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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
VIII Commissione

SOMMARIO

Martedì 18 maggio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 221

VIII Commissione - Resoconto di martedì 18 maggio 2010


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale.
Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela LANZARIN (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alla V Commissione, sul testo unificato delle proposte di legge C. 3261, C. 3262 e C. 3299 recanti disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale.
Al riguardo, ricorda che la disciplina sulla suddetta ripartizione è recata dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a norma del quale la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale è utilizzata dallo Stato medesimo per interventi straordinari per: 1) fame nel mondo; 2) calamità naturali; 3) assistenza ai rifugiati; 4) conservazione di beni culturali. I criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, poi modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 2002, che ha indicato i criteri di ammissibilità degli interventi, individuando le categorie di destinatari delle risorse e le caratteristiche degli interventi da realizzare, nonché definendo l'iter di adozione del provvedimento di ripartizione della suddetta quota.
Fa presente che nella più recente esperienza applicativa dell'illustrata disciplina si sono evidenziati taluni profili di criticità, al punto che già la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2000, indicando i criteri di esame e di selezione delle istanze di contributo da ammettere alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, aveva, infatti, evidenziato che «l'esperienza


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del primo biennio di attuazione della normativa ha messo in luce alcune problematiche che richiederanno una rivisitazione ed un aggiornamento delle norme regolamentari, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni di Camera e Senato sugli schemi di DPCM di ripartizione per gli anni 1998 e 1999». In particolare sono state riscontrate difformità di valutazione - tra la Presidenza del Consiglio, che predispone lo schema di decreto di ripartizione, e le Commissioni bilancio di Camera e Senato, che formulano un parere su tale schema - in ordine alla ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse finalità indicate nella legge n. 222 del 1985 e agli interventi da finanziare nell'ambito delle singole finalità, con riferimento anche alle caratteristiche dei soggetti beneficiari dei finanziamenti e alla ripartizione territoriale degli stessi.
Aggiunge che è stata altresì registrata la problematicità della riduzione delle risorse devolute alla diretta gestione statale al fine di assicurare copertura finanziaria a diversi provvedimenti legislativi di spesa, creando così difficoltà nel finanziamento da parte dello Stato di iniziative di carattere sociale.
Rileva poi che il testo unificato in esame nasce dall'esigenza di un intervento normativo che, al fine di superare le difficoltà evidenziate, assicuri una certa distinzione tra la fase dell'istruttoria sulle richieste di finanziamento, da effettuare comunque in sede amministrativa, e la fase della decisione politica, che deve vedere un coinvolgimento maggiore del Parlamento, assicurando in tal modo una maggiore trasparenza delle scelte effettuate e una piena assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini per le decisioni assunte.
In particolare l'articolo 1 del testo in esame prevede che alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, nonché all'individuazione degli enti beneficiari, si provveda con DPCM da emanare entro il 30 novembre di ciascun anno, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari per i profili finanziari. Al fine di consentire alle suddette Commissioni l'esercizio dei poteri di indirizzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere le domande di assegnazione della quota dell'otto per mille, con la relativa documentazione, la cui istruttoria si sia conclusa positivamente. Viene poi espressamente previsto che in sede di ripartizione delle risorse debbano comunque essere assicurato: a) un'equilibrata distribuzione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale; b) il finanziamento di interventi riferiti a tutte le quattro tipologie di intervento di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; c) la destinazione, prioritariamente alle richieste presentate da enti territoriali, delle risorse finalizzate ad interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali.
Quanto alla riduzione o alla diversa destinazione delle risorse dell'otto per mille devolute allo Stato dalle finalità di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, l'articolo 1 del testo in esame contempla tale possibilità, condizionandola però alla previsione di un provvedimento legislativo che preveda tale riduzione o diversa destinazione al fine di fronteggiare «esigenze impreviste assolutamente straordinarie».
A seguito delle modifiche normative sopra illustrate, il successivo articolo 2 del testo in esame demanda ad un regolamento governativo - da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari - l'introduzione delle modifiche necessarie ad adeguare le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, n. 76 agli aggiornamenti normativi riportati all'articolo 1.
Ciò premesso, e riservandosi comunque di valutare le eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito, esprime comunque un orientamento favorevole sul testo unificato in esame che, al


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fine di superare le criticità emerse in sede di applicazione della legge n. 222 del 1985 relativamente alla ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta alla gestione statale, affida al Parlamento una funzione di concorrenza con il Governo nella determinazione del contenuto del decreto del Presidente del Consiglio.

Ermete REALACCI (PD) sottolinea l'importanza del coinvolgimento del Parlamento nella determinazione sulla ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta alla gestione statale, il quale è così legittimato ad orientare, anche a garanzia delle scelte effettuate dai cittadini, la destinazione della quota dell'otto per mille agli interventi nelle quattro aree indicati dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

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