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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)
VI Commissione

SOMMARIO

Martedì 15 marzo 2011


DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 184

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter , approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (Seguito dell'esame e rinvio) ... 185
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 205

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo unificato C. 2854 e abbinate (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta) ... 188

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione - Parere su emendamenti) ... 188

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.Testo unificato C. 2699-ter , approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (Seguito dell'esame e rinvio) ... 201

VI Commissione - Resoconto di martedì 15 marzo 2011

TESTO AGGIORNATO AL 24 MARZO 2011

Pag. 184

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
Atto n. 317.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo scorso.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore, informa che è in corso, in seno alla Commissione


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bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, un incontro tra il Governo, i relatori ed i gruppi di maggioranza e di opposizione, per valutare le proposte di modifica in relazione agli aspetti dello schema di decreto legislativo sui quali sono stati espressi rilievi critici nel corso dell'esame parlamentare.
Poiché già nelle prossime ore dovrebbe emergere un quadro più chiaro delle proposte che l'Esecutivo e la maggioranza intendono accogliere, ritiene opportuno attendere di conoscere gli esiti del predetto confronto prima di formulare una propria proposta di rilievi, al fine di tenere conto delle indicazioni emerse in tale sede.

Francesco BARBATO (IdV) considera anch'egli preferibile, prima di procedere nell'esame del provvedimento, attendere l'esito dell'incontro cui ha fatto riferimento il relatore, dal momento che esso potrebbe consentire di individuare alcune convergenze costruttive circa le ipotesi di miglioramento dello schema di decreto legislativo avanzate dai gruppi di opposizione.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno che il Governo prenda una chiara posizione in merito a tutti i rilievi emersi nel corso del dibattito, rilevando peraltro come, secondo le informazioni in suo possesso, il Ministro Calderoli stia affrontando con il massimo impegno l'esame di tutti i temi problematici segnalati dai gruppi di opposizione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.15.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo scorso.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, formula il proprio emendamento 1.16 (vedi allegato), il quale intende specificare la qualificazione professionale che deve essere posseduta dai componenti del gruppo di lavoro istituito dal comma 3 dell'articolo 1. Tale modifica è funzionale a sottolineare come la struttura del gruppo di lavoro non abbia un carattere pletorico di mera rappresentanza delle amministrazioni interessate al contrasto alle frodi nel settore dell'RC auto, ma deve avere uno specifico profilo operativo, in modo da fornire alle imprese assicurative gli elementi necessari per contrastare più efficacemente i predetti fenomeni fraudolenti.
La proposta emendativa, che si connette del resto con altri emendamenti riferiti al comma 4, dell'articolo 1, sui quali è stato espresso parere favorevole, è anche volta a rispondere, indirettamente, ad alcune critiche espresse recentemente dall'ANIA sul provvedimento, nonché a valorizzare il notevole lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione, la quale non intende certamente moltiplicare le strutture burocratiche, ma individuare uno strumento di lavoro che integri il sistema di prevenzione delle frodi assicurative.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno, prima di procedere alla votazione delle proposte emendative, risolvere preliminarmente alcune questioni rimaste ancora aperte in merito ad alcuni aspetti del testo.


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Alberto FLUVI (PD) accoglie la proposta di riformulazione precedentemente avanzata dal relatore sul suo emendamento 1.3.
Con riferimento al suo emendamento 1.12, il quale espunge dall'ambito delle banche dati connesse con l'archivio informatico integrato di cui al comma 5 dell'articolo 1 il Casellario centrale infortuni presso l'INAIL, chiede di riconsiderare attentamente la proposta emendativa, sulla quale è stato espresso parere contrario, valutando se sia opportuno inserire nel predetto archivio informatico anche dati particolarmente sensibili, quali quelli contenuti nel predetto Casellario.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come il comma 7 dell'articolo 1 preveda che le modalità di connessione delle banche dati nell'ambito dell'archivio informatico integrato debbano essere definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e come in tal modo siano pienamente garantiti i profili di tutela dei dati sensibili.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, in relazione alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi in merito all'emendamento 1.12, sottolinea come la maggior parte dei sinistri falsi comporti richieste di risarcimento anche per danni alla persona, alcuni dei quali hanno carattere di infortunio sul lavoro, e possono pertanto rilevare anche ai fini dell'eventuale riconoscimento delle invalidità civili. In tale contesto appare utile che l'archivio informatico integrato possa disporre anche delle informazioni contenute nel Casellario INAIL, fatti salvi i profili di segretezza dei dati in materia sanitaria.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento all'emendamento Ventucci 2.7, sul quale è stato espresso parere favorevole, sottolinea l'esigenza di compiere un'ulteriore riflessione sul punto, in quanto la previsione di un termine di cinque giorni non lavorativi entro il quale non si può procedere alla riparazione delle cose danneggiate, determinerebbe, in sostanza, l'applicazione di un fermo tecnico al veicoli, a fronte del quale potrebbe essere richiesto un ulteriore risarcimento da parte del soggetto danneggiato.

Cosimo VENTUCCI (PdL) evidenzia come le norme contenute nel suo emendamento 2.7 intendano precostituire un ulteriore strumento di contrasto alle frodi, e come, dunque, gli eventuali costi che potrebbero derivare da tali previsioni dovrebbero essere più che compensati dai risparmi di costi, per l'intero sistema, determinati dalla riduzione del numero di frodi.

Alberto FLUVI (PD) comprende le ragioni sottese all'emendamento 2.7, ma rileva come le modifiche da esso proposte corrispondano sostanzialmente ad alcune richieste avanzate dalle imprese assicurative, sottolineando quindi l'esigenza di evitare che, all'indomani dell'entrata in vigore di tali norme, le stesse compagnie assicurative possano giustificare l'incremento o la mancata riduzione delle tariffe assicurative sulla base degli eventuali maggiori costi che fossero determinati dalle previsioni contenute nell'emendamento.

Matteo BRAGANTINI (LNP) sottolinea l'opportunità di correggere la formulazione dell'emendamento, eliminando l'inciso con il quale si stabilisce che il veicolo danneggiato deve essere posto a disposizione, ai fini degli accertamenti sui danni, nelle ore dedicate allo svolgimento dell'attività lavorativa. Ritiene infatti che tale previsione potrebbe comportare notevoli aggravi per i soggetti danneggiati, i quali potrebbero essere costretti ad interrompere la propria attività lavorativa per consentire l'effettuazione dei predetti accertamenti, con ulteriori oneri anche sul piano risarcitorio.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, ritiene meritevole di attenzione il rilievo formulato dal deputato Bragantini. Conseguentemente modifica il parere precedentemente espresso, invitando il presentatore


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a riformulare l'emendamento 2.7 nel senso di espungere l'inciso nel quale si prevede che i veicoli devono essere posti a disposizione per l'accertamento nelle ore ordinariamente dedicate allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Cosimo VENTUCCI (PdL) accoglie la proposta del relatore, riformulando conseguentemente il proprio emendamento 2.7.

Matteo BRAGANTINI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.9, sul quale è stato espresso parere contrario, evidenziando come la proposta emendativa riprenda, sotto molti aspetti, la formulazione del nuovo comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, con il quale si intende introdurre un nuovo meccanismo di verifica, da parte delle compagnie assicurative, sui sinistri per i quali emergano parametri di significatività sotto il profilo del rischio di frode, ma intenda rafforzare maggiormente tale meccanismo, prevedendo che, in presenza di tali parametri, le compagnie siano obbligate a compiere i predetti approfondimenti.

Gianfranco CONTE, presidente, sottolinea come l'emendamento Bragantini 2.9 non tenga conto dell'esigenza di vincolare le compagnie assicurative a presentare querela per frode assicurativa, laddove, alla luce degli approfondimenti svolti, ritengano di non presentare offerta di risarcimento per il sinistro. Per tale ragione il relatore ed il Governo hanno ritenuto di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.9, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Ventucci 2.11.

Matteo BRAGANTINI (LNP), in riferimento alle considerazioni del Presidente, sottolinea come il suo emendamento 2.9 si faccia carico di vincolare le imprese di assicurazione a svolgere gli approfondimenti del caso, qualora ritengano di trovarsi di fronte ad un sinistro falso, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa contemplata dall'articolo 306 del codice delle assicurazioni.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che il rinvio all'articolo 306 del Codice delle assicurazioni, contenuto nell'emendamento 2.9, non risulti congruo, in quanto tale norma sanziona le ipotesi di ostacolo all'attività di vigilanza svolta dall'ISVAP.

Matteo BRAGANTINI (LNP) si dichiara disponibile a riformulare il proprio emendamento 2.9, individuando una diversa forma di sanzione atta comunque a vincolare le compagnie di assicurazione a svolgere gli approfondimenti necessari in caso in cui sussistano sospetti di frodi assicurative.

Alberto FLUVI (PD) chiede chiarimenti in merito all'emendamento Ventucci 2.16, sul quale è stato espresso parere favorevole.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, precisa che l'emendamento Ventucci 2.16 autorizza il Governo a modificare il regolamento attuativo del meccanismo di indennizzo diretto, al fine di coordinare tale normativa con le modifiche che sarebbero apportate dall'articolo 2 del testo unificato all'articolo 148 del codice delle assicurazioni, in materia di liquidazione dei sinistri.

Alberto FLUVI (PD) invita il relatore a riconsiderare il parere favorevole espresso sull'emendamento Messina 3.3, il quale modifica l'articolo 642 del codice penale, al fine di prevedere la procedibilità d'ufficio del delitto di frode assicurativa previsto da tale articolo. Oltre a sottolineare la contrarietà del proprio gruppo rispetto a tale modifica, sottolinea come essa si ponga in contraddizione con l'emendamento 2.11, su cui è stato altresì espresso parere favorevole, il quale prevede invece l'obbligo, per le imprese assicurative, di presentare querela per il delitto di cui al medesimo articolo 642, all'esito degli approfondimenti svolti sui sinistri.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, rileva come l'emendamento Messina 3.3 non


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si ponga necessariamente in contraddizione con l'emendamento 2.11, ove si consideri che il nuovo meccanismo di approfondimento sui sinistri previsto dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, introdotto dall'articolo 2 del testo unificato, comporterà anche un allungamento dei tempi di liquidazione dei sinistri, riducendo parallelamente il tempo a disposizione delle imprese per la presentazione della querela, la quale, secondo la regola generale stabilita dall'articolo 124, primo comma, del codice penale, deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui il soggetto offeso è venuto a conoscenza del reato.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che l'osservazione del deputato Fluvi sia meritevole di approfondimento, rilevando come la previsione concernente la procedibilità d'ufficio per il delitto di frode assicurativa possa confliggere effettivamente con la norma in base alla quale le imprese di assicurazione sono obbligate a presentare querela per il medesimo delitto, ove rilevino, all'esito degli approfondimenti in merito, che il sinistro denunciato sia falso.
In tale contesto considera opportuno sottolineare come ogni intervento in materia penale dovrà essere sottoposto al vaglio della Commissione Giustizia.

Alberto FLUVI (PD) concorda con le considerazioni del Presidente, ritenendo a tal fine possibile richiedere alla Commissione Giustizia di formulare, nell'ambito del parere che sarà espresso sul testo unificato, suggerimenti in merito ai profili penali del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, invita il relatore a presentare una nuova formulazione delle previsioni contenute nell'emendamento Ventucci 2.11, nonché a rivedere il parere già espresso sull'emendamento Messina 3.3.
In considerazione del prossimo avvio della seduta dell'Assemblea, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.55.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Nuovo testo unificato C. 2854 e abbinate.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Bernardo, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Legge comunitaria 2010.
Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione riferiti al provvedimento.


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Gianfranco CONTE, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, taluni emendamenti al disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, recante la Legge comunitaria 2010, trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
In merito agli effetti del parere su tali emendamenti, ricorda che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimesse parere favorevole potrebbero essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti sui quali la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrà recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingerli, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame degli emendamenti sui quali la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

Gerardo SOGLIA (IR), relatore, illustra il contenuto degli emendamenti e articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, riferiti alle parti del disegno di legge C. 4059, Legge comunitaria 2010, attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
L'emendamento 1.5 del Governo inserisce alcune direttive nell'allegato A, recante l'elenco delle direttive da recepire per le quali non è prevista l'espressione del parere parlamentare in merito ai relativi schemi di decreto, e nell'allegato B, recante l'elenco delle direttive da recepire per le quali è invece prevista l'espressione del parere parlamentare sui relativi schemi di decreto.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, nell'allegato A viene inserita la direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
La direttiva ha lo scopo di semplificare e migliorare l'applicazione della disciplina sui prospetti, di cui alla direttiva 2003/71/CE, contribuendo allo stesso tempo alla riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, nonché di semplificare le norme in materia di trasparenza delle informazioni sugli emittenti di cui alla direttiva 2004/109/CE.
In particolare, viene ampliato l'ambito operativo di alcune vigenti esenzioni dall'obbligo di presentazione del prospetto informativo (obbligo sancito, in via generale, dall'articolo 3 della direttiva 2003/71/CE). Sono altresì modificati il contenuto e le modalità di redazione della nota di sintesi allegata al prospetto. Inoltre, si prescrive agli Stati di fare in modo che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere in sede civile esclusivamente sulla base della predetta nota di sintesi.
Gli obblighi informativi in capo alle piccole e medie imprese ed alle società con ridotta capitalizzazione di mercato sono proporzionati alla loro dimensione e, se necessario, anche al più breve periodo di costituzione. Inoltre, viene prevista la pubblicazione via internet del prospetto.
La direttiva contiene, altresì, disposizioni che consentono alla Commissione Europea di adottare atti delegati in materia di prospetti informativi, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) (il quale attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, nei limiti di obiettivo, contenuto, portata e durata dettati dagli


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atti legislativi). Ciò allo scopo, tra l'altro, di aggiornare le prescrizioni in materia di prospetti informativi ai progressi tecnici compiuti sui mercati finanziari.
Sempre per quanto gli attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, nell'allegato B si propone, invece, l'inserimento di alcune direttive.
La direttiva 2010/45/UE, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.
Tra le principali novità apportate dalla direttiva ricorda le seguenti:
la modifica dell'articolo 64, comma 2, della direttiva 2006/112/CE, mediante la quale si dispone che le prestazioni di servizi erogate in modo continuativo per un periodo che supera l'anno si considerino, a determinate condizioni, come effettuate al termine dell'anno civile;
l'introduzione dell'articolo 219-bis, il quale, al punto 1, prevede l'applicazione ai fini della fatturazione delle disposizioni dello Stato membro in cui viene effettuata la cessione del bene o la prestazione del servizio. In deroga a tale principio, si applicano le norme dello Stato membro in cui il prestatore o fornitore abbia stabilito la propria sede o abbia una stabile organizzazione, nel caso in cui la prestazione o lo scambio avvenga in questa sede;
l'introduzione dell'articolo 220-bis, il quale disciplina invece i casi in cui lo Stato può autorizzare a fare ricorso a procedure semplificate di fatturazione, nonché il contenuto informativo minimo che devono avere le fatture redatte in forma semplificata;
le modifiche al titolo XI, capo 3, sezione 5, la quale assume la denominazione: «fatturazione cartacea e fattura elettronica» al fine di promuovere il ricorso alla suddetta forma di fatturazione.

In particolare, le novelle recate all'articolo 232 subordinano il ricorso alla fattura elettronica all'accordo del destinatario, mentre l'articolo 233 descrive gli elementi necessari a garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica. Tali elementi devono essere assicurati dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. Inoltre, le disposizioni sanciscono che «costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica» la firma elettronica e la trasmissione elettronica di dati (EDI) qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.
La direttiva 2010/76/CE, la quale modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, introducendo principi e regole armonizzate in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione di banche e imprese di investimento, al fine di pervenire a sistemi di remunerazione, in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema nel suo complesso.
Le norme recate dalla direttiva modificano le previsioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, riflettendo gli indirizzi e i criteri elaborati in risposta alla crisi da parte dei principali organismi internazionali (quali il Financial Stability Board e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria).
Inoltre, la direttiva affida al CEBS - Committee of European Banking Supervisors (ora Autorità Europea di Vigilanza Bancaria, EBA - European Banking Authority) il compito di redigere le Linee Guida (guidelines) utili ai fini del recepimento da parte dei vari sistemi nazionali europei.


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La direttiva e le guidelines coprono i profili concernenti il processo di elaborazione e controllo dei sistemi di remunerazione, la struttura dei compensi, gli obblighi di informativa al pubblico di carattere qualitativo e quantitativo, il ruolo delle autorità di vigilanza, i connessi compiti di controllo e gli specifici poteri di intervento correttivi.
La direttiva 2010/78/UE, recante modifiche delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri delle tre nuove Autorità di vigilanza europee: Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
In particolare, la direttiva intende adeguare i vigenti atti giuridici dell'Unione al nuovo assetto della vigilanza europea, armonizzando in tal senso le legislazioni degli Stati membri.
Le norme introdotte dalla direttiva intendono conseguire principalmente i seguenti obiettivi:
elaborare un corpus normativo unico che garantisca un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della regolamentazione e contribuisca pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno;
rafforzare la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri, con un sistema di regole che si applichino a tutti gli istituti del mercato interno;
modificare le vigenti norme dell'Unione concernenti il settore di attività delle Autorità istituite;
disciplinare il potere delle Autorità di elaborare norme tecniche nei settori di riferimento, da sottoporre eventualmente alla Commissione Europea per l'emanazione di atti delegati (ai sensi dell'articolo 290 del TFUE);
individuare le ipotesi in cui possa essere applicato il meccanismo, codificato nei regolamenti istitutivi delle Autorità, di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra autorità nazionali competenti per settore;
disciplinare i flussi informativi che intercorrono tra le autorità di vigilanza nazionali e le autorità europee.

L'emendamento Fluvi 8.1 integra i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 1, per l'esercizio della delega conferita al Governo ai fini del recepimento della direttiva 2009/65/CE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
In tale ambito, l'emendamento inserisce nel predetto comma 1 una nuova lettera a-bis), la quale prevede che, nell'esercizio della predetta delega, il Governo apporti al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUB), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie a ridefinire l'attribuzione delle competenze di vigilanza regolamentare tra la Banca d'Italia e la CONSOB, per quanto riguarda i fondi gestiti dalle società di gestione del risparmio, ivi inclusa la determinazione dei criteri generali di redazione dei regolamenti dei fondi stessi e la loro approvazione, nonché la disciplina delle procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.
A tale riguardo, rileva come la proposta emendativa sembri in parte sovrapporsi con il principio di delega già contenuto nella lettera a), la quale prevede, tra l'altro, che, in sede di esercizio della delega, siano apportate al TUF le opportune modifiche e le integrazioni anche al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB le competenze e i poteri di vigilanza in materia, nonché con il principio di delega di cui alla lettera d), la quale prevede che siano attribuiti alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, per le rispettive competenze, i poteri di vigilanza


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ed indagine previsti in capo alle autorità competenti dei singoli stati dall'articolo 98 della direttiva 2009/65/CE.
L'emendamento Fluvi 8.4 integra, a sua volta, i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 1, per l'esercizio della delega conferita al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE.
In tale contesto, l'emendamento inserisce una nuova lettera b-bis), la quale prevede che il Governo apporti al TUF le modifiche e integrazioni necessarie ad individuare un adeguato grado di patrimonializzazione delle società di gestione del risparmio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2009/65/CE.
In proposito, ricorda che il citato articolo 7 fissa i requisiti ai quali è subordinato il rilascio, da parte delle autorità competenti, dell'autorizzazione nei confronti della società di gestione. Si tratta di limiti minimi di capitalizzazione della SGR, di requisiti di onorabilità e di esperienza che devono essere posseduti dai soggetti che dirigono la società, della presentazione di un programma di attività che indichi quanto meno la struttura organizzativa della società, dell'ubicazione nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale e della sede legale della società di gestione.
L'emendamento Fluvi 8.3 integra ulteriormente i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 1, per l'esercizio della delega conferita al Governo per il recepimento della predetta direttiva 2009/65/CE.
In tale ambito, l'emendamento inserisce una nuova lettera h-bis), la quale prevede, nel quadro delle modalità di pubblicazione delle informazioni da parte degli OICVM previste dall'articolo 76 della direttiva, che i regolamenti attuativi della disciplina di recepimento debbano «consentire» la pubblicazione su un sito web del prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote, ogniqualvolta un Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote,«nonché la frequenza della pubblicazione stessa».
In merito, ricorda che il citato articolo 76 della direttiva vincola gli OICVM a rendere pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote, ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote, e comunque almeno due volte al mese.
In merito alla formulazione della proposta emendativa, segnala, al di là dei profili di merito, l'esigenza di rivederne la formulazione, nel senso di stabilire che i predetti regolamenti prevedano, e non consentano, la pubblicazione sul sito web, e stabiliscano la frequenza della pubblicazione.
L'emendamento Gioacchino Alfano 8.5 integra anch'esso i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 1, per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2009/65/CE.
In particolare, l'emendamento inserisce una nuova lettera l-bis), la quale prevede che il Governo apporti al TUF le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una SGR in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori, qualora le attività del fondo siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni.
L'emendamento Fluvi 8.2 integra anch'esso i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8 per l'esercizio della delega di recepimento della direttiva 2009/65/CE.
In tale ambito, l'emendamento inserisce una nuova lettera l-bis), la quale prevede che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 53 della direttiva, i regolamenti attuativi consentano la massima flessibilità operativa, «ancorché» ciò non pregiudichi il rispetto degli altri obiettivi della regolazione stessa.
Al riguardo, rammenta che il citato articolo 53 della direttiva consente agli Stati membri di elevare, fino a un massimo del 20 per cento, il limite, stabilito dall'articolo 52 della medesima direttiva, relativamente agli investimenti in azioni o obbligazioni di uno stesso emittente che un OICVM può effettuare. Ai sensi del


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paragrafo 1 dell'articolo 52, un OICVM non può investire più del 5 per cento del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente.
In merito al contenuto della proposta emendativa, segnala l'estrema genericità del riferimento alla «massima flessibilità operativa», che potrebbe pregiudicare le esigenze di vigilanza sulla politica di investimenti seguita dagli OICVM, che è cruciale per tutelare della stabilità dei predetti intermediari, nonché i diritti dei risparmiatori.
Rileva, inoltre, l'opportunità di sostituire la congiunzione «ancorché» con quella «purché».
L'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 8.01 aggiunge un nuovo articolo 8-bis, il quale intende adeguare la normativa interna in materia di IVA ad una serie di modifiche della normativa europea da ultimo intervenute.
In particolare, le lettere a), e), f) e g) del comma 1 del nuovo articolo 8-bis adeguano la normativa italiana in materia di IVA, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, n. 633, con il quadro regolamentare definito dalla direttiva 2006/112/CE, così modificato dalle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.
In dettaglio, la lettera a) modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, inserendovi una disposizione che disciplina il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito in Italia avente come controparte un soggetto passivo non stabilito in Italia, al fine di consentire un più puntuale adeguamento di tale disciplina al dettato degli articoli 64 e 66 della direttiva 2006/112/CE.
Le modifiche proposte prevedono che tali prestazioni si considerano effettuate, come regola generale, nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Una regola specifica è prevista, a fini antielusivi, per le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno, stabilendosi in tal caso che esse si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino all'ultimazione delle prestazioni.
La lettera e) apporta una modifica di coordinamento all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, relativo alla definizione della base imponibile IVA, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 6.
La lettera f) integra il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, il quale contempla il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge) anche nel caso di prestazioni di servizi, di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non residente nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito.
La novella prevede che, quando il prestatore è stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni previste per gli acquisti intracomunitari di beni, contenute negli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto n. 331 del 1993. Per effetto di tale modifica, il soggetto passivo italiano che riceve una prestazione di servizi da un soggetto passivo comunitario deve integrare la fattura ricevuta dal soggetto comunitario, anziché emettere autofattura.
La lettera g) modifica il secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che individua i presupposti per poter richiedere il rimborso dell'IVA in relazione a periodi infrannuali.
La novella prevede che possono accedere alla procedura di rimborso infrannuale i contribuenti che effettuino, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al cinquanta per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie


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ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
Al riguardo, rammenta che le prestazioni di cui al citato articolo 19, comma 3, lettera a-bis) sono effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa e sono relative a:
prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli.

La finalità della modifica proposta è, in linea generale, quella di consentire a taluni operatori italiani - che alla luce della nuova normativa in materia di territorialità delle prestazioni di servizi hanno perso la qualifica di esportatori abituali e, quindi, la possibilità di effettuare acquisti in regime di non imponibilità - di accedere alla procedura dei rimborsi infrannuali.
A tale proposito, segnala come il testo delle modifiche proposte dalla lettera g) risulti in larga parte analogo alla proposta di legge C. 4061 Fluvi, attualmente all'esame in sede referente della Commissione Finanze, salva la diversa percentuale dell'importo delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia rispetto all'ammontare di tutte le operazioni effettuate (che nella proposta di legge C. 4061 è fissata al 20 per cento), ed il richiamo ai servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
Le lettere b), c), i) e j) del comma 1, nonché il comma 2 del nuovo articolo 8-bis, recepiscono nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/162/UE, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in materia di tassazione del gas naturale e di privilegi per gli organismi comunitari.
A tal fine, si propongono una serie di modifiche agli articoli 7-bis e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché agli articoli 38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993, per rendere applicabile la particolare disciplina IVA vigente in materia alle importazioni e alle cessioni di gas effettuate mediante qualsiasi sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità od ogni rete connessa ad un siffatto sistema ed alle cessioni di calore o freddo mediante reti di riscaldamento o raffreddamento.
In primo luogo, la lettera b), modificando il comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni relative alle importazioni ed al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica anche al gas trasportato mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione e, in particolare, mediante i gasdotti della


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rete di trasporto, nonché alle cessioni di calore o di freddo effettuate mediante reti di riscaldamento o raffreddamento.
La lettera c) modifica l'articolo 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di prevedere che la disciplina relativa al luogo di tassazione delle prestazioni di servizi nel settore del gas, la quale attualmente concerne soltanto la fornitura di un accesso ai sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, si applichi anche alle prestazioni della stessa natura relative ad una rete di trasporto, o a una rete di gasdotti a monte, nonché alle reti di riscaldamento o di raffreddamento.
La lettera i), modificando l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, è volta a tenere conto del fatto che, per le sue caratteristiche, il gas importato mediante navi è identico a quello importato mediante gasdotti ed è destinato, una volta rigassificato, ad essere trasportato mediante gasdotti; pertanto la novella stabilisce che la peculiare disciplina in materia si applichi anche al gas importato mediante navi con successiva introduzione in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte.
La lettera j) sostituisce l'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per quanto riguarda il regime di non imponibilità concesso agli organismi internazionali.
In dettaglio, la novella proposta prevede che non siano imponibili a fini IVA le seguenti operazioni:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato NATO, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto della NATO;
c) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;
d) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Istituzioni specializzate;
e) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese;
f) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui al n. 3), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

In merito alla formulazione della lettera f), segnala l'esigenza di correggere il richiamo al n. 3) con quello alla lettera c) dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
In proposito, ricorda che la direttiva 2009/162/UE prevede una fattispecie specifica relativamente agli acquisti effettuati, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, dalle istituzioni europee, da alcune agenzie e da altri organismi comunitari; ciò sulla base di quanto previsto dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Poiché, quindi, gli organismi comunitari devono essere destinatari del regime di non imponibilità in maniera specifica e distinta rispetto agli altri organismi internazionali; la riformulazione proposta dell'articolo 72 del decreto del Presidente


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della Repubblica n. 633 aggiorna il limite minimo per la fruizione del beneficio da lire 500.000 ad euro 300.
Il comma 2 apporta alcune modifiche agli articoli 38 e 41 del decreto - legge n. 427 del 1993.
In dettaglio, le modifiche all'articolo 38 sono volte a stabilire che, ai fini IVA, non è soggetto ad accisa il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema (e non più solo il gas fornito dal sistema di distribuzione), e che non costituisce cessione intracomunitaria l'introduzione nel territorio dello Stato di gas, realizzata mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, oppure di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.
Le modifiche all'articolo 41 sono, invece, finalizzate a sancire che non costituiscono cessioni intracomunitarie anche le cessioni di gas realizzate mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, nonché le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.
La lettera d) del comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di adeguare il regime nazionale di non imponibilità IVA per le operazioni concernenti le navi e gli aeromobili commerciali, agli articoli 148, 371 e all'allegato X B.12 della Direttiva 2006/112/CE, al fine di rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione Europea con la procedura di infrazione n. 2008/4219.
La lettera integra in primo luogo il dettato dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), al fine di limitare il trattamento di non imponibilità alle navi adibite alla navigazione in alto mare, evitando così che tale agevolazione possa essere estesa oltre lo scopo perseguito dall'articolo 148 della Direttiva. Inoltre, si prevede un'ulteriore modifica alla citata lettera a), allo scopo di applicare il trattamento agevolato alle cessioni di navi adibite alla pesca costiera e alle operazioni di salvataggio ed assistenza in mare a prescindere dalla destinazione delle stesse alla navigazione in alto mare.
Viene altresì aggiunta, nel predetto primo comma dell'articolo 8-bis, una nuova lettera a-bis), la quale precisa che l'agevolazione spetta alle sole cessioni di navi da guerra, in conformità con la norma transitoria di cui all'allegato X B.12 della Direttiva.
È altresì integrata la lettera d), al fine di rendere pienamente conforme alle previsioni della predetta Direttiva il trattamento previsto per le navi adibite alla pesca costiera.
Il numero 6) della lettera d) aggiunge quindi nell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633una nuova lettera e-bis), la quale estende, in maggior aderenza al dettato comunitario, il regime di non imponibilità anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle elencate nella lettera c) del predetto primo comma, direttamente destinate a sopperire ai bisogni diretti delle navi, degli aeromobili e del loro carico.
In merito alla formulazione del predetto numero 6), segnala l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, alla lettera c) dell'articolo 8-bis, la quale riguarda le cessioni di aeromobili alle imprese di navigazione aerea, con quello alla lettera e) del medesimo articolo.
La lettera h) del comma 1, nonché il comma 3 del nuovo articolo 8-bis, recepiscono la direttiva 2009/59/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione, nel quadro della strategia comunitaria di lotta alle frodi, nello specifico campo della tassazione indiretta, ad integrazione degli sforzi compiuti in tale materia a livello nazionale.
In particolare, le modifiche proposte dalla lettera h) all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 recepiscono le disposizioni comunitarie più stringenti contenute nell'articolo 143 della direttiva 2006/112/CE, in materia di regime di sospensione dal pagamento


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dell'IVA delle importazioni di beni destinati ad essere ceduti o trasferiti ad un soggetto passivo in un altro Stato membro.
Con le nuove disposizioni il regime di sospensione dall'IVA sarà riconosciuto agli importatori solo se questi daranno prova dell'avvenuto trasferimento dei beni in un altro Stato membro; detta prova, tuttavia, dovrà essere fornita solo a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione doganale, la quale potrà essere inoltrata all'importatore anche in un momento successivo rispetto all'introduzione in libera pratica dei beni.
Inoltre, è riconosciuta all'importatore la possibilità di effettuare, prima del trasferimento dei beni nell'altro Stato membro e previa autorizzazione dell'autorità doganale, le operazioni di manipolazione di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
Il comma 3 inserisce un nuovo comma 7-bis nell'articolo 83 del decreto - legge n. 112 del 2008, il quale prevede che, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, il Direttore dell'Agenzia delle dogane istituisce, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, un sistema periodico di scambio di informazioni tra l'autorità fiscale e l'autorità doganale.
La lettera k) provvede all'abrogazione del numero 127-octies) della Tabella III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992, rese dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali.
Tale modifica è volta ad evitare possibili censure degli organismi europei in relazione alla carenza del carattere sociale dei prestatori dei servizi in questione, nonché al fine di semplificare la disciplina, in considerazione l'avvenuta soppressione dei vincoli riguardanti l'ammontare del canone delle locazioni abitative, fra i quali i cosiddetti «accordi in deroga», ad opera dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998.
La modifica si inquadra nel nuovo contesto giuridico conseguente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 17 giugno 2010, causa C-492/08, Commissione/Francia, la quale ha accertato l'incompatibilità con la direttiva comunitaria 2006/112/CE della normativa francese che prevedeva un'aliquota IVA ridotta per le prestazioni rese dagli avvocati e dai procuratori legali per le quali vi era un indennizzo totale o parziale da parte dello Stato, in quanto, secondo la Corte, i prestatori dei servizi in questione non rispondevano «al duplice criterio di avere direttamente un carattere sociale e di essere impegnati in attività di assistenza e sicurezza sociali» richiesto dal n. 15) dell'Allegato III alla stessa direttiva.
Il comma 4 del nuovo articolo 8-bis reca una norma di carattere transitorio, specificando che le disposizioni di cui ai commi 1, lettere da a) a c) e da e) a j), e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
La proposta emendativa espunge infine dall'allegato B la direttiva 2009/162/CE, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell'IVA.
In generale, segnala come il testo dell'articolo aggiuntivo corrisponda al contenuto degli articoli da 1 a 5 di uno schema di disegno di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale a principi e disposizioni di rango comunitario, recentemente adottato dal Consiglio dei ministri e non ancora presentato alle Camere.
L'emendamento 14.2 del Relatore modifica il comma 2 dell'articolo 14, con cui si novella il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, in materia di disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo.
La modifica proposta sopprime la parte del comma la quale precisa che la competenza del Capo del Compartimento marittimo a rilasciare con licenza le concessioni di competenza statale relative a tali


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beni non riguarda le concessioni rilasciate dalle autorità portuali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.
L'emendamento 14.6 Borghesi inserisce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 14, con cui si conferisce delega al Governo per la revisione, entro un anno, della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreative, sulla base d'intesa raggiunta in materia nell'ambito della Conferenza unificata, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La previsione è esplicitamente finalizzata a chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ed a dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010, n. 25, che ha prorogato i titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015.
I princìpi e criteri direttivi della delega prevedono che:
a) sia fissata la durata delle concessioni demaniali, entro un ambito compreso tra tre e sei anni, e siano stabiliti i criteri di rinnovo e di eventuale revoca delle medesime;
b) siano definiti i criteri e modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di comparazione fra domande concorrenti, dando priorità alle richieste che offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale, ovvero che offrano maggiori garanzie di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) si preveda una procedura di selezione del concessionario basata sulla presentazione di una proposta di gestione dell'area ambita in concessione dalla quale si delineino i servizi offerti e le strutture impiegate, accompagnata dalla presentazione di un piano economico-finanziario dal quale si evinca la durata dell'ammortamento degli investimenti;
d) si preveda una procedura di evidenza pubblica che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario, indichi come criteri ponderali di giudizio delle proposte e di selezione della migliore proposta non solo il canone-prezzo di concessione offerto, ma anche la qualità e la varietà dell'attività svolta, in base a obiettivi di salute pubblica, di politica sociale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente, di salvaguardia del patrimonio culturale;
e) si prevedano meccanismi compensativi, da parte del concessionario entrante, per le eventuali perdite subite del concessionario uscente, nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;
f) siano definite modalità per il sub ingresso nella concessione, in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

L'emendamento 14.5 Mariani inserisce un nuovo comma 4 nell'articolo 14, volto anch'esso a conferire una delega al Governo per la revisione della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreative, sulla base d'intesa raggiunta in materia nell'ambito della Conferenza unificata e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Anche in questo caso la previsione è esplicitamente finalizzata a chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e a dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010, che ha prorogato i titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015.
I princìpi e criteri direttivi della delega prevedono che:
a) siano stabiliti la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;
b) siano fissati criteri e modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di


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cessazione di concessioni assentite «e di più domande concorrenti», dando priorità alle richieste che importino l'installazione, sui beni in concessione, di attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) siano definiti i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;
d) siano determinate le modalità per il subingresso nella concessione, in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

In merito alla formulazione della lettera b) del nuovo comma 4, rileva come non risulti chiaro il richiamo, nel corpo della disposizione, a «più domande concorrenti», che sembra doversi intendere nel senso che le nuove disposizioni in materia di rilascio delle concessioni devono disciplinare specificamente il caso in cui siano presentate, per il medesimo bene, più domande di concessione.
L'articolo aggiuntivo 15.03 del Relatore introduce un nuovo articolo 15-bis, recante una modifica al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto - legge n. 331 del 1993, al fine di prevedere che l'estrazione di beni da un deposito IVA a fini di utilizzazione o commercializzazione può essere effettuata solo da soggetti passivi IVA iscritti alla camera di commercio da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività ed abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti.
Al riguardo, ricorda che il predetto articolo 50-bis del decreto - legge n. 331 ha istituito i depositi IVA, prevedendo che i possano essere effettuate senza pagamento dell'imposta una seria di operazione, tra le quali:
acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;
cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA o cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
cessioni di beni estratti da un deposito IVA;
prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA;
trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

La modifica proposta ha la finalità di contrastare una delle pratiche utilizzate per evadere gli obblighi di versamento dell'IVA, consistente nell'introduzione di beni in un deposito IVA, in regime di sospensione di imposta, e nella successiva utilizzazione dei beni stesi senza pagamento dell'imposta.
L'articolo aggiuntivo 18.039 del Governo introduce un nuovo articolo 18-bis, con cui di stabiliscono specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/78/UE. La proposta emendativa si connette con l'emendamento 1.5 del Relatore, il quale inserisce nell'allegato B la medesima direttiva 2010/78/UE.
A tal fine, si prevede che il Governo apporti le modifiche e le integrazioni necessarie al Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, al TUF, al decreto legislativo n. 210 del 2001, di attuazione della direttiva 98/26/CE, sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, al Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al decreto legislativo n. 142 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, al decreto legislativo n. 252 del 2005, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto legislativo n. 231 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.


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Nell'esercizio della delega il Governo dovrà:
a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea, e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, del Comitato congiunto delle tre Autorità, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico;
b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione Europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, il Comitato congiunto, le autorità competenti degli altri Stati membri e il Comitato europeo per il rischio sistemico, e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione Europea;
c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
d) tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1905/2010, i quali stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;
e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione Europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;
f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità, rispettivamente, agli articoli 10 e 15 dei regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee;
g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 18.043 Zeller aggiunge un nuovo articolo 18-bis, il quale, al comma 1, integra il dettato dell'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al fine di consentire la detrazione dall'imposta lorda, ai fini IRPEF, nel limite del 19 per cento del relativo importo, anche dei canoni di locazione relativi ai contratti di affitto stipulati da studenti universitari italiani presso facoltà di Paesi membri dell'Unione Europea.
La modifica è esplicitamente finalizzata ad adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria e per consentire la chiusura della procedura d'infrazione n. 2009/4117, avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Al riguardo, ricorda che la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2009/4117) per violazione del diritto comunitario con riferimento al diritto di detrazione dei canoni di locazione in quanto limitato ai soli contratti di affitto stipulati in conformità con la disciplina italiana. Quest'ultima prevede infatti, all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR, che la detrazione dei predetti canoni spetto solo per quegli studenti


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che si trovino ad una distanza di almeno 100 chilometri dal luogo di residenza e solo se il Comune in cui ha sede l'Università e quello di residenza si trovino in province diverse.
Secondo la Commissione europea, tali disposizioni non sono applicabili ai canoni di locazione contratti in Stati esteri e quindi uno studente italiano che voglia studiare in uno Stato membro dell'UE non potrebbe avere diritto alla detrazione.
Ad avviso della Commissione, tale previsione sarebbe in contrasto con il principio di libertà di circolazione delle persone, ovvero sarebbe sproporzionata rispetto al fine di evitare frodi fiscali.
Il comma 2 reca una previsione di carattere transitorio, ai sensi della quale le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2012, mentre il comma 3 dispone in merito alla copertura finanziaria dell'onere determinato, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, al quale si fa fronte, a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, avverte di aver presentato il proprio emendamento 2.17 (vedi allegato), il quale sostituisce, all'articolo 2, comma 2, lettera b), il nuovo comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, riprendendo sostanzialmente il contenuto degli emendamenti Bragantini 2.9, Ventucci 2.11 e Fluvi 2.12. L'emendamento intende inoltre risolvere il problema relativo al termine di presentazione, da parte delle compagnie assicurative, della querela per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale, stabilendo che il predetto termine decorra dallo spirare del termine di 30 giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive, all'esito degli approfondimenti sui sinistri per i quali emergano almeno due parametri di significatività.
Conseguentemente, modifica il parere precedentemente espresso sull'emendamento Messina 3.3, invitando i presentatori a ritirarlo.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo Bragantini 4.01, frutto della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.01, esprime su di esso parere favorevole, a condizione che sia riformulato ulteriormente, trasformandolo in un comma aggiuntivo da inserire alla fine dell'articolo 4, nonché modificando il contenuto della proposta emendativa, che intende consentire l'utilizzo delle apparecchiature di rilevazione a distanza della violazioni al codice della strada per verificare la violazione dell'obbligo di assicurazione, nel senso di prevedere l'utilizzo delle apparecchiature già


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esistenti e di prevedere l'uso a tal fine anche degli altri sistemi di controllo del traffico, delle telecamere per il controllo dell'accesso nelle zone a traffico limitato e dei sistemi di rilevazione automatica dell'ingresso sulle autostrade e sulle altre strade a pedaggio.
In merito all'emendamento Ventucci 6.2, invita il relatore a riformularlo, nel senso di chiarire che la relazione sui mezzi finanziari ed il rendiconto finanziario previsti dal comma 4 dell'articolo 6 riguardano l'attività della struttura di prevenzione di cui all'articolo 1.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva come l'impostazione del suo emendamento 2.9 risulti comunque differente rispetto a quella dell'emendamento 2.17 del relatore, in quanto la sua proposta intende obbligare le compagnie assicurative a verificare sempre, in presenza di un certo numero di parametri di significatività, l'eventuale carattere fraudolento del sinistro denunciato. Ritiene infatti che, qualora non fossero vincolate in tal senso, le compagnie potrebbero comunque preferire di liquidare anche i sinistri per i quali sussistano fondati sospetti di frode, svuotando in tal modo di senso l'intero meccanismo di prevenzione istituito dal provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alle considerazioni del deputato Bragantini, rileva come il meccanismo definito dall'emendamento 2.17 dia alle compagnie assicurative tutto il tempo necessario per effettuare approfondimenti sui sinistri che risultano a rischio di frode, e che comunque, qualora le compagnie stesse fossero in ogni caso intenzionate a liquidare i sinistri, non sarebbe certamente sufficiente introdurre a loro carico un obbligo di verifica sui sinistri stessi. Sottolinea quindi come la logica che guida il testo unificato sia quella di fornire alle assicurazioni, attraverso un meccanismo di allerta preventiva, gli strumenti per verificare la sussistenza della frode, lasciando comunque in capo alle compagnie la responsabilità di adire le vie giudiziarie, ovvero di liquidare il danno, introducendo inoltre, all'articolo 5, comma 1, un meccanismo di trasparenza, in base al quale le medesime compagnie sono tenute a rendere pubbliche informazioni dettagliate relative al numero dei sinistri per i quali sono stati svolti gli approfondimenti, all'utilizzo dell'archivio informatico integrato, al numero delle querele presentate, all'esito dei procedimenti penali conseguenti ed alle misure organizzative interne adottate per contrastare le frodi, anche ai fini dell'indicazione, prevista dal comma 3 del medesimo articolo 5, di una stima, da allegare al bilancio annuale, circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, considera opportuno approfondire la tematica segnalata dal deputato Bragantini, verificando se possa risultare utile introdurre un generalizzato obbligo di querela per frode assicurativa, in capo alle compagnie assicurative, per tutti quei sinistri per i quali si riscontrino parametri di significatività.

Gianfranco CONTE, presidente, in merito alla considerazione del relatore, ritiene che l'obiettivo, ampiamente condiviso, di responsabilizzare maggiormente le compagnie assicurative nel contrasto alle frodi assicurative non possa essere realizzato esclusivamente ricorrendo ad un meccanismo automatico di denuncia basato sui parametri di significatività. Ritiene, infatti, che in tal modo, si correrebbe il rischio di indurre le compagnie assicurative a spogliarsi di ogni compito di verifica sui sinistri a rischio di frode, scaricando l'intero onere del contrasto a tali fenomeni sul sistema giudiziario.

Matteo BRAGANTINI (LNP) considera convincenti le considerazioni del Presidente, ritenendo essenziale, per il funzionamento dell'intero meccanismo di prevenzione, che le compagnie assicurative forniscano informazioni puntuali sulle attività di contrasto alle frodi assicurative da loro poste in essere, al fine di assumersi, per quanto di loro competenza, precise


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responsabilità in ordine all'efficacia del sistema di prevenzione.
Accogliendo inoltre la proposta del relatore, riformula il proprio articolo aggiuntivo 4.01, nel senso di trasformarlo in un comma aggiuntivo all'articolo 4.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide pienamente l'osservazione del deputato Bragantini, rilevando, come, proprio a tal fine, l'articolo 5 del testo unificato introduca previsioni di trasparenza che consentiranno di valutare le azioni svolte in questo campo dalle compagnie assicurative e le ricadute che l'azione di contrasto alle frodi potrà avere sulle tariffe assicurative.
Alla luce degli approfondimenti svolti, ritiene possibile passare ora alla votazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.
Informa quindi che i presentatori hanno accolto le proposte di riformulazione avanzate dal relatore in relazione agli emendamenti Messina 1.6 e 2.1, nonché all'emendamento Ventucci 6.2.
Avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Pagano 1.1.
Avverte inoltre che, alla luce della riformulazione, da parte del presentatore, dell'articolo aggiuntivo Bragantini 4.01, la proposta emendativa assume il numero 4.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ventucci 1.2, Fluvi 1.3, nel testo riformulato, e Pagano 1.5, il quale assorbe l'emendamento Bragantini 1.4. Approva quindi gli emendamenti Messina 1.6, nel testo riformulato, nonché l'identico emendamento Fluvi 1.7.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Fluvi 1.8, nonché gli identici emendamenti Nicolucci 1.9 e Messina 1.10.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.16 del Relatore e Messina 1.11.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Fluvi 1.12 e gli identici emendamenti Nicolucci 1.14 e Messina 1.15.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Messina 1.13 e 2.1, come riformulato.

Cosimo VENTUCCI (PdL) ritira il proprio emendamento 2.2.

La Commissione approva l'emendamento Ventucci 2.3.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Fluvi 2.4, Messina 2.5 e Pagano 2.6.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Ventucci 2.7, come riformulato, 2.17 del Relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Fluvi 2.8, Bragantini 2.9, Pagano 2.10, Ventucci 2.11 e Fluvi 2.12.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Pagano 2.13, Fluvi 2.14 e Pagano 2.15.

La Commissione approva l'emendamento Ventucci 2.16.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Pagano 3.1 e Messina 3.3.

La Commissione approva l'emendamento Messina 3.2.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Pagano 4.1, Messina 4.2 e Nicolucci 4.3.

La Commissione approva l'emendamento Bragantini 4.4, come risultante dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bragantini 4.01.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti


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Pagano 5.1 e Fluvi 5.2, nonché l'emendamento Pagano 6.1.

La Commissione approva l'emendamento Ventucci 6.2, come riformulato.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

VI Commissione - Martedì 15 marzo 2011


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ALLEGATO

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo).

1. È istituito, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), un organismo di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alla stipulazione dei contratti di assicurazione, alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva.
L'organismo è dotato di autonomia gestionale e patrimoniale ed è amministrato da un comitato di gestione nominato dal Ministro dello sviluppo economico e composto da un rappresentante dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un rappresentante del ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del ministero dell'interno e da un rappresentante dell'associazione di categoria delle imprese di assicurazione. Le funzioni di segretario sono attribuite ad un funzionario dell'ISVAP. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Al finanziamento dell'organismo si provvede mediante un contributo annuale posto a carico delle imprese esercenti l'assicurazione r.c. auto e determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta del comitato di gestione dell'organismo. Il comitato di gestione, che sovrintende alle attività della struttura operativa di cui al comma 3, redige il bilancio di esercizio e calcola le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'organismo ai fini della determinazione del contributo annuale da richiedere alle imprese. Il contributo viene ripartito tra le imprese autorizzate all'esercizio del ramo r.c. auto in relazione alle rispettive raccolte premi come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'organismo:
a) svolge attività di investigazione, elaborazione, valutazione ed analisi in materia di frodi assicurative, sulla base delle segnalazioni ricevute:
dalle forze dell'ordine che nello svolgimento dei loro compiti istituzionali abbiano individuato situazioni tali da far presumere il rischio di attività fraudolente nei confronti di imprese assicuratrici;
dalle imprese di assicurazione in merito ad eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi;
dall'archivio e dalle banche dati di cui al comma 3, laddove siano scattati gli indicatori di allerta preventiva contro le frodi;
dall'archivio documentale di cui alla lettera d);
b) collabora con le forze di polizia e con l'autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio


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dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;
c) collabora con le compagnie assicurative, alle quali fornisce e richiede informazioni e documentazione su situazioni che presentino parametri di significatività di rischio frode relativamente ad una o più imprese e coordina i rapporti tra l'autorità giudiziaria e le forze di polizia e le imprese stesse per la trasmissione della documentazione necessaria ai fini delle indagini da compiere;
d) istituisce un archivio elettronico contenente i riferimenti essenziali relativi a parti coinvolte ed autorità competenti di tutti i procedimenti penali istruiti per il delitto di frode in assicurazione; a tal fine, l'autorità giudiziaria e le forze di polizia inviano all'organismo la comunicazione di avvio di indagine, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle parti lese e dell'ufficio competente;
e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma precedente, l'organismo si avvale di una struttura operativa composta da personale dell'ISVAP all'uopo distaccato, coadiuvato da un nucleo speciale di polizia assegnato tramite protocollo di collaborazione tra l'Istituto di vigilanza e il Ministero dell'interno. La responsabilità della struttura operativa è affidata ad un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che riferisce periodicamente al Comitato di gestione i risultati delle attività espletate. Sulla base dall'esame delle informazioni acquisite ai sensi del presente articolo la struttura operativa, nel caso in cui appaiano sussistenti elementi di reato, e comunque ove lo ritenga opportuno, rimette all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia competenti per territorio la documentazione raccolta per l'eventuale esercizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate.
4. La struttura operativa di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico, connesso con la banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito dal Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, presso l'Automobile Club d'Italia, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con le banche dati del settore assicurativo, nonché con altre banche dati pubbliche e private individuate ai sensi del comma 6.
5. L'archivio informatico di cui al comma 3 si articola nei seguenti strumenti informatici:
a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione (data mining), le informazioni presenti nella banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in collegamento con le informazioni esistenti nelle altre banche dati pubbliche e private di cui al comma 4, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;
b) un modulo informatico di allerta che, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a) e delle relative elaborazioni, fornisce all'autorità giudiziaria, alla struttura operativa di cui al comma 3 e alle imprese di assicurazione, all'atto dell'interrogazione del sistema ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione o della liquidazione di un sinistro, tutti i dati sulla


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ricorrenza di elementi che evidenzino un rischio di frode, anche nel caso in cui riguardino più compagnie.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, si stabiliscono modalità di raccordo tra le amministrazioni di cui al comma 4 per l'attivazione, a titolo gratuito, dei collegamenti con le banche dati di cui esse sono titolari, si individuano le ulteriori banche dati pubbliche e private di cui può avvalersi l'archivio informatico, sono stabiliti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione dell'archivio da parte dell'organismo di cui al comma 1, sono definite le strutture e i livelli di accesso al predetto archivio informatico, eventualmente anche da parte di soggetti privati relativamente ai dati della banca dati elettronica di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, il contenuto delle interrogazioni all'archivio medesimo e le tipologie dei dati che sono forniti all'autorità giudiziaria, alle forze di polizia e alle imprese di assicurazione, nonché le modalità di conservazione dei dati.
7. Presso ogni impresa assicuratrice viene creata una funzione antifrode con il compito, fra l'altro, di interfacciarsi con l'organismo e con le autorità investigative per quanto riguarda la ricezione e l'invio delle informazioni descritte nel presente articolo e per ogni altra forma di collaborazione necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Ogni impresa assicuratrice, nello svolgimento della propria attività antifrode, è tenuta a segnalare all'organismo, tramite la propria funzione antifrode, fenomeni o casi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti ai loro danni. L'organismo garantisce la massima circolazione di informazioni tra unità antifrode coinvolte a vario titolo nei medesimi fenomeni».
1. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
1. 2. Ventucci.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».
1. 3. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».
1. 3. (Nuova formulazione) Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
(Approvato)


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Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza, dall'ISVAP e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); ciascun ente designa due rappresentanti, di cui uno effettivo e uno supplente».
1. 4. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: uno.
1. 5. Pagano.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP sopprimere la seguente: e ed aggiungere, in fine, le parole: , e dalla CONSAP S.p.A., nella qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
1. 6. Messina, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP sopprimere la seguente: e ed aggiungere, in fine, le parole: , e dalla CONSAP S.p.A.
*1. 6. (Nuova formulazione) Messina, Cambursano.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'ISVAP, sopprimere la seguente: e ed aggiungere le seguenti: , e dalla CONSAP S.p.a.
*1. 7. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
1. 8. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), aggiungere le seguenti: e dall'ACI.
*1. 9. Nicolucci, Abrignani.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), aggiungere le seguenti: e dall'ACI.
*1. 10. Messina, Cambursano.

All'articolo 1, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tra persone che hanno maturato specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo.
1. 16. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi.
1. 11. Messina, Cambursano.
(Approvato)


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Al comma 5, sopprimere le parole: con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,.
1. 12. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: , che può fino alla fine del periodo con le seguenti: che designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la CONSAP S.p.A.. La gestione dell'archivio è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico e la CONSAP, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 13. Messina, Cambursano.
(Approvato)

Al comma 8, dopo le parole: e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, aggiungere le seguenti: ed al Pubblico Registro Automobilistico.
*1. 14. Nicolucci, Abrignani.

Al comma 8, dopo le parole: e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, aggiungere le seguenti: ed al Pubblico Registro Automobilistico.
*1. 15. Messina, Cambursano.

ART. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1».
2. 1. Messina, Cambursano.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1».
2. 1. (Nuova formulazione) Messina, Cambursano.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi


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1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. La consegna di copia cartacea dell'attestazione sullo stato del rischio può essere richiesta dai soggetti di cui al comma 1 con istanza scritta».
2. 2. Ventucci.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135».
2. 3. Ventucci.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
È fatto salvo il diritto del contraente, all'atto della stipula di un contratto di assicurazione obbligatoria per la rc auto, di stipularlo alle migliori condizioni eventualmente previste dal combinato disposto degli articoli 132 e 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni.
2. 4. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 dell'articolo 143 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti:
«1. Nel caso di sinistro che coinvolga almeno un veicolo a motore per il quale vi sia l'obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
1-bis. In ogni caso, ogni soggetto coinvolto in un sinistro di cui al comma 1, che si ritenga non responsabile del sinistro stesso e che assuma di aver subito un danno, è tenuto a presentare denuncia dello stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall'accadimento dell'evento. La denuncia dovrà essere fornita al proprio assicuratore per le ipotesi di cui agli articoli 149 e 150. Nelle altre ipotesi, la denuncia dovrà, nello stesso termine, essere presentata all'assicuratore dell'asserito responsabile. Decorso tale termine il danneggiato perde il diritto al risarcimento, salvo che non provi che l'omessa o tardiva denuncia sia dovuta a grave impedimento.
1-ter. L'assicurato ritenuto responsabile di un sinistro che abbia ricevuto notizie dello stesso dalla propria impresa di assicurazione è tenuto a fornire la propria versione dei fatti entro 15 giorni dalla comunicazione. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'impresa dovrà rivalersi nei suoi confronti per un importo pari al pregiudizio sofferto dall'impresa per l'omessa o tardiva comunicazione».
2. 5. Messina, Cambursano.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, i giorni in cui le cose danneggiate devono


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essere disponibili per l'accertamento non possono essere inferiori a otto, devono essere non festivi e successivi a quello di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine o dopo l'effettuazione dell'accertamento se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa ai fini dell'offerta risarcitoria effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo dietro presentazione di regolare fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati».
2. 6. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: non festivi aggiungere le seguenti: , in ore dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, o dopo l'effettuazione dell'accertamento, se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. 7. Ventucci.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il danneggiato non può procedere alla riparazione delle cose danneggiate se non dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, o dopo l'effettuazione dell'accertamento, se intervenuto prima. In caso contrario, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sulla compatibilità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. 7. (Nuova formulazione) Ventucci.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora, all'esito degli approfondimenti avviati ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, deve presentare querela per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi ed il termine per la presentazione della querela di cui all'articolo 124, primo comma, del codice


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penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
2. 17. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 145, motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora l'impresa non proponga querela o denuncia non può esservi diniego definitivo alla formulazione della offerta salvo che per ragioni che siano attinenti alla compatibilità dei danni, alle risultanze di accertamenti condotti in esito ad attività di investigazione ai sensi dell'articolo 134 e seguenti del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o comunque inerenti alla responsabilità nel sinistro. Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.
2. 8. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno tre parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa deve motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato e all'ISVAP le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. All'impresa di assicurazione che non assolva l'obbligo di condurre gli approfondimenti di cui al presente comma e ometta le comunicazioni relative alle analisi condotte sul sinistro, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 306.
2. 9. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.


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Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
2. 10. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:
Qualora, all'esito degli approfondimenti avviati ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, è tenuta a presentare denuncia per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi.
2. 11. Ventucci.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. con le seguenti: Restano salvi i diritti del danneggiato per ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146 salvo il caso di proposizione di querela o denuncia.
2. 12. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:
«In caso di richiesta di risarcimento pervenuta con ritardo superiore a tre mesi dall'accadimento del sinistro, i termini di cui al presente comma sono raddoppiati».
2. 13. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. L'osservanza da parte della impresa di assicurazione delle forme e dei termini della procedura di risarcimento disciplinati dal presente articolo, la esonera dall'applicazione di sanzioni da parte dell'organo di vigilanza. La proponibilità della azione di risarcimento da parte del danneggiato resta comunque subordinata al rispetto dei termini di cui all'articolo 145».
2. 14. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«3. Ai fini di quanto stabilito dai commi precedenti, trovano applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni».
2. 15. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché, ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8, trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come modificate dal presente articolo.
2. 16. Ventucci.
(Approvato)


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ART. 3.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
4. All'articolo 642 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) al secondo comma, il terzo periodo è soppresso;
c) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura della sanzione amministrativa è raddoppiata qualora i documenti assicurativi risultino falsificati o contraffatti; in tal caso non si applica il comma 3»;
b) al primo periodo del comma 4-bis le parole: «intestato al conducente» sono soppresse, e dopo le parole: «copertura assicurativa» è aggiunta la seguente: «ovvero».
3. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
3. 2. Messina, Cambursano.
(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 642 del codice penale dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio quando il delitto è commesso al fine di conseguire l'indennizzo o un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli su strada».
3. 3. Messina, Cambursano.

ART. 4.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le competenze per l'accertamento centralizzato dell'evasione dell'obbligo e le modalità necessarie per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La stessa comunicazione avviene nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. Il certificato di proprietà non può essere rilasciato all'atto di acquisto di un veicolo se per tale veicolo non risulti in essere un valido contratto di assicurazione contro la responsabilità civile e per il quale non sia stata presentata contestuale dichiarazione di non utilizzo su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
4. 2. Messina, Cambursano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La stessa comunicazione avviene nei confronti del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. Il certificato di proprietà non può essere rilasciato all'atto di acquisto di un veicolo se per tale veicolo non risulti in essere un valido contratto di assicurazione contro la responsabilità civile. Con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico saranno adottate le conseguenti norme di attuazione.
4. 3. Nicolucci, Abrignani.


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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Successivamente all'entrata in funzione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è rilevata, dandone informazione agli automobilisti, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 4. (Nuova formulazione Bragantini 4.01) Bragantini.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis. - (Verifica dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile). - 1. Al fine di contrastare efficacemente la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, successivamente all'entrata a regime dell'archivio informatico integrato di cui al comma 5 dell'articolo 1, è consentito, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1o agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1o agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.
2. Nei casi indicati dal comma precedente, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Nelle ipotesi in


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cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata.
4. 01. Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.
5. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera f) dell'articolo 94 è sostituita dalla seguente:
«f) notizie in merito al contenzioso, se significativo e separata evidenza delle denunce presentate».
5. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Pagano, Germanà, Dima.

Al comma 4, sostituire le parole: La struttura di cui all'articolo 1, comma 1, invia all'ISVAP, con le seguenti: L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), invia al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico,
6. 2. Ventucci.

Al comma 4, sostituire le parole: «La struttura di cui all'articolo 1, comma 1, invia all'ISVAP», con le seguenti: «L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), invia al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico,» e sostituire le parole da: «della propria attività» fino alla fine del comma con le seguenti: «dell'attività della struttura di prevenzione di cui all'articolo 1, nonché, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto finanziario della gestione della struttura relativo all'anno precedente»
6. 2. (Nuova formulazione) Ventucci.
(Approvato)

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