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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 19 giugno 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 giugno 2012.

  Albonetti, Barbieri, Bergamini, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Fedi, Fiano, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nirenstein, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Pisacane, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Valducci, Vernetti, Vico, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 giugno 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SAMPERI ed altri: «Modifiche al codice di procedura civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernenti la disciplina dell'esecuzione civile e l'ordinamento degli ufficiali giudiziari» (5292);
   GHIZZONI ed altri: «Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola» (5293).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

  La proposta di legge REALACCI ed altri: «Disposizioni per assicurare la qualità, l'informazione del consumatore sull'origine e il corretto funzionamento del mercato degli oli di oliva vergini» (5078) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cenni.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  GIRLANDA: «Modifica dell'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di rinunzia o cessione dell'indennità parlamentare» (5220).

   VI Commissione (Finanze):
  BENAMATI ed altri: «Istituzione di un Fondo per la gestione del patrimonio pubblico» (5240) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  BOSSA ed altri: «Concessione di un contributo per interventi di tutela e di valorizzazione dell'Emeroteca-Biblioteca Tucci di Napoli» (5242) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  MIOTTO ed altri: «Modifica all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione dei canoni dovuti alla società ANAS SpA per concessioni e autorizzazioni relative all'accesso, all'uso e all'occupazione delle strade e delle loro pertinenze» (5241) Parere delle Commissioni I, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  FAENZI: «Disposizioni per la tutela dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica tipica e specialità tradizionale garantita, attraverso il divieto di installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano» (5207) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

  Con lettera pervenuta in data 14 giugno 2012, il deputato Giorgio CONTE ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento presso il tribunale di Vicenza (atto di citazione del senatore Altero Matteoli) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 13 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 434).

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della difesa.

  Il ministro della difesa, con lettera del 18 giugno 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno DI STANISLAO ed altri n. 9/5052-A/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 aprile 2012, concernente i poteri di veto del Governo nelle attività di rilevanza strategica nel sistema della difesa e della sicurezza nazionale e l'avvio di maggiori controlli e restrizioni sulle esportazioni e sul commercio di armi.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 giugno 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/017 ES/Aragón Construction, Spagna) (COM(2012)290 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il ministro dell'interno, con lettere in data 7 e 11 giugno 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Squinzano (Lecce) e Castelcivita (Salerno).
  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione da un consiglio regionale.

  La regione Emilia-Romagna, con lettera in data 8 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2011-2012.

  Questa documentazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Roberto Ferranti, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2012, N. 59, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE (A.C. 5203-A)

A.C. 5203-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), capoverso Art. 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: 7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma: 5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-ter, comma 1, sopprimere le parole da: a decorrere dalla fino a: medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato da una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere al fine dell'espressione, entro venti giorni dalla trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può, comunque, essere adottato.
   b) sopprimere i commi 2 e 3;
   c) sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, è autorizzato ad apportare eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto piano ed all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: Con le ordinanze, aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente,.

  All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10), capoverso comma 5-quinquies, secondo periodo sopprimere le parole: corrispondentemente e obbligatoriamente e sostituire le parole: in pari misura con le seguenti: in tutto o in parte.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   a) al quarto periodo, sostituire le parole da: Nell'attesa sino a: corrispondentemente reintegrato con le seguenti: Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte,;
   b) al quinto periodo, dopo le parole: maggiori entrate corrispondenti aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo;
   c) sopprimere il sesto periodo;
   d) al settimo periodo, sostituire le parole: tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi del con le seguenti: tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al;
   e) sostituire l'ottavo periodo con il seguente: Con ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.;
   f) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

  All'articolo 1, comma 1, lettera e), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente: 3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), capoverso Art. 20, comma 1, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  All'articolo 1, comma 1-bis capoverso comma 8-bis, sostituire le parole: nei limiti derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, sono escluse, con le seguenti: nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-quater, sono escluse con legge,.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) sopprimere il capoverso comma 8-ter;
   b) al capoverso comma 8-quater sostituire le parole: dei commi 8-bis e 8-ter, con le seguenti: del comma 8-bis e dopo le parole: si provvede aggiungere la seguente: anche;.

  All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: può prevedere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,;

  All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi e maggiori oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.

  All'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis;

  All'articolo 3, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto e derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 3-quater.
  3-quater. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al Patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «12.000 milioni di euro», sono sostituite con le seguenti: «11.782 milioni di euro».

  All'articolo 3, comma 5-bis, dopo le parole: È istituita, aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

  e con la seguente condizione:

  All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4), capoverso comma 2-bis, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: ventesimo.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.23, 1.67, 1.75, 1.79, 1.89, 1.90, 1.203, 1.204, 1.205, 1.209, 1.212, 1.231, 1.233, 1.240, 1.241, 1.243, 1.247, 1.248, 1-bis.200, 1-bis.201, 1-bis.202, 1-bis.203, 3.5, 3.6, 3.8, 3.200, 3.203, 3.205, 3.207, 3.208, 3.209, 3.210 e sugli articoli aggiuntivi 1.0200, 1-bis.0200, 1-bis.0201, 1-bis.0202, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 5203-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

  1. Il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

  1. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 1:
    1) al comma 2 le parole da «ai sensi ai sensi dell'articolo 9» a «protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio»;
    2) al comma 3 le parole: «il Ministro per il coordinamento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio»;
   b) nell'articolo 2, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.»;
   c) nell'articolo 5:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di quaranta giorni.»;
    3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l'attuazione. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate.»;
    4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro dell'interno ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti. Successivamente al ventesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.»;
    5) il comma 3 è abrogato;
    6) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.»;
    7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico.
  4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
  4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.»;
    8) al comma 5-bis:
     8.1) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno.»;
     8.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.»;
    9) il comma 5-quater è sostituito dal seguente: «5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.»;
    10) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
  «5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del terzo, quarto e quinto periodo. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette risorse, conseguite con riduzione delle voci di spesa ovvero con aumento dell'aliquota di accisa, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.»;
    11) dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente comma:
  «5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.»;
   d) nell'articolo 14:
    1) al comma 2:
     1.1) alla lettera a) le parole: «la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi» sono sostituire dalle seguenti: «il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»;
     1.2) alla lettera b) dopo le parole «dei sindaci dei comuni interessati» sono inserite le seguenti: «, in raccordo con la regione»;
    2) al comma 3 le parole: «del Ministro per il coordinamento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «o, per sua delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio»;
   e) nell'articolo 15:
    1) al comma 1, le parole: «alla legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
    2) al comma 3, secondo periodo, le parole «e il coordinamento dei servizi di soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso».

  2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
   b) nel comma 4, la parola: «COAU» è sostituita dalle seguenti: «Centro operativo di cui al comma 2» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma».

  3. All'articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, dopo le parole: «provvisoriamente efficaci.» sono inserite le seguenti: «Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.».
  4. Il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato.

Art. 2.
(Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali).

  1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Per favorire altresì la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, i premi relativi all'assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamità naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamità naturali ai fabbricati di proprietà di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 2.
  2. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l'attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:
   a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
   b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
   c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato;
   d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

  3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione del regime assicurativo di cui al comma 1, in particolare:
   a) mappatura del territorio per grado di rischio;
   b) stima della platea dei soggetti interessati;
   c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
   d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.

Art. 3.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2007, e n. 21 del 27 gennaio 2010;
   b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2011.

  2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate.
  3. Per il necessario completamento funzionale degli interventi già programmati, le somme non ancora impegnate, alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato numero 6050 del 2011, dai Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, n. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 31 maggio 2008, nonché alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1o giugno 2009, n. 3776 e 3777, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2009, sulle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati medesimi, sono versate al capitolo 3560 – «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno» per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
  4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, con corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto.
  5. All'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «persone fisiche», la lettera «e» è sostituita dalla seguente: «,»;
   b) dopo le parole: «nonché per il soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione».

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A L L E G A T O
(articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992)

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A.C. 5203-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 1:
     la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) all'articolo 2 è premesso il seguente:
  “Art. 1-bis. – (Servizio nazionale della protezione civile). – 1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
  3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri”»;
    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
   «b-bis) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  “Art. 3. – (Attività e compiti di protezione civile). – 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
  2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
  3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.
  4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
  5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio”;
   b-ter) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
  “Art. 3-bis. – (Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico). – 1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evolversi dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
  2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presìdi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti.
  3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

  Art. 3-ter. – (Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze). – 1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi.
  2. Le somme eventualmente già percepite dal Ministero dello sviluppo economico a titolo di pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze di cui al comma 1 non possono comunque essere oggetto di ripetizione da parte delle regioni che le hanno corrisposte.
  3. Le frequenze attribuite alle regioni per l'espletamento delle funzioni di rilevamento dei dati di monitoraggio sono stabilite nell'elenco allegato alla presente legge.
  4. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni, in base al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nel rispetto della normativa europea e internazionale, può apportare modificazioni all'elenco delle frequenze allegato alla presente legge, in conformità agli aggiornamenti stabiliti nel Piano conseguenti all'evoluzione normativa europea e internazionale”»;
    alla lettera c):
     al numero 1), capoverso, le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «di un Ministro con portafoglio» e dopo le parole: «natura degli eventi,» sono inserite le seguenti: «disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza,»;
     al numero 2), capoverso, al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta» e, al secondo periodo, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
     al numero 3), capoverso, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze si dispone in ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita»;
     al numero 4), capoverso:
      al primo periodo le parole: «al Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «a un Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1»;
      al secondo periodo la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo», la parola: «verificazione» è sostituita dalla seguente: «verifica» e le parole: «per i conseguenti provvedimenti» sono soppresse;
      al terzo periodo la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;
     al numero 7):
      al capoverso 4-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il Primo presidente della Corte di cassazione»;
      al capoverso 4-ter, dopo le parole: «sei mesi» sono inserite le seguenti: «non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento»;
      è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
  «4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile inerenti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile»;
     al numero 8.1), le parole: «il quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto periodo», dopo le parole: «al Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile»;
     al numero 10), capoverso:
      al quarto periodo, le parole: «In combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente e obbligatoriamente» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'attesa della predetta riduzione delle voci di spesa fino a concorrenza dell'integrale reintegro, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 può essere corrispondentemente»;
      dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui, entro dodici mesi dagli eventi di cui all'articolo 2, non sia stato possibile effettuare il reintegro del fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'allegato alla presente legge, il Governo presenta una relazione al Parlamento dando conto delle cause che hanno impedito la riduzione delle predette voci di spesa»;
    alla lettera d):
     il numero 1.2) è sostituito dal seguente:
  «1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   “b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;”»;
     al numero 2), le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «di un Ministro con portafoglio»;
    alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  
«2-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  “3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità previsti dai modelli e dai manuali predisposti dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.
  3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti”»;
    è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-bis) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
  “Art. 20. – (Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile). – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché delle ispezioni.
  2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51”»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  “8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
  8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefìci di cui al comma 8-bis, assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 8-quater.
  8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei commi 8-bis e 8-ter del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni”»;
   al comma 2, lettera a), capoverso, secondo periodo, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis – (Piano regionale di protezione civile). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono approvare con propria deliberazione il piano regionale di protezione civile, che può prevedere criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza sulla base delle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e il ricorso a un piano di prevenzione dei rischi. Il piano regionale di protezione civile può prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza».

  L'articolo 2 è soppresso.

  All'articolo 3:
   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «19 gennaio 2010, n. 3840,» sono inserite le seguenti: «5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901,», le parole: «2007, e n. 21» sono sostituite dalle seguenti: «2007, n. 21» e dopo le parole: «27 gennaio 2010» sono inserite le seguenti: «e n. 243 del 16 ottobre 2010»;
   al comma 2, secondo periodo, le parole: «e per la durata massima di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2012»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non sono considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. La disposizione si applica anche alle altre risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali per gli interventi di emergenza e al fondo regionale di protezione civile»;
   il comma 4 è soppresso;
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. È istituita un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi che mette a disposizione nel sito internet del Dipartimento della protezione civile le informazioni relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono o che si propongono come affidatari di tali lavori, servizi e forniture, comprese le segnalazioni su inadempienze e su danni già verificatisi».

  All'allegato «Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992)» è premesso il seguente:

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  All'allegato «Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992)» sono apportate le seguenti modificazioni:
   le parole: «Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10) “Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992)”»;
   le voci: «Ministero dell'interno: 2310 Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra» e «Ministero della salute: 4401 Somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità» sono soppresse;
   al termine è inserito il seguente segno: «”».

A.C. 5203-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

  Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, dopo le parole: e l'ambiente aggiungere le seguenti: nonché i monumenti di interesse culturale, il patrimonio artistico la cui tutela è in coordinamento con la competente Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali.
1. 203. Scilipoti, Moffa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 2, sopprimere le parole: un Ministro con portafoglio o.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: un Ministro con portafoglio o;
   alla lettera c):
    numero 1), capoverso, sopprimere le parole: di un Ministro con portafoglio o;
    numero 4), capoverso,sopprimere le parole: al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero;
   alla lettera d), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: di un Ministro con portafoglio o.
1. 213. Dionisi, Libè, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

  Al comma 1, lettera b-bis), capoverso, comma 1, dopo le parole: e prevenzione dei rischi aggiungere le seguenti: , alla messa in sicurezza dei monumenti a rischio di immediato crollo,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 2, dopo le parole: competenti in materia aggiungere le seguenti: , della Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali che hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di appartenenza;
   comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nell'attuare ogni attività di possibile recupero dei monumenti di rilevante pregio artistico e culturale.
1. 204. Scilipoti, Moffa.

  Al comma 1, lettera b-bis), capoverso, sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, della presente legge e a quelli deliberati dalle regioni mediante il “Piano regionale di protezione civile”».
1. 208. Mariani, Amici, Giovanelli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b-bis), capoverso, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla formazione dei volontari di protezione civile anche attraverso le associazioni di volontariato della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, nonché definisce le linee guida che gli enti locali seguono nella gestione dei rischi, mediante un apposito regolamento attuativo. In fase di prima attuazione il citato regolamento è adottato entro il 31 dicembre 2012.»
1. 209. Narducci.

  Al comma 1, lettera b-bis), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 3-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.
1. 210. Amici, Mariani, Giovanelli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 3-bis», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
1. 206. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 3-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i gruppi operativi della Protezione civile non sono dovuti i pagamenti per concessioni d'uso della frequenza per radiocomunicazioni, e qualunque pagamento di contributi per l'esercizio delle medesime. A copertura delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 3 del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
1. 23. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico ed idrogeologico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 1, terzo e quarto periodo, che si intendono conseguentemente abrogati.
1. 205. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, sopprimere le parole da: a decorrere dalla fino a: medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:
, individuate da un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato da una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere al fine dell'espressione, entro venti giorni dalla trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può, comunque, essere adottato.
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire il comma 4 con i seguenti:

  «4. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, è autorizzato ad apportare eventuali modificazioni al decreto di cui comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano ed all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
1. 502. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate con le seguenti: anche su richiesta del Presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni.
1. 201. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , di regola,.
1. 25. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: e del Parlamento.
1. 207. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero rinnovato.
1. 33. Gibiino, Lo Moro, Lo Presti, Lussana, Zaccaria, Duilio.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, primo periodo, dopo le parole: stato di emergenza dichiarato, aggiungere le seguenti: a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
1. 34. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, quarto periodo, dopo le parole: Con le ordinanze aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente,
1. 503. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: popolazione colpita con le seguenti: popolazione interessata.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
1. 41. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: gravemente danneggiati aggiungere le seguenti: , che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità.
1. 211. Compagnon.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: gravemente danneggiati aggiungere le seguenti: , o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità.
1. 211.(Testo modificato nel corso della seduta). Compagnon.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: gravemente danneggiati aggiungere le seguenti: alle misure urgenti tese a salvaguardare l'ambiente al fine di evitare l'aggravarsi delle situazioni di criticità nell'ambito dell'emergenza in corso,
1. 202. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: il trentesimo giorno con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: sessantesimo giorno.
1. 212. Compagnon.

  Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.
1. 200. Contento.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
1. 52. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 1, lettera c), numero 7), capoverso 4-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede, entro venti giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 6. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti».
1. 59. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, primo periodo, dopo le parole: si provvede aggiungere la seguente: prioritariamente.
1. 71. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire i periodi dal secondo all'ultimo con i seguenti: «In via straordinaria, e solo qualora le risorse dei Fondi di cui al presente comma non fossero sufficienti, sono momentaneamente ridotte, con obbligo di reintegro, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni»;
   aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Il Fondo di riserva, di cui al comma 1, lettera c), numero 10), è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 4-ter. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 4-ter, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.
  4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento.»
1. 67. Piffari, Donadi, Favia, Paladini.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che a tal fine è incrementato dai risparmi derivanti dalla riduzione al 50 per cento dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici.
1. 73. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le seguenti: reintegrato in tutto o in parte.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   quarto periodo, sostituire le parole da:
Nell'attesa fino a: corrispondentemente reintegrato con le seguenti: Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte,;
   quinto periodo, dopo le parole:
maggiori entrate corrispondenti aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo;
   sopprimere il sesto periodo;
   al settimo periodo, sostituire le parole
: tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del con le seguenti: tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al;
   sostituire l'ottavo periodo con il seguente: Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate;
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.
1. 504. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: voci di spesa aggiungere la seguente: rimodulabili.
1. 230. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, secondo periodo, elenco allegato, sopprimere le seguenti voci di spesa:
  Ministero dell'economia e delle finanze:
   2102 Somme da corrispondere alla presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia;
   2118 Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

  Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
   2180 Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne;
   3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale;
   3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali;
   3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
   5063 Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;

  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
   1287 Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell'istruzione;
   2184 Spese per il sostegno agli alunni handicappati;
   2185 Spese per il sostegno agli alunni handicappati;
   2186 Spese per il sostegno agli alunni handicappati;
   2188 Spese per il sostegno agli alunni handicappati;

  Ministero della salute: 4310 Spese per l'attuazione di programmi e interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e ricerche per il funzionamento di comitati, commissioni nonché per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia.
1. 75. Mura, Palagiano, Favia, Donadi, Piffari.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, secondo periodo, elenco allegato, sopprimere le seguenti voci di spesa:
  Ministero dell'economia e delle finanze:
   6856 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
   9001 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
1. 234. Piffari, Donadi, Favia, Paladini.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, secondo periodo, elenco allegato Ministero dell'interno, sopprimere la seguente voce di spesa: 2309 Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
*1. 74. Burtone.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, secondo periodo, elenco allegato Ministero dell'interno, sopprimere la seguente voce di spesa: 2309 Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
*1. 76. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al quarto periodo, sostituire le parole da: Nell'attesa della predetta riduzione fino a: deliberato dal Consiglio dei ministri con le seguenti: Il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 può essere corrispondentemente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, in misura non superiore a cinque centesimi a litro;
   sopprimere il quinto periodo;
   al settimo periodo, sopprimere le parole da: individuati fino alla fine del periodo.
1. 79. Lussana, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, settimo periodo, dopo le parole: Per la copertura degli oneri derivanti aggiungere le parole: dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
1. 83. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, settimo periodo, dopo le parole: Per la copertura degli oneri derivanti aggiungere le parole: dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione, per un periodo di tempo circoscritto, delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
1. 83.(Testo modificato nel corso della seduta). Piffari, Favia, Donadi, Paladini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, settimo periodo, sostituire la parola: provvede con le seguenti: può provvedere.
1. 233. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: Nel pieno rispetto di quanto previsto dal comma 5-ter, secondo periodo, le suddette riduzioni delle voci di spesa e gli aumenti delle aliquote di accisa sono temporanei e devono assicurare piena corrispondenza temporale con il differimento dei termini di cui al precedente periodo.
1. 232. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli operatori economici dei settori dei carburanti, rendono neutrale per i consumatori l'aumento dell'aliquota di accisa di cui al presente comma, attraverso riduzioni del prezzo finale degli stessi carburanti.
1. 84. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro e non oltre 12 mesi dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa all'aumento delle aliquote di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri delibera comunque una riduzione, in pari misura, delle medesime aliquote.
1. 231. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 1, lettera c), numero 11), dopo il capoverso 5-septies, aggiungere il seguente:
  «5-octies. Lo stato di emergenza all'estero può essere dichiarato soltanto per gli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è abrogato;
  4-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
  «2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati previa dichiarazione dello stato di emergenza all'estero secondo la legge 24 febbraio 1992, n. 225».
1. 88. Cilluffo.

  Al comma 1, lettera c), numero 11), dopo il capoverso 5-septies, aggiungere il seguente:
  «5-octies. Le ordinanze di protezione civile non possono disporre di fondi iscritti nel bilancio dei singoli ministeri, degli enti pubblici territoriali o di altri enti pubblici».
1. 87. Cilluffo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Trasparenza dell'attività di protezione civile). – 1. Le attività e i compiti di qualsiasi soggetto o struttura operante nell'ambito del sistema nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 3 della presente legge, sono assoggettati al regime di pubblicità e trasparenza disposto dal presente articolo.
  2. Tutte le ordinanze che attribuiscono compiti al Dipartimento della protezione civile devono:
   a) individuare le persone tenute all'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo;
   b) essere pubblicate entro sette giorni dalla loro emanazione nel sito internet istituzionale della Protezione civile in apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata “Trasparenza delle funzioni di protezione civile”. Decorso il predetto termine, in difetto di pubblicazione, le ordinanze stesse perdono efficacia.

  3. Nell'ambito delle attività e dei compiti di protezione civile di cui all'articolo 3, per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, sono pubblicati nello stesso sito di cui al comma 2:
   a) i provvedimenti di spesa o di autorizzazione di qualsiasi natura, assunti a qualsiasi titolo; quando si tratti di provvedimenti di spesa, devono essere indicati, oltre all'importo della stessa, anche nome, sede o residenza del soggetto percipiente, nonché in forma sintetica il motivo del pagamento;
   b) i contratti, accordi o convenzioni di qualsiasi genere stipulati a causa dell'emergenza, corredati con il nome, la sede o residenza delle controparti stipulanti.

  4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati entro i quarantacinque giorni successivi dalla loro adozione o stipulazione.
  5. La mancata pubblicazione di uno degli atti o documenti di cui al comma 3 entro i termini previsti al comma 4 è punita con un'ammenda, a carico del soggetto che ha compiuto l'atto o sottoscritto il documento in qualità di rappresentante dell'amministrazione pubblica, nonché del soggetto responsabile della pubblicità degli atti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, pari all'1 per mille del valore del contratto o dell'entità del pagamento di cui al comma 3, lettere a) o b), per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di novanta giorni e fino a un importo massimo di 10.000 euro. La sanzione è irrogata dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per tutti gli altri atti o documenti di cui al comma 3, la stessa Commissione irroga un'ammenda da 10 a 150 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di sessanta giorni. Nel caso di pubblicazione incompleta, le sanzioni irrogate a norma del presente comma sono ridotte in relazione all'entità del difetto di completezza. L'importo derivante dalle sanzioni viene assegnato al bilancio della Commissione, che lo impiega in attività di promozione della trasparenza amministrativa e verifica del rispetto delle norme in materia di trasparenza di cui alla presente legge e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  6. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di pubblicazione comporta l'impossibilità di riconoscere al responsabile trattamenti accessori legati all'attività di protezione civile, l'attivazione obbligatoria di procedura di responsabilità disciplinare e il divieto di conferirgli nuove funzioni nell'ambito del sistema nazionale della protezione civile per un biennio.
  7. La Commissione di cui al comma 5 individua con proprio provvedimento i requisiti essenziali, le modalità e i termini che devono essere soddisfatti per le pubblicazioni di cui ai commi 2 e 3.
  8. Gli adempimenti di cui al presente articolo si considerano di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. 242. Giovanelli, Naccarato.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 12:
    1) al comma 1, le parole: «partecipano all'organizzazione e all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «curano l'organizzazione e l'attuazione»;
    2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della giunta regionale è Autorità di Protezione civile per il territorio di competenza, ferme restando le attribuzioni di legge relative agli organi dello Stato e ai Sindaci»;
    3) al comma 2, dopo le parole: «alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione» sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli necessari per fronteggiare l'emergenza»;
    4) al comma 3, dopo le parole: «attività di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «anche in emergenza»;
    5) al comma 3, dopo le parole: «Comitato regionale di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «a cui partecipano anche i Prefetti».
1. 89. Compagnon. 

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 12:
    1) al comma 1, le parole: «partecipano all'organizzazione e all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «curano l'organizzazione e l'attuazione»;
    2) al comma 2, le parole: «dalla legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo n. 267 del 2000»;
    3) al comma 2, dopo le parole: «alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione» sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli necessari per fronteggiare l'emergenza»;
    4) al comma 3, dopo le parole: «attività di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «anche in emergenza»;
    5) al comma 3, dopo le parole: «Comitato regionale di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «a cui partecipano anche i Prefetti».
1. 90. Giovanelli, Mariani, Naccarato, Benamati.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14.(Disposizioni per la gestione delle emergenze sul territorio nazionale). – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiornano i rispettivi modelli organizzativi per la gestione degli interventi in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, provvedendo in particolare a individuare le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, anche al fine di assicurarne il raccordo con gli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1. I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1, in assenza di provvedimenti legislativi regionali che ne indicano i modelli organizzativi, le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, e fino a che non siano a tal fine integrati, le predette funzioni si intendono attribuite al Prefetto della provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, che è comunque tenuto a coordinarsi con la regione e con i sindaci dei comuni interessati. Il Dipartimento della Protezione civile assicura il supporto tecnico alle Prefetture nei casi previsti dal presente comma.
  3. I piani di emergenza di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono adottati dagli enti competenti e sono trasmessi alla Regione che li approva verificandone la rispondenza agli indirizzi di cui al comma 1, lettera a), numero 3), e lettera c), numero 3), del medesimo articolo. I piani di emergenza approvati sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile».
1. 240. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 1, lettera d), premettere il seguente numero:
  01) al comma 1, le parole: «Il prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Provincia, in raccordo con il Prefetto e con la Regione».

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, con le seguenti: si coordina con il Presidente della Giunta regionale per;
   dopo il numero 1.2), aggiungere il seguente:
    1.2-bis) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   d-bis) partecipa al Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 12;
   sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) il comma 3 è abrogato.
1. 241. Compagnon.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), sostituire il capoverso con il seguente:
   «b) in accordo con la regione coordina durante gli interventi le forze dello Stato di sua competenza, in collegamento con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;».
1. 236. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, dopo le parole: da attivare a livello provinciale aggiungere le seguenti: su richiesta degli enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
1. 237. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: , coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati con le seguenti: di competenza delle forze dello Stato, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati gestiti e coordinati dal presidente della giunta regionale; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione Friuli-Venezia Giulia.
*1. 246. Compagnon.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: , coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati con le seguenti: di competenza delle forze dello Stato, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati gestiti e coordinati dal presidente della giunta regionale; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione Friuli-Venezia Giulia.
*1. 249. Contento.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: , coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati con le seguenti: di competenza delle forze dello Stato, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati gestiti e coordinati dal presidente della giunta regionale.
**1. 244. Compagnon.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: , coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati con le seguenti: di competenza delle forze dello Stato, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati gestiti e coordinati dal presidente della giunta regionale.
**1. 250. Contento.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione Friuli-Venezia Giulia».
*1. 245. Compagnon.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione Friuli-Venezia Giulia».
*1. 251. Contento.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1.2) aggiungere il seguente:
  1.2-bis) alla lettera c), sono premesse le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, su richiesta del sindaco,».
1. 99. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1.2) aggiungere il seguente:
  1.2-bis) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)».
1. 238. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, il prefetto opera in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio»;
1. 100. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: o, per sua delega con le seguenti: , per sua delega.
1. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, sostituire le parole: previsti dai modelli e dai manuali predisposti con le seguenti: di cui alle indicazioni operative adottate.
1. 601. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:
  «3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
1. 505. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e-bis), capoverso, comma 1, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
1. 506. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e-bis), capoverso, comma 1, sostituire le parole: delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché con le seguenti: , anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e.
1. 239. Piffari, Donadi, Favia, Paladini.
(Approvato)

  Al comma 1-bis, capoverso comma 8-bis, sostituire le parole: nei limiti derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, sono escluse, con le seguenti: nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-quater, sono escluse con legge,

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere il capoverso comma 8-ter;
   al capoverso comma 8-quater, sostituire le parole: dei commi 8-bis e 8-ter del presente articolo si provvede con le seguenti: del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche.
1. 507. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.
  2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile e il Centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica, di riorganizzare e assorbire le aree di sovrapposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
   b) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, il cui elenco deve essere messo a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   c) al comma 4, le parole: «il COAU» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
1. 243. Rosato.

  Sopprimere il comma 3.
1. 114. Lussana, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, i commi 2-sexies e 2-septies sono abrogati.
1. 248. Compagnon.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli effetti di tale decreto cessano il sesto giorno successivo a quello di adozione.»
1. 119. Cilluffo, Piffari, Donadi, Evangelisti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Gli interventi straordinari di ricostruzione e messa in sicurezza derivanti da calamità naturali costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
1. 247. Mantini, Tassone, Libè, Dionisi, Mondello, Bonciani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Norma di interpretazione autentica). – 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo le parole: «nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»;
   b) alla lettera a-bis), dopo le parole: «nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».
1. 0200. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.
(Inammissibile)

ART. 1-bis.
(Piano regionale di protezione civile).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono
1-bis. 202. Dionisi, Libè, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: può prevedere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,.
1-bis. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'attuazione del Piano regionale di protezione civile, le regioni si avvalgono della collaborazione delle strutture operative di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. A detta attività può concorrere anche il dipartimento della Protezione civile, mettendo a disposizione proprio personale, previa intesa con la regione interessata.
1-bis. 201. Naccarato, Giovanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le Regioni, nella definizione del piano di prevenzione dei rischi di cui al comma 1, sono tenute al monitoraggio e alla messa in sicurezza, in maniera prioritaria, degli edifici pubblici strategici e rilevanti, come ospedali o scuole.
  1-ter. Le Regioni, per l'espletamento e la messa in atto degli interventi previsti nel «Piano regionale di protezione civile» devono avvalersi di personale già impiegato precedentemente in situazioni di emergenza determinate da eventi sismici o eventi climatici straordinari.
1-bis. 203. Gianni, D'Anna, Ruvolo, Romano, Pisacane.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza, il «Fondo regionale di protezione civile», di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato dall'anno 2013 dal 20 per cento delle maggiori risorse conseguenti all'incremento delle aliquote di cui al comma 1-ter. Una quota delle suddette risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile, con particolare riguardo all'organizzazione di strutture comunali di protezione civile, di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli enti locali. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 1-ter, al netto della finalizzazione di cui al primo periodo del presente comma.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento.»
1-bis. 200. Piffari, Donadi, Favia, Paladini.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. – 1. Sono sospese fino al 31 dicembre 2012 le attività di demolizione dei fabbricati destinati a civile abitazione realizzati in violazione della normativa urbanistica al fine di consentire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Dipartimento della protezione civile in raccordo con gli uffici della Protezione civile delle Regioni e gli uffici competenti del comune di istituire un apposito elenco dei medesimi fabbricati secondo i seguenti criteri:
   a) ubicazione dell'immobile;
   b) sistema costruttivo;
   c) consistenza dell'immobile in termini volumetrici o dimensionali;
   d) destinazione dell'immobile.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.
1-bis. 0200. Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. – 1. Al fine di consentire un'adeguata ricognizione dei fabbricati destinati a civile abitazione realizzati in violazione della normativa urbanistica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile in raccordo con gli uffici della Protezione civile delle Regioni e gli uffici competenti del comune individuano attraverso un apposito elenco gli immobili siti nel territorio italiano, dichiarati abusivi.
  2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
   a) ubicazione dell'immobile;
   b) sistema costruttivo;
   c) consistenza dell'immobile in termini volumetrici o dimensionali;
   d) destinazione dell'immobile.

  3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 sono sospese fino al 31 dicembre 2012 le attività di demolizione.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. 0201. Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. – (Autorizzazione alla stabilizzazione di vigili del fuoco). – 1. Al fine di consentire, entro il 31 dicembre 2012, l'assunzione di coloro che sono risultati idonei nei concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono portate ad esaurimento le graduatorie dei vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 92, del 20 novembre 2001, nonché al concorso indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Ministero dell'interno 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007.
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è inserito il seguente:
  «2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e per la durata di un triennio a decorrere dal 1o settembre 2012 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva di cui la comma 3, risultino iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando i periodi effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».

  3. Al fine della stabilizzazione di cui al comma 2, il candidato deve superare con esito favorevole una prova selettiva. Le modalità di svolgimento della prova ed i criteri per l'assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1o settembre 2012, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. 0202. La Loggia, Pili.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Disposizioni transitorie e finali).

  Al comma 1, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. 2. Favia, Piffari, Donadi.

  Al comma 1, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. 2.(Testo modificato nel corso della seduta). Favia, Piffari, Donadi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , recante dichiarazione di «grande evento» in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà nella città di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012.
3. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi e maggiori oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 con le seguenti: e per la durata massima di trenta giorni.
*3. 202. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 con le seguenti: e per la durata massima di trenta giorni.
*3. 204. Rosato, Strizzolo, Maran.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 con le seguenti: e per la durata massima di trenta giorni.
*3. 206. Dionisi, Libè, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; aggiungere le seguenti: per la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, concernente le opere da realizzarsi nel Comune di La Maddalena e la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, come modificata dalle successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3948 del 20 giugno 2011 e n. 3993 del 2 gennaio 2012, concernente l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e di Olbia-Tempio, il suddetto termine di proroga o rinnovo è fissato non oltre il 31 dicembre 2013;
3. 208. Calvisi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 4-ter, aggiungere le seguenti: primo periodo.
3. 4. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino al completamento e all'entrata in esercizio delle medesime opere.
3. 5. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri, Terranova, Compagnon, Monai.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo non si applicano alle gestioni commissariali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. 200. Contento, Compagnon, Monai.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
   b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011.
*3. 6. Milanato, Compagnon.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
   b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011.
*3. 8. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri, Compagnon.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 non si applicano a quelle gestioni commissariali operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel cui ambito, alla data di scadenza del relativo stato di emergenza, sia già stata avviata la realizzazione degli interventi programmati per il superamento dell'emergenza stessa, sulla base e nei limiti delle risorse già disponibili presso le corrispondenti contabilità speciali.
3. 207. Carlucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la lettera c-bis) è abrogata.
3. 209. Lusetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, con corrispondente riduzione, per dieci anni finanziari, a partire dal 2012, di un importo, per ciascuna annualità, pari a un decimo di 355.550.240,84, dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività dell'impianto termovalorizzatore e dell'impianto di selezione e trattamento di Caivano, la regione Campania e la provincia di Napoli sono autorizzate a rinegoziare, anche mediante modifica della tipologia contrattuale, il rapporto negoziale in essere alla data del 14 febbraio 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione dei predetti impianti. Fino alla stipulazione dei contratti di cui al precedente periodo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile prosegue nel predetto rapporto negoziale, fermo restando il trasferimento alla regione Campania dei ricavi netti della vendita di energia a far data dal 14 febbraio 2012.
  3.2. All'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «dalla vendita di energia» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dal canone di affitto o di concessione dell'impianto medesimo e del compendio immobiliare,».
3. 210. Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 3-bis.
3. 503. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto e derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 3-quater.
  3-quater. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «12.000 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «11.782 milioni di euro».
3. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimere il comma 5-bis.
3. 201. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.

  Al comma 5-bis, dopo le parole: È istituita aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,.
3. 502. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 5-bis, sostituire le parole da: pubblici dei grandi eventi fino alla fine del comma con le seguenti: relativi ai grandi eventi e agli interventi realizzati in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativi alle opere pubbliche di emergenza, pubblicata sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante tutte le informazioni relative ad appalti di lavori, servizi, forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono o si propongono come affidatari dei suddetti lavori pubblici, a partire dalle segnalazioni su inadempienze e danni del passato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento, definisce i criteri e i contenuti dell'anagrafe.
3. 205. Mariani, Amici, Giovanelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-ter. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, con propri atti normativi, provvedono a istituire relativamente a ciascun fabbricato il «fascicolo del fabbricato», di seguito denominato fascicolo.
  5-quater. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni, e tenuto, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio.
  5-quinquies. Alla compilazione del fascicolo provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
  5-sexies. Il professionista incaricato, all'atto di predisporre il fascicolo, e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni:
   a) attestazione di conformità all'originaria configurazione del fabbricato, nel caso che l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere come necessarie ulteriori verifiche;
   b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'edificio in relazione alle attuali condizioni di esercizio dello stesso nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile ovvero siano stati prescritti, in sede di redazione del fascicolo, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

  5-septies. Copia conforme delle certificazioni di cui al comma 5-sexies, dovrà essere trasmessa, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio, al competente ufficio comunale entro i successivi sessanta giorni dall'acquisizione.
  5-octies. Al momento della stipula o di rinnovo di contratti di locazione, nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dai commi 5-ter e seguenti del presente articolo.
  5-novies. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.
  5-decies. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.
  5-undecies. Ai Comuni è demandato il controllo sugli adempimenti di cui ai presenti commi e, a tal fine, gli stessi hanno la facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio.
3. 203. Piffari, Favia, Donadi, Paladini.
(Inammissibile)