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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
VIII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 12 maggio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 139

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) ... 142

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 143

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 143
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.
Audizione di rappresentanti della FIAIP e della FIMAA (Svolgimento e conclusione) ... 145

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02879 Mariani: Interventi urgenti per la tutela delle risorse idriche nella provincia di Lucca ... 146
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 151

5-02880 Togni ed altri: Iniziative urgenti per il completamento della bonifica del sito inquinato di Balangero ... 146
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 153

5-02881 Libè e Rao: Misure urgenti per fronteggiare i fenomeni di inquinamento nel lago di Vico ... 147
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 155

VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 12 maggio 2010


Pag. 139

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela LANZARIN (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo del disegno di legge C. 3209-bis recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione», come risultante dagli emendamenti approvati presso la I Commissione.
Il provvedimento, che è volto ad avviare un'opera di semplificazione nell'ottica di una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini, incide in numerose disposizioni sugli ambiti di competenza della VIII Commissione.
Preliminarmente, rileva che gli articoli 5 e 20, rispettivamente in materia di attività edilizia libera e di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono stati soppressi dalla Commissione di merito in quanto contenuti in altri provvedimenti in corso di approvazione al Senato (cosiddetto «decreto-legge incentivi» e legge comunitaria per il 2009).
In primo luogo segnala l'articolo 5-bis che introduce significative modifiche alla disciplina della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1991, n. 241 incidenti anche sui procedimenti in materia ambientale e di lavori pubblici. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 14-ter: il soprintendente si esprime in via definitiva in sede di conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza relativamente all'opera e all'attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica; nei casi in cui la VIA è espressa in sede di conferenza dei servizi, si prevede, al fine di assicurare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti, che l'amministrazione procedente possa far eseguire le attività tecnico-istruttorie per la valutazione di impatto ambientale non ancora eseguite, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni; qualora l'intervento oggetto della conferenza dei servizi sia stato sottoposto con esito positivo alla valutazione ambientale strategica (VAS), i risultati e le indicazioni emerse in sede di tale valutazione, ivi compresi gli adempimenti relativi alle forme di informazione e partecipazione, non potranno essere modificati ai fini della VIA; l'amministrazione procedente, valutate le risultanze della conferenza e le posizioni prevalenti emerse in tale sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, una volta scaduto il termine indicato dalla conferenza medesima per la conclusione dei suoi lavori, ivi compreso il termine previsto al comma 4 dell'articolo 14-ter per la valutazione di impatto ambientale all'interno della stessa conferenza dei servizi. Conseguentemente la previsione per cui si intende acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata viene estesa anche al caso in cui il rappresentante che non ha espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata appartenga alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico


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o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. A tali amministrazioni nel regime vigente è invece riconosciuto il «potere di blocco» dei lavori della conferenza qualora non esprimano la loro volontà in tale sede; modificando la disciplina vigente che prevede solo la responsabilità dirigenziale, la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è valutata anche ai fini della responsabilità amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, fermo restando il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.
Con riferimento alle modifiche introdotte sopra illustrate fa presente che destano perplessità, in primo luogo, le disposizioni relative ai rapporti tra VAS e VIA. Considerato che si tratta di valutazioni che hanno oggetti e caratteristiche completamente diversi (piani e programmi la VAS, progetti la VIA), l'obbligo di utilizzare nella VIA i risultati e le prescrizioni della VAS, senza modificazioni, potrebbe rivelarsi estremamente limitativo per un'amministrazione, specialmente nei casi in cui l'amministrazione competente per la VAS sia diversa da quella competente della VIA, poiché il passaggio di scala e l'analisi concreta delle componenti ambientali crea senz'altro scostamenti per il singolo impianto, rispetto ai risultati della VAS.
In secondo luogo, richiama l'attenzione sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla nuova disposizione che prevede di considerare acquisito l'assenso anche delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nel caso in cui non sia stata espressa definitivamente la volontà di tali amministrazioni. In effetti tale previsione unita a quella del comma 4 dell'articolo 14-ter che prevede la sospensione per soli 90 giorni del termine per la conclusione della conferenza di servizi, nei casi in cui sia richiesta la VIA e ai fini dell'espressione della VIA medesima, potrebbe indurre le amministrazioni, soprattutto qualora manchino elementi di valutazione, ad esprimersi comunque con una VIA negativa. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di considerare i novanta giorni al netto dei casi di interruzione o di sospensione intervenuti nel procedimento di VIA per ottemperare ad obblighi comunitari di pubblicazione degli atti e progetti o a richieste di integrazioni, come peraltro previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che reca la disciplina generale della VIA.
Le novelle all'articolo 14-quater modificano la disciplina degli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi, prevedendo, in primo luogo, che anche i rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, esprimano il dissenso, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi. In secondo luogo, con il nuovo comma 3 dell'articolo 14-quater, si prevede, qualora venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, un'unica procedura, secondo cui è il Consiglio dei Ministri che si pronuncia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali) o in sede di Conferenza unificata (in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali). Se l'intesa non è raggiunta la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Tali disposizioni non si applicano per le leggi regionali che ratificano le intese con le altre regioni e per le infrastrutture strategiche.
L'articolo 5-bis del testo in esame, integrando l'articolo 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990 prevede che attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, non solo le disposizioni concernenti la dichiarazione


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di inizio attività e il silenzio assenso, ma anche quelle in materia di conferenza dei servizi.
Il successivo articolo 5-ter introdotto durante l'esame presso la I Commissione, reca, quindi, una serie di misure di semplificazione della normativa in materia ambientale e paesaggistica. La prima di tali misure, contenuta nel primo comma dell'articolo in discorso, esenta chi sia in possesso della concessione demaniale marittima o lacuale - da rilasciarsi nel rispetto della disciplina paesaggistica ed ambientale - dal dover ottenere qualsiasi ulteriore titolo abilitativo, edilizio o demaniale, per la realizzazione di una serie ben delimitata di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto, come «punti d'ormeggio», pontili galleggianti a carattere stagionale, e le opere di apprestamento di servizi complementari.
Il successivo comma 2 dell'articolo in esame, reca quindi una semplificazione positiva e opportuna, laddove prevede, in buona sostanza, con una modifica alla legge urbanistica del 1942, che in presenza di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi strumenti attuativi non debbano essere nuovamente sottoposti a VAS quando non comportino variante e il piano urbanistico definisca, fra l'altro, l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti.
Ancora con riferimento all'articolo 5-ter, introdotto durante l'esame presso la I Commissione, osserva, infine, che la semplificazione prevista dal comma 3, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, esclude il parere del Soprintendente quando siano stati precedentemente approvati piani paesaggistici che contengano specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, nonché in caso di positiva verifica dell'avvenuto adeguamento a tali piani degli strumenti urbanistici. Ritiene che si tratti di una semplificazione positiva che interviene su una fattispecie che, peraltro, già prevedeva un parere non vincolante, anche se pur sempre obbligatorio. Sotto questo profilo, appare evidente lo snellimento procedurale che con il comma in esame si produce, senza abbassare in alcun modo il livello di tutela dei beni paesaggistici considerati.
L'articolo 6-bis reca disposizioni in materia di semplificazioni in materia di appalti. In particolare attraverso modifiche all'articolo 140 del codice degli appalti, recante procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, si prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, nei casi sopra citati, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Attualmente il codice prevede solo la facoltà per la stazione appaltante di procedere nel senso sopra indicato, a condizione che tale facoltà sia stata indicata nel bando di gara.
Un'ulteriore semplificazione che interviene positivamente su una materia di competenza della Commissione è quella prevista all'articolo 12, modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, che reca norme dirette ad accelerare e semplificare le attività dello sportello unico dell'edilizia attraverso l'uso di strumenti telematici. In particolare, il nuovo testo approvato dalla I Commissione prevede che lo sportello eserciti le proprie funzioni (accettazione delle domande, delle dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente; inoltro della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, eccetera) con le modalità telematiche individuate dal decreto-legge n. 4 del 2006 con riferimento al modello unico digitale per l'edilizia. L'articolo assicura, comunque, l'interoperabilità di tali modalità tecniche con quelle di funzionamento dello sportello unico delle attività produttive di cui al decreto-legge n. 112 del 2008.
Infine, l'articolo 20-ter, inserito dalla I Commissione, modifica il decreto legislativo


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n. 151 del 2005, recante norme in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, si tratta di due modifiche aggiuntive che intervengono sull'allegato 1B del citato decreto legislativo, recante un elenco esemplificativo di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della applicazione della disciplina in questione; si tratta delle apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria e di quelle per il condizionamento, nonché delle apparecchiature per il test di fecondazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che sia certamente giusto introdurre misure legislative capaci di snellire e velocizzare le procedure amministrative. Osserva, tuttavia, che mentre si procede nella direzione della loro semplificazione, sia necessario operare per garantire l'obiettivo altrettanto importante dell'efficienza nell'azione delle pubbliche amministrazioni, se davvero si vuole tenere insieme, da un lato, l'interesse dei cittadini e delle imprese ad una risposta rapida da parte della pubblica amministrazione, dall'altro, la capacità di quest'ultima di tutelare beni importanti come quelli ricadenti in materia ambientale o paesaggistica.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta della Commissione, già convoca al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
C. 3446 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, presidente, sostituendo il relatore impossibilitato ad intervenire in seduta, osserva, preliminarmente, che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli, di cui, i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Bosnia-Erzegovina. L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a euro 6.940 annuo a decorrere dal 2010, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA), concluso a Lussemburgo il 16 giugno 2008 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica.
Per quanto riguarda più strettamente i profili di competenza della VIII Commissione Ambiente, fa presente che l'Accordo, finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea, prevede, tra l'altro, il diritto di consociate e filiali comunitarie di acquistare, locare e utilizzare proprietà immobiliari nel territorio della Bosnia-Erzegovina e di godere dei diritti derivanti da tali proprietà; si prevede, al riguardo, che le norme sullo stabilimento non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo, con salvaguardia, tuttavia, dell'Accordo sullo spazio aereo comune europeo. È altresì prevista la cooperazione nel settore dell'energia, compresa la sicurezza nucleare, nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla ratifica ed attuazione del Protocollo di Kyoto.


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Ricorda, al riguardo, che la Commissione europea, nell'ultima relazione - che è stata pubblicata il 14 ottobre 2009, nell'ambito del pacchetto allargamento, e che fa riferimento al periodo 1o ottobre 2008-15 settembre 2009, ha rilevato che la Bosnia-Erzegovina dovrà impegnarsi in modo particolare per quanto riguarda la circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, le politiche sociali e occupazionali, gli aiuti di Stato, l'energia e l'ambiente.
Anche alla luce delle difficoltà segnalate dagli organismi comunitari e nella speranza che ogni forma di Accordo possa facilitare e promuovere l'ulteriore sviluppo democratico ed economico del Paese, propone che la Commissione si esprima nel senso di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta della Commissione, già convoca al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 11.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
C. 3446 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Manuela LANZARIN (LNP), relatore, formula una proposta di parere (vedi allegato 1).

Ermete REALACCI (PD) chiede che la Commissione sospenda la seduta in attesa del rappresentante del Governo.

Angelo ALESSANDRI, presidente, fa presente che la presenza del Governo anche se opportuna, non è da ritenersi necessaria ai fini dell'espressione del prescritto parere. Ritiene, comunque, di poter accedere alla richiesta del deputato Realacci, sospendendo brevemente la seduta per verificare l'eventuale disponibilità del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.

Raffaella MARIANI (PD) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo non tanto per ragioni di carattere strumentale ed ostruzionistico quanto perché non permette di avere un confronto sulle osservazioni che il gruppo del Partito


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Democratico intende svolgere in ordine ad alcune novità introdotte con il provvedimento in esame. Sottolinea, quindi, che l'assenza del Governo dimostra una mancanza di sensibilità rispetto alla delicatezza delle tematiche affrontate. Chiede, inoltre, alla relatrice se non è possibile trasformare in condizioni quanto richiesto come osservazioni

Chiara BRAGA (PD) svolge alcune considerazioni in ordine al contenuto del provvedimento così come modificato dagli emendamenti approvati. In primo luogo ritiene che le modifiche apportate in tema di procedimento relativo alla conferenza dei servizi presentino talune criticità sia in relazione all'introduzione di vincoli nei rapporti tra due procedure, quali la VIA e la VAS, aventi oggetto e presupposti distinti, sia in relazione alla possibilità di ritenere acquisito in sede di conferenza dei servizi il consenso dell'amministrazione ambientale sulla VIA qualora lo stesso non sia espresso nei termini prescritti. Rileva, infatti, soprattutto rispetto a quest'ultimo profilo, come sussistano perplessità sia di ordine costituzionale sia di rispetto della normativa comunitaria nel prevedere che il parere dell'amministrazione ambientale sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche possa essere espresso in maniera implicita e non espressa. Sottolinea, inoltre, che la possibilità di un intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri in caso di dissenso tra un'amministrazione e la regione o tra più amministrazioni o regioni, rischia di risultare lesivo delle competenze delle regioni. Ritiene, in merito a quanto previsto dall'articolo 5-ter - dove si prevede l'esenzione a chi sia in possesso della concessione demaniale marittima o lacuale dal dover ottenere qualsiasi ulteriore titolo abilitativo, edilizio o demaniale per la realizzazione di una serie ben delimitata di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto - che tale normativa sia eccessivamente semplicistica e lesiva delle competenze regionali. Infine, in ordine alla modifica introdotta dall'articolo 5-ter, comma 3, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, secondo la quale è escluso il parere del Soprintendente quando siano stati precedentemente approvati piani paesaggistici, sottolinea come molte regioni non siano ancora dotate di piani paesaggistici e che tale modifica interviene non solo per gli interventi di lieve entità, per i quali la VIII Commissione si è espressa favorevolmente nel parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica riguardante le procedure semplificate di autorizzazione paesaggistica, ma riguarda tutti gli interventi, anche quelli di maggiore entità.

Raffaella MARIANI (PD) sottolinea nuovamente che la richiesta di sospendere la seduta in ragione dell'assenza del Governo non era connessa ad intenti ostruzionistici legati alla volontà di voler ritardare l'espressione del prescritto parere quanto alla necessità di avere un confronto serio e costruttivo su tali tematiche con il Governo. Nel merito ritiene quanto mai inopportuno le modalità con le quali la maggioranza apporta importanti modifiche alla disciplina relativa agli appalti, inserendole in provvedimenti di diversa natura, perdendo, con ciò, la possibilità di una valutazione organica e complessiva della materia. Occorrerebbe, invece, che la Commissione Ambiente, che ha la competenza primaria su tali tematiche, svolgesse una riflessione approfondita in merito esaminando complessivamente, attraverso un'iniziativa legislativa ad hoc, le relative problematiche.

Ermete REALACCI (PD) intende manifestare la propria profonda preoccupazione per le modifiche apportate dal provvedimento in esame su alcune questioni di particolare rilevanza per la legislazione ambientale. Rileva, infatti, che se certamente corrisponde al vero che occorre introdurre strumenti che forniscano certezza in ordine alla realizzazione delle opere pubbliche, non occorre dimenticare che il motivo principale per cui tali opere non vengono realizzate è perché esiste una carenza di risorse finanziarie da destinare a tale fine e non perché non sono intervenute


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le autorizzazioni necessarie. Ritiene, inoltre, che emerga chiaramente una certa confusione in ordine alla distinzione tra la procedura di VIA e quella di VAS, l'una attinente al progetto, l'altra relativa al programma. Ritiene, altresì, che, in ordine alle procedure di autorizzazione paesaggistica, non possa essere posto sullo stesso piano il parere delle sovraintendenze con quello delle altre amministrazioni. Chiede, infine, che quanto previsto come osservazioni nella proposta di parere presentata dal relatore sia trasformato in condizioni.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ribadisce che se è certamente opportuno introdurre misure legislative capaci di snellire e velocizzare le procedure amministrative, resta, tuttavia, importante garantire l'efficienza nell'azione delle pubbliche amministrazioni; questo al fine di contemperare, da un lato, l'interesse dei cittadini e delle imprese ad una risposta rapida, e dall'altra, la capacità dell'amministrazione di tutelare beni estremamente rilevanti quali quelli ricadenti in materia ambientale o paesaggistica. Annuncia, quindi, il voto di astensione del gruppo dell'Italia dei valori sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Tommaso FOTI (PdL) ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore potranno essere senz'altro valutate e prese in considerazione dalla Commissione di merito. Allo stesso tempo, ritiene che vada mantenuta al provvedimento la priorità rappresentata dallo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative, anche di quelle relative al funzionamento dello sportello unico o della conferenza dei servizi che, fino ad oggi, non hanno conseguito i risultati attesi. Conclude, esprimendo condivisione sull'esigenza di preservare un corretto equilibrio di competenze fra lo Stato e le regioni, anche se, a suo avviso, nel caso in questione non si corre il paventato rischio di una interferenza nelle competenze regionali di una legislazione statale che è volta a garantire uniformità e snellezza delle procedure amministrative su tutto il territorio nazionale.

Manuela LANZARIN (LNP), in relazione alle osservazioni svolte, ribadisce la proposta di parere presentata ritenendo che il provvedimento, conservando i vincoli ambientali e paesaggistici, introduce taluni aggiustamenti alla normativa riguardante la Conferenze dei servizi al fine di rendere più celeri ed efficienti le procedure per la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti della FIAIP e della FIMAA.
(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo RIGHI, presidente nazionale della FIAIP e Valerio ANGELETTI, presidente nazionale della FIMAA, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.


Pag. 146

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Vincenzo GIBIINO (PDL) e Pierluigi MANTINI (UdC).

Paolo RIGHI, presidente nazionale della FIAIP e Valerio ANGELETTI, presidente nazionale della FIMAA forniscono ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.40.

Roberto TORTOLI, presidente, avverte che si procederà allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno e che, come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02879 Mariani: Interventi urgenti per la tutela delle risorse idriche nella provincia di Lucca.

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la cortese risposta, di cui si dichiara, tuttavia, insoddisfatta. Pur ricostruendo, infatti, accuratamente, la vicenda oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo, tale risposta elude la domanda di fondo posta al Ministero dell'ambiente e cioè quali siano le iniziative che si intendono assumere per rimuovere il veto opposto dal comune di Lucca, vale a dire da uno solo dei venti soggetti partecipanti all'accordo di programma sottoscritto nel gennaio 2006 per la tutela delle risorse idriche del bacino del Serchio e degli acquiferi della piana lucchese. Allo stesso modo, considera grave che il Ministero non abbia ritenuto di prendere posizione su alcune proposte avanzate dai rappresentanti della regione Toscana, che avrebbero garantito, quantomeno, di porre rimedio ai gravi fenomeni di subsidenza che stanno mettendo a rischio la sicurezza e la stabilità di numerose abitazioni civili ed edifici pubblici nei comuni di Capannoni e di Porcari. Conclude, richiamando il Ministero dell'ambiente alla necessità di mantenere fede agli impegni assunti, assumendosi le responsabilità necessarie a risolvere la situazione e rifuggendo ogni tentazione di revocare gli stanziamenti già impegnati con il pretesto della mancanza di unanimità fra i sottoscrittori del citato Accordo di programma.

5-02880 Togni ed altri: Iniziative urgenti per il completamento della bonifica del sito inquinato di Balangero.

Renato Walter TOGNI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.


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Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Renato Walter TOGNI (LNP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta fornita, di cui si dichiara soddisfatto.

5-02881 Libè e Rao: Misure urgenti per fronteggiare i fenomeni di inquinamento nel lago di Vico.

Mauro LIBÈ (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Mauro LIBÈ (UdC), replicando, dichiara di accogliere positivamente le indicazioni fornite dal rappresentante del Governo in ordine agli interventi effettuati per garantire il territorio e le popolazioni rispetto ai rischi derivanti dai fenomeni di inquinamento evidenziati con il proprio atto di sindacato ispettivo. Nel prendere atto, inoltre, dei risultati delle indagini fin qui condotte sui valori delle sostanze inquinanti, richiama il Governo sull'assoluta necessità di proseguire nelle attività di monitoraggio e di vigilanza, a garanzia dell'ambiente e della salute dei cittadini, che hanno il diritto non solo di essere tutelati dal punto di vista della salute, ma anche di essere informati e rassicurati sulla serietà dei controlli effettuati.

Roberto TORTOLI, presidente, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 15.05.

VIII Commissione - Mercoledì 12 maggio 2010


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. (C. 3209-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione
premesso che
l'articolo 5-bis concernente disposizioni in materia di conferenza di servizi, che incide sulle competenze della VIII Commissione nelle materie ambiente e lavori pubblici, ha lo scopo di accelerare il procedimento amministrativo di approvazione delle opere e sbloccare quelle situazioni ove, a causa dell'inerzia di alcune amministrazioni, le conferenze di servizi non riescono ad adottare le relative determinazioni di conclusione del procedimento;
la determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata in sede di conferenza di servizi deve in ogni caso garantire la tutela dell'ambiente e la sostenibilità ambientale degli interventi;
i procedimenti di VAS e VIA hanno oggetti e caratteristiche completamente diversi (piani e programmi la VAS, progetti la VIA) e pertanto diversi sono anche i risultati e le prescrizioni cui si perviene con le due procedure. L'obbligo di utilizzare nella VIA i risultati e prescrizioni della VAS, senza modificazioni, potrebbe rivelarsi estremamente limitativo per un'amministrazione, specialmente nei casi in cui l'amministrazione competente per la VAS sia diversa da quella competente della VIA, poiché nel passaggio dall'analisi del piano all'analisi del progetto si possono determinare scostamenti rispetto ai risultati della VAS, in particolare nei casi in cui non vi sia coincidenza tra le amministrazioni competenti dei due procedimenti;
la previsione dell'acquisizione dell'assenso anche delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità i cui rappresentanti non abbiano espresso definitivamente la volontà delle rispettive amministrazioni e la natura perentoria del termine di 90 giorni per la sospensione della conferenza di servizi nei casi in cui sia richiesta la VIA e ai fini della VIA medesima, potrebbero indurre le amministrazioni competenti ad esprimersi comunque con una valutazione di impatto ambientale negativa;
andrebbe quindi valutata - al fine di evitare i rischi di cui sopra - l'opportunità di fare salvi, nel computo dei novanta giorni, i casi di interruzione e sospensioni intervenute nel procedimento di VIA per ottemperare ad obblighi comunitari di pubblicazione degli atti e progetti o a richieste di integrazioni di dati, come peraltro previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che reca la disciplina generale della VIA;


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nell'ambito della regolamentazione del dissenso da parte delle amministrazioni, si ritiene opportuno, da una parte esplicitare l'ambito oggettivo della regolamentazione di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che è quello delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, e dall'altra escludere espressamente dall'applicazione della nuova disciplina i casi di localizzazione delle opere di interesse statale, già oggetto di una normativa a carattere speciale recata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 9 della legge n. 537/93;
sarebbe necessario intervenire anche in materia di semplificazione delle procedure riguardanti la gestione e la rintracciabilità dei rifiuti pericolosi, soprattutto quando si tratti di determinate categorie meno avvantaggiate e da tutelare, come quelle degli artigiani, dei piccoli Comuni e degli agricoltori, che al momento soffrono in maniera eccessiva il peso e gli oneri dei numerosi procedimenti burocratici che l'attuale normativa di settore prevede;
si valuta positivamente la semplificazione che prevede che, in presenza di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi strumenti attuativi non debbano essere nuovamente sottoposti a VAS quando non comportino variante e il piano urbanistico definisca, fra l'altro, l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti;
si valuta altresì positivamente la modifica all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 5-ter, dispone la non obbligatorietà del parere del soprintendente quando l'area interessata dall'intervento sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio contenute nel piano paesaggistico;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire alla fine del comma 4-bis dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera c), le parole: «, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare anche il comma 4 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo dopo le parole «per un massimo di novanta giorni» le parole: «da computarsi al netto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute»;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 5-bis, comma 3, lettera b), sostituendo le parole: «e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni» con le seguenti: «e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale;
d) valuti la Commissione di merito nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa messo in atto in collaborazione con il Governo, di favorire


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un dialogo con i Ministeri competenti, affinché siano adottati specifici decreti ministeriali che prevedano una semplificazione delle procedure ed un contenimento dei costi nella gestione dei rifiuti delle aziende agricole, di quelle artigiane e dei piccoli comuni, nonché l'individuazione di un sistema di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani che garantisca una gestione equilibrata di tali rifiuti, ma che non costituisca un aggravio economico per le imprese e per i cittadini e che assicuri la concorrenza tra le aziende di gestione dei rifiuti.


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ALLEGATO 2

5-02879 Mariani: Interventi urgenti per la tutela delle risorse idriche nella provincia di Lucca.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Mariani e riguardante Accordo di Programma per la tutela delle risorse idriche del Serchio del 28 gennaio 2006, si rappresenta quanto segue.
Si conferma in premessa che in data 28 gennaio 2006 era stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la «Tutela delle Risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della Piana Lucchese di Capannori e Porcari e del Padule di Bientina», finalizzato a garantire:
1) il miglioramento della qualità delle acque del fiume Serchio;
2) la tutela della quantità delle acque del fiume stesso;
3) il riequilibrio del Bilancio Idrico dell'acquifero della Piana di Lucca e del Padule di Bientina,
per la progressiva soluzione delle problematiche connesse ai fenomeni di subsidenza.

All'Accordo erano intervenuti: il Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio, la Regione Toscana, le Province di Lucca e Pisa, il Comune di Lucca, le Autorità di bacino dell'Arno e del Serchio, le Autorità d'ambito 1 e 2, l'Associazione industriali di Lucca, l'ARPAT ed altri comuni ed enti dell'area interessata dagli interventi.
Tale Accordo prevedeva una serie di impegni correlati tra tutti i soggetti intervenuti che si riportano di seguito:
1) la realizzazione della rete fognaria della città di Lucca fino all'immissione nel costruendo collettore, che recapiterà i reflui all'impianto di depurazione di San Jacopo a Pisa, secondo i programmi dell'ATO 2;
2) la ristrutturazione dell'impianto di depurazione di Casa del Lupo, gestito dagli industriali tramite la società Aquapur multiservizi s.p.a, con attivazione del trattamento terziario per il riutilizzo industriale dei reflui depurati;
3) la realizzazione dell'impianto di depurazione di Pescaglia e della rete fognaria di Montecarlo;
4) la bonifica della discarica di Diecimo in Comune di Borgo a Mozzano;
5) la riduzione degli emungimenti che producono subsidenza o miglioramento del bilancioidrogeologico tramite:
ricorso a nuovi pozzi in zone esenti dal pericolo della subsidenza ed opere idrauliche di collegamento col sistema acquedottistico;
riduzione dei consumi idrici industriali attraverso l'adozione di tecnologie più parsimoniose; riutilizzo dei reflui ricuperati dal depuratore di Casa del Lupo; sospensione degli emungimenti da falda nei mesi invernali (15 ottobre-15 giugno), utilizzando acque di superficie prelevate dal Serchio (210 l/s), per un totale di 4,4 Mm3, trasferite tramite tratti di reti idrauliche esistenti, adeguatamente riabilitate;
ravvenamento artificiale delle falde soggette a subsidenza con circa 5 Mm3 all'anno nel periodo 15 ottobre-15 giugno


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(240 l/s), al fine di compensare i prelievi idropotabili, utilizzando il medesimo schema idraulico.

Il costo complessivo dell'Accordo ammontava a 66,6 milioni di euro, di cui 24 milioni a carico del Ministero.
Ebbene, è accaduto che il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo, nella seduta del 22 dicembre 2009, su proposta della Regione Toscana ha deciso di chiudere l'Accordo per sottoscriverne contestualmente due nuovi, distinguendo così i diversi interventi: un accordo per gestire la subsidenza e un altro per realizzare la fognatura e la depurazione.
Il Ministero dell'ambiente non si è opposto a questa nuova soluzione, concordando con la proposta dell'Assessore all'Ambiente della Regione Toscana; viceversa, nella stessa sede, il Comune di Lucca ha manifestato il proprio dissenso, ponendosi in posizione critica e diffidando le amministrazioni dall'assumere iniziative di sostituzione o modificazione dell'Accordo pregresso.
A fronte di questa situazione di contrasto sul territorio tra Regione e Comune, il Ministero dell'ambiente ha ritenuto di promuovere un'azione costruttiva, ritenendo inderogabile, al fine di dare una valida soluzione alla revisione dell'Accordo di Programma, la ricerca dell'unanimità delle posizioni dei soggetti sottoscrittori. Pertanto, con nota del 4 marzo 2010 è stato promosso invito alla Regione Toscana a farsi parte attiva nella ricerca di una soluzione tecnica partecipata sul sistema Serchio/Canale Nuovo.
Attualmente, dunque, si attendono nuove determinazioni per dar seguito così all'Accordo a suo tempo già finanziato dal Ministero, nella convinzione che occorre conseguire una linea comune di intervento, affinché tutte le autorità competenti possano condividere l'assunzione delle scelte tecniche da intraprendersi.


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ALLEGATO 3

5-02880 Togni ed altri: Iniziative urgenti per il completamento della bonifica del sito inquinato di Balangero.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Togni ed altri, riguardante la bonifica da amianto del Sito di Interesse Nazionale di Balangero, si rappresenta quanto segue.
Il sito di cui parliamo è stato inserito tra quelli da bonificare di interesse nazionale con la Legge n. 426/98 ed è stato perimetrato con decreto ministeriale del 10 gennaio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2000).
La Legge 27 marzo 1992 n. 257 recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», all'articolo 11, ha previsto il risanamento della miniera di Balangero e ne ha dettato le relative modalità di esecuzione. Così, ai sensi della predetta Legge, in data 29 dicembre 1992 fu sottoscritto un primo Accordo di Programma tra il Ministero del Commercio, dell'industria e dell'artigianato, il Ministero della sanità, la Regione Piemonte, la Comunità Montana delle Valli di Lanzo, il Comune di Balangero, il Comune di Corio e la Provincia di Torino.
Per la realizzazione di studi e progetti, e per l'esecuzione delle opere necessarie al risanamento e allo sviluppo ambientale della ex-miniera di amianto di Balangero e Corio, opera dal 1995 in Convenzione con la Regione Piemonte la R.S.A. S.r.l. (Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale della ex miniera di amianto di Balangero e Corio), di proprietà interamente pubblica.
Riguardo alla sistemazione idrogeologica e idraulica del lato Balangero, gli interventi previsti nell'ambito del programma finalizzato al dissesto idrogeologico di aprile 2009 si sono conclusi il 31 luglio 2009. È stata effettuata la gara di progettazione, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 gennaio 2010. Il progetto è stato consegnato alla R.S.A. ed è attualmente in fase di valutazione tecnica.
Sulla sistemazione, sempre sotto il profilo idrogeologico, della discarica lapidea-stabilimenti zona Est - lato Balangero - sono in fase di ultimazione gli interventi d'emergenza, di messa in sicurezza. Tali attività prevedono la realizzazione di opere di rimodellamento, la regimazione idraulica, la copertura e la rivegetazione nell'area della discarica lapidea limitrofa agli ex stabilimenti di produzione (versante Balangero).
Nel maggio 2009, sono terminati e sono stati collaudati i lavori di sistemazione statica, idrogeologica e idraulica della discarica lapidea-versante Corio.
Nell'aprile 2007 erano terminate le opere di consolidamento del Corpo I-Silos e sono proseguite le attività di monitoraggio. A seguito della Conferenza dei Servizi Istruttoria di dicembre 2009, sulla base delle considerazioni effettuate si è proceduto ad avviare la revisione della progettazione della messa a terra dei silos.
Sono terminati i lavori di messa in sicurezza e bonifica sulle vasche principali del Rio Pramollo, mentre, è in fase di affidamento la progettazione dello svuotamento delle vasche e la creazione dei bacini di contenimento delle acque, nonché del volume confinato, sulla base dello Studio di fattibilità redatto.


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Proseguono le indagini per la caratterizzazione dell'intero sito ed è in corso di predisposizione la valutazione del fondo naturale.
Riguardo alla segnalazione di macchinario inattivo presente nell'area, la Regione Piemonte ha riferito che trattasi di un escavatore Caterpillar 365, con braccio operativo munito di cesoia di lunghezza pari a 34 metri è di proprietà della ditta Salpa s.r.l., soggetto privato proprietario degli impianti e dei beni mobili.
Predisposta l'attività preliminare per procedere alla demolizione degli impianti, si resta in attesa dell'approvazione del Piano di Lavoro. La Società R.S.A. srl dispone direttamente di veicoli e mezzi d'opera che vengono quotidianamente impiegati nelle attività di monitoraggio, logistica, manutenzione e completamento degli interventi di ingegneria naturalistica.
Le risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il SIN di «Balangero», a valere sui fondi del decreto ministeriale n. 468/01, ammontano a complessivi euro 11.775.217,29. Il sopracitato importo, per effetto della sottoscrizione, da parte della Regione Piemonte, di un mutuo a condizioni più vantaggiose rispetto a quanto previsto dal su indicato decreto ministeriale n. 468/01, risulta rideterminato in euro 12.931.331,74, già nella disponibilità della Regione Piemonte.
Alla data del 31 dicembre 2009, a fronte della suddetta disponibilità finanziaria, pari ad euro 12.931.331,74, la Regione Piemonte ha comunicato di aver impegnato euro 9.066.989,02 e speso complessivi euro 8.066.089,02.
Al fine di fornire un quadro esaustivo delle attività poste in essere dal Dicastero dell'Ambiente per il SIN di «Balangero», si segnala che, in data 18 dicembre 2007, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma «per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio», tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Balangero ed il Comune di Corio.
Il predetto Accordo di Programma prevede la realizzazione di una serie di interventi (sezione attuativa), per un valore complessivo pari ad euro 8.171.537,60, a valere su quota parte delle risorse assentite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il predetto decreto ministeriale n. 468/01. Prevede l'individuazione di ulteriori interventi finalizzati al completamento della bonifica (sezione programmatica). Il finanziamento di tali interventi programmati è stimato in euro 24.000.000,00, e sarà assicurato:
1. per euro 3.603.679,70, dal saldo delle risorse assentite dal Dicastero dell'Ambiente con il suddetto decreto ministeriale 468/01 e già nella disponibilità della Regione Piemonte;
2. per euro 11.217.976,17, da risorse statali, ad oggi, ancora da reperire;
3. per euro 9.178.344,14, da risorse della Regione Piemonte, ad oggi, ancora da reperire.


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ALLEGATO 4

5-02881 Libè e Rao: Misure urgenti per fronteggiare i fenomeni di inquinamento nel lago di Vico.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Libè e Rao, concernente la presenza di inquinanti nel lago di Vico, si rappresenta quanto segue.
Le problematiche concernenti il Lago di Vico sono da tempo all'attenzione del Ministero dell'ambiente che, con diverse note, ha richiesto agli Enti locali e all'ARPA Lazio di fornire dettagliate notizie sulle condizioni ambientali e sanitarie del lago e dei territori ad esso prospicienti.
Nelle acque del Lago di Vico, utilizzate prevalentemente per l'approvvigionamento idropotabile dei Comuni di Caprarola e Ronciglione, a seguito di diverse segnalazioni, è stata rilevata dall'ASL di Viterbo e dall'ARPA Lazio, la presenza di alghe potenzialmente tossiche, appartenenti al genere delle Planktothrix Rubescens, comunemente denominata alga rossa, e sono stati riscontrati elevati valori di arsenico, sostanze tossiche e cancerogene.
A seguito di tali problematiche, nel corso del primo trimestre del 2008, è stato attivato un tavolo tecnico dalla Provincia di Viterbo per le attività di controllo al degrado delle acque del Lago di Vico; nella stessa sede è stato promosso e avviato un progetto di monitoraggio del bacino lacustre, che si è protratto per tutto il 2009 e per i primi mesi del 2010.
In relazione alle caratteristiche delle acque, si rileva che la campagna di monitoraggio conferma la presenza fioriture algali di Planktothrix rubescens, così come rilevato dalle analisi effettuate su campioni prelevati in tempi e punti diversi.
Il costante controllo, attuato oltre che dall'Arpa, anche dall'ISS e dall'Università della Tuscia, ha determinato verifiche sui parametri chimico fisici delle acque sia in superficie che in profondità e sui sedimenti. Infatti, nel punto di massima profondità sono stati rilevati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i parametri cadmio, nichel ed arsenico, superamenti confermati anche in data 1o aprile 2010 a seguito di ulteriori campionamenti di sedimento effettuati in punti differenti.
La Provincia di Viterbo, con riferimento ai dati ambientali e di qualità raccolti a seguito delle attività svolte fino ad ora, ha precisato quanto segue.
La cospicua presenza di arsenico nelle acque e nei sedimenti è da considerare componente naturale delle rocce vulcaniche che contraddistinguono il Lago di Vico, ma devono considerarsi anche altre cause, quali le attività agricole intensive, poiché l'arsenico è ampiamente utilizzato come composto legante di numerosi erbicidi, pesticidi e insetticidi e le attività del Centro di Produzione di Ordigni Bellici N.B.C di Santa Lucia (Comune di Ronciglione) del Ministero della Difesa.
Con riferimento alla potabilità delle acque, sono stati investiti del problema, i Sindaci dei Comuni di Caprarola e Ronciglione, in quanto gestori del servizio, la ASL di Viterbo, l'ARPA Lazio e la società TALETE S.p.A., società interamente pubblica partecipata da Enti Locali (Comuni e Provincia), per la gestione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
In relazione al parametro arsenico, l'ASL di Viterbo ha fatto presente che i


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valori riscontrati, a seguito di prelievi effettuati presso le fontane pubbliche e le stazioni di filtraggio negli ultimi tre anni, non rappresentano un rischio sanitario per la popolazione interessata. Non è mai stato superato, infatti, il valore di 50 ug/l, fissato dalla Regione Lazio in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo n. 31 del 2001 (in tema di qualità delle acque destinate al consumo umano), limite massimo che indica un valore non pericoloso per la salute umana.
Quanto alle tossine algali, ad oggi, i controlli evidenziano livelli di tossine presenti nei campioni di acqua potabile inferiori ai limiti stabiliti per legge. In relazione alla problematica evidenziata dall'interrogazione è stato disposto un potenziamento degli impianti di potabilizzazione e la società TALETE S.p.A., coordinata dalla Provincia di Viterbo, in collaborazione con i Comuni, sta effettuando la revisione degli impianti.
Occorre aggiungere, sempre in relazione alla presenza di alghe tossiche, che allo stato attuale non si evidenzia un reale pericolo per i frequentatori saltuari del Lago di Vico, così come confermato dai dati sulla balneabilità dell'ARPA Lazio, la quale ha prescritto l'inopportunità di immergersi in acqua in periodi di fioritura algale, solitamente il periodo invernale, e in periodi di utilizzo di fitofarmaci nelle colture intensive di nocciolo e castagno.
Da quanto sopra, emerge che la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, i Comuni interessati e gli organismi tecnici competenti (ARPA Lazio, ASL di Viterbo, Istituto Superiore di Sanità) stanno continuando con le attività di monitoraggio e studio, per verificare costantemente la qualità delle acque del Lago di Vico e predisponendo tutti gli interventi necessari per preservarne l'equilibrio ecologico, anche a tutela della salute pubblica.
In particolare, si sottolinea che l'Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo ha avviato una ricognizione dei sistemi di scarico dei liquami presenti sul lago, al fine di stabilire la loro conformità con le normative vigenti in materia.
Il Ministero dell'ambiente, nel mettere in rilievo le attività poste in essere dalle autorità pubbliche competenti, esprime il proprio impegno a fornire il supporto necessario, sia in relazione alle azioni di monitoraggio, sia con riferimento agli interventi opportuni per ridurre le criticità riscontrate, al fine di raggiungere il pieno risanamento delle acque del lago di Vico.

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