XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 31 maggio 2011.
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Consiglio, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Formichella, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Gozi, Jannone, La Russa, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mussolini, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vitali, Vito, Volontè.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta)
Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Consiglio, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Formichella, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Gozi, Jannone, La Russa, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mussolini, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tenaglia, Tremonti, Vitali, Vito, Volontè.
Annunzio di proposte di legge.
In data 30 maggio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CAZZOLA: «Istituzione della Giornata della memoria delle vittime di errori giudiziari» (4392);
CENTEMERO: «Disposizioni per la valorizzazione della Villa Borromeo d'Adda in Arcore» (4393).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
RIGONI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e di funzioni del vice-sindaco e del vice-presidente della provincia» (4265) Parere della V Commissione;
RIGONI ed altri: «Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti alla rieleggibilità alle cariche di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e di presidente della provincia» (4266);
RIGONI ed altri: «Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nella rispettiva giunta» (4267);
DE PASQUALE e FRANCESCHINI: «Riconoscimento dell'inno di Mameli "Fratelli d'Italia" quale inno nazionale della Repubblica italiana» (4331).
II Commissione (Giustizia):
TORRISI ed altri: «Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione» (4310) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);
RENATO FARINA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia» (4359) Parere delle Commissioni I e V.
XI Commissione (Lavoro):
GNECCHI ed altri: «Modifica dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente il personale degli istituti di prevenzione e di pena destinato alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti» (4363) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
CAZZOLA ed altri: «Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e disposizioni concernenti la loro utilizzazione per il reclutamento di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche» (4366) Parere delle Commissioni I e V.
Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 maggio 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Cisterna d'Asti (Asti), a valere sul contributo concesso nel 2005, per il restauro conservativo dei bastioni del Castello di Cisterna d'Asti.
Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 27 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 318).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal ministro dell'interno.
Il ministro dell'interno, con lettere del 17 e del 19 maggio 2011, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno TASSONE ed altri n. 9/4086/87, concernente l'estensione alla categoria prefettizia della deroga al limite del 3,2 per cento per gli aumenti retributivi nel biennio 2008-2009, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2011, BOSSA n. 9/4086/146, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante l'opportunità di qualificare i servizi sociali come servizi indispensabili dei comuni, VALDUCCI ed altri n. 0/44 e abb./IX/23, accolto dal Governo nella seduta della IX Commissione (Trasporti) del 21 luglio 2009, concernente la revisione della disciplina sulla somministrazione delle bevande alcoliche e CICCANTI n. 9/3210/36, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, riguardante l'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali) competenti per materia.
Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 19 maggio 2011, ha trasmesso sette note relative all'attuazione data agli ordini del giorno D'INCECCO ed altri n. 9/3778-A/136, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, concernente l'adozione di politiche a sostegno della famiglia e dei redditi più bassi, SCHIRRU ed altri n. 9/3720-A/1 e FEDRIGA ed altri n. 9/3720-A/2, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1o febbraio 2011, riguardanti l'opportunità di rivedere il sistema delle quote di riserva destinate alle assunzioni obbligatorie in favore dei familiari delle vittime del dovere e della criminalità, CHIAPPORI n. 9/4086/16, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2011, concernente disposizioni in materia di lavoro con riferimento al settore turistico-alberghiero, CAPITANIO SANTOLINI n. 9/1441-quater-C/17, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 gennaio 2010, riguardante il conferimento, nell'ambito della disciplina quadro sui lavori usuranti, di una priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici per i soggetti con figli a carico e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno FUCCI n. 0/3778/XII/2, accolto dal Governo nella seduta della XII Commissione (Affari sociali) del 27 ottobre 2010, concernente il finanziamento della cosiddetta «social card» e DI STANISLAO ed altri n. 9/4086/52, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2011, riguardante la sospensione del versamento di tributi e di contributi in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) competenti per materia.
Trasmissione dal ministro degli affari esteri.
Il ministro degli affari esteri, con lettere del 19 e del 20 maggio 2011, ha trasmesso sette note relative all'attuazione data alle risoluzioni NARDUCCI n. 7/00229 e Renato FARINA n. 7/00230, approvate dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 26 novembre 2009, sulle relazioni bilaterali con la Confederazione Elvetica, PIANETTA ed altri n. 8/00085, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 29 luglio 2010, sulla partecipazione italiana al Millennium Summit delle Nazioni Unite, alla mozione ANTONIONE ed altri n. 1/00529, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 18 gennaio 2011, riguardante l'estradizione di Cesare Battisti ed agli ordini del giorno BELTRANDI ed altri n. 9/3778-A/146, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, concernente la tutela della salute nell'ambito degli aiuti in favore dei paesi in via di sviluppo, MARAN n. 9/3996-A/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 gennaio 2011, riguardante il rafforzamento della iniziativa politico-diplomatica nell'area dei Balcani, ZELLER ed altri n. 9/3834-A/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 novembre 2010, concernente modifiche normative volte ad agevolare l'elezione di candidati di minoranze linguistiche al Parlamento europeo e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno RAZZI ed altri n. 9/3778-A/61 e Ricardo Antonio MERLO ed altri n. 9/3778-A/74, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2010, riguardanti il ripristino delle risorse necessarie a garantire un adeguato sostegno alle comunità italiane all'estero.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.
Trasmissione dal ministro della salute.
Il ministro della salute, con lettera del 26 maggio 2011, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno BACHELET ed altri n. 9/4086/246, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2011, concernente l'attuazione del definitivo passaggio alle aziende ospedaliere-universitarie del personale socio-sanitario già dipendente delle università e comandato presso le aziende stesse.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.
Trasmissione da Ministeri.
I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
articolo 17, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 192;
articolo 17, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 221.
Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 30 maggio 2011, ha trasmesso, in attuazione del protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Quinta relazione annuale 2010 sull'attuazione dell'assistenza comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota (COM(2011)283 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Comunicazione ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La CONSIP Spa, con lettera in data 25 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente un atto comportante spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del destinatario e dell'importo del relativo compenso.
Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Comunicazione di una nomina ministeriale.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Danilo Giovanni Festa, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.
Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (366).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 giugno 2011.
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (367).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio). È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 10 luglio 2011.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.
Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 2680 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 APRILE 2011, N. 37, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI E PER IL VOTO DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE CHE SI SVOLGONO NEI GIORNI 12 E 13 GIUGNO 2011 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4362)
A.C. 4362 - Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO.
sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti.
A.C. 4362 - Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio).
1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
2. All'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore».
Articolo 2.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011).
1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti cittadini elettori temporaneamente all'estero:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.
2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.
4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.
5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.
6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.
7. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.
8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.
9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.
10. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.
11. La determinazione dei diritti consolari compiuta ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni e sostituzioni, ha effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella.
12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 4362 - Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
ART. 2.
(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011).
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, volontari del Servizio civile nazionale e personale delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. 8. Di Biagio, Menia.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, inclusi i giovani in servizio civile all'estero ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. 4. Evangelisti, Favia, Donadi, Borghesi.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
2. 1. Favia, Donadi, Evangelisti, Borghesi.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quarantacinque giorni.
2. 6. Tassone.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.
Conseguentemente:
alla medesima lettera, sopprimere le parole da: e che, alla data fino a: tre mesi;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sia il servizio fino alla fine del periodo con le seguenti: il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero.
2. 2. Favia, Donadi, Evangelisti, Borghesi.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
Conseguentemente:
alla medesima lettera, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quarantacinque giorni;
al comma 3, primo periodo:
sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi;
sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quarantacinque giorni.
2. 7. Tassone.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: trentacinquesimo con la seguente: settimo.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
secondo periodo, sostituire la parola: trentacinquesimo con la seguente: settimo;
terzo periodo, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: sesto;
al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trentacinquesimo con la seguente: settimo;
al comma 4:
primo periodo, sostituire la parola: venticinquesimo con la seguente: quinto;
terzo periodo:
sostituire le parole: Nei due giorni successivi con le seguenti: Nelle ventiquattro ore successive;
sostituire le parole: il ventesimo giorno antecedente con le seguenti: le quarantotto ore antecedenti;
al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventitreesimo con la seguente: quinto.
2. 3. Favia, Donadi, Evangelisti, Borghesi.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro il 30 aprile 2012».
2. 5. Zaccaria.
A.C. 4362 - Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento detta disposizioni relative al voto dei cittadini temporaneamente all'estero con un'efficacia circoscritta allo svolgimento delle sole consultazioni referendarie indette per il 12 e 13 giugno prossimi;
disposizioni aventi la medesima finalità, come rilevato dal Comitato per la legislazione nella seduta del 25 maggio scorso ed evidenziato nel parere reso in pari data dallo stesso Comitato, sono già state introdotte con riferimento ad altre elezioni attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza (decreto-legge n. 1 del 2006, decreto-legge n. 24 del 2008 e decreto-legge n. 3 del 2009), mentre potrebbero trovare una coerente collocazione in un quadro normativo sistematico quale quello configurato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero,
impegna il Governo
a superare le attuali carenze normative riguardanti il voto dei cittadini temporaneamente all'estero, mediante l'introduzione a regime di disposizioni legislative analoghe a quelle di cui all'articolo 2 del provvedimento.
9/4362/1.Mecacci, Zacchera.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 37 del 2001, reca disposizioni urgenti in materia elettorale, aventi per oggetto il funzionamento delle commissioni elettorali circondariali, le agevolazioni per i viaggi aerei in territorio nazionale degli elettori e la partecipazione al voto di cittadini italiani temporaneamente all'estero, per motivi di servizio o per missioni internazionali, in occasione della prossima scadenza referendaria;
la disciplina troverà applicazione esclusivamente in occasione dei prossimi referendum del 12 e 13 giugno 2011, e solo in relazione a determinati soggetti, ossia per il personale delle Forse armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente in missioni internazionali, per i dipendenti di amministrazioni dello Stato, e delle regioni (purché la durata prevista del soggiorno sia superiore a tre mesi), per i professori e ricercatori universitari, per i docenti titolari di incarichi in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero (per almeno 6 mesi e purché, alla data di indizione delle elezioni, si trovino all'estero da almeno tre mesi), per i familiari conviventi dei dipendenti pubblici e dei professori e ricercatori, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero; molti cittadini italiani temporaneamente all'estero rimarranno, tuttavia, esclusi dalla portata del provvedimento;
ai sensi della legge n. 49 del 1987, all'estero operano circa 3.000 volontari e cooperanti impiegati, con contratti privati, dalle organizzazioni non governative (ONG); tra i cittadini italiani temporaneamente all'estero si contano anche i «volontari in servizio civile», circa 450 giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che devono assolvere un servizio civile all'estero di 10 mesi obbligatori per legge. Vi sono, inoltre, circa 8.000 persone tra sacerdoti, suore, religiosi e laici italiani residenti temporaneamente all'estero alle dipendenze di istituti e congregazioni missionarie, una parte dei quali iscritta all'Aire, come confermato dall'ufficio missionario nazionale della CEI; si ravvisa l'opportunità che l'esercizio del diritto di voto sia, per le prossime scadenze elettorali, garantito alle stesse condizioni previste dal provvedimento in esame anche alle succitate categorie di cittadini italiani,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di regolamentare in maniera organica, attraverso un successivo provvedimento legislativo, la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero. Un provvedimento che dovrebbe essere teso a riordinare, stabilizzare e semplificare la materia elettorale, superando il ricorso reiterato alla decretazione d'urgenza per ogni appuntamento elettorale e prevedendo l'estensione applicativa delle previsioni contenute nell'attuale decreto-legge n. 37 del 2011, concernente le condizioni per l'esercizio di voto e le agevolazioni viaggio, anche in favore dei cooperanti, dei volontari in servizio civile, degli impiegati nelle ONG, del personale alle dipendenze di istituti e congregazioni missionarie e religiose, operanti all'estero.
9/4362/2.Narducci, Dozzo, Tempestini, Pianetta, Barbi, Porta, Corsini, Zacchera, Bossa.
La Camera,
considerato il diritto costituzionale al voto per gli italiani residenti all'estero, ma anche il costo molto alto sostenuto per l'organizzazione del voto soprattutto nelle aree extraeuropee;
sottolineata la contemporanea necessità di assicurare il diritto di voto ma anche di contenere il costo organizzativo delle elezioni, nonché la necessità di una maggiore trasparenza nell'espressione di voto, come confermato dall'andamento delle procedure elettorali e degli scrutini nelle elezioni politiche del 2006 e 2008,
invita il Governo
a predisporre per le prossime consultazioni elettorali ogni opportuno accorgimento tecnico circa l'invio dei plichi elettorali, la stampa delle schede, un effettivo controllo sulle procedure postali adottate tese ad assicurare l'effettiva espressione del voto dagli eventi diritto.
9/4362/3.Zacchera.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in discussione riconosce il diritto all'esercizio del voto per corrispondenza ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali, in occasione del referendum del 12 e 13 giugno 2011 prossimi;
la suindicata disposizione, si configura come un riconoscimento democratico doveroso ed opportuno anche in considerazione del fatto che la normativa vigente non riconosce specifiche modalità di partecipazione al voto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero durante il periodo delle consultazioni elettorali;
il diritto citato è riconosciuto al personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali, ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle Province autonome, temporaneamente all'estero, ai professori e ai ricercatori universitari in servizio all'estero presso istituti di ricerca;
sebbene si configurano anch'essi come cittadini italiani temporaneamente all'estero, non sono annoverati tra i potenziali beneficiari del suindicato diritto i volontari del servizio civile nazionale nonché il personale delle organizzazioni non governative operanti all'estero;
l'assenza di un riferimento specifico alla citata categoria legittima una disuguaglianza tra cittadini italiani in termini di esercizio democratico del diritto di voto, tale da sollevare un dubbio di costituzionalità in capo alla citata norma;
alle suddette criticità va ad aggiungersi il fatto che l'articolo 2 del provvedimento detta disposizioni aventi un'efficacia limitata, circoscritta allo svolgimento delle sole consultazioni referendarie indette per il 12 e 13 giugno prossimi,
impegna il Governo
a colmare l'attuale vuoto normativo in materia di esercizio di voto dei cittadini temporaneamente all'estero, attraverso l'introduzione di un quadro normativo sistematico di norme analoghe a quelle di cui all'articolo 2 del provvedimento, prevedendo ulteriormente che il suddetto diritto venga riconosciuto anche ai volontari e al personale delle organizzazioni non governative che svolgano la loro opera oltre confine.
9/4362/4.Di Biagio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 disciplina l'esercizio del diritto di voto ai referendum dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali;
il comma 1 individua i soggetti ai quali è destinato l'intervento normativo, stabilendo una durata del soggiorno all'estero variabile da tre a sei mesi a seconda della tipologia di soggetti interessati;
nel corso della discussione del provvedimento è emersa unanimemente la necessità di abbreviare i tempi stabiliti dal provvedimento per l'esercizio del diritto di voto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di modificare attraverso un successivo intervento normativo la tempistica prevista dal provvedimento dimezzando la durata del soggiorno prevista per l'esercizio del voto da parte di nostri concittadini che risiedono momentaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro.
9/4362/5.Tassone.
La Camera,
in sede di discussione del disegno di legge C. 4362,
premesso che:
l'articolo 2 detta disposizioni volte ad assicurare il diritto di voto ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgeranno nei giorni 12 e 13 giugno p.v.;
a differenza dell'articolo 1, che introduce in modo permanente nell'ordinamento le nuove disposizioni, adottate in forma di novella, l'articolo 2 dispone esclusivamente in ordine alle consultazioni referendarie dell'anno in corso;
le disposizioni dell'articolo 2 ricalcano quelle del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, con il quale è stato disciplinato l'esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini italiani temporaneamente all'estero in occasione delle elezioni europee del 2009 ed i referendum del 21 e 22 giugno del medesimo anno;
l'ordinamento vigente, infatti, non prevede modalità agevolate di partecipazione al voto dei cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero, i quali, potendo esercitare il proprio diritto di voto nelle sole modalità ordinarie - presso la sezione elettorale di assegnazione nel territorio nazionale - risultano concretamente privati del diritto di voto a causa dell'assolvimento di doveri di ufficio svolti all'estero al servizio del Paese durante il periodo di votazione;
pur condividendo la volontà di estendere alle categorie suindicate la garanzia dell'esercizio del diritto di voto, tuttavia non appare consono rimetterla alla transitorietà ed all'occasionalità di un provvedimento d'urgenza,
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative necessarie, nelle sedi opportune e nel rispetto delle competenze istituzionali, al fine di introdurre in modo permanente nell'ordinamento il diritto di voto per gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;
a prevedere, in un'ottica di garanzia ed effettiva agevolazione dell'esercizio del diritto di voto, che la relativa disciplina risulti uniforme e non discriminatoria per le categorie cui è rivolta e non disponga condizioni temporali con riguardo alla permanenza all'estero che possano risultare restrittive in ordine all'esercizio del diritto di voto;
con riguardo al voto degli elettori appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali, a prevedere che il medesimo diritto sia esteso ai giovani in servizio civile all'estero ai sensi dell'articolo 9, della legge 6 marzo 2001, n. 64.
9/4362/6.Favia, Donadi, Evangelisti, Borghesi.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 2, comma 11, si fa riferimento all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 e alle sue successive modificazioni e «sostituzioni», articolo 56 che risulta abrogato dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 71 del 2011;
il termine «sostituzioni» può ingenerare incertezze e non ricomprende anche l'abrogazione di disposizioni vigenti,
impegna il Governo
in sede interpretativa della richiamata disposizione, a chiarire che con il termine «sostituzioni» si intenda rendere applicabile la disciplina in materia di diritti consolari di cui al decreto legislativo n. 71 del 2011.
9/4362/7.Zaccaria.
La Camera,
premesso che:
nei giorni 12 e 13 giugno 2011 sono previsti quattro referendum riguardanti 4 quesiti di grande interesse per i cittadini chiamati alle urne su tutto il territorio nazionale;
è importante l'informazione sul merito dei quesiti sottoposti a referendum, perciò la comunicazione che si avvale del servizio postale rappresenta un servizio importante per raggiungere tutti gli elettori, soprattutto in presenza di uno scarso spazio finora dedicato ai referendum dalle televisioni;
infatti con la legge 515 del 1993 è previsto l'invio del materiale di propaganda mediante l'applicazione di una tariffa agevolata, sottoposta però alla emanazione di apposita disposizione ministeriale che non risulta ancora emanata;
peraltro in previsione dell'imminente svolgimento delle consultazioni referendarie il Ministero dell'interno ha diramato, come di consueto, direttive riguardanti adempimenti e prescrizioni, generalmente applicate in occasione delle elezioni amministrative e politiche, in materia di propaganda elettorale, di delimitazione ed assegnazione degli spazi, di parità di accesso ai mezzi di informazione, di uso di locali di proprietà comunale, di diffusione dei sondaggi, ma nulla è stato disposto per quanto attiene alle agevolazioni fiscali e postali previste dalla legge 515 del 1993;
la non equiparazione del referendum alle normali consultazioni elettorali anche per gli aspetti delle agevolazioni delle tariffe postali rappresenterebbe un ostacolo alla espressione del voto degli elettori in una consultazione promossa da una iniziativa popolare,
impegna il Governo
ad emanare disposizioni per consentire l'applicazione delle agevolazioni postali previste della legge 515 del 1993 anche ai prossimi referendum del 12 e 13 giugno 2011.
9/4362/8.Miotto, Naccarato.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame detta disposizioni relative al voto dei cittadini temporaneamente all'estero, con un'efficacia circoscritta a determinate categorie di soggetti nonché allo svolgimento delle sole consultazioni referendarie indette per il 12 e 13 giugno prossimi;
in Italia, purtroppo, il diritto di voto è negato ai marittimi in navigazione e nei porti stranieri dalla mancanza di una legge che, come avviene per i residenti all'estero e per i militari in missione, assicuri l'esercizio di questo fondamentale diritto;
le leggi vigenti in materia, infatti, risalgono agli anni cinquanta e prevedono per i naviganti (marittimi o aviatori), fuori residenza per motivi d'imbarco, la possibilità di votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, seguendo, particolari procedure;
la partecipazione politica rappresenta un principio fondamentale di ogni democrazia e, pertanto, il diritto-dovere di voto deve essere garantito a tutti i cittadini;
è doveroso ovviare ad una carenza normativa che si protrae da oltre mezzo secolo e dare effettività all'esercizio di voto anche ai cittadini temporaneamente all'estero, in quanto imbarcati in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa, attraverso la previsione di semplificate metodologie di voto per corrispondenza, e della possibilità per i naviganti (marittimi o aviatori), fuori residenza per motivi d'imbarco di votare sulla nave sulla quale si trovano, o di utilizzare gli uffici consolari legittimati,
impegna il Governo
ad innovare tempestivamente la legislazione vigente in materia, attraverso norme che rispondano, con rigore ed efficacia, alle particolari esigenze giuridiche e pratiche dell'esercizio del voto a bordo e all'estero, al fine di assicurare, finalmente, l'esercizio effettivo del diritto di voto ai lavoratori marittimi, in analogia a quanto previsto per i cittadini militari che si trovano all'estero.
9/4362/9.Muro, Menia, Di Biagio.