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Il Regolamento della Camera

Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVIII: Delle Procedure di Collegamento con l'Attività di Organismi Comunitari e Internazionali
  • Art. 127-bis (*)
    1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.
    2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.
    3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.
    4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.
    5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

    (*) Articolo approvato il 18 luglio 1990 e modificato il 1° agosto 1996. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA