SOMMARIO
Martedì 3 luglio 2012
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 287
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) ... 292
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere approvata dalla Commissione) ... 297
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 ed abbinate (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 289
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione) ... 302
Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. (COM(2011)417).
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425).
Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416).
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)424).
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2011)418).
Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio) ... 290
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi ... 291
Martedì 3 luglio 2012. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.
La seduta comincia alle 13.35.
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.
Paolo RUSSO, presidente, ricorda che che nella seduta del 19 giugno scorso la relatrice, onorevole Beccalossi, ha svolto la relazione introduttiva. La Commissione ha poi proceduto, il 20 giugno, ad alcune audizioni informali, incontrando gli assessori all'agricoltura delle regioni Emilia Romagna e Lombardia e i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e cooperative (Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare), dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) e dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI). Nella seduta del 27 giugno, la relatrice si era poi riservata la presentazione di una proposta di parere.
Ricorda infine che, come proposto dalla relatrice, è stato presentato presso la Commissione di merito un pacchetto di emendamenti sottoscritti da quasi tutti i componenti della XIII Commissione.
Presenta quindi, a nome della relatrice, che sostituirà in quanto impossibilitata ad intervenire nella seduta odierna, una proposta di parere favorevole con osservazioni, che recepiscono le indicazioni contenute nei predetti emendamenti (vedi allegato 1).
Giovanna NEGRO (LNP), con riferimento alla osservazione di cui al numero 22, concernente l'accollo a carico dello Stato della quota di cofinanziamento dei programmi di sviluppo rurale, propone di estenderla a tutte le regioni interessate.
Paolo RUSSO, presidente e relatore, rileva che l'osservazione è stata limitata alla regione Lombardia in considerazione dei danni riportati. Si potrebbe eventualmente modulare l'intervento dello Stato in proporzione ai territori colpiti dal sisma.
Mario PEPE (PD) giudica probabilmente eccessivo prevedere che lo Stato assicuri l'intera quota di cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale anche alla regione Veneto.
Luca BELLOTTI (PdL) riterrebbe necessario considerare i danni subiti da ciascun territorio.
Marco CARRA (PD) osserva che il decreto-legge ha previsto che lo Stato assicuri alla regione Emilia Romagna l'intera quota di cofinanziamento nazionale per un principio di solidarietà, per consentire alla stessa di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma. Sarà poi la regione ad intervenire in tali zone. Per questo motivo, non ritiene che lo stesso intervento dovrebbe essere esteso alle altre regioni, non apparendo pertinente il criterio della proporzionalità.
Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene opportuno limitarsi ad indicare un criterio generale, prevedendo il riferimento a «una quota» di cofinanziamento.
Anita DI GIUSEPPE (IdV) condivide le indicazioni della collega Servodio.
Sandro BRANDOLINI (PD) invita ad utilizzare il termine «rimodulazione» anziché «cofinanziamento», più appropriato all'ipotesi in discussione.
Paolo RUSSO, presidente e relatore, ritiene conclusivamente che l'osservazione di cui al numero 22 potrebbe essere così riformulata: «all'articolo 14, si disponga che anche per le altre regioni interessate sia assicurata dallo Stato una quota di rimodulazione dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 per le annualità 2012 e 2013, ragguagliata alla frazione di territorio regionale colpita dal sisma».
Fabio RAINIERI (LNP) si sofferma sull'articolo 3, comma 10, che prevede che nella ricostruzione dovrà essere definito un livello di sicurezza pari almeno al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Ritiene che tale livello
appare troppo elevato, soprattutto per le strutture zootecniche, e comporterà la necessità di effettuare demolizioni.
Paolo RUSSO, presidente e relatore, ritiene inopportuno ridurre le tutele rispetto al rischio sismico.
Giuseppina SERVODIO (PD), con riferimento alle premesse della proposta di parere, laddove si richiama la necessità di una rapida approvazione e attuazione del provvedimento, ritiene opportuno richiamare con decisione, la necessità di semplificazione burocratica.
Giovanna NEGRO (LNP) segnala l'esigenza di ricorrere ampiamente alla conferenza dei servizi, in seno alla quale tutte le amministrazioni interessate potrebbero pronunciarsi in un solo giorno.
Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che il principio della riduzione dei termini procedimentali è stato previsto, affidandone l'attuazione alla responsabilità dei commissari.
Giuseppe ROMELE (PdL) osserva, in base alla sua esperienza personale, che spesso le procedure si trascinano per l'incompetenza e l'inconcludenza delle burocrazie amministrative. A suo giudizio, il problema centrale da risolvere è proprio quello della burocrazia.
Paolo RUSSO, presidente e relatore, osservando che nelle premesse si fa riferimento soprattutto alle misure di carattere finanziario, concorda sull'opportunità di inserire un richiamo nel senso proposto, per la ricostruzione in ambito agricolo di aziende e manufatti.
Giovanna NEGRO (LNP) ribadisce l'esigenza di obbligare le amministrazioni a dare risposte in tempi brevi e certi.
Teresio DELFINO (UdCpTP) invita a prevedere che le procedure autorizzative si concludano entro termini precisi, pari ad esempio a sessanta giorni. Invita inoltre a formulare sull'argomento non un mero auspicio, ma un'indicazione più decisa.
Fabio RAINIERI (LNP) ritiene che dovrebbero essere definiti termini perentori.
Sandro BRANDOLINI (PD) ribadisce che la legge impone già una riduzione dei termini.
Paolo RUSSO, presidente e relatore, propone di inserire, dopo la prima osservazione, la seguente: «si garantiscano procedure con tempi certi e ridotti per la definizione di tutti gli atti amministrativi e autorizzatori connessi con la ricostruzione in ambito agricolo di aziende e manufatti».
Presenta conclusivamente una riformulazione della proposta di parere, predisposta sulla base del dibattito svoltosi (vedi allegato 2).
La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come da ultimo riformulata dal Presidente.
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Testo unificato C. 3696 ed abbinate.
(Parere alle Commissioni riunite X e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del testo unificato trasmesso dalle Commissioni di merito, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.
Paolo RUSSO, presidente, ricorda che l'esame è iniziato lo scorso 14 giugno, con la relazione introduttiva dell'onorevole Catanoso, ed è proseguito nella seduta del 19 giugno.
Basilio CATANOSO (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).
Giovanna NEGRO (LNP) invita a sollecitare adeguati interventi a tutela della maternità delle imprenditrici agricole, nel caso di gravidanza e malattia del figlio.
Teresio DELFINO (UdCpTP) osserva che la legislazione ha parificato, quanto alla tutela della maternità, le lavoratrici dipendenti e quelle autonome. Invita pertanto a valutare la normativa vigente.
Basilio CATANOSO (PdL), relatore, osserva, in linea generale, che l'imprenditore e l'imprenditrice, per le responsabilità che sono a loro carico, difficilmente possono essere sollevati dagli impegni o delegare ad altri i propri compiti. Di questo, anche nel settore agricolo, occorre tener conto.
Per questi motivi, nella sua proposta di parere aveva segnalato l'esigenza di precisare che le disposizioni del testo in esame, comprese quelle di cui all'articolo 3, si applicano anche al settore agricolo.
Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che la copertura dei periodi di maternità a fini contributivi è assicurata per le imprenditrici agricole e che resta da verificare la normativa sui trattamenti.
Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che nel settore agricolo, prima che in altri, sono stati applicati istituti a tutela della maternità, poi estesi ad altri settori.
Basilio CATANOSO (PdL) riassume brevemente la normativa sull'indennità di maternità e i congedi parentali per le coltivatrici dirette e le imprenditrici agricole a titolo principale, confermando la sua proposta di parere.
La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dal relatore.
La seduta termina alle 14.30.
Martedì 3 luglio 2012. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.
Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca.
(COM(2011)417).
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca.
(COM(2011)425).
Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura.
(COM(2011)416).
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
(COM(2011)424).
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
(COM(2011)418).
Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
(COM(2011)804).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.
Paolo RUSSO, presidente, ricorda che l'esame è iniziato il 5 ottobre 2011, con lo svolgimento della relazione introduttiva dell'onorevole Callegari. La Commissione ha successivamente svolto un ciclo di audizioni, che ha interessato i rappresentanti delle organizzazioni di categoria (11
ottobre 2011 e 13 marzo 2012); la Commissaria europea per la pesca e gli affari marittimi, Maria Damanaki (15 marzo 2012, in congiunta con la XIV Commissione della Camera e con le Commissioni 9a e 14a del Senato); i membri della Commissione per la pesca del Parlamento europeo eletti in Italia (12 aprile 2012); i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (19 aprile 2012); il Presidente della Commissione per la pesca del Parlamento europeo (6 giugno 2012). Nella seduta del 14 giugno scorso, infine, il relatore ha preannunciato la presentazione di una proposta di documento finale.
Avverte quindi che il relatore ha presentato una sua proposta, che sarà trasmessa ai gruppi, per essere poi sottoposta alla Commissione la prossima settimana.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
Martedì 3 luglio 2012.
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (C. 5263 Governo).
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5263, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;
tenuto conto delle risultanze delle audizioni informali svolte, che hanno interessato gli assessori all'agricoltura delle regioni colpite e i rappresentanti delle organizzazioni agricole e delle associazioni dei consorzi di tutela delle produzioni DOP e IGP e dei consorzi di bonifica e irrigazione;
ricordato che la XIII Commissione Agricoltura, nella seduta del 31 maggio 2012, ha approvato una risoluzione con la quale ha impegnato il Governo ad alcuni interventi di prima emergenza per il sostegno al comparto;
considerato che:
nella zona del terremoto, territorio ad alta vocazione agricola, gravissimi sono i danni subiti dal sistema produttivo in generale e da una parte vitale del sistema agroalimentare italiano;
come emerso nel corso delle audizioni, dalle rilevazioni finora effettuate risultano danneggiate circa 7.000 aziende agricole, delle quali circa 2.000 gravemente, distrutte o da ricostruire per adeguarle alle nuove norme antisismiche. Il bilancio provvisorio dei danni provocati dal sisma all'agricoltura sarebbe pari a circa 700 milioni di euro. I posti di lavoro a rischio nel settore agroalimentare sarebbero almeno pari a 8.000;
le imprese agricole e agroalimentari hanno solo la possibilità di ripartire immediatamente o di chiudere, poiché le uniche attività che certamente non saranno delocalizzate sono legate all'agricoltura e ai suoi prodotti tipici, dal parmigiano al grana, dall'aceto balsamico tradizionale alle pere tipiche, la cui produzione non può avvenire al di fuori del territorio delimitato dai disciplinari di produzione approvati dall'Unione europea. Per questo occorre intervenire al più presto per non perdere un tessuto produttivo che è traino ed immagine del made in Italy nel mondo;
va inoltre considerata la specificità dell'agricoltura, per la necessità di affrontare la prima emergenza e le opere provvisorie al fine di consentire la continuazione dell'attività nelle imprese che non possono interrompere i cicli biologici animali e vegetali;
il territorio colpito dal sisma è tra quelli che in Italia presentano una più alta densità di impianti di bonifica ed irrigazione, essendo per larga parte sotto il livello del mare: gli impianti idrovori che sono stati pesantemente danneggiati sia in Emilia che in Lombardia, nella provincia di Mantova, sono indispensabili per la sicurezza idraulica e per sollevare l'acqua
destinata all'irrigazione: 130 mila sono gli ettari che rischiano di non essere irrigati, con possibile calo del 15-20 per cento della produzione di ortofrutta, mentre sono a rischio idraulico 55 comuni e 100 mila ettari di terreno. Per questi impianti vi è necessità di immediato ripristino dell'agibilità e di fondi per la ricostruzione e riparazione;
rilevato che:
il provvedimento in esame - che costituisce un importante punto di partenza per affrontare l'emergenza - non può essere considerato esaustivo per assicurare il necessario sostegno alla ripresa produttiva delle imprese agroalimentari, soprattutto per quanto riguarda l'adeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione, ma può essere migliorato per diventare più aderente alle esigenze del mondo agroalimentare;
alcune delle misure che possono essere adottate in sede di conversione del decreto sono di seguito indicate, mentre altre dovranno riguardare altri provvedimenti del Governo ovvero essere oggetto di ulteriori interventi, da sviluppare in particolare in sede europea;
in particolare, considerato che sarebbe stata concessa l'autorizzazione ad erogare gli anticipi per i pagamenti diretti PAC, si ritiene necessario attivare adeguate iniziative in sede europea per ottenere la disponibilità delle relative risorse;
la Commissione auspica in ogni caso che il provvedimento sia approvato definitivamente in tempi brevi, per offrire ai cittadini e alle imprese interessate un quadro certo dei sostegni sui quali possono contare, e che altrettanto rapidamente le misure in esso previste siano concretamente attuate e le risorse finanziarie stanziate siano messe a disposizione dei destinatari;
si raccomanda in particolare al Governo di procedere secondo criteri oggettivi e equi in tutti i casi nei quali è prevista una ripartizione delle risorse tra i territori interessati dagli eventi sismici;
esprime
con le seguenti osservazioni:
la Commissione ritiene necessario apportare le seguenti modifiche al decreto in esame:
1. in linea generale gli interventi, per quasi tutte le misure, salvo poche eccezioni, devono riguardare tutte le regioni interessate, naturalmente per le aree ed i soggetti danneggiati;
2. in relazione all'articolo 3, comma 1, riguardante contributi in favore delle imprese, si preveda la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione e/o stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici. A tale riguardo, si ricorda che tali eventi hanno prodotto un danno particolarmente rilevante e specifico ad alcune produzioni a denominazione di origine o indicazione geografica protetta, tra cui in particolare parmigiano reggiano, grana padano e, in misura minore, anche aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia e aceto balsamico di Modena. Questo danno richiede un'attenzione specifica, non solo per le perdite economiche, ma soprattutto per assicurare la continuità futura delle
attività in quanto il prodotto stesso costituiva pegno per l'accesso al credito bancario;
3. all'articolo 3, comma 2, è necessario prevedere che i soggetti i cui immobili e attività produttive siano stati danneggiati dal sisma sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione e al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti»;
4. all'articolo 3, comma 6, è necessario prevedere che la comunicazione di avvio dei lavori edilizi di ripristino in deroga alle norme in materia di edilizia si applica anche ai territori delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici, con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti;
5. all'articolo 3, comma 7, l'allegato 1 sia integrato con l'indicazione dei comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dai fenomeni sismici;
6. prevedere per il comparto agroalimentare che le certificazioni di cui all'articolo 3, comma 7, necessarie per la ripresa delle normali condizioni di lavoro, possano essere di agibilità ordinaria per magazzini, rimesse per le attrezzature, capannoni e stalle in relazione alla deperibilità delle merci e alle problematiche connesse alle esigenze di accesso ai luoghi per la cura indifferibile delle specie animali allevate, considerato anche che in molti casi la tipologia delle strutture è generalmente tale da non risultare assoggettabile alla certificazione di agibilità sismica;
7. all'articolo 3, comma 10, si propone di elevare da diciotto a trentasei mesi il termine per l'esecuzione degli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico;
8. all'articolo 4, occorre ricomprendere esplicitamente nell'ambito dei servizi e delle strutture pubbliche oggetto del piano di interventi urgenti di cui al comma 1, lettera a), le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione il cui ripristino è indispensabile per evitare ulteriori danni alle zone colpite dal sisma sia in quanto zone prevalentemente agricole e quindi dipendenti dai servizi di irrigazione sia perché il servizio di difesa idraulica consente di evitare allagamenti in zone già disastrate con pericoli post-terremoto agli impianti in questione, agli argini, ai ponti fluviali ovvero a tutte le infrastrutture costituenti parti fondamentali del sistema idraulico ed irriguo;
9. con riferimento all'articolo 8, si evidenzia la necessità che risorse finanziarie preziose per la ripresa dei territori colpiti dal sisma siano mantenute sui medesimi territori, nella più ampia misura consentita dalle condizioni della finanza pubblica. Si propone pertanto che sia differita al 31 dicembre 2012 la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti fissati dal medesimo articolo 8 al 30 settembre 2012. Si preveda conseguentemente l'estensione del periodo di sospensione anche per i termini già sospesi per effetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012. Con riferimento a tale decreto, si segnala che è necessario che lo stesso ricomprenda espressamente anche i soggetti danneggiati dai ripetuti eventi succedutisi a quello del 20 maggio e, in particolare, da quello più grave del 29 maggio. Si deve specificare altresì che la sospensione prevista dal medesimo decreto
riguarda gli adempimenti tributari riferiti ad immobili situati nei comuni colpiti anche se di proprietà di soggetti non residenti nei medesimi;
10. si ritiene anche opportuna l'estensione delle sospensioni predette ai soggetti danneggiati dal terremoto nei comuni confinanti con l'area delimitata;
11. all'articolo 8, comma 1, numero 4), si preveda che l'onere degli interessi passivi a carico dei consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 2, evitando che gli stessi siano posti a carico della proprietà consorziata. Infatti, l'articolo 8 contempla la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; poiché i contributi consortili vengono imposti per la manutenzione e gestione delle opere e relative spese del personale dipendente, per le quali non vi è altra fonte di reperimento delle risorse, i consorzi di bonifica dovranno richiedere anticipazioni alle banche per potervi provvedere;
12. si considera inoltre necessario, al fine di alleviare il peso degli oneri previdenziali per le aziende colpite dal sisma:
a. prevedere un sgravio, nella misura del 50 per cento, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2012;
b. prevedere il recupero degli importi sospesi e sgravati, senza sanzioni ed interessi, in 100 rate mensili a partire da giugno 2013;
13. si chiede di differire, per i fabbricati rurali ubicati nei territori interessati dal sisma e per un congruo periodo, dal 30 novembre 2012 al 30 novembre 2013, il termine concernente l'accatastamento dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
14. all'articolo 8, comma 4, sia differito dal 30 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 il termine ivi previsto, che appare eccessivamente ristretto, tenuto conto della vastità dei danni alla popolazione e alle attività;
15. all'articolo 8, comma 7, si estenda l'ambito di applicazione della disposizione anche alle zone colpite dal sisma del 29 maggio 2012. Inoltre, dovrà essere consentito l'accesso e il mantenimento delle incentivazioni vigenti per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili con riferimento al momento della presentazione della domanda, laddove la stessa sia stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo altresì lo slittamento del termine per la messa in esercizio dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
16. all'articolo 8, comma 14, si estenda anche agli altri territori colpiti dal sisma la possibilità per le aziende agrituristiche di svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione di pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale, deroga attualmente prevista solo per la regione Emilia Romagna;
17. all'articolo 10, relativo al Fondo di garanzia per le PMI, e all'articolo 11, relativo al sostegno alle imprese danneggiate dal sisma, si disponga espressamente l'applicabilità della normativa ivi prevista anche alle imprese del settore agroalimentare. L'esplicitazione è necessaria in quanto in relazione al sistema di interventi previsto per il terremoto in Abruzzo è stato riscontrato che il mancato specifico riferimento al comparto agroalimentare ha generato ritardi nell'attivazione degli aiuti al comparto suddetto ovvero in taluni casi un'ingiustificabile esclusione;
18. all'articolo 11, si preveda conseguentemente che il decreto che deve stabilire i criteri per la ripartizione del fondo e le modalità per la concessione del contributo in conto interessi sia adottato di concerto anche con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
19. all'articolo 13, si ritiene necessario chiarire che l'intervento dell'ISMEA-SGFA, a favore delle imprese agricole danneggiate dal sisma, è privo di costi di commissione (al pari di quanto stabilito all'articolo 10 per gli interventi del Fondo di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese) e che alle stesse imprese è riconosciuta priorità nell'espletamento dell'istruttoria della domanda. Si chiede inoltre di elevare all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento la percentuale delle garanzie dirette prestate da ISMEA per le imprese danneggiate;
20. si propone di estendere la misura di cui all'articolo 13 anche alle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione e/o magazzinaggio ubicate nei territori colpiti dal sisma e risultate danneggiate, al fine di sostenere le aziende, e in particolare i caseifici, che hanno garantito i finanziamenti dando in garanzia il proprio prodotto e di assicurare la continuità delle filiere e del ciclo finanziario delle imprese colpite;
21. siano disposte, per il sostegno delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici, specifiche agevolazioni in materia di IVA, per favorire il ripristino, la ristrutturazione e la costruzione dei fabbricati e degli altri beni strumentali distrutti o danneggiati dal terremoto. Si preveda, in particolare, per gli agricoltori che applicano il regime speciale IVA, la detrazione o il rimborso dell'imposta sull'acquisto dei beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici. Si preveda inoltre la sospensione dell'efficacia delle norme che riguardano la rettifica della detrazione nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31
dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici;
22. all'articolo 14, si disponga che anche per la regione Lombardia sia assicurata dallo Stato l'intera quota di cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 per le annualità 2012 e 2013;
23. con riferimento all'articolo 17, si ritiene opportuno estendere analoghe facilitazioni anche per la rimozione di rifiuti (come ad esempio amianto, impianti, attrezzature) i cui costi ed oneri attualmente sono a carico dell'imprenditore;
24. all'articolo 19, comma 2, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali per la delocalizzazione delle attività, è necessario prevedere il rispetto delle norme a tutela anche del patrimonio agroalimentare. Le zone interessate dal sisma si caratterizzano, infatti, per produzioni italiane agricole e alimentari di pregio rispetto alle quali occorre garantire il mantenimento delle quote di mercato dei prodotti del Made in Italy a maggior valore aggiunto;
25. si ritiene necessario prevedere, per le imprese agricole ubicate nei territori interessati dal sisma, la proroga dei seguenti ulteriori termini relativi ad adempimenti in materia ambientale, che risultano eccessivamente gravosi:
a. si preveda, in deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, che alle zone vulnerabili ubicate nelle province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili e che fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio»;
b. si preveda che i termini del 31 luglio 2012 e del 1o settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernenti le emissioni in atmosfera di impianti e attività, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014;
c. si preveda un'adeguata proroga dei termini per gli adempimenti relativi al SISTRI.
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (C. 5263 Governo).
NUOVA FORMULAZIONE DELLA
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5263, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;
tenuto conto delle risultanze delle audizioni informali svolte, che hanno interessato gli assessori all'agricoltura delle regioni colpite e i rappresentanti delle organizzazioni agricole e delle associazioni dei consorzi di tutela delle produzioni DOP e IGP e dei consorzi di bonifica e irrigazione;
ricordato che la XIII Commissione Agricoltura, nella seduta del 31 maggio 2012, ha approvato una risoluzione con la quale ha impegnato il Governo ad alcuni interventi di prima emergenza per il sostegno al comparto;
considerato che:
nella zona del terremoto, territorio ad alta vocazione agricola, gravissimi sono i danni subiti dal sistema produttivo in generale e da una parte vitale del sistema agroalimentare italiano;
come emerso nel corso delle audizioni, dalle rilevazioni finora effettuate risultano danneggiate circa 7.000 aziende agricole, delle quali circa 2.000 gravemente, distrutte o da ricostruire per adeguarle alle nuove norme antisismiche. Il bilancio provvisorio dei danni provocati dal sisma all'agricoltura sarebbe pari a circa 700 milioni di euro. I posti di lavoro a rischio nel settore agroalimentare sarebbero almeno pari a 8.000;
le imprese agricole e agroalimentari hanno solo la possibilità di ripartire immediatamente o di chiudere, poiché le uniche attività che certamente non saranno delocalizzate sono legate all'agricoltura e ai suoi prodotti tipici, dal parmigiano al grana, dall'aceto balsamico tradizionale alle pere tipiche, la cui produzione non può avvenire al di fuori del territorio delimitato dai disciplinari di produzione approvati dall'Unione europea. Per questo occorre intervenire al più presto per non perdere un tessuto produttivo che è traino ed immagine del made in Italy nel mondo;
va inoltre considerata la specificità dell'agricoltura, per la necessità di affrontare la prima emergenza e le opere provvisorie al fine di consentire la continuazione dell'attività nelle imprese che non possono interrompere i cicli biologici animali e vegetali;
il territorio colpito dal sisma è tra quelli che in Italia presentano una più alta densità di impianti di bonifica ed irrigazione, essendo per larga parte sotto il livello del mare: gli impianti idrovori che sono stati pesantemente danneggiati sia in Emilia che in Lombardia, nella provincia
di Mantova, sono indispensabili per la sicurezza idraulica e per sollevare l'acqua destinata all'irrigazione: 130 mila sono gli ettari che rischiano di non essere irrigati, con possibile calo del 15-20 per cento della produzione di ortofrutta, mentre sono a rischio idraulico 55 comuni e 100 mila ettari di terreno. Per questi impianti vi è necessità di immediato ripristino dell'agibilità e di fondi per la ricostruzione e riparazione;
rilevato che:
il provvedimento in esame - che costituisce un importante punto di partenza per affrontare l'emergenza - non può essere considerato esaustivo per assicurare il necessario sostegno alla ripresa produttiva delle imprese agroalimentari, soprattutto per quanto riguarda l'adeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione, ma può essere migliorato per diventare più aderente alle esigenze del mondo agroalimentare;
alcune delle misure che possono essere adottate in sede di conversione del decreto sono di seguito indicate, mentre altre dovranno riguardare altri provvedimenti del Governo ovvero essere oggetto di ulteriori interventi, da sviluppare in particolare in sede europea;
in particolare, considerato che sarebbe stata concessa l'autorizzazione ad erogare gli anticipi per i pagamenti diretti PAC, si ritiene necessario attivare adeguate iniziative in sede europea per ottenere la disponibilità delle relative risorse;
la Commissione auspica che il provvedimento sia approvato definitivamente in tempi brevi, per offrire ai cittadini e alle imprese interessate un quadro certo dei sostegni sui quali possono contare, e che altrettanto rapidamente, attraverso procedure semplificate al massimo grado, le misure in esso previste siano concretamente attuate e le risorse finanziarie stanziate siano messe a disposizione dei destinatari;
si raccomanda in particolare al Governo di procedere secondo criteri oggettivi e equi in tutti i casi nei quali è prevista una ripartizione delle risorse tra i territori interessati dagli eventi sismici;
esprime
con le seguenti osservazioni:
la Commissione ritiene necessario apportare le seguenti modifiche al decreto in esame:
1. in linea generale gli interventi, per quasi tutte le misure, salvo poche eccezioni, devono riguardare tutte le regioni interessate, naturalmente per le aree ed i soggetti danneggiati;
2. si garantiscano procedure con tempi certi e ridotti per la definizione di tutti gli atti amministrativi e autorizzatori connessi con la ricostruzione in ambito agricolo di aziende e manufatti;
3. in relazione all'articolo 3, comma 1, riguardante contributi in favore delle imprese, si preveda la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione e/o stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti, in strutture ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici. A tale riguardo, si ricorda che tali eventi hanno prodotto un danno particolarmente rilevante e specifico ad alcune produzioni a denominazione di origine o indicazione geografica protetta, tra cui in particolare parmigiano reggiano, grana padano e, in misura minore, anche aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia e aceto balsamico di Modena. Questo danno richiede un'attenzione specifica, non solo per le perdite economiche, ma soprattutto per assicurare la continuità futura delle
attività in quanto il prodotto stesso costituiva pegno per l'accesso al credito bancario;
4. all'articolo 3, comma 2, è necessario prevedere che i soggetti i cui immobili e attività produttive siano stati danneggiati dal sisma sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione e al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti»;
5. all'articolo 3, comma 6, è necessario prevedere che la comunicazione di avvio dei lavori edilizi di ripristino in deroga alle norme in materia di edilizia si applica anche ai territori delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici, con riferimento alle rispettive analoghe normative regionali vigenti;
6. all'articolo 3, comma 7, l'allegato 1 sia integrato con l'indicazione dei comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dai fenomeni sismici;
7. prevedere per il comparto agroalimentare che le certificazioni di cui all'articolo 3, comma 7, necessarie per la ripresa delle normali condizioni di lavoro, possano essere di agibilità ordinaria per magazzini, rimesse per le attrezzature, capannoni e stalle in relazione alla deperibilità delle merci e alle problematiche connesse alle esigenze di accesso ai luoghi per la cura indifferibile delle specie animali allevate, considerato anche che in molti casi la tipologia delle strutture è generalmente tale da non risultare assoggettabile alla certificazione di agibilità sismica;
8. all'articolo 3, comma 10, si propone di elevare da diciotto a trentasei mesi il termine per l'esecuzione degli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico;
9. all'articolo 4, occorre ricomprendere esplicitamente nell'ambito dei servizi e delle strutture pubbliche oggetto del piano di interventi urgenti di cui al comma 1, lettera a), le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione il cui ripristino è indispensabile per evitare ulteriori danni alle zone colpite dal sisma sia in quanto zone prevalentemente agricole e quindi dipendenti dai servizi di irrigazione sia perché il servizio di difesa idraulica consente di evitare allagamenti in zone già disastrate con pericoli post-terremoto agli impianti in questione, agli argini, ai ponti fluviali ovvero a tutte le infrastrutture costituenti parti fondamentali del sistema idraulico ed irriguo;
10. con riferimento all'articolo 8, si evidenzia la necessità che risorse finanziarie preziose per la ripresa dei territori colpiti dal sisma siano mantenute sui medesimi territori, nella più ampia misura consentita dalle condizioni della finanza pubblica. Si propone pertanto che sia differita al 31 dicembre 2012 la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti fissati dal medesimo articolo 8 al 30 settembre 2012. Si preveda conseguentemente l'estensione del periodo di sospensione anche per i termini già sospesi per effetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012. Con riferimento a tale decreto, si segnala che è necessario che lo stesso ricomprenda espressamente anche i soggetti danneggiati dai ripetuti eventi succedutisi a quello del 20 maggio e, in particolare, da quello più grave del 29 maggio. Si deve specificare altresì che la sospensione prevista dal medesimo decreto
riguarda gli adempimenti tributari riferiti ad immobili situati nei comuni colpiti anche se di proprietà di soggetti non residenti nei medesimi;
11. si ritiene anche opportuna l'estensione delle sospensioni predette ai soggetti danneggiati dal terremoto nei comuni confinanti con l'area delimitata;
12. all'articolo 8, comma 1, numero 4), si preveda che l'onere degli interessi passivi a carico dei consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 2, evitando che gli stessi siano posti a carico della proprietà consorziata.
Infatti, l'articolo 8 contempla la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; poiché i contributi consortili vengono imposti per la manutenzione e gestione delle opere e relative spese del personale dipendente, per le quali non vi è altra fonte di reperimento delle risorse, i consorzi di bonifica dovranno richiedere anticipazioni alle banche per potervi provvedere;
13. si considera inoltre necessario, al fine di alleviare il peso degli oneri previdenziali per le aziende colpite dal sisma:
a. prevedere un sgravio, nella misura del 50 per cento, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2012;
b. prevedere il recupero degli importi sospesi e sgravati, senza sanzioni ed interessi, in 100 rate mensili a partire da giugno 2013;
14. si chiede di differire, per i fabbricati rurali ubicati nei territori interessati dal sisma e per un congruo periodo, dal 30 novembre 2012 al 30 novembre 2013, il termine concernente l'accatastamento dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
15. all'articolo 8, comma 4, sia differito dal 30 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 il termine ivi previsto, che appare eccessivamente ristretto, tenuto conto della vastità dei danni alla popolazione e alle attività;
16. all'articolo 8, comma 7, si estenda l'ambito di applicazione della disposizione anche alle zone colpite dal sisma del 29 maggio 2012. Inoltre, dovrà essere consentito l'accesso e il mantenimento delle incentivazioni vigenti per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili con riferimento al momento della presentazione della domanda, laddove la stessa sia stata presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo altresì lo slittamento del termine per la messa in esercizio dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
17. all'articolo 8, comma 14, si estenda anche agli altri territori colpiti dal sisma la possibilità per le aziende agrituristiche di svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione di pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale, deroga attualmente prevista solo per la regione Emilia Romagna;
18. all'articolo 10, relativo al Fondo di garanzia per le PMI, e all'articolo 11, relativo al sostegno alle imprese danneggiate dal sisma, si disponga espressamente l'applicabilità della normativa ivi prevista anche alle imprese del settore agroalimentare. L'esplicitazione è necessaria in quanto in relazione al sistema di interventi previsto per il terremoto in Abruzzo è stato riscontrato che il mancato specifico riferimento al comparto agroalimentare ha generato ritardi nell'attivazione degli aiuti al comparto suddetto ovvero in taluni casi un'ingiustificabile esclusione
19. all'articolo 11, si preveda conseguentemente che il decreto che deve stabilire i criteri per la ripartizione del fondo e le modalità per la concessione del contributo in conto interessi sia adottato di concerto anche con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
20. all'articolo 13, si ritiene necessario chiarire che l'intervento dell'ISMEA-SGFA, a favore delle imprese agricole danneggiate dal sisma, è privo di costi di commissione (al pari di quanto stabilito all'articolo 10 per gli interventi del Fondo di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese) e che alle stesse imprese è riconosciuta priorità nell'espletamento dell'istruttoria della domanda. Si chiede inoltre di elevare all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento
la percentuale delle garanzie dirette prestate da ISMEA per le imprese danneggiate;
21. si propone di estendere la misura di cui all'articolo 13 anche alle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione e/o magazzinaggio ubicate nei territori colpiti dal sisma e risultate danneggiate, al fine di sostenere le aziende, e in particolare i caseifici, che hanno garantito i finanziamenti dando in garanzia il proprio prodotto e di assicurare la continuità delle filiere e del ciclo finanziario delle imprese colpite;
22. siano disposte, per il sostegno delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici, specifiche agevolazioni in materia di IVA, per favorire il ripristino, la ristrutturazione e la costruzione dei fabbricati e degli altri beni strumentali distrutti o danneggiati dal terremoto. Si preveda, in particolare, per gli agricoltori che applicano il regime speciale IVA, la detrazione o il rimborso dell'imposta sull'acquisto dei beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici. Si preveda inoltre la sospensione dell'efficacia delle norme che riguardano la rettifica della detrazione nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, relativamente ai beni ammortizzabili non ancora ceduti, acquistati o realizzati dal 20 maggio 2012 al 31
dicembre 2013, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici;
23. all'articolo 14, si disponga che anche per le altre regioni interessate sia assicurata dallo Stato una quota di rimodulazione dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 per le annualità 2012 e 2013, ragguagliata alla frazione di territorio regionale colpita dal sisma;
24. con riferimento all'articolo 17, si ritiene opportuno estendere analoghe facilitazioni anche per la rimozione di rifiuti (come ad esempio amianto, impianti, attrezzature) i cui costi ed oneri attualmente sono a carico dell'imprenditore;
25. all'articolo 19, comma 2, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali per la delocalizzazione delle attività, è necessario prevedere il rispetto delle norme a tutela anche del patrimonio agroalimentare. Le zone interessate dal sisma si caratterizzano, infatti, per produzioni italiane agricole e alimentari di pregio rispetto alle quali occorre garantire il mantenimento delle quote di mercato dei prodotti del Made in Italy a maggior valore aggiunto;
26. si ritiene necessario prevedere, per le imprese agricole ubicate nei territori interessati dal sisma, la proroga dei seguenti ulteriori termini relativi ad adempimenti in materia ambientale, che risultano eccessivamente gravosi:
a. si preveda, in deroga alle previsioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, che alle zone vulnerabili ubicate nelle province interessate dal sisma si applicano, fino al 30 giugno 2013, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili e che fino al medesimo termine alle imprese agricole ubicate nelle citate Province non si applicano le disposizioni nazionali e regionali relative alle caratteristiche e dimensioni dei contenitori di stoccaggio»;
b. si preveda che i termini del 31 luglio 2012 e del 1o settembre 2013 di cui all'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernenti le emissioni in atmosfera di impianti e attività, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2013 ed al 30 giugno 2014;
c. si preveda un'adeguata proroga dei termini per gli adempimenti relativi al SISTRI.
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. (Testo unificato C. 3696 ed abbinate).
La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3696 e abbinate, recante: «Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato»;
esprime
con le seguenti osservazioni:
si segnala l'opportunità, al fine di evitare eventuali problemi applicativi, di precisare esplicitamente che il provvedimento si applica anche al settore agricolo, in aggiunta alle specifiche misure previste dalla normativa vigente per il ricambio generazionale nel medesimo settore;
valuti la Commissione di merito l'opportunità che la previsione normativa di cui all'articolo 13, per la quale tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire a domanda una pensione supplementare, sia definita come esercitabile in qualunque momento.