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Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo II: Servizi ed uffici della Camera
  • Art. 10

    (Consiglio dei Capi Servizio)

    1. Il Consiglio dei Capi Servizio è organo di consulenza generale dell'Amministrazione ed esercita le altre funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento.
    2. Il Consiglio è composto dal Segretario generale, che lo presiede, dai Vicesegretari generali e dai consiglieri con funzioni di Capo Servizio.
    3. Il Consiglio dei Capi Servizio si riunisce in sede plenaria tutte le volte che il Presidente della Camera, l'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Questori o il Segretario generale ritengano utile acquisirne il parere. Si riunisce altresì quando la sua convocazione sia chiesta da almeno sei consiglieri Capi Servizio.
    4. Il Consiglio dei Capi Servizio si riunisce almeno una volta l'anno per un esame consuntivo, programmatico e di coordinamento dei lavori delle sezioni del Consiglio stesso di cui all'articolo 11, in particolare ai fini della predisposizione della relazione del Segretario generale di cui all'articolo 7, comma 4, lettera o).
    5. Il consigliere Capo del Servizio del Personale svolge le funzioni di Segretario del Consiglio dei Capi Servizio.
    6. Il Consiglio dei Capi Servizio, quando si riunisce in sede consultiva per esprimere parere su questioni riguardanti lo stato giuridico del personale, è integrato da un rappresentante del personale per ogni organizzazione sindacale costituita tra i dipendenti della Camera.
    7. Il Consiglio dei Capi Servizio delibera, altresì, in primo grado sui ricorsi presentati a norma degli articoli 78 e 85, comma 2. In tale sede è integrato, di volta in volta, dal rappresentante della organizzazione sindacale alla quale il ricorrente appartiene, ovvero, se il ricorrente stesso non appartiene ad alcuna organizzazione sindacale, da altro dipendente da lui designato.
    8. Il Consiglio dei Capi Servizio ha competenza di primo grado in materia disciplinare per tutte le questioni inerenti ai dipendenti e delibera attraverso una apposita Commissione di disciplina composta ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di disciplina per il personale.
    9. I provvedimenti del Consiglio dei Capi Servizio, esclusi quelli previsti nei commi 3 e 4, sono comunicati, a cura del segretario del Consiglio stesso, entro cinque giorni, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza.
    10. Entro lo stesso termine di cui al comma 9, i provvedimenti sono comunicati ai dipendenti dal Servizio del Personale.
    11. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione prevista dai commi 9 e 10 il Presidente della Camera può, anche su richiesta di un componente dell'Ufficio di Presidenza, invitare il Consiglio dei Capi Servizio a riesaminare il provvedimento.
    12. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11 i dipendenti interessati possono proporre ricorso all'Ufficio di Presidenza.
    13. I provvedimenti del Consiglio dei Capi Servizio diventano definitivi qualora non siano state esercitate, nei termini, la richiesta di riesame o l'impugnativa di cui ai commi 11 e 12. I provvedimenti definitivi sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Camera.
    14. I provvedimenti adottati in sede di riesame da parte del Consiglio dei Capi Servizio sono comunicati nel termine e nei modi di cui ai commi 9 e 10 e ad essi si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.