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Il Regolamento della Camera

Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo XII - Della Pubblicità dei Lavori
  • Art. 64
    1. Nessuna persona estranea alla Camera può sotto alcun pretesto, introdursi nell'Aula dove siedono i suoi membri.
    2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.
    3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
    4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato di vigilare sulla osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.
    5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.
    6. In caso di oltraggio recato alla Camera o a un qualsiasi suo membro, il responsabile è immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente.
INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA