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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
I Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 20 gennaio 2010


ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Davide Giacalone a Presidente dell'ente DigitPA Atto n. 56 (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 14

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Testo unificato C. 889 Consolo ed abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione) ... 19
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) ... 27
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo PD) ... 28
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 29

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 , approvato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 24
ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 30

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (Esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione) ... 24
ALLEGATO 5 (Parere approvato) ... 31

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. Nuovo testo C. 2934 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 25
ALLEGATO 6 (Parere approvato) ... 32

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 26
ALLEGATO 7 (Parere approvato) ... 33

I Commissione - Resoconto di mercoledì 20 gennaio 2010


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO indi del vicepresidente Jole SANTELLI. - Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 12.05.


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Proposta di nomina del dottor Davide Giacalone a Presidente dell'ente DigitPA.
Atto n. 56.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviata nella seduta del 13 gennaio.

Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda di aver svolto, nella seduta del 13 gennaio scorso, la relazione introduttiva. Ricorda altresì che nella medesima seduta il deputato Zaccaria ha chiesto al Governo alcuni chiarimenti in merito alla proposta di nomina in esame.

Il ministro Renato BRUNETTA avverte che, in relazione alle questioni poste dal deputato Zaccaria, risponderà nei medesimi termini nei quali ha risposto, in Assemblea, all'interpellanza urgente Di Pietro e altri relativa alla proposta di nomina in esame. Ricorda quindi che Davide Giacalone è stato oggetto nel 1993 di due inchieste penali subendo anche provvedimenti cautelari. Lo stesso non ha mai riconosciuto od ammesso alcuno dei reati a lui contestati. Con riferimento al primo filone di indagini - relativo a presunte tangenti al Ministero delle poste - nessuna delle accuse inizialmente mosse per i reati di corruzione e concussione si è poi concretizzata nella richiesta di rinvio a giudizio. Per quel che riguarda il secondo filone di indagini - tangenti in relazione a frequenze TV -, il dottor Giacalone è stato assolto perché il fatto non sussiste già al termine dell'udienza preliminare: la sentenza è stata poi confermata ed è divenuta definitiva. Per queste vicende giudiziarie il dottor Giacalone ha due volte chiesto ed ottenuto dallo Stato il risarcimento ai sensi della legge n. 89 del 2001. Appare quindi singolare che nella menzionata interpellanza urgente sia stata citata una pagina de La Repubblica del 1993 e si sia dimenticato di verificare che nessuna delle accuse di corruzione e concussione nei confronti di Giacalone era stata mai neanche portata avanti dalla magistratura inquirente e che pertanto favori od altri illeciti non hanno mai riguardato quest'ultimo. Ed è ancora più singolare che tuttora si parli di vantaggi per questa o quella emittente televisiva, quando l'inchiesta penale ha accertato l'assoluta regolarità del lavoro svolto da Giacalone, il quale, per tali accuse, è stato assolto nel merito perché il fatto non sussiste. Quanto ai reati prescritti nel 2001, non si tratta di quelli contestati nel 1993 e sopra richiamati, dato che Giacalone non è più stato accusato né di essere stato corrotto, né di aver concusso. La prescrizione cui fanno riferimento gli interpellanti riguarda, invece, un'ipotesi minore relativa alla concorrenza nel reato, successivamente formulata dalla procura, che in tal modo peraltro sconfessava l'intero impianto accusatorio iniziale. Avverso la prescrizione Giacalone fece ricorso, ma la Cassazione saggiamente volle chiudere, senza ulteriori perdite di tempo, un procedimento già lungo, nel corso del quale le accuse, mosse anche del sostituto procuratore Antonio Di Pietro, erano tutte cadute. In riferimento alla sentenza della Corte dei conti, Giacalone è stato assolto in primo grado. La successiva sentenza sfavorevole è stata pronunciata sulla base di presupposti che la stessa Corte ha poi dovuto riconoscere essere del tutto errati. La sentenza è stata, infatti, revocata per errore di fatto: dunque, una assoluzione piena all'esito del processo. Anche per questo Giacalone ha ottenuto un risarcimento per aver subito un'ingiustizia ai sensi della legge n. 89 del 2001. Tutto ciò premesso, Giacalone risulta completamente incensurato e, pertanto, il Governo intende confermare la sua nomina a presidente dell'ente DigitPA in quanto allo stesso sono ampiamente riconosciuti i requisiti di professionalità, competenza e indiscussa moralità richiesti per lo svolgimento del prestigioso incarico.

Roberto ZACCARIA (PD) prende atto dei chiarimenti forniti dal ministro Brunetta, prima in Assemblea e ora in Commissione, in relazione alla vicenda giudiziaria


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di Davide Giacalone, della quale aveva generici ricordi e non conosceva l'esito. Ricorda poi di aver chiesto chiarimenti anche sull'ammontare della indennità corrisposta al presidente di DigitPA, sottolineando come un'indennità di carica debba essere proporzionata alle responsabilità connesse all'incarico e alla delicatezza dei compiti svolti.

Il ministro Renato BRUNETTA ricorda che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 177 del 2009 prevede che l'indennità di carica del presidente, come quella del direttore generale, di DigitPA sia determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, in sede di prima attuazione, è confermata l'indennità percepita. Tale indennità è attualmente pari a circa 315 mila euro lordi annui, ma sarà rivista al ribasso in sede di adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: in tal senso precisa di aver già raggiunto un accordo di massima con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Roberto ZACCARIA (PD) prende atto della dichiarazione di intenti del rappresentante del Governo in relazione all'indennità del presidente di DigitPA. Quanto al merito della proposta di nomina in esame, ricorda come il decreto legislativo n. 177 preveda, per il presidente di DigitPA, requisiti molto elevati: ai sensi dell'articolo 5, questi deve essere infatti scelto «tra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private». A suo avviso, il soggetto proposto dal Governo non corrisponde, però, a tale alto profilo. Il curriculum di Davide Giacalone attesta infatti esperienze in settori forse affini a quelli nei quali opera DigiPA, ma comunque non in questi. Manca nel soggetto proposto la qualificazione manageriale, atteso che questa non può considerarsi provata dalla partecipazione di Giacalone ad alcuni consigli di amministrazione, come pure manca la profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica, atteso che dal curriculum del candidato non emerge alcuna esperienza né nel settore dell'informatizzazione della pubblica amministrazione né in quello della tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Le stesse pubblicazioni di Davide Giacalone, non solo non vertono sugli specifici settori di azione di DigitPA, ma sono anche prive di carattere scientifico, avendo una natura meramente descrittivo-giornalistica. Dal ministro Brunetta, che ha fatto della meritocrazia e della trasparenza nella pubblica amministrazione una bandiera, ci si sarebbe aspettato di più: non è in discussione il diritto del Governo a scegliere, per la carica in questione, una persona di fiducia, ma il Governo avrebbe dovuto proporre una figura che, pur avendo la sua piena fiducia, presentasse un profilo più qualificato.

Salvatore VASSALLO (PD), premesso di condividere le considerazioni del collega Zaccaria, sottolinea come il decreto legislativo n. 177, di riordino del CNIPA, opportunamente richieda, per la carica di presidente di DigitPA, una profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti operanti nel settore specifico di azione di DigitPA. Nota, per inciso, che il decreto legislativo, nel definire i requisiti per la carica in questione, non menziona quello dell'indiscussa moralità e indipendenza, già previsto per il presidente del CNIPA dalla precedente legge. Fa quindi presente che il curriculum di Davide Giacalone fornito dal Governo costituisce una semplice rielaborazione della scarna nota biografica già pubblicata sul sito internet dell'interessato, il quale si rivolge genericamente ad un pubblico di persone interessate al dibattito polemico-politico: a suo avviso, il Governo, nel momento in cui propone la nomina di Davide Giacalone a presidente di un ente di rilievo come


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DigitPA, avrebbe dovuto integrare il curriculum in questione, anche per mettere il Parlamento in condizione di verificare in che misura le pubblicazioni del soggetto proposto ineriscano allo specifico settore di intervento dell'ente in questione. Invita pertanto il ministro Brunetta ad indicare analiticamente quale pubblicazione del candidato comprovi, come richiesto dalla legge, le necessarie competenze in ambito scientifico e l'esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private.

Linda LANZILLOTTA (Misto) osserva che il ministro Brunetta, il quale ha sempre dichiarato di voler agire per informare l'azione della pubblica amministrazione ai principi del merito, della trasparenza e delle pari opportunità, non ha poi mai tenuto conto di tali principi nelle scelte da lui operate per le nomine fin qui decise, a cominciare da quella per i componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. A suo avviso, nel caso in esame, considerata l'alta qualificazione del profilo richiesto dalla norma di legge per la figura del presidente di DigitPA, il ministro avrebbe dovuto individuare un certo numero di soggetti qualificati, mediante un avviso pubblico, e quindi scegliere in questo ambito. Il ministro ha preferito invece proporre una persona cui lo legano relazioni di amicizia, il cui curriculum appare però del tutto inadeguato: per inciso, dal curriculum non si evince neppure se il signor Giacalone abbia compiuto studi universitari. Tra l'altro, considerato che a DigitPA sono attribuiti delicati compiti di intermediazione tra la pubblica amministrazione ed il mercato, assai ricco, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, ritiene che, pur prendendo atto della conclusione positiva delle vicende giudiziarie di Giacalone, sarebbe stato più rassicurante se il Governo avesse proposto una figura assolutamente indiscussa. Quanto infine all'indennità, prende atto che il ministro Brunetta annuncia l'intenzione di ridurre quella del presidente di DigitPA, ma se ne dichiara sorpresa, atteso che lo stesso ministro non ha esitato a vanificare di fatto la norma introdotta dal Governo Prodi nella legge finanziaria per il 2007 per fissare un tetto alle retribuzioni poste a carico delle finanze pubbliche.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) fa presente come dal curriculum di Giacalone, a volerlo leggere serenamente, emerga il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla norma di legge per la carica di presidente di DigitPA. In particolare, la competenza manageriale è comprovata dalla partecipazione ad organismi amministrativi di società, nei quali, com'è noto a chi abbia esperienza di lavoro nelle imprese, si svolgono compiti manageriali, mentre la competenza tecnica è dimostrata, tra l'altro, dalla circostanza che Giacalone è stato selezionato quale consulente, nelle materie in questione, da uno Stato estero come la Repubblica di San Marino. Quanto alle competenze scientifiche, osserva che queste non sono desumibili soltanto dal tipo di studi universitari, come dimostra il caso di Carlo Azeglio Ciampi, che, prima di essere eletto Presidente della Repubblica, ricoprì la carica di Governatore della Banca d'Italia pur avendo una formazione umanistico-letteraria. Quanto infine alle pubblicazioni di Davide Giacalone, sottolinea come siano numerosi i titoli atti a dimostrare ampia competenza ed esperienza nel settore di azione di DigitPA. In definitiva, ritiene che l'ostilità dei gruppi di opposizione nei confronti di Giacalone sia dovuta a mere ragioni di faziosità politica: non si perdona infatti a Giacalone di aver contribuito, a suo tempo, nella veste di consulente del Governo, alla stesura delle leggi di riassetto del settore radiotelevisivo, a cominciare dalla legge Mammì, che per tre volte è stata sottoposta, senza successo, a referendum abrogativo.

Oriano GIOVANELLI (PD) sottolinea come DigitPA potrebbe, in linea di principio, svolgere un ruolo importante e delicato nel rilancio del tema dell'amministrazione digitale, il quale obiettivo è però di fatto totalmente assente dal programma


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del Governo, come dimostra la mancanza di progetti e di risorse. Per il rilancio dell'ente sarebbe però necessario un presidente la cui figura corrispondesse effettivamente all'elevato profilo richiesto dalla legge. Il candidato proposto dal Governo ne è invece lontanissimo. Non è infatti sufficiente, a dimostrare la competenza manageriale, l'essere stato membro di qualche consiglio di amministrazione, tanto più che per la nomina a tali incarichi è spesso richiesta l'affiliazione ad una qualche parte politica, più che la capacità di amministrazione. Per la carica in questione occorre tra l'altro una figura che non solo abbia l'alta qualificazione richiesta dalla norma di legge, ma che sia anche in grado di fornire le più ampie garanzie di moralità nella gestione dei rapporti tra pubblica amministrazione e mercato. Il ministro propone invece una figura cui lo lega un rapporto personale, di amicizia.
Quanto infine alla politica del Governo in materia di retribuzioni degli alti dirigenti pubblici, ritiene vi sia poco da aggiungere a quanto già detto dalla deputata Lanzillotta. Si limita a ricordare che il Governo, mentre vanificava la disposizione sul limite dei compensi introdotta dal Governo Prodi, si è vantato di aver ridotto di oltre 35 mila unità il numero degli incarichi pubblici istituzionali negli enti locali, omettendo però di precisare che si trattava nel complesso di un risparmio piuttosto contenuto, dato che si sono colpite cariche per la cui indennità erano previste risorse molto ridotte.
In conclusione, alla luce dei rilievi fortemente critici svolti dalla sua parte politica e della reiezione della proposta di nomina da parte del Senato, esprime l'auspicio che il Governo decida di ritirare la proposta stessa per formularne una più congrua.

David FAVIA (IdV) trova che la proposta di nomina formulata dal Governo sia imprudente, imbarazzante e inquietante. I requisiti prescritti dalla norma di legge per la figura del presidente di DigitPA sono estremamente qualificati, tali da mettere in difficoltà personalità di ben altro spessore professionale di Giacalone, il quale può, nella migliore delle ipotesi, essere considerato un esperto «di strada», in senso positivo, nel settore delle televisioni, non certamente in quello dell'informatica e delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Quanto al profilo etico, è vero che Giacalone è stato assolto dalle accuse mossegli, ma è anche vero che in un caso l'assoluzione è intervenuta per prescrizione del reato, e che si trattava di ipotesi di reato piuttosto gravi. L'esistenza di un'assoluzione per prescrizione impedisce di considerare Giacalone una figura al di sopra di ogni dubbio e quindi di valutare favorevolmente la sua nomina almeno sotto il profilo etico. Invita pertanto il Governo a ritirare la proposta di nomina, anche in considerazione del fatto che la stessa è già stata respinta dal Senato, e a presentarne un'altra, più rispondente ai requisiti di legge.

Jole SANTELLI (PdL) ritiene che i tre aggettivi utilizzati dal deputato Favia - imprudente, imbarazzante, inquietante - possano impiegarsi per qualificare certuni interventi ascoltati oggi contro la figura di Giacalone. È infatti ignobile strumentalizzare le vicende giudiziarie di quest'ultimo per gettare discredito su di lui: ricorda che Giacalone è stato arrestato due volte ed ha patito in prima persona per accuse che sono state poi dichiarate prive di fondamento, tanto che lo stesso ha chiesto e ottenuto risarcimenti dallo Stato. Quanto all'assoluzione per prescrizione, questa non può gettare ombra su una persona che per accuse analoghe, non essendo intervenuta la prescrizione, è stata assolta. Per quanto riguarda, invece, il compenso, fa presente che l'attuale compenso, che il ministro Brunetta ha preannunciato di voler ridurre, è stabilito da una legge che il Governo Prodi, quando ha nominato il presidente del vecchio CNIPA, non ha ritenuto di dover modificare. Quanto poi alla tesi secondo cui il Governo avrebbe dovuto procedere ad una sorta di gara pubblica per la selezione del candidato, fa presente che nessun Governo ha mai proceduto


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in questo modo. Quanto invece alle competenze manageriali, rileva che i Governi di centrosinistra non le hanno ritenute essenziali quando è toccato a loro procedere a nomine: non le risulta, per fare un esempio, che il deputato Zaccaria abbia competenze manageriali, il che però non ha impedito che fosse nominato presidente della RAI.

Roberto ZACCARIA (PD) precisa che per la carica di presidente della RAI la legge di riferimento non richiede esperienza manageriali.

Jole SANTELLI (PdL) conclude il suo intervento osservando che la vera ragione dell'ostilità dei gruppi di opposizione alla nomina di Giacalone è dovuta alla precisa presa di posizione di quest'ultimo in favore del centrodestra, quale emerge ampiamente dalle sue pubblicazioni a carattere polemico-politico. L'appartenenza politica non dovrebbe tuttavia essere considerata un segno di mancanza di indipendenza da quanti sostengono che un giudice può restare indipendente anche se è politicamente schierato.

Mario TASSONE (UdC) dichiara il proprio imbarazzo rispetto alla proposta di nomina in esame. A suo avviso, il problema è quello di assicurare il pieno funzionamento di DigitPA rispetto ai suoi obiettivi istituzionali e, più in generale, di sottrarre le nomine nei posti chiave della pubblica amministrazione ai condizionamenti della politica. Fa presente, inoltre, che procedere ad una nomina sulla quale il Senato ha già dichiarato il proprio parere contrario non può che indebolire fortemente il soggetto designato, il che, per un ente che svolge compiti delicati come DigitPA, è del tutto inopportuno. Il curriculum del soggetto proposto dal Governo è certamente molto ricco, ma non del tutto pertinente rispetto al profilo richiesto dalla legge. Di questo dovrebbe, a suo avviso, farsi carico anche la maggioranza, riconoscendo che la nomina proposta dal Governo è inappropriata.

Pierangelo FERRARI (PD) rileva come non appaia a suo avviso opportuno porre a carico del solo dottor Giacalone la questione - certamente seria e di rilievo - che attiene ai compensi nella pubblica amministrazione.
Considera altresì un diritto del ministro quello di proporre la nomina di una persona di fiducia senza che per questo debba parlarsi di un'applicazione del meccanismo di spoil system particolarmente rigida.
Si chiede peraltro se, tenuto conto delle competenze e dei titoli che emergono dal curriculum del dottor Giacalone, non vi fosse una persona più idonea, nell'ambito del centro-destra, da indicare. È infatti legittimo porsi più di un dubbio alla luce di vari elementi emersi. Come evidenziato dal collega Vassallo, il dottor Giacalone è infatti l'autore di libri altamente critici nei confronti della magistratura e di esponenti del Partito Democratico oltre che di testi presenti nella collana Manuali di politica, diretti dallo stesso ministro Brunetta.
Ritiene, quindi, che emerga con chiarezza la mancanza dei titoli scientifici richiesti dalla legge, trattandosi solo di una nomina che premia l'appartenenza politica.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) rileva come il dottor Giacalone abbia già subito ampie verifiche da parte della magistratura la quale, come ricordato anche dalla collega Santelli, ha avuto gap di terzietà pari o superiori alle battaglie politiche che il collega Ferrari ha richiamato con riferimento al dottor Giacalone.
Ritiene fisiologico che i gruppi di opposizione evidenzino profili critici su proposte di nomina presentate dal Governo. Considera tuttavia eccessivo quanto finora evidenziato, tenuto conto delle attività e delle competenze del dottor Giacalone, quali l'attività di capo segreteria del Presidente del Consiglio, di consigliere del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e di consulente per l'elaborazione dei disegni di legge di riassetto delle telecomunicazioni.


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Ritiene quindi che il curriculum del dottor Giacalone corrisponda pienamente ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 177 del 2009, anche se - nella sua redazione - non ha seguito lo schema previsto in ambito europeo per l'elaborazione del curriculum. Vi è, a suo avviso, una pregiudiziale politica da parte dell'opposizione che lo descrive come fosse Carneade, considerato che l'esperienza del nominando nel settore delle telecomunicazioni, la sua partecipazione a consigli di amministrazione ed a comitati esecutivi oltre che nei ruoli istituzionali è agli occhi di tutti.
Ritiene quindi che, seppure il dottor Giacalone non sia inserito in un contesto accademico, ha tutti i requisiti previsti dalla legge e risulta evidente che si tratta di una scelta adeguata, che è stata sicuramente oggetto di attenta e ponderata valutazione da parte del Ministro rispetto a tutti i curricula esaminati.
Per quanto riguarda la questione morale, ritiene che il dottor Giacalone sia stato già ampiamente verificato da parte della magistratura e risarcito per i danni subiti.

Il ministro Renato BRUNETTA intende precisare, con riguardo al tema dei compensi delle alte cariche pubbliche, che il Governo Prodi aveva individuato il tetto massimo nell'indennità del primo Presidente di Cassazione, pari a circa 270 mila euro lordi annui.
Conferma quindi che, per quanto di sua competenza, farà in modo che la remunerazione del nuovo presidente di DigitPA sia sensibilmente inferiore rispetto al tetto fissato dal Governo Prodi.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dà notizia delle sostituzioni comunicate alla presidenza ed indice la votazione sulla proposta di parere favorevole da lui formulata.
La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Donato BRUNO, presidente, comunica il risultato della votazione.

Presenti: 44
Votanti: 44
Maggioranza: 23
Astenuti: /
Hanno votato : 24
Hanno votato no: 20

(La Commissione approva).

Donato BRUNO, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.
Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Antonione, in sostituzione di La Loggia, Bernini Bovicelli, Bertolini, Bianconi, Bruno, Calabria, Calderisi, Catanoso, in sostituzione di Cicchitto, Cenni, in sostituzione di Bordo, Dal Lago, D'Antona, De Girolamo, Di Caterina in sostituzione di Bocchino, Distaso, Luciano Dussin, Faenzi, in sostituzione di Laffranco, Favia, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Monai, in sostituzione di Donadi, Moroni, in sostituzione di Cristaldi, Naccarato, Nola, in sostituzione di Orsini, Pastore, Pecorella, Pollastrini, Santelli, Sbai, Stasi, Stracquadanio, Tassone, Turco, Vanalli, Vassallo, Velo, in sostituzione di Bressa, Volpi e Zaccaria.

La seduta termina alle 13.30

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione).


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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, che era stato avviato dal Comitato permanente per i pareri e rimesso alla Commissione in sede plenaria il 19 gennaio scorso.

Isabella BERTOLINI, relatore, nel ricordare che nella seduta del Comitato permanente per i pareri della I Commissione di ieri è stata chiesto che lo stesso fosse esaminato dalla Commissione nella sua composizione plenaria, richiama i contenuti della relazione illustrativa svolta nella seduta di ieri. Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1) in cui si evidenzia, nelle premesse, la transitorietà delle disposizioni ivi recate ai sensi dell'articolo 1 ed il rispetto delle competenze legislative indicate dalla Costituzione all'articolo 117.

Donato BRUNO, presidente, avverte che da parte del gruppo del Partito Democratico è stata presentata una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2).

Gaetano PECORELLA (PdL) esprime convinzione in merito al fatto che, sulla scia degli insegnamenti della Corte costituzionale, non sussistono dubbi sulla costituzionalità della disciplina sul legittimo impedimento, come delineata dal testo unificato in esame, quindi attraverso una legge ordinaria.
Appare ovvio infatti che il legittimo impedimento rappresenta un istituto processuale che attraverso la legge ordinaria può essere integrato o modificato nel senso che il legislatore ritiene opportuno.
Ritiene altresì non sussistente la questione sollevata da più parti relativamente ad un presunto contrasto rispetto all'articolo 3 della Costituzione, considerato che il testo in esame, pur individuando un criterio di prevalenza, disciplina situazioni molto diverse rispetto a quelle in cui si trovano i singoli cittadini. Non è quindi configurabile in alcun modo un raffronto di situazioni, che è alla base dell'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione.
Ribadisce quindi la propria personale convinzione sull'insussistenza di questioni di costituzionalità con riguardo al testo unificato elaborato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente.
Intende peraltro richiamare l'attenzione della Commissione su alcune disposizioni che meritano un'attenta valutazione in rapporto ai principi costituzionali.
Ricorda infatti che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 fanno riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ad i ministri in qualità di imputati o parti offese. Rileva, in proposito, che la parte offesa non ha alcun ruolo nel processo, come dimostra il fatto che ogni sua iniziativa passa attraverso il pubblico ministero e che, oltretutto, l'interesse della parte offesa non può che cedere di fronte al diritto di difesa e al principio della ragionevole durata del processo, che è anch'esso diritto dell'imputato. Evidenzia che anche nel momento in cui il Presidente del Consiglio o il singolo ministro siano parte civile in un processo, sarebbe poco ragionevole un rinvio dello stesso, come potrebbe avvenire per un processo per terrorismo nel caso in cui il Ministro dell'interno sia impegnato ad una riunione del Consiglio dei ministri.
Rileva quindi l'opportunità di suggerire alla Commissione di merito di escludere la previsione in base alla quale costituisce ragione di obbligatorio rinvio dell'udienza l'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio o il ministro rappresentino la parte offesa.
Si sofferma, quindi, sulla questione che attiene alle prerogative della magistratura, essendo opportuno cercare di fornire una risposta a chi si chiede se il testo unificato in esame sottragga al giudice ogni valutazione e verifica in ordine all'esistenza di un legittimo impedimento. In proposito, ritiene che le disposizioni elaborate risultano congrue rispetto al testo della Costituzione. Infatti, se certamente nel bilanciamento degli interessi la legge individua espressamente una priorità, che è quella dell'attività istituzionale di Governo, questo non vuol dire che al giudice sia sottratta ogni valutazione in merito alla concreta sussistenza del legittimo impedimento.


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Rileva al riguardo che, da un'interpretazione del testo, non sembra doversi escludere la facoltà del giudice di verificare la situazione di fatto. Il testo non afferma infatti che il giudice debba attenersi all'impedimento presentato statuendo invece che esso rappresenta una ragione per un legittimo rinvio del processo. Ritiene che anche la previsione del comma 5, che prevede l'attestazione, da parte degli uffici di appartenenza, della continuità dell'impedimento in relazione alle funzioni svolte, sembra consentire al giudice una valutazione in ordine alla durata ed alla situazione che ne è alla base, verificando l'esistenza del fatto rappresentato. Diversamente, qualora il giudice fosse privato di ogni verifica di tali profili, vi sarebbero seri motivi per paventare un contrasto con le previsioni costituzionali.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come ci si trovi di fronte ad un provvedimento di particolare delicatezza sotto il profilo politico. In proposito, fa presente che il suo gruppo è favorevole ad un ragionamento che giunga all'individuazione di soluzioni per la sospensione dei processi nei confronti di alcune cariche, come meccanismo volto a superare la situazione di conflittualità tra giustizia e politica che ha caratterizzato la storia di questi anni. Sulla base di tale presupposto è stata presentata la proposta di legge C. 3013 Vietti, rispetto alla quale vi sono divergenze nel testo unificato adottato dalla Commissione che non possono essere sottaciute.
Ritiene che non sia interamente convincente la tesi di chi sostiene che il testo unificato sia con certezza compatibile con le disposizioni costituzionali in ragione di quanto evidenziato al comma 1, nella parte in cui si fa espresso riferimento all'adozione di una legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio e dei ministri nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali. Con tale disposizione, infatti, si attribuisce una connotazione di transitorietà in attesa dell'approvazione di una norma di rango superiore in itinere.
Al riguardo, evidenzia come le sentenze della Corte costituzionale richiamate dal relatore nell'illustrazione del testo, a sostegno del presupposto di costituzionalità connesso alla transitorietà della disciplina, esprimono a suo avviso una diversa valutazione.
Tali decisioni non sostengono infatti che la transitorietà costituisca di per sé un elemento sufficiente a superare i rilievi di carattere costituzionale, recando invece una giustificazione di essa in relazione a riforme già previste dalla legislazione vigente, così come stabilito per il tribunale speciale, per il quale era stato previsto il termine di un anno, ovvero sul tema dell'indennità di esproprio, dove era chiaro che erano state adottate norme provvisorie in attesa di una riforma organica della materia. Su tale tematica tuttavia la Corte costituzionale, di recente, tenendo conto dei principi sanciti nell'ultima fase dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha statuito l'incostituzionalità.
Evidenzia che nel caso di specie, in cui il testo sarebbe una sorta di norma-ponte verso una disposizione di rango costituzionale, non vi è traccia di leggi costituzionali il cui iter parlamentare sia in atto o in stato avanzato di esame. Accanto a ciò, va considerato che le modifiche costituzionali non sono interamente nelle disponibilità del legislatore, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 138 che prevede l'intervento del corpo referendario quando ricorrono determinati presupposti.
Condivide l'intervento svolto dal collega Pecorella con riguardo all'irragionevolezza del richiamo all'articolo 3 della Costituzione nel caso di specie nonché alle questioni poste in merito all'inclusione dell'ipotesi in cui un membro del Governo sia parte offesa. Rileva, anzi, che laddove il Presidente del Consiglio si trovi in tale situazione vi è un interesse al processo che prescinde dalla persona stessa.
Rileva che nel testo unificato della Commissione, diversamente da quanto


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previsto dalla proposta di legge C. 3013 Vietti, si estende il profilo oggettivo delle ipotesi in cui ricorre il legittimo impedimento ad «ogni attività comunque connessa alle funzioni di Governo». Si tratta, a suo avviso, di una formulazione eccessivamente ampia e si chiede se sia ragionevole prevedere che gli uffici del Presidente del Consiglio abbiano l'incarico di certificare gli impegni politici del Presidente. Non appare infatti condivisibile la previsione di una certificazione automatica da parte degli uffici essendo, eventualmente, più opportuno ipotizzare un diverso strumento. Ritiene infatti che l'attuale formulazione del testo attribuisca una connotazione più vicina ad una prerogativa che al legittimo impedimento, configurando di fatto uno status difficilmente attribuibile attraverso una legge ordinaria.
Richiama, quindi, alcuni profili che erano presenti nella proposta di legge C. 3013 Vietti, con particolare riguardo alla possibilità per il giudice di provvedere alle prove urgenti.
Si riserva, in conclusione, una valutazione sul voto da esprimere sul testo unificato in esame anche alla luce degli accadimenti politici in essere. Ricorda infatti che il testo di modifica delle norme sul legittimo impedimento era stato posto come alternativa al provvedimento in materia di processo breve, che costituisce un obbrobrio normativo, con conseguente amnistia generalizzata. Deve tuttavia prendersi atto che, proprio nella giornata odierna, il Senato ha approvato il suddetto provvedimento, con dichiarazioni di vanto da parte degli esponenti del Popolo delle Libertà.

Doris LO MORO (PD), premesso di condividere le considerazioni svolte dal deputato Pecorella sull'inopportunità di estendere il legittimo impedimento alla parte offesa, ricorda come, nell'ordinamento vigente, l'istituto si applichi all'imputato e alla difesa: estenderlo alla parte offesa, e per di più in modo automatico, ossia senza che sia necessaria una espressa richiesta in tal senso, è senz'altro irragionevole, anche perché il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri stessi sono spesso, in ragione della carica che rivestono, parte offesa nei procedimenti penali. L'aver esteso alla parte offesa l'applicabilità dell'istituto va pertanto considerato un indice, tra gli altri, della frettolosità con la quale si è elaborato il testo in esame. Lo conferma d'altra parte il comma 1 dell'articolo 1, che enuncia il carattere transitorio del provvedimento in esame, il quale dovrà essere soppiantato da una legge costituzionale. A parte il fatto che tale disposizione appare inopportuna dal punto di vista della tecnica legislativa, va detto che è assurdo adottare una legge ordinaria in una materia in cui, per espressa ammissione della stessa legge ordinaria, deve intervenire una legge costituzionale. Non si discute che la materia del legittimo impedimento possa essere disciplinata con legge ordinaria, ma, nel caso di specie, è senza dubbio necessaria una legge costituzionale. Infatti, nel momento in cui si stabilisce per legge che l'attività del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri, e non solo quella strettamente funzionale, costituisce sempre e comunque un interesse prevalente, si impedisce al giudice di operare un bilanciamento tra due interessi, quello della giustizia e quello del governo del Paese, che sono entrambi interessi dello Stato. È vero che, come sostiene il deputato Pecorella, residua al giudice il potere di verificare la sussistenza del fatto che costituisce legittimo impedimento, ma è anche vero che questo non è sufficiente, in quanto in questo modo si riduce la funzione del giudice ad una funzione ispettiva, di polizia.

Gaetano PECORELLA (PdL) fa presente che nessuna norma costituzionale garantisce al giudice un potere discrezionale nella valutazione della prevalenza di uno dei due interessi.

Doris LO MORO (PD), riprendendo il suo intervento, chiarisce che l'incostituzionalità del provvedimento va ravvisata nel fatto che, nel momento in cui si stabilisce


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che l'attività del Presidente del Consiglio dei ministri costituisce di per sé, senza bisogno di richiesta dell'interessato e di valutazione del giudice, un legittimo impedimento, si introduce di fatto uno status privilegiato, e quindi una discriminazione normativa a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, per il quale è necessaria una legge costituzionale. Se quindi il provvedimento in esame è incostituzionale, non è certo limitandone l'efficacia a diciotto mesi che se ne può sanare l'illegittimità. Al riguardo le argomentazioni portate dal deputato Mantini sono del tutto condivisibili. In definitiva, si sta tentando ancora una volta, come già tentato con il lodo Alfano, di introdurre con legge ordinaria un regime processuale di favore, e quindi una prerogativa di status, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Per queste ragioni il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativa in senso contrario.

Salvatore VASSALLO (PD), premesso che non intende soffermarsi sulle ragioni tecniche della sua contrarietà al provvedimento in esame, si limita a riassumere il punto politico della questione: la maggioranza ha un interesse vitale ad evitare che siano celebrati i processi nei quali è imputato il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha pertanto provato ad impedirlo adottando il lodo Alfano. La Corte costituzionale ha però chiarito che non è possibile con legge ordinaria introdurre una discriminazione in sede processuale tra il Presidente del Consiglio dei ministri e gli altri cittadini. È pertanto ovvio che il provvedimento in esame, che daccapo differenzia con legge ordinaria il trattamento processuale del Presidente del Consiglio dei ministri da quello degli altri cittadini, è anch'esso incostituzionale. La maggioranza lo sa bene e lo approva al solo fine di prendersi il tempo necessario per adottare una legge costituzionale. Del resto, un impedimento può ritenersi legittimo se si riferisce a circostanze definite in modo oggettivo dalla legge, laddove il provvedimento in esame di fatto rimette alla mera potestà del Presidente del Consiglio dei ministri, non sindacabile da alcuno, il diritto di eccepire il carattere di legittimo impedimento di una propria attività, anche non strettamente funzionale all'esercizio della carica. Tuttavia, è un controsenso ritenere legittimo un impedimento solo perché come tale lo considera il soggetto interessato, senza considerare che un Presidente del Consiglio è impegnato per le attività di governo a tempo pieno, con la conseguenza che una disposizione come quella in esame equivale di fatto ad un sospensione del processo fino alla scadenza della carica.

David FAVIA (IdV) ritiene che il testo unificato in esame possa essere definito come testo suicida, alla luce della previsione del comma 1 dell'articolo 1 in cui, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 262 del 2009 sul «lodo Alfano», si fa, di fatto, presente che la sospensione dei processi e il legittimo impedimento dovrebbero essere previsti con legge costituzionale. Ritiene che vi sia una sorta di «confessione di incostituzionalità» con riguardo all'intero testo e considera quindi in re ipsa un parere contrario da parte della Commissione Affari costituzionali.
Fa presente come il testo in esame costituisca sostanzialmente un rinvio di diciotto mesi di un processo in corso. Rileva peraltro che quando, nella sua qualità di avvocato, fa richiesta di rinvio dell'udienza in considerazione della concomitanza con una seduta parlamentare il giudice di norma consente. Non vede quindi per quale ragione intervenire con un provvedimento legislativo, che di fatto vuole alimentare il conflitto in essere con la magistratura.
Evidenzia come il testo costituisca chiaramente una legge ad personam volto a dettare l'agenda della giurisdizione in base a quella del Presidente del Consiglio e dei ministri.
Ritiene che qualora un membro del Governo sia chiamato in udienza come imputato o come parte offesa dovrebbe essere per lui prioritario assicurarvi la


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presenza, anche considerato che il numero di udienze in un processo non è poi così elevato.
Esprime quindi l'assoluta contrarietà del suo gruppo rispetto al testo in esame, il cui unico profilo di decenza è quello di prevedere la sospensione della prescrizione. Ritiene si tratti di una legge che vuole essere solo una sfida ai giudici per consentire in questi diciotto mesi la sospensione dei processi, prima di una dichiarazione di incostituzionalità che è a suo avviso certa.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che dalla sentenza n. 262 del 2009 sul «lodo Alfano» e, a fortiori, dall'ampia giurisprudenza costituzionale in materia di regimi transitori emerge la correttezza di una disciplina del legittimo impedimento disposta mediante una legge ordinaria, in attesa di una legge costituzionale di modifica organica.
Richiama, in particolare, il contenuto delle sentenze n. 272 del 2005 e n. 1114 del 1988 nonché delle ordinanze n. 162 del 2002 - in cui la Corte richiama «l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel regolare in via transitoria il passaggio tra sistemi normativi, anche processuali» - e n. 327 del 2001.
Ritiene quindi che le pronunce della Corte costituzionale confermino la piena legittimità del testo unificato in esame.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, tenuto conto del dibattito svolto presenta una nuova versione della propria proposta di parere (vedi allegato 3).

Donato BRUNO, presidente, avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa si intenderà preclusa e non sarà pertanto posta in votazione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.
C. 2966, approvato dal Senato.
(Parere all'VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, volto a modificare il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale), che prevede sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.
In proposito, osserva che esso reca disposizioni riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ambiente» che le lettere l) e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
C. 3097 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.


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Raffaele VOLPI (LNP), relatore, illustra il contenuto del decreto-legge n. 1 del 2010, di cui il disegno di legge in esame propone la conversione. Fa presente che esso consta di 10 articoli suddivisi in quattro capi e che le Commissioni Esteri e Difesa, nel corso dell'esame in sede referente, hanno apportato talune modifiche all'articolo 9, recante «Disposizioni per l'Amministrazione della difesa».
Rileva che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili, nel complesso, alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «difesa e Forze armate», che le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Evidenzia inoltre che, con riferimento a singole disposizioni, vengono altresì in rilievo ulteriori materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, quali, in particolare, «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale» e «previdenza sociale».
Quindi, preso atto che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 prevede l'istituzione di posti riservati per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dei carabinieri in favore dei congiunti del solo personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio o a causa di servizio, ma non anche in favore dei congiunti delle altre Forze di polizia, evidenzia che l'applicazione della citata disposizione in favore dei congiunti delle altre Forze di polizia sembrerebbe opportuna per assicurare uniformità di trattamento in situazioni analoghe.
Ritiene pertanto opportuno segnalare tale profilo alle Commissioni di merito affinché valutino l'opportunità di comprendere tra i beneficiari dei posti riservati per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dei carabinieri anche i congiunti del personale delle altre Forze di polizia deceduto in servizio o a causa di servizio, istituendo, specularmente, un'identica riserva percentuale di posti a favore dei congiunti dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, nell'ambito dei corrispondenti ruoli ispettori delle Forze di polizia.
Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 5).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.
Nuovo testo C. 2934 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra il nuovo testo del disegno di legge C. 2934 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998», come modificato dalla III Commissione.
Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.


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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.
Nuovo testo C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra il nuovo testo del disegno di legge C. 2935 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006», «, come modificato dalla III Commissione.
Considerato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva le materie «sistema contabile e tributario dello Stato» e «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

I Commissione - Mercoledì 20 gennaio 2010


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 889 Consolo ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»,
tenuto conto delle finalità del provvedimento, che l'articolo 1 individua nell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri,
preso atto del carattere transitorio delle disposizioni recate dal testo unificato con particolare riguardo al limite dell'ambito temporale del provvedimento, che il comma 1 dell'articolo 1 fissa in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso ed al riferimento all'approvazione di una legge costituzionale organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e sulle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, di cui al medesimo comma 1,
considerato che le disposizioni recate dal testo unificato sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD

La I Commissione,
considerato che:
la disciplina di cui al disegno di legge in oggetto stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predeterminati periodi di tempo (vedi, in particolare il comma 5 dell'articolo 1), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. Queste norme costituiscono la introduzione di una vera e propria prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche interessate, diretta a proteggerne lo status o la funzione. Non si tratta, quindi, come autorevolmente sostenuto in sede di audizione presso la II Commissione dal professore Valerio Onida, Presidente emerito della Corte Costituzionale, «di una legittima disciplina del processo, rimessa al legislatore ordinario, ma di una forma di deroga al normale esercizio della funzione giurisdizionale, che solo il legislatore costituzionale potrebbe eventualmente stabilire. L'impedimento legittimo è infatti per sua natura qualcosa di puntuale e concretamente localizzato nel tempo: una presunzione ex lege assoluta di impedimento «continuativo» per un lungo periodo di tempo equivarrebbe ad una norma di status derogatoria, cioè appunto ad una prerogativa». La transitorietà della normativa in oggetto, prevista dal comma 1 dell'articolo 1, non può giustificare l'adozione per legge ordinaria di una disciplina dichiaratamente volta a stabilire una prerogativa, che eventualmente solo una legge costituzionale potrebbe stabilire,

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PARERE CONTRARIO


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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 889 Consolo ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»,
tenuto conto delle finalità del provvedimento, che l'articolo 1 individua nell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri,
preso atto del carattere transitorio delle disposizioni recate dal testo unificato con particolare riguardo al limite dell'ambito temporale del provvedimento, che il comma 1 dell'articolo 1 fissa in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso ed al riferimento all'approvazione di una legge costituzionale organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e sulle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, di cui al medesimo comma 1,
considerato che le disposizioni recate dal testo unificato sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
evidenziato che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 fanno riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ad i ministri in qualità di imputati o parti offese,

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di eventualmente escludere che costituisca ragione di obbligatorio rinvio dell'udienza l'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio o il ministro rappresentino la parte offesa.


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ALLEGATO 4

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (C. 2966, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2966 Governo, approvato dal Senato, recante «Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ambiente» che le lettere l) e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 5

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3097 Governo, recante «DL 1/2010: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «difesa e Forze armate», che le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
tenuto conto che, con riferimento a singole disposizioni, vengono altresì in rilievo ulteriori materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, quali, in particolare, «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale» e «previdenza sociale»,
preso atto che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 prevede l'istituzione di posti riservati per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dei carabinieri in favore dei congiunti del solo personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio o a causa di servizio, ma non anche in favore dei congiunti delle altre Forze di polizia,
rilevato che l'applicazione della citata disposizione in favore dei congiunti delle altre Forze di polizia sembrerebbe opportuna per assicurare uniformità di trattamento in situazioni analoghe,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di comprendere tra i beneficiari dei posti riservati per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dei carabinieri anche i congiunti del personale delle altre Forze di polizia deceduto in servizio o a causa di servizio, istituendo, specularmente, un'identica riserva percentuale di posti a favore dei congiunti dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, nell'ambito dei corrispondenti ruoli ispettori delle Forze di polizia.


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ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998 (Nuovo testo C. 2934 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2934 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 (Nuovo testo C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva le materiE «sistema contabile e tributario dello Stato» e «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE
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