SOMMARIO
Mercoledì 27 gennaio 2010
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-02390 Carra ed altri: Provvedimenti per la crisi del settore suinicolo ... 116
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 121
5-02391 Beccalossi: Iniziative per ottenere deroghe all'applicazione della direttiva sui nitrati di origine agricola ... 117
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 122
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168 (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Rilievi espressi) ... 117
ALLEGATO 3 (Proposte di rilievi del relatore) ... 123
ALLEGATO 4 (Documento presentato dal deputato Brandolini) ... 126
ALLEGATO 5 (Nuova formulazione delle proposte del relatore approvate dalla Commissione) ... 130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 27 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.
La seduta comincia alle 14.15.
Paolo RUSSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
5-02390 Carra ed altri: Provvedimenti per la crisi del settore suinicolo.
Marco CARRA (PD), illustrando l'interrogazione in titolo, rammenta che essa traeva la sua ragione d'essere dalla grave crisi del settore, che ora sta dando qualche piccolo segnale di recupero in seguito all'aumento delle quotazioni delle produzioni suinicole.
Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo
nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Marco CARRA (PD), replicando, fa presente che la questione posta non può esaurirsi con la consueta dichiarazione circa la risposta del Governo, poiché s'inquadra in un contesto più generale qual è quello europeo. Data la complessità della crisi del settore, ritiene pertanto necessario che la Commissione proceda ad una serie di audizioni con le organizzazioni di categoria, al fine di individuare una strategia per rilanciare il settore e per favorire l'individuazione e l'introduzione di misure non contingenti, ma strutturali.
5-02391 Beccalossi: Iniziative per ottenere deroghe all'applicazione della direttiva sui nitrati di origine agricola.
Viviana BECCALOSSI (PdL), illustrando l'interrogazione in titolo, fa presente che riguarda una questione annosa, che provoca preoccupazioni in alcune aree del Paese, coma la pianura padana. Infatti, qualora si desse attuazione integrale alla direttiva «nitrati», si rischierebbe di mettere in ginocchio la zootecnia italiana. La normativa in questione prevede infatti limiti allo spandimento dei liquami che penalizzerebbero in maniera particolare l'economia nazionale. Si chiede in sostanza al Governo se intende attivarsi per ottenere una deroga o una vera e propria revisione della direttiva.
Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Viviana BECCALOSSI (PdL), replicando, osserva che opportunamente il Governo ha messo in campo le azioni richieste da più parti, avviando un confronto tecnico e politico a livello europeo e la elaborazione di una nuova strategia per il superamento della direttiva «nitrati». Giudica positivamente anche il coinvolgimento delle regioni e degli organi aventi competenze di carattere ambientale. Fa presente infine che l'inquinamento dei terreni deriva soprattutto dalla mancanza di depurazione dei reflui urbani piuttosto che dallo spandimento dei liquami di origine agricola. Si ritiene pertanto soddisfatta della risposta fornita dal Governo.
Paolo RUSSO, presidente, rinvia ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02389 e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.30.
Mercoledì 27 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO - Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.
La seduta comincia alle 14.30.
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola.
Atto n. 164.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola.
Atto n. 168.
(Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Rilievi espressi).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.
Luca BELLOTTI (PdL), relatore, premesso che i provvedimenti in esame hanno l'apprezzabile finalità della semplificazione della legislazione sull'attività agricola
che si è stratificata nel tempo, ricorda che tutti i protagonisti del mondo agricolo auditi dalle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento hanno espresso un giudizio favorevole rispetto all'obiettivo di semplificazione, ma anche una pluralità di osservazioni sul merito degli stessi. Al riguardo, anche tenendo conto dei chiarimenti forniti in via informale dal Governo, ritiene che non vi siano le condizioni per un esame adeguatamente approfondito del merito di tutte le questioni poste e per fugare i dubbi e le difficoltà interpretative che potranno insorgere. Sottolineando che si potrebbero valutare altre ipotesi in merito all'esercizio della delega, ritiene conclusivamente che la Commissione debba manifestare l'esigenza di una complessiva rivalutazione dei testi in esame, sui quali va quindi sostanzialmente sospeso il giudizio, fermo restando il giudizio positivo sulle finalità perseguite.
Luciano AGOSTINI (PD) e Massimo FIORIO (PD) chiedono chiarimenti sulle conclusioni del relatore.
Luca BELLOTTI (PdL), relatore, presenta le sue proposte di rilievi sugli atti in esame (vedi allegato 3).
Paolo RUSSO, presidente, ricorda che la Commissione non è chiamata ad esprimere un parere, ma a deliberare rilievi che hanno come destinataria la Commissione che dovrà esprimere il parere. Peraltro, le proposte del relatore sembrano recepire l'orientamento generalmente maturato in Commissione.
Sandro BRANDOLINI (PD) presenta, a nome del suo gruppo, un documento nel quale sono indicate in dettaglio le valutazioni del Gruppo medesimo e ne chiede la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta.
Paolo RUSSO, presidente, lo consente (vedi allegato 4).
Sandro BRANDOLINI (PD), pur giudicando apprezzabile l'obiettivo della semplificazione, ritiene i testi in esame non riescano a declinare compiutamente le loro premesse, provocando un certo qual imbarazzo nella maggioranza. Invita pertanto la maggioranza stessa ad esprimere più chiaramente la necessità di sospendere l'iter dei provvedimenti, per avviare un nuovo percorso, che veda coinvolte anche le Commissioni parlamentari competenti per materia. In caso contrario, il suo gruppo avrebbe difficoltà ad aderire alle proposte della maggioranza.
Anita DI GIUSEPPE (IdV), rilevando che i testi in esame presentano notevoli criticità, esprime particolari perplessità circa lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, in relazione al rispetto della legge n. 59 del 1997; tale atto, infatti, opera una delegificazione per la quale sembrerebbe necessaria una specifica autorizzazione legislativa. Chiede pertanto che si faccia chiarezza su questo particolare aspetto.
Condivide infine la necessità di una complessiva rivisitazione dei provvedimenti, come indicato tra le righe della proposta del relatore.
Paolo RUSSO, presidente, premesso che le proposte del relatore appaiono sufficientemente chiare, osserva che vi può essere imbarazzo sul piano politico, ma va comunque garantita l'autonomia e la sensibilità delle Commissioni parlamentari.
Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che la Commissione Agricoltura del Senato ha espresso un giudizio favorevole, pur accompagnato da una lunga serie di osservazioni. Per quanto riguarda la Camera, concorda sul fatto che la Commissione non deve esprimere un parere positivo o negativo e, in questo senso, apprezza la proposta del relatore, che implica una valutazione negativa della sostanza dei provvedimenti.
Ritiene tuttavia necessario segnalare sin d'ora alcuni aspetti profondamente sbagliati dei testi in esame, come i casi nei quali si va al di là del semplice riordino. Ritiene altresì che non si deve delegare
alla Commissione per la semplificazione la parte che compete alla Commissione Agricoltura, che deve rimanere protagonista, insieme al mondo agricolo. Propone conseguentemente alcune modifiche al primo e al terzo rilievo proposti del relatore.
Paolo RUSSO, presidente, osserva - in merito alla prima modifica richiesta dal deputato Servodio - che la Commissione non deve esprimere valutazioni di merito che presuppongono l'avvenuta analisi dei testi, in quanto è orientata a manifestare l'esigenza di un maggiore approfondimento dei testi medesimi.
Quanto al coinvolgimento della Commissione Agricoltura, fa presente che esso dovrà avvenire, con tempi adeguati, nelle forme già previste dalla legge delega.
In sostanza, ritiene che la Commissione debba responsabilmente esprimere la necessità di avere il tempo necessario per valutare i testi, senza esprimere allo stato alcuna valutazione di merito. Infatti, non potrebbe accettare che la Commissione aderisca approssimativamente a provvedimenti dall'iter particolarmente accelerato, né che la stessa si limiti a fare da «passacarte» delle osservazioni delle associazioni di categoria, considerate valide a prescindere dalla loro concreta verifica. Da questo punto di vista, esprime apprezzamento per il lavoro della Commissione del Senato, che ha dimostrato maggiore capacità di approfondimento.
Luciano AGOSTINI (PD), giudicando ineccepibili le considerazioni del Presidente, desidera politicamente rimarcare che vi è sintonia con il relatore e la maggioranza, laddove in sostanza si chiede, come richiesto anche dal mondo agricolo, di riaprire un percorso avviato male e che tradisce gli obiettivi dichiarati. Da questo punto di vista desidera sottolineare l'atteggiamento non pregiudiziale dell'opposizione e la sostanziale unità di orientamenti che si è maturata nella Commissione.
Paolo RUSSO, presidente, osserva che in questo caso la parte politica che ha dimostrato di non avere atteggiamenti pregiudiziali è la maggioranza.
Sandro BRANDOLINI (PD) propone di modificare i rilievi formulati dal relatore, nel senso emerso dal dibattito.
Viviana BECCALOSSI (PdL), nell'esprimere l'adesione del suo gruppo all'obiettivo della semplificazione della normativa sull'attività agricola, perseguito da anni, giudica positivamente l'operato del Ministro delle politiche agricole, che ha dimostrato coraggio nell'affrontare problemi delicati e gli interessi che vi sono coinvolti. Da questo punto di vista, non possono sorprendere le perplessità suscitate.
Tuttavia, la proposta del relatore è condivisibile, perché i provvedimenti in esame presentano effettivamente aspetti che possono creare difficoltà e dubbi interpretativi rispetto a realtà consolidate.
Quanto alla proposta di indicare l'esigenza di un coinvolgimento delle Commissioni Agricoltura e del mondo agricolo, sottolinea che le organizzazioni di categoria sono soggetti meritevoli di attenzione e rispetto, ma hanno un ruolo ben diverso da quello proprio degli organi parlamentari.
Isidoro GOTTARDO (PdL) ricorda che i provvedimenti in esame sono il positivo frutto di un lavoro di grande rilievo e di uno sforzo enorme di superamento delle difficoltà connesse al riordino e alla semplificazione della normativa nazionale sull'attività agricola. Esprime pertanto preoccupazione circa i tempi di esercizio della delega.
Paolo RUSSO, presidente, osserva che, a prescindere dal termine di delega e dalle possibili interpretazioni delle norme di cui alla legge n. 246 del 2005, si pone la questione politica dei tempi da assicurare per un adeguato esame dei provvedimenti di riordino in sede parlamentare. Al riguardo, si può anche valutare la possibilità di una proroga dei termini per l'esercizio della delega. Condivide infine l'apprezzamento per l'operato del Ministro Zaia.
Luca BELLOTTI (PdL), relatore, osserva che si può prevedere una esplicita proroga della delega ovvero verificare la possibilità di utilizzare la delega prevista per l'adozione di disposizioni di riassetto, oltre che integrative e correttive. In ogni caso, il lavoro encomiabile sin qui compiuto dal Governo non andrà disperso. Neppure però la Commissione può esimersi dall'evidenziare i possibili effetti di testi sui quali sono state sollevate numerose perplessità, che la Commissione non ha avuto modo di verificare.
Ribadisce pertanto che i rilievi da esprimere non dovranno contenere alcun giudizio di merito sui provvedimenti in esame.
Sebastiano FOGLIATO (LNP) esprime perplessità sul secondo rilievo proposto dal relatore, nella parte in cui fa riferimento alle criticità lamentate in merito ai provvedimenti. Ne propone pertanto la riformulazione.
Massimo FIORIO (PD) osserva che dalle richieste di modifica avanzate la proposta del relatore viene resa meno chiara. Invita pertanto a non eccedere in questa direzione.
Paolo RUSSO, presidente, sospende la seduta, per consentire al relatore la riformulazione delle sue proposte sulla base del dibattito svoltosi e delle richieste formulate.
La seduta sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.
Paolo RUSSO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una nuova formulazione delle sue proposte di rilievi (vedi allegato 5).
La Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di rilievi come riformulate dal relatore in merito all'atto n. 164 e all'atto n. 168.
La seduta termina alle 15.30.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
Sostegno agli agrumeti caratteristici.
C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.
Proposta di nomina del Arturo Semerari a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
Atto n. 57.
Proposta di nomina del dottor Tiziano Baggio a presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
Atto n. 58.
Interrogazione n. 5-02390 Carra ed altri: Provvedimenti per la crisi del settore suinicolo.
In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, si ritiene opportuno premettere che non sono disponibili nell'ordinamento comunitario strumenti di intervento che legittimino aiuti di stato, al di fuori del regime de minimis, per motivi legati alla fluttuazione dei prezzi di mercato.
Peraltro il tema delle difficoltà del comparto suinicolo è stato sollevato a Bruxelles nelle ultime riunioni del Comitato speciale agricoltura (CSA) e la Commissione ha respinto le richieste di attivazione di intervento straordinario attraverso lo stoccaggio.
Viceversa, qualora la richiesta in oggetto fosse riferita all'attivazione degli aiuti al salvataggio e ristrutturazione per le aziende in difficoltà, ai sensi degli orientamenti UE sugli aiuti di stato, si rileva che tali aiuti possono riguardare solo le imprese con comprovate e gravi situazioni di squilibrio finanziario e patrimoniale e, in tal caso, l'accesso all'aiuto implica la rinuncia - per 5 anni - a qualsiasi altra forma di aiuto pubblico.
Pertanto, si ritiene di dover valutare con attenzione la fattibilità tecnica della richiesta di dichiarazione di crisi.
Dal punto di vista generale, si sottolinea la necessità di ponderare anche i possibili effetti indotti che una simile dichiarazione di crisi potrebbe determinare, ad esempio, sul sistema bancario e finanziario, in quanto legittimerebbe l'innalzamento delle valutazioni di rischiosità delle imprese del settore e quindi un danno per le stesse.
Per i motivi identificati, si ritiene prioritario proseguire sulla strada - già intrapresa - degli interventi strutturali per il rilancio del settore.
In questo quadro, deve essere collocato anche l'intervento generale sul credito agricolo definito dal Governo con l'ultima legge finanziaria che può interessare, in particolare, il comparto suinicolo.
Infatti, al fine di favorire l'accesso al credito da parte degli agricoltori attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli, è previsto che per l'anno 2010 sia possibile accedere al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale Spa nei limiti di 20 milioni di euro.
D'altra parte, si evidenzia l'importanza degli impegni definiti con l'intesa della filiera suinicola sottoscritta nel 2008 ed ora in fase di attuazione anche attraverso uno specifico piano di settore, per la trasparenza dei mercati, per la valorizzazione commerciale nel mercato interno ed in quelli esteri sia delle carni fresche che dei prodotti trasformati.
La situazione di difficoltà del settore rimane, purtroppo, ancora grave ma in questi mesi, anche per effetto degli sforzi compiuti in seno alla filiera, il prezzo di mercato dei suini vivi è tornato oltre 1,2 euro/kg.
Si tratta di un segnale che, seppur ancora insufficiente ad assicurare prospettive di sviluppo stabili al comparto, permette di affrontare con fiducia il lavoro dei prossimi mesi per l'attuazione degli accordi e dei piani di sviluppo.
Interrogazione n. 5-02391 Beccalossi: Iniziative per differire l'applicazione delle direttive sui ritardi di origine agricola.
In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Questa Amministrazione ha avviato da circa un anno, in accordo con le Regioni, un importante percorso di confronto tecnico e di elaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una nuova strategia di approccio alla questione dei nitrati finalizzata a risolvere i problemi di applicazione sul territorio ma anche per cogliere possibili opportunità per il settore agricolo.
Tale iniziativa, ha portato alla definizione del piano strategico nazionale sui nitrati, iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna della Conferenza Stato-Regioni, per l'acquisizione del prescritto accordo.
Nel quadro delle azioni previste del predetto piano durante tutto il 2009, sono state avviate varie attività e, in particolare, la presentazione della richiesta di deroga nell'ambito della 38o riunione del Comitato nitrati, organo consultivo della Commissione europea.
A seguito di tale istanza, è stato definito un dossier tecnico-scientifico volto a giustificare la richiesta di deroga al limite dei 170 kg/ha/anno di azoto previsti dalla Direttiva nitrati, nonché a proporre le soluzioni tecniche ed agronomiche atte a giustificare il superamento dei limiti posti dalla norma, tenendo anche conto delle specificità climatiche e pedologiche del nostro territorio.
Dopo una prima analisi del documento da parte delle Commissione, il giorno 15 dicembre 2009, si è tenuto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un incontro con i membri della direzione generale ambiente della Commissione Europea per un confronto su alcuni punti, per i quali erano stati chiesti dei chiarimenti, del documento tecnico-scientifico presentato.
Durante l'incontro, i membri della Commissione hanno valutato l'innalzamento al massimo a 250 Kg/ha di azoto nelle zone vulnerabili.
Il dossier, con le modifiche apportate, è stato esaminato nell'ambito del Comitato nitrati tenutosi a Bruxelles il giorno 20 gennaio 2010.
A seguito dell'esame, questa Amministrazione è in attesa delle domande scritte da parte degli altri Stati membri per fornire le opportune controdeduzioni.
Infine, nell'ambito del suddetto piano strategico nitrati, si prevede tra le varie linee operative l'azione 3, di cui si riporta un estratto:
«Azione 3: Ricerca sulle dinamiche di inquinamento da nitrati e sulle fonti agricole e extra agricole per un aggiornamento della normativa comunitaria.
Dopo quasi due lustri dall'approvazione della Direttiva nitrati, appare giunto il momento di promuovere in sede comunitaria una riflessione approfondita sull'effettivo contributo del settore agricolo al problema dell'"inquinamento da nitrati".
Una possibile revisione della direttiva, sarebbe comunque auspicabile anche al fine di rendere coerente e più organico l'intero corpus normativo che si trova oggi frammentato in più atti comunitari (direttiva NEC; direttiva 2000/60/CE; direttiva 91/271/CEE; direttiva 2006/118/CE)».
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 164).
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 168).
La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (atto n. 164) e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del medesimo decreto legislativo (atto n. 168);
premesso che:
gli schemi in esame si propongono il riordino della normativa di competenza statale in materia di attività agricola, realizzando un primo concreto tentativo di semplificazione di un quadro legislativo che risente di una stratificazione pluridecennale;
il problema della semplificazione normativa è da tempo molto sentito e ha ormai assunto il rango di una politica istituzionale, in quanto emerge da esigenze fortemente sentite nella società, connesse all'eccesso di complessità amministrativa, ad una crescita disordinata della pubblica amministrazione, alla proliferazione dei centri di produzione normativa, al lievitare dello stock di regolazione, alle esigenze interne di razionalizzazione; la soluzione di tale problema rappresenta un obiettivo prioritario nell'ottica del rilancio della competitività, della crescita dell'economia e del miglioramento dei rapporti tra cittadini e istituzioni; inoltre, la chiarezza e la semplicità della formulazione delle norme è condizione indispensabile perché i destinatari possano conoscerle ed utilizzarle agevolmente;
è pertanto decisamente condivisibile la strategia normativa che si caratterizza nella prospettiva dell'adozione del riordino della normativa sull'attività agricola, per conferire da un lato sistematicità ed organicità e, dall'altro, adeguamento e completezza all'intero corpus normativo statale in materia di agricoltura;
la semplificazione e il riassetto delle norme in materia agricola, attualmente disperse in una molteplicità di fonti normative, di non sempre facile ricognizione e lettura, non può che apportare indubbi vantaggi per tutti gli operatori del sistema, siano essi pubblica amministrazione od imprese od anche semplici cittadini-consumatori;
obiettivo della legge delega è non solo la semplificazione e il riassetto della normativa vigente da un punto di vista formale (ricognizione delle norme vigenti, eliminazione delle norme implicitamente abrogate e di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di contenuto normativo o sono comunque obsolete, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo), ma anche il riassetto sostanziale e la codificazione della normativa primaria regolante la materia,
anche al fine, tra l'altro, di garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica;
l'impatto sui destinatari delle norme è molto rilevante in quanto il progetto di riordino normativo delle attività agricole interessa i settori più significativi della disciplina di competenza statale in materia, quali, ad esempio, la definizione di coltivatore diretto; il riordino della disciplina delle qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo; la figura dell'imprenditore agricolo giovane; la disciplina dei contratti agrari; le disposizioni relative alla biodiversità, all'agricoltura transgenica, al principio della coesistenza e alla relativa responsabilità in caso di danno alle coltivazioni vicine, eccetera;
gli schemi in esame non costituiscono testi meramente compilativi ed è dunque indispensabile analizzarli nelle sue singoli parti alla luce dei principi e criteri direttivi enunciati nella legge di delega;
considerato che:
la Commissione Agricoltura, in parte insieme con la Commissione Agricoltura del Senato, ha svolto un articolato ciclo di audizioni informali, che hanno interessato le principali organizzazioni professionali e cooperative dell'agricoltura e della pesca, nonché le rappresentanze del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
altre organizzazioni hanno fatto pervenire documenti scritti, con osservazioni e proposte;
dalla consultazione delle categorie interessate sono tuttavia emersi profili critici e preoccupazioni in merito agli schemi in oggetto, non con riferimento ai generali obiettivi di semplificazione e riordino, ma piuttosto con riferimento alle scelte compiute nella redazione di singole disposizioni o gruppi di disposizioni e agli effetti che possono derivarne;
in particolare, sono stati segnalati numerosi casi di non corrispondenza tra le disposizioni inserite negli schemi in esame con quelle attualmente vigenti, per effetto di formulazioni normative o di accorpamenti o scomposizioni di norme o ancora di scelte lessicali, che finiscono per produrre modificazioni sostanziali della disciplina, del suo ambito di applicazione e dei suoi effetti o comunque per generare dubbi e difficoltà interpretative e applicative;
è stata inoltre segnalata l'esigenza di ricomprendere nell'opera di riordino ulteriori disposizioni non contemplate negli schemi in esame ovvero di escludere disposizioni che invece sono state in esse inserite;
sono state evidenziate perplessità in merito alle scelte compiute in relazione a disposizioni per le quali vi sono interpretazioni e applicazioni giurisprudenziali difformi;
sono poi stati rilevati alcune imprecisioni o errori materiali nelle formulazioni e nei riferimenti normativi contenuti in alcune disposizioni;
con riferimento allo schema di decreto del Presidente della Repubblica (atto n. 168), è stato rilevato che esso, recando per la maggior parte norme di rango legislativo, opera una delegificazione per la quale sarebbe però necessaria, in assenza della legge di semplificazione annuale, una specifica autorizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
è stata infine lamentata la mancata consultazione delle rappresentanze delle categorie interessate nel corso del procedimento che ha portato all'elaborazione dei provvedimenti di riordino;
i rilievi critici sottoposti all'attenzione della Commissione toccano anche alcune normative di fondamentale importanza per il mondo agricolo, come quelle relative all'individuazione delle qualifiche soggettive, al compendio unico, ai contratti agrari, alle agroenergie, alla vendita diretta
di prodotti agricoli, alla coesistenza con le coltivazioni OGM, alle agevolazioni tributarie;
sullo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 164):
la Commissione Agricoltura - anche sulla base delle audizioni svolte - avverte, in linea generale, una viva preoccupazione per i possibili effetti dei provvedimenti di riordino, dal punto di vista delle difficoltà e dei dubbi interpretativi che potrebbero insorgere nella loro applicazione e del conseguente rischio di dover affrontare, successivamente alla loro entrata in vigore, la necessità di ulteriori norme di chiarimento, contraddicendo gli obiettivi di semplificazione del medesimo riordino;
tali preoccupazioni non possono essere agevolmente superate, se si considera la ristrettezza dei tempi complessivamente disponibili per l'esame degli stessi provvedimenti sia da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione sia da parte delle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato, ristrettezza che non consente una puntuale disamina delle criticità lamentate e un'attenta valutazione delle singole scelte compiute dal Governo;
si invitano pertanto la Commissione per la semplificazione e il Governo a considerare l'opportunità di una complessiva rivalutazione dei testi in esame, utilizzando tutti gli strumenti procedurali e normativi utili per conciliare i condivisibili obiettivi della semplificazione e del riassetto normativo con l'esigenza di una disamina approfondita dei profili problematici emersi.
anche sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del medesimo decreto legislativo (atto n. 168).
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 164).
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 168).
Il gruppo del Partito Democratico, nell'analizzare gli schemi in titolo, non ha ravvisato efficaci elementi di semplificazione così come annunciati dal Governo. L'impianto del riordino proposto dal Ministro Zaia, pur avendo accorpato, utilmente, più provvedimenti, è ben lungi dallo snellire l'intricato quadro legislativo della materia agricola. L'approssimazione con cui si è proceduto rischia, peraltro, di compromettere la complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente così come disposto dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione per il 2005). L'impianto dei provvedimenti deve essere pertanto adeguatamente riformulato sulla base dei rilievi e delle forti perplessità che si sono addensate sul testo, che qui segnaliamo, ed alla luce dell'unanime giudizio fortemente critico, espresso dai rappresentanti delle principali categorie del comparto audite dalla Commissione.
Al riguardo, si evidenzia che:
lo schema di decreto legislativo non appare coerente con i criteri di delega contenuti nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 che, avente carattere multidisciplinare non strettamente agricolo, aveva finalità esclusivamente di riordino e di assetto della disciplina, specie con riferimento alla legislazione antecedente al primo gennaio 1970;
in ordine alle valutazioni di carattere generale:
la legge n. 59 del 1997 (articolo 20) prevede la necessità di un'autorizzazione legislativa nell'ambito della legge annuale di semplificazione in merito alla facoltà di affiancare al decreto di riassetto un testo unico regolamentare. Nel caso specifico dell'atto n. 168 in esame, si è operato in assenza di detta autorizzazione;
non sono stati resi noti i pareri vincolanti del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata;
non risulta esserci un adeguato termine per l'esame dello schema di decreto legislativo e di decreto del Presidente della Repubblica;
le organizzazioni di settore non sono state coinvolte nella fase preparatoria del provvedimento né è stato richiesto il loro parere;
il provvedimento in alcuni casi sembra essere orientato ad una vera e propria riformulazione della normativa di settore più che ad un riordino della stessa. In altri casi registrano un ampliamento o un restringimento arbitrario dell'ambito soggettivo della norma (riferimenti generici e non specifici, soggetti non coincidenti, eccetera);
l'elenco delle disposizioni che vengono abrogate contiene anche disposizioni
precedentemente abrogate e, inoltre, le note del testo risultano talvolta non esatte nella riproduzione dello stesso testo;
la sostituzione del termine «azienda agricola» con «impresa agricola» non risulta sempre coerente;
i riferimenti alla disciplina comunitaria sono spesso privi di indicazioni legislative specifiche;
in ordine alle valutazioni di carattere tecnico:
1) Titolo I (Delle integrazioni al codice civile) - Articolo 1 (Definizione di coltivatore diretto). La definizione di coltivatore diretto appare ancora non del tutto definita. Si chiede pertanto di esaminare le varie formulazioni esistenti al fine di arrivare a una definizione più completa.
2) Titolo II (Delle qualifiche soggettive e delle attività dell'imprenditore agricolo) - Articolo 4 (Degli equiparati all'imprenditore agricolo). Si richiede di rivalutare la scelta della equiparazione delle categoria dei soggetti elencati dall'articolo in questione con l'imprenditore agricolo e di ripristinare la vigente formulazione prevista dalle norme attuali che invece parlano di «assimilazione». Si propone altresì l'inserimento di specifiche indicazioni che prevedano l'estensione di quanto stabilito perle cooperative agro-forestali anche ai consorzi forestali, in particolare:
all'articolo 4, comma 1, lettera d);
all'articolo 21 (Promozione delle attività selvicolturali e forme di gestione), comma 4, dopo le parole: «associazioni agrarie» inserire le parole: «e forestali»;
all'articolo 22 (Cooperative forestali) estendere anche ai consorzi forestali. Si precisa che i consorzi forestali sono forme di aggregazione di proprietari, pubblici e privati che spesso comprendono anche imprese di utilizzazione e prima trasformazione. Essi inoltre, gestiscono e conducono direttamente il bosco e possono realizzare direttamente interventi selvicolturali, esercitando tra l'altro, una delle attività previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, parrebbe, quindi illogico non estendere ai consorzi forestali alcune facilitazioni che invece ora sono concesse ai consorzi agroforestali che generalmente non gestiscono superfici forestali proprie e svolgono principalmente attività di servizio in conto terzi.
3) Capo II (Degli imprenditori agricoli professionali) - Articolo 7 (Definizione di società agricola). Al comma 2 si fa riferimento al titolo V del libro V del codice civile relativo alle società escludendo le cooperative previste nel titolo VI. Si richiede una integrazione del medesimo articolo.
4) Articolo 14 (Agriturismo). La disciplina indicata per attività agrituristiche di tipo ricreativo culturale sembra invadere pericolosamente il campo delle fattorie didattiche, che in diverse regioni sono state individuate come attività che possono essere svolte dalle aziende agricole in genere senza essere agrituristiche.
5) Articolo 15 (Elenco e disciplina delle attività agrituristiche). Al comma 8 si richiede di salvaguardare e competenze in materia di igiene e sanità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
6) Capo IX (Della vendita diretta dei prodotti agricoli) - Articolo 23 (Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio). Soprattutto in relazione al comma 5 ci si chiede quale sia la ratio della norma essendo probabile che la disposizione sia antecedente al decreto legislativo n. 228 del 2001 che ha esteso questa possibilità a tutti i tipi di prodotti agricoli.
7) Articolo 26 (SIAN). Si richiede la trattazione trattazione dell'argomento in un apposito titolo. La materia andrebbe meglio trattata avendo presenti le attuali fonti comunitarie e la concreta derivazione nazionale che determinano il superamento delle disposizioni qui riportate.
8) Articolo 27 (Anagrafe delle imprese agricole). La formulazione attuale della norma appare incoerente con la vigente normativa comunitaria, con particolare riferimento al sistema integrato gestione e controllo.
9) Articolo 28 (Forma delle nuove istanze di aiuti). Si sottolinea l'opportunità di aggiungere un comma generale che riprenda la definizione del fascicolo aziendale normato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. Sarebbe inoltre opportuno verificare se le forme di semplificazione proposte siano ancora attuali ovvero se risulti ammissibile che una domanda presentata in un determinato anno valga anche per gli anni successivi. Si segnala che questa semplificazione ha comportato molti problemi.
Si propone di inserire tale comma:
«1. Per i fini di semplificazione e armonizzazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 173 del 1998 i soggetti che esercitano attività agricola o che intendono presentare domanda di aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, costituiscono un fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale è il modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, accompagnato dalla documentazione giuridica probante le informazioni dichiarate. Nel fascicolo aziendale possono essere depositate le domande di aiuto presentate per via telematica e i titoli di produzione detenuti».
All'inizio del comma 1 si propone di inserire: «i soggetti titolari di un fascicolo aziendale aggiornano le informazioni depositate prima di inoltrare nuove istanze di aiuto».
10) Titolo III (Della disciplina del territorio). L'intero titolo risulterebbe del tutto disarticolato e poco coerente, riferito a norme tra loro completamente disomogenee, che perseguono obiettività diversi e che vanno dalla enunciazione degli obiettivi di tutelo dello spazio rurale (articolo 30 e 31 che sono norme di finalità), all'architettura rurale, alla definizione di colture transgeniche, ai danni alle produzioni agricole (fondo regionale).
11) Articolo 30 (Gestione e sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni). Il comma 2 prevede che lo Stato le regioni e gli enti locali tutelino le produzioni DOC, DOCG, DOP, ICP e IGT, le aree agricole ad agricoltura biologica, le zone aventi specifico interesse agrituristico.
Il comma 3 prevede che, come disposto dalla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 la tutela di cui al comma 2 sia realizzata in particolare con:
a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti - competenza regionale;
b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento - competenza provinciale.
Con riferimento alla norma si segnale come l'ambito della parte IV del suddetto decreto non sia stato rinvenuto in alcun riferimento a queste due tipologie di strumenti.
12) Titolo IV (Della proprietà terriera e delle strutture agrarie) - Articolo 39 (Compendio unico). Il regolamento CE 1257/1999 non è più in vigore. È necessario far riferimento all'attuale regolamento CE 1698/2005 che però è ispirato ad altri principi, tra i quali non c'è più il livello minimo di redditività.
13) Articolo 49 (Bonifica). Si richiede la soppressione del comma 2 di nuova formulazione.
14) Articolo 51 (Diritto degli eredi all'acquisto forzoso della proprietà). Al comma 1, lettera c), si propone la riduzione da sei a cinque del numero di anni dell'impegno a coltivare o condurre il fondo, in linea con gli obblighi finora imposti dalla normativa per la piccola proprietà contadina (articolo 11 decreto legislativo n. 228 del 2001).
15) Articolo 105 (Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisposti). Il comma 2 appare contraddittorio laddove prevede la possibilità per l'ente proprietario di recedere dalla concessione allorquando il terreno demaniale o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale l'indisponibilità è posta. Siffatta formulazione dovrebbe essere modificata nel senso di prevedere l'obbligo per l'ente proprietario di recedere con atto di natura vincolata corrispondente al carattere necessario della destinazione del bene demaniale o indisponibile.
Tutto ciò premesso, il gruppo del PD esprime convintamente un giudizio negativo.
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 164).
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 168).
La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati,
esaminati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (atto n. 164) e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del medesimo decreto legislativo (atto n. 168);
premesso che:
gli schemi in esame si propongono il riordino della normativa di competenza statale in materia di attività agricola, realizzando un primo concreto tentativo di semplificazione di un quadro legislativo che risente di una stratificazione pluridecennale;
il problema della semplificazione normativa è da tempo molto sentito e ha ormai assunto il rango di una politica istituzionale, in quanto emerge da esigenze fortemente sentite nella società, connesse all'eccesso di complessità amministrativa, ad una crescita disordinata della pubblica amministrazione, alla proliferazione dei centri di produzione normativa, al lievitare dello stock di regolazione, alle esigenze interne di razionalizzazione; la soluzione di tale problema rappresenta un obiettivo prioritario nell'ottica del rilancio della competitività, della crescita dell'economia e del miglioramento dei rapporti tra cittadini e istituzioni; inoltre, la chiarezza e la semplicità della formulazione delle norme è condizione indispensabile perché i destinatari possano conoscerle ed utilizzarle agevolmente;
è pertanto decisamente condivisibile la strategia normativa che si caratterizza nella prospettiva dell'adozione del riordino della normativa sull'attività agricola, per conferire da un lato sistematicità ed organicità e, dall'altro, adeguamento e completezza all'intero corpus normativo statale in materia di agricoltura;
la semplificazione e il riassetto delle norme in materia agricola, attualmente disperse in una molteplicità di fonti normative, di non sempre facile ricognizione e lettura, non può che apportare indubbi vantaggi per tutti gli operatori del sistema, siano essi pubblica amministrazione od imprese od anche semplici cittadini-consumatori;
obiettivo della legge delega è non solo la semplificazione e il riassetto della normativa vigente da un punto di vista formale (ricognizione delle norme vigenti, eliminazione delle norme implicitamente abrogate e di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di contenuto normativo o sono comunque obsolete, adeguamento,
aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo), ma anche il riassetto sostanziale e la codificazione della normativa primaria regolante la materia, anche al fine, tra l'altro, di garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica;
l'impatto sui destinatari delle norme è molto rilevante in quanto il progetto di riordino normativo delle attività agricole interessa i settori più significativi della disciplina di competenza statale in materia, quali, ad esempio, la definizione di coltivatore diretto; il riordino della disciplina delle qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo; la figura dell'imprenditore agricolo giovane; la disciplina dei contratti agrari; le disposizioni relative alla biodiversità, all'agricoltura transgenica, al principio della coesistenza e alla relativa responsabilità in caso di danno alle coltivazioni vicine, eccetera;
gli schemi in esame non costituiscono testi meramente compilativi ed è dunque indispensabile analizzarli nelle sue singoli parti alla luce dei principi e criteri direttivi enunciati nella legge di delega;
considerato che:
la Commissione Agricoltura, in parte insieme con la Commissione Agricoltura del Senato, ha svolto un articolato ciclo di audizioni informali, che hanno interessato le principali organizzazioni professionali e cooperative dell'agricoltura e della pesca, nonché le rappresentanze del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
altre organizzazioni hanno fatto pervenire documenti scritti, con osservazioni e proposte;
dalla consultazione delle categorie interessate sono tuttavia emersi profili critici e preoccupazioni in merito agli schemi in oggetto, non con riferimento ai generali obiettivi di semplificazione e riordino, ma piuttosto con riferimento alle scelte compiute nella redazione di singole disposizioni o gruppi di disposizioni e agli effetti che possono derivarne;
in particolare, sono stati segnalati numerosi casi di non corrispondenza tra le disposizioni inserite negli schemi in esame con quelle attualmente vigenti, per effetto di formulazioni normative o di accorpamenti o scomposizioni di norme o ancora di scelte lessicali, che finiscono per produrre modificazioni sostanziali della disciplina, del suo ambito di applicazione e dei suoi effetti o comunque per generare dubbi e difficoltà interpretative e applicative;
è stata inoltre segnalata l'esigenza di valutare la possibilità di ricomprendere nell'opera di riordino ulteriori disposizioni non contemplate negli schemi in esame ovvero di escludere disposizioni che invece sono state in esse inserite;
sono state evidenziate perplessità in merito alle scelte compiute in relazione a disposizioni per le quali vi sono interpretazioni e applicazioni giurisprudenziali difformi;
con riferimento allo schema di decreto del Presidente della Repubblica (atto n. 168), è stato rilevato che esso, recando per la maggior parte norme di rango legislativo, opera una delegificazione per la quale sarebbe però necessaria, in assenza della legge di semplificazione annuale, una specifica autorizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
è stata infine lamentata dalle rappresentanze delle categorie interessate la mancata consultazione nel corso del procedimento che ha portato all'elaborazione dei provvedimenti di riordino;
i rilievi critici sottoposti all'attenzione della Commissione toccano anche alcune normative di fondamentale importanza per il mondo agricolo, come quelle relative all'individuazione delle qualifiche soggettive, al compendio unico, ai contratti agrari, alle agroenergie, alla vendita diretta
di prodotti agricoli, alla coesistenza con le coltivazioni OGM, alle agevolazioni tributarie;
sullo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 164):
la Commissione Agricoltura - anche sulla base delle audizioni svolte - avverte, in linea generale, la necessità di evitare difficoltà e dubbi interpretativi sostanziali e formali che potrebbero insorgere nell'applicazione dei provvedimenti di riordino;
tale esigenza non può essere agevolmente soddisfatta, se si considera la ristrettezza dei tempi complessivamente disponibili per l'esame degli stessi provvedimenti in sede parlamentare, ristrettezza che non consente una puntuale disamina delle criticità segnalate e un'attenta valutazione delle singole scelte compiute dal Governo;
si invitano pertanto la Commissione per la semplificazione e il Governo a considerare l'opportunità di un complessivo riesame dei testi, utilizzando tutti gli strumenti procedurali e normativi utili per conciliare i condivisibili obiettivi della semplificazione e del riassetto normativo con l'esigenza di una disamina approfondita dei profili problematici emersi, con il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari.
anche sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del medesimo decreto legislativo (atto n. 168).