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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIII Commissione permanente
(Agricoltura)
XIII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 7 aprile 2010


AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil sulla situazione del settore bieticolo-saccarifero ... 2

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue. Deliberazione della proroga del termine ... 2

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole. Deliberazione della proroga del termine ... 3

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole:
Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia (Svolgimento e conclusione) ... 3

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato Parere XIV Commissione (Seguito dell'esame e esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio) ... 3
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 13

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo. Parere alle Commissioni riunite VI e X (Esame e rinvio) ... 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XIII Commissione - Resoconto di mercoledì 7 aprile 2010


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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 aprile 2010.

Audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil sulla situazione del settore bieticolo-saccarifero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.10 alle 17.45

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 aprile 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 17.45.

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.
Deliberazione della proroga del termine.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che è stata acquisita - ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento - l'intesa con il Presidente della Camera sulla proposta di prorogare al 30 giugno 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.
Propone pertanto alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.


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Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.
Deliberazione della proroga del termine.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che è stata acquisita - ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento - l'intesa con il Presidente della Camera sulla proposta di prorogare al 30 giugno 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.
Propone pertanto alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 17.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 aprile 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 17.50.

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole:
Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia.
(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Giorgio GOBBI, direttore titolare della Divisione struttura ed intermediari finanziari del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Luca BELLOTTI (PdL), il presidente Paolo RUSSO e il deputato Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ai quali replica, con distinti interventi, il dottor Giorgio GOBBI.

Paolo RUSSO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 aprile 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il Ministro della salute, Ferruccio Fazio, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico.

La seduta comincia alle 18.30.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
Parere XIV Commissione.
(Seguito dell'esame e esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge comunitaria, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata in primo luogo ad esaminare gli emendamenti ad essa direttamente presentati e quindi a deliberare una relazione sul disegno di legge, per le parti di competenza.
Successivamente, la Commissione esprimerà il parere sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione e da questa trasmessi.
Per quanto riguarda le proposte emendative presentate alla Commissione Agricoltura, esse ammontano a circa 60, tra emendamenti e articoli aggiuntivi (v. allegato).


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Al riguardo, fa presente che, poiché il disegno di legge comunitaria è esaminato dalla Camera in terza lettura, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono stati valutati innanzitutto alla luce dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, ai sensi del quale i progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.
Sulla base dell'indicato parametro regolamentare, sono da considerare inammissibili le proposte emendative volte a modificare disposizioni del testo già approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è quindi già compiuta la doppia lettura conforme, costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, ovvero volte ad introdurre disposizioni nuove rispetto sia al testo approvato dalla Camera sia alle modifiche introdotte dal Senato e a queste ultime non conseguenti.
Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: 14.02 del relatore, che disciplina il rimborso al Ministero delle politiche agricole dell'IVA relativa a prestazioni relative a programmi finanziati nell'ambito del FEASR e del FEP; Beccalossi 17.01, che estende il vigente sistema di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili agli impianti a biogas gestiti da imprese agricole e simili; Beccalossi 18.01, che estende l'ambito di applicazione dell'articolo 18, non modificato dal Senato; Fogliato 26.01, che reca uno stanziamento per l'attività di certificazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti; Bellotti 30.01, che prevede l'istituzione dell'ente Gusto Italia, per la commercializzazione all'estero dei prodotti agroalimentari, e Fogliato 33.01, che delega il Governo all'adozione di disposizioni sanzionatorie in materia di olio di oliva.
Avverte inoltre che gli emendamenti Bellotti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4, recanti criteri di delega per il recepimento della direttiva sulla promozione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 17, sono stati ripresentati alla XIV Commissione, in quanto riferiti ad articoli di competenza di altra Commissione (in particolare, della X Commissione).
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione, avverte che essi sono in gran parte identici a quelli già presentati alla Commissione Agricoltura, ad eccezione degli emendamenti 1.5 del relatore, Zaccaria 14.1, Razzi 29.1 e relatore 29.3, Aniello Formisano 31.1, Razzi 31.2, Governo 42.1, Zaccaria 42.3, Di Caterina 43.46 e Zeller 43.42.
Pertanto, la Commissione esprimerà il parere solo su questi ultimi, rinviando per gli altri alla valutazione già espressa con riferimento agli identici testi presentati in sede di Commissione Agricoltura.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, si riserva di presentare, nella seduta di domani, una proposta di riformulazione dell'articolo 43, che è stata oggetto di un'approfondita valutazione condotta insieme con rappresentanti dei Ministeri competenti e dell'Avvocatura dello Stato.
Al riguardo, desidera precisare che, a suo personale giudizio, la ridefinizione dei principi della legge n. 157 del 1992, sulla caccia, non è materia da trattare in sede di legge comunitaria, ma deve tuttavia riconoscere che i problemi posti dalle procedure di infrazione che interessano l'Italia in tale materia richiedono di essere affrontati. Ricorda infatti che una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 27 marzo scorso e non ancora pubblicata, dovrebbe comportare una condanna dell'Italia e che vi sono due ulteriori procedure già avviate e altre due che potrebbero essere avviate in seguito. In qualità di relatore, è suo compito quindi segnalare che l'Italia deve risolvere tale contenzioso e che è responsabilità di chi governa un Paese membro dell'Unione europea farsi carico del recepimento delle direttive dell'Unione, anche se possono essere non gradite a una parte o all'altra.


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Per questi motivi, ha lavorato alla redazione di un emendamento che si propone di affrontare tutti i profili oggetto di contenzioso in sede europea, con l'obiettivo sostanziale di recepire la direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici e di mettere l'Italia in condizione di rispondere alle procedure di infrazione avendo adottato un provvedimento. Tale emendamento è tuttora all'esame dei Ministeri competenti.
Per quanto riguarda invece l'articolo 43, come approvato dal Senato, sul quale ha anche consultato numerosi colleghi senatori, osserva che esso appare parziale, in quanto non affronta tutti gli aspetti del contenzioso. Il tema più rilevante posto da tele articolo riguarda le deroghe in materia di calendario venatorio e il superamento dei limiti posti dalla legge n. 157. Chi sostiene il testo del Senato richiama l'argomento che la direttiva chiede che il calendario venatorio corrisponda alle esigenze delle specie interessate. A suo personale giudizio, invece, il testo approvato dal Senato non è indispensabile per il recepimento della direttiva. Tuttavia, un compromesso con il Senato può essere individuato, a condizione che le deroghe regionali siano sottoposte ad una validazione su base scientifica e, quindi, ad un parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Va inoltre ricordato che, in base all'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e che quindi le regioni deliberano su un bene che non può essere ricondotto alla loro esclusiva competenza, anche con riferimento alla fauna stanziale.
Osserva quindi, da un punto di vista politico, che nonostante il tempo trascorso dall'inizio dell'esame alla Camera del disegno di legge e gli approfondimenti che egli stesso ha condotto con tutte le organizzazioni interessate e con i colleghi parlamentari, appare estremamente difficile elaborare una proposta che possa soddisfare tutte le diverse parti in gioco. Tuttavia, l'Italia deve ormai legiferare, anche perché in caso contrario non avrebbe strumenti adeguati per difendere la sua posizione in sede europea e dinanzi alla Corte di giustizia. In tale sede, infatti, il Ministero dell'ambiente ha dovuto riconoscere il mancato recepimento della direttiva. In proposito, desidera in ogni caso chiarire che un completo recepimento della direttiva non avrebbe effetto sulla sentenza già pronunciata, ma potrebbe influire sulle altre procedure di infrazione già aperte o che stanno per essere aperte. Come cittadino e come parlamentare, desidera rimarcare che l'Italia non può caratterizzarsi in sede europea per il mancato adempimento dei suoi obblighi.
Si sofferma quindi sul fatto che le regioni hanno lamentato che spesso non ricevono risposta dagli istituti scientifici. A tal fine, andrà quindi stabilito un termine congruo - pari ad esempio a trenta giorni - perché l'ISPRA si pronunci sulle deroghe proposte dalla regione.
Premesso poi che le regioni - per evitare l'impugnativa prevista per gli atti amministrativi - disciplinano ormai i calendari venatori con legge, sottolinea che andrà anche precisata l'impugnativa delle leggi regionali da parte dello Stato. È stata altresì ipotizzata la possibilità di una procedura «rovesciata», ovvero che, come avviene in materia sanitaria, le regioni legiferino sulla base di un accordo preventivo con lo Stato.
Fa quindi presente che uno degli aspetti costantemente oggetto di contestazioni è l'attuazione da parte delle regioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, che prevede che gli Stati membri possono derogare alle regole sulla protezione degli uccelli (di cui agli articoli da 5 a 8) per le seguenti ragioni: nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna. Si tratta di un tema sul quale la Commissione si è a lungo impegnata. La previsione della direttiva va attuata nell'ordinamento nazionale, prevedendo una specifica procedura per i piani di abbattimento in deroga, cosa che comporta un censimento delle specie interessate e delle


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condizioni che consentono gli abbattimenti, anche con riferimento alle colture danneggiate. Al riguardo, ritiene che si potrebbero prevedere linee guida, da definire d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, in modo da dare certezza alle regioni.
Infine, auspica che la riformulazione dell'articolo 43 sulla quale ha lavorato possa finalmente risolvere le questioni aperte ed essere accolta dalla Camera oltre che dal Senato in via definitiva.

Basilio CATANOSO (PdL) ringrazia il relatore Gottardo per il lavoro che si è trovato costretto ad affrontare, anche a causa del fatto che si è cercato di inserire elementi estranei al disegno di legge comunitaria, come le modifiche dei calendari venatori. Si dichiara comunque tranquillizzato dalle affermazioni dello stesso relatore, quando in una precedente seduta ha dichiarato di voler perseguire un tentativo di riformulazione dell'articolo 43 che potesse raggiungere un ampio consenso e che in mancanza di tale consenso avrebbe ritenuto piuttosto necessario lo stralcio dell'articolo. Manifesta altresì apprezzamento per il relatore, che ha ricordato che la norma in esame non ha effetto sulla sentenza di condanna già pronunciata nei confronti dell'Italia.
Desidera quindi sottolineare che la normativa europea parte dal principio di una contrarietà di base alla caccia e consente poi una serie di deroghe alle norme di protezione degli uccelli.
Osserva inoltre che non si può richiamare il senso di responsabilità dei parlamentari di fronte a posizioni assunte senza senso di responsabilità dal Senato, che ha modificato i termini dei calendari venatori in modo peraltro potenzialmente rischioso dal punto di vista dell'adempimento degli obblighi europei.
Premesso che la caccia è una tema che divide trasversalmente le forze politiche, sottolinea infine che oggi non si può modificare il punto di mediazione costituito dalla legge n. 157 senza coinvolgere in un nuovo accordo tutti le parti interessate.

Susanna CENNI (PD), premesso di nutrire rispetto e apprezzamento per il relatore e per le sue posizioni di buon senso, desidera che sia riconosciuto anche l'atteggiamento di responsabilità mantenuto dal suo gruppo. Infatti, la Commissione si trova per l'ennesima volta di fronte al tentativo di modificare l'assetto della legge n. 157 con il pretesto delle procedure di infrazione; sono passati quasi due mesi dall'inizio dell'esame del disegno di legge; è stato riaperto il termine per gli emendamenti quando si stava per procedere a votazioni e la maggioranza non era pronta e presente. Insomma, vi sono stati passaggi non sempre condivisibili, ma, in virtù del rispetto reciproco, non giudica corretto che il relatore non distribuisca oggi l'emendamento da lui predisposto ai componenti della Commissione, che magari lo riceveranno stasera dalle associazioni interessate.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, precisa di aver consegnato copia dell'emendamento esclusivamente agli uffici legislativi dei Ministri dell'ambiente e delle politiche europee e all'Avvocatura dello Stato.

Susanna CENNI (PD), riservandosi di valutare il testo che sarà proposto dal relatore, desidera intervenire su quanto dallo stesso oggi dichiarato.
In primo luogo, già lo scorso anno era chiaro che l'Italia sarebbe incorsa in una condanna e il suo gruppo lo ha segnalato in tutte le sedi, segnalando anche che il testo del Senato avrebbe aggravato la posizione dell'Italia. Ritiene ora difficile che si possa definire una parte della riforma in sede di terza lettura del disegno di legge comunitaria. In ogni caso, non vi è alcuna ragione di modificare l'articolo 18 della legge n. 157, sui calendari venatori, con il rischio di incorrere in ulteriori inadempimenti. Infatti, già il vigente articolo 18 consente alle regioni di stabilire deroghe,


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nel rispetto di determinati limiti, e prevede il parere dell'ISPRA su tali deroghe. Non si comprende pertanto la necessità di modificarlo, a meno che non si voglia consentire lo sforamento dei limiti temporali dallo stesso stabiliti. Su questo punto, il suo gruppo non può essere d'accordo, come ha già più volte ribadito anche in occasione di precedenti leggi comunitarie.
Inoltre, per quanto riguarda la complessa questione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ricorda che il suo ed altri gruppi hanno presentato specifiche proposte di legge. Esprime pertanto perplessità circa la possibilità che anche questo problema - che tanto ha impegnato la Commissione Agricoltura nonché la Commissione Ambiente del Senato - trovi soluzione in sede di terza lettura del disegno di legge comunitaria.
Ribadisce infine che il suo gruppo si riserva di valutare le proposte del relatore e, se queste non saranno accettabili, insisterà per la soppressione dell'articolo 43.

Luca BELLOTTI (PdL) rivolge un particolare ringraziamento al collega relatore, che si è sforzato di mettere insieme posizioni opposte, come quelle che si confrontano sulla materia disciplinata dalla legge n. 157 del 1992, in materia di prelievo venatorio. Tale legge, infatti, da provvedimento di fine legislatura si è trasformata nel tempo in un totem intorno al quale il confronto non è mai sereno, ma assume quasi sempre i connotati di un fortissimo scontro ideologico. Prova di tale assunto è, in questi giorni, l'autentico intasamento delle caselle di posta elettronica dei deputati con messaggi che si appellano alla sensibilità ambientalista dei parlamentari per contrastare le modifiche alla legge n. 157 con una intensità nemmeno lontanamente paragonabile a quella messa in campo in occasione di avvenimenti eccezionali, come il terremoto di Haiti. Si tratta di una circostanza che dovrebbe indurre ad una riflessione. Eppure la necessità di una modifica della legge n. 157 si è spesso resa evidente, come nel caso del grave fenomeno dei danni causati dalle nutrie, che resta però privo di una risposta.
Rileva quindi come, in occasione dell'approvazione della legge comunitaria, si assista ogni anno sul tema della caccia alle stesse difficoltà politiche, che probabilmente sorgerebbero anche qualora si definisse un testo equilibrato. Ciò dovrebbe indurre il Parlamento a porsi il quesito di quale strategia dotarsi per questa riforma, soprattutto con riferimento alla fissazione dei calendari venatori oggetto di contenziosi infiniti e conflitti di attribuzioni tra lo Stato e le regioni. Data la complessità e contraddittorietà dei vari aspetti della materia trattata, le difficoltà per il Parlamento sono inevitabili, a meno che non si voglia devolvere l'intera materia alla competenza delle regioni, nell'ambito del quadro definito dall'Unione europea.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rivolge preliminarmente un particolare apprezzamento al relatore per aver affrontato un compito piuttosto arduo. Non può peraltro esimersi dall'interrogarsi sulla estraneità della materia della caccia rispetto al disegno di legge comunitaria. Le disposizioni dell'Unione europea devono certamente essere recepite, ma tale recepimento non può ridursi a un prolungamento della stagione venatoria con una modifica dei calendari. Pertanto, richiamandosi al senso di responsabilità dei parlamentari, ritiene che la legge n. 157 del 1992 potrebbe essere modificata in modo serio e bipartisan, ma non per la parte relativa all'articolo 18. In attesa dell'annunciato emendamento che il relatore sta predisponendo con riferimento all'articolo 43, si riserva di esprimere una posizione motivata successivamente all'esame dello stesso.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che in occasione della precedente legge comunitaria, un autorevole esponente del PdL, l'onorevole Bocchino, aveva chiesto lo stralcio degli articoli che modificavano la legge n. 157, sostenendo che era in corso di esame al Senato un disegno di legge


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sulla stessa materia, che la legge n. 157 era frutto di un grande equilibrio tra interessi configgenti e che era opportuno che ci si adoperasse per una sua rivisitazione organica. Ritiene che quelle motivazioni conservino tutt'ora la loro validità, non essendo mutato il quadro d'insieme cui esse si riferivano, se non forse i rapporti di forza all'interno della maggioranza. Si appella pertanto a quelle ragioni, che appaiono di grande buon senso, per invitare la maggioranza a ribadire la posizione già assunta lo scorso anno.
In ogni caso, qualora si volesse intervenire sulla legge n. 157, ritiene necessario innanzitutto che la maggioranza chiarisca la propria posizione in senso unitario, tenendo conto che il testo unificato del senatore Orsi, in corso di esame al Senato (S. 276 e abbinati) sta di fatto bloccando sia le modifiche alla legge n. 157 sia le proposte di legge sui danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura. In particolare, visto anche che la maggioranza dispone dei numeri necessari per dettare la strategia, un'agenda e le priorità, potrebbe sciogliere il nodo del «testo Orsi» e affrontare un percorso di riforma su nuove basi, magari partendo dalla Camera.

Carlo NOLA (PdL), nel rivolgere un apprezzamento al collega Bellotti per aver ricordato l'intasamento della posta elettronica dei deputati da parte di cittadini evidentemente interessati più ad ingolfare gli strumenti di lavoro dei parlamentari piuttosto che esprimere una propria posizione in modo democratico, ritiene importante sviluppare un ragionamento di merito e di metodo.
Sul piano del metodo, ritiene infatti che il motivo per cui il Senato continua ad inserire nella legge comunitaria norme sui calendari venatori potrebbe rinvenirsi proprio nello stato dell'iter dei disegni di legge di complessiva riforma della legge sulla caccia, fermi da diverso tempo presso la Commissione Ambiente del Senato.
Ritiene inoltre necessario e non controproducente entrare nel merito delle questioni relative alla fissazione del calendario venatorio per verificare l'esistenza di reali esigenze. Ad esempio, ricorda di aver richiesto la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di proporre un testo che consentisse limitate variazioni delle date di inizio e fine stagione, in relazione alle esigenze delle diverse specie.
Dopo aver precisato che il Governo può impugnare anche le leggi regionali, osserva che la Commissione ha potuto verificare che il parere dell'ISPRA spesso non è affatto espresso oppure è contraddittorio. È infatti accaduto, ad esempio, che la regione Lombardia, pur riproducendo un non contestabile caso da manuale, ha ricevuto un parere negativo dell'allora INFS. Peraltro, fa presente che la regione è tenuta a motivare l'eventuale non adeguamento al parere.
Per quanto riguarda poi la condanna della Corte di giustizia, essa si riferisce ad una procedura cumulativa che riguarda la posizione di più regioni. Il Ministero dell'ambiente ha chiesto chiarimenti alle regioni, 7 di esse su 9 hanno risposto, il Ministero ha quindi chiesto alla Corte una proroga del termine per le proprie deduzioni e la Corte non la ha concesso. Non si può quindi affermare che il Ministero non ha avuto argomenti per difendere la posizione dell'Italia.
Per quanto riguarda i danni all'agricoltura, ricorda che la proposta di legge del deputato Cenni riguarda gli ungulati, mentre altre proposte riproducono proposte regionali. In questo campo, non appare ragionevole la posizione dell'ISPRA, che chiede ad esempio che si possa abbattere l'animale solo entro i cento metri dal fondo interessato.
Fa poi presente che la previsione, all'articolo 43, di un esplicito riferimento alla Guida alla disciplina della caccia della Commissione europea costituisca un utile passo in avanti.
Osserva in conclusione che è necessario porre la dovuta attenzione anche al merito delle questioni, oltre che al metodo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che sull'argomento del prelievo venatorio i partiti sono divisi al loro interno.


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Il gruppo del Partito Democratico ha assunto una posizione compatta, in quanto ha della caccia un'idea condivisa, fondata sull'equilibrio tra le diverse ragioni.
Ad ogni buon conto, rileva come recenti studi statistici individuino fortissime maggioranze contrarie alla caccia sia nella generalità dei cittadini sia nell'ambito degli elettori di ogni partito politico. Ricorda inoltre che l'associazione delle vittime della caccia ha avuto modo di evidenziare il tragico bilancio di 30 morti e 87 feriti nel periodo venatorio che va dal settembre al dicembre del 2009.
Per tali motivi, ritiene necessario evitare guerre di religione per cambiare il calendario venatorio di una o due settimane, vista anche l'esistenza di schieramenti ampiamente trasversali in Assemblea, che rischiano di produrre una revisione non meditata della legge n. 157. A suo giudizio, vanno perseguiti alcuni obiettivi fondamentali. In primo luogo, lo Stato dovrebbe restituire alle regioni le risorse di loro competenza e controllare l'attività e la spesa degli enti di gestione venatoria. Inoltre, la Commissione deve concludere l'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica e quindi affrontare le proposte di legge presentate in materia, compresa la proposta dal suo gruppo. Infine, occorre aprire un tavolo di confronto per modificare, in senso equilibrato, la legge n. 157 del 1992.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, nel condividere le considerazioni del deputato Zucchi, ritiene che la Commissione Agricoltura debba affrontare le ragioni che portano a proposte di modifica parziale della legge n. 157. Ritiene infatti che se si provvede al recepimento integrale delle direttive europee e a risolvere le questioni in sospeso con l'Unione europea, la questione della caccia sia sostanzialmente chiusa. Da un punto di vista politico, è consapevole della necessità di trovare un compromesso tra le posizioni dei due rami del Parlamento e ha pertanto cercato una soluzione equilibrata, che il Senato dovrebbe essere politicamente impegnato a recepire.
Ciò premesso, a suo personale giudizio, non vi sarebbero ulteriori ragioni per ricercare un diverso equilibrio nella normativa sulla caccia. Vi sono tuttavia alcuni problemi oggettivi, come quello costituito dalla sicurezza dei voli negli aeroporti vicini a zone umide.
Infine, invita la Commissione a intraprendere uno sforzo che la veda protagonista, anche rispetto alle questioni aperte con l'Unione europea in materia di fauna e di ambiente.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
C. 3350 Governo.
Parere alle Commissioni riunite VI e X.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Marcello DI CATERINA (PdL), relatore, illustra il contenuto complessivo del decreto-legge n. 40, precisando che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di contrasto delle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, con la finalità di rafforzare il contrasto dei fenomeni di evasione e di frode nel settore dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 2 è volto al potenziamento dell'amministrazione finanziaria e all'effettività del recupero di imposte italiane all'estero oltre che il recupero di altre entrate. L'articolo 3 contiene disposizioni per la semplificazione del contenzioso tributario e volte ad accelerare la riscossione delle imposte. L'articolo 4 contiene norme concernenti interventi a sostegno della domanda in settori


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in crisi, mentre l'articolo 5 è volto a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi.
Si sofferma quindi sugli aspetti che maggiormente interessano la Commissione Agricoltura e, in primo luogo, sul comma 1 dell'articolo 4, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro.
La dotazione del Fondo risulta di 300 milioni di euro per il 2010. Concorrono al suo finanziamento: 200 milioni di euro, ai sensi del successivo comma 9, quale quota parte del maggior gettito fiscale proveniente dalle misure previste dagli articoli 1-3 del decreto; 50 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa; 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2010 relativa al credito d'imposta per investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010).
La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e, relativamente agli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, del Ministro dell'ambiente, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Tale decreto attuativo è stato adottato in data 26 marzo 2010 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010.
Il citato decreto ministeriale stabilisce il limite massimo complessivo di spesa per ciascun settore beneficiario degli incentivi (articolo 1), precisando che con appositi decreti ministeriali possono disporsi variazioni compensative di tali limiti massimi in relazione alle disponibilità di risorse a seguito degli andamenti delle erogazioni.
Per ciò che interessa la Commissione Agricoltura, sottolinea che tra i settori che beneficeranno degli incentivi vi sono le macchine agricole e di movimento terra, per il quale il limite massimo di spesa è fissato in 20 milioni.
Il decreto ministeriale stabilisce inoltre le modalità di erogazione dei contributi unitari per ciascuna finalizzazione e i requisiti per fruirne (articolo 2), precisando che le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, in determinate percentuali di costo e con un limite massimo del contributo, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal venditore (al netto dei costi di gestione).
Per l'acquisto di macchine agricole e movimento a terra è stabilito che il contributo è concesso per il 10 per cento del costo di listino a condizione che il concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino. È inoltre specificato che il contributo è concesso per l'acquisto di macchine agricole e movimento a terra, comprese quelle operatrici, a motore corrispondenti alla categoria «Fase IIIA», ossia attrezzature agricole portate, semiportate, fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento a terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di quelle sostituite e con potenza non superiore al 50 per cento del rottamato. Ulteriori requisiti tecnici delle macchine, nonché gli obblighi ricadenti sul destinatario del contributo sono specificati dal medesimo decreto ministeriale.
Si stabilisce inoltre che i contributi sono corrisposti per compravendite non anteriori alla data di pubblicazione del decreto e comunque avvenute non oltre il 31 dicembre 2010, e che non sono cumulabili con altri benefici previsti sullo stesso bene dalle norme vigenti (fatta eccezione per gli incentivi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica).
Il decreto ministeriale dispone poi (articolo 4) che il Ministero dello sviluppo economico si avvale, per l'erogazione dei


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contributi, della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione dotati di particolare esperienza tecnologica e informatica e di una capillare organizzazione diffusa su tutto il territorio nazionale. Inoltre, il Ministero predispone su Internet un'apposita pagina informativa che riporta l'aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e l'avviso di esaurimento del fondo. Infine, è prevista la revoca dei contributi in caso di mancanza dei requisiti, di irregolarità della documentazione o di cumulo di più incentivi.
Un'ulteriore disposizione del decreto-legge n. 40 che interessa la competenza della Commissione Agricoltura è ravvisabile nell'articolo 5, che è volto a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi prevedendo che essi siano realizzabili senza alcun titolo abilitativo.
Il comma 1, sostituendo l'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, amplia, infatti, le tipologie degli interventi edilizi che possono essere sottoposti ad attività edilizia libera, ossia realizzabili senza necessità di alcun titolo abilitativo e non più con la denuncia di inizio attività (cosiddetta DIA). Il nuovo testo dell'articolo 6 conferma - analogamente al testo vigente - che l'attività edilizia libera dovrà rispettare sia le disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali e dagli strumenti urbanistici comunali, sia le altre normative di settore, indicandole nel dettaglio: le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica e quelle sulla tutela dei beni culturali
L'articolo in esame dispone che tra gli interventi che possono essere assoggettati ad attività edilizia libera vi sono anche i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.
Si ricorda che disposizioni sulla disciplina delle opere e movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali sono contenute nelle leggi forestali regionali e nei relativi regolamenti attuativi che indicano i casi in cui non è necessaria l'autorizzazione e quelli per i quali, invece, è richiesta la DIA.
Inoltre, tra gli interventi assoggettabili ad edilizia libera sono incluse le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
Si ricorda che disposizioni sulla disciplina delle serre mobili stagionali sono, in genere, contenute, nei regolamenti edilizi comunali, che dettagliano ulteriormente le caratteristiche di tali serre. Spesso, infatti, vengono precisate le caratteristiche delle serre stagionali (con struttura leggera e teli, senza fondazioni con un'altezza massima al colmo inferiore a metri 3.50) che possono essere installate con una semplice comunicazione corredata da una planimetria. Le serre semifisse con struttura leggera e pannelli trasparenti, aventi un'altezza massima al colmo di metri 3.50, potranno essere installate, invece, previa DIA. Le serre fisse possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruzione.
L'articolo 5 semplifica altresì la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per le attività previste dal comma 1. Il CPI, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista (comma 2).Si prevede inoltre che, prima dell'inizio dei lavori, l'interessato dia comunicazione all'amministrazione comunale, anche in via telematica, in relazione agli interventi previsti al comma 1, alle lettere b), f), h), i) e l) - ovvero interventi di manutenzione straordinaria, le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, i pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno e gli elementi


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di arredo delle aree pertinenziali degli edifici - allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, per gli interventi di manutenzione straordinaria - che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici - anche i dati identificativi dell'impresa che realizzerà i lavori (comma 3).
Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 19.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.50 alle 19.55.

XIII Commissione - Mercoledì 7 aprile 2010
TESTO AGGIORNATO ALL'8 APRILE 2010


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ALLEGATO

Legge comunitaria 2009.
(C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Rimborso dell'IVA nell'ambito del Fondo europeo dello sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP))

1. L'onere derivante dall'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, sostenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione del Programma Rete rurale nazionale 2007-2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma Operativo Pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine, l'Organismo pagatore AGEA istituisce un Fondo speciale nell'ambito del quale provvede al rimborso dell'importo dell'IVA sostenuta, nel limite massimo stabilito al comma 2.
2. L'onere a carico del Fondo di rotazione è determinato nell'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma Rete rurale nazionale e di 9 milioni di euro per Programma Operativo Pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006.
14. 02.Il Relatore.
(Inammissibile)

ART. 17.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) definire un «Piano bioenergetico nazionale» per coordinare e definire le linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesaggistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produzione di energia derivante da biomasse.
17. 1.Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) garantire all'energia prodotta dalle fonti di cui ai punti 6 e 7 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno da parte del Gestore dei servizi elettrici (GSE) accesso prioritario al sistema di distribuzione dell'energia elettrica.
17. 2.Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis)
definire un sistema stabile di remunerazione dell'energia da biomasse, specie per quella prodotta da impianti inferiori al megawatt, tale da garantire un quadro normativo certo, presupposto indispensabile per l'accesso al credito.
17. 3.Bellotti.


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Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis)
garantire all'energia elettrica prodotta da biomasse una remunerazione pari alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
17. 4.Bellotti.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Impianti a biogas).

1. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 382, 382-bis, 382-quater e 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi stessi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti a biogas ed il 31 dicembre 2007.
17. 01.Beccalossi.
(Inammissibile)

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Impianti di aziende agricole associate).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 si applicano anche alla valorizzazione energetica della pollina in impianti di aziende agricole associate, comprese le società con partecipazione societaria non inferiore, per statuto, al 51 per cento di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, sempre che la pollina sia conferita da imprese agricole associate. Le medesime disposizioni si applicano anche al digestato ed alla frazione solida derivante dal trattamento dei reflui zootecnici.
18. 01.Beccalossi.
(Inammissibile)

ART. 26.

Sopprimere il comma 2.
26. 3.Meta, Trappolino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, l'autorità competente è individuata ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
26. 1.Paolo Russo.

Al comma 2 sopprimere le parole da: dagli articoli 5, paragrafo 5, a: del 29 settembre 2008.
26. 2.Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di Organismi pagatori riconosciuti).

1. Per l'espletamento dell'attività di certificazione dei conti degli Organismi pagatori riconosciuti, prevista dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, e dal regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, è stanziata la somma di 1,2 milioni di euro per


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ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrisponde riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.
26. 01. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Inammissibile)

ART. 30.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo è conferita al Governo delega per l'istituzione dell'Ente «Gusto Italia» per il commercio delle produzioni italiane sui mercati nazionale e comunitario. Finalità primaria dell'ente è quello di realizzare, in collaborazione con i consorzi agrari provinciali, una struttura di coordinamento che, caratterizzata da un unico marchio, valorizzi la provenienza nazionale e funga da intermediario nei confronti delle realtà produttive, con speciale riferimento alle piccole e medie imprese agricole e alimentari di qualità non dotate di mezzi adeguati per rapportarsi autonomamente con i mercati nazionale ed estero. Ulteriore finalità dell'ente è quella di costituire una rete distributiva operante sui mercati nazionale e comunitario per immettere direttamente al consumo le piccole e medie produzioni nazionali di eccellenza e per fornire un'efficiente struttura di distribuzione e di vendita alle imprese che ne sono sfornite. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.
30. 01.Bellotti.
(Inammissibile)

ART. 33.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni sanzionatorie in materia di olio d'oliva).

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 3 della medesima, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 2009, n. 88, al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni, nonché al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009.
33. 01. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Inammissibile)

ART. 34.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per garantire l'omogenea applicazione dei controlli all'importazione da effettuarsi nei punti di entrata, anche mediante la definizione delle dotazioni minime necessarie.
34. 1. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

ART. 43.

Sopprimerlo.
*43. 1. Cenni, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Zucchi.


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Sopprimerlo.
*43. 2. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Sopprimerlo.
*43. 27. Mariani, Realacci, Zamparutti, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimerlo.
*43. 28. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sopprimerlo.
*43. 40. Di Giuseppe, Rota.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».

3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del


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mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
43. 42.Di Giuseppe, Rota.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».


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2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alle stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione, della dipendenza e della migrazione prenuziale degli uccelli».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
43. 41. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si


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adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis.
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore»;

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto


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possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
*43. 3. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore»;

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati


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membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».
6. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

7. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
*43. 34. Di Caterina.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Lo Stato, le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli protette ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».
43. 4. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, al comma 2, dopo le parole: «conservazione della fauna selvatica» sono aggiunte le seguenti: «, non provochi un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli protette dalla direttiva 79/409/CEE».
43. 5. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «conservazione della fauna selvatica», sono aggiunte le seguenti: «e dell'ambiente naturale, con particolare riferimento ai siti della rete Natura 2000 e degli habitat naturali ad essi esterni».
43. 6. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono a mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i relativi provvedimenti, il deterioramento della situazione attuale».
43. 7. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o


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adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale».
43. 8. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge e della direttiva 79/409/CEE non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli protette dalla medesima direttiva».
43. 9. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: delle specie di uccelli con le parole: di tutte le specie di uccelli.
43. 52.Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: secondo i dettami, fino alla fine del periodo.
*43. 35.Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: secondo i dettami, fino alla fine del periodo.
*43. 43. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: secondo i dettami, fino alle parole: in forma sostenibile.
43. 53.Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a-bis)
all'articolo 1, al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
*43. 25. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a-bis)
all'articolo 1, al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
*43. 44. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva», sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva»;
43. 10. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.


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Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
b-bis) al comma 3 dell'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
43. 22. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: merlo (Turdus merula); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); germano reale (Anas platyrhynchos);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca), fischione (Anas penelope); colombaccio (Columba palumbus); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1o ottobre al 30 novembre: camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1o ottobre al 31 dicembre o dal 1o novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (Lepus corsicanus).

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 12. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, dovunque ricorrono, le parole: «31 gennaio,» sono sostituite con le parole: «31 dicembre,» e le parole: «terza domenica di settembre,» sono sostituite con le parole: «1o ottobre».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 13. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera b), le seguenti parole sono soppresse: «cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); codone (Anas acuta); beccaccia (Scolopax rusticola)».


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2) al comma 1, lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: «cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); codone (Anas acuta); beccaccia (Scolopax rusticola)».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 14. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione, della dipendenza e della migrazione prenuziale degli uccelli».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 45. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 15. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il ritorno al luogo di nidificazione».
43. 16. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 2 dell'articolo 18, le parole dall'inizio fino a: «massimo indicato al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, comunque entro i termini previsti dal comma 1 della presente legge. Particolare attenzione è richiesta nei casi di incendi boschivi e altre emergenze naturali. Le regioni e province autonome autorizzano le modifiche previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 17. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: «L'esercizio venatorio è vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, e, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».


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Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
43. 18. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: è sostituito dai seguenti: con le seguenti: è sostituito dai seguenti: «L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».
43. 36. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: modificati con la parola: ridotti.
43. 47. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: possono essere modificati aggiungere le parole: unicamente in riduzione del periodo di attività venatoria,.
43. 30.Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: garantire con la parola: aumentare.
43. 48.Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome.
43. 37. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sono obbligate ad acquisire il parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i principi della direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali con le seguenti: autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli Istituti regionali, ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i princìpi della direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali. I termini di cui al comma 1 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e terza decade di febbraio, nel rispetto di quanto previsto dalla Guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE.
43. 46. Biava, Luciano Rossi, Aracri, Barani, Barbieri, Beccalossi, Bellotti, Berardi, Bernardo, Bianconi, Bonciani, Castellani, Castiello, Catone, Ceroni, Consolo, De Angelis, De Corato, De Luca, De Camillis, Fallica, Gregorio Fontana, Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Girlanda, Grimaldi, Holzmann, Laboccetta, Laffranco, Landolfi, Lisi, Marinello, Giulio Marini, Marsilio, Martinelli, Migliori, Minardo, Moroni, Murgia, Nola, Pagano, Paroli, Patarino, Pelino, Pianetta, Pili, Piso, Pizzolante, Proietti Cosimi, Pugliese, Raisi, Romele, Saltamartini, Scandroglio, Simeoni, Stagno D'Alcontres, Taddei, Valducci.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), aggiungere le parole: ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della direttiva 79/409/CEE,.
43. 49. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*43.19. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.


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Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*43. 50. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 19-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di uno o più ministri, annulla i provvedimenti di deroga regionali posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».
43. 20. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) l'articolo 19-bis è sostituito dal seguente: «Art. 19-bis. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 19/409/CEE.
2. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano la deroga con atto amministrativo e previo parere vincolante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per determinati periodi e per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;
b) ai fin della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

3. Le deroghe, che non potranno avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in rilevante diminuzione, dovranno menzionare:
le soluzioni alternative verificate;
le specie che formano oggetto delle medesime;
i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;
le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte;
l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;
i controlli che saranno effettuati;
i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di un Ministro interessato, annulla i provvedimenti di deroga autorizzati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento av- viene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i rapporti con le regioni e al Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.
43. 26. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.


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Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, tenuto conto del parere conforme dell'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di uno dei ministri, annulla i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».
43. 51. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979,» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) al comma 4, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore».
43. 24. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 19-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: «possono essere disposte solo» sono aggiunte le seguenti: «in via eccezionale e»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, tenuto conto del parere conforme dell'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta formulata da uno o più ministri, procede all'annullamento dei provvedimenti regionali di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».
43. 23. Catanoso, Ceccacci Rubino, Giammanco.

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