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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
I Commissione

SOMMARIO

Martedì 11 maggio 2010


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 103 Angeli ed abb., recanti norme in materia di cittadinanza (Deliberazione) ... 15

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 15
ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati) ... 20

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 17

ATTI COMUNITARI:

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM( 2010 ) 61 def. (Seguito dell'esame e rinvio) ... 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale. Emendamenti C. 1524-A Lo Presti (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere) ... 18

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 18
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 24

ERRATA CORRIGE ... 19

I Commissione - Resoconto di martedì 11 maggio 2010


Pag. 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 12.20.


Pag. 15

Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 103 Angeli ed abb., recanti norme in materia di cittadinanza.
(Deliberazione).

Donato BRUNO, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 103 e abbinate, recanti norme in materia di cittadinanza, di cui, nella seduta del 12 gennaio 2010, l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che si concluderà entro il mese di maggio 2010, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti delle autonomie locali e di organizzazioni che operano nel settore interessato, nonché di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2010.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta precedente sono stati accantonati l'articolo aggiuntivo 1.03 (nuova formulazione) del relatore, l'emendamento Giovanelli 4.5, gli articoli aggiuntivi 4.01 (nuova formulazione) e 6.05 del relatore, l'emendamento 13.3 del relatore, gli articoli aggiuntivi 20.01 e 27.01 del relatore, nonché l'emendamento Giovanelli 29.24. Riguardo agli articoli aggiuntivi 6.05 e 27.01 del relatore, avverte che essi sono stati ritirati dal relatore.
Comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 10.100, 17.100, 20-bis.100 e 20-quater.100, finalizzati al coordinamento delle modifiche apportate dalla Commissione al testo nella precedente seduta, nonché una nuova formulazione dell'emendamento 13.3 (vedi allegato 1).
Avverte che, all'articolo aggiuntivo 12.01 del relatore, approvato nella precedente seduta, il riferimento contenuto nel comma 2 deve intendersi all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, anziché, come erroneamente scritto, all'articolo 50, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il testo sarà pertanto corretto di conseguenza.
Ricorda, infine, che al termine della seduta odierna il testo risultante dagli emendamenti e articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ed al Comitato per la legislazione per i pareri di competenza. Nella giornata di giovedì 13 maggio o, se necessario, di domani, si procederà al conferimento del mandato al relatore.
Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza sugli emendamenti accantonati e non ritirati.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti


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o articoli aggiuntivi 1.03 (nuova formulazione), 4.01 (nuova formulazione), 10.100, 13.3 (nuova formulazione), 17.100, 20-bis.100, 20-quater.100 e, limitatamente alla parte ammissibile, 20.01. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Giovanelli 4.5 e 29.24, a condizione che siano riformulati nei termini che illustra (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Oriano GIOVANELLI (PD) accoglie le proposte di riformulazione dei suoi emendamenti 4.5 e 29.24.

Gianclaudio BRESSA (PD) intende svolgere alcune considerazioni di carattere generale, anche considerato che la scorsa settimana non ha avuto la possibilità di essere presente alla votazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.
Preliminarmente, ritiene non corretto il metodo seguito finora: il disegno di legge in esame era già di portata ampia e complessa, nel presupposto che lo stesso Governo avesse valutato preventivamente le questioni di maggiore rilievo da inserire nello stesso. Ci si è invece trovati di fronte ad un numero elevato di nuove proposte emendative del relatore - che presumibilmente sono state definite d'intesa con l'Esecutivo - che pongono una serie di questioni di difficile comprensione.
Si sofferma quindi sul nuovo articolo aggiuntivo 4.01, che reca disposizioni sui farmaci, e che appare a suo avviso ultroneo rispetto alla materia affrontata all'articolo 4 riguardante le modalità di conservazione delle cartelle cliniche. Se vi era una grande urgenza di affrontare la questione, poteva essere inserita nel testo del disegno di legge sin dall'inizio: non vede quindi perché aggiungerlo in questa fase.
Ritiene poi ancora più grave l'emendamento 13.3 del relatore che - rispetto al testo iniziale dell'articolo 13 - inserisce contenuti nuovi che incidono profondamente sull'assetto e le competenze della Corte dei Conti. Al riguardo, pur concordando sulla necessità di riformare in modo vasto la disciplina relativa alla Corte dei Conti, così da avvicinarla quanto più possibile alle strutture di controllo presenti in altri Paesi europei, non ritiene sia questa la strada da seguire. Il Governo avrebbe infatti dovuto porre all'attenzione del Parlamento la questione e non inserire modifiche con queste modalità, soprattutto in considerazione della delicatezza del tema in questione.
Esprime, quindi, il proprio disappunto per il metodo seguito, che sfugge ad ogni criterio di razionalità dei lavori, oltretutto con riguardo ad un provvedimento la cui particolare delicatezza avrebbe richiesto un altro tipo di impostazione.
Fa infine presente che la disponibilità manifestata dal suo gruppo per collaborare ad una formulazione migliorativa del testo deve ora essere rivista in considerazione delle ampie modifiche che si sono volute apportare.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'emendamento 1.03 (nuova formulazione) del relatore, esprime l'avviso che il Parlamento dovrebbe evitare di conferire deleghe legislative al Governo il cui termine ultimo ecceda la durata della legislatura. Ricorda che delegare al Governo la disciplina di una materia è un passo importante, in quanto con la delega il Parlamento rinuncia, per una determinata materia, all'esercizio diretto della funzione legislativa. Proprio per questa sua delicata implicazione, la delegazione legislativa era immaginata, nel disegno costituzionale, come un fatto eccezionale. Oggi è diventata la regola, ma proprio per questo è importante prestare la massima attenzione ad ogni delega, evitando, in particolare, di stabilire un termine eccedente la durata residua della legislatura.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che il nuovo termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, proposto dall'emendamento 1.03 (nuova formulazione) non eccede la durata residua della legislatura. La delega è infatti


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prorogata di diciotto mesi rispetto all'attuale termine.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che la delega eccede la durata della legislatura se si tiene conto anche degli ulteriori due anni concessi al Governo per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, che sono parte integrante della delega vera e propria.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che le considerazioni svolte dal deputato Zaccaria in merito all'inopportunità di prevedere una delega il cui termine ecceda la durata residua della legislatura siano meritevoli di riflessione.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, concorda che il problema esiste, ancorché si tratti di un problema di opportunità e non di legittimità costituzionale.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO dichiara che il Governo non è pregiudizialmente contrario a valutare l'eventuale riduzione del termine per l'esercizio della delega in questione, ma si riserva di farlo ai fini della discussione in Assemblea.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che una delega il cui termine di esercizio iniziale è di un anno dall'entrata in vigore della disposizione di delega dovrebbe essere prorogata al massimo di un altro anno, e non oltre.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e del relatore, l'emendamento 1.03 del relatore sarà posto in votazione nell'attuale nuova formulazione, fermo restando che il Governo e il relatore si riservano di valutare un'eventuale modifica del termine di scadenza della delega ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 1.03 (nuova formulazione) del relatore, l'emendamento Giovanelli 4.5 (nuova formulazione), l'articolo aggiuntivo 4.01 (nuova formulazione) del relatore e l'emendamento 10.100 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento 13.3 (nuova formulazione) del relatore, nel prendere atto della soppressione dei commi 3 e 4 intervenuta nella riformulazione, esprime un giudizio negativo sul comma 2, che in sostanza attribuisce alla Corte dei conti il potere di operare una riforma di se stessa.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 13.3 (nuova formulazione), 17.100, 20-bis.100 e 20-quater.100 del relatore, l'articolo aggiuntivo 20.01 del relatore, limitatamente alla parte ammissibile, nonché l'emendamento Giovanelli 29.24 (nuova formulazione).

Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva e al Comitato per la legislazione per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Atto n. 196.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.


Pag. 18

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ATTI COMUNITARI

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
COM(2010) 61 def.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale.
Emendamenti C. 1524-A Lo Presti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
C. 3446 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.


Pag. 19

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 320 del 6 maggio 2010:
a pagina 41, prima colonna, quarantanovesima riga e a pagina 70, seconda colonna, venticinquesima riga, aggiungere il nome Federico al cognome Testa;
a pagina 44, prima colonna, quarta riga, aggiungere il nome Anna Teresa al cognome Formisano;
a pagina 54, seconda colonna, dopo la trentanovesima riga, deve aggiungersi la parola «(Approvato)»;
a pagina 58, seconda colonna, terza riga, deve leggersi «n. 495» in luogo di «n. 195»;
a pagina 77, seconda colonna, ventinovesima riga, in luogo di «1342 e 1342» deve leggersi «1341 e 1342»;
a pagina 80, prima colonna, ventiduesima riga, in luogo di «(Inammissibile)» deve leggersi (Inammissibile limitatamente alle lettere da a) a e);
a pagina 101, prima colonna, trentaduesima riga, la parola «(Approvato)» è soppressa;
a pagina 101, seconda colonna, terza riga, dopo la parola «congruo» aggiungere le parole «, comunque»;
a pagina 102, seconda colonna, dopo la ventiduesima riga, aggiungere «(Approvato)».

I Commissione - Martedì 11 maggio 2010


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (C. 3209-bis Governo)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 1-bis, questi sono prorogati di novanta giorni;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono definirsi intese ed accordi di cooperazione funzionale ed organizzativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'armonizzazione di iniziative e all'adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis.
1. 03.(Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)


Pag. 21

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La norma di cui al comma 1 si applica anche alle strutture sanitarie private convenzionate.
4. 5. (Nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di farmaci).

Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA.»;
b) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: «per l'adempimento» sono inserite le seguenti: «nonché termini di ritiro delle confezioni in commercio non conformi, se del caso differenziati rispettivamente per aziende titolari dell'AIC, grossisti e farmacie, nei casi in cui non sia possibile concedere l'esaurimento delle scorte.»;
c) all'articolo 129 è aggiunto in fine il seguente comma:
«6. Le comunicazioni inviate attraverso la Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio.»;
d) all'articolo 130, comma 4 le parole: «articolo 111» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 126.»;
e) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
g) la registrazione sua o di un suo delegato alla Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza.»».
4. 01. (Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono adottati sentita la Conferenza Stato-Città.
10. 100. Il Relatore.
(Approvato)

L'articolo 13, è sostituito dal seguente:

Art. 13.
(Adeguamento delle funzioni della Corte dei conti all'evoluzione del quadro ordinamentale).

1. La Corte dei conti a sezioni riunite, ferme restando le altre competenze ad essa attribuite, giudica nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime e la Corte provvede entro i successivi sessanta giorni.
2. La Corte dei conti a sezioni riunite provvede altresì, con i regolamenti indipendenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, a razionalizza e gli strumenti organizzativi e le metodologie di lavoro della Corte medesima per lo svolgimento ottimale delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive


Pag. 22

e di referto al Parlamento. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 62, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogata.
13. 3.(Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2011;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire:
le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2011;
le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2012;
le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
17. 100.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, lettera c), capoverso 7-bis, le parole: ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177,
20-bis. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: due anni di applicazione sono inserite le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
20-quater. 100.Il Relatore
(Approvato)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del


Pag. 23

rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità, all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
20. 01.(Parte ammissibile) Il Relatore
(Approvato)

ART. 24.

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
p) prevedere che le pubbliche amministrazioni favoriscano la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi al procedimento amministrativo, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e di valorizzare pienamente le tecnologie dell'informazione, nonché individuino gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento in particolare alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza.
29. 24.(Nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.
(Approvato)


Pag. 24

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008 (C. 3446 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3446 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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