Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Lavori Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione

SOMMARIO

Martedì 27 aprile 2010


INTERROGAZIONI:

5-01952 Garagnani: Iniziative di vigilanza sul regolare andamento dell'attività scolastica e relative sanzioni ... 265

5-02419 Siragusa: Sulla figura dei supervisori di tirocinio presso i conservatori statali di musica e istituti musicali pareggiati delle regioni Toscana ed Emilia Romagna ... 265
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 276

5-02444 Rossa: Sulla situazione degli istituti scolastici della Liguria.
5-02615 Codurelli: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Lecco ... 265
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 278

5-02467 Pes: Chiarimenti in merito ai congedi per i docenti titolari di assegni di ricerca presso le Università ... 266
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 281

5-02563 Ghizzoni: Nuove regole ministeriali sull'offerta formativa universitaria ... 266
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 282

5-02601 De Pasquale: Sull'applicazione delle nuove norme sull'organizzazione scolastica da parte dell'istituto G. Carducci di Firenze ... 266
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 283

5-02660 Corsini: Incarico di consulenza, studio e ricerca alla dottoressa Marina Giuseppone presso il Ministero per i beni e le attività culturali ... 266
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 284

5-02671 Mariani: Sulla situazione della Soprintendenza per i beni culturali delle province di Lucca e Massa Carrara ... 267
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 285

5-02682 Ceccuzzi: Sui tagli di risorse alle scuole e sull'iniziativa dei consigli di istituto e di circolo didattico di Siena e provincia ... 267
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) ... 286

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di: Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), Ordine dei Giornalisti (ODG) e Conferenza Nazionale dei presidi di Scienza della Comunicazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2393 Pisicchio «Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista» ... 267

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ... 267

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abbinate, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 267

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 271

SEDE LEGISLATIVA:

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (Seguito della discussione e rinvio) ... 273
ALLEGATO 9 (Emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione) ... 288

ERRATA CORRIGE ... 275

VII Commissione - Resoconto di martedì 27 aprile 2010


Pag. 265

INTERROGAZIONI

Martedì 27 aprile 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 13.

5-01952 Garagnani: Iniziative di vigilanza sul regolare andamento dell'attività scolastica e relative sanzioni.

Valentina APREA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'interrogazione in titolo, si intende vi abbia rinunciato.

5-02419 Siragusa: Sulla figura dei supervisori di tirocinio presso i conservatori statali di musica e istituti musicali pareggiati delle regioni Toscana ed Emilia Romagna.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, in quanto ritiene che si continuino a ledere i diritti di persone che, in qualità di supervisori, potrebbero ottenere il semiesonero dall'orario di servizio della propria cattedra di appartenenza.

5-02444 Rossa: Sulla situazione degli istituti scolastici della Liguria.

5-02615 Codurelli: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Lecco.

Valentina APREA, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta, in quanto la risposta fornita dal rappresentante del Governo, contraddicendo altre risposte relative ad analoghi atti di sindacato ispettivo già presentati, evidenzia che i trasferimenti di risorse effettuati nel 2009 sono stati maggiori rispetto a quelli effettuati in passato. Si deve constatare invece, ancora una volta, che presso le scuole della provincia di Lecco non esistono neanche risorse sufficienti a pagare le supplenze e svolgere le ordinarie attività didattiche.

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta. Dalla risposta del rappresentante Governo emerge, infatti, un evidente fraintendimento sulle risorse nominalmente presenti nelle casse delle scuole, di gran lunga inferiori a quelle dichiarate dall'Esecutivo. Auspica quindi che il Governo


Pag. 266

intervenga realmente a finanziare le scuole, affinché queste possano svolgere correttamente la propria funzione educativa sul territorio.

5-02467 Pes: Chiarimenti in merito ai congedi per i docenti titolari di assegni di ricerca presso le Università.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che in tempi brevi sia adottata la circolare applicativa.

5-02563 Ghizzoni: Nuove regole ministeriali sull'offerta formativa universitaria.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta nel metodo e soddisfatta del merito della risposta fornita dal rappresentante del Governo. L'Esecutivo dichiara infatti che continua a trovare applicazione il decreto ministeriale n. 544 del 2007, in quanto l'adozione del decreto di modifica risulterebbe incongrua con i tempi operativi per la definizione dell'offerta formativa, ma non chiarisce alcuni aspetti - in particolare i punti 6 e 7 - della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010 che palesemente ipotizzava un recepimento di disposizioni che sarebbero dovute confluire nel citato decreto non ancora approvato. Ribadisce quindi l'esigenza di chiarire il contenuto dei punti 6 e 7 della citata nota, che hanno causato allarme e perplessità in molti Atenei italiani.

5-02601 De Pasquale: Sull'applicazione delle nuove norme sull'organizzazione scolastica da parte dell'istituto G. Carducci di Firenze.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che non chiarisce le richieste dell'atto di sindacato ispettivo. Sottolinea che nel caso in questione, in una classe di quarta elementare si è dovuto cambiare il modulo didattico, per l'avvicendarsi di ben otto docenti. Invita quindi il Governo a ripensare l'adozione di taluni provvedimenti, visti i risultati derivanti dalla loro concreta applicazione nelle scuole.

5-02660 Corsini: Incarico di consulenza, studio e ricerca alla dottoressa Marina Giuseppone presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Paolo CORSINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo che considera molto burocratica. Non si chiarisce infatti la contraddizione evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo per la quale la persona interessata risulta essere transitata nei ruoli dei beni culturali, ricoprendo un incarico sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei conti, sul quale sarebbe competente a pronunciarsi il di lei padre, con una situazione di incompatibilità e di evidente conflitto di interessi.


Pag. 267

5-02671 Mariani: Sulla situazione della Soprintendenza per i beni culturali delle province di Lucca e Massa Carrara.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta burocratica del rappresentante del Governo che fa riferimento solo alle necessità derivanti dai tagli alla spesa pubblica. Precisa che la sopraintendenza di Lucca, istituita nel 2004, ha subìto già l'avvicendamento di sei sopraintendenti, non consentendo la continuità amministrativa necessaria per il corretto svolgimento delle delicate funzioni assegnate.

5-02682 Ceccuzzi: Sui tagli di risorse alle scuole e sull'iniziativa dei consigli di istituto e di circolo didattico di Siena e provincia.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Franco CECCUZZI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che denota la mancanza di adozione di qualsiasi iniziativa da parte dell'Esecutivo che vada nella direzione di rafforzare il diritto allo studio. Ricorda che genitori e insegnanti si sono rivolti ai Ministeri dell'istruzione e dell'economia per denunciare l'insufficienza di materiali didattici necessari a svolgere l'ordinaria attività didattica, senza avere alcuna risposta. Ritiene quindi necessario che i Ministri interessati diano seguito al più presto alle giuste istanze avanzate dalle famiglie.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti di: Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), Ordine dei Giornalisti (ODG) e Conferenza Nazionale dei presidi di Scienza della Comunicazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2393 Pisicchio «Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare dapprima all'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
Nuovo testo C. 2451 Governo e abbinate, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.


Pag. 268

Manuela DI CENTA (PdL), relatore, ricorda che la Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali d'Europa, e habitat di molte specie animali e vegetali minacciate. È stata firmata a Salisburgo nel 1991 da sei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in applicazione per il nostro Paese il 27 marzo 2000. Con la firma della Convenzione si è concluso un processo negoziale avviato nel 1989 a Berchtesgaden con la prima Conferenza dei Ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino, dove era stata concordata la «filosofia» di tutela delle Alpi. La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali.
A tali fini, le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli - dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica - come viene specificato nell'articolo 2 della Convenzione medesima. Sottolinea che numerosi sono i settori nei quali le Parti si sono impegnate a collaborare nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell'area alpina. La conservazione dell'equilibrio ambientale è considerata strettamente connessa al mantenimento della popolazione residente nelle forme tradizionali di insediamento; a tal fine la Convenzione impone la garanzia delle necessarie infrastrutture nonché le condizioni economiche che evitino il progressivo spopolamento delle aree alpine, anche attraverso la pianificazione territoriale. Nello stesso tempo gli insediamenti e lo sviluppo economico vanno resi compatibili con le esigenze di tutela ambientale, riducendo le emissioni inquinanti, a tutela della qualità dell'aria, impiegando tecniche agricole che rispettino il suolo e salvaguardando la qualità delle acque e dei sistemi idrici. La tutela del paesaggio comporta la necessità di proteggere gli ecosistemi locali, al fine di mantenere e ripristinare le caratteristiche del paesaggio alpino. Segnala che la Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente. Nel campo del turismo, è prevista la limitazione delle attività che danneggiano l'ambiente, anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.
Rileva che il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi ed i rischi derivanti dal traffico a livelli tollerabili per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat, favorendo il trasferimento su rotaia in particolare dei trasporti di merci e realizzando infrastrutture adeguate, senza discriminazioni di nazionalità. Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti. Segnala che i nove Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, di cui possono divenire Parti solo gli Stati che sono già Parti della Convezione, sono stati aperti alla firma in momenti differenti; i Protocolli sono entrati in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate ai singoli Protocolli a decorrere da tre mesi dopo il giorno in cui almeno tre Stati avevano depositato il


Pag. 269

proprio strumento di ratifica. Gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera.
Sottolinea quindi che i tre Protocolli sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile, sulla protezione della natura e del paesaggio e sull'agricoltura di montagna sono stati aperti alla firma il 20 dicembre 1994, nel corso della III Conferenza delle Alpi di Chambéry (Francia). Il Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, capaci di combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate. In particolare, per quel che riguarda le competenze della Commissione, i programmi di pianificazione prevedono l'istituzione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché delle altre risorse naturali vitali. L'obiettivo principale del Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio - che contiene anch'esso profili di competenza della VII Commissione -, consiste nello stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale. Ricorda che ai fini dell'attuazione del Protocollo, le Parti contraenti sono tenute a rispettare alcuni impegni fondamentali che prevedono, in particolare, la cooperazione a livello internazionale per il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione; la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici; la ricerca scientifica e l'adozione di ogni altra misura finalizzata alla protezione delle specie animali e vegetali selvatiche. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della tutela dello stato naturale e del paesaggio a livello sia regionale che locale. Spetta poi a ciascuna Parte stabilire, nell'ambito istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione fra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati.
Segnala che il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale. In particolare, per quel che riguarda le competenze della Commissione, l'attività agricola deve essere condotta in modo compatibile dal punto di vista ambientale, se possibile recuperando anche elementi del paesaggio già compromessi, ma in ogni caso assicurando la conservazione di quelli esistenti (boschi, argini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro razionale utilizzazione. Parte integrante dell'attenzione all'ambiente e al paesaggio è costituita dalla conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, continuando a incentivare l'uso di metodi e materiali caratteristici di costruzione. Il Protocollo sulle foreste montane è stato aperto alla firma il 27 febbraio 1996, nel corso della IV Conferenza delle Alpi di Brdo (Slovenia) e non risulta firmato dalla sola Unione europea. Esso contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico. Nel Protocollo sulle foreste montane le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché ad apprestare gli strumenti di finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione. Ricorda quindi che i Protocolli sull'energia, la difesa del suolo e il turismo sono stati aperti alla


Pag. 270

firma il 16 ottobre 1998, nel corso dei lavori della V Conferenza delle Alpi svoltasi a Bled (Slovenia). Anche questi tre Protocolli non risultano firmati dall'Unione europea. Precisa che il Protocollo sull'energia ha l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive. Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. In particolare, per quel che riguarda le competenze della Commissione, è previsto che nelle aree protette occorre definire anche una politica di controllo delle attività sportive all'aperto. Evidenzia che, oltre a provvedimenti mirati ad uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli, allo scaglionamento delle vacanze e all'incentivazione di progetti innovativi, il Protocollo intende promuovere anche la collaborazione tra turismo, agricoltura, silvicoltura e artigianato, nell'ottica di creare nuovi posti di lavoro. Allo scopo di promuovere la formazione e l'aggiornamento, si raccomanda infine alle Parti contraenti di dar luogo a indirizzi formativi originali che combinino insieme turismo ed ecologia, come ad esempio «animatori ecologici», «responsabili della qualità delle stazioni turistiche», «assistenti turistici per persone disabili».
Rileva ancora che i Protocolli sui trasporti e sulla composizione delle controversie sono stati aperti alla firma il 31 ottobre 2000 nel corso della VI Conferenza delle Alpi di Lucerna. Entrambi i Protocolli non risultano firmati dall'Unione europea. Aggiunge che il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che in effetti non ha previsto particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi. Il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina. Il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa.
Ricorda che il disegno di legge governativo, di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi (A.C. 2451), consta di tre articoli. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. Al riguardo, ricorda che con un emendamento approvato dalla Commissione III è stata soppressa la lettera i) del comma 1 relativa al «Protocollo nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000». Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e la Conferenza Unificata. L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 per l'anno 2009 e


Pag. 271

individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge presentato al Senato presenta anche una relazione tecnica, in base alla quale la somma di 380.000 euro è necessaria per la promozione di progetti pilota nell'ambito di programmi tecnologici sostenibili; la somma di 20.000 euro per la creazione di siti di informazione circa le misure di attuazione dei Protocolli; la somma di 45.000 euro, infine, per la creazione di una banca dati.
Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Sabina ROSSA (PD) chiede chiarimenti sulla copertura finanziaria prevista dal provvedimento in esame.

Manuela DI CENTA (PdL), relatore, precisa che la copertura finanziaria è individuata nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, sottolineando l'importanza del provvedimento, sul quale il proprio gruppo aveva espresso un orientamento favorevole anche nella passata legislatura.

Paola GOISIS (LNP), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, rilevando che anche nella scorsa legislatura il proprio gruppo aveva espresso una posizione favorevole sul provvedimento in questione. Sottolinea inoltre l'importanza di tenere in debita considerazione le tematiche relative all'ambiente, anche con riferimento alle questioni energetiche.

Maria Letizia DE TORRE (PD) rileva che il provvedimento in esame costituisce un'occasione fondamentale anche per la collaborazione transfrontaliera.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che dal provvedimento è stato stralciato il Protocollo nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. Pur sottolineando negativamente tale aspetto, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in questione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
C. 1074 Velo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ricorda che il comma 1 della proposta di legge in esame introduce alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la lettera a) del comma 1, che riguarda più direttamente le competenze della Commissione, modifica, integrandolo, il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi


Pag. 272

soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La norma in commento fa riferimento a tale decreto, sostituendo l'obsoleto riferimento alla legge n. 1089/1939, abrogata dal d.lgs. n. 490/1999, con il vigente decreto legislativo n. 42 del 2004, che ha sostituito, abrogandolo, il precedente testo unico in materia di beni culturali e paesaggistici recato dal decreto legislativo n. 490 del 1999. Sottolinea che l'estensione del campo di applicazione della legge n. 560 del 1993 prevista dalla lettera in esame viene però limitata dalla necessaria presenza delle seguenti condizioni, richieste dalla norma in commento: che gli alloggi siano destinati ad abitazione civile; che gli stessi siano compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni. Con la modifica introdotta dalla norma in esame si permetterebbe, quindi, anche agli alloggi «vincolati» di essere alienati all'interno dei piani di vendita (di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 560) proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993.
Segnala che nella relazione illustrativa tale modifica viene motivata sulla base di considerazioni di carattere equitativo basate sulla disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi «vincolati». Le novelle di cui alle lettere b) e c), sono finalizzate invece ad agevolare gli enti proprietari nella vendita del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la lettera b) inserisce nel testo dell'articolo 1 della legge n. 560 un nuovo comma 4-ter che può trovare applicazione in alternativa al comma 4-bis della medesima legge. Ricorda che il comma 4-bis prevede l'assegnazione, agli aventi diritto, degli alloggi compresi nei piani di vendita e rimasti liberi. Tale disposizione consente l'utilizzo degli immobili nel periodo intercorrente tra la predisposizione del piano e l'effettiva vendita. Rileva altresì che l'articolo 4 della medesima legge prevede che i piani di vendita siano predisposti dalle regioni su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Il nuovo comma 4-ter attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva. La facoltà concessa dal comma in esame può però essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni: previa comunicazione al comune competente per territorio; fatte salve le misure di pubblicità previste dal comma 8. È inoltre previsto che i beneficiari di tale alienazione siano: soggetti assegnatari; o soggetti non assegnatari, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ricorda che è infine previsto un titolo di priorità, per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 della medesima legge.
Aggiunge quindi che la lettera c) provvede a riscrivere il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto «soggetto disagiato», cioè titolare di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenne o portatore di handicap. In tal caso, qualora l'assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e


Pag. 273

preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti. Viene inoltre previsto che gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter. Diversamente, cioè qualora tale consenso non si manifesti, viene confermata la previsione recata dal testo vigente del comma 7 secondo cui l'assegnatario rimane comunque tale. Viene poi confermata la possibilità, già prevista dal testo vigente, di alienare a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), garantendo comunque all'assegnatario la prosecuzione della locazione. Ricorda inoltre che la finalità della norma sembra quella di concedere agli enti proprietari un ulteriore strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza recare pregiudizio ai diritti riconosciuti a quei soggetti che, appartenenti alle menzionate categorie disagiate, non intendono acquistare l'alloggio di cui risultano assegnatari. Più in generale, le norme recate dalla lettera in esame, ma anche dalle lettere precedenti, sono finalizzate ad accelerare la realizzazione dei piani di vendita al fine di risolvere uno dei problemi principali che derivano dal mancato completamento di tali piani. Segnala, infine, che la lettera in esame aggiorna il testo vigente relativamente al limite di reddito familiare oltre il quale si ha decadenza dal diritto all'assegnazione dell'alloggio. La lettera d) provvede a novellare il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari non solo dal pagamento dell'INVIM - secondo quanto previsto dal testo vigente - ma anche dalla corresponsione di tributi speciali catastali. Il successivo comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560, riprendendo la disposizione già contenuta nel testo unificato n. 1411 e abbinate esaminato dalla Commissione ambiente nella XIV legislatura.
Ricorda che il citato comma 27 prevede che «è fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data». La finalità di tale interpretazione è quella di consentire l'acquisto degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954, finalizzata all'eliminazione delle abitazioni malsane, da parte dei relativi assegnatari e ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione. Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Paola GOISIS (LNP), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Manuela GHIZZONI (PD), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 27 aprile 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.50.

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.
C. 2064 Grimoldi.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2010.


Pag. 274

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento.
Ricorda, come ha già avuto modo di anticipare per le vie brevi ai colleghi, che il 22 aprile scorso, ha ricevuto una lettera del presidente della V Commissione, con la quale si comunicava che, per un disguido della Commissione bilancio, non è stata trasmessa copia del parere espresso il 16 marzo 2010 da quella Commissione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'atto n. 195, con il quale è stato revocato, limitatamente alla copertura finanziaria relativa agli anni 2010 e 2011, il parere espresso il 4 febbraio 2010 alla VII Commissione sul progetto di legge n. 2064, in discussione. Rileva che la Commissione cultura, nella seduta di mercoledì 21 aprile, aveva già approvato in sede legislativa l'indicato progetto di legge, proprio tenendo conto del parere espresso dalla Commissione bilancio il 4 febbraio 2010.
In considerazione della nota inviata dal presidente della Commissione bilancio, ha chiesto pertanto al Presidente della Camera di annullare la votazione finale, nonché le votazioni concernenti gli articoli 1 e 3 del progetto di legge in discussione relativi alla copertura finanziaria, allo scopo di consentire alla Commissione cultura di adeguare conseguentemente il provvedimento alla sopravvenuta comunicazione della Commissione bilancio. Comunica quindi che il Presidente della Camera, concordando con quanto da lei rappresentato, ha convenuto sul fatto che non possono considerarsi valide la votazione finale sul provvedimento, nonché le indicate votazioni concernenti gli articoli 1 e 3. Il Presidente della Camera ha quindi precisato che le suddette deliberazioni, cioè la votazione finale sul provvedimento, nonché le votazioni concernenti gli articoli 1 e 3, dovranno pertanto essere rinnovate, considerato che l'adeguamento al parere della Commissione bilancio è presupposto necessario per il regolare svolgimento del procedimento di esame dei progetti di legge in sede legislativa.
Dà quindi la parola al relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni espresse dalla Presidente Aprea, raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 1.1, 3.1 e 3.2 (vedi allegato 9) che illustra, riferiti al nuovo testo del progetto di legge in discussione, pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta della Commissione del 21 aprile 2010, volti a definire una nuova copertura finanziaria. Evidenzia in particolare che le risorse finanziarie stabilite dagli emendamenti da lui presentati sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal Governo con l'atto n. 195.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 3.1. e 3.2 del relatore.

Maria Letizia DE TORRE (PD) chiede chiarimenti in merito alle effettive risorse messe a disposizione dal provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, fornisce i chiarimenti richiesti, richiamando le precisazioni già esposte.

Intervengono quindi, a più riprese, la presidente Valentina APREA e la deputata Manuela GHIZZONI (PD), in merito ai chiarimenti forniti dal deputato Barbieri.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ribadisce che le risorse a disposizione della Biblioteca sono complessivamente maggiori rispetto a quelle previste in precedenza, dato che alle risorse previste dal Governo si aggiungono quelle disposte con il provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI (PD) esprime talune perplessità di metodo e di merito sull'intera vicenda, rilevando in ogni caso che le risorse messe a disposizione dal Governo sono suscettibili di essere modificate.


Pag. 275

Valentina APREA, presidente, concorda con le perplessità della collega Ghizzoni, rinviando in ogni caso alle precisazioni fornite dal collega Barbieri.
Avverte che gli emendamenti presentati dal relatore saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, trasmessi alla Commissione bilancio per l'espressione del parere di competenza. Precisa quindi che, in caso di approvazione delle proposte emendative, non si procederà alla votazione degli articoli 1 e 3, come eventualmente modificati.

La Commissione approva quindi in linea di principio, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 3.1 e 3.2 del relatore.

Valentina APREA, presidente, avverte che gli emendamenti testé approvati in linea di principio saranno trasmessi alla Commissione bilancio ai fini dell'espressione del parere di competenza.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n.312 del 21 aprile 2010, a pagina 92, seconda colonna, settima riga, sostituire la prima parola con la seguente: «3».

VII Commissione - Martedì 27 aprile 2010


Pag. 276

ALLEGATO 1

5-02419 Siragusa: Sulla figura dei supervisori di tirocinio presso i conservatori statali di musica e istituti musicali pareggiati delle regioni Toscana ed Emilia Romagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in discussione concerne la mancata concessione, per i Conservatori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, dei semiesoneri per le attività di supervisore di tirocinio dei bienni di secondo livello per la formazione dei docenti della classe di concorso A77 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado).
Va premesso che l'articolo 64, comma 4-ter della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante misure urgenti per la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha stabilito la sospensione, per l'anno accademico 2008/2009, e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) - razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso - ed e) - revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione degli organici del personale docente e ATA - del comma 4, delle procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università (SSIS).
A seguito della predetta sospensione, si è proceduto ad attivare le procedure idonee al completamento del secondo biennio dell'ultimo ciclo; è stato quindi possibile concedere agli aventi diritto, già inclusi nelle graduatorie predisposte dagli Uffici scolastici regionali, la proroga per il semi-esonero dall'insegnamento per attendere alle attività di supervisore di tirocinio per il conclusivo biennio delle scuole di specializzazione del IX ciclo (ultimo).
Numerose Università non hanno concluso i corsi per il conseguimento delle abilitazioni entro il 31 agosto 2008 (termine dell'anno scolastico), in quanto per tali istituzioni l'anno accademico prosegue fino alla seconda sessione del successivo anno accademico; in considerazione di ciò si è reso necessario concedere una ulteriore proroga al semiesonero per quei supervisori di tirocinio che sarebbero stati utilizzati nelle operazioni di esaurimento dei corsi normali o per i corsi di sostegno.
In tale fase è stato possibile procedere all'accoglimento della richiesta proveniente dai Conservatori di musica, che hanno richiesto l'utilizzo dei supervisori di tirocinio per i corsi attinenti la classe di concorso A077 (strumento musicale), in presenza delle precedenti graduatorie riguardanti le SISS o la facoltà di scienza della Formazione, ma non è stato invece possibile procedere ad ulteriori concessioni, nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in assenza delle relative graduatorie.
A quest'ultimo proposito, va fatto presente che da parte dalla competente Direzione generale per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM) non è stato autorizzato l'avvio dei corsi biennali in argomento essendo in itinere l'emanazione del Regolamento per la disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione dei docenti; il che non ha consentito alle competenti direzioni scolastiche regionali l'adozione delle necessarie procedure per la formulazione delle relative graduatorie.


Pag. 277


Ciò premesso, per quanto riguarda la specifica situazione della Toscana, la Direzione scolastica regionale ha comunicato che, effettivamente, fino al termine dell'anno scolastico 2008/2009 il contingente dei supervisori determinato in applicazione della legge 3 agosto 1998, n. 315 - è stato esaurito entro l'ambito sia della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario della Toscana che dell'Università degli Studi di Firenze Facoltà di Scienze della Formazione. A seguito della cessazione dell'attività della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario della Toscana, è stato possibile accogliere le richieste di semiesonero per due docenti avanzate dal Conservatorio di Musica «L. Cherubini» di Firenze e dal Conservatorio di Musica «Girolamo Frescobaldi» di Ferrara.
Per quanto riguarda poi la situazione dell'Emilia-Romagna, la Direzione scolastica regionale ha comunicato che i semiesoneri per i supervisori per il tirocinio di educazione musicale e di strumento musicale sono stati autorizzabili nei limiti della copertura finanziaria prevista. La verifica della sussistenza nella stessa regione di eventuali disponibilità ha dato esito negativo, pertanto per l'anno scolastico 2008/2009 non è stato disposto alcun semiesonero e i docenti incaricati dai Conservatori prestano la loro attività in «ore eccedenti» le 18 settimanali con retribuzione da parte dei Conservatori stessi. Per il corrente anno scolastico, con nota del 13 gennaio 2010, la Direzione generale per il personale scolastico ha esteso la possibilità di prorogare gli incarichi di supervisore, già previsti per le Università nel settembre del 2009, anche a quelli previsti alla stessa epoca per Conservatori e Accademie. Conseguentemente, non avendo disposto alcun esonero per l'anno scolastico 2008/2009, la Direzione scolastica regionale per l'Emilia Romagna non ha potuto procedere ad alcuna proroga per l'anno scolastico 2009/2010.
Per quanto sopra esposto, stante l'attuale quadro normativo ed in assenza di una ulteriore disposizione di legge riguardante specificamente l'attività dei supervisori di tirocinio presso i Conservatori, non appare possibile procedere alla formazione delle relative graduatorie e, quindi, alla concessione dei semiesoneri necessari alla prosecuzione dell'attività riguardanti l'abilitazione per la classe di concorso A077.


Pag. 278

ALLEGATO 2

5-02444 Rossa: Sulla situazione degli istituti scolastici della Liguria.

5-02615 Codurelli: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Lecco.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-02444 dell'onorevole Rossa e n.5-02615 dell'onorevole Codurelli in quanto la situazione evidenziata dagli Onorevoli interroganti l'uno per le istituzioni scolastiche della Liguria e l'altro per le istituzioni scolastiche della provincia di Lecco riguardano sostanzialmente le difficoltà economiche delle istituzioni scolastiche nonché la nota che la direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio del Ministero ha inviato alle istituzioni scolastiche in data 14 dicembre 2009.
Si è più volte riferito anche in questa sede in merito alle ragioni che hanno indotto alla diramazione della nota n. 9537 del 14 dicembre 2009 riguardante il programma annuale 2010.
Si è già fatto presente che con la medesima sono state fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche in merito alla compilazione dei documenti contabili per la programmazione del 2010 tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili - all'atto della diramazione della succitata nota - sui capitoli di spesa concernenti il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali. Ciò per consentire alle medesime una programmazione certa con relativa copertura finanziaria. La nota in questione richiama le istituzioni scolastiche ad una corretta tenuta delle scritture contabili mediante l'assunzione degli impegni di spesa (a tutela dei beneficiari: personale scolastico, lavoratori ex L.S.U., eccetera).
Per quanto riguarda le supplenze è stata assicurata una risorsa complessiva annuale ad ogni istituzione scolastica determinata sulla base dell'applicazione del decreto ministeriale n. 21 del 2007; le maggiori esigenze che saranno rappresentate, previo controllo del fabbisogno segnalato, verranno soddisfatte in quanto deve essere assicurato il diritto all'istruzione.
Ricordo al riguardo che per l'anno 2009, gli stanziamenti relativi alla spese di funzionamento delle scuole ammontavano ad euro 675.896.750,00 contro euro 538.221.356,00 del 2008, con un incremento, quindi, di euro 137.675.394,00, mentre per le spese relative alle supplenze brevi lo stanziamento per il medesimo anno 2009 è stato pari ad euro 874.967.193,00 contro euro 607.215.113,00 erogati nell'anno 2008, con un incremento, quindi di euro 267.752.080,00.
La nota 9537 citata ha consigliato inoltre di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nella misura necessaria e priva di vincoli al fine di consentire la copertura degli impegni assunti e da assumere dalle scuole. È stato segnalato a tale proposito che il bilancio dell'istituzione deve tendere al pareggio come previsto dal Regolamento adottato con decreto interministeriale n. 44 del 2001.
Per quanto concerne la rimodulazione dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie, di cui alla direttiva del Ministro n. 68 del 2005, alla quale fa riferimento l'onorevole Rossa,


Pag. 279

preciso che tale rimodulazione rappresenta solo il 2,25 per cento del totale delle risorse destinate ai servizi di pulizia e vigilanza.
Inoltre la medesima rimodulazione è volta alla razionalizzazione della spesa assicurando a tutte le istituzioni scolastiche risorse finanziarie quanto meno pari al costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi, garantendo quindi i più opportuni livelli di servizio e liberando risorse per altre spese di funzionamento.
Vorrei inoltre far presente che in data 22 febbraio 2010 sono stati forniti ulteriori chiarimenti riguardo alle supplenze brevi e saltuarie, alla corretta assunzione degli impegni di spesa e alle spese di pulizia. A tale ultimo riguardo è stato confermato che a ciascuna istituzione scolastica viene garantita una risorsa finanziaria pari almeno al costo del personale statale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi e che nel caso in cui l'importo per spese di pulizia, comunicato con nota del 14 dicembre 2009 prot. 9537, fosse inferiore alla suddetta risorsa finanziaria, la stessa verrà integrata della differenza. Qualora dette somme già assegnate fossero eccedenti, le stesse rimarranno a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex «appalto storico» ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento.
Infine, se la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione stessa fosse particolarmente rilevante, tale differenza sarà oggetto di opportuna analisi.
Per quanto riguarda l'imputazione dei residui attivi nell'aggregato Z «Disponibilità da programmare», l'indicazione è data per i residui attivi vantati nei confronti del Ministero e per i quali sono state avanzate apposite richieste di assegnazione.
Le risorse finanziarie alle scuole sono state attribuite, come disposto dall'articolo 1 comma 2 del decreto interministeriale n. 44 del 2001, senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, orientamento proprie dell'istituzione interessata. Al piano dell'offerta formativa autonomamente definito dalla scuola è rimessa la loro articolazione, nel rispetto della normativa.
Passando ora alla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche della Liguria alla quale fa espresso riferimento l'onorevole Rossa faccio presente che le medesime all'inizio dell'esercizio 2009 disponevano complessivamente di un fondo di cassa di euro 22.439.242,94 a fronte di debiti per un totale di euro 8.699.036,67. Al termine dell'anno scolastico 2008-2009 dette istituzioni disponevano complessivamente di un fondo di cassa di euro 20.695.448,77 a fronte di debiti per un totale di euro 10.715.616,84.
In particolare l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Attilio Odero» di Sestri Ponente all'inizio dello scorso esercizio vantava un fondo di cassa di euro 389.994,00 e lamentava debiti per euro 92.839,04, mentre al termine dell'anno scolastico lo stesso istituto disponeva di un fondo di cassa di euro 430.577,50 a fronte di residui passivi per euro 48.902,86.
Per quanto riguarda l'anno in corso la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero in data 26 febbraio e 22 aprile 2010, ha comunicato alle scuole del territorio nazionale i finanziamenti ordinari relativi alla prima e seconda rata. Inoltre, il 29 marzo 2010 è stato comunicato l'importo relativo alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, erogato per 4 dodicesimi.
Oltre ai suddetti finanziamenti, alle scuole della Liguria sono stati assegnati i fondi per i servizi di pulizia per l'anno in corso e a saldo per gli anni 2008 e 2009.
Complessivamente alla Liguria sono stati fino ad ora assicurati finanziamenti pari a 26.425.489,25 euro.
Con riguardo alla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche della provincia di Lecco alla quale fa riferimento l'onorevole Codurelli, faccio presente che alle medesime sono stati assegnati nell'anno 2007 finanziamenti per 12.009.851,78 euro di cui 1.236.729,88 euro per spese di funzionamento e 769.267,00 euro di assegnazione


Pag. 280

straordinaria; nell'anno 2008 l'assegnazione complessiva è stata di 9.338.749 euro di cui 377.370,32 euro per le spese di funzionamento; nell'anno 2009 il finanziamento è stato pari a 8.046.595,67 euro di cui 866.709,32 euro per il funzionamento.
Faccio presente anche che le scuole di Lecco (46 su 49) al termine dell'anno scolastico 2008-2009 vantavano un fondo di cassa di 4.016.359,42 a fronte di complessivi residui passivi di 2.066.580,78 euro ed un avanzo di esercizio (entrate effettive accertate nell'esercizio meno spese effettive impegnate nell'esercizio) per 530.488,61 euro.
Per l'anno in corso, oltre agli ordinari finanziamenti di cui alle sopra citate note ministeriali, è stato comunicato alle 6 scuole interessate della provincia di Lecco il finanziamento per i servizi di pulizia, riguardante l'anno 2010 e il saldo relativo al 2009. Complessivamente, alle istituzioni scolastiche di Lecco e provincia sono stati fino ad ora assicurati finanziamenti pari a 5.496.890,78 euro.
Faccio anche presente che il Ministero dal decorso mese sta procedendo a monitorare gli impegni di spesa assunti dalle istituzioni scolastiche tramite i flussi finanziari al fine di disporre, previa verifica, eventuali reintegri.


Pag. 281

ALLEGATO 3

5-02467 Pes: Chiarimenti in merito ai congedi per i docenti titolari di assegni di ricerca presso le Università.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto in discussione ha per oggetto i congedi e le aspettative di cui possono fruire i titolari degli assegni di ricerca, istituiti dall'articolo 51 della legge n. 449 del 27 dicembre 1996.
È al riguardo da ritenere che la problematica proposta trovi soluzione nel disposto di cui all'articolo 453, comma 9 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, così come modificato dal comma 11 dell'articolo 26 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, che testualmente recita: «Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476».
Quest'ultima disposizione normativa, così come modificata dal comma 57 dell'articolo 52, della n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede espressamente che «Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione della carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza».
È comunque in corso di emanazione una circolare con cui saranno forniti ulteriori chiarimenti in merito alle problematiche scaturenti dall'applicazione della normativa trattata dalla circolare ministeriale n.120 del 4 novembre 2002, alla quale si fa riferimento nell'interrogazione, e in tale sede sarà chiarita, nel senso sopra indicato, anche la questione riguardante i titolari degli assegni di ricerca.


Pag. 282

ALLEGATO 4

5-02563 Ghizzoni: Nuove regole ministeriali sull'offerta formativa universitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto all'onorevole interrogante nelle Linee Guida del Governo sull'Università per la razionalizzazione e la qualificazione dell'offerta formativa, il miglioramento dell'offerta stessa ed il risanamento del sistema sono strettamente connessi, perché diseconomie e mancanza di progetti ben definiti incidono negativamente su entrambi.
Pertanto, è stato necessario adottare apposite misure che, nel rispetto dell'autonomia universitaria, consentano di conseguire tre obiettivi:
la determinazione dell'offerta formativa effettivamente sostenibile tramite la definizione di più adeguati parametri quantitativi;
l'eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti;
l'assicurazione che le Università eroghino un'offerta formativa qualificata, in coerenza con la Dichiarazione di Bologna e con l'Agenda di Lisbona.
Con riferimento alle preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante si precisa che nella nota n. 160 del 4 settembre 2009 sono illustrati i princìpi e i contenuti generali degli interventi che il Ministero intende attuare al fine di conseguire tali obiettivi e viene anche precisato che la concreta attuazione dei suddetti interventi richiederà tempi differenziati in relazione allo strumento normativo o amministrativo che dovrà essere utilizzato al riguardo: pertanto, è da escludere che le nuove regole possano essere attuate immediatamente.
Si fa anche presente che, per il conseguimento degli obiettivi relativi alla razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa universitaria, dovrà essere adottato il decreto ministeriale relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2010-2012 (ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), che dovrà stabilire il quadro generale di regole relativo all'offerta formativa degli Atenei per il corrente triennio.
Soltanto successivamente potrà essere emanato il decreto ministeriale che stabilirà più elevati requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio e che modificherà il decreto ministeriale n. 544 del 2007.
Si riferisce, infine, che con la nota n. 18 del 27 gennaio 2010, è stato comunicato a tutti i Rettori delle Università che per l'anno accademico 2010/2011 continuerà a trovare applicazione il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n.544 in quanto l'esigenza di riprogettazione dei corsi di studio che sarebbe necessaria in relazione all'adozione del decreto di modifica del citato decreto ministeriale n. 544, non appare compatibile con i tempi operativi necessari alla definizione dell'offerta formativa relativa al prossimo anno accademico, considerando che gli Atenei devono ultimare la progettazione della stessa entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.


Pag. 283

ALLEGATO 5

5-02601 De Pasquale: Sull'applicazione delle nuove norme sull'organizzazione scolastica da parte dell'istituto G. Carducci di Firenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto prospettato nell'atto in discussione circa la frammentazione della didattica in alcune classi quarte della scuola primaria «G. Carducci» di Firenze faccio presente quanto segue.
Della questione è stato interessato il competente dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Questi, dopo aver acquisito le necessarie informazioni presso il dirigente scolastico della scuola «G. Carducci», ha fatto presente che l'organizzazione didattica delle sezioni 4a D ed E è stata pianificata tenendo conto delle richieste dei genitori e degli insegnanti e per tale motivo sono stati mantenuti sulle due classi, per continuità, i due docenti principali degli ambiti logico-matematico (11 ore per classe) e linguistico (11 ore per classe).
Per quanto riguarda l'insegnamento dell'inglese e della religione ogni classe ha avuto un docente per disciplina in quanto gli insegnanti curriculari presenti non sono in possesso di specializzazione e idoneità. Sono stati attribuiti poi un docente per geografia e uno per storia.
A tali docenti ne sono poi stati aggiunti altri due sulla base di delibera del Collegio dei docenti, che svolgono, per tutte le classi, due ore aggiuntive e cioè un'ora di informatica e un'ora di recupero per alunni in difficoltà. Sono inoltre presenti un docente di sostegno e un educatore (dipendente del Comune) per l'alunno disabile.
Il Dirigente della scuola ha fatto inoltre presente che anche altre classi ex moduli hanno strutture orarie simili e non risulta allo stesso esserci stata alcuna protesta da parte delle famiglie.
Precisa, inoltre, che i docenti delle classi 4a D e 4a E sono tutti di ruolo e stanno svolgendo al meglio i programmi delle rispettive materie senza rilevare problematiche particolari, inoltre nella scuola vengono offerte a tutte le classi attività integrative che arricchiscono l'offerta formativa. Il tempo mensa, due ore a settimana ha sempre fatto parte dell'orario dei moduli, così come il tempo dedicato all'intervallo.
Il Dirigente assicura di avere sempre tenuto colloqui con le famiglie delle due classi rispondendo in modo chiaro anche per scritto alle loro istanze, apportando alcune variazioni possibili per migliorare l'orario e la distribuzione delle discipline assicurando loro, se l'organico lo consentirà, di apportare migliorie alla struttura oraria per il prossimo anno mantenendo la continuità dei due docenti delle due discipline linguistiche e logico matematiche.
Da quanto sopra si può rilevare che l'organizzazione della scuola in questione deriva dalla scelta effettuata nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 la quale consente una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti, l'adattamento del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, l'organizzazione dell'orario complessivo del curricolo e quello delle singole discipline in modo elastico, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale.


Pag. 284

ALLEGATO 6

5-02660 Corsini: Incarico di consulenza, studio e ricerca alla dottoressa Marina Giuseppone presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione parlamentare presentata dagli onorevoli Corsini e Ghizzoni riguardante la dottoressa Marina Giuseppone, fornisco anzitutto alcuni dati che possono essere reperibili dal curriculum vitae della dottoressa Giuseppone, pubblicato sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali.
La dottoressa Marina Giuseppone è dipendente della pubblica amministrazione dal maggio 1994, a seguito di superamento di pubblico concorso per esami.
In data 23 dicembre 2003, la dottoressa Giuseppone è stata assunta dal Ministero della salute con la qualifica di dirigente di seconda fascia, essendo risultata vincitrice del 3o corso-concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti pubblici bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ed ha partecipato al previsto ciclo di attività formative della durata di diciotto mesi, sostenendo l'esame finale con esito positivo.
La stessa dirigente, dopo un periodo di servizio in posizione di comando presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è transitata, con decorrenza dal 1o ottobre 2009, nei ruoli dello stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Ciò premesso, faccio presente che la dottoressa Marina Giuseppone è figlia del Consigliere della Corte dei conti dottor Vittorio Giuseppone e che non si ravvisa alcun profilo di incompatibilità o di inopportunità in ordine alle funzioni istituzionali svolte dalla dirigente medesima, né in punto di diritto né in punto di fatto.
Infatti, non v'è alcuna norma che prevede profili di incompatibilità al riguardo, gli atti sottoposti al controllo della Corte sono registrati da altro magistrato e comunque la dottoressa Marina Giuseppone è titolare di incarico di consulenza, studio e ricerca ed in quanto tale non adotta, nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali, provvedimenti amministrativi soggetti al controllo della Corte dei conti.


Pag. 285

ALLEGATO 7

5-02671 Mariani: Sulla situazione della Soprintendenza per i beni culturali delle province di Lucca e Massa Carrara.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione degli onorevoli Mariani e Ghizzoni con la quale chiedono di porre fine alla situazione di incertezza organizzativa della situazione della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Lucca e Massa Carrara.
A tal proposito voglio anzitutto premettere che, come noto, per arginare la situazione di precarietà delle risorse umane sono stati indetti concorsi pubblici per esame a 500 posti presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali, banditi il 14 luglio 2008, che sono a tutt'oggi in corso di espletamento, e in relazione ai quali si prevede a breve la conclusione delle procedure.
Ciò detto, rappresento che l'avvicendamento di alcuni dirigenti presso la Soprintendenza in argomento è correlato all'utilizzo, al fine di ridurre la spesa pubblica, dello strumento dell'incarico ad interim (per sei mesi, rinnovabile solo per altri sei), stante il numero insufficiente di dirigenti disponibili in relazione ai posti scoperti.


Pag. 286

ALLEGATO 8

5-02682 Ceccuzzi: Sui tagli di risorse alle scuole e sull'iniziativa dei consigli di istituto e di circolo didattico di Siena e provincia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato nell'atto in discussione, va in primo luogo fatto presente che il Governo ha preso l'impegno di tenere sotto controllo i conti pubblici eliminando sprechi ed inefficienze.
Come risulta dalle indagini dell'OCSE, le scuole italiane spendono mediamente per ciascuno studente molto più degli altri paesi dell'area OCSE ma i rendimenti in termini di istruzione sono al di sotto della media. Bisogna quindi restituire al servizio scolastico efficienza ed efficacia ed elevarne la qualità per avvicinarlo agli standard internazionali ed europei.
Al raggiungimento di questi obiettivi mirano i provvedimenti promossi dal Governo ed approvati dal Parlamento, ai quali si fa riferimento nell'interrogazione, ivi comprese le disposizioni in materia di organizzazione scolastica introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, il cui impianto complessivo - va ricordato - è stato in buona sostanza riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla sentenza della Consulta n. 200 del 2009.
Quanto alla materia del diritto allo studio, non va dimenticato che la materia stessa è dall'ordinamento attribuita alla competenza delle Regioni e degli Enti locali.
In relazione, poi, alla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche, faccio presente quanto segue.
Per quanto riguarda la nota ministeriale protocollo n. 9537 del 14 dicembre 2009, citata nell'interrogazione, è noto che con la stessa nota sono state fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche preordinate alla compilazione dei documenti contabili per il programma annuale del 2010, tenendo conto delle risorse finanziarie attualmente disponibili sui capitoli di spesa concernenti il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali; ciò per consentire alle istituzioni scolastiche una programmazione certa con relativa copertura finanziaria.
Nella suddetta nota si sono richiamate le istituzioni scolastiche ad una corretta tenuta delle scritture contabili mediante assunzioni degli impegni di spesa a tutela dei beneficiari (personale scolastico, lavoratori socialmente utili, eccetera).
Relativamente alle supplenze, è stata assicurata una risorsa complessiva annuale ad ogni istituzione scolastica tenendo conto dei parametri previsti dal decreto ministeriale n. 21 del 2007; le maggiori ineludibili esigenze che saranno rappresentate dalle istituzioni scolastiche, previo verifica del fabbisogno segnalato, verranno soddisfatte in considerazione dell'esigenza di assicurare il diritto all'istruzione.
Si è inoltre suggerito di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nella misura necessaria e priva di vincoli, al fine di consentire la copertura degli impegni assunti e da assumere dalla scuola. A questo proposito, si è anche ricordato che il bilancio dell'istituzione scolastica deve tendere al pareggio come previsto dal regolamento amministrativo-contabile adottato con decreto interministeriale n. 44 del 2001.


Pag. 287


Quanto, poi, alla rimodulazione dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie riferiti ai cosiddetti appalti storici (direttiva n. 68 del 2005), va detto che la rimodulazione stessa rappresenta il 2,25 per cento del totale delle risorse destinate a detti servizi; a tutte le istituzioni scolastiche sono assicurate risorse finanziarie quanto meno pari al costo del personale sostituito con i servizi esternalizzati, garantendo quindi i più opportuni livelli di servizio e liberando risorse per altre spese di funzionamento.
Per ciò che riguarda l'imputazione dei residui attivi nell'aggregato Z «Disponibilità da programmare», l'indicazione è data per i residui attivi vantati nei confronti della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero, per i quali sono state avanzate apposite richieste di assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per quanto concerne la copertura delle voci di spesa, i finanziamenti rientrano nell'assegnazione complessiva per spese di personale e di funzionamento; l'assegnazione dei fondi tiene conto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che gestiscono il «budget» assegnato considerando i criteri indicati.
In data 22 febbraio 2010 sono stati forniti ulteriori chiarimenti riguardo alle supplenze brevi e saltuarie, alla corretta assunzione degli impegni di spesa e alle spese di pulizia.
A tale ultimo riguardo, è stato confermato che a ciascuna istituzione scolastica viene garantita una risorsa finanziaria pari almeno al costo del personale statale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi. Pertanto, nel caso in cui la somma per spese di pulizia, comunicata con la sopra citata nota ministeriale del 14 dicembre 2009, fosse inferiore all'anzidetta risorsa finanziaria, la stessa somma verrà integrata della differenza. Nell'ipotesi, poi, che le somme già assegnate risultassero eccedenti, l'eccedenza rimarrà a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex «appalto storico» ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento. Nella ulteriore ipotesi che la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione risulti particolarmente rilevante, la differenza sarà oggetto di opportuna analisi.
Successivamente, il 10 marzo scorso, sono state fornite ulteriori precisazioni in merito alle richieste di maggiori finanziamenti per le spese di supplenze brevi che le istituzioni scolastiche debbono sostenere per consentire l'ordinato svolgimento delle lezioni e, quindi, garantire il diritto all'istruzione. È stato pure puntualizzato che la risorsa finanziaria già comunicata il 14 dicembre scorso comprende la spesa annua presunta per supplenze, determinata secondo i criteri indicati dal decreto ministeriale n. 21 del 2007.
Dal decorso mese di marzo, il Ministero procede periodicamente a monitorare gli impegni di spesa assunti nell'anno tramite i flussi finanziari alfine di disporre, previa verifica, eventuali reintegri.
Per quanto riguarda in particolare la situazione delle istituzioni scolastiche di Siena e provincia, cui si fa specifico riferimento nell'interrogazione, dai dati comunicati da 38 scuole sul totale di 40, ad inizio del corrente anno scolastico le stesse disponevano di un fondo cassa pari a 4.728.426,48 euro a fronte di passività pari a 1.097.451,70 e di un avanzo di esercizio di 132.468,43. Peraltro i finanziamenti complessivi relativi alle scuole della provincia di Siena per l'anno 2009 ammontano a 4.304.461,50 ed il totale assegnato per il 2010 fino ad ora risulta pari a 5.149.758,05 euro.


Pag. 288

ALLEGATO 9

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (Nuovo testo C. 2064 Grimoldi).

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO DALLA COMMISSIONE
ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monzadi cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro a decorrere dall'anno 2012».
1. 1.Il relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: «All'onere derivante» fino a: «n. 191» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,».
3. 1.Il relatore.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
3. 2.Il relatore.
(Approvato)

Consulta resoconti
Consulta convocazioni