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Il Regolamento della Camera

Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVII - Dell' Esame del Disegno di Legge Finanziaria, del Bilancio, del Rendiconto, dei Documenti di Politica Economica e Finanziaria e delle Relazioni Governative
  • Art. 120 (*)
    1. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia.
    2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato alla Camera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, il Presidente della Camera prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. In tal caso, il Presidente della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione bilancio
    3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.
    4. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei Ministri finanziari.
    5. Quando il disegno di legge finanziaria e il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.
    6. Scaduto il termine previsto nel precedente 3, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.
    7. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati.
    8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.
    9. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi alla Camera, il termine previsto dal comma 3 è ridotto a sette giorni.

    (*) Articolo modificato, da ultimo, il 28 giugno 1989. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA