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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
VIII Commissione

SOMMARIO

Martedì 9 novembre 2010


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (Svolgimento e conclusione) ... 122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Legambiente e di Fare Ambiente nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00393 Bratti e n. 7-00405 Zamparutti sulle iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene ... 122

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio) ... 122

Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio) ... 126

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione ... 127

5-03572 Margiotta: Sulle operazioni di dismissione delle 64 barre ELK-River (barre di uranio irragiato) dall'impianto ex ITREC della Trisaia di Rotondella (Matera) ... 127
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 130

5-02207 Negro: Limiti di concentrazione di sostanze inquinanti nelle attività industriali di produzione di compost ... 127
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 132

5-03219 Occhiuto: Sui fenomeni di inquinamento da rifiuti tossici lungo l'asta del fiume Oliva ... 128

5-03240 Tommaso Foti: Stoccaggio abusivo di pneumatici usati in un immobile a Fiorenzuola d'Arda ... 128
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 135

5-03424 Codurelli: Sui nubifragi nella zona di Lecco del 13 e 15 agosto 2010 ... 128
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 137

5-03526 Bonavitacola: Sulla situazione di emergenza nello smaltimento dei rifiuti in regione Campania ... 128
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 139

5-03611 Braga: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischi idrogeologico ... 129
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 143

5-03648 Cosenza: Iniziative urgenti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, nonché per la chiusura del contenzioso comunitario in materia di lotta all'inquinamento atmosferico da polveri sottili ... 129

VIII Commissione - Resoconto di martedì 9 novembre 2010


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Sergio RAVELLO, Assessore all'ambiente della regione Piemonte, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Sergio RAVELLO, Assessore all'ambiente della regione Piemonte, fornisce ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 novembre 2010.

Audizione di rappresentanti di Legambiente e di Fare Ambiente nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00393 Bratti e n. 7-00405 Zamparutti sulle iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI (LNP), in sostituzione del relatore, onorevole Lanzarin,


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impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda, preliminarmente, che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo unificato in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Osserva, quindi, che il provvedimento è volto a individuare i diritti fondamentali delle imprese, definendone lo statuto giuridico, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, in merito alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo del 25 giugno 2008 (cosiddetto Small Business Act), che mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese, affrontando i temi dell'accesso al credito, della semplificazione amministrativa, degli interventi fiscali, dell'innovazione tecnologica, dell'efficienza energetica e ambientale, nonché del sostegno agli investimenti e alla formazione.
Nel limitare la relazione all'illustrazione alle disposizioni di più stretto interesse della VIII Commissione, segnala positivamente, anzitutto, la norma contenuta nell'articolo 1, comma, lettera c), la quale indica fra gli obiettivi per i quali e necessario definire uno «Statuto dell'impresa» anche quello di promuovere l'inclusione delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività d'impresa.
Sul piano degli obiettivi di fondo del provvedimento in esame, rileva che le disposizioni di maggiore interesse per la VIII Commissione sono quelle contenute nell'articolo 8, recante norme n materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, nell'articolo 9 relativo alle certificazioni sostitutive e alle procedure di verifica e, soprattutto, nell'articolo 11 che introduce diverse disposizioni in materia di disciplina degli appalti pubblici.
In particolare, con riferimento al citato articolo 8 sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, osserva che, pur non coinvolgendo strettamente le competenze della VIII Commissione, le norme in esso contenute hanno indubbi riflessi sulla disciplina che regola l'affidamento da parte della pubblica amministrazione dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche e conseguenze dirette e importanti per tutti gli operatori del mercato che operano nel settore delle costruzioni.
Del resto, fa notare che - secondo quanto emerso dall'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare - l'annosa questione dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, e della conseguente sottrazione di liquidità al sistema delle imprese, rischia di tradursi in questa fase di crisi economica in un serio fattore di complessivo deterioramento dei rapporti contrattuali, anche fra soggetti privati, che in molti casi mette a repentaglio la stessa sopravvivenza delle aziende.
In tal senso, esprime apprezzamento per le disposizioni previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, a partire da quelle contenute nei commi 1, 2 e 4 che sanciscono, rispettivamente, l'obbligo della pubblica amministrazione di non derogare il termine di pagamento - fissato a sessanta giorni - nei rapporti commerciali con le imprese; la possibilità per i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione di compensare, a determinate condizioni, i relativi importi con i debiti eventualmente maturati nei confronti del medesimo soggetto; la nullità dell'accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione.
Rileva, inoltre, positivamente che l'articolo 8 del provvedimento contiene al comma 5 una delega al Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231 in materia di ritardi di pagamento tra imprese «con particolare riguardo agli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti».
Allo stesso tempo, evidenzia che l'esercizio di tale delega legislativa, da svolgere entro un anno da parte del Governo, dovrà comunque tener conto del recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova direttiva


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europea in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (non ancora entrata in vigore, ma approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2010).
Quanto all'articolo 9, segnala la disposizione contenuta nel comma 1, secondo la quale «le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali».
Al riguardo, rileva che, almeno per quel che riguarda la materie dei controlli ambientali, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia e della normativa che attribuisce allo Stato, alle regioni e agli enti territoriali i compiti normativi e amministrativi in tema di controlli ambientali, la proposta di legge è in linea con l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 (ad oggi non ancora in vigore, stante la mancata emanazione da parte del Governo del regolamento attuativo previsto al comma 3 del medesimo articolo), che prevede che per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Lo stesso comma prevede inoltre che le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione in possesso delle imprese.
Osserva, inoltre, che in materia di rifiuti, fatte salve le attribuzioni legislative e amministrative dello Stato, delle regioni e dei comuni, analoga disposizione semplificatrice è contenuta nello schema di decreto legislativo esaminato dalla VIII Commissione lo scorso mese di ottobre (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), che introduce il comma 5-bis nell'articolo 197 del Codice ambientale(decreto legislativo n. 152 del 2006), riconoscendo alle province, nello svolgimento dei compiti di controllo degli stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti, la facoltà di tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi controlli, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Rileva che la presente proposta di legge ha il medesimo scopo di semplificare i compiti per le imprese.
Passando poi all'illustrazione dell'articolo 11, che più direttamente investe le competenze della VIII Commissione, rileva preliminarmente che esso contiene un complesso di disposizioni che in larga parte traducono sul piano normativo gli obiettivi contenuti nello Small Business Act, con particolare riferimento all'istituzione di portali elettronici per ampliare l'accesso all'informazione sugli appalti pubblici disponibili di importo inferiore alle soglie UE (articolo 11, comma 1, del testo in esame); alla suddivisione dei contratti in lotti e a rendere più visibili le possibilità di subappalto (articolo 1, comma 2, lettera a); all'introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere alle imprese requisiti finanziari sproporzionati (articolo 1, comma 5).
Più in dettaglio, osserva che il comma 1 dell'articolo 11 in questione attribuisce allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali il compito di istituire dei portali telematici al fine consentire un maggiore accesso all'informazione relativa agli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea.
Fa presente che uil comma 2 del medesimo articolo dispone, inoltre, alla lettera a) che, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese nell'aggiudicazione degli appalti, la pubblica amministrazione e le autorità competenti debbano suddividere, ove possibile, i contratti in lotti e rendere visibili le possibilità di subappalto, garantendo altresì la conoscibilità dei pagamenti della stazione appaltante


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nei vari stati di avanzamento lavori; alla lettera b) che nelle procedure di gara si tenga conto, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla lettera c) che la pubblica amministrazione e le autorità competenti adottino misure in materia di appalti pubblici per sostenere forme di aggregazione fra micro, piccole e medie imprese, a partire dalle associazioni temporanee di impresa e dai consorzi fra imprese.
I successivi commi 3, 4 e 5 del provvedimento prevedono, invece, rispettivamente, la facoltà delle micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità, l'obbligo per la pubblica amministrazione e le autorità competenti di chiedere solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal Codice degli appalti ed il divieto di richiedere alle imprese partecipanti alle procedure di gara requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti.
Con riferimento alle disposizioni contenute nei cinque commi sopra illustrati, rileva che esse vanno nella giusta direzione di sostenere l'accesso agli appalti pubblici e la crescita dimensionale, imprenditoriale e organizzativa delle micro, piccole e medie imprese. Fa tuttavia notare che esse presentano alcuni profili di sovrapposizione normativa, nel senso che le semplificazioni proposte dovrebbero coordinarsi o comunque tradursi in specifiche novelle del codice degli appalti.
Osserva, inoltre, che la prescritta suddivisione in lotti dei contratti, seppure idonea a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti deve essere normativamente ancorata a criteri oggettivi, tipo quello della funzionalità del lotto, se si vuole escludere il rischio di procedure e decisioni adottate artificiosamente per eludere le normative nazionali e comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale delle opere da realizzare.
Esprime poi un giudizio positivo sulle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 11 in esame, il primo dei quali attribuisce alla pubblica amministrazione e alle autorità competenti il compito di vigilare sulla corretta corresponsione, da parte degli appaltatori, dei pagamenti ai subappaltatori nei vari stati di avanzamento dei lavori (norma che rafforza le illustrate disposizioni in materia di lotta ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali), mentre il secondo affida alle prefetture il compito di predisporre delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.
Circa le disposizioni contenute nel comma 2, lettera d), punti da 1 a 4, dell'articolo 11, fa notare che esse, allo scopo di «realizzare condizioni di favore per le micro e piccole imprese per l'accesso agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali», dettano norme specifiche per gli appalti di importo inferiore alle soglie UE banditi dai comuni con meno di 5.000 abitanti.
Anche in questo caso, ritiene opportuno esprimere un giudizio positivo sulle disposizioni in esame, in particolare su quelle che riconoscono nei piccoli comuni la possibilità di affidare la fornitura di servizi pubblici locali a società miste pubblico-privato nelle quali il socio privato sia stato selezionato attraverso gare che privilegiano le forme di aggregazione delle micro e piccole aziende locali, o su quelle che collegano l'individuazione dei lotti dei contratti alle caratteristiche delle imprese presenti sul territorio e alle caratteristiche della comunità locale. Ritiene tuttavia la soglia dei 5.000 abitanti estremamente limitativa per tale tipologia di appalti che comunemente sono affidati da aggregazioni di comuni.
Rileva peraltro che anche le citate disposizioni dovrebbero coordinarsi con il Regolamento che dà attuazione alla riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, che il 12 ottobre scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


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In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, senz'altro favorevole al disegno di legge, che tenga tuttavia conto dei suggerimenti e dei rilievi che emergeranno dal dibattito, nonché dei chiarimenti che il rappresentante del Governo vorrà fornire sul provvedimento in generale.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 209 Cirielli e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GIBIINO (PdL), relatore, ricorda che la VIII Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato elaborato dalla Commissione Agricoltura su alcune proposte di legge (C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza) che prevedono da parte dello Stato interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici che si trovano in territori a rischio idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico ed ambientale.
A tal fine il testo unificato prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'Ambiente, previa intesa in sede di Conferenza delle Regioni e delle province autonome, sono individuati i territori nei quali sono situati tali agrumeti, sono definiti i criteri e le tipologie di interventi nonché la percentuale di contributi erogabili. Viene, quindi, specificato che gli interventi ammessi al beneficio devono essere effettuati nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio ed in conformità del codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai proprietari o ai conduttori degli agrumeti caratteristici storici è corrisposto un contributo per il triennio 2010-2012 - per i quale è comunque prevista una preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato - a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti in questione, nonché per il ripristino di quelli abbandonati.
Precisa che, ai fini dell'assegnazione dei sopra citati contributi, è istituito un Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; tali risorse sono assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a valere sulle risorse previste dalla legge finanziaria per il 2010 (un miliardo di euro) per i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati per gli anni presi in considerazione. Il testo unificato precisa a tal proposito che si intendono conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
Il testo in esame reca infine disposizioni sulla procedura da parte delle regioni per l'assegnazione dei contributi e sui controlli e sulle sanzioni.
Pur condividendo le finalità del provvedimento in esame, fa presente che la copertura finanziaria viene garantita sottraendo risorse destinate ad un ambito di straordinaria delicatezza sul piano ambientale di competenza della VIII Commissione, che è quello della difesa del territorio dal dissesto idrogeologico. Al riguardo ricorda che nell'audizione avviata in data 20 ottobre scorso il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, on. Stefania Prestigiacomo, aveva precisato come le problematiche legate al dissesto idrogeologico abbiano assunto negli ultimi anni i connotati dell'emergenza nazionale e come il fabbisogno


Pag. 127

necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto sia stato stimato in 40 miliardi di euro. Alla luce di tale dato il Ministro, pur precisando che non tutte le situazioni presentano il medesimo grado di urgenza, tanto che per le urgenze prioritarie il costo è stimato tra gli 11 e i 15 miliardi di euro, aveva dichiarato la propria ferma contrarietà all'utilizzo delle risorse per il dissesto idrogeologico già assegnate al Ministero anche solo per le compensazioni ambientali in Campania.
Per tali ragioni, pur ribadendo il proprio giudizio positivo sugli obiettivi che il provvedimento in esame si propone, ritiene che la soluzione proposta per la copertura finanziaria - la quale finisce per intaccare le risorse già assegnate al Ministero dell'ambiente per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico - sia inaccettabile. Ritiene, comunque, di dover sottoporre tali considerazioni all'attenta riflessione della Commissione, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Roberto TORTOLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 9 novembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, fa presente che, nonostante il sollecito della risposta alla propria interrogazione n. 5-03617, effettuato nei giorni precedenti, il Governo non fornirà alcuna risposta a tale interrogazione nella seduta odierna. Nel richiamare, quindi, l'articolato contenuto del proprio atto di sindacato ispettivo, fa presente che sulla questione evidenziata in tale atto erano stati chiesti chiarimenti al Ministro dell'Ambiente nell'audizione svoltasi in data 20 ottobre scorso. Segnala quindi fin d'ora l'esigenza che l'atto di sindacato ispettivo richiamato venga messo in calendario nella prima seduta utile nel caso in cui il Ministro dell'Ambiente non dovesse fornire nel corso del seguito della citata audizione, previsto per domani, una risposta esauriente a tutte le questioni poste nell'interrogazione.

Roberto TORTOLI, presidente, assicura che rappresenterà al Presidente della Commissione quanto da lui testè evidenziato.

5-03572 Margiotta: Sulle operazioni di dismissione delle 64 barre ELK-River (barre di uranio irragiato) dall'impianto ex ITREC della Trisaia di Rotondella (Matera).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel prendere atto della cortese risposta del sottosegretario Saglia, dichiara tuttavia di non potersi dichiarare soddisfatto della stessa, in particolare relativamente alla prospettata esigenza di un'accelerazione delle attività di decommissioning delle 64 barre ELK-River.

5-02207 Negro: Limiti di concentrazione di sostanze inquinanti nelle attività industriali di produzione di compost.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).


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Matteo BRAGANTINI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto dell'esauriente risposta fornita dal rappresentate del Governo, che testimonia la volontà del Ministero dell'Ambiente di operare per definire una normativa chiara e uniforme su tutto il territorio nazionale. Nel ribadire, peraltro, la propria preoccupazione per le negative conseguenze che potrebbero derivare dalla delibera a suo tempo approvata dalla Giunta regionale, invita il Ministero dell'Ambiente a vigilare con la massima attenzione sulla vicenda e ad operare, nell'ambito delle sue competenze, a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

5-03219 Occhiuto: Sui fenomeni di inquinamento da rifiuti tossici lungo l'asta del fiume Oliva.

Roberto TORTOLI, presidente, avverte che, a seguito di accordi con l'interrogante, concorde il rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviata ad altra seduta.

5-03240 Tommaso Foti: Stoccaggio abusivo di pneumatici usati in un immobile a Fiorenzuola d'Arda.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Roberto TORTOLI, cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Menia e invita il Governo a continuare ad operare, per quanto in suo potere, per risolvere positivamente la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

5-03424 Codurelli: Sui nubifragi nella zona di Lecco del 13 e 15 agosto 2010.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, dalla quale non emerge un pieno riconoscimento della gravità dei fenomeni atmosferici che hanno colpito la zona di Lecco nel periodo tra il 13 ed il 15 agosto 2010 e degli enormi danni che tali fenomeni hanno causato alla rete della viabilità e alle attività delle aziende e dei cittadini che vivono sul territorio. Osserva, inoltre, che la causa vera dei disastri ambientali in gran parte del territorio italiano sia da ricercare in una mancata politica di prevenzione a sua volta legata, da una parte, agli ingiustificati tagli operati dal Governo in carica agli stanziamenti per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico e, dall'altra, all'inaccettabile impossibilità, conseguente al patto di stabilità interno, per gli enti locali di utilizzare le proprie risorse in attività di prevenzione.

5-03526 Bonavitacola: Sulla situazione di emergenza nello smaltimento dei rifiuti in regione Campania.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Fulvio BONAVITACOLA (PD), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che elude completamente tutte le questioni poste dall'atto di sindacato ispettivo in titolo. In particolare, giudica estremamente negativo che il Governo non sia in grado di fornire un quadro aggiornato della situazione della raccolta differenziata nella regione Campania, considerato che i dati contenuti nella risposta sono riferiti al 2008. Denuncia, inoltre, il fatto che la risposta fornita dal rappresentante del Governo elude completamente le questioni relative agli esiti del collaudo dell'impianto, al funzionamento, nonché alla proprietà e alla gestione dell'impianto medesimo. Quanto ai dati forniti sulla capacità residuale delle discariche, rileva con preoccupazione che essi annunciano, oggettivamente, la riproposizione


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di una nuova emergenza in mancanza di scelte politiche adeguate alla gravità della situazione. Giudica, infine, molto negativamente il fatto che il Governo non abbia fornito alcuna risposta alle fondamentali questioni relative agli strumenti attuativi del recente impegno assunto dal Governo con gli amministratori locali per la chiusura di alcuni siti già previsti dalla normativa vigente, alla revisione delle norme che hanno esautorato il sindaco di Salerno per quanto concerne la realizzazione del termovalorizzatore in quella città, nonché alla presa d'atto del fallimento del disegno di provincializzazione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania. Conclude, quindi, preannunciando ulteriori iniziative per avere risposte più esaurienti sui richiamati temi già evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo in esame.

5-03611 Braga: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischi idrogeologico.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo. Al riguardo, osserva anzitutto che sarebbe stato opportuno che il Governo, nel fornire i dati aggiornati sugli accordi di programma sottoscritti con le Regioni, specificasse la provenienza statale o regionale delle risorse impegnate. Al tempo stesso, rileva come l'elevato numero degli accordi sottoscritti e degli interventi programmati confermino, da un lato, l'efficacia dell'azione fin qui svolta dalle Regioni e dalle Autorità di bacino in sede di monitoraggio delle situazioni a maggior rischio idrogeologico e degli interventi prioritari da realizzare, dall'altro lato, l'inutilità e i rischi connessi alle scelte dell'attuale Governo di introdurre deroghe alla normativa vigente e di procedere alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione di tali interventi. Chiede, quindi, al Governo di astenersi dall'impiegare, anche solo in parte, le risorse assegnate lo scorso anno dal CIPE per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, stigmatizzando i ricorrenti tentativi del Ministro dell'economia di impiegare tali risorse per fronteggiare le emergenze che via via si presentano, da quelle dovute a calamità naturali agli interventi compensativi a favore dei comuni campani coinvolti nell'emergenza rifiuti.
Esprime, infine, rammarico per il fatto che il Governo non abbia fornito alcun elemento di risposta alle richieste avanzate dal Partito Democratico circa la necessità che il Governo assegni con prontezza agli enti territoriali le risorse per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, adotti rapidamente tutti gli atti necessari a consentire l'utilizzazione delle risorse comunitarie destinate a fronteggiare le emergenze dovute ad alluvioni, conceda la possibilità agli enti locali, in deroga al patto di stabilità interno, di utilizzare le risorse disponibili per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico. Conclude, richiamando il Governo alla necessità di dare seguito all'impegno assunto in Parlamento lo scorso gennaio, in occasione dell'approvazione della mozione 1-003245 sull'adozione in tempi rapidi di un Piano straordinario di interventi pluriennali per la messa in sicurezza del territorio nazionale.

5-03648 Cosenza: Iniziative urgenti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, nonché per la chiusura del contenzioso comunitario in materia di lotta all'inquinamento atmosferico da polveri sottili.

Roberto TORTOLI, presidente, avverte che, a seguito di accordi con l'interrogante, concorde il rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviata ad altra seduta.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

VIII Commissione - Martedì 9 novembre 2010


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ALLEGATO 1

5-03572 Margiotta: Sulle operazioni di dismissione delle 64 barre ELK-River (barre di uranio irragiato) dall'impianto ex ITREC della Trisaia di Rotondella (Matera).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame si chiede al Governo di intraprendere iniziative per velocizzare le operazioni di decommissioning delle 64 barre di combustibile irraggiato, provenienti dagli Stati Uniti, noto come combustibile Elk-River, attualmente presenti sull'impianto ITREC della So.G.I.N. S.p.A., sito in Trisaia di Rotondella (Matera).
Si chiede, altresì, di intraprendere iniziative per evitare che Scanzano Jonico venga riproposto quale sito per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato.
Al riguardo, occorre ricordare, preliminarmente, che, nel 2003, è stato affidato alla So.G.I.N. S.p.A. anche il decommissioning degli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile nucleare, tra cui l'impianto ITREC di Trisaia di Rotondella (Matera).
Si aggiunge che in tale impianto, costruito nel periodo 1965-1970 dal CNEN (ora ENEA), tra il 1969 e il 1971, in seguito all'accordo CNEN-USAEC (United States Atomic Energy Commission) sono stati trasferiti 84 elementi di combustibile irraggiato uranio-torio provenienti dal reattore sperimentale Elk River (Minnesota), per condurre ricerche sui processi di ritrattamento e rifabbricazione nell'ambito del ciclo uranio-torio, e che nel 1973 il CNEN è divenuto proprietario degli 84 elementi di combustibile di Elk River, 20 dei quali ritrattati.
A seguito del referendum sul nucleare del 1987, tali attività sono state interrotte ma è stato garantito il mantenimento in sicurezza dell'impianto a tutela della popolazione e dell'ambiente.
L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ITREC, finalizzata alla gestione dello stato attuale dell'impianto, alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi presenti sul sito ed alla realizzazione delle attività propedeutiche alla disattivazione, è stata rilasciata alla So.G.I.N. S.p.A. (in qualità di esercente) con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 luglio 2006 e presenta un aggiornato corpo prescrittivo, redatto dall'APAT (ora ISPRA).
L'autorizzazione in parola prevede l'obbligo per So.G.I.N. S.p.A. di presentare, entro 5 anni dalla data dell'autorizzazione stessa (25 luglio 2011), istanza per la disattivazione (ex articolo 55 decreto legislativo n. 230 del 1995).
Relativamente ai 64 elementi di combustibile irraggiato (ciclo uranio-torio) Elk-River, la So.G.I.N. S.p.A., constatata la non disponibilità da parte degli USA a riacquisirne la proprietà e la mancanza, a livello internazionale, di impianti industriali adatti al loro riprocessamento, ha provveduto allo «stoccaggio a secco» di tale combustibile nel sito stesso di Rotondella, in contenitori idonei sia allo stoccaggio temporaneo in sito che al trasporto («dual purpose dry cask storage»), in attesa della disponibilità di un deposito nazionale dove poterlo smaltire definitivamente. Tale sistemazione a secco del combustibile, rientra fra gli interventi propedeutici


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alla disattivazione di ITREC, indicati nel predetto decreto ministeriale di licenza di esercizio.
In proposito, la So.G.I.N. S.p.A., l'11 ottobre 2010, in occasione del consueto Tavolo della Trasparenza (tavoli che consentono alla società di interagire direttamente con le amministrazioni locali, finalizzati a comunicare, in totale trasparenza, lo stato di avanzamento delle attività di decommissioning degli impianti), ha illustrato il programma triennale 2011-2013 che, in continuità con il precedente, mira a sostenere l'accelerazione delle attività di decommissioning dell'impianto ITREC. Si sottolinea che, tra le attività previste di maggior rilevo illustrate, c'è la sistemazione a secco del combustibile Elk-River, con la presentazione all'ISPRA, entro il primo semestre 2011, del rapporto di progetto particolareggiato per lo stoccaggio a secco di tale combustibile.
È, altresì, previsto che, nel momento in cui ci sia la disponibilità del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, i casks contenenti il combustibile Elk-River vengano ad esso conferiti (nel rispetto dei tempi tecnici strettamente necessari), unitamente ai rifiuti radioattivi presenti in ITREC ed a quelli che saranno prodotti dalle attività di decommissioning dell'impianto stesso.
Per ciò che attiene alla proposta della «Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato e del Parco Tecnologico» di cui si riferisce nell'atto in esame, si fa presente che la stessa è prevista all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. La norma stabilisce che la So.G.I.N. S.p.A., entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto medesimo, definisca la proposta di cui sopra, sulla base dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia per la Sicurezza Nucleare e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010. Attualmente, l'Agenzia non è ancora operativa per cui mancano i requisiti fondamentali previsti dalla legge per la redazione della Carta in parola; mancano, altresì, le determinazioni conseguenti alla procedura di Valutazione Strategica Ambientale della Strategia Nucleare Nazionale di Governo, indispensabili a tal fine ai sensi del decreto legislativo n. 31 del 2010, articoli 3 e 27.
Per quanto riguarda, infine, la presunta localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a Scanzano Jonico, si sottolinea che, per i motivi appena analizzati, si tratta di mere supposizioni giornalistiche. In più, il decreto legislativo n. 31 del 2010 prevede un percorso di coinvolgimento preventivo e continuo di tutte le realtà sociali locali relative alle aree ritenute idonee alla localizzazione del deposito medesimo.


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ALLEGATO 2

5-02207 Negro: Limiti di concentrazione di sostanze inquinanti nelle attività industriali di produzione di compost.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-02207 presentata dall'onorevole Negro ed altri, dove, segnalando una vicenda giudiziaria che vede coinvolta la società Agriflor s.r.l., con sede legale nel comune di San Bonifacio (Verona), titolare di un impianto per la produzione di compost e di ammendanti agricoli, che avrebbe condotto solo surrettiziamente l'attività di produzione di compost ma in realtà avrebbe smaltito rifiuti in maniera illegale, chiedono, tra l'altro, se non si ritenga di assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire parametri uniformi sul territorio nazionale in materia, si rappresenta quanto segue.
L'Autorità giudiziaria di Verona, presso la quale pende il procedimento penale a carico della suddetta società, avrebbe rilevato la presenza di idrocarburi, diossina, metalli pesanti ed altre sostanze nocive nel compost sottoposto a campionamento, dimostrando che i rifiuti che giungevano alla Agriflor s.r.l. per essere sottoposti a compostaggio non erano idonei e che essi venivano mescolati con i rifiuti pericolosi al fine della successiva distribuzione in campo agronomico. È stato disposto, pertanto, il sequestro preventivo di tutti gli impianti produttivi della Agriflor s.r.l. in data 12 luglio 2008.
Successivamente, è intervenuta la giunta regionale del Veneto con la delibera n. 235 del 10 febbraio 2009 recante norme sull'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici; impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica, che ha motivato, con la necessità di adottare criteri precauzionali ed in considerazione della mancanza di specifici indirizzi a livello comunitario e statale, l'individuazione delle concentrazioni limite accettabili per alcuni inquinanti organici presenti nei fanghi di depurazione utilizzati a fini agronomici, direttamente sui suoli o indirettamente attraverso l'apporto di compost.
Il procedimento penale a carico della Agriflor srl, tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari, sulla base dei provvedimenti della Corte di Cassazione Penale (sentenze n. 10709 del 28 gennaio 2009 e n. 10658 dell'11 febbraio 2010) e di quanto comunicato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Verona, si è articolato, successivamente, nelle seguenti fasi:
con sentenza 10709 del 28 gennaio 2009 della cassazione penale viene confermata l'ordinanza di sequestro del 19 settembre 2008;
sulla base di nuovi riferimenti normativi (legge n. 13 del 2009 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209) e di sopravvenuti provvedimenti amministrativi (delibera della giunta regionale del Veneto n. 235 del 10 febbraio 2009 e determinazione n. 1645 del 16 marzo 2009 della provincia di Verona per l'autorizzazione di adeguamento tecnologico dell'impianto di compostaggio), la difesa della Agriflor srl ha presentato una


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ulteriore istanza di dissequestro che viene inizialmente rigettata dal Gip con provvedimento del 15 aprile 2009;
avverso tale provvedimento viene presentato appello ed il tribunale del riesame, con provvedimento del 28 maggio 2009, in accoglimento dell'appello proposto, annulla il sequestro preventivo;
il Pubblico Ministero, quindi, presenta ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di Venezia.

Occorre ricordare che la questione è stata posta dal Ministero dell'ambiente anche all'attenzione dell'Istituto superiore di sanità, il quale ha osservato che il decreto legislativo n. 99 del 1992 dà facoltà alle regioni di fissare valori cautelativi per le sostanze non normate, in attesa di emanazione di norme nazionali e che i valori limite fissati nella delibera della regione Veneto sono ampiamente più cautelativi di quelli fissati nella bozza di direttiva europea di modifica della direttiva 82/278/CEE.
La Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente, competente per materia, ha ricevuto, con nota protocollo 522712/57.01 del 24 settembre 2009, una richiesta di parere da parte della regione Veneto in merito alla fissazione, operata con Deliberazione della giunta regionale del Veneto, n. 235 del 10 febbraio 2009, di nuovi limiti di concentrazione per alcuni inquinanti nei fanghi di depurazione da avviare in agricoltura, ai sensi del D. Lgs. n. 99/92, concernente: «attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» e con due note, rispettivamente la nota protocollo n. 21605 del 22 ottobre 2009 e protocollo n. 24553 del 27 novembre 2009, ha ritenuto condivisibile, in attesa dell'emanazione di specifica normativa nazionale, quanto disciplinato dalla regione Veneto, nonché la metodologia utilizzata dalla stessa per la fissazione dei limiti proposti e basata sull'applicazione del modello concettuale proposto da uno studio commissionato dalla Commissione europea relativo alle dinamiche di accumulo nel suolo di sostanze organiche persistenti.
La medesima direzione generale ha, inoltre, specificato quali debbano essere gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) da ricercare, i congeneri Dioxin-like da tenere in considerazione in aggiunta a quelli indicati riguardo ai PCB (policlorobifenili), nonché i fattori di equivalenza da utilizzare per il calcolo delle diossine e dei furani.
I limiti fissati dalla normativa nazionale in vigore (decreto legislativo n. 99 del 1992) e che rispecchiano le disposizioni stabilite a livello comunitario dalla direttiva 86/278/CEE appaiono, infatti, ampiamente superati, tanto che, sia in sede nazionale sia in sede comunitaria, si sta provvedendo alla revisione di tale normativa, prevedendo anche la valutazione di ulteriori inquinanti, quali gli IPA e i PCB.
La direzione generale ha provveduto, quindi, a redigere una prima proposta di revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992; tuttavia, poiché in sede comunitaria è attualmente in corso di discussione l'intera materia dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura, della definizione di criteri della cessazione della qualifica di rifiuto per il compost e della proposta di utilizzazione in agricoltura del compost fuori specifica (ovvero il rifiuto organico stabilizzato che non rispetta i requisiti specifici del compost), la stessa ha ritenuto utile attendere gli sviluppi a livello europeo ed ha pertanto chiesto la momentanea sospensione dell'iter approvativo della bozza di decreto.
Successivamente, è intervenuta la sentenza n. 10658 dell'11 febbraio 2010 della Corte di cassazione penale che ha annullato l'ordinanza con la quale era stato disposto il dissequestro dell'impianto, rinviando al tribunale di Verona per un nuovo giudizio al fine di tenere conto dei principi espressi nella citata sentenza n. 10709/2009 (che costituisce giudicato cautelare) e, conseguentemente, indicare gli specifici parametri di riferimento per la valutazione della nocività dei rifiuti contenuti


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nei dati normativi sopravvenuti, ritenuti applicabili nel provvedimento di accoglimento dell'appello proposto dalla difesa della Agriflor s.r.l. Il procedimento innanzi al tribunale del riesame è tuttora in corso e la prossima udienza di trattazione è fissata al 25 novembre 2010.
La sentenza della Corte di cassazione penale n. 10658 dell'11 febbraio 2010, in considerazione di tutte le specifiche circostanze del caso, rileva come nella fattispecie in esame debbano essere rispettati i principi enunciati nella precedente sentenza n. 10709/09 sulla quale si è formato come detto il giudicato cautelare. In particolare la Corte di cassazione penale afferma che in virtù della precedente pronuncia, i giudici nuovamente chiamati a decidere sulla misura cautelare, devono fare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 se non modificate da altri dati normativi di pari efficacia. Afferma poi, con riferimento alle disposizioni citate nella impugnata ordinanza, che atti normativi secondari dell'ente locale non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle della legislazione statale, sicché i valori limite stabiliti dalla delibera della G.R. del Veneto n. 235 del 10 febbraio 2009 non possono trovare applicazione se in contrasto con quelli indicati nella tabella citata (ndr Tab. 1 Colonna A, dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006), salvo che contengano limiti più restrittivi.
Anche alla luce di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale penale la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche ha, contestualmente, provveduto ad effettuare ulteriori approfondimenti tecnici relativamente alla fissazione dei limiti coinvolgendo il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'ISPRA, l'ISS, il CNR-IRSA ed ha partecipato attivamente ai lavori del TAC (Comitato tecnico per l'adattamento della normativa comunitaria al progresso scientifico e tecnologico) per comprendere la possibile evoluzione normativa europea in materia di fanghi e compost.
A tal riguardo si segnala che la Commissione europea ha redatto un Working document «Sludge and Biowaste» - 21 settembre 2010 che ha inviato a tutti gli Stati membri per la consultazione ed il parere. Gli esiti di questa prima consultazione sono stati riportati durante la riunione del TAC del 25 ottobre 2010 nella quale la Commissione europea ha anche presentato l'agenda dei lavori in merito alla revisione della direttiva fanghi/biowaste, alla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il compost/digestato ed alla revisione del regolamento sui fertilizzanti.
A seguito delle suddette recentissime evoluzioni comunitarie in materia ed in considerazione dei lunghi tempi necessari per la definizione di una normativa comune, si sta provvedendo alla formulazione di una nuova proposta di revisione della normativa nazionale che tenga conto sia degli approfondimenti tecnici effettuati sia degli orientamenti a livello comunitario.


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ALLEGATO 3

5-03240 Tommaso Foti: Stoccaggio abusivo di pneumatici usati in un immobile a Fiorenzuola d'Arda.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 5-03240 presentata dall'onorevole Foti e riguardante la presenza di pneumatici usati in un capannone sito nel comune di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, sulla scorta degli elementi informativi acquisiti dalla prefettura di Piacenza, dalla regione Emilia Romagna e dal comune di Fiorenzuola d'Arda, si rappresenta quanto segue.
In data 23 aprile 2003, a seguito di sopralluogo effettuato presso la società Siderplastgommalegno snc da personale dell'ARPA, del comune di Fiorenzuola, dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, è stata accertata l'esistenza, all'interno di un capannone sito nel territorio del comune di Fiorenzuola D'Arda (Piacenza), di un deposito di pneumatici usati, riposti alla rinfusa e occupanti l'intero volume del fabbricato e della corte ad esso annessa.
Inoltre, veniva rilevato, non solo l'elevato rischio di incendio dei materiali depositati e la totale assenza di idonei mezzi di sicurezza, ma anche l'elevata tossicità derivante dalle emissioni di pneumatici bruciati ed il potenziale pericolo per la pubblica incolumità in caso di incendio.
Pertanto, si reputava opportuna la rimozione dei pneumatici fino al raggiungimento dei requisiti minimi di sicurezza antincendio (decreto ministeriale 8 marzo 1985 e decreto ministeriale 10 marzo 1998), la messa in sicurezza della tubazione di gas metano e il posizionamento di transenne lungo la recinzione.
Con ordinanza del 29 aprile 2003 il sindaco del comune di Fiorenzuola d'Arda disponeva a carico dei titolari dell'attività l'obbligo di rimozione, attraverso lo smaltimento, dei materiali eccedenti i limiti di legge presso centri autorizzati, nonché l'immediata cessazione dell'attività di recupero-stoccaggio nel sito. Informata del caso l'autorità giudiziaria, il sito veniva posto sotto sequestro.
Successivamente, in data 4 giugno 2007, il tribunale di Piacenza, degli ulteriori accertamenti svolti nel deposito in questione da parte dell'ARPA e dei Vigili del fuoco, specificava che il sequestro preventivo dell'area non era di ostacolo agli interventi urgenti a tutela dell'incolumità e della salute pubblica.
I diversi e ripetuti accertamenti dimostravano, pertanto, che dal 2003 la situazione ambientale non era mutata.
La prefettura di Piacenza, con nota dell'8 giugno 2007, nel richiedere al sindaco del comune ulteriori informazioni sugli eventuali interventi intrapresi e/o da intraprendere nel sito, ha contattato diverse società, quali l'ENIA e la CEMENTIROSSI, per lo smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di smaltire i pneumatici nell'inceneritore di Borgoforte e l'elevato costo relativo allo spostamento dei medesimi fuori provincia, nonché il mancato supporto della provincia di Piacenza e della regione Emilia Romagna, hanno comportato per il sindaco del comune l'impossibilità di agire.
Al fine di valutare la possibilità di ogni utile iniziativa per la soluzione del gravissimo problema ambientale che investiva il territorio comunale di Fiorenzuola d'Arda, sono stati direttamente interessati dalla


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prefettura l'assessore regionale alla protezione civile ed il presidente della provincia.
Considerata l'assenza delle risorse finanziarie utili alla bonifica ed al ripristino ambientale del sito, esposta sia dalla regione - servizio rifiuti e bonifica - sia dal medesimo comune, presso la prefettura di Piacenza si è tenuto un incontro con gli Enti territoriali competenti e gli uffici interessati, al fine di definire ed adottare gli interventi necessari in situ. In tale sede, sono state previste le seguenti priorità:
1) concordare una strategia pluriennale per l'alleggerimento del quantitativo di pneumatici presenti nello stabilimento;
2) coinvolgere per una verifica degli aspetti finanziari la Regione Emilia Romagna e questo Ministero.

Così come previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui «i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del silo né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi, infatti, le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».
Pertanto, considerando che le risorse finanziarie gestite dalla direzione competente in materia del Ministero dell'ambiente sono state già tutte assentite a favore degli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale, individuati dalla legge n. 426 del 1998 e successive integrazioni e modificazioni, con le modalità e i termini di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001 n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, la richiesta di finanziamento finalizzata alla bonifica ed al ripristino del sito dovrà essere rivolta alla regione.
Si precisa che, la sentenza n. 23494 del 19 maggio 2006, (depositata il 6 luglio 2006) della Corte di cassazione, sezione 3, attiene proprio allo stoccaggio illecito accertato presso il sito in oggetto. Infatti, i gestori di fatto della Società Siderplastgommelegno s.n.c, riconosciuti responsabili della suddetta violazione ambientale, sono stati condannati rispettivamente alla pena di quattordici mila ed otto mila euro di ammenda.
Si assicura che si provvederà a monitorare la situazione affinché siano adottati, quanto prima, i necessari interventi a tutela della salute e dell'ambiente.


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ALLEGATO 4

5-03424 Codurelli: Sui nubifragi nella zona di Lecco del 13 e 15 agosto 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo n. 5-03427 presentata dagli onorevoli Codurelli e Mariani e concernente gli avversi eventi meteorologici verificatisi a Lecco dal 13 al 15 agosto 2010, anche sulla scorta di quanto comunicato dal Dipartimento della protezione civile, si rappresenta quanto segue.
In data 13 agosto 2010 il Dipartimento della protezione civile ha emanato un avviso di avverse condizioni meteorologiche con il quale, recependo l'avviso meteorologico regionale emesso dal Centro funzionale della regione Lombardia, sono state previste, dalle prime ore del giorno seguente e per le successive 24-36 ore, precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale puntualmente di forte intensità sulla Lombardia oltre che sulla Liguria, la Valle d'Aosta, la Toscana, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Umbria, il Lazio e la Sardegna e in estensione, dalle prime ore del giorno successivo, al Lazio.
Sempre secondo quanto previsto, i fenomeni sarebbero stati accompagnati da attività elettrica e da forti scariche di vento.
In pari data, è stato emanato il bollettino di criticità nazionale nel quale sono state riportate le previsioni del Centro funzionale della regione Lombardia, sia per il 13 agosto 2010 che per la giornata successiva, ovvero condizioni di moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato sulle zone di allerta della regione Lombardia denominate Pianura occidentale e orientale, Garda Valcamonica, Prealpi centrali e Nordovest.
In provincia di Lecco, l'esame dei dati pluviometrici relativi alle giornate del 14 e del 15 agosto 2010 hanno evidenziato che nell'area in oggetto le precipitazioni sono state caratterizzate da intensità elevate e cumulate rispettivamente di 76 mm e 31 mm: a tale riguardo si fa presente che nelle stazioni di Caslino d'Erba e di Cortenova sono stati registrati 95 mm in tre ore (con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni) e 81 mm in tre ore (con tempi di ritorno tra 200 e 500 anni).
In tale provincia, in particolare, sono state segnalate l'evacuazione di una palazzina a scopo precauzionale per uno smottamento a monte dell'edificio, le esondazioni dei torrenti Bosisolo e Gandagliolo, la chiusura per frana della strada statale n. 36 tra Lecco e Palladio, l'istituzione di senso unico alternato per la rimozione del movimento franoso lungo la strada statale n. 639 all'altezza di Suello, la chiusura della linea ferroviaria Lecco-Monza tra le stazioni di Valmadrena e Oggiono per smottamenti, con l'istituzione di una linea alternativa di autobus per il tempo necessario al ripristino della stessa.
Sulla base dei dati tecnici e delle informazioni a disposizione, il Dipartimento della protezione civile ha ritenuto che l'evento meteorologico in questione sia stato caratterizzato da una estensione provinciale e da un quadro danni modesti, sia per quanto riguarda la viabilità che per quanto attiene agli edifici di civile abitazione, ascrivibile, nel complesso, ad una situazione di ordinaria criticità, solo localmente più aggravata.


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Si ritiene, inoltre, importante precisare che, in merito, la regione Lombardia non ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione tecnica concernete la valutazione del rischio residuo e una analitica e motivata quantificazione economica dei danni subiti.
Peraltro, dai documenti trasmessi dalla regione non si evince la sussistenza di significative condizioni di pericolo incombente sui predetti beni esposti.
È invece chiaro come le predette criticità, seppure aggravate dalle precipitazioni, siano state originate anche da eventi condizioni di fragilità di un territorio che, come è noto, risulta intensamente antropizzato e caratterizzato dalla presenza di infrastrutture inadeguate a smaltire le precipitazioni registrate.
Per quanto sopra esposto e sulla base degli elementi tecnici acquisiti, si ritiene quindi che i predetti fenomeni alluvionali siano ascrivibili ad eventi della tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992, ossia ad «eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria».
Infine, si rappresenta che il 4 novembre 2010 è stato sottoscritto un accordo di programma quadro tra il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e la regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede, per la provincia di Lecco, la realizzazione di 13 azioni tra interventi urgenti per la difesa del suolo e manutenzioni ordinarie e straordinarie per un importo di 9.057.000 euro, oltre a 5.200.000 euro per la laminazione del fiume Lambro.


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ALLEGATO 5

5-03526 Bonavitacola: Sulla situazione di emergenza nello smaltimento dei rifiuti in regione Campania.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione n. 5-03526 presentata dagli onorevoli Bonavitacola e Iannuzzi, concernente l'emergenza nello smaltimento dei rifiuti in Campania, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento alla raccolta differenziata nella regione Campania, in base ai dati di proiezione relativi all'anno 2008, diramati dai comuni attraverso il sistema SIGER trasmessi fino ad oggi, si attesta una produzione di rifiuti differenziati o indifferenziati pari a ton. 2.465.136,41. La raccolta differenziata, dal 15,55 per cento del 2007, si attesta nel 2008 al 20,85 per cento, con un incremento del 5,3 per cento. In particolare, i dati forniti nel 2008 registrano la percentuale del 36,04 per cento per la Provincia di Avellino, del 26,59 per cento per quella di Benevento, del 12,41 per cento per quella di Caserta, del 18,06 per cento per la Provincia di Napoli e, infine, del 41,42 per cento per quella di Salerno. I dati relativi al 2009 sono ancora in corso di certificazione.
Con riferimento all'impianto di termovalorizzazione di Acerra va evidenziato che, come prescritto dall'articolo 7, comma 7, del decreto legge n. 195 del 2009, sono state ultimate, con esito positivo, le operazioni di collaudo; le prove funzionali hanno evidenziato il raggiungimento degli standard prestazionali, sia in termini di smaltimento di 600.000 t/annue di rifiuto meccanicamente trattato, rispetto a 2.000.000 di tonnellate annue prodotte nell'intera Regione, sia relativamente al profilo di legge, con particolare riguardo ai parametri ambientali imposti dalla normativa comunitaria di settore e dall'Autorizzazione integrata Ambientale dell'impianto.
Specificamente, si è potuto accertare che il livello delle emissioni non solo rispetta i limiti di cui al decreto legislativo n. 133 del 2005, ma anche quelli assai più rigorosi stabiliti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, coerentemente con quanto previsto dall'allegato 1) della direttiva 96/61/CE e dal decreto legislativo n. 59/2005.
Con riferimento alle ragioni del fermo delle linee del termovalorizzatore di Acerra, occorre sottolineare che le linee Stesse sono soggette a programmati interventi di manutenzione ordinaria, nonché ad interventi di manutenzione straordinaria in termini quasi sempre alternati, onde assicurare continuità nel funzionamento dell'impianto, come del resto appare naturale a fronte di un impianto complesso nel suo primo anno di esercizio.
Riguardo al termovalorizzatore di Salerno, l'attività connessa alla sua realizzazione è stata affidata, con Ordinanza P.C.M n. 3641 del 16 gennaio 2008, al Sindaco di Salerno, all'uopo nominato Commissario Delegato.
L'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 195 del 2009, ha poi previsto che «per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno,


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anche per il tramite della Società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n 4 e successive modificazioni, provvede ci porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ottica quindi della già rilevata competenza provinciale in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la provincia di Salerno ha provveduto a confermare gli atti adottati dalla precedente gestione del Commissario Delegato-Sindaco di Salerno, tra cui l'individuazione delle aree per la costruzione dell'impianto e le relative concessioni ed autorizzazioni; sono state avviate e concluse le fasi progettuali fino al livello esecutivo, ponendo in essere, quindi, tutte le idonee iniziative finalizzate alla realizzazione del termovalorizzatore in rassegna.
Riguardo alla capacità residua delle discariche, allo stato attuale risultano in esercizio:
1) la discarica di SantArcangelo Trimonte (Benevento);
2) la discarica di Savignano Irpino (Avellino);
3) la discarica di Terzigno (Napoli);
4) la discarica di San Tammaro (Caserta), in corso di completamento.

La situazione di queste, in ordine alla capienza totale e residua e ai rifiuti conferiti, è riportata nella tabella allegata, a disposizione degli interroganti.
Riguardo all'accertamento economico, massa attiva-passiva, connessa alla gestione dell'emergenza e alle posizioni debitorie dei comuni nei confronti della gestione straordinaria della fase emergenziale, si rappresenta che con decreto in data 15 settembre 2010, l'Unità Stralcio ha accertato i crediti vantati nei confronti dei comuni campani, delle ex Strutture Commissariali e dal Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti Campania - di cui al decreto legge n. 195 del 31 dicembre 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 febbraio 2010, n. 26, articolo 12, comma 2, - per un importo pari ad euro 170.963.493,85. Si precisa che il sopracitato importo è stato accertato alla data del 31 agosto 2010 e si riferisce ai crediti maturati per il periodo i gennaio 2008-31 dicembre 2009.
In particolare, detto importo scaturisce:
dall'accertamento dei crediti nei confronti di alcuni comuni della Campania per recupero spese relative ad interventi di rimozione dei rifiuti effettuati a favore dei comuni inadempienti ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, pari a euro 2.373.458,80;
dall'accertamento dei crediti per tariffa smaltimento rifiuti nei confronti di alcuni comuni della regione Campania, per un importo pari a euro 168.590.035,05.

Per i crediti vantati dal Commissario delegato all'emergenza rifiuti Campania per il periodo dal 16 dicembre 2005 (data di risoluzione ex lege del contratto con la Fibe Campania S.p.A.) al 31 dicembre 2007, il Ministero dell'Interno, su segnalazione quadrimestrale della Struttura, in ottemperanza a quanto disposto con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3657 del 20 febbraio 2008, articolo 2, ha operato (e tuttora sta operando) una trattenuta sui trasferimenti erariali di competenza degli stessi Comuni, versando le relative somme direttamente sulla contabilità speciale intestata all'Unità Stralcio che, alla data del 31 agosto 2010, ammontano a complessivi euro 106.640.226,21.
Il richiamato decreto di accertamento, in data 17 settembre 2010, è stato trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile, che ha provveduto ad inoltrano al Ministero dell'economia e delle finanze per le opportune valutazioni ed i conseguenti provvedimenti finalizzati al recupero di detti crediti attraverso ulteriori riduzioni dei trasferimenti erariali da operare


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a cura del Ministero dell'interno. Si rappresenta, altresì, che, ai fini dell'accertamento della massa passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti, è già stata predisposta la bozza dell'avviso pubblico per la formazione della massa passiva di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. La stessa è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile che, condiviso il testo finale, ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le opportune valutazioni in seguito alle quali il bando verrà immediatamente emanato dall'Unità Stralcio, così come previsto dalla citata normativa.
L'attività di supporto, ai sensi del citato articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 195 del 2009 è praticamente proseguita, senza soluzione di continuità, a partire dal gennaio del 2010. È proseguita ininterrottamente fino al 5 ottobre 2010, data nella quale la regione Campania ha assunto in carico esclusivo le attività di collaborazione in termini consultivi da parte dell'Unità Operativa.
A seguito dei noti eventi connessi ai disordini verificatosi a Terzigno (Napoli), l'attività si è esponenzialmente incrementata.
Per quanto concerne le iniziative intraprese dal Dipartimento della protezione civile si rappresenta che ha continuato a fornire il dovuto supporto alle Amministrazioni ordinariamente competenti in materia di rifiuti, attraverso le proprie Strutture operanti in Napoli in occasione di opportune richieste avanzate dalle predette Amministrazioni, con particolare riguardo alla pianificazione ed organizzazione dei flussi dei rifiuti, così come previsto dalla normativa vigente (articolo 4, comma 3, decreto legge n. 195 del 2009).
Altresì, va evidenziato che il Governo centrale, a seguito delle accese proteste della collettività interessata rispetto sia alla corrente gestione della discarica Cava SARI nel comune di Terzigno (Napoli), sia alla prevista realizzazione dell'ulteriore discarica Cava Vitiello nel medesimo comune, oltre ad essere intervenuto sottoscrivendo un accordo con gli enti interessati, nella specie i 18 comuni dell'area vesuviana, ampiamente rispettato, volto a sospendere l'esercizio della discarica Cava SARI al fine di ripristinarne le condizioni di sostenibilità sociale, per poi riprendere i conferimenti presso la Cava medesima limitatamente ai rifiuti prodotti dai predetti comuni vesuviani, si è fatto promotore delle istanze provenienti dalle Amministrazioni territoriali campane afferenti alla modifica di talune disposizioni del decreto legge n. 195 del 2008, formulando il testo di un decreto legge sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 che ha, tra l'altro, soppresso la previsione normativa del decreto legge n. 90 del 2008 relativa alla realizzazione della discarica Cava Vitiello.
In ultimo, relativamente alla «provincializzazione» della gestione dei rifiuti si rappresenta che detta organizzazione gestoria territoriale non costituisce novità introdotta dal decreto legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, quanto piuttosto momento applicativo proprio su base territoriale dei principi comunitari in materia di «prossimità del ciclo dei rifiuti», della normativa statale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché delle disposizioni legislative regionali di cui alla legge della regione Campania in materia di rifiuti 4/2007 e ss.mm.


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Allegato 1

Situazione delle discariche.
  Sant'Arcangelo
Trimonte
Savignano
Irpinio
San Tammaro Chiaiano Terzigno
Capienza Totale (ton.) 1.090.000 1.000.000 1.550.000 700.000 750.000
Rifiuti Conferiti (ton.) 686.580 735.298 787.115 401.554 503.228
Capienza Residua (ton.) 403.420 264.702 260.818 298.446 246.772
Media Giornaliera (ton./g) 250 250 750 850 1.600
Previsione chiusura Agosto 2013 Dicembre 2014 Ottobre 2011 Settembre 2011 Marzo 2011


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ALLEGATO 6

5-03611 Braga: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischi idrogeologico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-03611 presentata dall'onorevole Braga ed altri, riguardante i finanziamenti e le attività poste in essere per combattere il dissesto idrogeologico, si rappresenta quanto segue.
Il Governo con l'ultima legge finanziaria (articolo 2, comma 240 legge finanziaria 2010) ha stanziato risorse pari a 900 milioni di euro proprio per la realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale.
Proprio per la consapevolezza dell'importanza di affrontare il problema, va anche puntualizzato che tale cifra costituisce l'intera dotazione di risorse assegnate per il risanamento ambientale dalla Delibera CIPE del 6 novembre 2009 e che il Governo ha deciso di destinarla completamente alla realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.
La norma stabilisce che le risorse disponibili possono essere utilizzate anche tramite Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e nell'ambito del quale viene definita la quota di cofinanziamento regionale. Le risorse complessive, pari a 1.286,083 milioni di euro - comprensivi delle risorse a disposizione del Ministero per le annualità 2009 e 2010 -, sono quindi in corso di programmazione.
Lo strumento dell'Accordo di programma, utilizzato a tale scopo da questa Amministrazione, consente di convogliare, all'interno di un unico piano coordinato, sia le risorse statali sia quelle regionali, evitando così duplicazioni di interventi e frammentazione della spesa, e di attivare processi che consentiranno una più rapida attuazione degli interventi ed una maggiore incisività del monitoraggio.
Al fine di arrivare, per ogni regione e per ogni bacino idrografico, alla individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico che richiedano un intervento prioritario per la prevenzione e mitigazione di tale rischio, nonché in successione, alla definizione e sottoscrizione, su base regionale, degli accordi di programma finalizzati al finanziamento degli interventi, il Ministero dell'Ambiente ha avviato da tempo apposite consultazioni con tutte le Regioni, le Autorità di bacino ed il Dipartimento della Protezione Civile.
Gli interventi vengono individuati di concerto con le Regioni e con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le l'Autorità di bacino interessate, sulla base delle effettive criticità del territorio con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza delle persone e dei centri abitati.
Il peso del dissesto idrogeologico per il Paese è importante e impone a tutte le istituzioni decisioni responsabili e un'attenta valutazione delle situazioni di maggiore crisi. Quello intrapreso è un percorso che richiede tempi adeguati per affrontare e risolvere progressivamente quelle situazioni di rischio che destano più preoccupazione per l'incolumità delle popolazioni e per l'assetto del territorio.
Per il futuro, la messa a regime di tale sistema e la sua continuità nel tempo consentirà di ridurre al minimo gli effetti


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della mancata prevenzione nelle aree maggiormente esposte a rischio idrogeologico rispetto a quanto non sia stato possibile fare in passato, sia per carenza di fondi che per carenza di coordinamento nella programmazione degli interventi.
L'attribuzione delle risorse viene effettuata applicando coefficienti di ripartizione Coerenti con le raccomandazioni indicate dalla Corte dei Conti, a conclusione dell'indagine Conoscitiva sul «Programmi ed interventi per il riassetto idrogeologico per la difesa del suolo», in ordine alla necessità di integrare i coefficienti superficie-popolazione ex decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999 con «un correttivo che tenga in debito conto l'effettivo rischio esistente sul territorio». A fronte di tale richiesta, si è ritenuto di attribuire un peso del 50 per cento alle variabili superficie e popolazione (criterio indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999) inserendo ulteriori variabili relative all'alta criticità idrogeologica (frane e alluvioni) desunta da un'analisi dei Piani per l'Assetto Idrogeologico approvati/adottati/predisposti, e ai fenomeni di erosione costiera ricavati da un'analisi dell'arretramento della linea di riva dal 1960 al 2000 in relazione ai beni esposti. Questi due fattori rappresentano in maniera più completa e significativa il rischio per il territorio derivante dai pericoli naturali in materia di difesa del suolo.
Ad oggi sono stati siglati n. 8 Accordi di Programma con le Regioni: Sicilia, Lazio, Liguria, Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. In particolare:
l'Accordo di Programma con la Regione Sicilia prevede il finanziamento di n. 173 interventi riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 304,3 milioni di euro;
l'Accordo di Programma con la Regione Lazio prevede il finanziamento di n. 89 interventi riguardanti la riduzione del rischio da frane, da alluvioni e del rischio frana di falesie costiere per un importo complessivo di 120 milioni di euro;
l'Accordo di Programma con la Regione Liguria prevede il finanziamento di n. 1 intervento strategico riguardante la riduzione del rischio da alluvione sul Torrente Bisagno per un importo complessivo di 35,7 milioni di euro;
l'Accordo di Programma con la Regione Abruzzo prevede il finanziamento di n. 20 interventi riguardanti la riduzione del rischio da frane, da alluvioni e del rischio da erosione costiera per un importo complessivo di 40,7 milioni di euro;
l'Accordo di Programma con la Regione Lombardia prevede il finanziamento di n. 162 interventi riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 224,9 milioni di euro;
l'Accordo di Programma con la Regione Ernila-Romagna prevede il finanziamento di n. 81 interventi riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 150,9 milioni di euro;
l'Accordo di Programma con la Regione Umbria prevede il finanziamento di n. 19 interventi riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 48,0 milioni di euro;
l'Accordo di Programma con la Regione Toscana prevede il finanziamento di n. 91 interventi riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 126,6 milioni di euro.

I restanti Accordi sono in corso di definizione. Per tutti si osserverà il criterio di ripartizione territoriale previsto dalla vigente normativa in materia di risorse rivenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

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