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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
II Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 17 novembre 2010


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03822 Nicola Molteni: Sulla carenza di organico del Tribunale di Como ... 29
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 34

5-03643 Rao: Sulla situazione degli istituti penitenziari di Trento e Rovereto ... 29
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 36

5-03824 Ferranti: Sul decesso, nel carcere di Regina Coeli, del detenuto Simone La Penna ... 29
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 37

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (Seguito dell'esame e rinvio) ... 29
ALLEGATO 4 (Emendamento del relatore) ... 39
ALLEGATO 5 (Proposta di emendamento dell'onorevole Contento) ... 40
ALLEGATO 6 (Emendamento del relatore) ... 41

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (Seguito dell'esame e rinvio) ... 31

INTERROGAZIONI:

5-03826 Borghesi: Sui vincitori idonei del concorso per educatori penitenziari ... 32
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 42

5-03708 Samperi: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.
5-03697 Ferranti: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento ... 32
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) ... 44

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni) ... 33
ALLEGATO 9 (Parere approvato) ... 50

AVVERTENZA


II Commissione - Resoconto di mercoledì 17 novembre 2010


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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.30

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni


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a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03822 Nicola Molteni: Sulla carenza di organico del Tribunale di Como.

Nicola MOLTENI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Nicola MOLTENI (LNP), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la chiarezza della risposta fornita. Nel sottolineare la gravissima situazione di scopertura in cui versa il tribunale di Como, auspica che i necessari trasferimenti di personale possano essere perfezionati in tempi estremamente rapidi.

5-03643 Rao: Sulla situazione degli istituti penitenziari di Trento e Rovereto.

Roberto RAO (UdC) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Roberto RAO (UdC), nel replicare, pur ringraziando il Sottosegretario per la risposta fornita ed apprezzando gli sforzi che il Governo sta compiendo per sopperire alla carenza di fondi e di strutture, sottolinea la situazione drammatica ed emergenziale degli istituti carcerari in oggetto. Evidenzia altresì come ancora oggi il piano carceri non abbia avuto attuazione e come vi sia la totale incertezza sui tempi per l'assegnazione dei duemila agenti di polizia penitenziaria.

5-03824 Ferranti: Sul decesso, nel carcere di Regina Coeli, del detenuto Simone La Penna.

Pietro TIDEI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Pietro TIDEI (PD) si dichiara sostanzialmente insoddisfatto della risposta, ritenendo inaccettabile che lo stato di salute di Simone La Penna, più volte segnalato dai suoi legali, sia stato invece considerato compatibile con le condizioni di vita carcerarie. Tanto è vero che il detenuto è morto. Prende atto che è in corso un'indagine, coperta dal segreto istruttorio. Sottolinea peraltro come la situazione carceraria sia sempre più drammatica perché il Governo non interviene in modo adeguato e non ne affronta i problemi alla radice.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri sono stati esaminati tutti gli emendamenti ed articoli


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aggiuntivi presentati, salvo quelli riferiti all'articolo 3, che è stato accantonato.
Avverte che il relatore ha presentato un emendamento (vedi allegato 4) diretto a venire incontro ad alcune perplessità espresse dal rappresentante del Governo e dal gruppo della Lega, che ha presentato un emendamento soppressivo.

Marilena SAMPERI (PD), relatore, illustra l'emendamento 3.200, rilevando come questo sia diretto ad accogliere i rilievi espressi nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo circa l'opportunità di escludere dall'applicazione del beneficio le detenute madri condannate per il delitto di omicidio, anche nel caso in cui questo non sia stato commesso secondo le modalità di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Tiene a sottolineare che l'opportunità di presentare tale emendamento deve essere rinvenuta nell'esigenza di addivenire ad un testo che sia il più possibile condiviso e che quindi possa essere approvato dal Parlamento.

Manlio CONTENTO (PdL) non ritiene del tutto coerente con il sistema la scelta di ampliare le limitazioni oggettive derivanti dall'applicazione dell'articolo 4-bis attraverso il mero richiamo ad alcuni delitti. A suo parere sarebbe più opportuno intervenire sull'articolo 47-quinquies, mantenendo l'attuale formulazione del comma 1 ed inserendo un ulteriore comma volto a precisare, in caso di condanna per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis, le modalità di espiazione di quella parte di pena che, secondo il comma 1, deve essere comunque espiata presso istituti penitenziari. In particolare, si potrebbe prevedere che tale parte di pena possa essere espiata presso gli ICAM ovvero qualora non sussista in concreto il pericolo di commissione di ulteriori delitti o il concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. Formula pertanto una proposta di emendamento che chiede al relatore di accogliere (vedi allegato 5).

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara di condividere la proposta appena formulata dall'onorevole Contento, ritenendo che possa andare incontro alle esigenze sia della maggioranza sia dell'opposizione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI pur rilevando che l'emendamento presentato dal relatore viene incontro ai rilievi da lei espressi nella seduta di ieri, dichiara di preferire la soluzione proposta dall'onorevole Contento, che peraltro richiama tutti i delitti indicati dall'articolo 4-bis senza porvi alcun condizionamento, affinché questi possano essere considerati come delle limitazioni all'applicazione del beneficio di cui all'articolo 47-bis.

Carolina LUSSANA (LNP), dopo aver espresso apprezzamento sia per il relatore che per l'onorevole Contento che ha presentato una proposta di emendamento che può essere sicuramente considerata una ottima sintesi del dibattito svoltosi in Commissione, dichiara di preferire proprio la soluzione proposta dall'onorevole Contento, auspicando che sia trasformata in emendamento dal relatore.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la proposta dell'onorevole Contento possa rappresentare l'ultima possibile mediazione volta a contemperare tutte le esigenze delle quali si deve tenere conto quando si intende disciplinare una materia tanto delicata quanto quella della detenzione speciale delle detenute madri.

Marilena SAMPERI (PD), relatore, preso atto di una pressoché unanime condivisione della proposta dell'onorevole Contento, la fa propria e presenta un emendamento che ne riproduce il contenuto (vedi allegato 6). Ritira quindi l'emendamento 3.200.

Carolina LUSSANA (LNP) ritira pertanto l'emendamento 3.1.


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Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 accantonato ieri. Considerato che l'emendamento 3.1 è stato appena ritirato, pone in votazione l'emendamento del relatore 3.201, avvertendo che qualora venisse approvato non verranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

La Commissione approva l'emendamento 3.201 del relatore.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.30.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di testo unificato e che alcuni gruppi hanno chiesto una pausa di riflessione prima di procedere all'adozione del testo unificato.

Enrico COSTA (PdL), dopo aver ribadito che la votazione di un testo unificato deve essere fatta con piena consapevolezza del contenuto e degli effetti delle relative disposizioni ed aver sottolineato che il suo gruppo non intende dare alla votazione di un testo unificato un significato meramente regolamentare, relativo alla possibilità di presentazione di emendamenti, chiede che la Commissione, prima di procedere all'adozione del testo, possa sentire degli esperti di diritto costituzionale e di diritto penale. Ritiene che solo dopo questo approfondimento di natura tecnico-giuridica si possa prendere posizione sulla proposta di testo presentata dal relatore.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, chiede che i gruppi si esprimano sulla proposta dell'onorevole Costa.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la Commissione debba concludere in tempi brevi l'esame delle proposte di legge in materia di omofobia e transfobia, considerata la gravità del fenomeno. Dichiara quindi di essere favorevole alle audizioni solo qualora queste non rallentino l'iter del provvedimento. Per tale ragione invita la Presidenza a predisporre un calendario dei lavori della Commissione che possa coniugare sia l'esigenza rappresentata dall'onorevole Costa che quella di approvare in tempi celeri il testo.

Lorenzo RIA (UdC) concorda con la proposta dell'onorevole Costa, ricordando che il testo della Commissione che l'Assemblea ha bocciato approvando una pregiudiziale di costituzionalità presentata dal gruppo dell'UdC era carente proprio sotto il profilo del principio di determinatezza della fattispecie.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dopo aver espresso forti dubbi di costituzionalità sul testo unificato, ritenendo che un'aggravante formulata sulla base dell'intenzione del reo possa essere in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, dichiara di essere favorevole allo svolgimento di audizioni sul testo.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che lo svolgimento di audizioni non sia essenziale per il proseguimento dell'iter legislativo, in quanto non si tratta di introdurre nell'ordinamento una novità assoluta essendo già presenti altre circostanze aggravanti la cui ratio è da rinvenire proprio nell'intenzione del reo di compiere un reato nei confronti di un'altra persona in quanto diversa da sé. Inoltre, anche in molti altri ordinamenti vi sono norme


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penali volte a contrastare l'omofobia e la transfobia. Tuttavia, considerata la richiesta da parte dei gruppi di maggioranza di svolgere delle audizioni, dichiara di non opporsi a queste qualora non abbiano una finalità dilatoria.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, ritiene che in realtà non vi sia alcuna esigenza di svolgere audizioni e che sarebbe sufficiente esaminare lo studio di diritto comparato predisposto dal Servizio Biblioteca della Camera dei deputati, dal quale risulta quanti Stati abbiano adottato una legislazione di contrasto all'omofobia ed alla transfobia. A tali Stati se ne devono poi aggiungere altri, come ad esempio i Paesi Bassi e quelli scandinavi. Tuttavia se si devono svolgere delle audizioni, auspica che queste siano svolte in tempi brevi e che si limitino all'audizione di un penalista ed eventualmente di un costituzionalista.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto degli interventi svolti avverte che le audizioni saranno stabilite nell'ambito di una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.15.

5-03826 Borghesi: Sui vincitori idonei del concorso per educatori penitenziari.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Federico PALOMBA (IdV), quale cofirmatario dell'interrogazione, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, auspica che vengano velocizzate tutte le procedure necessarie per consentire l'assunzione dei 44 educatori idonei in tempi ridotti.

5-03708 Samperi: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.

5-03697 Ferranti: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Marilena SAMPERI (PD), replicando, sottolinea come quanto accaduto abbia gettato nello sconcerto il mondo notarile, poiché questo concorso è sempre stato ritenuto un esempio di serietà e di regolarità. Per quanto concerne il profilo delle responsabilità, prende atto che gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, ma ritiene che la risposta del Governo avrebbe comunque dovuto essere più precisa. Sottolinea in particolare l'esigenza di chiarire in quali tempi e modi si intenda risolvere il problema delle aspettative deluse dei candidati.

Donatella FERRANTI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta che, pur tenendo conto dell'esigenza di non ledere il segreto istruttorio, appare generica, elusiva e burocratica. Osserva come sia la prima volta che si verifica un evento di tale gravità in un concorso pubblico nazionale e come si debbano assolutamente tutelare i ragazzi meritevoli, che hanno diritto di fare affidamento sulla regolarità dei concorsi cui partecipano.


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Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.45.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il relatore, onorevole Torrisi, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 16 novembre 2010).

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, dichiara di essere disposto a presentare una nuova proposta di parere che tenga conto di quanto emerso nel dibattito di ieri, nel corso del quale l'onorevole Contento e l'onorevole Ferranti chiedevano sostanzialmente che le osservazioni apposte al parere fossero trasformate in condizioni.

Cinzia CAPANO (PD) condivide le premesse della proposta di parere del relatore e conviene sulla necessità di trasformare le osservazioni in condizioni. Con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 8, chiede al relatore di tenere conto nella premessa della proposta di parere che sarebbe stato opportuno cristallizzare l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, ribadito anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20106 del 2009, che generalizza il principio, previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 192 del 1998, della nullità del patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica.

Salvatore TORRISI (PdL), relatore, presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 9), che tiene conto anche della richiesta dell'onorevole Capano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (vedi allegato 9).

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Laboccetta e C. 3592 Santelli.

II Commissione - Mercoledì 17 novembre 2010


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03822 Nicola Molteni: Sulla carenza di organico del Tribunale di Como.

TESTO DELLA RISPOSTA

La tematica evocata dall'Onorevole Nicola Molteni involge questioni cui il Ministro Guardasigilli ha da sempre riservato massima attenzione: sin dall'inizio della Legislatura, infatti, questo Dicastero si è impegnato per garantire una crescente funzionalità del «sistema Giustizia» e con esso una reale ottimizzazione delle dotazioni organiche degli Uffici giudiziari del Paese.
Nello specifico, per quanto concerne l'Ufficio giudiziario di Como si segnala, in base alle notizie acquisite dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, che l'organico magistratuale togato del Tribunale di Como (composto, oltre al Capo dell'Ufficio, da due Presidenti di Sezione e 26 giudici, uno dei quali con funzioni di giudice del lavoro) presenta, allo stato, la vacanza di 6 dei predetti 26 posti di giudice. Di tali vacanze, non ancora pubblicate dal Consiglio Superiore della Magistratura, tre sono da ascrivere all'uscita dall'Ordine giudiziario di altrettanti magistrati, mentre tre sono da imputare al recente trasferimento dei giudici presso altri Uffici giudiziari, a far data dall'agosto 2010.
Per quanto riguarda, invece, l'Ufficio del Giudice di Pace di Como, il relativo organico risulta costituito da 15 giudici onorari e presenta, attualmente, una scopertura di 10 unità.
Ciò premesso, deve in primo luogo precisarsi che l'Organo a cui compete - in via esclusiva - l'onere di provvedere alla copertura delle vacanze organiche relative al personale di magistratura è il Consiglio Superiore della Magistratura al quale spetta, pertanto, di bandire i concorsi tra i magistrati in servizio, di raccogliere e valutare le istanze presentate da questi ultimi e, infine, di deliberare in merito all'assegnazione dei posti messi a concorso. Al medesimo Consiglio Superiore della Magistratura, d'altro canto, è del pari riconosciuta l'esclusiva potestà decisoria in merito all'attivazione dell'applicazione extradistrettuale, la quale rappresenta il principale strumento messo a disposizione dall'Ordinamento giudiziario per sopperire ad eventuali lacune organiche aventi carattere temporaneo.
Con riferimento, poi, al personale amministrativo, si rileva che nel Tribunale di Como rispetto ad un organico di 83 unità sono presenti 67 risorse umane, tenuto conto di due unità ivi distaccate da altri Uffici e tre dipendenti di altre Amministrazioni in comando. Nell'Ufficio del Giudice di Pace di Como, invece, sono presenti 10 unità rispetto ad una pianta organica di 9, tenuto conto di un operatore giudiziario in sovrannumero e di un cancelliere comandato ai sensi della legge n. 468/99. È evidente, quindi, che la scopertura di organico di circa il 19 per cento interessa il solo Tribunale, mentre presso l'Ufficio del Giudice di Pace è presente personale in servizio in misura superiore alla dotazione organica stabilita.
Ciò posto, per fronteggiare le difficoltà operative dell'Ufficio giudiziario in questione, si fa presente che sono stati adottati tutti gli strumenti di competenza del Ministero. In considerazione, infatti, delle limitazioni imposte per il contenimento della spesa pubblica, gli strumenti da utilizzare nell'immediato per dotare di personale il Tribunale di Como e cosi garantire la necessaria funzionalità del servizio Giustizia sono quelli di natura temporanea.


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Va evidenziato, in proposito, che l'articolo 3, comma 128, della legge 244/07, modificato dall'articolo 4-bis della legge 22 febbraio 2010, ha autorizzato il Ministero della Giustizia a coprire temporaneamente i posti vacanti negli Uffici giudiziari mediante l'utilizzo in posizione di comando di personale di altre pubbliche Amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
Ciò è stato prontamente fatto per il Tribunale di Como, presso il quale sono attualmente in servizio 3 unità comandate da altre Amministrazioni. Ad ogni buon conto si rammenta, in linea più generale, che per sopperire alla mancanza di personale, sia nell'ipotesi di scopertura dei posti che di assenze prolungate, il Presidente della Corte d'Appello può intervenire a livello locale con lo strumento dell'applicazione al fine di bilanciare le effettive necessità degli Uffici del distretto, nei modi previsti dall'articolo 14 dell'accordo 27 marzo 2007.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03643 Rao: Sulla situazione degli istituti penitenziari di Trento e Rovereto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'Onorevole Rao posso comunicare che la nuova casa circondariale di Trento, realizzata dalla Provincia, è stata presa in consegna provvisoria dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il 14 luglio ultimo scorso per consentire l'avvio di tutte le attività propedeutiche all'effettivo esercizio del nuovo complesso; la consegna definitiva della struttura, inizialmente prevista per il 30 settembre 2010, è slittata nel mese di novembre per la necessità di effettuare alcuni lavori integrativi. Voglio inoltre segnalare che entro lo stesso mese di novembre il nuovo istituto dovrebbe entrare in funzione.
L'apertura della nuova struttura richiederà, ovviamente, un incremento del personale ad essa assegnato: a questo riguardo, premesso che in occasione del piano di integrazione degli organici degli istituti penitenziari - connesso al 161o corso di formazione - sono state assegnate all'istituto penitenziario di Trento 25 unità di polizia penitenziaria che prenderanno servizio a novembre di quest'anno, voglio segnalare che è intenzione dell'Amministrazione indire un interpello straordinario rivolto al personale in servizio negli istituti penitenziari del centro e del sud (dove c'è meno sofferenza di organico), che darà peraltro agli interessati la possibilità di partecipare alle procedure per l'assegnazione di alloggi demaniali contigui alla nuova struttura.
In ogni caso l'Amministrazione, al fine di integrare ulteriormente l'organico complessivo dell'istituto di Trento, in attesa delle assunzioni di 2.000 unità di polizia penitenziaria previste nel piano carceri, sta valutando la possibilità di attingere personale anche da altri istituti.
Quanto, poi, alla sede di Rovereto faccio presente che la struttura, risalente al periodo austro-asburgico, versa in precarie condizioni e necessita di continui interventi manutentivi. Peraltro, un intervento di ristrutturazione generale dell'edificio ed il suo adeguamento al vigente regolamento penitenziario non appare praticabile, considerato che la vetustà e le caratteristiche strutturali dell'immobile condizionano negativamente l'efficacia di eventuali opere di ristrutturazione che, in ogni caso, ridurrebbero ulteriormente la già limitata capacità ricettiva dell'istituto, pari a 54 posti letto.
Per tale complesso di ragioni il Ministro sta valutando ogni opportuna iniziativa, che consenta di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie investite, tenuto conto che per l'attivazione del nuovo penitenziario trentino, che ha una capienza pari a circa 250 posti detentivi, sarà necessario integrare il personale ad esso assegnato, corrispondente a 90 unità, e ciò per assicurare la piena funzionalità dell'istituto, nel rispetto dei principi di sicurezza e di efficienza.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03824 Ferranti: Sul decesso, nel carcere di Regina Coeli, del detenuto Simone La Penna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per rispondere alle esigenze di chiarezza degli Onorevoli interroganti sulla morte del detenuto Simone La Penna sono stati richiesti gli elementi di competenza al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al Tribunale di Sorveglianza ed alla Procura della Repubblica di Roma.
Riferisco, quindi, che il La Penna è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Viterbo in data 27 gennaio 2009 in seguito ad un provvedimento di cumulo di 12 sentenze, tutte emesse nei suoi confronti tra il 1997 e il 2006, per reati collegati all'illecita detenzione, alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti. La pena inflitta per effetto del cumulo giuridico è stata di anni 8 e mesi 5 di reclusione, con fine pena indicato al 10 luglio 2011, detratti il presofferto e il condono di anni 3.
In data 8 giugno 2009, su richiesta della direzione sanitaria di Viterbo, il La Penna è stato trasferito presso il reparto di chirurgia del Centro diagnostico terapeutico del carcere di Regina Coeli e quivi ricoverato per accertamenti. Sottoposto durante il regime carcerario a visite mediche specialistiche, sia presso l'ospedale Pertini, sia presso l'ospedale S. Spirito di Roma, il La Penna è deceduto in data 26 novembre 2009 nel Reparto Chirurgia del Centro Diagnostico Terapeutico di Regina Coeli, ove era in cura.
In seguito all'intervenuto decesso, il Provveditore del Lazio ha disposto, come di consueto, una verifica ispettiva volta ad appurare cause, circostanze e modalità della morte del detenuto. Gli accertamenti compiuti non hanno riscontrato responsabilità da parte degli operatori penitenziari in servizio presso l'Istituto.
Copia della relazione della visita ispettiva è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che in data 8 gennaio 2010, all'esito di ulteriori indagini conoscitive, ha indagato sette persone, tutti medici e paramedici in servizio presso la struttura carceraria di Regina Coeli, per il reato di cooperazione in omicidio colposo in danno del La Penna. In data 17 febbraio 2010, la predetta Autorità inquirente ha conferito incarico peritale collegiale, volto ad appurare epoca e mezzo della morte, nonché la possibile riferibilità dell'evento-decesso a condotte causalmente colpose poste in essere dai sanitari della struttura.
Le indagini, attualmente in corso, sono coperte da riserbo investigativo. Allo stato, così come precisato dall'Autorità giudiziaria procedente, non risultano coinvolgimenti di medici in servizio presso altre strutture sanitarie, né ipotesi di maltrattamento o abusi riferibili al personale di Polizia Penitenziaria, ovvero alla popolazione carceraria. Risultano, invece, ipotizzabili - a parere degli inquirenti - «trattamenti sanitari non conformi a parametri di perizia, prudenza e diligenza, impartiti presso la struttura medica carceraria ove il La Penna era detenuto e curato».
Dirimenti, sotto tale ultimo aspetto, le argomentazioni motivazionali rese note dalla competente Magistratura di sorveglianza. Il La Penna, infatti, nella riconosciuta qualità di soggetto socialmente pericoloso e recidivo reiterato non avrebbe potuto ottenere la misura della


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detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1-bis ordinamento penitenziario, né essere altrimenti scarcerato se non in presenza di condizioni di salute talmente gravi da determinare la sua incompatibilità con il regime carcerario. Tutte le relazioni sanitarie acquisite dal Tribunale di Sorveglianza appaiono tali, invece, da escludere espressamente l'incompatibilità del La Penna con il regime detentivo, anche poco tempo prima della sua morte.
Ed infatti, in data 9 novembre 2009, ossia appena 20 giorni prima del decesso del La Penna, risulta agli atti della Magistratura di sorveglianza il referto dei sanitari del carcere di Regina Coeli, attestante «condizioni del paziente stazionarie... compatibili con il regime detentivo».
Dato atto di quanto sopra e in attesa delle verifiche giurisdizionali tuttora in atto, concludo nel senso dell'evidente ultroneità di qualsivoglia attività di iniziativa ministeriale.


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ALLEGATO 4

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

EMENDAMENTO DEL RELATORE
ART. 3.

Al comma 2 dopo le parole: , al di fuori delle ipotesi di applicazione dell'articolo 4-bis, inserire le seguenti: ovvero di condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice,
3. 200.Il Relatore.


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ALLEGATO 5

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELL'ONOREVOLE CONTENTO
ART. 3.

Sostituire il comma 2:
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «all'ergastolo» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis, la detenzione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1, può essere espiata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette allo scopo realizzate».


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ALLEGATO 6

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

EMENDAMENTO DEL RELATORE
ART. 3.

Sostituire il comma 2:
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «all'ergastolo» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis, la detenzione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1, può essere espiata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette allo scopo realizzate».
3. 201Il relatore.

(Approvato)


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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-03826 Borghesi: Sui vincitori idonei del concorso per educatori penitenziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi appresto a rispondere all'Onorevole Palomba con la fondata consapevolezza di chi sa di poter dare per acquisito l'iter evolutivo del concorso pubblico per 397 posti di educatore penitenziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2004 e conclusosi in data 9 luglio 2008.
In estrema sintesi, ricordo, infatti, che nel corso del 2009 sono stati assunti i primi 103 vincitori e che nel corrente anno si è proceduto all'assunzione di ulteriori 250 unità, tutte attualmente in servizio ad eccezione fatta di una sola unità la cui assunzione è stata differita su richiesta, stante la sussistenza «di validi motivi».
Per quanto riguarda, invece, le residue 44 unità del predetto concorso a 397 posti di educatore, vorrei segnalare che trattasi di posti anch'essi assegnati regolarmente dall'Amministrazione ad altrettanti vincitori, ma resi nuovamente disponibili in seguito alla rinuncia da parte degli iniziali destinatari.
Ebbene, al fine di coprire interamente i posti messi a concorso, si è già proceduto allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 487/94, assegnando nelle sedi di destinazione i 44 candidati collocatisi in posizione utile, in sostituzione dei rinunciatari.
Il relativo provvedimento di assunzione potrà, tuttavia, essere emanato soltanto dopo che sarà stato perfezionato il provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche delle aree funzionali del pertinente Dipartimento, cosi come espressamente stabilito dall'articolo 74 della legge 6 agosto 2008, n. 133, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 8-bis della legge 26 febbraio 2010 n. 25.
Allo stato, il procedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di questa Amministrazione risulta in via di definizione presso i competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Faccio presente, infatti, che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha accolto la richiesta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e, con nota del 12 luglio 2010, ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la firma dell'Onorevole Ministro, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali di questa Amministrazione.
Nelle more dell'acquisizione della firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze, resta però normativamente inibita una ridefinizione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali, al pari della distribuzione, per ogni struttura penitenziaria ubicata sul territorio nazionale, dei relativi contingenti organici. Peraltro, anche ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale, non


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sarebbe, allo stato, possibile nemmeno fare riferimento all'attuale dotazione organica, risultando cosi impossibile avanzare al Dipartimento della Funzione Pubblica una richiesta di autorizzazione ad assumere nuovo personale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge finanziaria.
Detto ciò, nel premettere che la validità della graduatoria del concorso a 397 posti di educatore è fissata al 31 maggio 2012, ribadisco che sarà cura di questo Ministero profondere il massimo impegno per una celere risoluzione della questione sinora affrontata.


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ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-03708 Samperi: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.

Interrogazione n. 5-03697 Ferranti: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta alle interrogazioni dell'Onorevole Samperi e dell'Onorevole Ferranti, riguardanti entrambi il concorso a 200 posti di notaio indetto con Decreto del Direttore Generale per la giustizia civile del 28 dicembre 2009, ritengo innanzitutto necessario fornire i seguenti elementi informativi.
Il bando relativo al concorso citato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12 gennaio 2010 e, dopo breve tempo, è stata inoltrata al Consiglio Nazionale del notariato, alla Corte di Cassazione, alla Procura Generale presso detta Corte e alla Corte d'Appello di Roma, la richiesta di trasmettere i nominativi necessari a formare la commissione esaminatrice, destinata ad essere composta, a seguito del provvedimento di nomina del Ministro, da 6 notai, 6 magistrati e da 3 professori universitari.
Al riguardo, faccio presente che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 166/2006, i 6 commissari notai devono essere scelti nell'ambito di una rosa di 18 nominativi indicati dal Consiglio Nazionale Notariato.
La scelta degli altri membri è rimessa alla discrezionalità del Ministro, il quale, per quanto riguarda i componenti magistrati, può anche desumerli dalle indicazioni fomite dal Presidente della Corte di Cassazione, dal procuratore Generale della Corte di Cassazione e dal Presidente della Corte di Appello di Roma.
Rappresento, inoltre, che l'indicazione analitica dei nominativi e delle qualifiche dei componenti della commissione di esame, è contenuta nel Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2010: che ad ogni buon fine deposito agli atti - disponibile, peraltro, anche sul sito internet del Ministero della Giustizia.
Con riferimento al concreto svolgersi delle prove di esame, segnalo che la Direzione Generale per la giustizia civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha provveduto al reperimento del personale di segreteria per la Commissione e di quello di sorveglianza per i giorni di espletamento delle prove scritte. Sempre la stessa Direzione Generale si è occupata, altresì, dell'organizzazione logistica, della preparazione di tutto il materiale di cancelleria, della sistemazione dei banchi e dei tavoli di lavoro.
Per quanto attiene, poi, al concreto svolgersi delle prove, voglio ricordare che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 166/2006, «La commissione del concorso per notaio si riunisce il giorno di ciascuna prova scritta e, estratta a sorte la materia su cui verte la prova scritta, formula tre distinti temi che sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste uguali. Il presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste... Aperta la stessa... fa dettare senza indugio. Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti gli elaborati». Il comma 6 statuisce, inoltre, che: «il presidente assicura e organizza la vigilanza in ogni sala in cui si svolgono le prove».


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Tutto ciò premesso, voglio chiarire che dagli accertamenti sino ad ora svolti con riferimento alle prove riguardanti il concorso in questione è emerso che il primo giorno di esame lo svolgimento dei lavori e la stesura degli elaborati si sono articolati senza alcun problema, né di carattere organizzativo, né procedurale. Il secondo giorno, invece, dopo la dettatura del tema, un candidato ha lamentato la non originalità della traccia; alla consegna degli elaborati, inoltre, più di un candidato ha fatto rilevare, con disappunto, che la traccia dettata era molto simile a quella data, dalla scuola «Anselmo Anselmi» di Roma, diffusa sul sito internet della medesima il 6 ottobre precedente.
Infine, il terzo giorno di esame, gruppi di candidati si sono presentati nelle aule già agitati, chiedendo di parlare con la Commissione. Quest'ultima, dopo aver provveduto all'individuazione dei temi da sottoporre alla scelta, è entrata nell'aula n. 7 alle ore 13,15, accolta da grida di contestazione. Di conseguenza, a causa del protrarsi di tale situazione e constatandone la incontrollabilità, alle 16,20 la prova veniva sospesa.
Questo è il resoconto dei fatti, così come emersi dagli accertamenti allo stato compiuti. Voglio, comunque, rammentare che, con riferimento a tale vicenda, il Ministro della Giustizia, sin dal 5 novembre ultimo scorso, a seguito di un attento esame degli atti trasmessi dalla commissione esaminatrice, ha inteso assumere le seguenti determinazioni:
salvare il bando di concorso, per evitare che tanti candidati siano penalizzati da ulteriori ritardi derivanti dalla pubblicazione di un nuovo bando che, inevitabilmente, provocherebbe notevoli dilazioni nella determinazione delle date utili per lo svolgimento delle prove di un nuovo concorso;
annullare le prove celebrate e, in questo senso, il Direttore Generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari di Giustizia è stato invitato a procedere immediatamente; al riguardo, posso comunicare che il provvedimento di annullamento delle sole prove scritte del concorso a 200 posti di notaio indetto con D.D. del 28 dicembre 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 12 novembre ultimo scorso;
rinnovare per intero la commissione esaminatrice che ha provveduto all'individuazione delle tracce e presieduto allo svolgimento delle prove, pur non nutrendo alcun dubbio sulla buona fede dei suoi componenti;
trasmettere gli atti in possesso del Dicastero alla Procura della Repubblica per le eventuali iniziative di competenza.

In proposito, il Procuratore della Repubblica di Roma ha comunicato che sulla vicenda del concorso notarile «interrotto per presunte irregolarità, è stato iscritto il procedimento penale n. 57077/10 nei confronti di ignoti per il reato di cui all'articolo 323 c.p.» e che «sono in corso indagini per acquisire tutti gli elementi utili».
Posso comunque assicurare agli interroganti che è intendimento del Ministro della Giustizia garantire la necessaria, massima trasparenza nello svolgimento del concorso in questione ed evitare, in ogni caso, per il futuro, il ripetersi di episodi analoghi a quelli che, purtroppo, hanno connotato le prove di esame da ultimo espletate.


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ALLEGATO 9

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:
a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si definisce impresa «qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo status giuridico». Tale definizione si sovrappone, sostanzialmente, a quella dell'articolo 2082 del codice civile ed appare volta a precisare che lo «status giuridico» è irrilevante ai fini della qualificazione di determinate attività quali attività di impresa. La necessità di una simile precisazione appare dubbia. Più in generale, desta perplessità il riferimento allo «status giuridico», che è concetto di origine dottrinale, usato per indicare sinteticamente la disciplina applicabile ad un dato soggetto o ad una data attività;
b) desta, inoltre, perplessità la previsione, contenuta dagli articoli 2 e 6 di un «impegno» dello Stato a garantire che, limitatamente ai rapporti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno (articolo 2, comma 1, lettera o) e articolo 6, comma 7). Occorre rilevare che la previsione dell'impegno dello Stato a garantire una ragionevole durata dei processi, anche civili, esiste già ed ha fonte costituzionale. Una specificazione del principio con legge ordinaria potrebbe essere più opportuna se collocata nell'ambito di un complessivo intervento di riforma del processo civile, volto a ridurne i tempi, da sottoporre all'esame della Commissione competente in via prevalente per materia. Inoltre, la mera affermazione, con legge ordinaria, di un impegno dello Stato a garantire che non debbano durare più di un anno solo determinati processi esecutivi, che intercorrano per di più solo tra determinati soggetti, potrebbe suscitare dubbi di compatibilità con l'articolo 3 della Costituzione;
c) l'articolo 3-bis, al comma 1, integrando l'articolo 9 della legge n. 241 del 1990 (in materia di intervento nel procedimento amministrativo) dà una definizione di interessi diffusi quali «interessi appartenenti alla generalità dei cittadini» ovvero «interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti». Anche in considerazione dei riflessi di carattere sistematico che una simile disposizione potrebbe produrre, non appare opportuno cristallizzare in via normativa la nozione di interesse diffuso o se sia invece più opportuno lasciare tale definizione all'elaborazione giurisprudenziale. Analoghe riflessioni dovrebbero essere compiute anche con riferimento al comma 2 dell'articolo 3-bis, che legittima le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a proporre azioni in giudizio a tutela di interessi diffusi, riproducendo la definizione di cui sopra. Quanto al terzo comma del medesimo articolo, che legittima ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale,


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rilevo che potrebbe non essere agevole individuare i criteri per definire la «maggiore rappresentatività»;
d) gli articoli 8 e 10 introducono nel provvedimento disposizioni relative a materie che appaiono estranee all'impianto originario del provvedimento. Le materie in questione sono: la lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e il diritto fallimentare. E su di esse si interviene, in modo particolarmente incisivo, in un un'ottica di tutela privilegiata delle imprese (soprattutto di quelle definite «micro» e «piccole» imprese). L'articolo 8, segnatamente, contiene disposizioni in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e reca una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231. L'articolo 10 contiene invece disposizioni in materia di diritto fallimentare e, in particolare, una delega molto incisiva, volta sostanzialmente a riformare la legge fallimentare, che peraltro è stata da poco riformata. Senza volere entrare nelle scelte di merito, che competono esclusivamente alla Commissione di merito, appare necessario sottolineare come interventi tanto rilevanti in settori particolarmente delicati dell'ordinamento debbano più opportunamente costituire l'oggetto di autonomi progetti di legge, da sottoporre all'esame in sede referente delle Commissioni competenti in via prevalente per materia;
e) che, in ogni caso, con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 8, sarebbe stato opportuno cristallizzare l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, ribadito anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20106 del 2009, che generalizza il principio, previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 192 del 1998, della nullità del patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica;
f) all'articolo 11, appare in linea di principio apprezzabile la previsione del comma 7, che dispone che ogni prefettura territorialmente competente predisponga delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi. Sembra peraltro opportuno verificare la compatibilità di tale previsione con la disciplina vigente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, sia soppresso il secondo periodo;
2) agli articoli 2 e 6, siano soppressi i riferimenti alla delimitazione temporale della durata dei processi civili;
3) all'articolo 3-bis sia soppressa la definizione di interesse legittimo;
4) siano soppressi gli articoli 8 e 10.

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