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro);

sentenza n. 188 del 19 - 30 maggio 2008
(doc. VII, n. 72),
con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota dell'agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, emessa in data 31 marzo 2005, protocollo n. 2005/3.0/L/25079, e alla nota dell'agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, emessa in data 21 aprile 2005, protocollo n. 2005/4.2/30927:
alla VI Commissione (Finanze);

sentenza n. 192 del 21 maggio - 6 giugno 2008
(doc. VII, n. 75),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, rispettivamente, dal tribunale amministrativo regionale del Veneto in ordine agli articoli 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), e dal tribunale amministrativo regionale della Calabria in ordine all'articolo 153, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione:
alla I Commissione (Affari costituzionali);

sentenza n. 202 del 9 - 13 giugno 2008
(doc. VII, n. 78),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), nel testo originario e in quello sostituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, e all'articolo 38 della Costituzione, dal tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, nel testo attualmente vigente, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, nel testo originario e in quello sostituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo n. 182 del 1997, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, dal tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro:
alla XI Commissione (Lavoro);

sentenza n. 203 del 9 - 13 giugno 2008
(doc. VII, n. 79),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Veneto;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, promossa, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Veneto;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 23 del 2007, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 64 del 2007, promossa, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla regione Veneto:
alla XII Commissione (Affari sociali);

sentenza n. 216 del 9 - 18 giugno 2008
(doc. VII, n. 83),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), sia nel loro testo originario, che in quello risultante all'esito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, promosse dalla regione Veneto, in riferimento agli articoli 3, 32, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge n. 23 del 2007, e dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 23 del 2007, come modificato dalla legge di conversione n. 64 del 2007, promosse dalla regione Lombardia, in riferimento agli articoli 3, 23, 32, 53, 77, secondo comma, 81, quarto comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione:
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali);

sentenza n. 220 dell'11 - 20 giugno 2008
(doc. VII, n. 85),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), in relazione all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 2, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999, concernente la custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, ed al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici):
alla VIII Commissione (Ambiente);

sentenza n. 221 dell'11 - 20 giugno 2008
(doc. VII, n. 86),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Milano:
alla II Commissione (Giustizia);

sentenza n. 222 dell'11 - 20 giugno 2008
(doc. VII, n. 87),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla regione Veneto:
alla X Commissione (Attività produttive);

sentenza n. 225 dell'11 - 20 giugno 2008
(doc. VII, n. 88),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 707 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 24, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova:
alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, con lettera in data 23 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera n. 1 del 2008, con la quale la sezione stessa ha approvato la relazione speciale «L'utilizzazione dei fondi comunitari in materia di siccità e innondazioni nei periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006».
Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, relativa all'anno 2007 (doc. XXX, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

Il ministro per le politiche europee, con lettera in data 20 giugno 2008, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonchè atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2008, N. 93, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER SALVAGUARDARE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE (A.C. 1185-A)

A.C. 1185-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Esenzione ICI prima casa).

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 2.
(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro).

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.

Articolo 3.
(Rinegoziazione mutui per la prima casa).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.
6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1o gennaio 2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

Articolo 4.
(Sviluppo dei servizi di trasporto aereo).

1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.
2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.
3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.
4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.
5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.
6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:
a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 5.
(Copertura finanziaria).

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonché quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;
b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;
c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;
d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

  2008 2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6.158.000 17.418.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - 29.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.490.000 36.146.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 19.250.000 -
MINISTERO DELL'INTERNO 33.000.000 64.093.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 171.000 -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 4.989.000 11.809.000
MINISTERO DELLA SALUTE 20.670.000 151.682.000
MINISTERO DEI TRASPORTI 800.000 3.120.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 4.372.000 2.958.000
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE 60.100.000 165.145.000
TOTALE 170.000.000 452.400.000

8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

  2008 2009 2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 65.000.000 128.100.000 198.000.000
MINISTERO AFFARI ESTERI 2.300.000 3.000.000 -
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - - 200.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 7.700.000 41.000.000 41.800.000
TOTALE 75.000.000 172.100.000 240.000.000

9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro.»;
2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;
3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;
4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;
6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;
7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;
8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;
9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;
10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;
11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;
12) il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;
13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;
14) il secondo periodo del comma 1152-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.»;
15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.

10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;
c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

11. All'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008».
12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 5)

ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(in milioni di euro)
articolo comma commi associati importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa
2008 2009 2010
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
1 300   1,0 2 2
1 304 305 113 130 110
1 307   12 12 12
1 319   10    
1 321   4 4 4
1 324 322-323 10 10 10
1 342   2 8 10
1 354 351-352-353 3 10 10
2 41 42 20 20 20
2 67   0,5 0,5 0,5
2 70   10,0    
2 80   10 10 10
2 125   2 2  
2 135   50    
2 177   2    
2 178   3    
2 190 188-189 1 1 1
2 206   10    
ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(in milioni di euro)
articolo comma commi associati importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa
2008 2009 2010
2 209   2,7    
2 210 211-212- 213-214 1 5 5
2 223   5 15  
2 232   77 77 77
2 234 235 20 22 7
2 243 238-239-240- 241-242 15 15 15
2 248   10 10 15
2 251   56 56 56
2 260   3    
2 261   4 4  
2 272 273-274 2 2 2
2 299   50    
2 300   20    
2 306   12 130  
2 311   10    

ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(in milioni di euro)
articolo comma commi associati importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa
2008 2009 2010
2 328   4,3    
2 329   1,5 1,5 1,5
2 331   3,5    
2 333   30 20 20
2 335 336 50 50 50
2 347   1    
2 384 382-383 1,5 2 2
2 397 401 3,4 0 0
2 402   1,5    
2 403   1    
2 404 405-406 15 15 15
2 408   10    
2 426   5 5 5
2 435   7 10 10
2 436   3 3  
2 443 440-441-442 5    
2 458   3 3 3
2 463   20    
2 464   1,5    
2 475 476-477-478- 479-480 10 10  
2 483 481-482-484 2    
2 487 485-486 1    
ELENCO 1
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(in milioni di euro)
articolo comma commi associati importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa
2008 2009 2010
2 536   50    
2 550 551 55 55 55
2 552   1 1 1
2 564 565 20 35 40
2 566   10    
2 567   3 3 3
2 568   2 1 1
2 585 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 10,5 10,5 10,5
2 586 587 6 6 6
3 3   60    
3 160   2    
totale (A) 950,9 776,5 589,5
Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
10 1   3,0 3,0 3
8-ter     14,0    
13-bis     16,0 16,0 16
22-sexies     0,6 0,75  
49-bis     1,0    
totale (B) 34,6 19,8 19,0
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
1 827   10 10  
totale (C) 10,0 10,0  
Decreto-legge 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003
49     15,0 36,0 36,0
totale (D) 15,0 36,0 36,0
Totale (A)+(B)+(C)+(D) 1.010,5 842,3 644,5

A.C. 1185-A - Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 2, dopo la parola: «regolamento» sono inserite le seguenti: «o delibera comunale»;
al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.
4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato»;

il comma 5 è soppresso;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazioni di servizi».

All'articolo 3:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che 1e singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione dì portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni»;

al comma 3, la parola: «maggiorato» è sostituita dalle seguenti: «maggiorabile fino ad un massimo» ed è aggiunta, in fine, la parola: «annuo»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario».

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 5:

il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza, nonché i criteri per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato, relativamente alla gestione di ciascun programma, nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008»;

al comma 9, lettera b), il numero 14) è sostituito dal seguente:
«14) al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente:
"1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009"».

A.C. 1185-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE (NON SONO COMPRESE QUELLE RITIRATE)

ART. 1.
(Esenzioni ICI prima casa).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 2008 è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo dell'imposta dovuta per la somma pagata al titolare dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
2. È riconosciuto un rimborso equivalente all'ICI pagata per la quota parte non compensabile ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno fiscale precedente rispetto a quello del pagamento dell'ICI risulti pari a zero o comunque inferiore all'ICI pagata.
3. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa.
1. 2. Evangelisti.

Al comma 2, dopo le parole ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti e dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per fanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse del Ministero della solidarietà sociale.
1. 5. Bucchino, Fedi, De Micheli, Garavini, Narducci, Porta, Gianni Farina.

Al comma 2, dopo le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti:, di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
*1. 10. Osvaldo Napoli, Marinello.

Al comma 2, dopo le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti:, di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
*1. 304. Evangelisti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'esenzione non si applica alle abitazioni di lusso secondo le caratteristiche individuate ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 recante «Caratteristiche delle abitazioni di lusso». Il maggior gettito relativo viene trasferito dai comuni al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le suddette somme sono rimborsate ai singoli comuni secondo quanto previsto dal comma 4.
1. 13. Evangelisti.

Al comma 3, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e dall'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
1. 14. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'esenzione si applica anche ai cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, i quali risultano proprietari in Italia di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. A tal fine i soggetti di cui al precedente periodo rilasciano una dichiarazione al comune in base alla quale forniscono la prova dell'effettivo utilizzo quale dimora abituale.
1. 306. Favia, Donadi, Razzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento dei comuni in attuazione del federalismo fiscale che definisca le modalità della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo scopo opportunamente innalzando l'aliquota di compartecipazione dinamica dei comuni, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. 308. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:, pari a 1.700 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 30 giugno 2008 e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.
1. 21. Evangelisti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 1.700 milioni di euro con le seguenti: 1.761 milioni di euro.

Conseguentemente:
dopo il comma 6-
bis, aggiungere il seguente:
6-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 61 milioni di euro.
all'articolo 5, comma 7, lettera d), sostituire le parole: 958,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento con le seguenti: 1.046,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare.
1. 25. Evangelisti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:, in aggiunta a quella prevista fino alla fine del periodo con le seguenti: in tre rate nei mesi di luglio, settembre, novembre, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto degli incassi a titolo di ICI effettivamente realizzati nell'anno 2007 per sola annualità di competenza.
1. 23. Milo.

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il rimborso è determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti per l'anno 2007.
1. 27. Paroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con le seguenti: il 31 luglio 2008.
1. 32. Evangelisti.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: secondo principi fino alla fine del periodo.
1. 311. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: secondo principi fino a: della tutela dei con le seguenti: anche al fine di tutelare i.
1. 250. Evangelisti.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: dell'efficienza nella riscossione dell'imposta,
1. 251. Evangelisti.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole:, del rispetto del patto di stabilità interno.
1. 253. Evangelisti.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: l'esercizio 2007 con le seguenti: gli esercizi 2005-2007.
1. 254. Evangelisti.

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; il suddetto rimborso deve essere pari all'ammontare dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
1. 255. Evangelisti.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'erogazione del rimborso deve comunque essere effettuata in due rate, di cui la prima entro e non oltre il 31 agosto 2008 e la seconda con scadenza al 31 dicembre 2008.
1. 31. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Bosi, Delfino.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.
1. 34. Evangelisti.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Per far fronte ai problemi di liquidità dei comuni è trasferita una quota di acconto pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 33. Evangelisti.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
1. 315. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di consentire il proseguimento delle funzioni e delle attività istituzionali dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
1. 314. Fontanelli, Causi.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e l'ANCI, attraverso l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile distinta, per singolo comune, per categoria di immobile. Sulla base di tali dati, a decorrere dall'anno 2009, con provvedimento del Ministero dell'economia vengono individuati i relativi stanziamenti per erogare ogni anno i dovuti trasferimenti compensativi ad ogni singolo comune.
1. 29. Evangelisti.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di garantire la dinamicità dell'imposta, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.
*1. 28. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Al fine di garantire la dinamicità dell'imposta, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.
*1. 313. Evangelisti.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANCI, il modello di certificazione con i termini e le modalità per la trasmissione dell'effettivo gettito ICI prima casa, anno 2008 e seguenti, ai fini della determinazione del conguaglio definitivo delle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2. Tale conguaglio sarà erogato con la prima rata dei trasferimenti erariali.
1. 39. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Per far fronte ai problemi di liquidità è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 90 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune della regione Campania interessato dall'emergenza rifiuti entro e non oltre il 30 giugno 2008. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità del rimborso.
1. 41. Barbato.

Sopprimere il comma 6.
1. 44. Evangelisti.

Al comma 6-bis, sostituire le parole: fattispecie di cui al comma 2 con le seguenti: persone fisiche, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli istituti autonomi per le case popolari, esclusi i titolari di unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9.
1. 302. Zeller, Brugger, Nicco.

Sopprimere il comma 7.
1. 49. Evangelisti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: Dal 13 giugno 2008.
1. 303. Cirielli.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del nuovo patto di stabilità interno aggiungere le seguenti:, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
1. 53. Evangelisti.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: delle regioni e.
1. 55. Evangelisti.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
1. 56. Evangelisti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: per l'approvazione nei termini fissati con le seguenti: nel termine fissato.
1. 319. Aracu.

Sostituire il comma 7-bis, con il seguente:
7-bis. I soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno in essere con amministrazioni comunali contratti per lo svolgimento di attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, che prevedono corrispettivi calcolati ad aggio percentuale applicato sull'importo complessivo delle riscossioni, incluse quelle derivanti dai versamenti volontari dell'imposta, sono obbligati a porre in essere per conto dell'ente tutti gli adempimenti necessari al conseguimento del rimborso della minore imposta derivante dalla previsione del comma 1. Salva comunque l'applicazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'attività di detti soggetti resta remunerata con la percentuale di aggio prevista in contratto, da applicarsi su tutte le somme introitate dal comune, nella qualità di ente impositore del tributo, incluse quelle rimborsate a titolo di compensazione dei mancati introiti ai sensi del comma 4.
1. 300. Fallica, Minardo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-ter. L'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e l'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpretano nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 costituisce titolo per:
a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;
b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;
c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) richiedere la dichiarazione stragiudiziale del terzo ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
1. 301. Fallica, Minardo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Incremento delle detrazioni per canoni di locazione). - 1. All'articolo 16, comma 01, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «euro 300» sono sostituite da: «euro 500»;
b) alla lettera b) le parole: «euro 150» sono sostituite da: «euro 250».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. A decorrere dall'anno 2008 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.
11-ter. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2008, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 11-bis, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.
11-quater. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
11-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 11-bis, nei limiti previsti dal comma 11-ter.
11-sexies. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.
11-septies. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
1. 04. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

ART. 2.
(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 6.
2. 2. Evangelisti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 173.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. 3. Evangelisti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5:
al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14);

dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 99 milioni di euro.
2. 4. Evangelisti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).
2. 5. Evangelisti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Riduzione del prelievo fiscale sul salario di produttività). - 1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, è introdotta la misura di detassazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi successivi.
2. La detassazione viene riconosciuta mediante una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
3. La detrazione non compete sulla parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.
4. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al periodo d'imposta 2008. Entro il 30 novembre 2008, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute.
2. 7. Damiano, D'Antoni, Baretta, Fluvi.

Sopprimere i commi da 1 a 5.
2. 6. Evangelisti.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Sono escluse dall'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a livello aziendale dal 1oluglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.
3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e si applicano fino ad esaurimento delle somme a disposizione del Fondo di cui al comma 6. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
5-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo di sostegno alla contrattazione di secondo livello con un finanziamento pari a 660 milioni di euro per l'anno 2008 e 430 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 13. Evangelisti.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Sono escluse dall'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.
3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
2. 12. Evangelisti.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento le somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.
3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e si applicano fino ad esaurimento delle somme a disposizione del Fondo di cui al comma 5-bis. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
5-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo di sostegno alla contrattazione di secondo livello con un finanziamento pari a 660 milioni di euro per l'anno 2008 e 430 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 14. Evangelisti.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 23 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore dei presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
commi da 1 a 4 con le seguenti: commi 1 e 2
all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2008 e 280 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 9. Evangelisti.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1oluglio al 31 dicembre 2008:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
commi da 1 a 4 con le seguenti: commi 1 e 2
all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e 90 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 10. Evangelisti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia penitenziaria.
2. 15. Galletti, Romano, Tabacci, Occhiuto, Poli, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al comparto sanità.
2. 16. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Testa, Poli, Pezzotta, Compagnon.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 2.000 euro.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 2.000 euro.
2. 17. Evangelisti

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: somme erogate con le seguenti: somme dovute.
2. 18. Evangelisti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: a livello aziendale con le seguenti: tramite la contrattazione aziendale e territoriale.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, nel caso in cui non si svolge la contrattazione aziendale, l'azienda è obbligata a comunicare alle organizzazioni sindacali della provincia corrispondente l'importo delle erogazioni effettuate.
2. 19. D'Antoni, Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 20. Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: , n. 66 aggiungere le seguenti: e dalle norme previste dalla contrattazione collettiva.
2. 302. Cazzola, Saglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 22. Evangelisti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: le prestazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere una quota massima superiore al 30 per cento rispetto alle ore complessive di lavoro ordinario stabilite dal contratto di lavoro.
2. 23. Evangelisti.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: le prestazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere una quota massima superiore al 20 per cento rispetto alle ore complessive di lavoro ordinario stabilite dal contratto di lavoro.
2. 21. Evangelisti.

Al comma 1, lettera c) premettere le parole: previste da contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolativo, i contratti di cui alla lettera c) del comma l, sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.
2. 24. Evangelisti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: non concorrono fino alla fine del periodo, con le seguenti: concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare
2. 25. Evangelisti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato

Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole:
, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-
bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 29. Evangelisti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: con esclusivo riferimento al settore privato fino alla fine del periodo, con le seguenti: per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 25.000 euro.

Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole:
, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo".
2. 27. Evangelisti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: con esclusivo riferimento al settore privato fino alla fine del periodo, con le seguenti: nel settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trovano altresì applicazione per gli appartenenti ai Corpi di polizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, titolari di reddito non superiore, nell'anno 2007, a 40.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5:
comma 1, elenco 1, rubrica:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere la seguente voce:
articolo 1, comma 546:
2008: 100;
2009: 70;
comma 2, sostituire le parole da: 1.015,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 con le seguenti: 1.110,5 milioni di euro per l'anno 2008, 912,3.
*2. 26. Santelli, Ascierto, Bertolini, Cicu, Lorenzin, Paglia, Speciale, Stasi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: con esclusivo riferimento al settore privato fino alla fine del periodo, con le seguenti: nel settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trovano altresì applicazione per gli appartenenti ai Corpi di polizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, titolari di reddito non superiore, nell'anno 2007, a 40.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5:
comma 1, elenco 1, rubrica:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere la seguente voce:
articolo 1, comma 546:
2008: 100;
2009: 70;
comma 2, sostituire le parole da: 1.015,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 con le seguenti: 1.110,5 milioni di euro per l'anno 2008, 912,3.
*2. 304. Evangelisti.

Al comma 5, sostituire le parole: esclusivo riferimento al settore privato con le seguenti: riferimento al settore privato e al settore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 899 milioni di euro per l'anno 2008 e di 581,5 milioni di euro per l'anno 2009;
all'articolo 5, comma 7
alinea sostituire le parole:
2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 con le seguenti: 2.699 milioni di euro che aumentano a 2.914,1milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.381,5
sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2008, 180 milioni di euro per l'anno 2009 e 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. 33. D'Antoni, Ventura, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 5, sostituire le parole: esclusivo riferimento al settore privato con le seguenti: riferimento al settore privato, al personale del Servizio sanitario nazionale, al comparto sicurezza, al comparto Vigili del fuoco;

Conseguentemente:
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 849 milioni di euro per l'anno 2008 e di 538,5 milioni di euro per l'anno 2009;
all'articolo 5, comma 7
alinea, sostituire le parole:
2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 con le seguenti: 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.338,5.
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008, 137 milioni di euro per l'anno 2009 e 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. 32. D'Antoni, Ventura, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 5, dopo le parole: al settore privato e, aggiungere le seguenti: alle forze dell'ordine e,

Conseguentemente
al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
non già richiamate nel presente comma.
all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 30. Evangelisti.

Al comma 5, dopo le parole: al settore privato e, aggiungere le seguenti: alle forze dell'ordine e,

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: non già richiamate nel presente comma.
2. 31. Evangelisti.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia penitenziaria.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7
alinea, sostituire le parole da
: Ai maggiori oneri fino a si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede";
sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
2. 35. Galletti, Romano, Ciccanti, Tabacci, Occhiuto, Poli, Delfino, Compagnon.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano, altresì, applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al comparto sanità.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7
alinea, sostituire le parole da:
Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
2. 34. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Testa, Poli, Pezzotta.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al personale ispettivo degli enti preposti al controllo della sicurezza sul lavoro e del lavoro irregolare.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7
alinea, sostituire le parole da
: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.519 milioni di euro che aumentano a 2.734,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.271,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.055,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
2. 36. Poli, Ciccanti, Delfino.

Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, dando priorità alle Forze dell'ordine, ai vigili del fuoco ed agli addetti alla Protezione civile.
2. 303. Cazzola, Saglia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'individuazione ed il rimborso alle regioni e ai comuni del mancato gettito delle addizionali regionali e comunali, valutate rispettivamente in 78,5 milioni di euro e 23,5 milioni di euro per l'anno 2009 e in 1,5 milione di euro e 0,5 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 305. Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 5

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2008 e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
2. 38. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2008, 35,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 39. Evangelisti.

Sopprimere il comma 6.
2. 41. Evangelisti.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 3 milioni di euro mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate a decorrere dall'anno 2008 nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare una minore spesa di pari importo.
2. 43. Evangelisti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
2. 45. Evangelisti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Alla lettera b) dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «le erogazioni liberali concesse in occasione di festività» fino a: «a lire 500.000, nonché» sono soppresse

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 44. Evangelisti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2008.
2. 42. Ciccanti.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: con esclusivo riferimento al settore privato.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, 7 milioni di euro per l'anno 2009 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 46. Evangelisti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il minore gettito delle addizionali IRPEF regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entra il 30 giugno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 52 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 47. Evangelisti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il minore gettito delle addizionali IRPEF regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entro il 30 giugno 2009.
2. 48. Evangelisti.

ART. 3.
(Rinegoziazione dei mutui per la prima casa).

Sopprimerlo.
3. 1. Evangelisti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, in tale ipotesi l'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata.
3. 301. Ceccuzzi, Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rinegoziano il mutuo da tasso di interesse variabile a tasso fisso solo se l'operazione è più favorevole al mutuatario.
3. 8. Evangelisti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a redigere fogli informativi sintetici a favore del mutuatario, affinché questi sia messo nella condizione di valutare a pieno gli effetti della rinegoziazione.
3. 9. Evangelisti.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da costi notarili.
3. 20. Evangelisti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Il regime fiscale degli interessi passivi di tale conto corrente accessorio è assimilabile al regime degli interessi passivi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
3. 300. Ceccuzzi, Strizzolo, Nannicini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Gli atti di rinegoziazione dei mutui sono svolti mediante scrittura privata anche non autenticata.
3. 22. Evangelisti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Gli avvocati iscritti all'albo professionale e i segretari comunali sono abilitati all'autenticazione degli atti di rinegoziazione dei contratti di mutuo
3. 21. Evangelisti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
3. 24. Evangelisti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Nullità della clausola di massimo scoperto). - 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesime data.
3. 0100. Lulli.

ART. 5.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere la voce:
Articolo 1, comma 131
2008: + 500;
2009: + 500;
2010: -.

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).
5. 208. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere la voce:
Articolo 1, comma 131
2008: + 50;
2009: -;
2010: -.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: articolo 2, comma 135.
5. 33. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere la voce:
Articolo 1, comma 131
2008: + 24;
2009: -;
2010: -.

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere la lettera a).
5. 210. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere la voce:
Articolo 1, comma 131
2008: + 10;
2009: + 10;
2010: -.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: articolo 2, comma 475.
5. 122. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica, sopprimere le voci:

articolo 1, comma 307;
articolo 1, comma 321;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 126 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 2. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica, sopprimere le voci:

articolo 1, comma 307;
articolo 1, comma 321;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 126 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 314. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica, sopprimere le voci:

articolo 1, comma 307;
articolo 1, comma 321;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.
5. 3. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere le voci:
articolo 1, comma 307;
articolo 1, comma 321.
5. 4. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la voce:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546
2008: + 113;
2009: + 130;
2010: + 110.
5. 310. Gregorio Fontana, Jannone.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni di euro per l'anno 2009 e 110 milioni di euro per l'anno 2010.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 6. Meta, Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 304.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni di euro per l'anno 2009 e 110 milioni di euro per l'anno 2010.
5. 312. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 319.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 313. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 321.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per ciascun anno di un importo pari a 4 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 315. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 324.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per ciascun anno di un importo pari a 10 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 316. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 342.

Conseguentemente:
al medesimo elenco, aggiungere la voce:

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546
2008: 18,7;
2009: 74,8;
2010: 76,8;

al comma 9, sopprimere la lettera a).
5. 15. Carlucci.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 1, comma 354.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare rispettivamente di un importo pari a 3 milioni di euro per il 2008 e di 10 milioni di euro per il 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 317. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica:
sopprimere la voce:
articolo 2, comma 135;
sopprimere la voce: articolo 2, comma 234;
sopprimere la voce: articolo 2, comma 299;
sopprimere la voce: articolo 2, comma 550;
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2008, 2009 e 2010 per il Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come determinate dalla Tabella F della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, per l'anno 2008, di 1.503,5 milioni di euro, per l'anno 2009, di 1.091 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 311 milioni di euro che confluiscono nel fondo di cui al comma 2.;
al comma 7, lettera a), sostituire le parole: a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2010;
al comma 7, sopprimere la lettera e);
al comma 9, lettera
b), sopprimere il numero 14.
5. 18. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannaccone, Sardelli, Latteri.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la voce:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546
2008: 20;
2009: 20;
2010: 20.
5. 20. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 22. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 318. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 24. Bosi, Ciccanti, Romano, Mannino, Naro, Drago, Ruvolo.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro.
5. 23. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2008 e di
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».
5. 340. Milo.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 41.
5. 25. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 70.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro.
5. 29. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 70.
5. 30. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 80.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 319. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 135.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 35. Mannino, Romano, Ruvolo, Drago, Naro.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 135.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro.
5. 36. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 135.
5. 37. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 177.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 320. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 178.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 40. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 178.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 321. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 206.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 322. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 209.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 323. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 210.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 324. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 223.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2009.
5. 325. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 232.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica, sopprimere le voci :
articolo 2, comma 243;
articolo 2, comma 311;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 102 milioni di euro e a 92 milioni di euro.
5. 47. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 232.

Conseguentemente:
alla medesima rubrica:
sopprimere la voce:
articolo 2, comma 243;
sopprimere la voce: articolo 2, comma 311;
alla rubrica: 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere la voce: articolo 1, comma 546
2008: + 102;
2009: + 92;
2010: + 92.
5. 311. Marinello, Cicu.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 232.

Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere le voci:
articolo 2, comma 243;
articolo 2, comma 311;
5. 48. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 234.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la voce:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546
2008: + 20
2009: + 22
2010: + 7.
5. 51. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 234.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a 22 milioni di euro per l'anno 2009 e a 7 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 53. Occhiuto, Tassone, Naro, Mannino.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 243.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 326. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 248.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È ridotto, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 15 milioni di euro per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 56. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 248.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 327. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 251.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono ridotti, per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per un importo pari a 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 61. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 251.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 56 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 57. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 251.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 58. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 251.
5. 64. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 260.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 66. Ciccanti, Poli, Bosi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 260.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 328. Favia.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 272.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 329. Guido Dussin.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 299.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 72. Calvisi, Pes, Zunino, Andrea Orlando.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 299.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 73. Ciccanti, Romano, Occhiutto, Cera, Zinzi, Pezzotta.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 300.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 330. Favia.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 306.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 130 milioni di euro per l'anno 2009.
5. 76. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 306.
5. 77. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 311.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 331. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 328.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 332. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 331.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 333. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 333.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.

al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 83. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 333.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e a 20 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 84. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 333.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e a 20 milioni di euro.
5. 85. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 333.
5. 87. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 335.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 88. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 335.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 90. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 335.
5. 91. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 347.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2008.
5. 334. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 384.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 2 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 335. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 397.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 336. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 402.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 337. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 403.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2008.
5. 338. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 404.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 339. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 408.
5. 99. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 426.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 5 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 370. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 435.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro e a 10 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 101. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 435.

Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro e a 10 milione di euro.
5. 104. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 435.
5. 105. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 436.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 108. Ciccanti, Nunzio Francesco Testa, Zinzi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 436.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009.
5. 373. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 443.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 374. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 458.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 110. Villecco Calipari, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Sbrollini.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 458.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 375. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 458.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro con le seguenti: 1.007,5 milioni di euro per l'anno 2008, 839,3 milioni di euro per l'anno 2009, 641,5 milioni di euro.
5. 376. Frassinetti, Beccalossi, Saltamartini, Faenzi, De Camillis, Bernini Bovicelli.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 463.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni per tale anno.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 112. Lenzi, Sereni, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Calvisi, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 463.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 115. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 463.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro.
5. 114. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 463.
5. 116. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 464.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 120. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Anna Teresa Formisano, Delfino, Ciocchetti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 464.
5. 121. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 475.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 123. Rubinato, Lulli.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 475.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 126. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 475.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 125. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 475.
5. 127. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 483.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 378. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 487.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2008.
5. 379. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 536.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
1-quinquies. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.
5. 128. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Calvisi, Sbrollini, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 536.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro.
5. 129. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 536.
5. 131. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la voce:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546
2008: + 55;
2009: + 55;
2010: + 55.
5. 132. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 135. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni».
1-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-quater. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 93.000.000 di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) quanto a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.
5. 133. Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 55.000.000 di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 134. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 380. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 136. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni».
5. 137. Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 550.
5. 138. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 552.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la voce:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546
2008: + 1;
2009: + 1;
2010: + 1.
5. 142. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 552.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 139. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 552.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 140. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 552.
5. 141. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 564.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 143. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Antonino Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 566.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 383. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 568.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, a 1 milione di euro per l'anno 2009 e a 1 milione di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 150. Ciocchetti, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 568.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e a 1 milione di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 146. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 568.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per un importo pari a 1 milione di euro.
5. 385. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 568.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e a 1 milione di euro.
5. 149. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 568.
5. 151. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 585.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10,5 milioni di euro per l'anno 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10,5 milioni di euro a per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 386. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 2, comma 586.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della giustizia del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 6 milioni di euro per il 2008 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 154. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 3, comma 3.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 156. Duilio.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sopprimere la voce: articolo 3, comma 160.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare di un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008.
5. 387. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 10, comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro.
5. 388. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 8-ter.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 14 milioni di euro per l'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 157. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Miotto, Murer, Sbrollini, Pedoto, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 13-bis.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 160. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Torre, Coscia, Levi, De Biasi, Lolli, Antonino Russo, Siragusa, De Pasquale, Ginefra, Pes, Rossa, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 13-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 159. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 13-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 389. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 13-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 161. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 13-bis.
5. 163. Evangelisti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 sopprimere la voce: articolo 22-sexies.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 600 mila euro per l'anno 2008 e a 800 mila euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 164. Tassone, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere la voce:
articolo 1, comma 546:
2008: + 1.363,5;
2009: -;
2010: -.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
5. 166. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, rubrica: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere la voce: articolo 1, comma 827.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro.
5. 390. Evangelisti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono ridotti rispettivamente di 13,7 milioni di euro, di 2 milioni di euro e di 1 milione di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro, 25 milioni di euro e di 11,8 milioni di euro per ciascun anno 2009 e 2010.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
al comma 9, sopprimere la lettera a).
5. 170. Ghizzoni, Levi, De Torre, De Biasi, Coscia, Pes, Rossa, Picierno, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Lolli, Antonino Russo, Ginefra, Sarubbi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 24 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
al comma 10, sopprimere la lettera a).
5. 211. Bordo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli 2008 e 2009;

Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole:
comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).
5. 174. D'Antoni, Capodicasa, Cesare Marini, Oliverio, Causi.

Al comma 2, sostituire le parole: e 11, con le seguenti: 11 e 11-bis.

Conseguentemente:
al comma 9, lettera
b), sopprimere il punto 14);
dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 175. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannaccone, Sardelli, Latteri.

Sopprimere il comma 3.
5. 177. Evangelisti.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per quelle direttamente regolate con legge.
5. 181. Evangelisti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica in ogni caso il principio contabile generale di non dequalificazione della spesa, di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 182. Evangelisti.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».
5-bis. L'articolo 2, comma 489, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «489. A decorrere dall'anno 2009, sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488».
5-ter. L'articolo 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato.
5-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare del 2,05 per cento, per un importo pari a 298 milioni di euro per l'anno 2009.
5. 305. Boccia, Baretta, Bratti, Fluvi, Franceschini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi i procedimenti deliberati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e approvati dai ministeri competenti, i quali sono definiti di rilevante interesse nazionale con atto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:
dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'onere derivante dal comma 5, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, iscritto nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
5. 304. Lupi, Palmieri, Colucci, Vignale.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:
al comma 7:
lettera
a), sostituire le parole: dei commi 6 e 8 con le seguenti: del comma 8;
sopprimere la lettera c);
dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. 1. L'articolo 1, comma 33, lettera i), capoverso 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «5. Alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e gli interessi passivi sono deducibili in misura non superiore al 92 per cento degli stessi a decorrere dal periodo d'imposta 2008. I contribuenti in sede di acconto novembre 2008 sono tenuti a calcolare l'imposta dovuta sulla base della nuova normativa».
5. 185. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannaccone, Sardelli, Latteri.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 752,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e a 1.158,8 milioni di euro per l'anno 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;.
5. 187. Romano, Occhiuto, Tassone, Mannino, Ruvolo, Drago, Naro.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «5»;
b) all'articolo 6, comma 1, lettera b), la parola: «90» è sostituita dalla seguente: «98»;
c) all'articolo 6, comma 1, lettera c), la parola: «90» è sostituita dalla seguente: «98»;
d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), la parola: «90» è sostituita dalla seguente: «10»;
e) all'articolo 7, comma 1, lettera b), la parola: »50« è sostituita dalla seguente: «95».

6-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 51, secondo periodo, dopo le parole: »è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007« sono aggiunte le seguenti: »per i soggetti di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 6 e al comma l dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 l'ammontare complessivo di cui al periodo precedente è recuperato in due quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007".
6-ter. I trasferimenti dal bilancio dello Stato alle regioni vengono rideterminati in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 6 e 6-bis.
6-quater. Per le imprese di produzione, raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, interviene sull'aliquota Ires al fine di determinare, per il periodo d'imposta 2008 e 2009, un maggior gettito non inferiore a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni considerati.
6-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater pari a 1.400 milioni di euro sono riversate al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
5. 189. D'Antoni, Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 7, lettera d) sostituire le parole da: 985,8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).
5. 186. Occhiuto, Romano, Tassone, Mannino, Ruvolo, Drago, Naro, Pezzotta.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16,7 milioni di euro e a 66,8 milioni di euro.
9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 66.800.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 192. Evangelisti.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16,7 milioni di euro e a 66,8 milioni di euro.
5. 193. Evangelisti.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).
*5. 194. Barbareschi.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).
* 5. 195. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro.
9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 196. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro.
9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge 30 aprile 1985, n. 163 - Fondo unico dello spettacolo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tale stanziamento può essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 303. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro.
5. 197. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).
5. 198. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro.
5. 199. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 2).
5. 200. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È ridotto di un importo pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 25 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 203. Ciccanti, Volontè, Tassone, Compagnon.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 17,5 milioni di euro.
5. 201. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5).
5. 204. Evangelisti.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 12).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È ridotto di un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 30 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 207. Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 10 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. È ridotto di un importo pari a 24 milioni di euro l'accantonamento per l'anno 2008 relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 212. Cera, Ciccanti.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 24 milioni di euro.
5. 213. Evangelisti.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).
5. 214. Evangelisti.

Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi i fondi già erogati e accreditati sul conto corrente dell'OSL (organo straordinario di liquidazione) da parte del Ministero dell'interno agli enti che abbiano deliberato il dissesto nell'anno 2006 e che abbiano adottato e applicato quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

5. 216. Franzoso.

Sopprimere il comma 12.
5. 218. Evangelisti.

Al titolo, sostituire le parole: per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie con le seguenti: in materia di potere di acquisto dei contribuenti.
Tit. 12. Galletti, Ciccanti.

A.C. 1185-A - Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE SULLA QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge (A.C. 1185).
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2008, N. 93.

All'articolo 1:
al comma 2, dopo la parola: regolamento sono inserite le seguenti: o delibera comunale;
al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
«4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce ed accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato si sensi del comma 4.
4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalerne al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme dì cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato»;

il comma 5 è soppresso

dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni, di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi».

All'articolo 3:

al comma 1 è aggiunto in fine, il seguente periodo: Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni;

al comma 3, la parola: maggiorato è sostituita dalle seguenti: maggiorabile fino ad un massimo ed è aggiunta, in fine, la parola: annuo;

il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.»;

dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario».

L'articolo 4 è abrogato.

All'articolo 5:
al comma 2: a) le parole: 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 sono sostituite dalle seguenti: 869 milioni di euro per l'anno 2008, 725,8 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) le parole: pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono sostituite dalle seguenti: pari a 746,1 milioni di euro per l'anno 2008, 819,1 milioni di euro per l'anno 2009, 260,1 milioni di euro per l'anno 2010, 109,5 milioni di euro per l'anno 2011, 116,5 milioni di euro per l'anno 2012, 64,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 60,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al fondo di cui al comma 2, confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, e 2009 e 12 milioni di euro per l'anno 2010».

il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008».

al comma 4, le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010;

al comma 7:
a) sostituire l'alinea con la seguente: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dai commi 4 e 11-ter del presente articolo pari a 2.464 milioni di euro per l'anno 2008, che aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.755,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
b) sostituire lettera a) con la seguente: a) quanto a 2.482,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.757 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.079,1 milioni di euro per l'anno 2010, a 296 milioni di euro per l'anno 2011, a 303 milioni di euro per l'anno 2012, a 251 milioni di euro per l'anno 2013 e a 247 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6 e 8;
c) sostituire la lettera d) con la seguente: d) quanto a 995,8 milioni di euro dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dì cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
e) sostituire la lettera e) con la seguente:
e) quanto a 234.500 milioni di euro per l'anno 2008, a 44.500 milioni di euro per l'anno 2009 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

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Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera b):
1) il numero 1) è sostituito dal seguente: 1) al comma 57, le parole da che per l'anno 2008 fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 15 milioni di euro;
2) dopo il numero 4), è inserito il seguente: 4-bis. Il comma 255 è sostituito dal seguente: 255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
3) dopo il numero 5), è inserito il seguente: 5-bis. Al comma 278 le parole la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
4) il numero 12), è sostituito dal seguente: 12) il comma 519 è sostituito dal seguente: 519. Per consentire all'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale ed in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'istituto medesimo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto ente è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 35 milioni per l'anno 2008 e di 50 milioni per l'anno 2009. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni annui a decorrere dall'anno 2010;
5) il numero 14) è sostituito dal seguente:
14) al comma 538, il capoverso 1152-bis, è sostituito dal seguente:
1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Sostituire il comma 11 con il seguente:
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 983, le parole: a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) al comma 1267, le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, sono sostituite dalle seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008.

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. Gli importi di cui all'autorizzazione di spesa di cui al comma 361, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, anche ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 12 milioni di euro per l'anno 2010, in relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti a carico del Fondo di cui al comma 354 della medesima legge. La Cassa depositi e prestiti procede ad una ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico dello stesso Fondo compatibilmente con le risorse di cui al comma 361, così come rideterminate in attuazione del presente comma.;
11-ter. L'elenco n. 1, allegato al presente decreto è così sostituito:

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Dis. 1. 1. Governo.