SOMMARIO
Mercoledì 1° dicembre 2010
5-03469 Borghesi: Sul procedimento giudiziario relativo ad un decesso nel corso di un intervento chirurgico ... 36
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 41
5-03350 Motta: Sulle insufficienze dell'organico in servizio presso il Tribunale di Parma ... 36
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (Discussione e conclusione) ... 37
ALLEGATO 3 (Testo base) ... 46
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE. Atto n. 293 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio) ... 38
Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo CALIENDO.
La seduta comincia alle 14.55.
5-03469 Borghesi: Sul procedimento giudiziario relativo ad un decesso nel corso di un intervento chirurgico.
Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Antonio BORGHESI (IdV), replicando, prende atto della risposta, riservandosi di valutarne in modo più approfondito gli aspetti tecnico-giuridici. Ritiene, in ogni caso, che sarebbe stato doveroso informare l'interessata della irregolarità di un atto che aveva comunque, nella sostanza, l'inequivocabile significato di atto di opposizione all'archiviazione.
5-03350 Motta: Sulle insufficienze dell'organico in servizio presso il Tribunale di Parma.
Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Carmen MOTTA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, della quale prende atto. Sottolinea peraltro come le risulti che la situazione del Tribunale di Parma sia ben diversa da quella prospettata nella risposta e come l'atto di sindacato ispettivo avesse principalmente ad oggetto le difficoltà in cui versa il predetto tribunale con particolare riferimento alla carenza di organico nel settore degli affari civili.
Fulvio FOLLEGOT, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.05.
Mercoledì 1o dicembre 2010.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.
Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.
La seduta comincia alle 15.20.
Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.
(Discussione e conclusione).
La Commissione inizia la discussione del provvedimento.
Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che l'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2661 a prima firma dell'onorevole Antonio Pepe: «Modifiche alla legge 18 maggio 1973, n. 239, in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili».
Ricorda che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente della proposta di legge, giungendo all'approvazione di un testo risultante dall'approvazione di emendamenti, sul quale è stato espresso parere favorevole dalla I Commissione. Si sono quindi realizzati i presupposti per il trasferimento in sede legislativa. Pertanto, è stato richiesto il trasferimento in sede legislativa, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana di oggi.
Avverte altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Il contingentamento dei tempi è depositato presso la segreteria della Commissione.
Manlio CONTENTO (PdL), relatore, si riporta alla relazione svolta nel corso dell'esame in sede referente.
Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto che il rappresentante del Governo non intende intervenire, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.
Manlio CONTENTO (PdL), relatore, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge all'ordine del giorno, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato 3).
La Commissione adotta quale testo base il testo della proposta di legge C. 2661, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente.
Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in considerazione del consenso unanime che si è riscontrato sul provvedimento e della circostanza che si tratta di un testo che non presenta particolari questioni che non siano state già affrontate e risolte nel corso dell'esame in sede referente, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di emendamenti. Avverte quindi che si passa alla votazione degli articoli.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1 e 2.
Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.
(Così rimane stabilito).
Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, indìce quindi la votazione nominale sul testo in esame.
La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 2661, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato 3).
La seduta termina alle 15.20.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
Mercoledì 1o dicembre 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.
La seduta comincia alle 15.20.
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.
Atto n. 293.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge comunitaria 2008, stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504 del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento mentre l'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie all'applicazione della disciplina sanzionatoria, riprendendole da quelle del Regolamento 504/2008 e del sopra richiamato decreto ministeriale 29 dicembre 2009.
Gli articoli da 3 a 5 prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti dal Regolamento 504/2008 in relazione ai metodi di identificazione degli equidi e dal decreto ministeriale 29 dicembre 2009 in relazione alla gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE.
La relazione illustrativa spiega che l'introduzione di sanzioni di natura esclusivamente amministrativa si inquadra nell'ottica di una depenalizzazione operata in gran parte del settore agricolo e alimentare.
L'articolo 3 individua le seguenti sanzioni irrogate per violazioni in materia di identificazione degli equidi:
detenzione di equidi non in regola con gli obblighi di identificazione: da 900 a 4.500 euro per ogni capo;
asportazione o sostituzione non autorizzata del trasponder applicato ad un equide: da 3.000 a 18.000 euro per ogni capo;
modifica o contraffazione del passaporto di un equide: da 3.000 a 18.000 euro per ogni documento;
impianto non autorizzato di trasponder su un equide: da 900 a 4.500 euro per ogni capo;
spostamento o ingresso in azienda di un equide non accompagnato dal passaporto e dal documento di provenienza; ne risponde il titolare dell'azienda, proprietario o detentore delegato di un equide: da 300 a 1.800 euro per ogni capo;
mancata applicazione del trasponder o sua applicazione non conforme o in assenza della preventiva verifica della presenza o meno di altro dispositivo già impiantato; ne risponde il veterinario (o soggetto con equivalente qualifica): da 150 a 900 euro per capo.
Alla reiterazione delle violazioni all'articolo 3 consegue - ex articolo 8-bis, legge n. 689 del 1981 - il raddoppio della sanzione pecuniaria irrogata e l'esclusione del pagamento in misura ridotta.
L'articolo 4 dello schema individua le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione; tali sanzioni si applicano al proprietario dell'animale o al suo detentore delegato:
omessa denuncia (entro 7 gg.) di nascita del puledro alle autorità competenti: da 150 a 900 euro per ogni capo; nel caso di reiterazione di tale violazione la sanzione pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso pagamento in misura ridotta;
omesso invio alle autorità competenti della richiesta di registrazione in anagrafe di equide nato in Italia ovvero identificato e proveniente da Paese UE: da 300 a 1.800 euro per ogni capo;
omesso invio alle autorità competenti, entro 7 gg. dall'arrivo in azienda, della richiesta di registrazione in anagrafe di equide proveniente da Paese UE o da Paese terzo: da 300 a 1.800 euro per ogni capo;
omesso invio, alle autorità competenti, entro 7 gg. dall'evento, della vendita o esportazione definitiva di equide destinato a Paese UE o a Paese terzo: da 300 a 1.800 euro per ogni capo;
omesso invio, alle autorità competenti, entro 7 gg. dall'evento, del passaggio di proprietà per vendita o acquisto di equide: da 300 a 1.800 euro per ogni capo;
omesso invio, alle autorità competenti, entro 3 gg. dall'evento, della comunicazione della morte o abbattimento di equide in luogo diverso dal macello: da 150 a 900 euro per ogni capo;
omesso invio, alle autorità competenti, entro 7 gg. dalla scoperta, della comunicazione del furto-smarrimento dell'equide o del suo passaporto: da 500 a 3000 euro per ogni caso (nel caso di furto o smarrimento dell'equide); da 300 a 1.800 euro per ogni capo (nel caso di furto o smarrimento del passaporto);
omesso invio, alle autorità competenti, entro 7 gg. dalla scoperta, della comunicazione del ritrovamento dell'equide rubato-smarrito o del passaporto: da 150 a 900 euro per ogni capo.
L'articolo 5 determina le sanzioni conseguenti alle violazioni in materia di mancate registrazioni:
omessa istituzione, incompleta compilazione e aggiornamento del registro aziendale di carico e scarico; ne risponde il proprietario dell'equide o il detentore delegato: da 300 a 1.800 euro;
mancato firma del proprietario sul passaporto dell'equide; ne risponde il proprietario dell'equide o il detentore delegato: da 300 a 1.800 euro;
mancato accertamento dei requisiti indicati per gli equidi introdotti nell'azienda e mancata comunicazione della macellazione alla banca dati; ne risponde il titolare o responsabile stabilimento: da
150 a 900 euro. Nel caso di reiterazione di tale violazione la sanzione pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso pagamento in misura ridotta.
L'articolo 6 dello schema di decreto detta la disciplina relativa all'accertamento delle violazioni e alla possibile sanatoria degli illeciti accertati.
L'articolo 7, recante le norme finali, attribuisce alle regioni e province autonome la competenza ad irrogare le sanzioni, rinviando alla disciplina generale prevista dalla legge n. 689 del 1981.
Gli articoli 8 e 9 contengono infine, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.
Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
Interrogazione n. 5-03469 Borghesi: Sul procedimento giudiziario relativo ad un decesso nel corso di un intervento chirurgico.
L'atto di sindacato ispettivo in discussione ha per oggetto la vicenda giudiziaria occorsa alla Sig.ra Carla Venturelli, denunciante nell'ambito di un procedimento penale istruito per vagliare le cause della morte della di lei madre, deceduta nel 2002 ad Alessandria a seguito di un infausto intervento chirurgico.
In particolare, l'interrogante riferisce il fatto che il magistrato della locale Procura della Repubblica non ha ritenuto di dover convocare la signora Venturelli e neppure altri testimoni durante il procedimento, «nemmeno dopo l'archiviazione, quando si sono opposti avendo loro rinvenuto un documento con un numero di sacca sbagliato».
Viene chiesto, quindi, al Ministro «...se non ritenga di dover intervenire al fine di, fare chiarezza sui fatti avvenuti mediante un'apposita iniziativa ispettiva ove sussistano i presupposti di legge».
A tale proposito si comunica che le competenti articolazioni ministeriali, al fine di approfondire la vicenda sotto l'esclusivo profilo di eventuali condotte di rilievo disciplinare, hanno chiesto notizie utili agli Uffici Giudiziari piemontesi, ricevendo una esaustiva relazione stilata dal Procuratore della Repubblica di Alessandria.
Da questa è emerso che il procedimento penale menzionato, aperto per il reato di cui all'articolo 589 c.p. (omicidio colposo) e portante il n. 1320/05, è stato definito dal G.I.P. di Alessandria con provvedimento di archiviazione del 27 ottobre 2006, su conforme richiesta del Pubblico Ministero.
Detto procedimento era stato iscritto dalla Procura a seguito della denuncia - depositata il 22 aprile 2005 - con la quale, appunto, Carla Venturelli aveva richiesto il sequestro della documentazione medica relativa alla morte della madre, avvenuta il 7 aprile 2002, ipotizzando, come causa del decesso, un errore chirurgico.
La citata Procura, una volta acquisita tale documentazione, ha richiesto una consulenza tecnica, affidata al dr. Osculati dell'Università degli Studi dell'insubria, le cui risultanze, che sono apparse all'Ufficio requirente assolutamente condivisibili, hanno portato ad escludere la possibilità di ravvisare condotte colpose causalmente rapportabili al verificarsi del decesso della signora Terenzoni, madre di Carla Venturelli.
L'Ufficio requirente, infatti, considerato che era all'evidenza impossibile eseguire utilmente quell'esame autoptico che non era stato svolto subito dopo la morte della medesima signora Terenzoni - avvenuta, è bene rammentarlo, nel 2002 - e che, in assenza di esso, non era comunque possibile individuare eventuali condotte almeno potenzialmente colpose di uno o più sanitari, ha rilevato che alla base della tardiva denuncia sembrava esservi un sostanziale difetto di informazione dei familiari, piuttosto che un'effettiva esposizione di fatti e circostanze tali da consentire l'individuazione di comportamenti penalmente rilevanti. Per tali motivi, l'ufficio menzionato ha ritenuto che, nel caso di specie, non era ravvisabile il reato ipotizzato e, conseguentemente, in data 25 febbraio
2006 ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento.
La richiesta di archiviazione è stata ritualmente notificata alla signora Venturelli, ai sensi dell'articolo 408 c.p.p., con l'avvertimento che, nel termine di 10 giorni dalla notifica, avrebbe potuto presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
In data 13 marzo 2006 la Signora Venturelli ha inoltrato via fax alla Procura della Repubblica, nonché al Presidente della Repubblica, uno scritto contenente il riferimento a documenti allegati con «alcune brevi considerazioni» ed una richiesta di «risposta esaustiva». Tale scritto, evidentemente, non è stato ritenuto dal GIP quale atto di opposizione all'archiviazione con richiesta di prosecuzione di indagini, tanto è vero che il magistrato non ha inteso fissare l'udienza in camera di consiglio prevista dall'articolo 409, 2o comma c.p.p..
Tanto premesso, giova evidenziare che la valutazione da parte del GIP della nota suindicata, a firma della persona offesa, rappresenta indubbiamente atto di esercizio delle prerogative giurisdizionali e, come tale, è sottratto al sindacato disciplinare.
Peraltro, anche a voler prescindere da tale considerazione, non può - in linea più generale - non rimarcarsi come l'opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa sia sottoposta, a norma dall'articolo 410 c.p.p., a requisiti precisi, sanciti a pena di inammissibilità dalla norma citata: tale atto, infatti, deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova.
Nel caso di specie, hanno osservato che lo scritto a firma della sig.ra Venturelli, sottoposto alla valutazione del GIP di Alessandria, non sembra presentare i requisiti suddetti, limitandosi a contenere una richiesta di risposta esaustiva a dubbi su riferite anomalie sulle sacche di sangue, a considerazioni sull'operato dei medici - i quali non avrebbero messo al corrente i congiunti della paziente dell'infarto e della trasfusione di sangue - e a generiche critiche alla perizia svolta.
In sostanza, le competenti articolazioni ministeriali non hanno ravvisato nello scritto della signora Venturelli la richiesta di procedere ad ulteriori investigazioni, mediante, ad esempio, l'audizione di testimoni o indagini peritali suppletive, e le doglianze sulle riferite incongruenze sono state considerate in termini di critica degli elementi di prova già raccolti, senza tuttavia enunciare la richiesta di precisi e nuovi strumenti d'indagine.
Per le ragioni sin qui evidenziate, dall'esame degli atti acquisiti, non sono stati ravvisati elementi di rilievo disciplinare, né nei confronti del magistrato della Procura della Repubblica che ha disposto il sequestro della documentazione medica e, all'esito, consulenza tecnica medico legale, richiedendo successivamente l'archiviazione del procedimento previo rituale avviso alla persona offesa, né nei confronti del G.I.P. che ha emesso il decreto di archiviazione, ritenendo implicitamente inammissibile l'opposizione della persona offesa.
Non appaiono, pertanto, sussistere i presupposti per l'attivazione di un'attività ispettiva, così come richiesto dall'interrogante.
Interrogazione n. 5-03350 Motta: Sulle insufficienze dell'organico in servizio presso il Tribunale di Parma.
Nel rispondere all'onorevole Motta non posso esimermi dall'evidenziare il costante impegno profuso da questo Dicastero per garantire una crescente funzionalità del «sistema Giustizia» e con esso una reale ottimizzazione delle dotazioni organiche degli Uffici giudiziari del Paese.
Ciò premesso rappresento - sulla base delle notizie acquisite dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria - che l'organico magistratuale togato del Tribunale di Parma (composto, oltre dal Capo dell'ufficio, da un Presidente di sezione e da 22 giudici, due dei quali con funzioni di giudice del lavoro) presenta, allo stato, la sola vacanza di uno dei 22 posti di giudice organicamente previsti.
La situazione descritta tiene conto sia dei trasferimenti (assunti con decreti ministeriali in data 6 maggio 2010) dei dottori U. FORZIATI e V. MONTESARCHIO ad altri uffici (ove i predetti non hanno ancora assunto possesso delle nuove funzioni loro attribuite), sia del trasferimento del dott. L. AGOSTINI (disposto con deliberazione del C.S.M. in data 22 settembre 2010) al Tribunale in parola (ove lo stesso non è ancora stato immesso nel possesso delle funzioni ivi attribuitegli). Quanto all'unica scopertura nell'organico magistratuale, comunico che la predetta vacanza non è ancora stata pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Spetta, infatti, a quest'ultimo l'onere di provvedere - in via esclusiva - alla copertura delle vacanze organiche relative al personale di magistratura e, di conseguenza, il compito di bandire i concorsi tra i magistrati in servizio, di raccogliere e valutare le istanze presentate da questi ultimi e, infine, di deliberare in
merito all'assegnazione dei posti messi a concorso. Al medesimo Consiglio Superiore della Magistratura è del pari riconosciuta, peraltro, l'esclusiva potestà decisoria in merito all'attivazione dell'applicazione extradistrettuale, la quale rappresenta il principale strumento messo a disposizione dall'Ordinamento giudiziario per sopperire ad eventuali lacune organiche aventi carattere temporaneo.
Per quanto riguarda, poi, gli Uffici giudiziari di Parma tengo a sottolineare che gli stessi sono stati oggetto della massima attenzione da parte del competente Dipartimento del Ministero della Giustizia, soprattutto dopo il crac della Parmalat e l'incremento delle attività giudiziarie legate al caso. Faccio presente, infatti, che occasione delle assunzioni degli idonei del concorso a 443 posti di ufficiale giudiziario C1 (ora Funzionario UNEP F1) per coprire posti vacanti di cancelliere C1 (ora Funzionario giudiziario F1) sono stati coperti 4 posti nel Tribunale - unici vacanti sulla pianta organica allora in dotazione - ed un posto nella Procura.
Inoltre, all'epoca delle indagini relative al processo Parmalat, nella Procura di Parma sono stati coperti con la mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30, decreto legislativo n. 165 del 2001 due posti-1 di cancelliere B3 (ora Cancelliere F3) ed 1 di operatore giudiziario B2 (ora assistente giudiziario F2).
Va aggiunto, poi, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall'articolo 4-bis,
della legge 22 febbraio 2010, n. 24, è stato attivato anche il comando di personale da altre Amministrazioni, vista la proroga normativamente introdotta che ha prolungato fino al 31 dicembre 2012 la possibilità di ricorrere al comando temporaneo di personale di altre Amministrazioni, anche di diverso comparto, per coprire i posti vacanti negli Uffici giudiziari.
Per effetto di tale norma, a luglio del 2008, nel Tribunale, sono stati coperti 1 posto di cancelliere C2 (ora Direttore Amministrativo F3), 1 di cancelliere B3 (ora Area II Cancelliere F3) ed 1 di operatore giudiziario B1 (ora Area II Operatore giudiziario F1). I predetti comandi sono scaduti lo scorso mese di luglio, così come previsto dall'articolo 4, comma 4, del contratto collettivo integrativo 16 maggio 2001.
Altre due procedure sono state, inoltre, attivate a febbraio ed aprile 2010 al fine di consentire la coprire temporaneamente due posti di cancelliere C1 rispettivamente vacanti nel Tribunale e nella Procura; entrambe le procedure, tuttavia, si sono concluse negativamente.
Ciò posto, rappresento che da una comparazione delle piante organiche aggiornate per effetto del decreto ministeriale 5 novembre 2009 con quelle precedentemente in vigore, risulta che il Tribunale di Parma ha perso in totale due posti.
Nella sezione di Fidenza, invece, è stato soppresso il solo posto di direttore amministrativo, area terza, F3, che costituiva l'unica vacanza dell'Ufficio, ma è stato aumentato un posto di ausiliario, area prima, F1. Di conseguenza il totale dell'organico non è cambiato. Ad ogni buon conto, per fronteggiare le difficoltà operative dell'Ufficio giudiziario in questione, faccio presente che sono stati adottati tutti gli strumenti di competenza del Ministero. In considerazione, infatti, delle limitazioni imposte per il contenimento della spesa pubblica, gli strumenti da utilizzare nell'immediato per dotare di personale il Tribunale di Parma e così garantire una migliore funzionalità del servizio Giustizia sono quelli di natura temporanea. In tal senso, rammento la possibilità normativamente accordata al Presidente della Corte d'Appello, il quale può intervenire a livello locale con lo strumento dell'applicazione, al
fine di bilanciare le effettive necessità degli Uffici del distretto, nei modi previsti dall'articolo 14 dell'accordo 27 marzo 2007.
Per quanto riguarda, infine, gli Uffici del Giudice di Pace di Parma e del circondario segnalo che, in presenza di problemi di funzionalità, è possibile intervenire con il comando di dipendenti comunali ai sensi della legge n. 468 del 1999.
In forza di tale normativa il Presidente del Tribunale di Parma può interessare i comuni del circondario per l'attivazione del comando di dipendenti comunali che siano in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa, la quale stabilisce che «il personale dipendente comunale che opera o ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della medesima legge, continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'Ufficio del Giudice di Pace esistente nel circondario e avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi».
Preciso, tra l'altro, che i criteri applicativi della norma sono stati individuati con circolare del 7 settembre 2000 e che i Presidenti dei Tribunali competenti per territorio sono stati delegati a richiedere alle Amministrazioni comunali, previa intesa con i coordinatori degli uffici del giudice di pace, il comando del personale in servizio negli uffici di conciliazione soppressi.
Per ciò che concerne, infine, le problematiche relative al completamento e al finanziamento del processo civile telematico e delle comunicazioni telematiche, comunico che il Tribunale di Parma è già stato coinvolto nel progetto di informatizzazione del settore civile che attualmente in corso.
In particolare, secondo quanto riferito dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, sin dallo scorso mese di dicembre sono stati attivati i Sistemi Informativi
della cognizione Distrettuale (SICID) che gestiscono i sistemi dei registri di cancelleria della Cognizione ordinaria - comprensiva della Volontaria giurisdizione e del Lavoro - nonché i Sistemi Informativi delle Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC).
Le predette attivazioni sono consistite sia nella installazione dei nuovi sistemi distrettuali, sia nella migrazione delle basi dati dai vecchi sistemi informatici ai nuovi, sia nell'addestramento del personale amministrativo, sia nell'affrancamento da parte di personale tecnico esperto, sia, infine, nell'assistenza tecnico-sistemistica ed applicativa ai nuovi sistemi.
Inoltre, in adesione alle richieste, anche temporali, formulate dal suddetto Tribunale, a decorrere dal mese di settembre sono stati attivati corsi di addestramento all'uso di alcune funzionalità dei sistemi SICID e SIECIC destinati ai magistrati.
Segnali, infine, che presso il Tribunale di Parma è già attivo il sistema denominato Polisweb per la consultazione della base dati dei registri di cancelleria da parte degli avvocati costituiti tramite internet.
Quanto ai servizi telematici non attivabili direttamente perché necessitanti la collaborazione dell'Avvocatura e dell'Ufficio giudiziario interessato (è il caso dei depositi telematici - cosiddetto PCT - e delle comunicazioni telematiche), faccio presente che sono già stati assunti i necessari contatti con il Tribunale e con il locale Ordine Forense. Chiudo precisando che, non appena il locale Consiglio dell'Ordine Forense avrà provveduto a trasmettere l'albo dei propri iscritti, a tutt'oggi non pervenuto, sarà cura di questa Amministrazione procedere senza indugio all'attivazione, anche nella sede di Parma, dei predetti servizi telematici.
Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe.
1. All'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, le parole: «dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici per cento».
1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Direttore generale della giustizia civile 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006, sono nominati notai, nei limiti dei posti disponibili al momento della formazione della graduatoria del concorso medesimo, purché alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in possesso dei requisiti prescritti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera b), della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modificazioni.