SOMMARIO
Mercoledì 23 settembre 2009
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (Seguito dell'esame e rinvio) ... 63
ALLEGATO 1 (Emendamenti) ... 69
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (Seguito dell'esame e rinvio) ... 65
ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) ... 70
Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS). Nomina n. 44 (Seguito dell'esame e rinvio) ... 67
Mercoledì 23 settembre 2009.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.
Mercoledì 23 settembre 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 14.25.
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.
C. 1524 Lo Presti.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 luglio 2009.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti alla proposta di legge in titolo (vedi allegato 1).
Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, fa presente che sono stati presentati taluni emendamenti di iniziativa parlamentare, rispetto ai quali si è incaricato di predisporre, in qualità di relatore, propri emendamenti finalizzati a recepire le istanze
sottese alle predette proposte emendative, migliorandone tuttavia il contenuto formale. Con riferimento, in particolare, al suo emendamento 1.2, fa presente di avere preferito prevedere che il tetto del 5 per cento riferito al contributo integrativo possa valere almeno per il primo triennio di applicazione della nuova normativa.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI informa la Commissione che, presso il suo dicastero, è stato aperto - nella scorsa settimana - un Tavolo di confronto con i rappresentanti delle casse previdenziali private, per affrontare le criticità emerse dopo la prima fase di attuazione della normativa che disciplina tali enti. Sottolinea, quindi, che il Governo giudica in termini estremamente positivi la proposta di legge in esame, unitamente alle finalità delle proposte emendative presentate; tuttavia, prima di entrare nel merito di tali proposte, il suo dicastero prospetta l'opportunità di un breve rinvio dell'esame delle stesse, in attesa di verificare le eventuali soluzioni condivise che potranno emergere dal Tavolo testé richiamato.
Giulio SANTAGATA (PD) reputa corretto attendere gli esiti del Tavolo di confronto, poiché ritiene che le condivisibili finalità della proposta di legge in esame debbano essere inserite all'interno di un quadro complessivo di «tenuta» dell'intero sistema delle casse previdenziali private. Rileva, infatti, che quasi tutti questi enti, soprattutto se di recente istituzione, si trovano oggi in una situazione apparentemente invidiabile; tuttavia, siccome tale situazione deriva dalla pressoché assoluta mancanza di pensionati, vi è il rischio che, proseguendo nella gestione, si possa registrare un significativo peggioramento dei bilanci, nel momento in cui tali casse dovranno cominciare ad erogare un numero significativo di prestazioni. Segnala, peraltro, che tale rischio potrà presentarsi in misura ancor più marcata per quelle casse che, attualmente, non sono transitate ad un regime di natura contributiva.
Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, ritiene che gli argomenti addotti dal Governo per motivare la richiesta di una breve sospensione dell'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di legge in titolo siano plausibili e, in quanto tali, legittimino la possibilità per la Commissione di accogliere la richiesta formulata. Intende, peraltro, rilevare che il Governo, con argomenti assolutamente fondati, ha tuttavia invocato - anche nella giornata di ieri - una pausa di riflessione da parte della Commissione su importanti provvedimenti di iniziativa parlamentare, con ciò contraddicendo, di fatto, una serie di prese di posizione assunte a sostegno dell'autonomia dell'iniziativa parlamentare. Pur rendendosi conto che il Parlamento deve fare i conti anche con problemi di natura finanziaria, raccomanda comunque al rappresentante del Governo di lavorare in modo efficace, per consentire alla Commissione di giungere alla soluzione delle questioni poste dal provvedimento in esame. In proposito, peraltro, nell'auspicare che il Tavolo di confronto con le casse previdenziali possa risultare utile, esprime talune riserve sulla possibilità che il metodo individuato dal Governo sia sufficiente a risolvere i problemi che caratterizzano tali enti.
Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo per una precisazione, rileva che molte casse previdenziali hanno presentato da mesi specifiche proposte di revisione organizzativa, senza tuttavia ricevere alcuna risposta dal Governo. Nel ribadire pertanto la condivisione del suo gruppo rispetto alle finalità del provvedimento in esame, intende limitarsi a segnalare che un eventuale aumento delle aliquote potrebbe risultare un intervento estemporaneo, mentre il Governo sta lavorando su misure di natura più complessiva.
Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, ricorda che l'intento della proposta di legge in esame è soltanto quello di rimuovere il limite che la legge pone nei confronti delle richiamate casse previdenziali private, vietando loro di innalzare oltre il 2 per cento
il contributo integrativo: senza questo intervento, pertanto, qualsiasi tipo di ulteriore proposta proveniente dalle casse risulterebbe inutile.
Silvano MOFFA, presidente, alla luce degli elementi emersi, ritiene che si possa accogliere la richiesta di un ulteriore approfondimento delle proposte emendative formulata dal rappresentante del Governo, sottolineando che il rinvio dell'esame degli emendamenti non potrà prolungarsi oltre un limite temporale ben definito.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nell'assicurare che la richiesta di rinvio testé formulata parte dall'esigenza di verificare eventuali profili di condivisione che potranno emergere dal confronto con le casse previdenziali private, invita anche la Commissione ad evitare di personalizzare l'interlocuzione con il Governo, che è fortemente impegnato a risolvere i problemi esistenti.
Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, preso atto dei chiarimenti appena resi dal rappresentante del Governo e ribadito che il contenuto delle proposte emendative presentate era già stato oggetto di un confronto informale con il dicastero competente, auspica che il seguito dell'esame del provvedimento possa essere nuovamente calendarizzato in tempi brevi.
Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
C. 2424 Antonino Foti.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2009.
Silvano MOFFA, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al progetto di legge in esame (vedi allegato 2). Al riguardo, avverte che l'articolo aggiuntivo Barani 6.01 presenta profili di dubbia ammissibilità, atteso che esso intende modificare la vigente disciplina normativa relativa alla gestione e all'esercizio delle farmacie, intervenendo, dunque, su una materia estranea al contenuto del provvedimento in titolo. Invita, pertanto, i presentatori a ritirare il citato emendamento, avvertendo che esso non potrà - in ogni caso - essere posto in votazione.
Giuliano CAZZOLA (PdL), preso atto delle valutazioni espresse dalla presidenza in ordine ai profili di ammissibilità, ritira l'articolo aggiuntivo Barani 6.01, di cui è cofirmatario.
Antonino FOTI (PdL), relatore, nel dichiararsi disponibile sin d'ora ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate, ritiene utile acquisire preliminarmente l'orientamento del Governo.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI dichiara che il Governo condivide l'impostazione della proposta di legge in esame, come testimoniato dalla circostanza per cui taluni provvedimenti adottati dall'Esecutivo, successivamente alla presentazione del progetto di legge in titolo, ma ormai in vigore, già contengono disposizioni di analogo tenore. Segnala, peraltro, che proprio l'esistenza di tali disposizioni rende opportuno un coordinamento normativo tra i diversi testi, al fine di assicurare una omogeneità con i profili di natura tecnica e finanziaria recati dal decreto-legge n. 78 del 2009.
In ogni caso, preannuncia che tutti gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, che mirano a mettere in discussione l'impianto del provvedimento in esame, trovano la ferma contrarietà del Governo.
Antonino FOTI (PdL), relatore, prospetta l'opportunità di conoscere i tempi tecnici dei quali il Governo necessita per
proporre le modifiche di coordinamento normativo testé richiamate.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI ritiene che non sia difficile individuare, in tempi brevi, modifiche di carattere tecnico atte a coordinare in modo organico la proposta di legge in esame con la legislazione vigente, eliminando ogni possibile rischio di contraddizione normativa.
Ivano MIGLIOLI (PD), nel dichiarare la disponibilità del suo gruppo ad esaminare sin d'ora le proposte emendative presentate sul provvedimento, rileva che dall'esame in sede referente dei provvedimenti all'ordine del giorno dell'odierna seduta emerga una difficoltà della maggioranza a proseguire il normale svolgimento dei lavori parlamentari, testimoniata dalla richiesta del rappresentante del Governo di svolgere ulteriori accertamenti di natura tecnica. Ritiene che ciò confermi l'esistenza di profonde contraddizioni in seno alla stessa maggioranza, di natura anche politica, che ritiene possano pregiudicare il buon esito dell'iter di approvazione dei provvedimenti all'esame della Commissione.
Michele SCANDROGLIO (PdL), nel manifestare apprezzamento per l'orientamento espresso dal Governo sul provvedimento in discussione, che ritiene abbia sostanzialmente confermato l'impianto positivo delle disposizioni in esso contenute, ritiene condivisibile lo svolgimento di una ulteriore istruttoria tecnica, vista la natura capillare e particolarmente articolata di tali norme. Intende in ogni caso precisare che non esiste alcuna difformità di visione con il rappresentante del Governo legata a contenuti di merito, dal momento che la richiesta di approfondimento deriva semplicemente da una diversa interpretazione circa il coordinamento degli aspetti finanziari recati dal provvedimento con il contenuto del decreto-legge n. 78 del 2009.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel rilevare come oggi siano state evocate improbabili divisioni tra il Governo e la sua maggioranza, ritiene invece necessario sottolineare la serietà dell'atteggiamento del rappresentante del Ministero del lavoro, che ha opportunamente evidenziato l'esigenza di definire un percorso in grado di costruire un provvedimento ampiamente condiviso, anche sotto il profilo tecnico. Fa notare, infatti, che sarebbe molto più semplice, per i gruppi di maggioranza, approvare oggi gli emendamenti presentati e trasferire in altre sedi - come la Commissione Bilancio o l'Assemblea - quelle problematiche che, al contrario, il Governo ha dichiarato di volere risolvere. Giudica, pertanto, in termini positivi la proposta di un breve rinvio dell'esame delle proposte emendative.
Lucia CODURELLI (PD) ritiene che il dibattito odierno abbia dimostrato l'esistenza di un serio problema politico, atteso che tutti i provvedimenti all'esame della Commissione finiscono per bloccarsi nella fase emendativa, quando emergono problemi di natura finanziaria. Invita, pertanto, i gruppi di maggioranza a un maggiore senso di responsabilità e a fare chiarezza in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione.
Silvano MOFFA, presidente, preso atto delle questioni sollevate, ritiene di poter accogliere la richiesta di un breve rinvio della votazione delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, impegnandosi sin d'ora a calendarizzare il progetto di legge entro la prima settimana di ottobre. Osserva, infatti, che non si registrano ostacoli di natura politica, ma soltanto l'esigenza di un approfondimento tecnico, ricordando come anche diversi esponenti dei gruppi di opposizione, nel corso del dibattito di carattere generale, abbiano evidenziato l'opportunità di un'armonizzazione del testo con gli interventi previsti dal cosiddetto «decreto anti-crisi». Rileva, peraltro, come una conclusione affrettata del provvedimento, priva di adeguate valutazioni sui profili di copertura finanziaria, potrebbe recare un danno all'intero procedimento di approvazione del testo.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
Mercoledì 23 settembre 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 14.50.
Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS).
Nomina n. 44.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo rinviata nella seduta di ieri.
Silvano MOFFA, presidente e relatore, ricorda di avere formulato, nella seduta di ieri, una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.
Maria Grazia GATTI (PD) propone preliminarmente di rinviare la deliberazione sulla proposta di nomina in esame ad una fase successiva al confronto con il Ministro per le pari opportunità, che il suo gruppo ha appena richiesto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Invita, inoltre, la Commissione a valutare la candidatura proposta sotto il profilo del rispetto dei principi di parità di genere, richiamando in proposito la risoluzione approvata nel novembre del 2008 dalla XI Commissione, che recava precisi impegni in tal senso nei confronti del Governo. Ribadisce, infatti, che l'ennesima candidatura maschile prospettata dall'Esecutivo pone un problema reale, che non può essere sottovalutato.
Lucia CODURELLI (PD), nel condividere le valutazioni testé espresse, invita la Commissione a concentrarsi su taluni aspetti di merito che interessano la candidatura proposta. Prima di passare a tali considerazioni, tuttavia, riterrebbe opportuno comprendere se i gruppi di maggioranza intendano procedere sin dalla seduta odierna alla votazione della proposta ovvero se ritengano di poter accogliere la richiesta di rinvio della stessa.
Silvano MOFFA, presidente, in considerazione della richiesta testé formulata, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.
Paola PELINO (PdL), pur sottolineando la necessità di tenere in grande considerazione il principio delle pari opportunità di genere, osserva anzitutto che non vi sono ampi margini temporali per la conclusione della proposta in esame, atteso anche che la candidatura proposta dal Governo appare adeguata, non essendoci alcun dubbio sulla qualità del curriculum del soggetto di cui si prospetta la nomina. Ritiene pertanto che si possa procedere senza indugi alla deliberazione di competenza, pur ribadendo la necessità di proseguire la discussione sulla questione attinente alle pari opportunità in altre sedi.
Ivano MIGLIOLI (PD) fa notare come, in precedenza, il Governo ha chiesto tempo per approfondire i provvedimenti all'esame della Commissione in sede referente, pur avendo il suo gruppo manifestato la disponibilità a esaminarli nella seduta odierna; ora, invece, si discute una proposta di nomina che pone una serie di problemi per i gruppi di opposizione e la maggioranza intende imprimere una forzatura, sulla base di non meglio precisate esigenze temporali. Al riguardo, tuttavia,
fa presente che il provvedimento in esame non appare caratterizzato da particolare urgenza, considerato che il termine per l'espressione del parere, di venti giorni, viene in scadenza alla fine della prossima settimana e può essere prorogato, a termini regolamentari, per ulteriori dieci giorni. Per tali ragioni, riterrebbe poco condivisibile un atteggiamento di indisponibilità all'approfondimento delle diverse questioni poste, che investono il tema della parità di genere e il problema dell'idoneità della candidatura proposta, in ordine alla quale il suo gruppo giudica auspicabile la prospettazione di possibili candidature alternative.
In conclusione, nel manifestare forti perplessità per una posizione della maggioranza che appare sbagliata e scorretta, preannuncia che - qualora si decidesse di procedere oggi alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore - il suo gruppo abbandonerà l'aula della Commissione in segno di protesta.
Silvano MOFFA, presidente, ritiene che sulla pronuncia della Commissione in ordine alle proposte di nomina non sia il caso di giungere ad inutili spaccature tra maggioranza e opposizione. Considerato, peraltro, che è previsto, a breve, l'inizio della seduta delle Commissioni riunite I e XI, già convocata per le ore 15.15, ritiene opportuno che la deliberazione della Commissione sul provvedimento in esame abbia luogo nella prossima settimana.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (C. 1524 Lo Presti).
Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, alle casse e agli enti di previdenza, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuta la facoltà, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti, di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali.
1. 5.Il Relatore.
Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: Alle casse e agli enti di previdenza competenti è riconosciuta la facoltà di poter utilizzare parte del contributo integrativo per l'accrescimento dei montanti individuali.
1. 4.Poli, Delfino.
Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: L'aliquota non può eccedere il 5 per cento.
*1. 1.Lo Presti.
Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: L'aliquota non può eccedere il 5 per cento.
*1. 3.Poli, Delfino.
Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:
3-bis. In fase di prima attuazione e per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo integrativo di cui al comma 3 non può superare il massimale del 5 per cento.
1. 2.Il Relatore.
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (C. 2424 Antonino Foti).
Sopprimerlo.
1. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
Sostituirlo con il seguente:
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.
2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:
a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;
c) gli apprendisti;
d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento all'Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:
a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;
d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al sessanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. Con effetto dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.
9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.
10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:
a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di cui al decreto-legge 185/2009;
b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;
c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del
Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, 700 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella legge 2, gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo - Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
14. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a tutti gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non titolari di trattamenti pensionistici, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, nonché ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale; i quali soddisfino le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al doppio del minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
2-bis. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2, nei limiti di 600 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo - Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009».
1. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
Sostituirlo con il seguente:
1. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010 la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.
2. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 1, nei limiti di 300 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo - Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
1. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Qualora i soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al medesimo comma 1 e nell'arco del
periodo di diciotto mesi ivi previsto, assumano per un periodo di almeno ventiquattro mesi altri lavoratori dipendenti che fruiscono dei trattamenti di cui al comma 2, per i medesimi lavoratori non sono dovuti i contributi obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente.
1. 5. Il Relatore.
Sopprimerlo.
2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo è riconosciuta la possibilità di dedurre dall'imposta sul reddito, nei limiti di un massimale di 5.000 euro nel primo triennio di attività, le somme erogate per la partecipazione a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa.
3. 1. Cazzola.
Sopprimerlo.
5. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è soppresso.
6. 1. Il Relatore.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:
1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie è consentita anche per più di una farmacia a tutte le persone fisiche e giuridiche.
2. La titolarità dell'esercizio delle farmacie è incompatibile con qualsiasi attività esplicata, direttamente o indirettamente, nel settore della produzione industriale di medicinali e con qualsiasi attività sanitaria che consenta la prescrizione di medicine.
3. La direzione di ciascuna farmacia è affidata ad un farmacista iscritto all'albo provinciale dei farmacisti, il quale svolge la propria attività a carattere continuativo nella medesima e ne è il responsabile. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito temporaneamente da altro farmacista iscritto all'albo provinciale dei farmacisti.
4. Ogni norma anche speciale incompatibile con quanto previsto al presente articolo è abrogata».
2. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali
società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
6. 01. Barani, Cazzola.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
6. 02. Il Relatore.