Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Lavori Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Giovedì 15 aprile 2010


SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) ... 22
ALLEGATO (Emendamenti posti in votazione) ... 27

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione affari europei del Parlamento estone ... 26

XIV Commissione - Resoconto di giovedì 15 aprile 2010


Pag. 22


SEDE REFERENTE

Giovedì 15 aprile 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Intervengono il ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e il ministro della salute, Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 9.15.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a proseguire l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge comunitaria, accantonati nella seduta di ieri.
Avverte che il relatore ha presentato un emendamento all'articolo 52 riguardante la cooperazione allo sviluppo. Tenuto conto dei profili problematici in ordine alla sua ammissibilità ha sottoposto la questione al Presidente della Camera che ha rilevato come l'emendamento sia da considerarsi irricevibile e non possa quindi avere alcun seguito parlamentare.
Segnala altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 43.46 e 43.25 Di Caterina.
Precisa che la Commissione procederà oggi all'esame dell'emendamento 1.5 del relatore e degli emendamenti riferiti agli articoli 14, 26, 29, 31, 42 e 43 accantonati nella seduta di ieri. Occorrerà inoltre procedere all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 17 e non votati nella seduta di ieri a seguito dell'approvazione dell'emendamento Abrignani 17.23. Tali emendamenti appaiono infatti perfettamente riferibili al nuovo articolo 17 e possono pertanto essere messi in votazione. Ricorda al riguardo che il relatore ed il Governo avevano espresso parere favorevole sugli emendamenti 17.24 Pini, 17.25 Guido Dussin e 17.22 (Nuova formulazione) Cassinelli e parere contrario sugli emendamenti 17.1 e 17.2 della X Commissione.


Pag. 23


Gli emendamenti che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono raccolti nel fascicolo posto in distribuzione, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).
Invita quindi il relatore, on. Formichella, ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.5, per la parte ritenuta ammissibile.

Il ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.5 del Relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1 Zaccaria.

Il ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 14.1 Zaccaria.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.24 Pini, 17.25 Guido Dussin e 17.22 Cassinelli, come riformulato a seguito della condizione posta dalla X Commissione, esprimendo invece parere contrario, per esigenze di coordinamento generale del testo, sugli emendamenti 17.1 e 17.2 della X Commissione.

Il ministro Andrea RONCHI concorda con i pareri espressi dal relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 17.24 Pini e 17.25 Guido Dussin. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 17.1 e 17. 2 della X Commissione. Approva infine l'emendamento 17.22 (Nuova formulazione) Cassinelli.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 26.8 XIII Commissione, 26.5 Governo e 26.1 Zinzi.

Il ministro Andrea RONCHI concorda con i pareri espressi dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 26.8 XIII Commissione, 26.5 Governo e 26.1 Zinzi.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 29.3.

Il ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 29.3 del Relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 31.1 Aniello Formisano.

Il ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 31.1. Aniello Formisano.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 34.1 XIII Commissione.

Il ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 34.1 XIII Commissione.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 42.1 Governo.

Il ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 42.1 Governo.


Pag. 24

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 43.50 XIII Commissione.

Il ministro Andrea RONCHI concorda con il parere espresso dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 43.50 della XIII Commissione, sottolinea come questo sia frutto di un lungo e complesso lavoro di mediazione, che ha svolto, in qualità di relatore presso la Commissione Agricoltura, con l'obiettivo prioritario di risolvere il contenzioso ormai trentennale con l'Unione europea, fornendo elementi per la chiusura della relativa procedura di infrazione.
A titolo di esempio, osserva come l'inserimento del comma 7-bis nell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 sia volto, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva 79/409/CEE, a consentire - mediante l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, che stabilisce le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare - la trasmissione di dati alla Commissione europea affinché possano essere adottate, a livello europeo, misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli.
Parimenti, in coerenza con l'articolo 9 della direttiva - che prevede che gli Stati membri possono derogare alle regole sulla protezione degli uccelli nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna - si è prevista la definizione di linee guida a livello nazionale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Ritiene necessario richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, nel complesso, il nuovo articolo 43, come approvato dalla XIII Commissione, non produce, come risulta dalla lettura dei quotidiani di questa mattina, una deregolamentazione dell'attività venatoria. Potrebbe fornire numerosi esempi in tal senso, che dimostrano come il testo messo a punto dalla XIII Commissione metta il Paese nelle condizioni di interloquire seriamente con le istituzioni comunitarie.
Quanto poi al comma 2, lettera b) - parte del testo sulla quale si è sviluppato il più intenso dibattito, avendo ad oggetto i limiti temporali dell'attività venatoria - intende precisare che il Senato ha introdotto disposizioni di deroga, con il chiaro intento di estendere il periodo della caccia e, in tal senso, appaiono fondate le obiezioni formulate. Tuttavia, nell'attuale formulazione del testo, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in XIII Commissione, la deroga consentita alle Regioni non ha più il carattere di discrezionalità che aveva in precedenza. Evidenzia infatti che i provvedimenti regionali dovranno essere adottati sulla base di analisi scientifiche, che dovranno essere validate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che esprimerà un preventivo parere al quale le regioni dovranno uniformarsi. Si rispetta in tal modo, a suo avviso, l'articolo 1 della legge n. 157 che definisce la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato e ciò giustifica l'intervento di un organismo nazionale.
Ritiene pertanto, in conclusione, che il lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura renda un ottimo servizio alla tutela dell'ambiente e della fauna.

Enrico FARINONE (PD) rileva la partecipazione attiva, la passione e la competenza manifestata da parte di tutti i gruppi nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria presso la XIII Commissione e intende dare atto all'onorevole Gottardo, relatore presso la Commissione medesima, del lavoro svolto, anche perché occorre riconoscere che quello dell'attività venatoria era un tema sul quale era difficile raggiungere una posizione condivisa. Intende tuttavia ricordare che la Camera, in questa occasione, è chiamata a discutere ed approvare la legge comunitaria, e


Pag. 25

non una legge di riforma dell'attività venatoria; sarebbe dunque stato assai più opportuno affrontare il tema in altra sede.
Ciò detto, sottolinea come vi siano alcuni punti di non concordanza tra il suo gruppo e il testo di mediazione messo a punto dal relatore, che non potranno che riproporsi nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea. Richiama in particolare la mancata previsione del carattere vincolante del parere che l'ISPRA sarà chiamata a rendere sulle autorizzazioni in deroga rilasciate dalle Regioni, come anche l'assenza di una indicazione chiara dei termini di inizio e conclusione del periodo di caccia, come richiesto dall'Unione europea. Esprime perplessità anche in ordine al rinvio ad istituti regionali, laddove sarebbe stato meglio affidare le valutazioni in questione ad organismi nazionali.
Ringraziando comunque il relatore per il lavoro svolto, sebbene il nuovo articolo 43 non possa ancora considerarsi conclusivo dei rilievi avanzati dalla Commissione europea, sottolinea in conclusione come l'iter sinora percorso del disegno di legge comunitaria confermi la necessità di cambiare le modalità attraverso le quali il Parlamento esamina tale provvedimento, anche mediante opportune riforme della legge n. 11 del 2005.

Gianluca PINI (LNP) osserva, con riferimento a quanto dichiarato dal collega Farinone, che era indispensabile che la questione della caccia fosse affrontata nel quadro dell'esame del disegno di legge comunitaria, poiché, come è noto a tutti, è pendente una procedura di infrazione al riguardo. La Commissione europea chiedeva al nostro Paese di tenere conto del principio dell'attività venatoria legata al ciclo biologico delle specie e in tal senso ritiene si sia pronunciata la Commissione Agricoltura. Quanto all'obiezione relativa al fatto che il parere dell'ISPRA non avrebbe carattere vincolante, precisa che il testo dell'emendamento 43.50 prevede che a tale parere le Regioni «dovranno uniformarsi» ciò che equivale - a meno che non si legga il testo con pregiudizi di carattere ideologico - al rispetto di un vincolo.
Intende in conclusione dare atto all'onorevole Gottardo dello straordinario lavoro svolto, rilevando come quella raggiunta dalla XIII Commissione sia la migliore soluzione possibile nella situazione attuale.

Sandro GOZI (PD) ringrazia a sua volta l'onorevole Gottardo per l'impegno profuso, ma ribadisce che la legge comunitaria non è la sede appropriata per affrontare in maniera organica il problema della caccia. La procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, che reca 11 contestazioni, avrebbe infatti suggerito di rivedere l'impianto complessivo della legge sull'attività venatoria, ciò che doveva essere fatto al di fuori del provvedimento in esame. Osserva peraltro che le contestazioni mosse al nostro Paese riguardano diversi aspetti ma non il calendario dell'attività venatoria, che è stato inserito nel dibattito a seguito di un blitz irresponsabile fatto al Senato. La direttiva prevede, peraltro, che i termini del periodo di caccia possano essere riaperti solo per motivi di necessità: tali motivi sono chiaramente individuabili in fatti contingenti e non possono certamente essere ricondotti ad interessi di parte. Perciò teme una deregulation del settore, non recando la disposizione in esame termini conclusivi, con il rischio che ogni regione intervenga autonomamente e senza alcun coordinamento con le altre.
Deve anche rilevare che il Parlamento non è sufficientemente informato dal Governo, nel dettaglio e con tempestività, sulle procedure di infrazione, come previsto invece dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 ed auspica che le modifiche a tale legge potranno risolvere molti dei problemi che l'esame degli ultimi disegni di legge comunitaria hanno messo in evidenza.
Per tali motivi ribadisce il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 43.50 della XIII Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 43.50 XIII Commissione.


Pag. 26

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dagli emendamenti approvati.
Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge comunitaria 2009, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento. Deliberà altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PESCANTE, presidente, si riserva quindi di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Incontro con una delegazione della Commissione affari europei del Parlamento estone.

L'incontro si è svolto dalle 14.30 alle 15.30.

XIV Commissione - Giovedì 15 aprile 2010


Pag. 27

ALLEGATO

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI POSTI IN VOTAZIONE
ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato B, dopo la direttiva 2009/149/CE, inserire le seguenti:
2010/12 del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE;

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, sopprimere le seguenti:
2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CE;
2009/24/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
2009/104/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1. 5.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: All'articolo 3, comma 1, inserire le seguenti: primo periodo, e sostituire le parole: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente con le seguenti: dopo le parole «commi 1 e 2 dell'articolo 2», sono aggiunte le seguenti «, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo.
14. 1.Zaccaria.
(Approvato)

ART. 17.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) nel definire il Piano di azione nazionale (NAP), da adottarsi entro il 30 giugno 2010, che fissi gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici.

Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: semplificare, aggiungere le seguenti: anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio.
17. 24.Pini, Fava.
(Approvato)


Pag. 28

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, allo scopo recata dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
17. 25.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) esentare dall'accisa l'energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da piccoli generatori comunque azionati quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.
17. 1.La X Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n-bis) prevedere la vigenza fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
17. 2.La X Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;
b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente in ambito Agenzia Internazionale per l'energia (AIE);
c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del


Pag. 29

Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato e/o immesso in consumo petrolio e/o prodotti petroliferi in Italia;
d) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;
e) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio, e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio;
f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

3-ter. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo centrale di stoccaggio di cui al comma 4 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 17, sostituire le parole: e 2009/73/CE con le seguenti: , 2009/73/CE e 2009/119/CE.
17. 22. (Nuova formulazione) Cassinelli.
(Approvato)

ART. 26.

Sopprimere il comma 2.
* 26. 5.Il Governo.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
* 26. 1.Zinzi, Drago.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
* 26. 8.La XIII Commissione.
(Approvato)

ART. 29.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: assicurare, in coerenza con le seguenti: prevedere, nei limiti delle risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente allo scopo, compatibilmente.
29. 3.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 31.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la prima decade con le parole: il giorno quindici.
31. 1. Aniello Formisano, Razzi, Borghesi.
(Approvato)

ART. 34.

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per garantire l'omogenea applicazione dei controlli all'importazione da effettuarsi nei punti di entrata, anche mediante la definizione delle dotazioni minime necessarie.
34. 1.La XIII Commissione.
(Approvato)


Pag. 30

ART. 42.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro della salute.
42. 1.Il Governo.
(Approvato)

ART. 43.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza ulteriori oneri, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE» sono aggiunte le seguenti: «,secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva 79/409/CEE»;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 157, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'Allegato V della direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;


Pag. 31


b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere di validazione delle analisi scientifiche a sostegno delle modifiche da apportare, espresso dall'ISPRA, sentiti gli equivalenti istituti regionali ove istituiti e riconosciuti dalla Commissione europea, al quale dovranno uniformarsi. Il preventivo parere dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».

3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla loro entrata in vigore»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di «Linee guida» emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».

5. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
43. 50.La XIII Commissione.
(Approvato)

Consulta resoconti
Consulta convocazioni