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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Martedì 4 maggio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) ... 122

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio) ... 124

AVVERTENZA

XIV Commissione - Resoconto di martedì 4 maggio 2010


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.
C. 3356 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3356 Governo, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.
In base al comma 3 dell'articolo 7, tale Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro firmatario avrà dichiarato di avere completato le procedure interne necessarie alla sua adozione. Con il ricorso all'istituto dello sdoganamento centralizzato previsto dal codice doganale comunitario aggiornato, gli operatori economici e le imprese potranno beneficiare di una facilitazione negli scambi attraverso una semplificazione delle procedure doganali. La Convenzione stabilisce il meccanismo di ridistribuzione delle spese di riscossione dei dazi doganali, indispensabile per l'applicazione di tale codice doganale.
Osserva, poi, che la Convenzione si compone di un Preambolo e di dieci articoli raggruppati in quattro capitoli. Il Preambolo richiama alcuni atti normativi comunitari, tra i quali il Regolamento (CE) n. 450/2008 che istituisce il codice doganale aggiornato e che prevede l'istituto dello sdoganamento centralizzato (articolo


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106). Il capitolo I reca l'ambito di applicazione e le definizioni utilizzate nella Convenzione. In particolare, l'articolo 1, comma 1, definisce il campo di applicazione della Convenzione, ossia le procedure di ridistribuzione - che le Parti devono seguire in caso di utilizzo dello sdoganamento centralizzato - in relazione alle spese di riscossione quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea. Secondo l'articolo 106 del codice doganale comunitario aggiornato (Regolamento CE n. 450/2008 cit.), lo sdoganamento centralizzato consente alle autorità doganali di autorizzare la presentazione o la disponibilità, presso l'ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilito, di una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. Lo sdoganamento centralizzato consente quindi di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica in uno degli Stati parte, ma di presentarle alla dogana di un altro Stato parte. È inoltre utile ricordare che - come richiamato anche nel Preambolo - gli articoli 17 e 120 del codice doganale aggiornato prevedono che le decisioni prese dalle autorità doganali in base all'applicazione della normativa doganale, così come la forza probante dei risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali, sono valide nell'intero territorio doganale della Comunità.
I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1 stabiliscono poi che le procedure di riallocazione si applicano anche nel caso in cui il concetto di sdoganamento centralizzato sia integrato da semplificazioni previste in conformità al codice doganale aggiornato e all'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. L'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (come modificato dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1762/95) stabilisce che l'autorizzazione unica» è un'autorizzazione che interessa le amministrazioni doganali di più Stati membri, relativamente ad alcune procedure o regimi che vengono specificati.
Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione.
Il Capitolo II riguarda la determinazione e la ridistribuzione delle spese di riscossione.
L'articolo 3 prevede che lo Stato membro dell'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da ridistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. La notifica dovrà avvenire per via elettronica se possibile, oppure con qualunque altro mezzo idoneo. L'articolo 3 specifica inoltre la natura delle informazioni che le autorità doganali delle due parti sono tenute a scambiarsi.
L'articolo 4 dispone che la Parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana ridistribuisca il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica.
L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione di cui al precedente articolo 4 debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l'importo delle risorse proprie accertato è accreditato, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1150/2000 (Regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione 2007/436/CE/Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee) relativi alle modalità di accreditamento delle risorse proprie. Il paragrafo 2 sanziona il ritardo del pagamento entro il termine prescritto con l'applicazione di un interesse di mora e ne determina i criteri di calcolo.
Il Capitolo III, che contiene il solo articolo 6, prescrive che le eventuali controversie, qualora non ricomponibili per via negoziale, debbano essere affidate ad un conciliatore.
Il Capitolo IV contiene le disposizioni finali.


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L'articolo 7 chiarisce che il depositario della Convenzione è il Segretario generale del Consiglio dell'Unione e che essa - come accennato - entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro contraente avrà completato le procedure interne per l'adozione della Convenzione stessa. La Convenzione potrà tuttavia essere applicata prima della sua entrata in vigore tra gli Stati membri che abbiano espletato le procedure per la sua adozione e che abbiano formulato un'apposita dichiarazione.
Osserva, infine, che l'articolo 8 disciplina le modalità attraverso le quali è possibile emendare la Convenzione e stabilisce che ciascuna parte contraente possa proporne la modifica, specie se stia subendo gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della convenzione medesima.
L'articolo 9 fissa il riesame della convenzione entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato.
L'articolo 10 prevede che gli effetti della denuncia, che ogni parte può operare, decorreranno trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento da parte del depositario.
Quanto al disegno di legge, osserva che esso consta di tre articoli, recanti il primo l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione della stessa e il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Poiché l'esecuzione della Convenzione in questione non comporta - in base alla relazione introduttiva del Governo - nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, il disegno di legge non reca alcuna norma di spesa.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 799 Angela Napoli ed abbinate. Il testo unificato interviene in diversi ambiti dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, introducendo alcuni principi fondamentali volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali e attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. Il governo delle attività cliniche consiste, pertanto, nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione, inserito tra gli organi dell'azienda.
Fa presente che il provvedimento si compone di quattordici articoli. L'articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto di alcuni principi relativi alla partecipazione del Collegio di direzione e alla garanzia di soluzioni efficienti, eque e rispettose di standard di qualità. Vengono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
L'articolo 2 introduce alcune modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Tra gli organi dell'azienda viene inserito il collegio di direzione, con il compito di concorrere alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali ed organizzativi. La regione ne definisce le competenze ed i poteri in riferimento ad alcuni aspetti definiti, diretti a rafforzarne il ruolo e la funzione. Viene espressamente statuito che le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione, ove espresso, siano adottate con provvedimento motivato. Infine, viene rimessa


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alla regione la disciplina dell'attività e della composizione dell'organo, salva la partecipazione necessaria di alcuni soggetti.
L'articolo 2-bis prevede che nelle regioni in cui, con legge regionale, è istituita la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, si applichi la disciplina dettata dalle nuove disposizioni per il direttore sanitario e il direttore amministrativo.
L'articolo 3, modificando l'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale. Vengono introdotti obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle regioni, integrati i requisiti richiesti valutati da una commissione regionale, arricchiti i criteri di valutazione e verifica dell'attività dei direttori. Vengono, inoltre, dettate disposizioni sul rapporto di lavoro del direttore generale, demandando alle regioni la sua conferma o mancata conferma e la definizione del trattamento economico spettante, sia pur nell'ambito di parametri prefissati.
L'articolo 4, riguardante i dirigenti ingegneri dei dipartimento di prevenzione, è stato soppresso nel corso della fase emendativa. L'articolo 5, modificando l'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisce alcuni principi per l'attribuzione dell'incarico di responsabile di struttura semplice e di direzione di struttura complessa, prevedendo, per tale ultima ipotesi, la previa pubblicazione di un avviso e la nomina di una commissione da parte del direttore generale.
L'articolo 6 attiene agli strumenti di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento, la cui disciplina è demandata alle regioni nel rispetto di alcuni principi. Tali strumenti di valutazione devono essere inseriti anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e devono essere coerenti con linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 7, sostituendo l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, dispone in tema di organizzazione dipartimentale, mentre l'articolo 8, introducendo un nuovo articolo 17-ter nel citato decreto, attribuisce ai direttori di dipartimento responsabilità in merito alle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.
Osserva, poi, che l'articolo 9, sostituendo il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, porta a sessantasette anni il limite massimo di età (attualmente stabilito a sessantacinque) per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Tale limite può giungere fino a settanta anni a domanda dell'interessato e su valutazione del Collegio di direzione. Norme particolari vengono poi dettate per i professori universitari. Infine, viene esclusa l'applicazione ai dirigenti medici, veterinari e sanitari - invece che, come attualmente stabilito, ai soli dirigenti medici responsabili di struttura complessa - del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con quest'ultimo, della facoltà, attribuita alle pubbliche amministrazioni dall'articolo 72, comma 11, decreto-legge n. 112 del 2008, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dopo quaranta anni di anzianità contributiva.
L'articolo 10 affida alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto di alcuni principi. Si ribadisce che tale attività è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché espletata fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Sono poi dettagliatamente indicate le forme con le quali


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il dirigente può svolgere l'attività libero-professionale. Il monitoraggio e il controllo sullo svolgimento della libera professione e la disciplina dei provvedimenti sanzionatori sono attività svolte dalla regione, anche con l'ausilio dell'AGENAS; i risultati sono inviati trimestralmente al Ministero della salute che, in caso di perdurante inerzia degli organi regionali, adotta i provvedimenti sostitutivi.
L'articolo 11 detta alcuni principi per l'esercizio dell'attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche.
L'articolo 12 stabilisce alcuni principi sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle regioni, allo scopo di assicurare il rispetto di criteri di sicurezza, efficienza ed economicità.
L'articolo 13 dispone l'applicazione delle nuove norme anche ad alcuni enti espressamente elencati, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.
Rileva, infine, che l'articolo 14 dispone l'abrogazione degli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 riguardanti l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, segnala che il provvedimento interviene in una materia riconducibile alla politica dell'Unione europea in materia di sanità pubblica. Questa, in base all'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, completa le politiche nazionali e si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. In quest'ambito l'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al citato articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal predetto articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza: misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue degli emoderivati; misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica; misure che fissino parametri elevati di qualità e di sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico. Infine, l'articolo citato prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana.
Ciò premesso, rilevato che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con il diritto dell'Unione europea, propone di esprimere un nulla osta sul provvedimento medesimo.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese.
COM(2009)158 def.

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore».
COM(2009)487 def.

Libro verde «Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento».
COM(2009)329 def.

Consulta resoconti
Consulta convocazioni