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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
I Commissione

SOMMARIO

Giovedì 29 aprile 2010


SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 9

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione C. 3209-bis Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 40/2010: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 12
ALLEGATO (Parere approvato) ... 15

I Commissione - Resoconto di giovedì 29 aprile 2010


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SEDE REFERENTE

Giovedì 29 aprile 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.10.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2010.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi ieri ha fissato a lunedì 24 maggio l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo, accogliendo quindi la richiesta della Commissione di poter disporre di quindici giorni in più per l'esame del provvedimento. Conseguentemente l'organizzazione dei tempi di lavoro è la seguente: nella giornata di oggi e nella prossima settimana, proseguirà la discussione di carattere generale; gli emendamenti dovranno essere presentati entro lunedì 10 maggio, ore 12; nelle giornate di martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 maggio si procederà alla votazione degli


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emendamenti; martedì 18 e mercoledì 19 maggio saranno riservati al Comitato per la legislazione e alle Commissioni competenti in sede consultiva; giovedì 20 maggio, previo esame dei pareri, si procederà al conferimento del mandato al relatore.
Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2010.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi ieri ha fissato a lunedì 17 maggio l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo. Avverte che, su richiesta di alcuni gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato a lunedì 3 maggio, è stato spostato a martedì 4 maggio, ore 14. Conseguentemente l'organizzazione dei tempi di lavoro è la seguente: nella giornata di oggi e nella mattina di martedì 4 maggio proseguirà la discussione di carattere generale; gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 14 di martedì 4 maggio per essere votati mercoledì 5 e giovedì 6 maggio; martedì 11 e mercoledì 12 maggio saranno riservati al Comitato per la legislazione e alle Commissioni in sede consultiva; e giovedì 13 maggio, previo esame dei pareri, che in questo caso assumono una particolare rilevanza, atteso che il provvedimento interviene negli ambiti materiali di diverse Commissioni, si procederà al conferimento del mandato al relatore.

Oriano GIOVANELLI (PD) concorda con il presidente sul fatto che il provvedimento in esame investe in modo particolarmente forte la competenza di altre Commissioni, dal momento che si propone di semplificare procedure amministrative che attengono ai più diversi campi della vita dei cittadini e delle imprese. Per questa ragione occorrerà prestare una speciale attenzione ai pareri delle altre Commissioni e per la stessa ragione la sua parte politica preferisce sospendere il giudizio sui dettagli del provvedimento. Si tratta infatti di un provvedimento la cui finalità non può non essere condivisa ed è pertanto giusto tenere un atteggiamento di disponibilità al dialogo e di collaborazione.
Ciò premesso, rileva che, in linea di principio, in operazioni come questa è quanto mai opportuno procedere con la massima cautela, valutando con attenzione l'impatto che ciascuna innovazione comporta sui destinatari delle norme; il rischio, altrimenti, è di dover intervenire subito dopo per prorogare l'esistente in attesa che i destinatari della riforma siano pronti a recepirla, come tante volte è accaduto in passato.
Osserva, in particolare, che la cartella clinica informatizzata è senza dubbio un obiettivo da perseguire, tale da assicurare risparmi di tempo e di denaro sia per il cittadino sia per la sanità pubblica. È necessario però accertarsi, prima di imporla, che tutte le strutture sanitarie italiane siano sufficientemente informatizzate da poterla produrre e mettere a disposizione di altri. Occorre fare attenzione, in altre parole, a non imporre alle pubbliche amministrazioni obblighi ai quali queste non siano in condizione di adempiere.
In merito alle norme in materia di attività edilizia libera, esprime l'avviso che, nel momento in cui si semplificano le procedure amministrative cui il cittadino è tenuto per poter svolgere lavori edili, si dovrebbe prestare una speciale attenzione ai centri storici. Nel concetto di manutenzione straordinaria, infatti, possono essere compresi anche interventi suscettibili di


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incidere sui prospetti esterni dei fabbricati e quindi sul decoro dei centri storici, la cui bellezza non deriva soltanto dai palazzi antichi, sottoposti a vincoli particolari e vigilati dalle sovrintendenze, ma dal complesso architettonico.
Quanto poi alla Carta dei doveri delle pubbliche amministrazioni, richiama le considerazioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva dal professor Natalini, il quale ritiene che il provvedimento sia, sotto questo profilo, poco coraggioso e suggerisce in sostanza tre obiettivi da perseguire per realizzare un cambiamento effettivo nella pubblica amministrazione: in primo luogo quello della trasparenza e della possibilità di accesso diretto, da parte dei cittadini, ai documenti della pubblica amministrazione attraverso internet; in secondo luogo quello della partecipazione dei cittadini-utenti ai procedimenti interni, in modo da evitare l'attuale opacità delle procedure amministrative; in terzo luogo, quello del risarcimento del danno subito dal cittadino a causa di ritardi o inadempienze della pubblica amministrazione. Senza obbligo di risarcimento, infatti, la pubblica amministrazione continua ad essere in posizione dominante rispetto al cittadino.
In conclusione, ricorda che all'inizio di marzo il Consiglio dei ministri, sulla scia della reazione provocata dalla denuncia del procuratore generale della Corte dei conti, aveva discusso un disegno di legge recante misure di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione. Parte di quelle misure sono state poi trasferite nel disegno di legge in materia di autonomie territoriali, che è attualmente all'esame della Commissione (C. 3118). L'altra parte, quella relativa ai requisiti di legalità delle imprese partecipanti alle gare d'appalto, dovrebbe, a suo avviso, essere introdotta nel provvedimento in esame. Invita pertanto il Governo a valutare la presentazione di un emendamento in tal senso.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva che il provvedimento reca da una parte alcuni interventi di semplificazione amministrativa in più campi, che possono certamente risultare di qualche utilità, e dall'altra parte una delega al Governo per la definizione di una Carta dei doveri delle pubbliche amministrazioni. Quanto a quest'ultima, ritiene che l'oggetto proprio di una tale Carta, che dal provvedimento in esame non si evince con chiarezza, essendo i principi e criteri direttivi piuttosto vaghi e generici, dovrebbe in ogni caso essere definito dal Parlamento. Quel che occorre, infatti, non è tanto un lavoro di codificazione in una materia tecnicamente complessa per la quale sia necessario appoggiarsi al Governo, quanto un intervento sui principi dell'azione amministrativa.
In particolare, ritiene che sia giunto il momento di prendere atto che l'eccesso di burocrazia cui soggiacciono i cittadini e le imprese non dipende dallo Stato ma dagli enti locali e di riportare anche gli enti locali sotto il principio di legalità, imponendo loro di rispettare i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dalla legge, senza poterli modificare a piacimento secondo le loro preferenze e capacità. In altre parole, la disciplina dei tempi del procedimento deve essere riportata alla legge e si devono stabilire sanzioni a carico delle amministrazioni inadempienti. Soltanto in questo modo si costringeranno le amministrazioni pubbliche locali a rivedere le proprie normative organizzative per semplificare i procedimenti. Termini certi, responsabilità dei dirigenti e sanzioni sono i tre capisaldi sui quali si deve fondare la riforma dell'azione amministrativa. Per questo, tuttavia, non occorre una delega, ma una discussione in Parlamento.

Raffaele VOLPI (LNP), rivolgendosi al deputato Giovanelli, che ha parlato di mancanza di coraggio nella riforma, gli ricorda che altri provvedimenti sulla stessa materia hanno incontrato in passato forti resistenze da parte di alcune forze politiche. Quanto al rischio di introdurre riforme alle quali una parte del Paese non sia pronta, osserva che non è possibile continuare a trattenere le aree d'Italia che sono mature per certe riforme in nome del


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ritardo di quelle che non sono preparate al cambiamento. Vi sono regioni che non possono più aspettare e le cui esigenze non devono essere sacrificate in nome delle esigenze di altre regioni.
Quanto al richiamo del deputato Mantini al rispetto del principio di legalità, osserva che non basta fare una legge perché questa sia rispettata dagli enti locali. Non ci si può nascondere che vi sono zone del Paese nelle quali l'illegalità è ampiamente diffusa nelle stesse amministrazioni pubbliche. Il problema va affrontato, ma senza trascurare le esigenze di quell'altra parte del Paese che vive nella legalità e che non può più essere frenata. Se in alcune parti del Paese le strutture sanitarie non sono pronte per la cartella clinica, come ha ricordato il deputato Giovanelli, bisogna imporre loro di ammodernarsi. La Lombardia ha una carta dei servizi che è stata presa a modello all'estero, ma è ignorata nelle altre regioni d'Italia.
Conclude preannunciando che la Lega Nord Padania presenterà forse qualche emendamento, ma soltanto al fine di chiarire meglio alcuni aspetti di dettaglio. Per il resto, la sua parte politica sostiene il provvedimento ed auspica che sia il Parlamento ad avere il coraggio che occorre.

Mario TASSONE (UdC) osserva che il tema della semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione è cittadini è sempre stato molto suggestivo. Il Parlamento, dai tempi del ministro Bassanini, lo ha affrontato spesso. I provvedimenti adottati alla fine degli anni novanta hanno avuto qualche successo, ma non nella misura sperata dai riformatori e dai cittadini.
Ciò premesso, assicura che il suo gruppo non è pregiudizialmente contrario allo sforzo del Governo, ma ritiene essenziale chiarire che pubbliche amministrazioni non sono soltanto gli enti locali, ma anche le regioni. Bisogna rendersi conto, per evitare danni, che al centralismo dello Stato si va sostituendo un centralismo delle regioni. Occorre chiarire, ancora, che amministrazioni pubbliche sono anche i tanti enti, alcuni dei quali anche aventi la forma di società di diritto privato, che erogano servizi di interesse pubblico collettivo. È necessario esercitare su questi enti un controllo stringente e ricondurli nell'ambito degli obblighi generali delle pubbliche amministrazioni: a cominciare dagli obblighi in materia di tempi da rispettare, di nomina del responsabile del procedimento e di pagamento di sanzioni in caso di inadempienze o ritardi. Preannuncia che il suo gruppo presenterà emendamenti in tal senso, soprattutto per definire meglio l'ambito di applicazione soggettivo delle norme.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 29 aprile 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 40/2010: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
C. 3350 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.


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Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, e gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.
Rileva che il decreto-legge contiene disposizioni riconducibili alla materia «sistema tributario dello Stato», che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), nonché disposizioni che, recando misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale, possono essere ricondotte nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.
Segnala quindi l'opportunità di valutare con attenzione - anche alla luce di possibili contenziosi amministrativi in proposito - le previsioni del comma 2 dell'articolo 2 che, seppur volte a rispondere all'esigenza di garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, intervengono con una norma di carattere generale nel dichiarare il divieto di ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati in atti di gara, considerando nullo ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, con conseguente versamento all'amministrazione statale concedente delle somme percepite dai concessionari.
Fa quindi presente che l'articolo 2, comma 3, interviene in relazione alle modifiche apportate, in materia di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, alla legge n. 21 del 1992, dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009. Il suddetto comma 3 prevede che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21 del 1992, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, siano adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto dovrà inoltre definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.
Segnala, in proposito, che tale disposizione non interviene sulla decorrenza della nuova normativa, sospesa fino al 31 marzo 2010 dall'articolo 5, comma 3, del decreto legge n. 194 del 2009 che, a sua volta, deve considerarsi, a partire da tale data, pienamente applicabile, anche in relazione al fatto che le disposizioni da emanare entro sessanta giorni con decreto ministeriale non potrebbero innovare la predetta disciplina legislativa, ma solo definirne le modalità attuative, secondo i criteri indicati nel comma 3.
Rileva, al riguardo, l'opportunità di valutare, sotto il profilo della coerenza del sistema delle fonti, il contenuto delle suddette norme, che rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni le quali, sebbene definite attuative, sono espressamente destinate alla rideterminazione


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dei principi fondamentali della materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni.
Si sofferma quindi sul comma 6 dell'articolo 4 che prevede l'istituzione di un Fondo per le infrastrutture portuali destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, ripartito con decreto ministeriale.
Rileva, con riferimento a tale disposizioni così come per analoghe norme in materia di finanziamenti, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella ripartizione del suddetto fondo, tenuto conto che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni la materia «porti e aeroporti civili» ed in considerazione della giurisprudenza costituzionale in materia.
In conclusione, tenendo conto delle suddette questioni, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Raffaele VOLPI (LNP) chiede ulteriori chiarimenti in merito all'osservazione contenuta nella lettera b). Si tratta infatti di una materia di particolare delicatezza ed all'attenzione del settore da circa due anni. Se l'intenzione è quella di evitare l'insorgere di contenziosi è a suo avviso opportuno segnalarlo con maggiore fermezza.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, ribadisce che la questione evidenziata con l'osservazione contenuta alla lettera b) attiene ad un profilo di correttezza delle fonti e di drafting normativo che va segnalato proprio per evitare incongruenze nell'ordinamento, tanto più in un settore che da tempo attende un intervento condiviso.
L'intenzione è quindi quella di richiamare l'attenzione sul fatto che, sotto il profilo della coerenza delle fonti, le norme in questione rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni le quali, sebbene definite attuative, sono espressamente destinate alla rideterminazione dei principi fondamentali della materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

I Commissione - Giovedì 29 aprile 2010


Pag. 15

ALLEGATO

DL 40/2010: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (C. 3350 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;
esaminato il disegno di legge C. 3350 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», e gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;
considerato che il decreto-legge contiene disposizioni riconducibili alla materia «sistema tributario dello Stato», che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), nonché disposizioni che, recando misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale, possono essere ricondotte nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;
segnalata l'opportunità di valutare con attenzione - anche alla luce di possibili contenziosi amministrativi in proposito - le previsioni del comma 2 dell'articolo 2 che, seppur volte a rispondere all'esigenza di garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, intervengono con una norma di carattere generale nel dichiarare il divieto di ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati in atti di gara, considerando nullo ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, con conseguente versamento all'amministrazione statale concedente delle somme percepite dai concessionari;
rilevato che l'articolo 2, comma 3, interviene in relazione alle modifiche apportate, in materia di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, alla legge n. 21 del 1992, dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009;
tenuto conto che il suddetto comma 3 prevede che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21 del 1992, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,


Pag. 16

previa intesa con la Conferenza Unificata, siano adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto dovrà inoltre definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi;
segnalato, in proposito, che tale disposizione non interviene sulla decorrenza della nuova normativa, sospesa fino al 31 marzo 2010 dall'articolo 5, comma 3, del decreto legge n. 194 del 2009 che, a sua volta, deve considerarsi, a partire da tale data, pienamente applicabile, anche in relazione al fatto che le disposizioni da emanare entro sessanta giorni con decreto ministeriale non potrebbero innovare la predetta disciplina legislativa, ma solo definirne le modalità attuative, secondo i criteri indicati nel comma 3;
rilevata, al riguardo, l'opportunità di valutare, sotto il profilo della coerenza del sistema delle fonti, il contenuto delle suddette norme, che rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni le quali, sebbene definite attuative, sono espressamente destinate alla rideterminazione dei principi fondamentali della materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni;
considerato che il comma 6 dell'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per le infrastrutture portuali destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, ripartito con decreto ministeriale;
rilevata, al riguardo, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella ripartizione del suddetto fondo, tenuto conto che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni la materia «porti e aeroporti civili» ed in considerazione della giurisprudenza costituzionale in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno - anche al fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi in materia - circoscrivere l'ambito di applicazione del comma 2 dell'articolo 2 ai settori effettivamente destinatari dei contenuti de quo, come evidenziato nella relazione illustrativa;
b) all'articolo 2, comma 3, si segnala l'opportunità di valutare, sotto il profilo della coerenza del sistema delle fonti, il contenuto delle suddette norme, che rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni le quali, sebbene definite attuative, sono espressamente destinate alla rideterminazione dei principi fondamentali della materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni;
c) al comma 6 dell'articolo 4 si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella ripartizione delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali, destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.

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