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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Martedì 18 maggio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 284

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio) ... 285

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. Nuovo testo C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio) ... 286

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Esame e conclusione - Valutazione di conformità) ... 287
ALLEGATO (Documento approvato dalla Commissione) ... 293

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 288

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 289

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AVVERTENZA


XIV Commissione - Resoconto di martedì 18 maggio 2010


Pag. 284

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
C. 3446 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.


Pag. 285

Mario PESCANTE, presidente, a nome del relatore, onorevole Dell'Elce, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
C. 2079 Letta.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 24 maggio prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi entro la settimana corrente.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di incentivazione fiscale per il rientro dei lavoratori in Italia e che nella giornata odierna la VI Commissione Finanze, competente in sede referente, dovrebbe inviare un nuovo testo del provvedimento. Si riserva quindi di integrare la relazione nella seduta di domani per dare conto delle modifiche apportate dalla Commissione.
Con riferimento alle disposizioni rilevanti ai fini della valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea, segnala in primo luogo che l'articolo 2 disciplina le modalità di utilizzo del credito d'imposta spettante ai lavoratori cittadini comunitari in possesso di determinati requisiti individuati dall'articolo 3. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (cosiddetti aiuti de minimis) e pertanto non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria.
Analogamente l'articolo 5 la disciplina del credito d'imposta in favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 6 per strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (aiuti de minimis) e pertanto non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria.Al riguardo, ricorda che il regolamento CE n. 1998/2006, approvato per il periodo 2007-2013, ha fissato il limite di aiuti triennali a 200.000 euro per ciascun beneficiario; il limite è stato elevato, in presenza di specifiche condizioni, a 500.000 euro con riferimento al triennio 2008-2010 nella comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 ed è stato recepito in Italia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009. In tal senso la disposizione appare compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
L'articolo 9 garantisce ai lavoratori rientranti in Italia l'attestazione delle competenze e dei titoli acquisiti tramite il rilascio della documentazione «Europass». Al riguardo rammenta che la Decisione n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, al fine di favorire la libera circolazione dei cittadini mediante la realizzazione


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di un quadro comunitario unico per l'attestazione delle qualifiche e delle competenze, ha previsto l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, cosiddetti Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare i dati sulla propria formazione.
L'articolo 11 prevede, tra le altre cose, il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale. La normativa in materia nell'ambito dell'Unione europea (valevole anche per la Svizzera) è contenuta nel Regolamento (CEE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che ha contestualmente abrogato (articolo 90) il Regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Le modalità applicative del regolamento sono state stabilite con il successivo Regolamento (CE) n. 987/2009. La disciplina concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi e previdenziali lavorati in Paesi al di fuori dell'Unione europea è invece rimessa agli specifici accordi bilaterali di sicurezza sociale in materia.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.
Nuovo testo C. 2128 Meta.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 24 maggio prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi entro la settimana corrente.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, segnala che l'articolo 1 della proposta in esame prevede l'attribuzione di un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui, con decorrenza dal 2011, alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari da destinare al trasporto di passeggeri. La concessione del contributo ha lo scopo di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti, con particolare riguardo per il trasporto pendolare in ambito interregionale, regionale e locale, specialmente nelle aree del Mezzogiorno (comma 1).
Alla copertura dell'onere (comma 2) si provvede mediante l'aumento delle accise su benzina, olio da gas o gasolio usato come carburante e gas di petrolio liquefatti (GPL) usati coma carburante. L'aumento è fissato in 10 euro per mille litri di prodotto.
Per l'erogazione del contributo viene istituito un apposito Fondo per il rinnovo del materiale rotabile nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale verranno iscritte annualmente le risorse finanziarie (comma 2-bis).
Gli interventi finanziabili saranno individuati con apposito provvedimento ministeriale da adottare entro il 15 marzo di ciascun anno (comma 2-ter).
L'articolo 1-bis reca misure atte a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. In particolare, con alcune modifiche al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 162 del 2007 viene previsto l'inquadramento nell'organico dell'Agenzia di personale tecnico, con particolare capacità e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e da società controllate da F.S. S.p.A., individuato con procedura


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selettiva, entro il limite del 50 per cento dei posti previsti.
Per quel che concerne i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, rilevo che la previsione di un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui alla società Ferrovie dello Stato Spa di cui all'articolo 1 del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dichiarano incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, pur delineando alcune eccezioni.
Al riguardo, al fine di valutare tale aspetto, potrebbe risultare opportuno prevedere la notifica della misura di sostegno prevista dall'articolo 1 alla Commissione europea e, conseguentemente, subordinare l'entrata in vigore della disposizione all'autorizzazione della Commissione stessa.
Segnala poi che la misura delle aliquote fissate dalla proposta di legge in esame è in linea con i livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori, stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ed è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26/2007.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI COMUNITARI

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.
COM(2010)94 def.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e conclusione - Valutazione di conformità).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Enrico FARINONE (PD), relatore, nel rinviare ad una successiva seduta l'esame della Proposta di direttiva ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, si sofferma sui profili riguardanti la sua conformità al principio di sussidiarietà.
Rileva in primo luogo come il fenomeno della pedopornografia risulti in crescita, con dimensioni preoccupanti, anche se non esistono dati certi: nell'UE tra il 10 e il 20 per cento di minori sarebbero esposti al rischio di abusi sessuali e solo nel 2008 sarebbero stai 1500 i siti internet individuati che recavano materiale pedopornografico. Occorre peraltro ricordare che si tratta di un mercato che registra una forte presenza della criminalità organizzata e spesso connesso con reati quali la tratta di esseri umani. Si tratta quindi di un fenomeno di carattere prevalentemente transnazionale che impone necessariamente un intervento normativo a livello di UE.
La proposta di direttiva in esame abroga la disciplina vigente (decisione quadro 2004-68-GAI) ritenuta non sufficiente, anche sulla base delle disposizioni più incisive previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 (Convenzione di Lanzarote). Si amplia cioè l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria includendovi fattispecie non attualmente previste, in particolare con riferimento alle forme di abuso e di sfruttamento che si avvalgono delle tecnologie


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informatiche. La proposta prevede inoltre prevede che le sanzioni comminate in uno Stato siano applicate in tutti gli Stati membri, favorisce lo svolgimento di indagini attraverso la cooperazione transfrontaliera tra le competenti autorità, garantisce alle vittime una protezione totale e introduce una serie di misure di carattere preventivo. Tra le altre cose, si stabilisce l'introduzione di meccanismi volti ad impedire l'accesso a siti internet contenenti materiale pedopornografico.
La proposta segna un forte riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri al fine di contrastare la tendenza a commettere il reato negli Stati che prevedono normative meno severe. Si tratta, quindi, di un intervento ad ampio raggio, che tocca profili procedurali e sostanziali in una logica coerente e organica e che prevede, tra l'altro, la possibilità di perseguire il reato anche se compiuto al di fuori del territorio degli Stati membri.
In conclusione, la proposta merita un largo apprezzamento e appare pienamente rispondente al principio di sussidiarietà in ragione delle caratteristiche dei reati e della diffusione di pratiche transfrontaliere.
Alla luce di tali considerazioni formula una proposta di documento che esprime una valutazione di conformità al principio di sussidiarietà (vedi allegato).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
Atto n. 197.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 aprile 2010.

Mario PESCANTE, presidente, avverte che è pervenuto nella giornata di ieri il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto e che pertanto la XIV Commissione può esprimersi.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD), relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.


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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, illustra i contenuti dello schema di regolamento in esame, volto alla semplificazione e al riordino della disciplina degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali. L'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 133/2008) demanda a un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 447/1998, sulla base di specifici principi e criteri.
La necessità dell'intervento di riordino nasce dal fatto che lo strumento dello sportello unico non ha avuto un'effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale e non è avvenuta inoltre la completa sostituzione della tradizionale procedura cartacea. Si è cercato quindi di individuare le carenze e le criticità della normativa vigente che hanno portato ad un'attuazione incompleta dello strumento, e di impostare l'intervento normativo in modo da superarle. L'obiettivo generale del provvedimento è quello di abbreviare la durata dei procedimenti inerenti i rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese sul territorio.
Dal punto di vista operativo, ci si propone di: aumentare il grado di certezza sui tempi per gli atti conclusivi dei procedimenti, rendendoli omogenei sul territorio nazionale entro 3 anni; instaurare un collegamento effettivo tra la fase di nascita dell'impresa e il concreto inizio dell'attività; informatizzare adeguatamente sui temi legati allo Sportello Unico per le attività produttive tutti i Comuni, e in particolare quelli piccoli; omogeneizzare a livello nazionale il «portafoglio essenziale» dei servizi erogati.
Ricorda che l'articolo 38 del decreto-legge 112/2008 precisa che la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico deve essere attuata nel rispetto della legge 241/1990, specificando il riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA, articolo 19, comma 1, legge 241/1990) e, per contro, ai procedimenti per i quali è esclusa la possibilità dell'istituto del silenzio-assenso (articolo 20, comma 4, legge 241/1990). Pertanto lo schema di regolamento è stato strutturato in modo da rendere evidente la distinzione fra il procedimento automatizzato (nel quale è compresa la DIA) e il procedimento ordinario (che rientra tra i casi dell'articolo 20, comma 4, della L. 241/1990).
Il provvedimento abroga il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 447/1998 e attua un riordino complessivo della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive che - già individuato come canale unico tra imprenditore ed Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali - è caratterizzato dall'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici. Si è addirittura scelto di considerare «non idoneo» lo Sportello Unico per le attività produttive del Comune che non sia in grado di operare esclusivamente per via telematica.
Il regolamento dispone inoltre un coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo, e prevede un piano di formazione che consenta ai dipendenti pubblici di fornire


Pag. 290

risposte adeguate alle modifiche normative introdotte, con livelli minimi di omogeneità sul territorio nazionale.
Allo scopo di garantire al sistema degli Sportelli Unici l'effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti tecnologici già effettuati dalle Regioni, è stato affidato al portale www.impresainungiorno.it il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle Regioni stesse.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, ricorda che il comma 6 dell'articolo 38 reca la clausola di invarianza finanziaria ribadita dallo schema di regolamento. In accordo ad essa, la relazione illustrativa precisa che le attività e le procedure prefigurate dallo schema di regolamento devono intendersi sostitutive di quelle attualmente svolte dalla Amministrazioni statali, regionali e locali, che sono tenuta a riorganizzare i propri servizi e i propri uffici in relazione ai nuovi obiettivi. In tal modo le Amministrazioni conseguiranno economie gestionali a compensazione degli oneri derivanti dall'attuazione del regolamento, attraverso uno sforzo di riqualificazione della spesa pubblica effettuato in autonomia operativa e decisionale. È proprio per assecondare tempi, modalità applicative ed organizzative delle Amministrazioni che il regolamento ha indicato un'entrata in vigore progressiva. Tutte le disposizioni del provvedimento, pertanto, devono intendersi prive di effetti di maggiore spesa per le Amministrazioni interessate, e non si rende dunque necessaria la relazione tecnico-finanziaria.
L'articolo 1 riporta le definizioni ai fini del regolamento.
L'articolo 2 definisce il ruolo dello Sportello Unico per le attività produttive quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla citata direttiva «servizi». Si prevede l'esclusivo utilizzo dello strumento telematico per le pratiche gestite dallo Sportello Unico.
A conferma dell'importanza attribuita allo strumento telematico, l'articolo 3 è interamente dedicato al portale www.impresainungiorno.it che consente la gestione telematica delle funzioni dello Sportello unico.
Ai sensi dell'articolo 4 allo Sportello Unico spetta fornire una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. È inoltre chiamato a curare l'informazione tramite il portale che rappresenta la sede virtuale nella quale indicare, tra l'altro, le attività per le quali è consentito l'immediato avvio dell'attività, nonché lo stato dell'iter procedurale delle domande presentate. Al SUAP sono attribuite anche le competenze dello sportello unico per l'edilizia. A garanzia di un'omogenea distribuzione degli Sportelli Unici sul territorio nazionale si introduce un meccanismo che prevede un'autovalutazione dei Comuni rispetto al possesso dei requisiti per svolgere correttamente il ruolo di Sportello Unico (cioè per essere unico punto di accesso in relazione alle vicende amministrative dell'attività di impresa).
L'articolo 5 prevede numerose novità che consentono di velocizzare l'avvio di un'impresa, tra cui la possibilità di una contestuale presentazione della DIA e della comunicazione unica per la nascita dell'impresa presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette immediatamente allo Sportello Unico la DIA al fine di velocizzare la reale operatività di un'impresa sin dalla sua costituzione.
L'articolo 6 realizza un aspetto essenziale del sistema di semplificazione relativo allo Sportello Unico, poiché affida a soggetti privati accreditati, le Agenzie per le imprese, la funzione di attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività di impresa, nel caso di attività soggette alla disciplina della DIA (o a quella del silenzio-assenso); in caso di esito positivo dell'istruttoria l'Agenzia rilascia una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. L'Agenzia inoltre trasmette gli esiti dell'istruttoria allo


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Sportello Unico che li inserisce sul portale ai fini della trasparenza del procedimento amministrativo. L'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 112/2008, nel demandare ad un regolamento la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive, prevede la possibilità di affidamento a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) dell'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa.
L'articolo 7 riguarda invece il procedimento ordinario, relativo alle attività estranee alla disciplina della DIA (o del silenzio-assenso). Decorsi 7 giorni dalla presentazione allo Sportello Unico della domanda di avvio del relativo procedimento unico senza che quest'ultimo richieda documentazione integrativa, la domanda si intende correttamente presentata; lo Sportello Unico adotta quindi il provvedimento conclusivo entro 20 giorni lavorativi.
L'articolo 8 interviene sulla fase procedimentale relativa ai rapporti tra progetto di impianto produttivo e strumento urbanistico, prevedendo, in particolare, l'indizione della conferenza di servizi, su istanza dell'interessato, per i progetti di impianti produttivi contrastanti con gli strumenti urbanistici. Viene inoltre concessa all'interessato la facoltà di richiedere una pronuncia all'ufficio competente sulla conformità del progetto preliminare al fine di ottenere, in caso di pronuncia favorevole, un dimezzamento dei termini del procedimento.
L'articolo 9 appronta una apposita procedura semplificata per il superamento di problematiche richiedenti chiarimenti tecnici.
L'articolo 10 reca norme volte a semplificare le procedure sulla chiusura dei lavori ed il collaudo, prevedendo che sia il direttore dei lavori ad attestare la conformità dell'opera al progetto presentato.
L'articolo 11 individua le modalità procedurali ed organizzative per il monitoraggio sistematico e l'analisi delle problematiche relative all'attività e al funzionamento degli Sportelli Unici, prevedendo che sia i cittadini sia le imprese possono segnalare eventuali criticità, di cui vengono informati se necessario il responsabile del SUAP e le amministrazioni interessate per le verifiche di competenza.
L'articolo 12 prevede un'entrata in vigore progressiva del provvedimento, in relazione alla complessità dei procedimenti da attivarsi, in modo da mettere in condizione i Comuni e le Camere di Commercio di attuare la nuova disciplina effettivamente e per fasi successive. In particolare, mentre le disposizioni relative al procedimento automatizzato (oltre a quelle relative ai principi generali, all'organizzazione degli Sportelli Unici e al monitoraggio istituzionale) entrano in vigore trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento, le disposizioni relative al procedimento ordinario entrano in vigore trascorso un anno dalla sua pubblicazione. Trascorso quest'ultimo termine è abrogato il precedente regolamento sugli Sportelli Unici (decreto del Presidente della Repubblica 447/1998). Lo Stato e le Regioni concludono accordi di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema degli Sportelli Unici.
Con riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che il provvedimento dà attuazione ai principi contenuti nella direttiva «servizi» 2006/123/CE, in particolare negli articoli 6, 7 e 8. Difatti, in linea con l'articolo 25 del D.Lgs. 59/2010 che ha recepito la citata direttiva, si prevede:
l'espletamento per via telematica, attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive, di tutte le procedure necessarie per poter svolgere attività di servizi;
la possibilità, a favore dei prestatori, di presentare le domande per l'esercizio di attività di servizi sia presso lo Sportello Unico che presso soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese);


Pag. 292


la possibilità di presentare le domande di inizio attività contestualmente alla comunicazione unica;
la delega, anche in mancanza di provvedimenti espressi, alle Camere di Commercio a sostituire il Comune che non abbia istituito lo Sportello Unico ovvero il cui lo Sportello Unico non corrisponde ai requisiti previsti.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore».
COM(2009)487 def.

Libro verde «Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento».
COM(2009)329 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.
COM(2010)94 def.

XIV Commissione - Martedì 18 maggio 2010


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ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)94 def.).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI, sotto il profilo della compatibilità con il principio di sussidiarietà, ai sensi della procedura di allerta precoce prevista dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

considerato che:
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia sono fenomeni in crescita con dimensioni preoccupanti: nell'UE tra il 10 e il 20 per cento di minori sarebbero esposti al rischio di abusi sessuali e ammontano a circa 1500 i siti Internet individuati nel 2008 recanti materiale pedopornografico;
quello della compravendita di materiale pedopornografico è un fenomeno che vede una forte presenza della criminalità organizzata e che in molti casi risulta connesso con reati quali la tratta di esseri umani;
si tratta di un fenomeno di carattere prevalentemente transnazionale che impone necessariamente un intervento normativo a livello di UE;
la proposta di direttiva in oggetto segna un forte riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri al fine di contrastare la tendenza a commettere il reato negli Stati che prevedono normative meno severe; si tratta pertanto di un intervento ad ampio raggio, che tocca profili procedurali e sostanziali in una logica coerente e organica;
la proposta merita un largo apprezzamento e appare pienamente rispondente al principio di sussidiarietà in ragione delle caratteristiche dei reati e della diffusione di pratiche transfrontaliere;

VALUTA CONFORME
la Proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Consulta resoconti
Consulta convocazioni