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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 4 dicembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 dicembre 2012.

  Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Borghesi, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Crolla, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Fallica, Fava, Aniello Formisano, Franceschini, Ghiglia, Ghizzoni, Giancarlo Giorgetti, Grassano, Graziano, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, lombardo, Lucà, Lupi, Margiotta, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Ricardo Antonio Merlo, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Angela Napoli, Narducci, Nucara, Palumbo, Paniz, Pecorella, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Pistelli, Porta, Razzi, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Borghesi, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Crolla, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Fallica, Fava, Aniello Formisano, Tommaso Foti, Franceschini, Ghiglia, Ghizzoni, Giancarlo Giorgetti, Grassano, Graziano, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Margiotta, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Ricardo Antonio Merlo, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Angela Napoli, Narducci, Nucara, Palumbo, Pecorella, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Pistelli, Porta, Razzi, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 3 dicembre 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   RENATO FARINA ed altri: «Concessione di un assegno alle famiglie per i figli nati o adottati nell'anno 2013» (5616).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 3 dicembre 2012 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
   «Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale» (5617).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Disposizioni per il censimento e la bonifica dell'amianto nonché in materia di benefìci per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto o che hanno contratto malattie derivanti da tale esposizione» (5574) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sammarco.

Trasmissione dal Senato.

  In data 4 dicembre 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 3570. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5520-B).

  Sarà stampato e distribuito.

Modifica nell'assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede consultiva.

  Su richiesta della VIII Commissione (Ambiente), il parere della medesima Commissione sul progetto di legge S. 143-263-754-2403. – Senatore Menardi; Senatori Marco Filippi e altri; Senatori Grillo e altri; disegno di legge d'iniziativa del Governo:
  «Riforma della legislazione in materia portuale» (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (5453) – assegnato alla IX Commissione (Trasporti), in sede referente – sarà acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 28 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 476).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 28 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa), per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 477).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 29 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 478).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la scheda informativa, elaborata dal Ministero della salute, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe (COM(2012)548 final), già inviata dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni.

  Tale scheda informativa è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 3 dicembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (COM(2012)682 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni finanziari subiti dai luoghi di rifugio che accolgono navi che necessitano di assistenza (COM(2012)715 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)721 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)402 final), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 4 dicembre 2012;
   Allegati «Relazione macroeconomica» e «Progetto di relazione comune sull'occupazione» alla comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2013 (COM(2012)750 final), che sono assegnati in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti sulla relazione 2013 sul meccanismo di allerta preparata conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2012)751 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Stato dell'integrazione del mercato unico 2013 – Contributo all'analisi annuale della crescita 2013 (COM(2012)752 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

  Il Segretario generale dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha trasmesso, in data 16 luglio 2012, il testo della Dichiarazione di Monaco e delle risoluzioni approvate nel corso della 21a sessione annuale svoltasi nel Principato di Monaco dal 5 al 9 luglio 2012. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se ad esse non già assegnati in sede primaria:
   Dichiarazione di Monaco (doc. XII-quinquies, n. 108) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'Ucraina (doc. XII-quinquies, n. 109) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sullo stato di diritto in Russia: il caso Sergei Magnitsky (doc. XII-quinquies, n. 110) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla pari partecipazione delle donne al processo decisionale dell'OSCE (doc. XII-quinquies, n. 111) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Risoluzione sul genere e le minoranze nella regione dell'OSCE (doc. XII-quinquies, n. 112) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sul rafforzamento della sicurezza nella regione dell'OSCE (doc. XII-quinquies, n. 113) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
   Risoluzione sullo sviluppo della cooperazione dell'OSCE con l'Afghanistan fino al 2014 ed oltre (doc. XII-quinquies, n. 114) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla Repubblica di Moldova (doc. XII-quinquies, n. 115) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'OSCE e le democrazie emergenti del mondo arabo (doc. XII-quinquies, n. 116) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul programma nucleare dell'Iran (doc. XII-quinquies, n. 117) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione in Georgia (doc. XII-quinquies, n. 118) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla valorizzazione delle politiche di cooperazione transfrontaliera negli scenari dopo il conflitto (doc. XII-quinquies, n. 119) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione su Helsinki +40 (doc. XII-quinquies, n. 120) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla lotta contro l'estremismo violento e la radicalizzazione che portano al terrorismo (doc. XII-quinquies, n. 121) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sull'influenza degli Stati di piccole dimensioni nell'OSCE (doc. XII-quinquies, n. 122), – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul sostegno alla Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo (doc. XII-quinquies, n. 123) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla promozione e l'uso delle fonti di energia nuove e rinnovabili (doc. XII-quinquies, n. 124) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Risoluzione sulla condivisione delle competenze in materia di recupero delle risorse idriche finalizzata a rafforzare la sicurezza alimentare globale (doc. XII-quinquies, n. 125) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione sull'assistenza ai bambini nelle fasi successive alle situazioni di crisi (doc. XII-quinquies, n. 126) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione sulla libertà di circolazione nella regione dell'OSCE (doc. XII-quinquies, n. 127) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sulla tutela delle popolazioni vulnerabili contro la tratta degli esseri umani (doc. XII-quinquies, n. 128) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sulla Bielorussia (doc. XII-quinquies, n. 129) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione su «affrontare il razzismo e la xenofobia che colpiscono le persone di origine africana nella regione dell'OSCE» (doc. XII-quinquies, n. 130) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sulle indagini concernenti le consegne speciali di prigionieri senza processo (doc. XII-quinquies, n. 131) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Risoluzione sul miglioramento dell'osservazione elettorale negli Stati partecipanti dell'OSCE (doc. XII-quinquies, n. 132) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sui latitanti transnazionali (doc. XII-quinquies, n. 133) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 29 novembre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli provinciali di Biella, Brindisi e Asti e dei consigli comunali di Calvizzano (Napoli), Cercola (Napoli), Loreto Aprutino (Pescara), Giugliano in Campania (Napoli), Ottaviano (Napoli), Chiaravalle (Ancona), Barletta (Barletta-Andria-Trani), Portici (Napoli) e Avellino.

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla regione autonoma della Sardegna.

  La presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 30 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto n. 154 del presidente della regione stessa in data 23 novembre 2012, con cui è stato sciolto il consiglio comunale di Iglesias e nominato il relativo commissario straordinario.

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 22 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 (518).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 dicembre 2012.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (519).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 13 gennaio 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DELL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 9 OTTOBRE 2012) (A.C. 5019-BIS-A) ED ABBINATI PROGETTI DI LEGGE: PECORELLA ED ALTRI; BERNARDINI ED ALTRI; VITALI E CARLUCCI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FERRANTI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 879-2798-3009-3291-TER-4824-5330)

A.C. 5019-bis-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 2.
(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

  1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art. 168-bis. – (Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato). – 1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
  2. La messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
  3. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
  4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.
  5. La sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
  Art. 168-ter. – (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
  2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
  Art. 168-quater. – (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 3 a 6.
2. 1. Crosio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.
2. 3. Desiderati.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
2. 4. D'Amico.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
2. 5. Dal Lago.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
2. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sopprimere i commi 2 e 3.
2. 90. Rondini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: alla dimora.
2. 50. Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: alla libertà di movimento.
2. 51. Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sopprimere il comma 3.
2. 82. Simonetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a trenta giorni con le seguenti: pari alla metà della pena detentiva che sarebbe stata inflitta in caso di condanna e alla metà dei giorni che risulterebbero dal ragguaglio fra la pena pecuniaria e quella detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.
2. 6. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: di durata non inferiore aggiungere le seguenti: alla metà, ove è stabilita, della pena edittale minima della reclusione e in ogni caso non inferiore.
2. 7. Fava.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quattro mesi.
2. 76. Fabi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
2. 8. Dozzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
2. 9. Di Vizia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , anche non.
2. 64. Scilipoti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: di lavoro, di studio.
2. 63. Scilipoti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 4, sostituire le parole da: non può essere concessa fino alla fine del comma con le seguenti: può essere concessa una sola volta.
* 2. 62. Angela Napoli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 4, sostituire le parole da: non può essere concessa fino alla fine del comma con le seguenti: può essere concessa una sola volta.
* 2. 83. Contento.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 4, sostituire le parole da: non può essere concessa fino alla fine del comma con le seguenti: può essere concessa una sola volta. La sospensione può tuttavia essere concessa una seconda volta in relazione ai reati commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione.
* 2. 62. (Testo modificato nel corso della seduta) Angela Napoli.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 4, sostituire le parole da: non può essere concessa fino alla fine del comma con le seguenti: può essere concessa una sola volta. La sospensione può tuttavia essere concessa una seconda volta in relazione ai reati commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione.
* 2. 83. (Testo modificato nel corso della seduta) Contento.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-ter», sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», sopprimere il comma 1.
2. 87. Torazzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-ter», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e l'azione civile per il risarcimento dei danni.
2. 77. Fedriga.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-quater», comma 1, sostituire le parole: grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle con le seguenti: violazione del programma di trattamento o anche di una delle.
2. 19. Fogliato.

  Al comma 1, capoverso «Art. 168-quater», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo.
2. 18. Cirielli.

A.C. 5019-bis-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

«TITOLO V-bis
DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

  Art. 464-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova). – 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
  2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
  3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
  4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il quale in ogni caso prevede:
   a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;
   b) le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di eludere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale e di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;
   c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

  5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
  Art. 464-ter. – (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.
  2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
  3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.
  4. Il pubblico ministero in caso di dissenso deve enunciarne le ragioni. In tal caso l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
  Art. 464-quater. – (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia) – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.
  2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
  3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
  4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di obblighi e prescrizioni volti a eludere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Le ulteriori prestazioni non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato.
  5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:
   a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa, con la pena pecuniaria;
   b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

  6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.
  7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del primo comma. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588, comma 1.
  8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.
  9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
  Art. 464-quinquies. – (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
  2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
  3. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.
  Art. 464-sexies. – (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento). – 1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
  Art. 464-septies. – (Esito della prova). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato, e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
  2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.
  Art. 464-octies – (Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.
  2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
  3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
  4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
  Art. 464-novies. – (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta»;
   b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:
  «Art. 657-bis. – (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda». eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 191-
bis, sopprimere il comma 6;
   sopprimere l'articolo 5.

3. 1. Follegot.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 464-bis.
3. 61. Chiappori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-bis, sopprimere il comma 2.
3. 63. Bitonci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-bis, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: per decreto aggiungere le seguenti: penale di condanna.
3. 64. Forcolin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-bis, sopprimere il comma 3.
3. 65. Bonino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In caso di procedimento per decreto, il programma di trattamento di cui al comma 4 può essere allegato prima della decisione sull'istanza.
3. 51. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 464-ter.
* 3. 2. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 464-ter.
* 3. 71. D'Amico.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 2, sopprimere le parole: Se il pubblico ministero presta il consenso,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 3, sostituire le parole da:
consenso fino a: scritto con le seguenti: parere del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e motivato.
   comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Il pubblico ministero fino a: . In tal caso con le seguenti: In caso di reiezione della richiesta,
3. 52. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 2, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 464-quater.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:
ai sensi dell'articolo 464-quater;
   sopprimere il capoverso Art. 464-
quater;
   sopprimere l'articolo 5.

3. 78. Desiderati.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 3, dopo le parole: atto scritto aggiungere la seguente: motivato.
3. 3. Fugatti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le ragioni con le seguenti: con atto scritto le ragioni in modo dettagliato.
3. 76. Gidoni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con atto scritto.
3. 77. Martini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-ter, comma 4, secondo periodo sostituire le parole: In tal caso con le seguenti: In caso di rigetto.
3. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a norma fino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 129, provvede con ordinanza, di seguito ad apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione, nelle forme dell'articolo 127, è dato avviso alle parti ed alla persona offesa.
3. 154. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, sopprimere il comma 2.
3. 80. Dozzo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 3, sopprimere le parole: e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere reati.
3. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 4, primo periodo, dopo la parola: trattamento aggiungere la seguente: anche.
3. 55. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: il quale può rinunciare alla richiesta qualora non accetti le ulteriori prescrizioni del giudice.
3. 6. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ma se il dissenso è ingiustificato il giudice può valutarlo ai fini del rigetto della richiesta.
3. 7. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, sopprimere i commi 5 e 6.
3. 83. Fava.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, sopprimere la lettera a).
3. 84. Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, sopprimere il comma 6.
3. 86. Follegot.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, sopprimere il comma 7.
3. 87. Forcolin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: o perché pur essendo comparsa non è stata sentita.
3. 56. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, sopprimere il comma 8.
3. 88. Fugatti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, sopprimere il comma 9.
3. 89. Gidoni.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 464-quinquies.
3. 90. Isidori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quinquies, sopprimere il comma 2.
3. 92. Goisis.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quinquies, sopprimere il comma 3.
3. 93. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dissenso ingiustificato dell'imputato alla modifica delle prescrizioni può essere valutato dal giudice ai fini della revoca della sospensione del procedimento.
3. 9. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 464-sexies.
3. 94. Lanzarin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-sexies, sopprimere le parole: e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
3. 10. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, sopprimere il comma 1.
3. 95. Lussana.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: tenuto conto del comportamento dell'imputato aggiungere le seguenti: e del rispetto delle prescrizioni.
3. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di messa alla prova non si applicano i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale.
3. 97. Goisis.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-octies, sopprimere il comma 2.
3. 100. Meroni.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-octies, sopprimere il comma 3.
3. 101. Molgora.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-octies, sopprimere il comma 4.
3. 102. Laura Molteni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 3. 12. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 3. 104. Munerato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 657-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre giorni con le seguenti: quattro giorni.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 200 euro.
3. 105. Grimoldi.

A.C. 5019-bis-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

  1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
  «Art. 191-bis. – (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). – 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
  2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
  3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
  4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.
  5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.
  6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

  Sopprimerlo.
4. 1. Isidori.

  Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le parole: Ai fini del comma 1,
4. 62. Paolini.

  Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui al comma 1.
4. 63. Pastore.

  Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, sopprimere il comma 3.
4. 64. Pini.

  Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, sopprimere il comma 4.
4. 65. Polledri.

  Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, comma 4, sostituire le parole: in caso di grave o reiterata trasgressione con le seguenti: in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.
4. 2. Lanzarin.

  Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, sopprimere il comma 5.
4. 60. Rainieri.

  Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, sopprimere il comma 6.
4. 61. Rivolta.

  Al comma 1, capoverso Art. 191-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
«7. Il giudice informa l'ufficio di polizia competente sul luogo di residenza dell'imputato della sospensione del procedimento. L'ufficio di polizia comunica al giudice tutti i fatti che possono avere rilevanza ai fini della revoca della sospensione».
4. 3. Cirielli.

A.C. 5019-bis-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova).

  1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   «i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova).

  Sopprimerlo.
5. 60. Lussana.

A.C. 5019-bis-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia).

  Sopprimerlo.
6. 60. Maggioni.

A.C. 5019-bis-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

Art. 7.
(Modifiche in materia di udienza preliminare).

   1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies».
  2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 420-bis. – (Assenza dell'imputato). – 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.
  4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.
  5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

  3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 420-quater. – (Sospensione del processo per assenza dell'imputato). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori dalle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
  2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18 comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.
  3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

  4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 420-quinquies. – (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
  2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
   a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
   b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
   c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
   d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

  3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.
  4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Modifiche in materia di udienza preliminare).

  Al comma 2, capoverso Art. 420-bis, comma 2, sostituire le parole: ovvero abbia nominato con le seguenti: e abbia nominato.
7. 2. Sisto.

  Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 420-quinquies.
7. 1. Cirielli.

A.C. 5019-bis-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Disposizioni in materia di dibattimento).

   1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 489 – (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare). – 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.
  2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».

  2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.
  3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.
  4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.
  5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «all'imputato contumace e» sono soppresse.

A.C. 5019-bis-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione in termine).

  1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse.
  2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.
  3. All'articolo 604 del codice di procedura penale dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

  4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

  5. Dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 625-ter. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
  2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
  3. Se accoglie la richiesta, la corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».
  6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «2. L'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

A.C. 5019-bis-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
    «3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale».

  2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:
  «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  Sopprimere il comma 2.
10. 1. Martini.

  Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:
  
«Si applicano, in quanto compatibili, le discipline di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.»
10. 2. Nicola Molteni.

A.C. 5019-bis-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Disposizioni in materia di prescrizione del reato).

  1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Disposizioni in materia di prescrizione del reato).

  Sostituire la rubrica con la seguente:
  Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato.
11. 200. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 5019-bis-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
  «Art. 143-bis. – (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

A.C. 5019-bis-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i-bis), introdotta dall'articolo 5 della presente legge, è inserita la seguente:
   «i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale»;
   b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   «l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

A.C. 5019-bis-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'applicazione degli articoli da 2 a 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 5019-bis-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    per far fronte all'emergenza determinata dal sovraffollamento carcerario ed al fine di avviare una serie di procedure atte ad accelerare l’iter del sistema penale è determinante creare le condizioni atte a prevedere l'applicabilità di pene detentive non carcerarie;
    le modalità di controllo del detenuto recluso o in arresto presso la propria abitazione non devono ledere la dignità dell'interessato,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di introdurre, attraverso successivi interventi normativi, una norma che preveda l'effettivo consenso da parte della persona sottoposta, come misura cautelare, agli arresti domiciliari, all'utilizzo di «mezzi elettronici» di controllo, tramite dichiarazione con firma autografa.
9/5019-bis/1Scilipoti.


   La Camera,
   premesso che:
    per far fronte all'emergenza determinata dal sovraffollamento carcerario ed al fine di avviare una serie di procedure atte ad accelerare l’iter del sistema penale è determinante creare le condizioni atte a prevedere l'applicabilità di pene detentive non carcerarie;
    le modalità di controllo del detenuto recluso o in arresto presso la propria abitazione non devono ledere la dignità dell'interessato,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di introdurre, attraverso successivi interventi normativi, una norma che preveda l'effettivo consenso da parte della persona sottoposta, come misura cautelare, agli arresti domiciliari, all'utilizzo di «mezzi elettronici» di controllo.
9/5019-bis/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Scilipoti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo II introduce nell'ordinamento la sospensione del procedimento con messa alla prova;
    scopo della nuova disciplina – ispirata alla nota probation di origine anglosassone – è quello di estendere il citato istituto, tipico del processo minorile, anche al processo penale per adulti in relazione a reati di minor gravità;
    la messa alla prova, possibile solo in caso di reati puniti con pena pecuniaria ovvero con reclusione fino a 4 anni, sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria, consiste sia nel lavoro di pubblica utilità che in condotte riparatorie, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
    la norma precisa che il lavoro di pubblica utilità nel processo ordinario consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività (di durata minima di 30 giorni, anche non continuativi) da svolgere presso lo Stato, enti locali territoriali (regioni, province, comuni) od onlus;
    risulta evidente come l'introduzione di questa pena potrebbe contribuire ad attenuare sensibilmente la gravissima situazione di sovraffollamento che caratterizza attualmente le carceri italiane;
    considerando che le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova devono essere svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministro della giustizia (U.E.P.E.), è necessario che tali strutture dispongano di mezzi adeguati allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;
    risulta, infatti, che negli ultimi dieci anni questo settore abbia subito una drastica riduzione di personale e di risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di indicare strumenti, risorse e tempi certi in relazione all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (U.E.P.E.), unitamente allo svolgimento dell'attività di monitoraggio già prevista dall'articolo 6 del provvedimento in esame.
9/5019-bis/2Rao.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame intende meritoriamente incidere sul sistema delle pene detentive non carcerarie, ed è indubbiamente provato dall'esperienza che il ricorso alla carcerazione preventiva non solo rappresenti una pena detentiva somministrata ex ante rispetto al giudizio, ma che assuma anche una rilevanza preoccupante nel contesto del problema del sovraffollamento delle carceri, con tutti i deprecabili risvolti negativi sulle condizioni di vita dei reclusi;
    volendo seguire un percorso che porti a un'Unione europea non solo economica e finanziaria, ma anche di giustizia, e avendo il fine di garantire parità di trattamento a tutti i cittadini europei in un campo delicato come quello processuale, ponendo nel contempo una particolare attenzione al problema del sovraffollamento delle carceri che sembra essere consolidato nel sistema penale italiano, è opportuno introdurre la misura cautelare della libertà su cauzione;
    contribuendo a diminuire il numero delle carcerazioni cautelari, una nuova disciplina della cauzione contribuirebbe a sanare un male che si manifesta nel nostro sistema carcerario, ovvero la promiscuità tra imputati e condannati, in spregio del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici secondo cui, salvo casi eccezionali, gli accusati devono essere tenuti separati dai condannati e sottoposti a un regime distinto, appropriato alla loro condizione di persone non condannate. Lo stesso spirito che caratterizza le varie «regole minime per il trattamento dei detenuti» elaborate nell'ambito del Consiglio d'Europa;
    l'introduzione della libertà su cauzione, oltre a porre un argine al sovraffollamento delle carceri e a portare un conseguente miglioramento delle condizioni dei detenuti, potrebbe contribuire a un significativo abbattimento del contenzioso in materia di impugnazioni dei provvedimenti coercitivi, oltre che – anche con risparmio di risorse pubbliche di carattere economico – in tema di riparazione dell'ingiusta custodia cautelare. Ne potrebbe anche derivare un risparmio di risorse umane, in termini di personale di polizia richiesto per i controlli inerenti all'esecuzione dell'altra misura alternativa rappresentata dagli arresti domiciliari;
    si può anche aggiungere che tale auspicabile ripristino potrebbe portare a costituire – come già avveniva ai sensi dell'articolo 294, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 – qualche utile accantonamento al quale, in caso di condanna, attingere per il recupero di somme dovute allo Stato o ai privati danneggiati dal reato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, anche con propria iniziativa legislativa, tenendo conto delle proposte legislative depositate in materia, l'istituto della libertà su cauzione nell'ordinamento penale italiano, determinabile prima dell'esercizio dell'azione penale, dietro il pagamento di una somma commisurata sia all'entità del reato che alle condizioni economiche dell'imputato, e determinando quei reati ai quali tale misura non possa essere applicata, per la loro particolare gravità.
9/5019-bis/3Galli.


   La Camera,
   ritenuto che l'adozione del provvedimento possa apportare benefici all'attuale situazione del sistema penitenziario;

   ricordata l'adozione del piano straordinario di edilizia carceraria con la dotazione delle risorse finanziarie rese disponibili dalla delibera del CIPE adottata all'inizio dell'anno in corso, risorse in larga misura appostate nel bilancio dello stato per il 2013 in fase di approvazione da parte del Parlamento;

   rammentata l'intervenuta istituzione del commissario straordinario per l'emergenza della situazione penitenziaria nonché l'affidamento al medesimo organo delle procedure di approvazione progettuale e di affidamento dei lavori concernenti l'esecuzione di quattro nuovi istituti idonei ad aumentare la capienza di posti attualmente disponibili,

impegna il Governo:

   ad adoperarsi affinché gli adempimenti di competenza del Ministro della giustizia diretti ad accelerare la realizzazione dei quattro nuovi istituti previsti e, allo stato, non ancora definiti siano completati al più presto in modo da assicurare l'avvio dei relativi lavori nel corso del 2013;

   a fare in modo che le risorse finanziarie destinate allo scopo siano trasferite alla contabilità del commissario senza ritardo nel corso del 2013.
9/5019-bis/4Contento.


   La Camera,
   premesso che:
    è stato pubblicato il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione alla delega di cui all'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge 14 settembre 2011, n. 148;
    la soppressione di tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e di procure della Repubblica è ricondotta a due esigenze: maggiore efficienza e riduzione della spesa;
    la relazione illustrativa evidenzia che «tutti gli studi in materia guardano al recupero delle risorse umane scarsamente utilizzate negli uffici giudiziari di più modeste dimensioni come ad uno strumento strategico per restituire efficienza al sistema giudiziario. Se a ciò si aggiunge che, a regime, la diminuzione degli uffici giudiziari di primo grado è destinata a realizzare notevoli risparmi di spesa (...) uniti ad una più marcata specializzazione delle funzioni giudiziarie (per definizione non realizzabile nei piccoli uffici) si coglie appieno il rilievo determinante del riassetto della geografia giudiziaria italiana (...)»;
    l'amministrazione giudiziaria ha perseguito l'intento di garantire che ciascun tribunale potesse acquisire – anche mediante la ridefinizione dei suoi uffici territoriali e non necessariamente attraverso accorpamenti conseguenti a soppressione – una dimensione media quanto più vicina possibile al modello ideale di ufficio giudiziario individuato attraverso il ricorso a standard oggettivi, in grado di assicurare anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati;
    nel distretto di Corte di appello di Trieste il Governo ha soppresso solo il tribunale di Tolmezzo, che viene assorbito dal Tribunale di Udine;
    gli altri tribunali del distretto hanno sede nel capoluogo di provincia e dunque non potevano essere soppressi;
    il Governo ha corretto l'ipotesi originale dello schema di decreto che, allo scopo di razionalizzare la distribuzione degli uffici in questo distretto per riequilibrare i carichi (a fronte di tribunali particolarmente piccoli come Gorizia e Trieste), stabiliva che il tribunale di Udine cedesse al tribunale di Gorizia i comuni della sezione distaccata di Palmanova, in modo tale che il bacino di utenza di Udine scendesse di 36.150 unità, mentre quello di Gorizia salisse a 255.451 residenti:
    il Governo ha ritenuto di mantenere i comuni della sezione distaccata di Palmanova al Tribunale di Udine;
    rimane immutata la necessità di razionalizzare la distribuzione degli uffici in questo distretto proprio al fine di riequilibrare i carichi;
    nella provincia di Gorizia e nel mandamento di Cervignano (UD) vige il sistema tavolare e l'esistenza di una precisa competenza dell'autorità giudiziaria, prevista dalla legge tavolare ovviamente esistente nei soli territori dove vige la legge tavolare, rende addirittura ipotizzabile la previsione di un giudice specializzato e comunque opportuno assicurare la specializzazione dei magistrati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in sede di decreti attuativi, un provvedimento normativo correttivo del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 che preveda l'accorpamento al circondario del tribunale di Gorizia del mandamento di Cervignano del Friuli.
9/5019-bis/5Maran.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede nuovamente un intervento teso a ridurre il numero dei detenuti facendo ricorso alla previsione di ulteriori misure alternative oltre quelle già previste nel nostro ordinamento penitenziario;
    nonostante la messa alla prova prevista da questo testo intende ridurre i tempi del processo, affiancando la pena detentiva non carceraria a quella carceraria che vorrebbe consentire in buona sostanza di anticipare l'applicazione di una sorta di affidamento in prova non tanto alla fase esecutiva, quindi dopo tutti i gradi di giudizio, ma già nella prima fase, va comunque ribadito che il sistema penitenziario prevede nella fase un ampio ventaglio di misure alternative alla detenzione in carcere;
    in base a quanto sopra detto la messa alla prova, come introdotta, appare misura del tutto inutile nonché dannosa in quanto non sembra tenere in conto la necessità che le pene siano effettivamente scontate in carcere,

impegna il Governo

a considerare la necessità di incidere sul sovraffollamento carcerario proseguendo ed ulteriormente sviluppando la politica di sottoscrizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei detenuti stranieri, con riferimento ai paesi da cui provengono complessivamente quasi il 40 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro Paese di origine.
9/5019-bis/6Montagnoli, Laura Molteni, Reguzzoni, Gidoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo del provvedimento in esame reca una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
    l'argomento necessita di una trattazione più ampia, di taglio sistematico, che si occupi di risolvere non solo gli aspetti deflattivi del processo penale ma anche quelli relativi a deflazionare l'esecuzione dell'arresto in caso di flagranza di reato ed, inoltre, della misura della custodia cautelare in carcere che influisce sul problema del sovraffollamento cronico degli istituti penitenziari;
    l'eccessiva presenza di detenuti nelle carceri italiane, rispetto al numero teoricamente previsto e consentito dalle strutture esistenti ed utilizzate, che impedisce di garantire ai detenuti gli standard minimi di salute e sicurezza, dipende, infatti, non solo dall'esecuzione delle pene successivamente a condanna definitiva, ma anche dall'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere;
    già la disposizione di cui all'articolo 59 della legge n. 354 del 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario) prevede specificamente la separazione fisica, in istituti diversi, degli imputati sottoposti a misura cautelare da quelli condannati in via definitiva e tale previsione è stata dettata dal legislatore per salvaguardare la differente posizione umana e giuridica di soggetti comunque internati;
    l'VIII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione (2011) a cura dell'Associazione Antigone evidenzia la presenza di decine di «carceri fantasma», ossia «istituti penitenziari che negli ultimi venti anni e più sono stati costruiti, spesso ultimati, a volte anche arredati e vigilati, che però sono inutilizzati o sotto utilizzati o anche in totale d'abbandono»,

impegna il Governo

a individuare misure di contrasto al sovraffollamento delle carceri di tipo cronico, valutando a tal fine l'opportunità di utilizzare gli istituti penitenziari già costruiti e non funzionanti, con l'ulteriore possibilità di dare attuazione all'articolo 59 della legge sull'ordinamento penitenziario, differenziando gli istituti di custodia preventiva dagli istituti per l'esecuzione delle pene.
9/5019-bis/7Ria.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo del provvedimento in esame reca una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
    è opportuno affrontare non solo gli aspetti deflattivi del processo penale ma anche quelli relativi a deflazionare l'esecuzione dell'arresto in caso di flagranza di reato ed, inoltre, della misura della custodia cautelare in carcere che influisce sul problema del sovraffollamento cronico degli istituti penitenziari;
    l'eccessiva presenza di detenuti nelle carceri italiane, rispetto al numero teoricamente previsto e consentito dalle strutture esistenti ed utilizzate, che impedisce di garantire ai detenuti gli standard minimi di salute e sicurezza, dipende, infatti, non solo dall'esecuzione delle pene successivamente a condanna definitiva, ma anche dall'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere;
    già la disposizione di cui all'articolo 59 della legge n. 354 del 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario) prevede specificamente la separazione fisica, in istituti diversi, degli imputati sottoposti a misura cautelare da quelli condannati in via definitiva e tale previsione è stata dettata dal legislatore per salvaguardare la differente posizione umana e giuridica di soggetti comunque internati;

impegna il Governo

a verificare la possibilità di utilizzare gli istituti penitenziari già costruiti e non funzionanti, con l'ulteriore possibilità di dare attuazione all'articolo 59 della legge sull'ordinamento penitenziario, differenziando gli istituti di custodia preventiva dagli istituti per l'esecuzione delle pene.
9/5019-bis/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Ria.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 3, stabilisce che la messa alla prova si attua mediante il lavoro di pubblica utilità svolto in favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

impegna il Governo

ad operare affinché le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità svolto presso le regioni, le province ed i comuni siano definite mediante provvedimenti adottati previa concertazione con le regioni interessate ed i competenti enti locali.
9/5019-bis/8Castellani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 3, stabilisce che la messa alla prova si attua mediante il lavoro di pubblica utilità svolto in favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

impegna il Governo

ad operare, per quanto di sua competenza, affinché le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità svolto presso le regioni, le province ed i comuni siano definite mediante provvedimenti adottati previa concertazione con le regioni interessate ed i competenti enti locali.
9/5019-bis/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Castellani.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto, nella convinzione della necessità di conciliare l'esigenza di deflazionare il sovraffollamento carcerario e di garantire allo stesso tempo la sicurezza sociale, consapevole che le attuali strutture carcerarie presentano gravi insufficienze, che impongono d'individuare con assoluta urgenza una soluzione tecnico-manutentiva idonea a garantire un ambiente decoroso e vivibile;
    il sovraffollamento, la mancanza di spazi, l'inadeguatezza delle strutture carcerarie, la carenza degli organici e del personale civile, lo stato di sofferenza in cui versa la sanità all'interno delle carceri, provocano una situazione contraria ai principi costituzionali ed alle norme del regolamento penitenziario impedendo il trattamento rieducativo;
    l'investimento privato può essere una risorsa ottimale cui attingere per rispondere al problema carcerario e il modello anglosassone rappresenta un case study di particolare interesse, in particolare per la soluzione del reperimento delle risorse finanziarie;
    il sistema del project financing, impiegato nel mondo anglosassone, e in Inghilterra in modo prevalente, sin dal 1992, con investimenti di circa 60 milioni di sterline a progetto, ha dimostrato che l'intervento privato è molto efficace, offrendo soluzioni progettuali moderne, razionalizzando gli spazi e riducendo il gap tra le prestazioni e le esigenze tipiche collegate allo stato detentivo,

impegna il Governo

a favorire partnership tra pubblico e privato quali motore del sistema Paese, coniugando welfare e impresa, attraverso le formule della locazione, o leasing, o project financing e a reperire le necessarie risorse finanziarie per la realizzazione delle infrastrutture carcerarie, attraverso le procedure in materia di finanza di progetto.
9/5019-bis/9Marinello.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto, nella convinzione della necessità di conciliare l'esigenza di deflazionare il sovraffollamento carcerario e di garantire allo stesso tempo la sicurezza sociale, consapevole che le attuali strutture carcerarie presentano gravi insufficienze, che impongono d'individuare con assoluta urgenza una soluzione tecnico-manutentiva idonea a garantire un ambiente decoroso e vivibile;
    il sovraffollamento, la mancanza di spazi, l'inadeguatezza delle strutture carcerarie, la carenza degli organici e del personale civile, lo stato di sofferenza in cui versa la sanità all'interno delle carceri, provocano una situazione contraria ai principi costituzionali ed alle norme del regolamento penitenziario impedendo il trattamento rieducativo;
    l'investimento privato può essere una risorsa ottimale cui attingere per rispondere al problema carcerario e il modello anglosassone rappresenta un case study di particolare interesse, in particolare per la soluzione del reperimento delle risorse finanziarie;
    il sistema del project financing, impiegato nel mondo anglosassone, e in Inghilterra in modo prevalente, sin dal 1992, con investimenti di circa 60 milioni di sterline a progetto, ha dimostrato che l'intervento privato è molto efficace, offrendo soluzioni progettuali moderne, razionalizzando gli spazi e riducendo il gap tra le prestazioni e le esigenze tipiche collegate allo stato detentivo,

impegna il Governo

a favorire partnership tra pubblico e privato quali motore del sistema Paese, coniugando welfare e impresa, attraverso le formule della locazione, o leasing, o project financing e a reperire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, le necessarie risorse finanziarie per la realizzazione delle infrastrutture carcerarie, attraverso le procedure in materia di finanza di progetto.
9/5019-bis/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Marinello.


   La Camera,
   premesso che:
    da anni si sente la necessità di sperimentare forme nuove e diversificate di sanzioni penali anche per completare il processo di ancoraggio del sistema sanzionatorio italiano a quello europeo. È forte la richiesta di rendere il sistema di esecuzione penale più efficiente ed efficace in quanto è diffusa la sensazione che le sanzioni inflitte siano modificate tanto da renderne non effettiva l'espiazione. È forte la richiesta di sanzioni sempre più aspre e il ritorno alla sola pena detentiva per garantire la sicurezza dei cittadini. E d'altronde le politiche della pena degli ultimi anni ci consegnano una situazione drammatica. Al sovraffollamento delle carceri fa da controcanto l'assenza di una chiara missione istituzionale dell'esecuzione penale esterna. E invece è necessario investire nell'esecuzione penale esterna che, pur essendo parte integrante del sistema penitenziario non usufruisce delle pur limitate risorse tutte concentrate al mondo carcerario come se le pene non detentive fossero figlie di un dio minore. Moderne politiche penali devono evitare il rischio di identificare «meno carcere con meno sicurezza» e spostare i condannati non detenuti nell'area dell'impunità. Gli studi sulla recidiva concordano nel segnalare che le pene espiate in misura alternativa hanno un tasso di recidiva fortemente più basso rispetto a quelle riscontrabili nelle pene detentive (tasso recidiva misure alternative 20 per cento - recidiva detenuti 68 per cento). Bisogna allora impegnarsi a costruire il sistema delle pene altre dal carcere attribuendo a tale sistema sia sul piano della cultura giuridica che su quello della dimensione organizzativa quella dignità che finora non ha ricevuto. Dalle progressioni statistiche dell'ultimo quindicennio possiamo osservare che l'area dei soggetti entrati nel circuito della sanzione penale è sensibilmente cresciuta ma viene indirizzata quasi esclusivamente verso il sistema carcerario appesantendolo al punto di metterne in crisi la capacità di gestione dei flussi in entrata. Eppure mentre in Italia i soggetti che entrano nel circuito della pena sono 115.000, in Francia sono 250.000 e in Gran Bretagna 300.000. Di conseguenza se si vuole ampliare l'area del controllo penale, si deve necessariamente allargare l'area delle pene alternative al carcere;
    la semplice proposta di ricorso alle misure alternative come strumento di deflazione carceraria, in mancanza di sanzioni diverse ed efficaci da utilizzare per punire le condotte antigiuridiche diventa un paliativo che si trasforma in un boomerang: scarica sulle misure alternative inefficienze che sono del sistema sanzionatorio. Al contrario occorre abbandonare l'orientamento che tende a presentare le pene non detentive come strumento deflattivo del sovraffollamento carcerario;
    il sistema degli Uffici di esecuzione penale esterna oggi assicura solo interventi a prevalente valenza socio-riabilitativa, è invece necessario che possa assicurare il controllo della condotta (per rendere effettiva la funzione retributiva), l'aiuto al reinserimento (funzione rieducativa), la restituzione e la riparazione del danno (funzione riparativa),

impegna il Governo

ad avviare un processo di profonda riorganizzazione che porti ad una ricostruzione e ad un potenziamento di tali uffici in modo tale che costituiscano un sistema organizzato che gestisca le pene non detentive sul piano giuridico sullo sviluppo metodologico e su quello della dimensione organizzativa.
9/5019-bis-A/10Samperi.


   La Camera,
   premesso che:
    da anni si sente la necessità di sperimentare forme nuove e diversificate di sanzioni penali anche per completare il processo di ancoraggio del sistema sanzionatorio italiano a quello europeo. È forte la richiesta di rendere il sistema di esecuzione penale più efficiente ed efficace in quanto è diffusa la sensazione che le sanzioni inflitte siano modificate tanto da renderne non effettiva l'espiazione. È forte la richiesta di sanzioni sempre più aspre e il ritorno alla sola pena detentiva per garantire la sicurezza dei cittadini. E d'altronde le politiche della pena degli ultimi anni ci consegnano una situazione drammatica. Al sovraffollamento delle carceri fa da controcanto l'assenza di una chiara missione istituzionale dell'esecuzione penale esterna. E invece è necessario investire nell'esecuzione penale esterna che, pur essendo parte integrante del sistema penitenziario non usufruisce delle pur limitate risorse tutte concentrate al mondo carcerario come se le pene non detentive fossero figlie di un dio minore. Moderne politiche penali devono evitare il rischio di identificare «meno carcere con meno sicurezza» e spostare i condannati non detenuti nell'area dell'impunità. Gli studi sulla recidiva concordano nel segnalare che le pene espiate in misura alternativa hanno un tasso di recidiva fortemente più basso rispetto a quelle riscontrabili nelle pene detentive (tasso recidiva misure alternative 20 per cento - recidiva detenuti 68 per cento). Bisogna allora impegnarsi a costruire il sistema delle pene altre dal carcere attribuendo a tale sistema sia sul piano della cultura giuridica che su quello della dimensione organizzativa quella dignità che finora non ha ricevuto. Dalle progressioni statistiche dell'ultimo quindicennio possiamo osservare che l'area dei soggetti entrati nel circuito della sanzione penale è sensibilmente cresciuta ma viene indirizzata quasi esclusivamente verso il sistema carcerario appesantendolo al punto di metterne in crisi la capacità di gestione dei flussi in entrata. Eppure mentre in Italia i soggetti che entrano nel circuito della pena sono 115.000, in Francia sono 250.000 e in Gran Bretagna 300.000. Di conseguenza se si vuole ampliare l'area del controllo penale, si deve necessariamente allargare l'area delle pene alternative al carcere;
    il sistema degli Uffici di esecuzione penale esterna oggi assicura solo interventi a prevalente valenza socio-riabilitativa, è invece necessario che possa assicurare il controllo della condotta (per rendere effettiva la funzione retributiva), l'aiuto al reinserimento (funzione rieducativa), la restituzione e la riparazione del danno (funzione riparativa),

impegna il Governo

ad avviare un processo di profonda riorganizzazione che porti ad una ricostruzione e ad un potenziamento di tali uffici in modo tale che costituiscano un sistema organizzato che gestisca le pene non detentive sul piano giuridico sullo sviluppo metodologico e su quello della dimensione organizzativa.
9/5019-bis-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Samperi.


   La Camera,
   premesso che:
    a fine settembre, senza alcuna comunicazione all'amministrazione comunale di Laureana di Borrello, è stato chiuso «temporaneamente» l'istituto penitenziario «Luigi Daga» (inaugurato nel maggio del 2004 dall'allora Guardasigilli Roberto Castelli), emblema di una Calabria che allo strapotere della ’ndrangheta era riuscita a rispondere non solo con la repressione, ma anche con la proposizione di un modello di detenzione diverso e più umano;
    nell'immaginario collettivo il carcere è percepito come luogo della disumanizzazione per eccellenza: spazi angusti, sovraffollamento, nessuna possibilità che una volta «fuori» il recluso possa pensare ad una reale integrazione in quella stessa società che, poco tempo prima, ha deciso di fargli scontare la sua pena;
    il «Daga», modello da «esportazione» che troverà la sua applicazione già dai prossimi mesi nel resto del Paese, rappresenta invece qualcosa di diverso: la struttura, prima in Italia a sperimentare la custodia attenuata per i giovani detenuti di età compresa tra 18 e 34 anni, è nata per offrire un cammino di riflessione consapevole, nonché un percorso detentivo alternativo, con conseguente reinserimento nella collettività, in modo da sottrarre i giovani alla criminalità (10 per cento di recidività contro una media del 70 per cento nazionale);
   la sperimentalità del carcere ha una sua logica e una progettualità pedagogica che prevede anche l'impegno dei detenuti nella realizzazione di attività manuali culturali, scolastiche, ricreative e sportive; sono, inoltre, predisposti all'interno appositi spazi all'aperto adeguati al miglioramento del contatto tra detenuti e familiari;
    se l'obiettivo di ogni istituto detentivo e, nel caso in specie, di questo a custodia attenuata «Daga» è quello di creare una scuola di vita, per permettere ad operatori e condannati di rendere costruttivo sia il periodo della pena da scontare che il successivo reinserimento nella società civile e nel mondo del lavoro, in un chiaro intento rieducativo stabilito dalla Costituzione, non si comprendono le ragioni della chiusura (troppi maxiprocessi alle cosche nel reggino e pochi agenti di polizia penitenziaria per il trasporto alle udienze);

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi rapidi per la ripresa dell'attività della struttura suddetta, la cui chiusura elimina ogni speranza di una politica carceraria riformista.
9/5019-bis-A/11Tassone, D'Ippolito Vitale.


   La Camera,
   premesso che:
    a fine settembre, senza alcuna comunicazione all'amministrazione comunale di Laureana di Borrello, è stato chiuso «temporaneamente» l'istituto penitenziario «Luigi Daga» (inaugurato nel maggio del 2004 dall'allora Guardasigilli Roberto Castelli), emblema di una Calabria che allo strapotere della ’ndrangheta era riuscita a rispondere non solo con la repressione, ma anche con la proposizione di un modello di detenzione diverso e più umano;
    nell'immaginario collettivo il carcere è percepito come luogo della disumanizzazione per eccellenza: spazi angusti, sovraffollamento, nessuna possibilità che una volta «fuori» il recluso possa pensare ad una reale integrazione in quella stessa società che, poco tempo prima, ha deciso di fargli scontare la sua pena;
    il «Daga», modello da «esportazione» che troverà la sua applicazione già dai prossimi mesi nel resto del Paese, rappresenta invece qualcosa di diverso: la struttura, prima in Italia a sperimentare la custodia attenuata per i giovani detenuti di età compresa tra 18 e 34 anni, è nata per offrire un cammino di riflessione consapevole, nonché un percorso detentivo alternativo, con conseguente reinserimento nella collettività, in modo da sottrarre i giovani alla criminalità (10 per cento di recidività contro una media del 70 per cento nazionale);
   la sperimentalità del carcere ha una sua logica e una progettualità pedagogica che prevede anche l'impegno dei detenuti nella realizzazione di attività manuali culturali, scolastiche, ricreative e sportive; sono, inoltre, predisposti all'interno appositi spazi all'aperto adeguati al miglioramento del contatto tra detenuti e familiari;
    se l'obiettivo di ogni istituto detentivo e, nel caso in specie, di questo a custodia attenuata «Daga» è quello di creare una scuola di vita, per permettere ad operatori e condannati di rendere costruttivo sia il periodo della pena da scontare che il successivo reinserimento nella società civile e nel mondo del lavoro, in un chiaro intento rieducativo stabilito dalla Costituzione, non si comprendono le ragioni della chiusura (troppi maxiprocessi alle cosche nel reggino e pochi agenti di polizia penitenziaria per il trasporto alle udienze);

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi rapidi per la ripresa dell'attività della struttura suddetta, per sviluppare attività trattamentali per i detenuti a basso tasso di pericolosità secondo nuovi modelli di «vigilanza dinamica».
9/5019-bis-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Tassone, D'Ippolito Vitale.


PROPOSTA DI LEGGE: MELCHIORRE ED ALTRI; GOZI ED ALTRI; DI PIETRO ED ALTRI; BERNARDINI ED ALTRI: NORME PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO ISTITUTIVO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 1439-1695-1782-2445-B)

A.C. 1439-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1439-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Attribuzioni del Ministro della giustizia).

  1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessità, concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresì di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.
  2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.
  3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalità dovute.

A.C. 1439-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria).

  1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma perché vi dia esecuzione, ovvero perché, nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attività da eseguire nel territorio dello Stato.
  2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare esecuzione alla richiesta.
  3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, dà esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega
un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
  4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.
  5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ovvero, quando sussistano motivate ragioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
  6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene citate, non siano comparse.

A.C. 1439-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Trasmissione di atti e documenti).

  1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti acquisiti all'estero e che siano stati dichiarati riservati al momento dell'acquisizione. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto.
  2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti ovvero l'espletamento di attività di indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione dei documenti ovvero l'espletamento delle predette attività sono sospesi. In tali casi si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.
  3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.
  4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

A.C. 1439-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Immunità temporanea nel territorio dello Stato).

  1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la citazione di un imputato o di altra delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, che si trovino all'estero, gli stessi, una volta presenti nel territorio dello Stato, non possono essere sottoposti a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né assoggettati ad altre misure restrittive della libertà personale, per fatti anteriori alla notifica della citazione.
  2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi cinque giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

A.C. 1439-B – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Delitti contro la Corte penale internazionale).

  1. All'articolo 322-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
  «5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale»;
   b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o».

  2. Dopo l'articolo 343 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 343-bis. – (Corte penale internazionale). – Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:
   a) della Corte penale internazionale;
   b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
   c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
   d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale».
  3. All'articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
  4. All'articolo 371-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;
   b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale».

  5. All'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: «innanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
  6. All'articolo 374, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».
  7. All'articolo 374-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;
   b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale».

  8. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
  9. All'articolo 378, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «investigazioni dell'autorità,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole: «o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti: «o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».
  10. All'articolo 380, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dinanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

A.C. 1439-B – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II

CONSEGNA

Art. 11.
(Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna).

  1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.
  2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 719 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
  3. Qualora la persona nei cui confronti è stata eseguita la misura chieda la concessione della libertà provvisoria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, dello statuto, la Corte penale internazionale è informata di tale richiesta con le modalità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge ai fini di quanto previsto dal paragrafo 5 del medesimo articolo 59. Sulla richiesta di concessione della libertà provvisoria, nonché sull'eventuale richiesta di revoca della medesima, la corte d'appello di Roma provvede con ordinanza. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale. Con il provvedimento con cui è concessa la libertà provvisoria la corte d'appello di Roma può
imporre, tenuto conto dell'eventuale pericolo di fuga e ove lo ritenga necessario al fine di assicurare la consegna della persona, il rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale. La misura della custodia in carcere può essere in ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.
  4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al più presto e comunque entro tre giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

A.C. 1439-B – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Procedura per la consegna).

  1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della stessa corte d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.
  2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, capoverso c), dello statuto.
  3. La corte d'appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
   a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;
   b) non vi è corrispondenza tra l'identità della persona richiesta e quella della persona oggetto della procedura di consegna;
   c) la richiesta contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
   d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.
  4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende con ordinanza il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non può essere eccepito né ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.
  5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche in riferimento alle condizioni precisate nel comma 3. Esso ha effetto sospensivo.
  6. La Corte penale internazionale può assistere all'udienza per mezzo di un proprio rappresentante.
  7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro venti giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

A.C. 1439-B – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Applicazione provvisoria della misura cautelare).

  1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:
   a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;
   b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.
  2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 11.
  3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro trenta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 91 dello statuto.

A.C. 1439-B – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano).

  1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.
  2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede preliminarmente il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la richiesta, unitamente ad una copia della sentenza e alla traduzione della medesima in lingua italiana, con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte d'appello.
  3. La sentenza della Corte penale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
   a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività della Corte penale internazionale;
   b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
   c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

  4. La corte d'appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.
  5. All'esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro della giustizia comunica alla Corte penale internazionale senza ritardo se la designazione è stata accettata e, in caso affermativo, trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 del Regolamento di procedura e prova della Corte penale internazionale, adottato nella prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte svoltasi a New York dal 3 al 10 settembre 2002, unitamente alla traduzione in lingua italiana.

A.C. 1439-B – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Regime penitenziario).

  1. L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale è regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e della presente legge, in conformità allo statuto e al Regolamento di procedura e prova della stessa Corte.
  2. Il Ministro della giustizia può disporre, informandone la Corte penale internazionale, l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge.
  3. L'esame dei detenuti nei cui confronti è stata disposta l'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo può avvenire nei luoghi e secondo le modalità previsti dagli articoli 145-bis e 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.

A.C. 1439-B – Articolo 21

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione).

  1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto in esse stabilito.
  2. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.
  3. Quando non è possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o
altre utilità, di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica.
  4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell'articolo 676 del codice di procedura penale.
  5. Le somme, i beni e le utilità confiscati sono messi a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia, secondo modalità individuate con decreto dello stesso Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.

A.C. 1439-B – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, in materia d'immunità temporanea in territorio italiano, che, in caso di esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, per il compimento di un atto, la citazione di un imputato o di altra delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, che si trovino all'estero, che gli stessi, una volta presenti nel territorio dello Stato, non possano essere sottoposti a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né assoggettati ad altre misure restrittive della libertà personale, per fatti anteriori alla notifica della citazione;
    l'immunità cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi cinque giorni dal momento in cui la sua presenza non sia più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno;

impegna il Governo

ad attivarsi per verificare, in sede attuativa, la possibilità, se necessario con l'introduzione di successivi atti normativi, di garantire una maggiore tutela della persona attraverso un prolungamento dei tempi come attualmente previsti, nel caso in cui sussistano possibili o reali pericoli che constringano il soggetto a decidere di ritardare il ritorno nel proprio Paese per evitare di mettere in pericolo la propria sicurezza o quella dei propri congiunti, se presenti nel Paese estero al momento in cui è stata rilasciata la testimonianza dal teste.
9/1439-B/1Scilipoti.