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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
V Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 17 marzo 2010


SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione ... 51

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) ... 51

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 52

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003. C. 3226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 53

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009. C. 3227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Nulla osta) ... 55

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) ... 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta) ... 56

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 57

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili. C. 2624-B , approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 58

V Commissione - Resoconto di mercoledì 17 marzo 2010


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.05.


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Sui lavori della Commissione.

Rolando NANNICINI (PD), con riferimento al dibattito svoltosi nella seduta di ieri sugli effetti finanziari dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle risorse di cui all'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010, sottolinea, in via generale, come l'articolo 17, comma 4, della legge n. 196 del 2009 stabilisca che la relazione tecnica deve evidenziare anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.
Anche alla luce di tale puntuale disposizione della legge di contabilità e finanza pubblica, sottolinea l'assoluta inadeguatezza delle informazioni contenute nei documenti elaborati dal Governo con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria 2010 che costituiscono la base giuridica per l'adozione dello schema di decreto esaminato dalla Commissione nella seduta di ieri. Pur ritenendo plausibili i chiarimenti forniti dal presidente Giorgetti in ordine alla diversa valenza che assumono le spese di personale ai fini del calcolo degli effetti finanziari delle disposizioni in termini di saldo netto da finanziare, da un lato e di fabbisogno e di indebitamento netto dall'altro, ritiene comunque che tali precisazioni avrebbero dovuto essere espressamente riportate nelle relazioni tecniche predisposte dal Governo e verificate dalla Ragioneria generale dello Stato. Osserva, infatti, che analoghi chiarimenti non sono forniti con riferimento ad altri interventi contenuti nell'Elenco 1, come quelli riferiti alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, che appaiono parimenti riconducibili a spese di personale.
Ritiene, pertanto, necessario un puntuale approfondimento su queste tematiche, invitando il Governo ed i componenti della Commissione a prestare, in futuro, maggiore attenzione ai profili attinenti alle modalità utilizzate per la quantificazione degli effetti dei provvedimenti sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ritenendo che le osservazioni del collega Nannicini siano meritevoli di considerazione, osserva che i temi attinenti alla quantificazione degli effetti dei provvedimenti sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni potranno essere opportunamente approfonditi dalla Commissione bilancio nell'ambito di una più generale verifica dell'attuazione delle disposizioni contenute nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
C. 1074.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, segnala che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sottolineando come il suo contenuto riproponga, in parte, quello di proposte di legge presentate nel corso della XIV e della XV legislatura, il cui esame parlamentare non è giunto a conclusione.
Nel rilevare che la proposta di legge in esame, come le precedenti, non risulta corredata di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della legge n. 560 del 1993 in materia di alienazione degli alloggi


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di edilizia residenziale pubblica, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito ai riflessi finanziari della disposizione. Rileva, infatti, che andrebbe chiarito se, con riferimento agli immobili vincolati già inclusi nei piani di vendita, siano eventualmente in corso trattative per la relativa cessione anche in assenza dell'applicazione delle condizioni di particolare vantaggio previste dalla citata legge n. 560 del 1993. Osserva, infatti, che, in tal caso, l'applicazione di queste ultime potrebbe determinare una riduzione delle entrate attese dagli enti pubblici proprietari.
Per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettera d), che prevede l'esenzione per gli enti proprietari degli immobili dalla corresponsione di tributi speciali catastali con riferimento alle cessioni effettuate ai sensi della citata legge n. 560 del 1993, fa presente che nel corso dell'esame dei citati provvedimenti delle legislature XIV e XV, il Governo ha evidenziato la presenza di effetti negativi di gettito con riferimento alla norma in esame. Ricorda, in particolare, con riferimento all'atto Camera 1411 della XIV legislatura, una nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze che quantificava in circa 1 milione di euro su base annua la perdita di gettito derivante dall'esenzione degli enti proprietari dalla corresponsione di tributi speciali dovuti per gli adempimenti tecnici in materia di catasto, relativi alle cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Rileva, altresì, che analoghe considerazioni vennero espresse nella XV legislatura dal rappresentante del Governo, il quale, aggiornando la quantificazione del minor gettito in circa 1,25 milioni di euro su base annua, espresse una valutazione contraria in merito alla disposizione in esame. Con riferimento a tale disposizione ritiene, pertanto, opportuno acquisire un aggiornamento delle valutazioni già espresse dal Governo con riferimento ai profili finanziari della norma in esame, in quanto essa risulta sprovvista di un'apposita clausola di copertura ed appare, pertanto, presentare i medesimi aspetti critici già emersi in passato. Con riferimento all'articolo 1, comma 2, che reca una disposizione interpretativa del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, ritiene necessario che il Governo chiarisca se, in ragione dell'efficacia retroattiva della norma in esame, avente natura interpretativa, possa eventualmente determinarsi la necessità di rivedere condizioni di vendita già applicate con riferimento agli immobili interessati dalla legge n. 640 del 1954, con conseguenti possibili effetti negativi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dopo aver acquisito i necessari elementi informativi.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore aveva chiesto chiarimenti riferiti in particolare al profilo temporale degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente già assicurano adeguata copertura finanziaria a numerosi adempimenti previsti dalla Convenzione, precisando che con il provvedimento


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in esame, che prevede un onere pari a 445 mila euro per l'anno 2009, si è inteso dare attuazione all'attivazione di progetti pilota nelle dodici materie previste dalla Convenzione, stanziando una somma pari a 380 mila euro, da suddividersi pro quota tra i dodici progetti pilota, nonché al soddisfacimento una tantum di necessità strutturali, quali, la realizzazione di siti web e la creazione di una banca dati. Rileva, inoltre, che la Convenzione non contempla attività di carattere necessariamente continuativo, osservando che, pertanto, le amministrazioni coinvolte potranno proseguire i progetti pilota sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, aventi una finalizzazione connessa allo svolgimento delle attività. Ritiene, pertanto, che correttamente il provvedimento provveda ad una copertura degli oneri con riferimento ad un solo esercizio, potendo le attività negli anni successivi essere modulabili sulla base delle risorse disponibili in bilancio.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, nell'auspicare che sia comunque possibile assicurare adeguate risorse per il finanziamento di eventuali attività di carattere continuativo derivanti dall'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (C. 2451);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le attività connesse all'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi non rivestono carattere necessariamente continuativo;
considerato che molti degli adempimenti relativi alla Convenzione sono previsti nell'ambito della legislazione vigente, le amministrazioni interessate potranno proseguire le attività connesse all'attuazione della Convenzione sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente aventi una finalizzazione connessa a tale attività;
rilevato che le risorse utilizzate a copertura del provvedimento sono ricomprese nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.
C. 3226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, reca la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003. Dopo aver illustrato il contenuto del disegno di legge, evidenziando le innovazioni


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introdotte rispetto al regime fiscale vigente per i lavoratori in servizio presso le stazioni di Ventimiglia e Modane, osserva in via preliminare che la quantificazione degli oneri relativi all'anno 2010, pari a 139.000 euro, può ritenersi congrua qualora il provvedimento entri in vigore nel marzo 2010. Per quanto concerne la formulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge in termini di limite massimo, pur in presenza di minori entrate per lo Stato italiano derivanti dalla diminuzione del prelievo tributario effettuato sulle retribuzioni del personale francese di cui agli articoli 1 e 2 della Convenzione, ricorda che il rappresentante del Governo, nella seduta della Commissione bilancio del Senato del 21 gennaio 2010, ha rilevato come la clausola di salvaguardia prevista nel testo del disegno di legge presentato dal Governo potesse essere soppressa, in considerazione dell'esiguità degli oneri e del criterio di prudenzialità con il quale gli stessi sono stati quantificati. Rileva, in proposito, che nel parere reso dalla Commissione bilancio è stata, quindi, prevista una riformulazione della clausola di copertura finanziaria in termini di limite di spesa ed è, conseguentemente, stata soppressa la clausola di salvaguardia. Al riguardo, ritiene, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva possibilità di garantire nel tempo il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 3.
Con riferimento, infine, alle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, ricorda che le stesse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo considera, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame dei diversi provvedimenti di ratifica che hanno previsto l'utilizzo delle suddette risorse, che l'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa in questione è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la congruità della quantificazione delle minori entrate per l'anno 2010, nel presupposto dell'approvazione definitiva del provvedimento in esame entro il mese di marzo 2010. Relativamente all'articolo 3 del disegno di legge, che reca la copertura finanziaria del disegno di legge, ribadisce la compatibilità dell'onere con la previsione di un limite di spesa, ritenendo pertanto che non sia necessario prevedere una specifica clausola di salvaguardia.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003 (C. 3226);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale, nonostante la natura degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge può, comunque, essere formulata in termini di limite massimo di spesa;


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rilevata l'esiguità degli oneri derivanti dal disegno di legge;
nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.
C. 3227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, approvato senza modificazioni dal Senato, che autorizza la ratifica del Protocollo all'Accordo tra l'Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Roma il 13 marzo 2009. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, dichiara di non avere nulla da osservare, nel presupposto che le Amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009 (C. 3227);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che le amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.
C. 3228 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, approvato senza modificazioni dal Senato, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le


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doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Nicosia il 4 giugno 2009.
Con riferimento all'articolo I del Protocollo aggiuntivo, in materia di imposte cui si applica la Convenzione, rileva che la relazione tecnica non considera, tra le nuove imposte cipriote introdotte dal Protocollo, l'imposta sul reddito delle società, non presente nel testo della Convenzione. Ai fini della sussistenza di eventuali effetti finanziari, ritiene pertanto necessario chiarire se l'imposta sul reddito delle società possa ritenersi assimilabile o meno all'imposizione attualmente già disciplinata, per il profilo della doppia imposizione, dall'articolo 7 della Convenzione, recante disposizioni in merito al trattamento degli utili di impresa.
Ritiene, inoltre, che l'articolo III del Protocollo aggiuntivo, che individua i criteri di eliminazione della doppia imposizione e che l'articolo IV del Protocollo aggiuntivo, in materia di scambio di informazioni, non presentino profili problematici di carattere finanziario nel presupposto che le Amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che il provvedimento non presenta profili di criticità sotto il profilo finanziario.

Maino MARCHI (PD) ritiene necessario che il rappresentante del Governo fornisca i chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, confermando che il provvedimento non determina effetti negativi per la finanza pubblica, si riserva di acquisire le informazioni necessarie a fornire puntuale risposta ai quesiti posti dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.
C. 3228 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che l'imposta sulle società, con aliquota del 10 per cento, è stata introdotta nell'ordinamento cipriota successivamente alla firma della Convenzione attualmente vigente, nel luglio 2002. Nel precisare che in tale data il Governo cipriota, nell'ambito di una complessa riforma del sistema fiscale entrata in vigore dal 2003, ha adottato la cosiddetta Income Tax Law, sottolinea che la principale innovazione di tale legge


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consiste nell'introduzione del concetto di residenza fiscale per le società che sono considerate residenti a Cipro, qualora siano gestite e controllate localmente, che determina l'abolizione della distinzione fra società locale e International Business Company, che erano soggette ad imposizione al tasso ridotto del 4,25 per cento a condizione che il capitale sociale fosse, direttamente o indirettamente, in mano a stranieri, e che derivassero il loro reddito da fonti estere.
Quanto agli effetti finanziari di tale innovazione legislativa, ritiene che l'imposizione sul reddito delle società sia da ritenersi già ricompresa nella locuzione generica «imposta sul reddito» dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione vigente, che deve intendersi contrapposta alla locuzione «imposizione sul patrimonio», che, peraltro, non è esplicitamente richiamata dalla Convenzione. Ribadisce, dunque, che il Protocollo aggiuntivo ha voluto essenzialmente fornire una più puntuale definizione delle imposte da ricomprendere nell'ambito della Convenzione in oggetto, senza innovare sostanzialmente la disciplina previgente. Osserva, infatti, che alla tassazione dei redditi di impresa, da chiunque prodotti, si ispira anche lo stesso articolo 7 della vigente Convenzione, che stabilisce le modalità di imposizione nei riguardi dei business profits, prevedendo la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che l'impresa stessa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tal caso, gli utili dell'impresa sono imponibili nello Stato dove si trova la stabile organizzazione, ma solo nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione. Osserva, peraltro, che - come puntualmente indicato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento - viene fatto comunque salvo il principio, sancito dall'articolo 165 del testo unico sulle imposte sui redditi, della detrazione dei crediti per imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Pertanto, ritiene che non vi siano elementi che possano far rilevare variazione di gettito per l'erario italiano.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, alla luce di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009 (C. 3228);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che l'introduzione nell'ordinamento cipriota di una imposta sulle società con aliquota unica pari al 10 per cento non determina variazioni di gettito per l'erario italiano;
nel presupposto che le amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
C. 1074.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta antimeridiana,


Pag. 58

sottolineando come, a suo avviso, si renda necessario un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di verificare con puntualità gli effetti finanziari delle diverse disposizioni contenute nella proposta di legge.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rilevando che la proposta di legge presenta evidenti aspetti critici sotto il profilo finanziario, ritiene che possa essere utile un rinvio del seguito del suo esame.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili.
C. 2624-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge, recante disposizioni per la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, già approvato in prima lettura dalla Camera, e modificata durante l'esame in seconda lettura dal Senato.
Rileva che le modifiche apportate dal Senato hanno riguardato, in primo luogo, l'articolo 1, con l'introduzione dei commi 8 e 9, i quali prevedono la definizione di prodotto conciario e specificano le fasi di lavorazione per il settore dei divani e l'articolo 2, con l'ampliamento da tre a quattro mesi del termine per l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione Made in Italy e con la previsione che all'adozione dello stesso decreto si proceda solo previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE. A tale riguardo, segnala che la direttiva richiamata obbliga gli Stati a notificare immediatamente alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica relativa a prodotti e a servizi della società dell'informazione prima che sia introdotta nell'ordinamento nazionale.
Ricorda, poi, che un'ulteriore modifica apportata dal Senato ha riguardato il contenuto del regolamento del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 2 dell'articolo 2, che, nella sua nuova formulazione, dispone che detto regolamento provveda, in particolare, all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche, e a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Nel sottolineare che l'articolo 2 è corredato da una specifica clausola di invarianza relativa all'attuazione dei controlli, la quale non è stata oggetto di modifiche durante l'esame in seconda lettura, segnala che, con riferimento alla modifica relativa all'individuazione delle autorità sanitarie competenti, la Commissione bilancio del Senato ha espresso, nella seduta del 3 marzo 2010, un parere di contrarietà non motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Fa, altresì, presente che il Senato ha soppresso il comma 3 dell'articolo 3, il quale prevedeva la reclusione da sei mesi a due anni congiunta con la multa fino a 30.000 euro per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, che omettano di eseguire i controlli sulle merci imposti dalla nuova disciplina.
Ritiene, pertanto, che il testo all'esame dalla Camera non presenti profili problematici


Pag. 59

dal punto di vista finanziario. Al riguardo, giudica opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, propone di esprime un parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.30.

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