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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

Mercoledì 27 gennaio 2010


ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA:

Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010 (Esame e rinvio) ... 143
ALLEGATO 1 (Testo proposto dal Relatore) ... 146

Esame di una proposta di risoluzione in materia di disciplina dei compensi dei conduttori e degli ospiti delle trasmissioni RAI (Esame e rinvio) ... 144
ALLEGATO 2 (Testo proposto dal Relatore) ... 157

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Resoconto di mercoledì 27 gennaio 2010


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Mercoledì 27 gennaio 2010. - Presidenza del presidente ZAVOLI. - Intervengono per la RAI il dottor Stefano Luppi ed il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle ore 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA

Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010.
(Esame e rinvio).

Il deputato BELTRANDI (PD), relatore, illustra il testo proposto, ponendo in rilievo l'importanza della prossima tornata elettorale regionale per il gran numero di regioni coinvolte e per l'attuale contesto politico, peraltro notevolmente mutato dalle elezioni del 2005. Il testo in esame, molto innovativo rispetto ad altri regolamenti elettorali, ha l'obiettivo di garantire il rispetto della legge n. 28 del 2000 e di assicurare alla Commissione un ruolo più attivo nel monitoraggio del palinsesto della RAI, anche in considerazione dei numerosi interventi che l'Agcom ha dovuto effettuare negli ultimi anni a seguito di violazioni della par condicio. Le principali novità del testo riguardano: l'obiettivo di includere, nella comunicazione politica durante la fase antecedente alla presentazione


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delle candidature, soggetti politici comunque significativi, ma che rimarrebbero esclusi con l'applicazione di criteri eccessivamente restrittivi; un maggior rigore nella regolamentazione delle trasmissioni informative, di cui non si può più trascurare la portata in termini di contenuto politico; la richiesta di dati settimanali alla RAI, anche per quanto riguarda le trasmissioni regionali, in materia di comunicazione politica.

Il senatore BUTTI (PdL), sottolineando la sovrapposizione fra Radio Radicale, che continua a ricevere fondi pubblici, e GR Parlamento, considera inaccettabili le posizioni rigide dei radicali in altri contesti. Considera, inoltre, grave la proposta di «ammutolire» i programmi di approfondimento con l'inserimento in essi, negli ultimi trenta giorni della campagna elettorale, di Tribune politiche che riducono pesantemente lo share e per le quali esistono invece spazi specifici. La legge sulla par condicio andrebbe comunque completamente rivisitata. Si dichiara comunque contrario ai criteri di accesso alla comunicazione politica proposti dal relatore.

Valutando l'entità delle novità di cui si propone l'introduzione, che richiederebbero un serio approfondimento, il PRESIDENTE propone un confronto serrato e ristretto, in un apposito gruppo di lavoro, fra i Commissari interessati alla predisposizione di un testo che possa accogliere le esigenze prospettate.

Il senatore BUTTI (PdL) assicura che il Gruppo che egli rappresenta è in grado di elaborare in breve gli emendamenti da proporre.

Il vice presidente MERLO (PD) concorda sulla proposta avanzata dal Presidente, affinché un confronto sulle varie disposizioni, soprattutto quelle più divergenti, si svolga prima della presentazione di emendamenti formali.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Esame di una proposta di risoluzione in materia di disciplina dei compensi dei conduttori e degli ospiti delle trasmissioni RAI.
(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore PALMIZIO (PdL), illustra brevemente l'atto di indirizzo in titolo, che si prefigge di individuare una possibile disciplina dei compensi dei conduttori, anche al fine di stabilire un principio di trasparenza. Il provvedimento prevede che il costo complessivo di una trasmissione, con il dettaglio dei singoli compensi, sia indicato esplicitamente, congiuntamente allo share ottenuto dalla stessa trasmissione. Esso prevede altresì che, al fine di regolamentare i compensi dei conduttori, sia possibile agganciarli direttamente allo share di ascolto che la trasmissione assicura.

Il senatore VIMERCATI (PD) ritiene che una possibile pubblicazione dei dati possa avvenire piuttosto sul sito Internet. Non ritiene invece possibile entrare nel merito dell'autonomia della RAI nella determinazione di retribuzioni e compensi. Ritiene altresì che lo scopo debba essere quello della valorizzazione del servizio pubblico, ai fini di un innalzamento della qualità, piuttosto che quello del conseguimento dello share.

Nel concordare sull'esigenza di trasparenza che l'atto in esame si prefigge, il deputato BELTRANDI (PD) evidenzia però la necessità di tenere in considerazione la duplice posizione della RAI, tra servizio pubblico e concorrenza sul mercato. Nel condividere le perplessità del senatore Vimercati, ritiene che sarebbe necessario tener presente la parcellizzazione che gli ascolti registrano nel corso del tempo, anche in relazione ad un confronto con quelli registrati dai concorrenti.


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Secondo il vice presidente MERLO (PD) vi sono molte incognite sulle possibili ricadute del provvedimento. L'oggettiva esigenza di moralizzazione deve essere coniugata con quella di non colpire la credibilità e la competitività della RAI.

Pur condividendo lo spirito del provvedimento, in particolare per la parte riferita alla trasparenza, il deputato RAO (UdC) esprime perplessità sul rischio di minare l'autonomia del consiglio di amministrazione della RAI. Peraltro, si rischia di scatenare una guerra sugli orari di collocamento dei programmi per assicurarsi lo share, laddove questo va a incidere sulla determinazione del cachet. Infine, la conoscenza del limite massimo dei compensi potrebbe avvantaggiare la concorrenza.

Premettendo che il testo è da considerare aperto a qualunque contributo e confronto, il senatore BUTTI (PdL) è convinto che i compensi dei conduttori siano ben noti alla concorrenza, mentre invece una pubblicazione dei dati limitata al sito Internet non sarebbe sufficiente, data l'eterogeneità del pubblico televisivo. D'altronde, non è immaginabile combattere l'evasione del canone senza affrontare la questione della trasparenza dei costi. La proposta di legare i compensi allo share rappresenta solo un indirizzo fornito all'azienda.

Intervenendo in replica, il senatore PALMIZIO (PdL) sottolinea come non venga imposto alla RAI il sistema di comunicazione dei dati. Peraltro, per quanto riguarda le trasmissioni di servizio pubblico, la RAI potrebbe decidere di adottare criteri diversi.

Secondo il PRESIDENTE nel servizio pubblico è inaccettabile l'applicazione del parametro dello Share. Occorre una riflessione accurata sulla determinazione della qualità del servizio pubblico stesso, anche attraverso un serio confronto con l'azienda. Si potrebbe indire un incontro della Commissione con i vertici della Rai e i responsabili dell'intrattenimento per affrontare il problema della gestione del «servizio pubblico» riferito al suo dovere di garantire la qualità, oltre che con l'informazione, anche con i programmi di intrattenimento. Ciò consentirebbe di regolamentare, di comune intesa, criteri e costi su cui fondare un nuovo rapporto fiduciario con l'opinione pubblica: d'altronde, non si può non tener conto del fatto che ad un numero sempre maggiore di persone, di estrazioni e culture diverse, non piace l'attuale televisione. La TV pubblica non può esulare dall'obiettivo di far crescere la società, mentre la competizione deve esplicitarsi attraverso la capacità di distinguersi.

Secondo il deputato BELTRANDI (PD) si potrebbe riprendere il discorso della esplicita classificazione dei programmi di servizio pubblico, ad esempio attraverso l'esposizione del cosiddetto «bollino». Condividendo comunque le preoccupazioni del Presidente, ritiene necessario confrontarsi con l'azienda, evitando però ulteriori rinvii.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Mercoledì 27 gennaio 2010


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ALLEGATO 1

Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
(On. Beltrandi)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
c) visto, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
d) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
e) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e la potestà attribuita dagli articoli 2, 3, 4 e 5 alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di dettare, con riferimento alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, disposizioni, regole e criteri specifici finalizzati a garantire l'osservanza della predetta legge e dei principi in essa indicati;
f) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario» e successive modificazioni;
g) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;


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h) vista la legge della regione Toscana 5 agosto 2009, n. 50, recante modifiche alla legge n. 25 del 13 maggio 2004, recante: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale»;
i) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: «Disposizioni in materia l'elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale»;
l) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;
m) vista la legge della regione Marche 1 febbraio 2005, n. 5, recante «Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale".»;
n) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, «Legge elettorale »;
o) vista la legge della regione Umbria, 4 gennaio 2010, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;
p) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;
q) tenuto conto che per sabato 28 e domenica 29 marzo 2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali;
r) rilevato che, in data 11 febbraio 2010, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;
s) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
t) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
u) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente regolamento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, previsti per i giorni 11 e 12 aprile 2010.
2. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.
3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente regolamento


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siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

Art. 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 9 e 10 del presente regolamento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;
b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 5;
c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dal successivo articolo 6;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, è vietata, a qualsiasi titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio provinciale, ovvero per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

Art. 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.
2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.
3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:
a) alle forze politiche che sono costituite in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere;


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b) alle forze politiche che sono costituite, in seno al Gruppo Misto della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, in componente formata da almeno tre parlamentari. Nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i Presidenti delle due Assemblee individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante al Parlamento europeo;
d) alle forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
f) alle forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, che hanno presentato un proprio simbolo alle ultime elezioni svoltesi per il rinnovo del Parlamento europeo, ottenendo un risultato elettorale pari o superiore all'uno per cento dei voti validamente espressi sul territorio nazionale.

4. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito tra i soggetti aventi diritto in modo paritario.
5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
b) ai confronti tra candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 5, il tempo disponibile deve essere ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario. Inoltre, il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) In particolare, i confronti tra liste che avvengano negli ultimi 10 giorni precedenti il voto, devono riguardare la totalità dei soggetti di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.
7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.


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9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.
10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle regioni interessate alla consultazione elettorale trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:
a) alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali e provinciali o nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;
b) alle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali, e per il restante 50 per cento tra tutti i soggetti in modo paritario.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco di cui al comma 2, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 4 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito


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della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.
(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, per i messaggi trasmessi sulle reti nazionali, e di cui all'articolo 4, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali.
3. Entro due giorni dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.


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Art. 6.
(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche, nonché, al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche individuate, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.
3. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.
4. Le trasmissioni di informazione, con l'eccezione dei notiziari, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica.
5. In ogni caso, durante la campagna elettorale, il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, anche in base alle rilevazioni dell'Auditel, sono assicurati d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 7.
(Programmi dell'Accesso).

1. I programmi nazionali dell'accesso, nonché quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.
2. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente regolamento, i programmi nazionali dell'accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e


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del Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente regolamento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 12, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso in cui non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

Art. 8.
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti internet della RAI.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali, comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni del 28 e 29 marzo 2010, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la sottotitolazione e la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 9.
(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 28 e 29 marzo 2010, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 2.
3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 5, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 4.
4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della Provincia e di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) dell'articolo 4, comma 4.
5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
6. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI


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ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni ha luogo mediante sorteggio.
8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
9. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.
10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente regolamento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.
12. Le tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 10.
(Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista).

1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 9, una conferenza stampa per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a) e b).
2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.
3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI). La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa l'elenco dei giornalisti individuati per partecipare alle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti.
4. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.


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5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo i seguenti criteri:
a) sono trasmesse per prime le conferenze stampa relative a soggetti politici non ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui all'articolo 3 e l'ordine di tali trasmissioni è determinato mediante sorteggio;
b) sono successivamente trasmesse le conferenze stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), e l'ordine di tali trasmissioni è determinato mediante sorteggio.

Art. 11.
(Trasmissione per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
3. Le conferenze stampa di cui all'articolo 10 sono trasmesse sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni.

Art. 12.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.
4. La Rai deve fornire settimanalmente, alla Commissione, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.
5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente regolamento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza del presente regolamento e ad impedire la violazione di ciascuna singola disposizione, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dai Direttori rispettivamente


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competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.
2. Il Direttore generale della Rai, qualora dalle rilevazioni quantitative, correlate anche ai dati di ascolto Auditel, dei programmi di informazione, emergessero costanti disequilibri nella informazione relativa alle liste ed ai candidati partecipanti alle elezioni, deve richiedere immediatamente alla testata interessata la correzione della linea editoriale.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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ALLEGATO 2

Risoluzione in materia di disciplina dei compensi dei conduttori e degli ospiti delle trasmissioni RAI

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
(Sen. Butti)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e le potestà della Commissione;
visto il Testo Unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ed in particolare l'articolo 50, relativo alle attribuzioni della Commissione;
visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007;
visti gli articoli 17 e 18 del proprio Regolamento parlamentare, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti;
tenuto conto che la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;
tenuto conto:
che la missione del servizio pubblico radiotelevisivo è disciplinata dall'insieme di tali disposizioni,
considerata inoltre:
la necessità di affermare il principio di trasparenza e «tracciabilità» dei costi delle trasmissioni del servizio pubblico e di stabilire criteri organizzativi per disciplinare l'elargizione dei compensi per i conduttori e gli ospiti delle trasmissioni Rai,
formula:
le seguenti raccomandazioni nei confronti della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, affinché:
per ogni programma del servizio pubblico venga indicato il costo complessivo, lo share delle puntate precedenti e il compenso percepito dagli autori e dai giornalisti presenti che collaborano alla realizzazione del programma stesso;
l'erogazione dei compensi per i conduttori e gli ospiti delle trasmissioni Rai sia improntata ai seguenti criteri: previsione di un importo di base, da integrare con un «bonus» che andrà calcolato sulla base dello share ottenuto dalla trasmissione, anche alla luce della necessità, da più parti avvertita, di stabilire un tetto ai cachet dei conduttori.

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