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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
V Commissione

SOMMARIO

Martedì 9 novembre 2010


DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. Atto n. 286 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame e conclusione - Valutazione favorevole) ... 71

Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Atto n. 283 (Rilievi alla XI Commissione) (Esame e conclusione - Rilievi) ... 71
ALLEGATO 1 (Proposta di deliberazione approvata) ... 81

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351. Atto n. 280 (Rilievi alla XI Commissione) (Esame e conclusione - Valutazione favorevole) ... 73

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 (Rilievi alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture». Atto n. 268 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione) ... 76

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ... 79
ALLEGATO 2 (Proposta di parere predisposta dal relatore) ... 82
ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativo presentata dagli onorevoli Ciccanti e Occhiuto) ... 88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V Commissione - Resoconto di martedì 9 novembre 2010


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.


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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.
Atto n. 286.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Valutazione favorevole).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale, in esecuzione della contenuta nella legge comunitaria per il 2009, dà attuazione alla direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. Nel segnalare che lo schema reca una clausola di invarianza ed è corredato di relazione tecnica, ritiene che il provvedimento non presenti profili finanziari problematici.
Osserva, infatti, che lo schema prevede, fra l'altro, che la Banca d'Italia istituisca collegi di supervisori e partecipi a collegi istituiti dalle autorità di vigilanza europee e di altri Stati membri, segnalando che la Banca d'Italia non fa parte degli enti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche i cui bilanci rilevano ai fini della compilazione del conto economico consolidato.
Propone, pertanto, di esprimere una valutazione favorevole sullo schema.

Il sottosegretario Sonia VIALE concorda con la proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
Atto n. 283.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Rilievi).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, illustra lo schema di regolamento, che reca l'istituzione, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, segnala, con riferimento all'articolo 3, l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'eventualità che ai membri del comitato amministratore sia corrisposta una forma di compenso per la partecipazione alle sedute del comitato medesimo. Sottolinea, in particolare, l'opportunità di acquisire conferma che tali emolumenti siano posti a carico del Fondo medesimo e non comportino comunque oneri per la finanza pubblica. Relativamente agli articoli 5 e 10, in materia di prestazioni erogate dal Fondo, fa presente come, con riferimento ai lavoratori che, ai sensi dell'articolo 5, possono optare per l'erogazione in un'unica soluzione dell'assegno straordinario, la norma escluda il versamento della contribuzione correlata a carico del Fondo. Ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito alle modalità di calcolo del trattamento pensionistico di tali lavoratori, al fine di accertare che la contribuzione correlata non venga accreditata figurativamente. Considera inoltre necessario che il Governo precisi se, analogamente a quanto esplicitamente affermato in relazione alle prestazioni straordinarie, il Fondo si faccia carico della contribuzione correlata anche per quanto riguarda le prestazioni ordinarie. Infatti, mentre l'articolo 5 non menziona tale onere, il


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successivo articolo 10 sembra invece confermarlo nella parte in cui fa riferimento ad una contribuzione correlata versata a carico del Fondo nei casi sia degli assegni ordinari sia degli assegni straordinari. In merito all'articolo 6, recante modalità di finanziamento del Fondo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se ai contributi in esame sia applicabile il regime della deducibilità a fini fiscali, alla stregua dei contributi obbligatori. In tale caso, infatti, si determinerebbe una riduzione del gettito fiscale che andrebbe quantificata, indicando le risorse con cui farvi fronte. Relativamente agli articoli 9 e 11, ritiene che non vi sia nulla da osservare, dal momento che tali misure appaiono preordinate al mantenimento dell'equilibrio economico e gestionale del Fondo.

Il sottosegretario Sonia VIALE fa presente, in ordine alla richiesta di chiarimenti circa l'eventualità che ai membri del comitato amministratore di cui all'articolo 3 venga corrisposta una forma di compenso per la partecipazione alle relative sedute e circa l'opportunità, in caso affermativo, di acquisire la conferma che tali emolumenti siano posti a carico del fondo, che occorrerebbe espressamente escludere tale eventualità. In relazione alla richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, optino per l'erogazione in unica soluzione dell'assegno straordinario, al fine di escludere che la retribuzione correlata sia accreditata figurativamente, fa presente che, in assenza di contribuzione, va da sé che detto calcolo non terrà conto dei periodi non coperti. In ordine alla richiesta di chiarire se il fondo si faccia carico della contribuzione correlata anche per quanto riguarda le prestazioni ordinarie, rappresenta che la disposizione testuale dell'articolo 10, comma 12, citando espressamente anche dette prestazioni, non lascia spazio a dubbi in senso contrario. Con riguardo alla richiesta di chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini fiscali dei contributi di cui all'articolo 6, fa presente che il minore gettito fiscale, peraltro di modesta entità, risulterebbe compensato dalle maggiori entrate fiscali sulle prestazioni erogate dal fondo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento ministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.»

Maino MARCHI (PD) alla luce della risposta fornita dal rappresentante del Governo in ordine alle considerazioni svolte dal relatore, ed in particolare circa l'affermazione secondo la quale il minore gettito fiscale risulterebbe compensato dalle maggiori entrate fiscali sulle prestazioni erogate dal fondo, ritiene che occorrerebbe un ulteriore approfondimento ed una maggiore precisione nella quantificazione da parte del Governo. Osserva in proposito che per questioni analoghe, anche relative ad importi molto ridotti, si sono bloccati o rallentati provvedimenti di rilevante valenza sociale. Chiede quindi un rinvio dell'esame, al fine di consentire al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi.


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Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alle considerazioni del collega Marchi.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che nella proposta di parere del relatore potrebbe essere inserito uno specifico richiamo all'esigenza di acquisire più puntuali elementi di quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 6, che dovrebbero essere compensati.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, propone una nuova formulazione della proposta di deliberazione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351.
Atto n. 280.

(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Valutazione favorevole).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, illustra il contenuto dello schema di regolamento, che reca modifiche al regolamento che istituisce il fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca se il contributo di finanziamento sia deducibile, osservando che, in tale caso, la proroga di un anno dell'obbligo di versamento, disposta dal provvedimento in esame, comporterebbe effetti di gettito, dei quali andrebbe accertata l'entità.

Il sottosegretario Sonia VIALE fa presente che il minor gettito fiscale, peraltro di modesta entità, risulterebbe compensato dalle maggiori entrate fiscali sulle prestazioni erogate dal fondo medesimo. In particolare, segnala che il contributo non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, mentre la parte a carico del datore di lavoro è deducibile dal reddito di impresa, osservando che il provvedimento in esame, incidendo soltanto sulla redditività del soggetto imprenditore, genera effetti di natura indiretta che, per prassi, non sono considerati in sede di relazione tecnica.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351;
rilevato che il meccanismo di finanziamento del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, come disciplinato dal decreto ministeriale n. 351 del 2000 è idoneo a garantire l'invarianza finanziaria prevista ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 1999;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento.»


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Maino MARCHI (PD), pur rilevando aspetti analoghi a quelli segnalati in ordine all'atto n. 283, ritiene che la proposta formulata dal relatore possa essere condivisibile.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.
Atto n. 281.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che, come si evince dalla relazione tecnica allegata, il provvedimento trova fondamento - da ultimo - nell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. Con riferimento all'articolo 1, per quanto concerne i posti di livello dirigenziale generale determinati, nella tabella allegata allo schema di regolamento, in 59 unità, rileva che il medesimo organico era stato fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 in 61 unità, mentre il decreto del Presidente del Consiglio 28 novembre 2008, del quale il provvedimento in esame dovrebbe ribadire il contenuto normativo, individua una dotazione originaria di 65 unità che, per effetto della disposta riduzione, verrebbe dimensionata a 59 unità, con una soppressione di 6 posti complessivi. In proposito, rileva che, contrariamente a quanto affermato nella relazione tecnica, le norme in esame sopprimono esclusivamente 2 posti di consulenza, studio e ricerca rispettivamente allocati presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui al comma 1, lett. f), n. 4, e presso il Dipartimento delle finanze, di cui al comma 1, lett. l), n. 3. Quanto agli ulteriori 4 posti dirigenziali generali, che sarebbero stati, secondo la relazione tecnica, decurtati, rileva che tale taglio sarebbe plausibile solo qualora fosse riferito alla dotazione organica originaria individuata, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2008, in 65 unità. Segnala, tuttavia, che l'organico effettivo sembrerebbe quello di 61 unità individuato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 visto che, a normativa vigente, alle 4 unità residue non corrisponde alcuna imputazione funzionale. Sul punto, considerati gli effetti di risparmio ascritti alla riduzione dei posti di dirigente di prima fascia di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e considerato che la relazione tecnica del provvedimento in esame quantifica puntualmente i risparmi attesi in attuazione di tale disposizione in funzione della soppressione delle suddette 6 unità, ritiene opportuno che il Governo fornisca dei chiarimenti, pur rilevando che a tale misura di riduzione si è già dato attuazione con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2008. In merito alla modifica dell'articolazione territoriale del Ministero, rileva che il testo prevede che le Ragionerie territoriali dello Stato possono essere costituite in numero complessivo non inferiore a 63 unità, contrariamente a quanto indicato dalla relazione tecnica. Rileva che, a normativa vigente, il medesimo valore numerico è configurato, altresì, come limite massimo e che, pertanto, in base al testo proposto, potrebbe realizzarsi un incremento delle strutture. Sul punto, anche al fine di dare conferma alla generale previsione di invarianza finanziaria di cui al comma 5, considera opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti ad escludere l'insorgenza di oneri per il bilancio dello Stato connessi alle dotazioni infrastrutturali che si renderà eventualmente necessario approntare per consentire l'operatività delle ulteriori sedi territoriali. Non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, in merito alle modifiche apportate alla struttura organizzativa


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di secondo livello del Ministero dell'economia e delle finanze, considerato che tale ristrutturazione, che riduce del 10 per cento il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, da 875 a 789 unità, è effettuata in applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lett. a), del decreto-legge n. 194 del 2009, disposizione alla quale non sono ascritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario Sonia VIALE con riferimento alla richiesta di chiarimento in ordine alla riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale, tenuto conto che lo schema di regolamento all'esame individua una dotazione organica di partenza pari a sessantacinque posti mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 rilevava una dotazione organica di partenza pari a sessantuno posti, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione degli atti applicativi concernenti il ridimensionamento degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2008, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di livello dirigenziale generale, nell'indicazione della dotazione organica di partenza, pari a sessantacinque posti, ha tenuto conto dell'intervenuto incremento di quattro incarichi dirigenziali di livello generale istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Osserva quindi che lo schema di regolamento di riorganizzazione in esame ha inteso riallineare il numero degli uffici di livello dirigenziale generale alla dotazione organica già rideterminata con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2008 e ha provveduto all'individuazione dei posti di funzione dirigenziale soppressi, nonché a quantificare, conseguentemente, i relativi risparmi di spesa. Relativamente alle perplessità sollevate circa la possibilità di un incremento delle strutture inerenti le Ragionerie territoriali dello Stato, rappresenta che l'intervento di riduzione verrà effettuato tenendo conto dell'ulteriore misura di riorganizzazione degli uffici periferici prevista dall'articolo 2, commi 1-bis, e 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito dalla legge n. 73 del 2010, e sarà, comunque, effettivo. In ogni caso, assicura che la previsione contenuta nel regolamento non è suscettibile di determinare un incremento delle strutture medesime. Infine, con riferimento a quanto rappresentato in ordine alla riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale, precisa che la misura di riduzione del 10 per cento è stata applicata sul numero delle posizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2008, pari a ottocentosettantacinque, al netto delle diciannove posizioni dirigenziali relative alle segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria che, in virtù della previsione di cui all'articolo 2, comma 8-quinquies del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010, sono escluse dal taglio previsto dal comma 8-bis. Pertanto, fa presente che la riduzione risulta computata sul numero delle posizioni di livello dirigenziale non generale al netto delle citate diciannove posizioni. Ciò posto, osserva che la riduzione nella misura del 10 per cento parti a 86 posti, proposta dal regolamento in esame, risulta correttamente operata.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, al fine di approfondire i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame dello schema di regolamento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture».
Atto n. 268.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di delibera, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2010.

Remigio CERONI (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi nelle precedenti, formula la seguente nuova proposta di parere:
La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture» (atto n. 268);
considerata la necessità di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai sensi del quale, per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate, l'85 per cento delle risorse deve essere destinato alle regioni del Mezzogiorno ed il restante 15 per cento a quelle del centro-nord,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
a valere sulle risorse ancora da ripartire, con la delibera in esame o con altra delibera da adottare quanto prima, sia garantita, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'assegnazione di una quota pari al 15 per cento delle risorse destinate agli interventi per il risanamento ambientale dalla legge finanziaria per il 2010 alla realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord.»

Il sottosegretario Sonia VIALE concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda come la destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 240, della legge finanziaria per l'anno 2010 sia stato oggetto di vivace dibattito nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri, sottolineando come non sia ancora stato avviato alcun programma di spesa a valere sulle risorse assegnate per interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, che ammontavano a un miliardo di euro. In proposito, osserva come il ritardo nell'utilizzo di tali risorse sia da attribuire essenzialmente alla cattiva gestione da parte del Governo delle disponibilità finanziarie rivenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate, la cui programmazione è affidata al CIPE, il quale, in più circostanze, ha dimostrato una insufficiente capacità di programmazione degli interventi, adottando troppo spesso delibere dai contenuti generici, destinate, peraltro, ad essere continuamente superate da successivi interventi integrativi e correttivi. Nel sottolineare come il mancato utilizzo delle risorse stanziate abbia contribuito al prodursi di gravi tragedie, come quelle verificatesi in questi giorni in Veneto, osserva come la ripartizione delle risorse tra interventi da realizzare nel


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Mezzogiorno e nelle regioni del centro-nord discenda dall'esigenza di tenere ferma la ripartizione prevista in via generale per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate, rilevando che sussistono comunque margini finanziari per prevedere interventi nell'ambito della quota delle residue disponibilità ancora da assegnare. Nel ribadire come la gestione approssimativa delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate rappresenti un gravissimo problema, osserva che sarebbe opportuno attribuire al parere un carattere più stringente, rilevando come, per molti versi, sarebbe preferibile che la Commissione non esprimesse il parere su una delibera già adottata dal CIPE. A tale ultimo riguardo, reitera la richiesta già formulata in precedenti occasioni di provvedere con urgenza a convocare una audizione del sottosegretario Miccichè, segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica, anche al fine di chiarire finalmente i rapporti tra il Comitato e il Parlamento.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva che la proposta di parere formulata dal relatore può considerarsi idonea a riassumere i termini della discussione e le posizioni emerse. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Vannucci, ricorda che i 900 milioni già stanziati insistevano integralmente su risorse del FAS, relative ad interventi per il Mezzogiorno. Ritiene comunque legittimo che si chiedano interventi in favore di altre aree del Paese, ma sottolinea che essi devono essere finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle provenienti dal FAS e già assegnate alle regioni del Mezzogiorno.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che i recenti avvenimenti e le polemiche ingeneratesi all'interno del Consiglio dei ministri testimoniano che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate si sono dimostrate una coperta troppo corta per assicurare la copertura finanziaria ai diversi interventi via via individuati dal Governo. Sottolinea, inoltre, come, sul piano del metodo, non abbia particolare significato l'espressione di un parere su una delibera già adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, rilevando in ogni caso l'opportunità che il parere sia più stringente di quello proposto dal relatore. Rileva, peraltro, come sia inopportuno continuare a prevedere la riprogrammazione di risorse già assegnate o destinate per far fronte alle esigenze finanziarie che si presentano di volta in volta, osservando, in particolare, come sia necessario prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive per fare fronte alla recente emergenza ambientale verificatasi nella regione Veneto, eventualmente a valere sulle maggiori disponibilità, a suo tempo indicate in misura pari a 7 miliardi di euro, destinate alla copertura finanziaria degli interventi da realizzare nell'ambito della prossima manovra finanziaria e del preannunciato decreto-legge.

Giuseppe FALLICA (PdL) nel richiamare gli interventi svolti, sottolinea che si tratta di risorse provenienti dal FAS, destinate a territori con dissesti idrogeologici. Conferma la massima solidarietà rispetto a quanto sta accadendo in Veneto, a seguito degli eventi alluvionali, ma ritiene che eventuali interventi in favore di quella regione non possano essere previsti in questa sede. Ricorda che il CIPE provvede a raccordare i progetti presentati dalle diverse autorità. Condivide quindi le affermazioni dell'onorevole Cambursano in merito alla necessità di reperire risorse aggiuntive da destinare al dissesto idrogeologico.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene che, al fine di evitare possibili interpretazioni erronee del parere della Commissione, dovrebbe chiarirsi in modo univoco se la destinazione alle regioni del centro nord del 15 per cento delle risorse stanziate si riferisca al complesso delle somme derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate, come previsto dalla legislazione vigente, ovvero si preveda la destinazione alle regioni del centro nord, e in particolare alla regione Veneto, di recente colpita dai gravi eventi atmosferici, di risorse già destinate al Mezzogiorno.


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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) ritiene che si debba passare immediatamente alla votazione della proposta avanzata dal relatore. Rileva che talune delle posizioni espresse nel dibattito siano animate da uno spirito costruttivo e, pur sottolineando come sia fuori discussione la massima solidarietà verso le regioni che oggi versano in particolari situazioni di necessità, ritiene che tali aspetti debbano essere affrontati nella sede opportuna.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene necessario che, prima dell'espressione del parere, il rappresentante del Governo risponda al quesito posto dal collega Boccia.

Claudio D'AMICO (LNP), con riferimento al quesito posto dall'onorevole Boccia, osserva che la previsione di assegnare una quota pari al 15 per cento delle risorse destinate agli interventi per il risanamento ambientale dalla legge finanziaria per il 2010 alla realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord non è in alcun modo da ricondursi ai recenti eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Veneto, sottolineando come tali eventi abbiano determinato danni ingentissimi, ai quali occorrerà fare fronte con nuove risorse finanziarie. Segnala, invece, che i piani indicati nella proposta di parere sono destinati a rimuovere eventuali situazioni di rischio idrogeologico nelle diverse aree del Paese, sottolineando, peraltro, che i recenti accadimenti dimostrano la necessità di realizzare interventi a carattere preventivo anche nelle regioni del centro nord. Con riferimento all'alluvione che ha colpito il nord est del Paese, si dichiara in ogni caso certo che il Governo, alla stregua di quanto avvenuto per analoghi eventi calamitosi che in passato hanno interessato le regioni del centro sud, individuerà risorse aggiuntive da destinare agli interventi di soccorso e di ricostruzione, sostenendo in tal modo la ripresa in aree essenziali per il sistema produttivo del nostro Paese.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che, rispetto alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, che stanziavano un miliardo di euro per gli interventi di risanamento ambientale, oggi si capisce che tali risorse non erano aggiuntive, ma provenienti dal FAS. Osserva come l'utilizzo di tale fondo comporti la necessità di applicare relative modalità di ripartizione nell'assegnazione delle predette risorse, senza che nella citata disposizione della legge finanziaria per 2010 vi sia alcun vincolo geografico di destinazione. Ritiene che, quanto meno, occorrerebbe portare la cifra complessiva ad un miliardo di euro e rispettare la ripartizione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ritiene che sia stata stravolta una disposizione della legge finanziaria, che si sia perso un anno e che il Ministro Prestigiacomo abbia correttamente inquadrato la problematica. Sottolinea che il CIPE ha interpretato in maniera distorta la richiamata disposizione della legge finanziaria per il 2010.

Remigio CERONI (PdL), relatore, nell'osservare che l'articolo 1, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 prevedeva la destinazione di un miliardo di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, rileva che l'eventuale destinazione di nuove risorse ad ulteriori interventi da realizzare nelle regioni del centro nord dovrebbe passare necessariamente per una riprogrammazione degli interventi programmati nelle medesime regioni, al fine di non alterare la ripartizione delle risorse prevista a legislazione vigente, in base alla qual l'85 per cento delle risorse deve essere destinato alle regioni del Mezzogiorno ed il restante 15 per cento a quelle del centro-nord ovvero per lo stanziamento di nuove risorse.

Pietro FRANZOSO (PdL) evidenzia come, indipendentemente dall'emergenza


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relativa agli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Veneto, alla quale, come ad altre regioni in analoghe situazioni, ritiene che occorra fornire prontamente risposte concrete, la Commissioni debba deliberare sull'utilizzo di una parte delle risorse del FAS, per le quali occorre comunque rispettare i vincoli di destinazione previsti dalla legge.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce l'esigenza che, prima dell'espressione del parere, il sottosegretario Viale risponda al quesito posto dal collega Boccia, rilevando come il riferimento contenuto nella condizione formulata nella proposta di parere in relazione alla realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord possa, nell'attuale congiuntura, legittimamente interpretarsi come motivata dalla volontà di destinare risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella regione Veneto. Ritiene che, se questo fosse l'intendimento del Governo, si tratterebbe di un meccanismo ingannevole, che non stanzierebbe nuove risorse, ma si limiterebbe a modificare la destinazione di somme già stanziate.

Il sottosegretario Sonia VIALE si associa alle considerazioni da ultimo svolte dal relatore in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi, facendo presente che rispetto ai fenomeni alluvionali verificatisi in Veneto si provvederà con un diverso canale di finanziamento.

La Commissione approva la proposta di parere da ultimo presentata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Atto n. 240.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, deposita una proposta di parere, predisposta dal relatore (vedi allegato 2), che riprende i contenuti della proposta presentata dall'onorevole Leone alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Amedeo CICCANTI (UdC) a nome del suo gruppo, presenta una proposta di parere (vedi allegato 3) che auspica possa contribuire alla discussione e consentire poi all'espressione di un parere condiviso.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel richiamare l'intervento dell'onorevole Ciccanti, si riserva di presentare le osservazioni del suo gruppo sulla proposta di parere depositata dal presidente, in sostituzione del relatore, ovvero un'autonoma proposta di parere. Chiede, quindi, se corrisponda a verità la notizia in base alla quale il Governo avrebbe presentato un nuovo testo del provvedimento da sottoporre al parere delle Camere.

Maino MARCHI (PD) osserva che, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, su ogni provvedimento vengono nominati due relatori, uno appartenente ai gruppi di maggioranza e uno a quelli di opposizione, e chiede, pertanto, se non sia opportuno che la proposta di parere del relatore presso la Commissione bilancio riprenda i contenuti anche della proposta di parere formulata presso la Commissione bicamerale dal senatore Stradiotto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pur non ravvisando problemi alla distribuzione del testo della proposta di parere presentata dal senatore Stradiotto, fa presente che il relatore ha ritenuto di predisporre una proposta di contenuto analogo a quella presentata presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dal relatore, appartenente alla maggioranza, onorevole Leone. Fa inoltre presente al deputato Cambursano che non risulta presentato alcun nuovo testo da parte del Governo.


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Francesco BOCCIA (PD), associandosi alle considerazioni del collega Marchi, sottolinea l'opportunità di acquisire la proposta di parere formulata dal senatore Stradiotto nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ribadisce che la proposta di parere predisposta dal relatore recepisce l'orientamento della maggioranza.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come la circostanza che il presidente, in sostituzione del relatore, abbia presentato una proposta di parere coincidente con quella presentata dal relatore di maggioranza presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dimostra in modo evidente le problematiche poste dalla procedura consultiva prevista dalla legge n. 42 del 2009, ribadendo l'esigenza, da lui più volte prospettata nel corso dell'esame dei decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale, di garantire il riconoscimento del ruolo di equiordinazione della Commissione bilancio rispetto alla Commissione bicamerale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.

V Commissione - Martedì 9 novembre 2010


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ALLEGATO 1

Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Atto n. 283.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha evidenziato che il minor gettito fiscale derivante dalla deducibilità fiscale dei contributi di cui all'articolo 6 risulterebbe compensato dalle maggiori entrate fiscali sulle prestazioni erogate dal fondo stesso;
rilevato che le assicurazioni fornite in ordine alla compensatività degli effetti finanziari dell'articolo 6 dovrebbero essere corroborate dall'indicazione di più precisi elementi informativi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento ministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.»


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240.

PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (atto n. 240),
premesso che:
il processo di determinazione dei fabbisogni standard delle amministrazioni locali costituisce un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione del federalismo fiscale, che potrà consentire, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42 del 2009, di valorizzare i canoni dell'efficienza e dell'efficacia, attraverso l'individuazione di un sistema di indicatori significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli a vantaggio di cittadini ed imprese;
in tale processo, particolare riguardo deve essere posto nella individuazione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali loro assegnate;
a tal fine, fermo restando che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, dovranno essere considerati livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente, appare opportuno ribadire che è nell'ambito del sistema delle decisioni di bilancio delineato dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 che dovranno essere definite le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle predette funzioni fondamentali;
analogamente, in un'ottica di piena attuazione del federalismo fiscale, appare opportuno procedere sollecitamente, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, alla istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, cui dovrebbe essere riservato, tra gli altri, il compito di effettuare il monitoraggio degli obiettivi di servizio;
rilevata, in via preliminare, la necessità di salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio, precisando, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d) della legge n. 42 del 2009, che, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi;
valutato positivamente l'innovativo approccio seguito per la definizione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed in particolare la scelta di affidare alla Società per gli studi


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di settore-Sose s.p.a, con la collaborazione di altri soggetti qualificati, le connesse attività tecniche di carattere metodologico e statistico, nonché quella di prevedere un coinvolgimento ed una partecipazione diretta degli enti interessati al procedimento anche attraverso la compilazione di appositi questionari, che possono peraltro risultare funzionali nella prospettiva di una riclassificazione ed integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;
considerata l'opportunità, anche alla luce dei criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42, di definire con maggiore dettaglio le previsioni recate dall'articolo 3 in tema di metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, introducendo anche un riferimento all'esigenza di tenere conto in tale ambito delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, nonché precisando che il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, a singoli servizi o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali;
considerata altresì l'opportunità, allo scopo di una più puntuale determinazione della metodologia disciplinata dall'articolo 3, di prevedere che l'individuazione del modello di stima di fabbisogni sia effettuata sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche, nonché, conseguentemente, l'esigenza di prevedere che la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a possa avvalersi, per l'assolvimento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), della collaborazione dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di banche dati territoriali non solo sui conti economici, ma anche sugli obiettivi di servizio;
rilevato che l'articolazione della fase transitoria dovrebbe fondarsi sulla concreta determinazione dei fabbisogni standard e che tale determinazione dovrebbe riguardare l'anno successivo a quello in cui è compiuta, ferma restando la graduale entrata a regime nel triennio successivo prevista dallo schema in esame;
sottolineata, infine, l'esigenza di rispettare lo spirito della legge n. 42 del 2009 - che valorizza il ruolo del Parlamento, delineando un percorso di attuazione del federalismo fiscale segnato da peculiari passaggi parlamentari dei relativi provvedimenti di attuazione - prevedendo a tal fine che lo schema di D.P.C.M. recante la concreta determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia sia trasmesso alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alle Camere, per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, prevedendo altresì che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, esso sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione per spiegarne le ragioni; al fine di consentire al Parlamento una compiuta istruttoria ai fini dell'espressione del parere, lo schema di D.P.C.M. recante la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ed i relativi fabbisogni standard per ciascun ente locale dovrebbe inoltre essere corredato da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze che ne evidenzi gli effetti finanziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 2, le parole «eventualmente da esse implicate» siano sostituite dalle seguenti «, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in


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virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente»;
2) dopo l'articolo 1 sia aggiunto il seguente articolo «Art. 1-bis. (Obiettivi di servizio). 1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell'articolo 3, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresì conto dell'incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.
2. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 3 e 4.
3. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.
4. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:
a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.»;
3) All'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 1), siano aggiunte, in fine, le parole «, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
4) All'articolo 3, comma 1, prima della lettera a) sia inserita la seguente lettera «0a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;»
5) All'articolo 3, comma 1, alla lettera a), dopo le parole «modelli organizzativi» siano aggiunte le seguenti «e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori» e dopo le parole «in relazione» siano inserite le seguenti «a ciascuna»;
6) All'articolo 3, comma 1, la lettera c), sia sostituita dalla seguente «c) l'individuazione di un modello di stima dei


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fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;»;
7) All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), sia aggiunta la seguente: «c-bis) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.
8) All'articolo 3, dopo il comma 1, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi «2. Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.
4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera c-bis).»
9) All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole «Società per gli studi di settore-Sose s.p.a» siano inserite le seguenti «, la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico,»;
10) All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole «singoli Comuni e Province,» siano inserite le seguenti «conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42,»;
11) All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole «utilizzando i dati di spesa storica» siano inserite le seguenti «tenendo conto dei gruppi omogenei»;
12) All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole «con particolare riferimento» inserire le seguenti «al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 25 maggio 2009, n. 42»;
13) All'articolo 4, comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole «processo di attuazione dei fabbisogni standard» siano aggiunte le seguenti «; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard»;
14) All'articolo 4, comma 1, lettera d), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole «la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;
15) All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente «e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono sottoposte, per l'approvazione, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
16) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente «f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche


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di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché in quella di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.»
17) All'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dai seguenti commi «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenza gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.
1-bis. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa direttamente alle attività di cui all'articolo 4.»
18) Sia soppresso l'articolo 6;
19) All'articolo 7, comma 1, dopo le parole «i fabbisogni standard vengono» siano inserite le seguenti «sottoposti a monitoraggio e»;
20) All'articolo 7, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole «, con le modalità previste nel presente decreto»;
21) All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole «comma 5» con le seguenti parole «comma 6»;
22) All'articolo 8, dopo il comma 1 sia inserito il seguente «1-bis. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell'ente locale, è acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo è ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo.»;
23) All'articolo 8, dopo il comma 2 sia inserito il seguente «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di tener conto nella attuazione del decreto dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare


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dei servizi digitali in banda larga, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in tutto il territorio nazionale;
b) all'articolo 4 valuti il Governo le modalità per assicurare, nella determinazione dei fabbisogni standard, la piena valorizzazione delle funzioni di tutela e assistenza all'infanzia;
c) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, si tenga conto nella fase transitoria dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati.»


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI CICCANTI E OCCHIUTO

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che la finalità del provvedimento consiste nel graduale superamento della spesa storica nel finanziamento degli enti locali mediante la determinazione del fabbisogno standard, inteso quale livello di finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni ad esse riferibili;
rilevato che lo schema di decreto risulta in contrasto con l'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, laddove non specifica tra le funzioni fondamentali da prendere in considerazione in via provvisoria quelle generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese;
constatato che lo schema di decreto nell'individuare le funzioni fondamentali non considera i beni e i servizi riferibili a tali funzioni, né i relativi obiettivi di servizio espressamente previsti come criterio di delega ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f) della legge 5 maggio 2009, n. 42;
rilevato che la tipologia dei criteri indicati ai fini della determinazione dei fabbisogni standard risulta particolarmente generica e priva di elementi specifici e non risulta chiaro se essi debbano essere calcolati per singolo bene o servizio prodotto, oppure per ciascuna funzione o per particolari aggregati di spesa di ciascun comune e provincia;
ritenuto necessario coinvolgere le Commissioni parlamentari competenti nell'espressione del parere preliminare per le conseguenze di carattere finanziario sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia;
considerato altresì che sul medesimo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri risulta necessario prevedere l'obbligo di redazione della relazione tecnica, così come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 per i soli schemi di decreti legislativi;
osservato che le metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard non risultano determinate e non risulta altresì specificato il peso da attribuire a ciascuna delle diverse caratteristiche elencate al comma 1, lettera a) dell'articolo 4 dello schema di decreto nella predisposizione delle metodologie medesime;
rilevato che viene eluso il controllo parlamentare sulla scelta delle metodologie di calcolo dei fabbisogni standard;
constatato opportuno introdurre l'obbligatorietà dell'invio dei questionari da parte della SOSE Spa ai comuni e alle province per la raccolta dei dati contabili e strutturali;
considerato appropriato prevedere una qualche forma di controllo da parte


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degli organismi parlamentari nella procedura di individuazione dei fabbisogni standard e in quella del loro aggiornamento;
ritenuto opportuno il coinvolgimento dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di complete banche dati sia con riferimento ai conti economici che agli obiettivi di servizio;
considerato necessario effettuare un coordinamento del contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo con le disposizioni riguardanti il disegno di legge AS 2259 (carta delle autonomie);
rilevato utile che il Governo si attivi per definire un procedimento organico che renda più razionale l'esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale atteso il loro numero e il coinvolgimento di diverse sedi istituzionali;
constatato quanto affermato dall'IFEL, presso le commissioni riunite V Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5a Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica il 13 ottobre 2010, relativamente:
a) alla necessità che la scelta metodologica da adottare deve prendere in considerazione grandezze che siano in grado sia di contribuire alla stima dei fabbisogni standard, sia di elaborare indicatori sintetici che possano restituire informazioni circa le quantità e la qualità del servizio erogato o del bene prodotto;
b) alla esigenza di calcolare i fabbisogni standard per singola funzione e non con riferimento a tutta la spesa corrente;
c) alla opportunità di individuare il riferimento contabile da assumere per il calcolo del fabbisogno standard nelle grandezze di competenza finanziaria;
d) alla opportunità di considerare tutta una serie di variabili strutturali, di contesto e attinenti la qualità e la quantità dei servizi erogati, che siano in grado di consentire un accurato posizionamento di ciascun ente all'interno di intervalli di normalità, nonché di calibrare la stima dei fabbisogni standard sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni anche organizzative con cui viene erogato un servizio;
e) alla necessità di arricchire il set di informazioni disponibili ipotizzando un percorso quinquennale che consenta di assoggettare a stima di fabbisogno standard quelle funzioni per le quali nel corso del quinquennio sia possibile disporre di informazioni sufficienti a garantire stime robuste e condivise;
f) alla esigenza di riclassificare le poste di bilancio degli enti in modo che esse possano essere idonee a restituire informazioni circa il costo effettivamente sostenuto per l'erogazione del servizio, ossia adattare la contabilità finanziaria a funzioni informative di tipo economico;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
che, in merito all'articolo 1, comma 1, sia previsto che il provvedimento è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e province, con riguardo alla spesa corrente, ancorché derivante dalla spesa in conto capitale;
che in merito all'articolo 1, comma 2, sia precisato che fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione vigente;
che, in merito all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1), si tenga conto delle funzioni generali, di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
che, in merito all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1), si tenga conto delle funzioni generali, di amministrazione, di


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gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
che, in merito all'articolo 3, dopo la lettera c), sia inserita la previsione di un meccanismo di premialità, consistente nella possibilità di recuperare le maggiori risorse per il finanziamento delle altre funzioni fondamentali, in favore degli enti locali che, anche mediante forme virtuose di esercizio associato di funzioni, presentano un livello di spesa per le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo inferiore al livello di finanziamento standard teoricamente spettante;
che, in merito all'articolo 3, comma 1, lettera c), sia specificato che l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard avvenga sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
che, in merito all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c) sia inserita la previsione dell'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;
che, in merito all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c) sia inserita la previsione della definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli;
che, in merito all'articolo 3, sia inserita la previsione che il fabbisogno standard possa essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42;
che, in merito all'articolo 3, sia previsto che la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata;
che, in merito all'articolo 4, comma 1, lettera a, si specifichi che la predisposizione, da parte della Società per gli studi di settore-SOSE spa, delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e la determinazione dei valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province sia conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42;
che, in merito all'articolo 4, comma 1, lettera a), si dia altresì rilievo primario al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
che, in merito all'articolo 4, comma 1, lettera d) sia prevista la possibilità che la Società per gli studi di settore-Sose spa di avvalersi della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo;
che, in merito all'articolo 5, sia previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Sia altresì previsto che sul medesimo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali e decorsi quindici giorni, lo schema


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sia comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Si preveda inoltre che lo schema di decreto sia corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 che ne evidenzi gli effetti finanziari e decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto possa essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si preveda altresì che ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e province indichi in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione;
che, in merito all'articolo 6, si preveda che i fabbisogni standard determinati nel 2011 entreranno in vigore nell'anno 2012, che quelli determinati nel 2012 entreranno in vigore nell'anno 2013 e quelli determinati nel 2013 entreranno in vigore nell'anno 2014;
che, in merito all'articolo 7, sia previsto che i fabbisogni standard vengano sottoposti a monitoraggio e rideterminati non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalità previste nel presente decreto;
che, in merito all'articolo 8, sia inserita la previsione che la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa corrente effettiva così come risultante dal bilancio dell'ente locale, sia acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Sia altresì previsto che nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo sia ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo;
che, in merito all'articolo 8, sia stabilito che con successivo decreto legislativo integrativo e correttivo sia determinato il fabbisogno standard per ciascun comune e ciascuna provincia con riguardo alla spesa in conto capitale;
che sia inserito che conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo nell'ambito dei disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della Decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, proponga norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei fabbisogni standard nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente implicate dalle spese per funzioni fondamentali, rispettivamente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) e m), della Costituzione. Si preveda altresì che il monitoraggio degli obiettivi di servizio sia effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009;
che sia previsto che gli obiettivi di servizio siano stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui all'articolo 6;
che la scelta metodologica per il calcolo dei fabbisogni standard debba prendere in considerazione grandezze in grado di contribuire alla stima dei fabbisogni standard e di elaborare indicatori sintetici che possano restituire informazioni circa la quantità e la qualità del servizio erogato o del bene prodotto;
che il calcolo dei fabbisogni standard si riferisca alla singola funzione e non a tutta la spesa corrente;
che ai fini del calcolo del fabbisogno standard si assumano quale riferimento contabile le grandezze di competenza finanziaria;


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che, al fine di consentire un accurato posizionamento di ciascun ente all'interno di intervalli di normalità, nonché di calibrare la stima dei fabbisogni standard sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni anche organizzative con cui viene erogato un servizio, debbano essere considerate tutta una serie di variabili strutturali, di contesto e attinenti la qualità e la quantità dei servizi erogati;
che, al fine di incrementare le informazioni disponibili, si ipotizzi un percorso quinquennale che consenta di assoggettare a stima di fabbisogno standard quelle funzioni per le quali nel corso del quinquennio sia possibile disporre di informazioni sufficienti a garantire stime robuste e condivise;
che si riclassifichino le poste di bilancio degli enti in modo che le stesse possano essere idonee a restituire informazioni circa il costo effettivamente sostenuto per l'erogazione del servizio, ovvero adattare la contabilità finanziaria a funzioni informative di tipo economico;

e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in apposito allegato allo schema di schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, una esplicita indicazione elencazione delle tipologie di beni e servizi degli elementi considerati ai fini della definizione dei fabbisogni standard per ciascuna fase del procedimento essenziali da garantire in tutti i territori;
valuti il Governo l'opportunità di tener conto, in merito all'articolo 1, comma 3, anche dei vincoli derivanti delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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