SOMMARIO
Giovedì 16 febbraio 2012
Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli, sull'assetto del Dipartimento della Protezione Civile (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio) ... 133
5-05812 Rondini: Riqualificazione della strada provinciale n. 46 Rho-Monza ... 134
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 139
5-05508 Ginefra: Sullo svolgimento delle attività commerciali sul sedime autostradale ... 134
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 141
5-05185 Sereni: Sulla proposta per l'intitolazione all'Unità d'Italia del ponte sulla Valnerina in località Galleto ... 135
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 145
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle grotte turistiche italiane. C. 3688 Rosato (Esame e rinvio) ... 135
Giovedì 16 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.
La seduta comincia alle 14.
Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Prefetto Franco Gabrielli, sull'assetto del Dipartimento della Protezione Civile.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
Angelo ALESSANDRI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.
Il prefetto Franco GABRIELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Armando DIONISI (UdCpTP), Aldo DI BIAGIO (FLpTP), Raffaella MARIANI (PD), Gianpiero BOCCI (PD), Alessandro BRATTI (PD), Manuela LANZARIN (LNP), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Carmen MOTTA (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) e Chiara BRAGA (PD).
Angelo ALESSANDRI, presidente, al fine di garantire adeguato spazio alla replica del Prefetto Gabrielli, propone di
rinviare la replica medesima ad altra seduta.
La Commissione consente.
Angelo ALESSANDRI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'audizione.
La seduta termina alle 15.15.
N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.
Giovedì 16 febbraio 2012 - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.
La seduta comincia alle 15.15.
5-05812 Rondini: Riqualificazione della strada provinciale n. 46 Rho-Monza.
Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Marco RONDINI (LNP) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur riconoscendo, infatti, che l'opera oggetto della propria interrogazione sia un'opera importante per migliorare la viabilità a Milano e in tutta la Lombardia, soprattutto in vista dell'Expo 2015, sottolinea che la sua realizzazione, così come attualmente prevista, costituirebbe forse un unicum negativo in tutto il Paese, dato che si tradurrebbe in un mostruoso nastro d'asfalto costruito da sedici corsie stradali affiancate l'una all'altra e situate praticamente a ridosso di diversi centri abitati.
Ritiene, inoltre, inaccettabile che la riferita importanza dell'opera possa essere considerato elemento sufficiente per procedere alla sua realizzazione, anche contro il parere degli enti locali e senza tenere in alcuna considerazione la sua compatibilità ambientale.
Giudica, infine, fuorvianti le osservazioni contenute nella risposta del Governo circa l'allungamento dei tempi e la lievitazione dei costi che deriverebbero dall'interramento dell'opera, dal momento che nessun allungamento di tempi si sarebbe verificato se questa soluzione fosse stata prevista fin dall'inizio. Aggiunge che, qualora effettivamente non ci siano le risorse necessarie per modificare in modo migliore il progetto dell'opera, allora meglio sarebbe non procedere alla sua realizzazione.
Conclude, quindi, annunciando che farà quanto necessario, in collaborazione con i cittadini e le associazioni che sul territorio si battono contro la realizzazione dell'opera, per impedire che si dia avvio alla realizzazione della stessa secondo le attuali prescrizioni progettuali.
5-05508 Ginefra: Sullo svolgimento delle attività commerciali sul sedime autostradale.
Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Dario GINEFRA (PD) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, anche perché i dati e gli elementi di conoscenza in essa contenuti confermano, a suo avviso, la giustezza delle posizioni di quanti, a partire dai parlamentari del Partito Democratico, hanno chiesto in questi anni e oggi chiedono al nuovo Governo di procedere con determinazione alla revisione della normativa in materia di concessioni autostradali e di determinazione delle relative tariffe. Ritiene che ciò sia opportuno per assicurare quelle garanzie normative e operative necessarie perché le società concessionarie provvedano in concreto al rigoroso rispetto degli impegni assunti in sede di stipula delle convenzioni, sia sotto il profilo della realizzazione degli investimenti sia sotto quello del rispetto delle clausole relative alla determinazione delle tariffe e al versamento
dei canoni. Conclude, quindi, esprimendo un giudizio critico sull'azione troppo prudente e «timida» intrapresa dal Governo ed esortando lo stesso ad un più deciso ed incisivo intervento, a partire dall'accoglimento delle numerose proposte emendative, presentate in Parlamento in queste settimane, in sede di esame dei recenti decreti-legge emanati dal Governo per il risanamento dei conti pubblici e il rilancio dell'economia.
5-05185 Sereni: Sulla proposta per l'intitolazione all'Unità d'Italia del ponte sulla Valnerina in località Galleto.
Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Marina SERENI (PD) esprime soddisfazione per il fatto che il nuovo Governo consideri con favore la proposta di intitolare all'Unità d'Italia il ponte sulla Valnerina lungo la strada statale Terni-Rieti. Nel ribadire, inoltre, l'importanza sul piano simbolico, ma anche su quello politico e culturale, di tale atto, esprime un sincero ringraziamento all'Associazione nazionale partigiani d'Italia e all'Associazione nazionali perseguitati politici italiani antifascisti che con la loro iniziativa hanno contribuito a riaffermare il valore fondativo dell'unità della Repubblica e la necessità di contrastare ogni spinta alla divisione e alla lacerazione del tessuto unitario del Paese.
Angelo ALESSANDRI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.35.
Giovedì 16 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.
La seduta comincia alle 15.35.
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle grotte turistiche italiane.
C. 3688 Rosato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in oggetto.
Ermete REALACCI (PD), relatore, riferisce che la proposta di legge di cui oggi la Commissione avvia l'esame si propone, secondo quanto recita l'articolo 1, l'obiettivo di inserire le grotte turistiche nel sistema turistico nazionale e di definire i princìpi fondamentali per lo sviluppo ecosostenibile delle medesime grotte.
Osserva, poi, che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il perseguimento di tali finalità attraverso un'iniziativa legislativa si giustifica in ragione del fatto che le grotte turistiche non sono prese in considerazione né dalla legge n. 135 del 2001 (cosiddetta «legge quadro nazionale sul turismo»), né dal D.P.C.M. 13 settembre 2002 (recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), che individua le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana secondo i criteri e gli standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici.
Fa presente, poi, che l'articolo 2 della proposta di legge reca, al comma 1, la definizione di grotte turistiche. In base a tale comma, sono considerate tali le cavità naturali ipogee che sono gestite da soggetti autorizzati e nelle quali le visite sono guidate da personale appositamente formato. Lo stesso comma precisa, inoltre, che dalla medesima definizione sono esclusi gli ipogei artificiali. Con riferimento a tale precisazione, osserva, tuttavia, che essa appare ridondante, dal momento che la precedente definizione di grotte turistiche si riferisce già ai soli ipogei naturali.
Il successivo comma 2 dello stesso articolo individua i seguenti requisiti delle grotte turistiche: origine naturale della
grotta (sono ammesse le gallerie artificiali solo se indispensabili per facilitare o per consentire la visita delle cavità naturali); sentieri agibili, in condizioni di sicurezza senza alcuna necessità di illuminazione individuale e di attrezzature, calzature o abbigliamento particolari; impianto elettrico in grado di illuminare in maniera efficace l'ambiente sotterraneo, garantendo una visione del sentiero sufficiente per procedere in condizioni di sicurezza; percorsi sotterranei di almeno 100 metri, calcolando il percorso di andata e di ritorno (limite che non si applica alle cavità naturali caratterizzate da aspetti scientifici, estetici, archeologici, storici, paleontologici o paletnologici di particolare rarità o importanza).
L'articolo 3, comma 1, della proposta di legge in esame ricomprende, poi, la guida di grotte turistiche fra le figure professionali del turismo di cui all'articolo 7, comma 5, della citata legge n. 135 del 2001. Nel rilevare che tale legge è stata abrogata dal decreto legislativo n. 79 del 2011, osserva, peraltro, che le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 5, della legge abrogata, si trovano ora contenute (in una versione più ampia) nella definizione di professioni turistiche recata dall'articolo 6 del citato decreto legislativo. Sarebbe quindi opportuno, a suo avviso, procedere all'aggiornamento del riferimento normativo previsto dall'articolo 3, comma 1, della proposta di legge in esame, al fine di richiamare, in luogo del citato articolo 7 della legge n. 135 del 2001, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 79 del 2011.
Rileva, inoltre, che il successivo comma 2 dell'articolo 3 demanda, invece, alle regioni, nell'ambito delle loro competenze, l'emanazione della disciplina delle modalità di accesso, di esercizio e di tutela della figura professionale della guida di grotte turistiche. Al riguardo, fa presente che tale rinvio alle competenze normative regionali appare coerente con la delega di funzioni operata dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
L'articolo 4 della proposta di legge in esame disciplina il procedimento da seguire per l'apertura di nuove grotte turistiche. In particolare, segnala che tale apertura viene consentita su autorizzazione degli enti locali; acquisito il parere dell'Associazione grotte turistiche italiane (AGTI) di cui al successivo articolo 6 della proposta di legge e, fatti salvi particolari vincoli di carattere archeologico, naturalistico o di altra natura, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81 del 2008 e al decreto legislativo n. 230 del 1995).
Con riferimento al contenuto dell'articolo 4 in commento, segnala che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere nel testo un maggiore coinvolgimento delle regioni, in considerazione del riparto di competenze costituzionali nella materia del turismo.
Il successivo articolo 5 della proposta di legge introduce, quindi, al comma 1, il principio dello sviluppo sostenibile delle grotte turistiche. Viene infatti previsto che ogni attività riguardante le grotte turistiche, comprese quelle già aperte al pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge, debba conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «Codice dell'ambiente»), al fine di non danneggiare l'ecosistema ipogeo. Si tratta di una norma di principio molto importante, che pone un limite rigoroso alle indicate attività che devono comunque garantire il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
Il comma 2 del medesimo articolo, al fine di salvaguardarne gli ecosistemi, assoggetta, inoltre, le grotte turistiche a un monitoraggio continuo diretto a verificare l'impatto dell'antropizzazione sull'ambiente naturale ed a controllare la proliferazione della lampenflora (crescita di muschi, alghe, felci e batteri fotosintetici vicino alle fonti di illuminazione artificiale) che potrebbe provocare distorsioni agli ecosistemi sotterranei.
L'articolo 6 della proposta di legge riconosce, poi, al comma 1, la funzione di valorizzazione e di divulgazione del patrimonio costituito dalle grotte turistiche esercitata dall'Associazione grotte turistiche italiane (AGTI). Al riguardo, segnala che le finalità di tale associazione privata, come si evince dalla lettura dello Statuto, sono quelle riprese dal comma 3 dell'articolo 6 della proposta di legge in esame. Segnala, inoltre, che l'Associazione raggruppa, ad oggi, ventiquattro grotte turistiche.
Aggiunge che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 in commento, l'AGTI provvede ad assumere adeguate iniziative per promuovere, su tutto il territorio nazionale, le grotte turistiche, tenuto conto, ai sensi degli articoli 4 e 5, della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi derivanti dall'osservanza del principio dello sviluppo ecosostenibile.
Il successivo comma 3 affida all'AGTI i seguenti compiti: a) valorizzazione e corretta divulgazione scientifica degli aspetti fondamentali riguardanti i fenomeni carsici ipogei e di superficie; b) studio delle problematiche che interessano direttamente o indirettamente la gestione delle grotte turistiche con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori turistici e dei visitatori delle grotte; c) tutela ambientale e sviluppo ecosostenibile delle grotte turistiche dei siti che le circondano; d) promozione di un'immagine complessiva delle grotte turistiche finalizzata ad accrescere l'interesse verso il mondo sotterraneo; e) ricerca di soluzioni sempre più efficaci per l'assolvimento delle proprie funzioni e per l'ottimizzazione dei servizi forniti ai visitatori.
Nel richiamare l'opportunità di procedere ad un approfondimento in ordine alla tipologia di funzioni attribuite all'AGTI che, in alcuni aspetti, presentano profili pubblicistici (quale la tutela ambientale delle grotte), desidera concludere evidenziando come, ad una prima lettura, la proposta di legge in esame sembri prevalentemente riconducibile alla materia del turismo e che tale materia, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni. In conseguenza, occorre tenere presente che in materia di turismo l'intervento legislativo statale è consentito, in primo luogo, se assistito da un autonomo titolo di competenza prevalente (in via esclusiva o concorrente), con riferimento allo specifico oggetto di volta in volta in questione, rispetto a quello del turismo; l'intervento legislativo statale è consentito, inoltre, se sussistono esigenze di
accentramento, in capo allo Stato, di funzioni amministrative in materia turistica (attrazione in sussidiarietà) e di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale. Questi principi, del resto, sono ribaditi dall'articolo 2 del richiamato Codice del turismo. Con riguardo allo specifico oggetto della proposta di legge, segnala, infine, che alcune regioni (Puglia, Abruzzo, Liguria) hanno già emanato norme per lo sviluppo del turismo speleologico e per la conservazione del patrimonio speleologico istituendo, in taluni casi, il Catasto delle grotte o dei geositi e disciplinando in maniera dettagliata tali aspetti.
Con riferimento alla richiamata esigenza generale del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala, infine, l'opportunità che Commissione svolga nel prosieguo dei lavori gli appropriati approfondimenti, al fine di costruire tutte le condizioni necessarie al raggiungimento del duplice obbiettivo, concreto e positivo, che questa iniziativa si propone: salvaguardare e valorizzare il grande patrimonio naturalistico, paesaggistico, ma anche turistico ed economico, rappresentato dalle grotte italiane e dai siti carsici che le circondano; costruire sinergie fra Stato e regioni per perseguire insieme politiche capaci di coniugare le ragioni dell'ambiente e quelle dei territori e delle comunità che in essi vivono e lavorano.
Dopo aver dichiarato di sottoscrivere la proposta di legge in esame e avere ribadito la bontà dei fini perseguiti dalla proposta
di legge in esame, richiama la Commissione sull'opportunità di costruire una disciplina legislativa che abbia ad oggetto un sistema coordinato di gestione delle grotte turistiche italiane, che di per sé costituirebbe uno strumento utile per tenere insieme gli obiettivi della salvaguardia ambientale e dello sviluppo di tutte quelle attività che, sotto il segno della sostenibilità e della qualità, possono mettere in valore la varietà e la bellezza dei luoghi e del territorio italiano.
Conclude, quindi, esprimendo l'auspicio che in sede istruttoria sia possibile, nel dialogo con i rappresentanti delle istituzioni regionali e rafforzando i profili di tutela e di salvaguardia dell'ambiente, nonché, per quanto riguarda i compiti assegnati all'AGTI, verificando tutte le possibilità offerte dal principio costituzionale di sussidiarietà, addivenire alla predisposizione di un testo equilibrato, rispettoso del riparto di competenze legislative costituzionalmente previsto e tale da consentire alla Commissione di valutare anche la possibilità dell'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.
Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.45.
5-05812 Rondini: Riqualificazione della strada provinciale n. 46 Rho-Monza.
La problematica in esame è stata già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo da parte dell'Onorevole interrogante (16 febbraio 2011).
Come già ha avuto modo di riferire il precedente Governo, l'intervento è suddiviso in tre tratti la cui realizzazione è stata distribuita tra le concessionarie Milano Serravalle, Milano Tangenziale S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A.
L'ANAS, in data 2 febbraio 2009, ha approvato il progetto preliminare relativo a tutti e tre i tratti. Le due concessionarie, Autostrade per l'Italia e Milano Serravalle-Milano Tangenziale, hanno successivamente avviato la progettazione definitiva con tempi e modi diversi.
Senza soffermarmi dettagliatamente sulle vicende procedurali volte alla realizzazione di tale opera, sulle quali l'Onorevole interrogante è stato già informato, ritengo necessario fare alcuni aggiornamenti.
Come è noto, il progetto in esame è stato messo in gara, unitamente alle prescrizioni della Conferenza preliminare; il 17 maggio 2010 è stato inviato all'ANAS lo schema di «bando per appalto concorso» che veniva approvato, con prescrizioni, in data 12 luglio 2010.
Il bando per la procedura ristretta è stato pubblicato alla fine del mese di novembre 2010.
L'amministrazione comunale di Paderno Dugnano ha impugnato, nel febbraio 2011, davanti al TAR della Lombardia, con ricorso a tutt'oggi pendente, gli atti di indizione della gara censurandone la non conformità con lo strumento urbanistico comunale. L'udienza per la discussione è fissata per il 29 marzo 2012.
Avverso la procedura di gara risultavano pendenti anche i ricorsi di alcuni dei concorrenti che avevano presentato domanda (su 21 soggetti ne sono stati ammessi inizialmente 13 ed esclusi 8). A seguito di dette impugnazioni, il Provveditorato ha provveduto alla riammissione di tutti i concorrenti, invitando alla procedura ristretta tutte le 21 imprese qualificate, con un termine di presentazione fissato al 5 settembre 2011. La gara è tuttora in corso.
In merito, poi, agli aspetti tecnico-progettuali dell'Opera, ANAS ha segnalato che il progetto preliminare, sviluppato ed approvato dalla medesima, ha avuto tra le linee fondamentali di sviluppo anche quella di favorire l'inserimento dell'infrastruttura nel contesto territoriale, con particolare riguardo alla creazione di corridoi verdi e di continuità della connessione ecologica, agli aspetti di carattere acustico ed ambientale e agli interventi di carattere compensativo.
ANAS ha fatto presente, altresì, che, dal punto di vista del rumore, il progetto ha previsto la realizzazione di una galleria antirumore proprio in comune di Paderno.
Per quanto riguarda, poi, lo studio d'interramento relativo alla variante della tratta 1 del tracciato originario, ovvero quella interamente ricadente nel territorio comunale di Paderno Dugnano, ANAS ha precisato che l'ultima versione progettuale, che recepisce la variante proposta dagli enti locali, prevede l'interramento in galleria della tratta per circa 2,3 km.
Tale progettazione presenta elementi di tracciato non a norma e talune criticità sia per la fasizzazione, ovvero la ripartizione
dell'investimento economico in più fasi, sia per la cantierizzazione. Le modalità realizzative non sono compatibili con i tempi fissati nel progetto preliminare approvato da ANAS S.p.A. e comportano impegni economici di gran lunga superiori.
I tempi di sola realizzazione variano a seconda della soluzione di scavo adottata e oscillano da 41 a 65 mesi, contro i 30 mesi previsti nel progetto preliminare approvato da ANAS S.p.A.
Allo stato attuale, faccio presente, come evidenziato dal Provveditorato interregionale Lombardia-Liguria, che, essendo ancora in corso la procedura di gara, non è possibile intervenire con modifiche progettuali senza annullare l'intero procedimento, il che determinerebbe, senza dubbio, richieste di risarcimento da parte dei partecipanti o, quanto meno, l'insorgere di contenzioso con i concorrenti.
Nel concludere, faccio presente, in relazione a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante, che per poter tenere in considerazione le istanze dei comuni di Paderno Dugnano, Novate, Baranzate, Cormano e Bollate e del Consiglio Provinciale di Milano sarà necessario attendere il compimento delle procedure di gara e l'individuazione dell'esecutore.
Pertanto, mio malgrado, devo ribadire che l'esame delle soluzioni prospettate dai rappresentanti dei comuni interessati potrà svolgersi in sede di VIA e, successivamente in sede di approvazione del progetto in Conferenza dei servizi.
Infine, in merito al reperimento delle ulteriori risorse economiche che si rendessero necessarie, non potrà procedersi ad alcuna valutazione, prima che sia redatto il progetto definitivo/esecutivo, unico strumento idoneo a quantificarne l'esatto ammontare.
5-05508 Ginefra: Sullo svolgimento delle attività commerciali sul sedime autostradale.
Come è noto, tra gli obblighi posti a carico delle società concessionarie dalle Convenzioni uniche vi è quello di corrispondere al concedente un canone annuo su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni collegate all'utilizzo del sedime autostradale e alle attività collaterali, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni.
Tale canone non incide sulle tariffe praticate all'utenza: la tariffa autostradale e la sua revisione periodica sono, infatti, completamente indipendenti dal canone di subconcessione.
Il versamento del canone da subconcessione è previsto in misura percentuale rispetto ai ricavi percepiti dalle società concessionarie autostradali derivanti dalle subconcessioni, e deve essere corrisposto all'ANAS entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento.
La percentuale da corrispondere all'ANAS, originariamente pari al 2 per cento per tutte le società concessionarie, da calcolarsi su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni, è stata successivamente modificata in seguito al rinnovo degli atti convenzionali.
In merito alla verifica circa la corretta corresponsione del canone da parte dei concessionari, si segnala che, ai sensi dell'articolo 15 della circolare ANAS n. 5442 del 15 novembre 2000 (canone per subconcessioni), le società concessionarie devono trasmettere copia della ricevuta del versamento e il prospetto riepilogativo, vistato dal Presidente del Collegio sindacale, dal quale risulti l'importo del canone corrisposto. Sulla base di tale comunicazione, l'ANAS, dopo aver verificato la correttezza degli importi forniti, provvede a fatturare il relativo canone. In seguito, viene verificata la corrispondenza tra gli importi suddetti con quelli forniti nell'ambito dei valori di Contabilità Analitica e, infine, con quanto iscritto in bilancio dalle Concessionarie.
Viene verificato, altresì, che i versamenti siano effettuati entro il predetto termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza. In caso di versamento ritardato, l'ANAS provvede a richiedere gli interessi di mora.
A questo proposito, in merito alle Concessionarie specificatamente indicate dagli Onorevoli interroganti, ANAS ha comunicato che:
la società Autostrade di Venezia Padova ha correttamente versato, negli ultimi 5 anni, il canone di subconcessione nella misura convenzionalmente prevista (pari al 2 per cento) sia dalla convenzione del 7 dicembre 1999, sia dalla convenzione unica del 7 novembre 2007, efficace dal 6 giugno 2008 fino alla scadenza della concessione;
la Concessionaria Autovie Venete ha correttamente versato, per il 2006 e 2007, il canone di subconcessione nella misura convenzionalmente prevista (pari al 2 per cento) dalla convenzione del 7 dicembre 1999. Per il 2008, dopo aver inizialmente versato il canone nella misura errata del 2 per cento, ha in seguito integrato il versamento, come da richiesta ANAS, fino alla misura (pari al 20 per cento) prevista dalla convenzione unica del 7 novembre 2007, efficace dal 6 giugno 2008. Per gli
anni 2009 e 2010 ha correttamente versato il canone di subconcessione nella misura del 20 per cento;
la Concessionaria Centro Padane ha correttamente versato, per il 2006 e 2007, il canone di subconcessione nella misura convenzionalmente prevista (pari al 2 per cento) dalla convenzione del 20 dicembre 1999. Dal 2008 fino ad oggi ha continuato a versare l'aliquota del 2 per cento in luogo di quella prevista (pari al 20 per cento) dalla convenzione unica del 7 novembre 2007, efficace dal 6 giugno 2008. A seguito del richiamo da parte dell'ANAS la Concessionaria ha presentato vari ricorsi, a tutt'oggi pendenti, volti ad ottenere l'annullamento delle note di richiesta del versamento dei canoni inviate dalla stessa ANAS;
la Concessionaria Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. ha correttamente versato, per il 2006, 2007 e 2008, il canone di subconcessione nella misura convenzionalmente prevista (pari al 2 per cento) dalla convenzione del 7 dicembre 1999. Dal 2009 fino ad oggi la Società ha erroneamente continuato a versare l'aliquota del 2 per cento in luogo di quella prevista (pari al 20 per cento) nella convenzione unica del 9 luglio 2007, efficace dal 4 novembre 2009. A seguito del richiamo da parte dell'ANAS, anche tale Concessionaria ha presentato ricorso, tuttora pendente, per l'annullamento delle note della stessa ANAS.
Per quanto attiene ai quesiti riguardanti l'accesso alle rendicontazioni delle richiamate società e la quantificazione degli importi riferiti a ciascuna voce di entrata, si rappresenta che i bilanci di ANAS riportano solo in forma aggregata i corrispettivi legati alla riscossioni dei vari canoni.
In ordine all'ultimo quesito posto dall'Onorevole interrogante, evidenzio che nel caso di mancato o parziale pagamento dei canoni da subconcessioni, lo Schema di Convenzione unica non prevede la risoluzione del contratto di concessione, ma l'applicazione di un'apposita sanzione, la cui misura è fissata nel «Disciplinare per l'applicazione di sanzioni e penali».
5-05185 Sereni: Sulla proposta per l'intitolazione all'Unità d'Italia del ponte sulla Valnerina in località Galleto.
Ringrazio l'Onorevole interrogante per aver posto alla nostra attenzione un'iniziativa così significativa, come quella dell'intitolazione all'Unità d'Italia del ponte sulla Valnerina, tema rispetto al quale questo Ministero è senz'altro sensibile.
Al riguardo, informo che sono state chieste notizie all'ANAS e all'Unità tecnica di missione appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il 150o dell'Unità d'Italia.
L'ANAS ha fatto presente che, sebbene si sia già espressa in merito con la nota del 2 maggio 2011, citata dall'onorevole interrogante, di essere comunque disponibile ad adoperarsi per la realizzazione di tale iniziativa, pur tenendo conto della circostanza che l'apertura al traffico non potrà avvenire prima della fine del 2013 e pertanto ben oltre il termine delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia.
Dal canto suo, l'Unità tecnica di missione ha fatto presente che tra i soggetti istituzionali interessati figura anche il Comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2007, al quale sono demandati i compiti connessi al programma delle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia.
Allo stato, poiché non sono state ancora assunte determinazione in ordine al rinnovo del suddetto Comitato dopo la costituzione della nuova compagine di Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2011 le funzioni di indirizzo relative al completamento delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia - al cui esercizio è deputata la predetta Unità Tecnica di Missione - sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Consigliere Paolo Peluffo.
L'Unità Tecnica ha comunicato di avere già inoltrato la richiesta al Sottosegretario, al fine di conoscere le determinazioni che intenderà assumere al riguardo.
Assicuro che il Ministero che rappresento seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda in esame.