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Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo II: Servizi ed uffici della Camera
  • Art. 13

    (Uffici della Segreteria generale, uffici e incarichi di coordinamento di livello equiparato)

    1. Agli Uffici della Segreteria generale, agli uffici costituiti nei Servizi e agli incarichi di coordinamento a questi ultimi equiparati è preposto un consigliere con le modalità di cui all'articolo 46, comma 7.
    2. I consiglieri Capi degli Uffici della Segreteria generale collaborano alla direzione e al coordinamento delle singole attività organizzate nell'ambito della Segreteria generale, assicurandone la conformità agli indirizzi del Segretario generale, nei confronti del quale sono direttamente responsabili.
    3. Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 2, i consiglieri preposti agli uffici e agli incarichi di coordinamento di livello equiparato: collaborano con il consigliere Capo Servizio nella programmazione dell'attività; sono responsabili verso il consigliere Capo Servizio per lo svolgimento dei compiti affidati; assicurano la rispondenza dell'attività agli obiettivi prefissati; gestiscono le risorse assegnate. Ai consiglieri di cui al presente articolo possono essere attribuiti ulteriori incarichi di coordinamento di specifiche attività.
    4. I consiglieri di cui al comma 3 convocano, ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, riunioni dei dipendenti interessati, nelle quali informano gli stessi degli obiettivi da raggiungere, ne ascoltano il parere sulle modalità organizzative e comunicano le relative direttive.