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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
II Commissione

SOMMARIO

Martedì 9 novembre 2010


SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 29

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Testo unificato C. 209 Cirielli ed abbinate (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio) ... 30

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (Seguito dell'esame e conclusione) ... 31

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (Seguito dell'esame e rinvio) ... 31
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore) ... 38

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (Seguito dell'esame e rinvio) ... 36
ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 39

AVVERTENZA

II Commissione - Resoconto di martedì 9 novembre 2010


Pag. 29

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.15.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 ottobre 2010.

Donatella FERRANTI (PD) esprime delle forti critiche sul testo in esame, ritenendo che le parti di competenza della Commissione giustizia, come già evidenziato dagli onorevoli Capano e Contento, meritino un attento approfondimento. In particolare ritiene che sia del tutto inopportuno modificare, come viene fatto dall'articolo 10, la legge fallimentare in maniera rilevante attraverso un provvedimento che abbia ad oggetto materie diverse e che quindi sia trattato in sede primaria da una commissione diversa dalla Commissione giustizia, che è la Commissione competente in materia fallimentare. Dichiara di non condividere l'impianto stesso del provvedimento che, in relazione alla crisi d'impresa, sembra deresponsabilizzare i soggetti apicali dell'impresa


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stessa. Tutto ciò avrebbe degli effetti sicuramente deleteri sul mercato che invece ha bisogno di imprese serie che siano guidate da dirigenti capaci e responsabili. Richiama una nota trasmessa dal professor Paolo Bastia, ordinario di economia aziendale presso l'Università degli Studi di Bologna e la LUISS «Guido Carli» di Roma, messa a disposizione della Commissione, nella quale sono evidenziate una serie di storture del testo specialmente in materia fallimentare.
Esprime ulteriori perplessità anche sulle disposizioni in materia di appalti che sembrano inadeguate rispetto alla complessità della materia medesima.
Ritiene pertanto che prima di esprimere il parere sul testo, la Commissione debba esaminarlo con estrema attenzione anche eventualmente sentendo degli esperti della materia.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.
Testo unificato C. 209 Cirielli ed abbinate.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), relatore, osserva che il provvedimento in esame, che si compone di 8 articoli, è volto a promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale (denominati «agrumeti caratteristici storici») e interventi per la promozione dei prodotti agrumari (articolo 1)
L'articolo 2 disciplina le modalità degli interventi di individuazione dei territori, determinazione dei criteri per la corresponsione dei contributi e le percentuali dei contributi erogabili, nonché definisce le relative competenze
Gli articoli 3 e 4 definiscono due tipologie di contributo: uno per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici; l'altro per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici storici abbandonati. Gli articolo 5, 6 e 7 riguardano l'attuazione degli interventi. L'articolo 6, in particolare, prevede l'istituzione del Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici, per l'assegnazione dei predetti contributi. L'articolo 7 disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi medesimi.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 8, relativo ai controlli e alle sanzioni.
Il comma 1 precisa che sono le regioni a definire le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e che le stesse provvedono anche allo svolgimento dei controlli, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.
Il comma 2 stabilisce che le regioni possono dettare «ulteriori sanzioni amministrative» per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, e che le stesse disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono all'applicazione.
Il comma 3, stabilisce che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni «di cui al presente articolo» sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.
I commi 4 e 5 provvedono invece a delineare direttamente due fattispecie sanzionatorie
Il comma 4 prevede che, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli


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3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore sono altresì esclusi dall'assegnazione dei contributi.
Il comma 5 prevede, invece, che, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi non realizzi affatto gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore sono altresì esclusi dall'assegnazione dei contributi.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha espresso il parere sull'ulteriore nuovo testo risultante dall'emendamento approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Manlio Contento, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 5 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore, onorevole Concia, ha presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato 1).

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, ricorda che da quasi due mesi sollecita i colleghi, soprattutto quelli della maggioranza, ad intervenire sui provvedimenti in esame che si trovano all'ordine del giorno della Commissione dal mese di dicembre. Questo invito è stato solo parzialmente accolto, in quanto non vi sono stati interventi da parte dei gruppi del Popolo della libertà, di Futuro e Libertà e dell'Unione di centro. Ricorda di aver dato conto di un incontro che, in veste di relatrice, ha svolto con le rappresentanze delle associazioni LGBT nel corso del quale sono state evidenziate le diverse posizioni sul testo che la Commissione si appresta ad elaborare. Successivamente vi sono state le affermazioni del Presidente del Consiglio, che hanno suscitato un forte sdegno in tutta la società civile a causa della loro connotazione omofobica. Sottolinea, ai fini di una accelerazione dell'iter parlamentare sulle proposte di legge in esame, le dichiarazioni dei Ministri Mara Carfagna e Franco Frattini, con le quali è stato assicurato


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l'appoggio del Governo alle iniziative parlamentari su tale tema. Lo stesso Daniele Capezzone ha esplicitamente dichiarato che il Popolo della libertà, del quale è portavoce, non ha assolutamente posizioni omofobe.
Ritiene che pertanto sia giunto il momento di confrontarsi in Parlamento per verificare concretamente se l'atteggiamento omofobico che finora ha rallentato i lavori parlamentari sia venuto meno. Per questa ragione presenta oggi una proposta di testo unificato, che passa ad illustrare.
La proposta di testo unificato si compone di due articoli.
Il primo è diretto a modificare il codice penale introducendovi delle circostanze aggravanti per determinati reati qualora questi siano commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Il secondo prevede che la sospensione condizionale per i reati aggravati da tali circostanze possa essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Per quanto personalmente ritenga che le nozioni di orientamento sessuale e di identità di genere siano conformi ai principi del diritto penale ed, in particolare, al principio di determinatezza, tenendo conto che la Camera ha comunque approvato una pregiudiziale di costituzionalità secondo la quale queste nozioni non potrebbero essere utilizzate in fattispecie penali, ho preferito fare riferimento alle nozioni, il cui significato è sicuramente a tutti noto, di omosessualità e transessualità. In fase emendativa ci si potrà comunque soffermare sulla soluzione migliore da adottare, verificando eventualmente se vi siano le condizioni per ritornare alle nozioni di orientamento sessuale e identità di genere, già utilizzate da normative nazionali, comunitarie ed internazionali.
Altra differenza rispetto al testo che la Commissione giustizia aveva già approvato per l'Aula è quella della previsione di due circostanze aggravanti, di identico tenore, da applicare ciascuna ad una serie di reati. Si tratta per lo più di una differenza sistematica, in quanto il predetto testo prevedeva una circostanza aggravante di carattere generale inserita nell'elenco delle altre circostanze generali di cui all'articolo 61 del codice penale, ma limitava l'applicazione della medesima circostanza a determinati reati. Nel testo in esame vi è comunque un ampliamento dei reati, in quanto sono stati inseriti anche i delitti contro l'onore.
Le circostanze di cui all'articolo 1 si applicherebbero, pertanto, ai delitti di cui al Titolo XII del codice penale (Delitti contro la persona) e in particolare a quelli previsti dai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) e nell'ambito del Capo III (Delitti contro la libertà individuale) a quelli previsti dalle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio).
Ritiene che la questione dell'ambito applicativo debba essere eventualmente approfondita, con riferimento ai singoli reati, quando si passerà alla fase emendativi, pur essendo consapevole che su alcuni di questi reati non vi è condivisione da parte di alcuni gruppi.
Per entrambe le circostanze è stata poi prevista la disciplina speciale che il legislatore adotta quando intende sottrarre al bilanciamento alcune circostanze che meritano comunque di trovare applicazione e di non essere «cancellate» da altre circostanze attenuanti concorrenti, come ad esempio, le circostanze attenuanti generiche.
È importante anche l'articolo 2 avente ad oggetto i lavori di pubblica utilità. Esso in realtà è una specificazione di quanto già previsto in generale dal primo comma dell'articolo 165 del codice penale che prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale alla prestazione di attività non retribuite a favore della


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collettività. Con l'articolo in esame si prevede che qualora ricorrano le circostanze aggravanti in materia di omofobia e transfobia tale prestazione sia fatta a favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda che anche il suo gruppo ha più volte invocato una forte accelerazione dell'iter, trattandosi di proposte di legge che hanno ad oggetto un tema di drammatica gravità a causa della diffusa cultura omofoba che si sta diffondendo nel Paese, come è testimoniato dai continui episodi di violenza a danno di omosessuali. Ritiene che per porre rimedio a tale fenomeno sia necessario intervenire sia in campo sociale che attraverso una forte e severa reazione di carattere penale. In merito alla proposta di testo presentata, ribadisce che il suo gruppo avrebbe preferito un intervento più drastico prevedendo eventualmente anche nuovi reati volti a sanzionare i comportamenti discriminatori a danno di omosessuali e transessuali, come previsto dalla proposta di legge presentata diretta a modificare la cosiddetta legge Mancino.

Enrico COSTA (PdL), dopo aver ricordato l'iter travagliato che ha portato alla presentazione della proposta di testo in esame a seguito della bocciatura da parte dell'Assemblea del testo già approvato dalla Commissione giustizia e dopo aver espresso apprezzamenti per l'attento lavoro svolto dalla relatrice, invita la Presidenza a non procedere nella seduta odierna all'adozione del testo base, ritenendo che una votazione su tale testo implichi una serie di considerazioni sul medesimo che al momento i gruppi non sono in grado di effettuare in maniera compiuta. Ad esempio, vi sono delle scelte adottate dal relatore, come quella di estendere l'applicazione delle nuove circostanze aggravanti ai reati contro l'onore, sulle quali bisogna riflettere attentamente.
A titolo personale dichiara di essere favorevole a quelle fattispecie penali che abbiano un substrato oggettivo, non punendo mere intenzioni, e che siano formulate in maniera sufficientemente determinata.

Nicola MOLTENI (LNP) a titolo personale esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice. Ritiene peraltro, anche al fine di non alimentare inutilmente illusioni ed aspettative, che il gruppo della Lega debba ribadire con estrema chiarezza la propria posizione. Precisa, in particolare, che, indipendentemente dalla formulazione del testo, la Lega non voterà mai un provvedimento che abbia ad oggetto l'introduzione di norme specifiche in tema di omofobia e transfobia. Rifiuta inoltre di riconoscere alcuna validità all'equazione secondo la quale chi non vota questo provvedimento sarebbe omofobico o insensibile. Pur non essendo assolutamente omofobico, ritiene infatti che l'ordinamento vigente appresti delle forme di tutela adeguate che rendono del tutto superflua una disciplina specifica ad hoc. Si richiama, infine, agli interventi precedentemente svolti dall'onorevole Follegot, dichiarando, a nome del gruppo, di condividerli pienamente.

Rita BERNARDINI (PD) sottolinea come lo sforzo compiuto dalla relatrice per cercare un punto di mediazione sia notevole. Ricorda peraltro come l'Italia rischi di rimanere troppo indietro rispetto agli altri paesi europei sul complessivo fronte del riconoscimento e della tutela dei diritti umani e civili. Ritiene ormai ineluttabile che si prenda atto dei cambiamenti avvenuti nella società ed ammettere come ormai non esista più un solo tipo di famiglia, ma più tipi di famiglia tutti meritevoli di tutela. In tale contesto ritiene indispensabile porre mano, dopo ben 35 anni, ad una seria riforma del diritto di famiglia, che garantisca la libertà di scelta del tipo di famiglia e quindi riconosca il matrimonio tra omosessuali.
Per quanto riguarda l'omofobia, sottolinea come la mancanza di una specifica regolamentazione anche in questa materia si ripercuota indirettamente sul comportamento di alcuni cittadini che ritengono di poter discriminare chi è diverso.


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Fabio GARAGNANI (PdL) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Costa. Inoltre, pur riconoscendo di non possedere la specifica preparazione tecnica del giurista, esprime la forte preoccupazione che provvedimenti come quelli in esame, anche nella formulazione contenuta nella proposta oggi presentata dal relatore, non siano idonei a contrastare il fenomeno, assolutamente deprecabile, dell'intolleranza omofobica ma rischino di generare diverse ed ulteriori forme di discriminazione.
Rileva come il codice penale vigente sanzioni adeguatamente il fenomeno e come disposizioni come quelle in esame potrebbero essere anche strumentalizzate da taluni magistrati faziosi e settari. Sottolinea, in particolare, la fondamentale importanza di tutelare la libertà di espressione del pensiero anche con riferimento alle posizioni ufficiali della Chiesa Cattolica, precisando come l'espressione dei principi della dottrina tradizionale in tema di omosessualità non possa essere considerata una forma di denigrazione. A suo giudizio, pertanto, provvedimenti come quelli in esame, fatti per tutelare alcuni soggetti, finiscono per penalizzarne ingiustamente altri. In particolare, il testo oggi proposto dalla relatrice lascia ai magistrati una libertà di interpretazione troppo ampia e, perciò, pericolosa.
Pur condannando con fermezza il fenomeno dell'omofobia ed attribuendo valore primario alla tolleranza, ritiene che il codice penale preveda già forme di tutela adeguate.

Angela NAPOLI (FLI) riservandosi di intervenire sul merito nel prosieguo dell'esame, ritiene che una seria discussione sul tema in esame, con conseguente assunzione di responsabilità da parte dei gruppi politici e dell'intero Parlamento, non possa essere ulteriormente rinviata.

Donatella FERRANTI (PD) riconosce alla relatrice di avere svolto un lavoro serio ed approfondito per cercare di raggiungere un punto di mediazione. Ricorda quindi le travagliate vicende che hanno riguardato i provvedimento relativi all'omofobia e transfobia, ricordando come la questione pregiudiziale presentata dall'UdC ed approvata dall'Assemblea riguardasse l'asserita indeterminatezza di una fattispecie penale nella quale si faccia riferimento al concetto di identità di genere. Concetto questo non più presente nelle fattispecie oggi in esame. Ricorda, inoltre, come in quell'occasione il Ministro Carfagna avesse ritenuto che il provvedimento potesse essere rinviato in Commissione per adeguarne la formulazione al Trattato di Lisbona.
Sottolinea quindi come la Commissione abbia quindi iniziato l'esame di un nuovo testo e come questo esame duri ormai da quasi un anno. Ritiene pertanto l'iter debba essere accelerato e che si debba adottare quanto prime il testo base.
Dichiara inoltre di non condividere affatto l'intervento dell'onorevole Garagnani, ritenendolo inconferente, in quanto la configurazione di una specifica circostanza aggravante presuppone la commissione di un fatto-reato e non vi è alcun pericolo di limitare la libertà di manifestazione del pensiero. Sottolinea d'altra parte come il semplice esame comparativo della normativa degli altri Paesi europei in materia dimostri, da un lato, la necessità di una previsione normativa specifica e, dall'altro, come l'introduzione di una simile circostanza aggravante non sia assolutamente né una novità né un fatto eversivo.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), dopo aver condiviso pienamente l'intervento dell'onorevole Nicola Molteni, ribadisce la propria contrarietà al testo che come risulta chiaramente anche dall'intervento dell'onorevole Bernardini ha la funzione di mettere una «bandierina» nell'ordinamento introducendovi le nozioni di omosessualità e transessualità in vista di iniziative legislative ben più rilevanti, come ad esempio quelle volte al matrimonio tra soggetti omosessuali.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea preliminarmente come il diritto penale delineato dalla costituzione sia il «diritto penale del fatto» e come il testo in esame


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sia conforme a tale diritto penale, non essendovi alcuna possibilità di punire delle persone solo in ragione delle loro opinioni. In particolare, il testo stabilisce un aggravamento di pena relativamente a reati già previsti dall'ordinamento, qualora questi siano stati compiuti in ragione della omosessualità o transessualità della persona vittima del reato. Non sono pertanto assolutamente condivisibili tutte quelle critiche che vengono fatte al testo riportando questo nell'ambito dei reati di opinione.

Giancarlo LEHNER (PdL) nell'esortare i colleghi ed il Parlamento intero ad usare termini corretti ed appropriati, rileva come il termine «omofobia» abbia un significato etimologico esattamente contrario rispetto alla natura del fenomeno che si vuole reprimere. «Omofobia», infatti, non significa paura del diverso, bensì «paura dell'uguale». Inoltre, la «fobia» è un termine con il quale si indicano malattie e sindromi psichiche anche molto gravi. Quindi definire qualcuno «omofobo», oltre ad essere scorretto dal punto di vista terminologico, può avere anche una valenza discriminatoria. Per questo motivo il provvedimento in esame rischia di essere illiberale e di generare intolleranza.
Al fine di rendere ben chiaro che da parte sua non vi è alcuna posizione preconcetta contro discipline legislative adottate a tutela di soggetti omosessuali, tiene a precisare di essere contrario a qualsiasi legge che introduca nuovi reati diretti a punire forme di manifestazione del pensiero. Ad esempio, pur essendo ebreo non vorrebbe assolutamente sanzionare penalmente i negazionisti. Ritiene infatti che chi manifesta il proprio pensiero negando la shoah possa essere criticato e giudicato negativamente, ma certamente non colpito da una sanzione penale. Analogamente, in tema di omofobia, occorre garantire il rispetto della libertà di manifestazione del pensiero.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come si stia discutendo di un provvedimento che intende reprimere in maniera più severa, tramite la previsione di una circostanza aggravante, delle condotte già penalmente rilevanti, e non di introdurre un reato di opinione. Di ciò non sembrano tenere conto gli interventi di molti dei colleghi di maggioranza e per questo motivo il dibattito tende spesso a soffermarsi, a volte con argomentazioni pretestuose, su questioni ormai da molto tempo superate e risolte.
Con particolare riferimento all'intervento dell'onorevole Lehner, osserva come il termine «omofobia» sia contenuto nel titolo della proposta di testo unificato e non nell'articolato. Ritiene, in ogni caso, che il termine abbia il significato comune di paura della relazione, sentimentale e sessuale, tra uguali. In tal senso appare del tutto idoneo a descrivere il fenomeno in questione.
Sottolinea quindi come non si debba dimenticare che si sta discutendo non dei diritti degli omosessuali e transessuali, ma dei torti e dei delitti che costoro subiscono. Il provvedimento in esame, pertanto, non potrebbe mai essere considerato illiberale.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, svolge alcune considerazioni alla luce degli interventi svolti.
In primo luogo, riferendosi all'onorevole Costa, sottolinea come la Commissione oggi debba eventualmente adottare un testo al quale poi poter riferire gli emendamenti che saranno presentati e che pertanto non vi è alcun testo da dover approvare oggi in via definitiva. Tuttavia, considerata la richiesta del rappresentante del gruppo PdL, ritiene che si possa procedere all'adozione del testo base nella prossima seduta della Commissione. L'importante è non rimanere in quell'ottica dilatoria che ha finora bloccato il provvedimento.
In relazione all'intervento dell'onorevole Molteni, rileva di non aver mai dichiarato che chi voterà contro il suo testo sarà da considerare un omofobo, ritenendo che saranno gli italiani a dare il significato al voto contrario.
All'onorevole Palomba replica che il testo da lei presentato è il risultato di una mediazione politica che è condizionata dalla circostanza che il centrosinistra si


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trova all'opposizione e che, quindi, non ha i numeri per poter approvare il testo ritenuto migliore.
Agli onorevoli Bernardini e Follegot tiene a precisare che il testo in esame non ha alcuna correlazione con tematiche ben più complesse quali ad esempio quelle relative al matrimonio tra omosessuali. Invita pertanto l'onorevole Follegot a non indugiare in polemiche pretestuose.
Condivide pienamente l'intervento dell'onorevole Capano che ha evidenziato come il tema in esame non sia quello dei diritti da riconoscere agli omosessuali quanto quello dei torti e degli illeciti subiti dai medesimi in ragione del loro orientamento sessuale.
All'onorevole Garagnani replica che anche la legge Mancino, sulla cui costituzionalità non vi è dubbio alcuno, prevede delle circostanze aggravanti qualora i reati siano commessi per motivi discriminatori. Così come non è incostituzionale tale legge non può essere considerata incostituzionale la normativa che il testo in esame mira a introdurre nell'ordinamento. Non ritiene inoltre che uno Stato civile debba condizionare le proprie scelte legislative alle posizioni assunte dalla Chiesa cattolica in materia di omofobia. A tale proposito ricorda come il Vaticano si sia opposto ad una proposta francese presentata all'Onu volta a depenalizzare l'omosessualità in tutto il mondo ed in particolare per cancellare la pena di morte prevista in alcuni paesi.
All'onorevole Lehner sottolinea come nell'articolato non vi sia alcun riferimento alle nozioni di omofobia e transfobia. Invita quindi a valutare la proposta da lei presentata tenendo conto della formulazione in essa contenuta delle disposizioni penali.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver rilevato che la proposta di testo presentata è diretta a eliminare quei dubbi di costituzionalità che avevano caratterizzato il testo precedentemente approvato dalla Commissione giustizia, ritiene che siano oramai maturi i tempi per procedere alla fase emendativa, considerato che l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno è stato avviato dalla Commissione nel mese di dicembre e che il tema della omofobia sia trattato dalla Commissione sin dal settembre del 2008. Per tale ragione avverte che la proposta di testo unificato sarà posta in votazione entro la prossima settimana, auspicando che sugli emendamenti si possa procedere ad un proficuo confronto tra i gruppi.

Enrico COSTA (PdL) ribadisce l'esigenza di poter riflettere in maniera adeguata sulla proposta di testo appena presentata dal relatore, rilevando come in caso contrario il suo gruppo potrebbe trovarsi nella condizione di votare contro tale testo.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 6 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al nuovo testo unificato (vedi allegato 2).

Enrico COSTA (PdL), dopo aver ricordato che il nuovo testo unificato è il risultato di un lavoro condiviso da tutti i gruppi svolto nell'ambito del Comitato ristretto, sottolinea l'esigenza di procedere alla votazione degli emendamenti dopo che i gruppi abbiano meglio approfondito.

Marilena SAMPERI (PD), relatore, condivide la richiesta dell'onorevole Costa ritenendo che questa abbia la finalità di approvare un testo che sia il più possibile condiviso.


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Giulia BONGIORNO, presidente, alla luce degli interventi svolti rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.
Atto n. 242.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
Atto n. 249.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

II Commissione - Martedì 9 novembre 2010


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ALLEGATO 1

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 599-bis. (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»

2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 615-sexies. (Disposizione comune). La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»

Art. 2.
(Lavoro di pubblica utilità).

1. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.


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ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel quale caso è disposta la custodia cautelare presso case famiglia protette. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra i tre e i sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».
1. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «donna incinta o».

Conseguentemente, nel medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o persona che ha superato l'età di settanta anni. Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti di una donna incinta, il giudice - prima di disporre la custodia cautelare in carcere - valuta l'idoneità della custodia cautelare presso una casa famiglia protetta.
1. 1.Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso sostituire le parole: non superiore a sei anni con le seguenti: non superiore a dieci anni.
1. 11.Brugger, Zeller.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e tale impossibilità ha carattere assoluto.

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrano le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e tale impossibilità ha carattere assoluto.
1. 4.Di Pietro, Palomba.


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Al comma 1, capoverso, dopo le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.

Conseguentemente, ovunque nel testo ricorrano le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole inserire le seguenti: e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.
1. 5.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere con le seguenti: può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare diversa da quella del carcere.
1. 7.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 6.Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, sostituire le parole: può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri con le seguenti: può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare diversa da quella del carcere.
1. 8.Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: non superiore a sei anni con le seguenti: non superiore a dieci anni.
1. 10.Brugger, Zeller.

Al comma 3, capoverso, sostituire la parola: può, con la seguente: deve.
1. 3.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3)».
1. 01.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute, aggiungere le seguenti: o comunque di ricovero in una struttura ospedaliera.
2. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.
3. 1.Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 2, sopprimere le parole: al di fuori delle ipotesi di applicazione dell'articolo 4-bis.
3. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: al di fuori delle ipotesi di applicazione dell'articolo 4-bis, aggiungere le seguenti: comma 1,.
3. 3.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.


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Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo che si diano alla fuga,.
3. 4.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la parola: può, ovunque ricorra, con la seguente: deve.
3. 5.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: la detenzione domiciliare», sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-quinquies,».
3. 6.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al comma 7-bis dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «la detenzione domiciliare», sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-quinquies,».
3. 7.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: può individuare con le seguenti: individua.
4. 2.Brugger, Zeller.

Al comma 2 sopprimere le parole: enti pubblici o.
4. 1.Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis (Ambito di applicazione) - 1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.
4. 010.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). - 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa.
4. 011.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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