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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIII Commissione permanente
(Agricoltura)
XIII Commissione

SOMMARIO

Martedì 25 maggio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo ed abbinate (Parere alla I Commissione) (Rinvio dell'esame) ... 249

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A (Seguito dell'esame e rinvio) ... 249
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 257

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo (Esame e rinvio) ... 250

XIII Commissione - Resoconto di martedì 25 maggio 2010


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.15.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
C. 3118 Governo ed abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Paolo RUSSO, presidente e relatore, in considerazione del fatto che presso la I Commissione è ancora in corso l'esame degli emendamenti, rinvia ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260-2646-2743/A.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge in esame, raccolti nel fascicolo in distribuzione (vedi allegato).


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Viviana BECCALOSSI (PdL), relatore, rileva che le proposte emendative presentate sono riconducibili in gran parte ai temi già affrontati in occasione delle precedenti fasi di esame del provvedimento. In particolare, sono stati ripresentati pressoché tutti gli emendamenti già presentati all'Assemblea lo scorso febbraio, ai quali si aggiungono ulteriori proposte avanzate da tutti i gruppi.
Precisa poi che ha ritenuto di ripresentare, in qualità di relatore, gli emendamenti già presentati all'Assemblea come Commissione, sui quali si era già registrato il più ampio consenso dei gruppi, nonché alcune proposte ulteriori.
Invita quindi a valutare l'opportunità di un dibattito di carattere generale sugli emendamenti, che consenta di evidenziare gli orientamenti generali e le priorità dei gruppi.

Paolo RUSSO, presidente, fa presente che la Conferenza dei presidenti dei gruppi dovrà definire il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno, che potrebbe riservare alla Commissione un più ampio margine di tempo per la conclusione dell'esame del disegno di legge. Non nasconde, inoltre, che anche questo provvedimento potrebbe risentire delle complessive iniziative del Governo in materia finanziaria.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che nel provvedimento in esame si prevede di affrontare, con misure di spesa, alcuni dei problemi più seri del settore agroalimentare e che in queste ore il Governo sta per definire una manovra finanziaria, che inciderà significativamente sulla spesa pubblica. Ritiene pertanto necessario in via preliminare che il Governo e la maggioranza chiariscano i loro orientamenti in merito al disegno di legge in esame.
Inoltre, il suo gruppo ha accettato che si fissasse un breve termine per la presentazione degli emendamenti, nel presupposto che la Commissione dovesse concluderne l'esame per l'inizio di giugno; ora invece si prospetta un rinvio nella calendarizzazione in Aula.
In conclusione, se per il Governo il disegno di legge mantiene la sua validità ed è in condizioni di arrivare ad un esito positivo, il gruppo del PD non si sottrarrà al confronto, ma deve sapere in quale contesto si intende procedere.

Paolo RUSSO, presidente, comprende le ragioni dell'intervento del deputato Zucchi, osservando che esso coinvolge soprattutto la posizione del Governo.
Infine, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.
C. 3472 Paolo Russo
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge all'ordine del giorno, che reca la firma dei rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione, è volta all'individuazione di uno strumento che possa assicurare l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate dall'Unione europea per il periodo 2007-2013 per lo sviluppo rurale e dunque scongiurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie che prevedono il disimpegno automatico delle somme non utilizzate.
A tale scopo è prevista l'adozione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, sentita la Conferenza Stato-regioni, del Programma nazionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013. La proposta prevede che i programmi di sviluppo rurale delle regioni vadano a costituire l'articolazione operativa del Programma nazionale, nel quale confluiscono.
Ricorda che ciascuna regione e provincia autonoma è chiamata a spendere le risorse assegnate nel rispetto della regola cosiddetta del «n 2», la quale stabilisce che quanto impegnato sul bilancio dell'Unione


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europea nell'anno «n» debba essere speso dalla regione interessata entro i due anni successivi, pena il disimpegno automatico delle risorse non spese, così come previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Fa presente altresì che la norma di cui si propone l'adozione non reca oneri aggiuntivi per lo Stato e prevede l'adozione, come disposto dal comma 2, con riferimento agli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005, di uno specifico piano di finanziamento che consente di mantenere l'ammontare delle risorse assegnate per il settore agricolo operando delle compensazioni di spesa tra le regioni e le province autonome che spendono di più e quelle che spendono di meno ed evitando il disimpegno automatico delle risorse non utilizzate per la politica di sviluppo rurale.
La norma, infine, oltre a difendere le risorse che lo Stato ha ricevuto da parte dell'Unione europea per il sostegno allo sviluppo rurale, consente l'introduzione di un sistema di premialità fissando un incentivo alle regioni più virtuose. Si tratta quindi di un intervento di grande intelligenza, a favore del comparto agricolo.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO valuta favorevolmente, a nome del Governo e suo personale, la proposta di legge in esame. Ricorda in proposito che l'argomento è stato oggetto anche di emendamenti al disegno di legge comunitaria, che tuttavia non hanno avuto corso; in particolare, in essi si prevedevano misure anche per il Fondo europeo per la pesca nonché meccanismi per la responsabilizzazione degli amministratori e dei dirigenti pubblici.
Precisa poi che tutte le regioni, salvo le province di Trento e di Bolzano, hanno fatto registrare ritardi nell'utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale, anche se le regioni dell'obiettivo «convergenza» sono maggiormente interessate. Le risorse in gioco ammontano a circa un miliardo e 350 milioni di euro per il Fondo europeo per lo sviluppo rurale e a 120 milioni di euro per il Fondo europeo della pesca. In sostanza, per l'Italia è essenziale scongiurare l'applicazione delle disposizioni europee che prevedono il disimpegno automatico delle somme non utilizzate entro i due anni successivi all'iscrizione in bilancio delle stesse.

Susanna CENNI (PD) chiede se la formulazione della proposta di legge è stata concordata con le regioni.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO segnala che la proposta prevede che l'adozione del nuovo Programma nazionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 avvenga sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sandro BRANDOLINI (PD) chiede se le regioni siano state consultate in merito all'opportunità di approvare la legge in esame.

Paolo RUSSO, presidente, sottolinea l'esigenza di procedere nei tempi più solleciti, tenuto anche conto del previsto parere della Conferenza Stato-regioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) concorda sulla necessità di evitare l'automatica restituzione delle somme ricevute dall'Unione europea, rilevando peraltro la necessità di evitare di dare l'impressione che lo Stato voglia avocare a sé competenze regionali. Piuttosto, lo Stato potrebbe e dovrebbe affiancare le regioni in difficoltà nella predisposizione della complessa fase progettuale, posta a base dei finanziamenti europei.

Paolo RUSSO, presidente, fa presente che occorre evitare in primo luogo il disimpegno automatico delle risorse dell'Unione europea stanziate e non utilizzate; in secondo luogo, occorre fare ciò nel modo più partecipato possibile con le amministrazioni regionali, specie quelle in difficoltà e, in terzo luogo, evitare che per il futuro si ripresentino le difficoltà lamentate.


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Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO fa presente che non esiste il pericolo che lo Stato avochi competenze proprie delle regioni. Infatti, nel 2005, modificando il modello seguito nel periodo precedente, si preferì - in omaggio all'autonomia regionale - la scelta di ventuno programmi di sviluppo rurale nel quadro di un piano strategico nazionale. Le regioni hanno conseguentemente conseguito autonomamente l'approvazione dei loro programmi. Osserva, peraltro, che le asimmetrie e le non omogeneità riscontrate sono dovute anche a varie inefficienze burocratiche a livello regionale.
Ricordando poi le proposte emendative formulate per la soluzione del problema, ricorda che la Francia ha varato un'operazione analoga a quella prevista dalla proposta di legge, che ha ottenuto l'approvazione dell'Unione europea.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) si domanda se non si dovrebbe andare nella direzione del federalismo.

Sandro BRANDOLINI (PD) fa presente che, a quanto risulta, alcuni assessori regionali sarebbero contrari al provvedimento, percepito come una espropriazione di competenze regionali. Chiede pertanto che la Commissione proceda immediatamente all'audizione degli assessori regionali all'agricoltura ovvero dei presidenti delle regioni.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ritiene che la proposta avanzata dal deputato Brandolini potrebbe essere utile al fine di sgomberare il campo dagli alibi. Ritiene infatti che la decisione del 2005 di optare per ventuno piani di sviluppo rurale fu una decisione temeraria poiché presupponeva che tutte le regioni fossero in grado di gestire allo stesso modo meccanismi tanto complessi. Inoltre, è sopraggiunta una diversa fase economica, che determina ulteriori difficoltà. Non tutte le regioni hanno la capacità di cofinanziamento richiesto dall'Unione europea, né il sistema creditizio, in regime di discesa dei prezzi agricoli, è propenso ad investire sul successo dell'impresa agricola e quindi a supportarla dei necessari mezzi finanziari.
Allo stato attuale, pertanto, o si accetta che alcune regioni perdano le risorse assegnate oppure si prevede, piuttosto che perdere risorse assegnate all'Italia, l'applicazione del principio dei vasi comunicanti. Fa presente inoltre di non escludere che l'Italia possa negoziare l'ipotesi di essere autorizzata a considerare tra gli investimenti effettuati, ai fini della rendicontazione, anche gli investimenti già effettuati ad altro titolo.
Da questo punto di vista, la proposta di legge in esame introduce uno strumento molto flessibile e intelligente, che potrebbe consentire un'alternativa alla mera perdita delle risorse europee, consentendo quasi una partita di giro e recuperando importanti risorse per l'agricoltura. Invita pertanto a mettere da parte l'orgoglio regionale e a prendere coscienza dei risultati dell'azione regionale, che ha utilizzato un ammontare di fondi europei compreso tra il 10 e il 20 per cento, che ritiene abbastanza imbarazzante.
Ritiene infine che, a prescindere dall'accordo con le regioni, la proposta di legge sia talmente di buon senso da suggerire comunque la sua rapida approvazione. Non ci si può assumere la responsabilità di non decidere.

Fabio RAINIERI (LNP) concorda sull'opportunità di procedere all'audizione dei presidenti delle regioni o degli assessori competenti in materia. È infatti importante comprendere le ragioni che hanno impedito alle regioni di spendere le risorse assegnate e in particolare, capire se sono mancate le richieste ovvero se le regioni hanno dato troppo spazio a soggetti che c'entrano poco con l'agricoltura, come è avvenuto in Emilia-Romagna. Ritiene inoltre necessario verificare se è mancata la capacità di cofinanziamento regionale, anche nella prospettiva di evitare che la situazione si ripeta. Sottolinea infine che il sistema bancario non sostiene adeguatamente i privati, che in alcuni casi sono chiamati a cofinanziare le misure per lo sviluppo rurale.


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Paolo RUSSO, presidente, osserva che i problemi da affrontare riguardano le conseguenze di una eventuale inazione parlamentare, la necessità di dare alle regioni uno strumento efficace, come segnalato dal deputato Rainieri e, in terzo luogo, gli aspetti procedurali con riferimento al rispetto delle autonomie regionali.

Viviana BECCALOSSI (PdL) esprime, a nome del gruppo del PdL, una valutazione positiva sulla proposta di legge che ha il condivisibile obiettivo di evitare la perdita delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea. Si pone in tal modo rimedio ad un errore commesso in sede di Conferenza Stato-regioni nel 2005, quando si decise l'attuale modello per lo sviluppo rurale. Ricorda in proposito che per il piano di sviluppo rurale 2001-2006 si applicava il principio dell'overbooking, secondo il quale le regioni con maggiore capacità di spesa potevano drenare le risorse non utilizzate da altre. Ritiene che avere modificato questo meccanismo sia stato un errore gravissimo, frutto di miopia politica. È perciò necessario tornare al meccanismo del 2001-2006, che consentiva a chi riusciva a spendere e a investire di poter investire anche le risorse di altre regioni incapaci di spendere quei fondi altrimenti destinati al disimpegno automatico, cioè alla restituzione all'Europa. Tale meccanismo incontrò fortissime resistenze perché si pensava che il nord del Paese avrebbe sottratto risorse al sud.
Per questi motivi, nell'attuale congiuntura economica, il Parlamento ha il dovere di valorizzare tutte le risorse disponibili, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato l'attuale situazione.
Ritiene poi che si possa procedere all'audizione dei responsabili regionali, ferma restando la prioritaria esigenza di non perdere risorse finanziarie. Infine, con riferimento a quanto proposto dal deputato Di Giuseppe, fa presente che un intervento statale per aiutare le regioni nella presentazione dei progetti non potrebbe che risolversi in una sottrazione di competenze.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) precisa di aver sottoscritto la proposta di legge in esame nella convinzione che, nell'attuale congiuntura economica, si dovesse intervenire per scongiurare la perdita di importanti risorse finanziarie per il Paese. In ogni caso, la proposta del collega Brandolini va accolta, perché si tratta di una responsabilità che deve essere condivisa con le regioni.
Ricorda quindi le difficoltà incontrate dalle regioni nella programmazione e nei bandi per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, nonché le difficoltà nell'accesso al credito, precisando che tutte le regioni hanno maturato ritardi, anche se quelle dell'obiettivo «convergenza» in misura maggiore. Con riferimento all'intervento del deputato Rainieri, fa presente che non è possibile tuttavia intervenire nel merito delle scelte compiute dalle regioni. Sottolinea infine che il Ministero, nella definizione del piano nazionale, dovrà tenere conto dell'assegnazione iniziale delle risorse.

Giovanni DIMA (PdL), sottolineando la grande rilevanza dell'argomento in discussione, ricorda che la polemica sull'utilizzo dei fondi comunitari è storia antica, che si trascina da decenni; parimenti è stata più volte affrontata la questione della capacità organizzativa e di spesa delle regioni.
Tuttavia, ora occorre affrontare senza indugio i problemi strutturali delle regioni che non riescono a spendere le risorse assegnate. In base alla sua esperienza, ritiene che tali problemi non derivino dalla mancanza di progetti, ma piuttosto dai limiti organizzativi delle strutture burocratiche delle amministrazioni regionali, notevoli in alcuni casi, nonché dalla scarsa capacità di sostegno finanziario e creditizio all'azione delle imprese. In altri termini, la politica e le istituzioni non sono state in grado di coinvolgere il sistema creditizio per accompagnare la spesa comunitaria, che costituisce una fonte di finanziamento certa.
Premesso che il riferimento al federalismo non appare pertinente, sottolinea che il sistema Italia non può perdere le


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risorse dell'Unione europea, come ampiamente è stato detto nel corso della recente campagna elettorale per il rinnovo delle regioni. Si tratta di una partita troppo importante, che eccede l'ambito settoriale e che richiede l'assunzione di una grande responsabilità da parte degli amministratori regionali, soprattutto se all'inizio del loro mandato.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che, se non vi può essere disaccordo sull'esigenza di evitare la perdita di importanti risorse finanziarie, occorre tuttavia indagare meglio le ragioni che hanno portato all'attuale situazione, visto che contemporaneamente si prevede anche una ridefinizione delle regole destinata a valere fino al 2013. Non si può infatti solo chiamare in causa l'inefficienza nella spesa da parte delle regioni. Conseguentemente, anche se il tempo a disposizione è limitato, una verifica con le regioni appare essenziale, anche per definire uno strumento maggiormente aderente alla realtà. Infine, non sembra che le risorse destinate alle aree dell'obiettivo «convergenza» possano essere dirottate su aree diverse.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO rileva che la proposta di legge salvaguarda il principio della destinazione territoriale delle risorse, prevedendo un complesso meccanismo che consente il recupero dei fondi. Non si tratta quindi di dirottare risorse dal sud al nord.
Quanto alle cause dell'attuale situazione, osserva che talvolta le regioni hanno fatto scelte sbagliate in sede territoriale, per esempio prevedendo misure da cofinanziare da parte dei privati, troppo gravose in certe aree. I ritardi interessano tutte le regioni, anche se quelle dell'obiettivo «convergenza» vengono in evidenza perché hanno a disposizione maggiori risorse.
La proposta di legge in esame, tuttavia, consentirebbe nei tempi più rapidi di evitare il disimpegno dei fondi europei in quanto, senza incidere sui piani regionali, ne prevede l'accorpamento in un unico piano nazionale, nel quale non si perde il vincolo di destinazione territoriale.
Ricorda quindi che anche altri Paesi europei sono in ritardo nell'utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale ed è stata anche prospettata l'ipotesi di richiedere lo slittamento di un anno della regola dell'«n 2». Fa però presente che, nell'attuale situazione di crisi e nella prospettiva di una revisione delle politiche per l'agricoltura e dei relativi strumenti finanziari, non si può chiedere all'Unione europea di non tagliare i fondi, se poi non si è in grado di utilizzarli.
Esprime quindi apprezzamento per la sensibilità del Parlamento, che intende assumersi la responsabilità di salvaguardare gli interessi finanziari dello Stato. Invita perciò la Commissione a procedere nei tempi più rapidi, valutando la possibilità di approvare la legge in sede legislativa ed evitando i ritardi che potrebbero conseguire alle audizioni proposte. Al contempo, la Commissione potrebbe chiedere al Ministero di portare la questione all'esame della Conferenza Stato-regioni e del relativo Comitato tecnico in materia di agricoltura. Ricorda in proposito che l'argomento è stato già affrontato con le regioni, sin dallo scorso febbraio, e che, a prescindere dal rinnovo delle amministrazioni regionali, le burocrazie regionali sono ben consapevoli della situazione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ricorda di aver sottoscritto la proposta di legge, condividendo l'obiettivo di fondo di evitare il disimpegno dei fondi europei. Tuttavia, premesso che il Parlamento non può intervenire nel merito delle scelte di competenza delle regioni, ritiene però necessario comprendere le difficoltà finora incontrate. Per questi motivi, condivide la proposta di procedere all'audizione delle regioni, considerato che l'argomento appare di particolare importanza, più di altri per i quali la Commissione ha svolto audizioni.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ritiene che le posizioni emerse dal dibattito non siano molto distanti, richiamando le condivisibili considerazioni del deputato Rainieri.


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Osserva poi che il Parlamento sta affrontando il tema del federalismo, costruendo un modello che vede la definizione di situazioni standard, la previsione di un periodo di avvicinamento agli standard e, successivamente, di una fase nella quale scattano meccanismi di premialità e di penalizzazione. Da questo punto di vista, il Parlamento non può non praticare questo modello anche con riferimento all'argomento in discussione, vista la sua importanza. Ritiene pertanto che i problemi debbano essere affrontati in profondità con le regioni, anche nella prospettiva delle ulteriori questioni che potrebbero presentarsi fino al 2013. Certamente, non si può essere contrari ad un provvedimento che eviti il disimpegno delle risorse, ma si deve farlo dopo aver incontrato i presidenti e gli assessori regionali. Nel frattempo, non dovrebbe essere sottovalutata la possibiità di una verifica in sede di Governo e di Unione europea.

Susanna CENNI (PD), sottolineando che il dibattito non è tra chi è a favore e chi è contro la proposta di legge, ritiene che si debba tuttavia evitare lo scontro ideologico. A suo giudizio, la scelta compiuta nel 2005 non è stata un errore, come sostenuto dalla collega Beccalossi. È tuttavia vero che nel 2005 il contesto economico era del tutto diverso e, probabilmente, ora i programmi regionali sarebbero impostati in modo diverso, per esempio con un maggior favore per gli investimenti.
Ribadendo l'assenso per un intervento che consenta di evitare il disimpegno delle risorse, ricorda che le regioni hanno competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura e che quindi devono essere consultate preventivamente. Ritiene poi dubbia la possibilità di spostare risorse destinate all'obiettivo «convergenza».

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO rileva che, proprio in ossequio all'autonomia regionale, rischieranno di mancare i fondi per il Fondo di solidarietà nazionale.

Giovanna NEGRO (LNP) osserva che la proposta di legge, poiché comporta impegni di spesa da parte delle regioni, dovrebbe essere approvata definitivamente entro settembre.

Paolo RUSSO, presidente, constata che vi è un generale consenso sulla necessità di un intervento volto a salvaguardare gli interessi finanziari nazionali e ad evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico, mentre restano da approfondire le ulteriori questioni eventualmente con le regioni. Richiama tuttavia in proposito le considerazioni del deputato Gottardo, che condivide, quando ha affermato che, anche se le regioni fossero contrarie, il provvedimento dovrebbe ugualmente essere approvato. Quanto all'audizione delle regioni, invita a valutare i tempi complessivamente disponibili.

Viviana BECCALOSSI (PdL) osserva che la sede istituzionale per un confronto al livello più alto tra lo Stato e le regioni è la Conferenza Stato-regioni, cui le regioni partecipano avvalendosi anche di una struttura tecnica permanente. Pertanto, ritiene preferibile che il confronto avvenga con il Governo, in sede di Conferenza, piuttosto che attraverso un incontro della Commissione con i presidenti delle regioni.

Susanna CENNI (PD) sottolinea che si sta esaminando una proposta di iniziativa parlamentare.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO rileva che la proposta di legge non determina una invasione delle competenze regionali, in quanto investe i rapporti con l'Unione europea, che rientrano nelle attribuzioni dello Stato, e non la materia dell'agricoltura, che riguarda gli aspetti operativi.


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Sabrina DE CAMILLIS (PdL), relatore, si riserva di intervenire in altra seduta sui diversi temi affrontati nel corso del dibattito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) insiste nella richiesta che la Commissione proceda all'audizione degli assessori o dei presidenti delle regioni.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.30.

XIII Commissione - Martedì 25 maggio 2010


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ALLEGATO

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260-2646-2743/A).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
(Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale).

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Al fine di favorire l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 046. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Al fine di incentivare l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 047. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.


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Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Proroga del termine della Commissione per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna). - 1. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
1. 048. Cicu.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Piani nazionali di settore) - 1. Per la prosecuzione e la completa attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 049. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.
2-bis. Le operazioni di trasformazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro il limite di spesa di 300.000 euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 300.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la parte relativa alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.
1. 0700. Il relatore.

ART. 1-bis.
(Modifiche alla legge 26 maggio 1965, n. 590).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro cinquanta con le seguenti: euro cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: euro cinquanta con le seguenti: euro dieci.
1-bis. 40. Fogliato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica


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agricola comune, e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 01, comma 16, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 26 maggio 1965, n. 590, nonché disposizioni per l'effettivo utilizzo dei crediti relativi alla politica agricola comune.
1-bis. 41. Fogliato.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - (Rimborso dell'IVA nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP)). - 1. L'onere derivante dall'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, sostenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione del Programma rete rurale nazionale 2007-2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma operativo pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine, l'organismo pagatore AGEA istituisce un Fondo speciale nell'ambito del quale provvede al rimborso dell'importo dell'IVA sostenuta, nel limite massimo stabilito al comma 2.
2. L'onere a carico del Fondo di rotazione è determinato nell'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma rete rurale nazionale e di 9 milioni di euro per Programma operativo pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006.
*1-bis. 040. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - (Rimborso dell'IVA nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo della pesca (FEP)). - 1. L'onere derivante dall'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea, sostenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione del Programma rete rurale nazionale 2007-2013 cofinanziato dal FEASR, del Programma operativo pesca cofinanziato dal FEP, nonché delle azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006, è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine, l'organismo pagatore AGEA istituisce un Fondo speciale nell'ambito del quale provvede al rimborso dell'importo dell'IVA sostenuta, nel limite massimo stabilito al comma 2.
2. L'onere a carico del Fondo di rotazione è determinato nell'importo di 16,5 milioni di euro per il Programma rete rurale nazionale e di 9 milioni di euro per


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Programma operativo pesca e per le azioni nazionali attuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006.
*1-bis. 0700. Faenzi.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. (Modifica alla legge 15 gennaio 1991, n. 30). - 1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modificazioni, le parole: «uffici provinciali» sono sostituite con le seguenti: «uffici periferici».
1-bis. 041. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Gottardo, Dima, Di Caterina.

ART. 2.
(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».

1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».
*2. 3. Negro, Rainieri.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 515 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».

1-ter. All'articolo 517 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento».
*2. 702. Di Caterina, Gottardo, Dima.

Al comma 1-bis, sostituire le parole da: fatta salva fino alla fine del comma con le seguenti: tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.
2. 700. Il relatore.

Al comma 1-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 1-quater; la verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.

Conseguentemente, al comma 1-sexies:
lettera c), sostituire le parole: le produzioni ottenute in regime di Sistema con le seguenti: i prodotti conformi al Sistema;
lettera d), sostituire le parole: efficaci procedure con le seguenti: adeguate misure.
2. 701. Il relatore.


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Al comma 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: produzione integrata aggiungere le seguenti: , nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle autonomie territoriali che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori con legge regionale,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo un opportuno coordinamento con eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni per la produzione integrata.
2. 40. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: produzione integrata aggiungere le seguenti: , nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle autonomie territoriali che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori con legge regionale,
2. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:

1-octies.1. All'articolo 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le sanzioni proporzionali previste ai sensi dei commi 1 e 2 non possono comunque superare un importo massimo pari al 10 per cento del fatturato aziendale dell'anno in cui la violazione è accertata.»
2. 42. Fogliato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Misure a sostegno del settore agrumicolo). - 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.
2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
b) quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 192, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. 01. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Marchi di qualità). - 1. Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, ed al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è vietato l'impiego di materie prime agricole, di mangimi animali e di additivi contenenti OGM. Il mancato rispetto del divieto comporta


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per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti marchi di qualità.
2. 02. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine). - 1. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità dei vini a denominazione di origine».
*2. 04. Oliverio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - (Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine). - 1. Al comma 8 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità dei vini a denominazione di origine».
*2. 040. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1. - 1. All'articolo 5 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è esteso anche ai soggetti titolari di imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole».
2. 021. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

ART. 2-bis.
(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).

Sopprimerlo.
2-bis. 701. Il relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: 122 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quanto a euro 31 milioni, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995 e quanto a 178 milioni di euro mediante le risorse di cui al comma 4.
4. Al comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 178 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»
2-bis. 40. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.


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Al comma 2, sostituire le parole: incrementata di 122 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2010 e di euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2-bis. 13. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 2, sostituire le parole: 122 milioni con le seguenti: 430 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 430 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-bis. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 3, sostituire le parole da: quanto a 91 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-bis. 44. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in una misura non inferiore a 122 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»
2-bis. 42. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.1. - 1. All'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «massima» è soppressa;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le disponibilità previste nel suddetto Elenco l relative al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono assegnate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2-bis. 040. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 2-ter.
(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

Sopprimerlo.
2-ter. 701. Il relatore.


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Sostituire l'articolo 2-ter con il seguente:
Art. 2-ter. - (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari). - 1. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può concedere alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria e al rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore agroalimentare nei limiti dei finanziamenti disposti al comma 2.
2. La Cassa depositi e prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari». Il fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e dalle risorse di cui al comma 4.
3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2.
2-ter. 42. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole da: iniziale fino alla fine del comma con le seguenti: pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
2-ter. 43. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 98 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 98 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-ter. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3


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agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le , parole: «e in una misura non inferiore a 100 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa.»
2-ter. 40. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Misure di sostegno a favore del comparto agricolo) - 1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 200 milioni di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le seguenti finalità:
a) razionalizzazione e riconversione della produzione del settore bieticolo-saccarifero ai sensi dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) adozione di misure volte ad ammortizzare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime che sono utilizzate nel comparto agricolo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 al fine di non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-ter. 0700. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per


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contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentitele regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-ter. 011. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2-ter. 040. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Credito di imposta macchinari agricoli). - 1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che nelle aree indicate nell'obiettivo convergenza ricompreso nella destinazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2007-2013, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta deve essere di entità tale da assicurare un'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento. Il comma 274 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.
4. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010».
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro


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per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. L'efficacia dei commi da 1 a 4 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2-ter. 043. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater. - (Contributi per l'acquisto di macchinari agricoli). 1. All'articolo 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quater.1. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto ministeriale 26 marzo 2010 anche in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 2005 e indipendentemente dalla potenza del nuovo macchinario rispetto all'originale rottamato. I medesimi contributi sono altresì destinati all'acquisto di macchinari agricoli per la trasformazione e la produzione dell'olio d'oliva, del vino e del latte, alle condizioni e con le modalità applicabili disposte dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del citato decreto ministeriale.»
2-ter. 0701. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater - (Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare). - 1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.
2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.
3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


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4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
**2-ter. 044. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater - (Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare). - 1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.
2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.
3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
**2-ter. 045. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.


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Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater - (Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura). 1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:
«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:
«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.»;
c) al comma 1090, ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi sino al 2012».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*2-ter. 046. (nuova formulazione) Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:
Art. 2-quater - (Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura). 1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:
«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento


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CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:
«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.»;
c) al comma 1090, ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi sino al 2012».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*2-ter. 047. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

ART. 3-bis.
(Tracciabilità della filiera agroenergetica).

Sopprimerlo.
3-bis. 1. Il relatore.

ART. 3-ter.
(Modifica al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3-ter. - (Impianti a biogas). - 1. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 382, 382-bis, 382-quater e 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi stessi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti a biogas ed il 31 dicembre 2007.
3-ter. 701. Il relatore.

Al comma 1, sostituire la parola: aziende con la seguente: imprese.
3-ter. 700. Il relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.
3-ter. 702. Il relatore.


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Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Analogamente la suddetta cumulabilità è consentita per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali».
3-ter. 028. Ruvolo, Naro, Libè, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere adeguata conformemente alla variazione della tariffa elettrica, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.
3-ter. 040. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, alla tariffa fissa omnicomprensiva prevista dalla tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3-ter. 041. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 7 è sostituito dal seguente:
«7. Biogas prodotto da impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali: coefficiente 1,8».
3-ter. 025. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6 è sostituito dal seguente:
«6. Biomasse e biogas di origine agricola vegetale e forestale, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28 euro cent/kWh»;


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b) dopo il numero 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Biomasse fermentescibili lavorate da impianti di proprietà di aziende agricole e/o gestiti in connessione con aziende agricole e/o agroalimentari, di allevamento e forestali: 30 euro cent/kWh.»;
c) il numero 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gas da discarica e gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 22 euro cent/kWh».
3-ter. 02. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 6 è sostituito dal seguente:
«6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, o gli oli vegetali puri per cui oggettivamente sia dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei Paesi facenti parte della Comunità europea: 28».
3-ter. 05. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il numero 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Biomasse fermentescibili lavorate da impianti di proprietà di aziende agricole e/o gestiti in connessione con aziende agricole e/o agroalimentari, di allevamento e forestali: 30 euro cent/kWh.».
3-ter. 026. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, o gli oli vegetali puri per cui sia dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei paesi facenti parte della Comunità europea: 21».
3-ter. 06. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. L'energia prodotta dalle fonti di cui ai numeri 6 e 6-bis della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha da parte del Gestore dei servizi elettrici (GSE) accesso prioritario al sistema di distribuzione dell'energia elettrica.
3-ter. 042. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 20 è sostituito dal seguente:
«20. L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e unità alimentate a biomassa di


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potenza elettrica netta inferiore a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse provenienti da aree dislocate in un raggio non superiore a 70 km, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare all'autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
3-ter. 04. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Distretti agroenergetici). - 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agro-energetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la loro commercializzazione.
2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni ed enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, attraverso sistemi di generazione distribuita atti a valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.
3-ter. 050. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Distretti agroenergetici). - 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agro-energetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la loro commercializzazione.
2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, associazioni ed enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, attraverso sistemi di generazione distribuita atti a valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.
3-ter. 09. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Distretti agroenergetici). - 1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agroenergetica, dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la commercializzazione.
2. Le Regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la


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capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.
3-ter. 017. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali). - 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
*3-ter. 045. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali). - 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
*3-ter. 019. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alle imprese agricole, eventualmente consorziate con imprese operanti nella produzione di energia o nei servizi energetici, che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento,


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alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di cedere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo viene riconosciuto per un periodo di dieci anni.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
3-ter. 057. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali). - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, sono riconosciuti alle imprese agricole e forestali che, singolarmente o in forma associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300KW o per le potenze superiori con un'efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
3. L'incentivo non può essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
3-ter. 011. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali). - 1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero del completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere superiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,


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predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
3. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 3 milioni di euro si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3-ter. 047. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per la produzione di biometano). - 1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3-ter. 020. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. Alle imprese agricole, eventualmente consorziate con imprese operanti nella produzione di energia o nei servizi energetici, che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le regole per consentire il ritiro del biometano da parte dei distributori di gas ad un prezzo pari a quello del gas metano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3-ter. 058. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.


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Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per la produzione di biometano). - 1. Alle imprese agricole produttrici di biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), dall'articolo 5, comma 1, lettera f), e dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3-ter. 046. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Incentivi per la produzione di biometano). - 1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare all'immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella misura e con le modalità previste dal comma 2.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. L'incentivo non può essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano. L'ENEA ha il compito di definire criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 3 milioni di euro si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3-ter. 048. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato). - 1. Al fine di garantire il contenimento delle emissioni di CO2, nel caso in cui, nel trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo di biomasse per conversione in biodiesel, la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, associata al trasporto stesso per ogni tonnellata trasferita dal luogo di raccolta agli impianti di trasformazione, ecceda la quantità di 50 Kg, il contingente di biodiesel prodotto non è sottoposto a defiscalizzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità per il rispetto della presente norma.
2. La defiscalizzazione del contingente di biodiesel viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene


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ricavato il biodiesel. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di contingente di 180 mila tonnellate previsti dall'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la minore spesa viene destinata all'attivazione della tariffa onnicomprensiva per la remunerazione degli impianti di produzione di energia da biogas e biomasse, di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3-ter. 012. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. La defiscalizzazione del contingente di biodiesel di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene ricavato il biodiesel. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di contingente di 180 mila tonnellate previsti dall'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la minore spesa è destinata alla dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3-ter. 043. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - 1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è abrogato. La minore spesa è destinata a finanziare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3-ter. 044. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Utilizzo degli effluenti per uso energetico). - 1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«dd-bis) impianti aziendali: tutti gli impianti al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima;
dd-ter) impianti interaziendali: tutti gli impianti, compresi quelli di digestione anaerobica, diversi dagli impianti aziendali, gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, conferiti all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di filiera di durata minima decennale;
dd-quater) digestione anaerobica: degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;
dd-quinquies) digestato (o biodigesto): il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici da soli o in miscela con le biomasse di seguito indicate:
1) residui delle coltivazioni come paglie, stocchi, colletti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese


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agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a) e c), che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;
2) residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 2, per essere utilizzati nell'attività agricola direttamente o dopo trattamento in impianti aziendali o interaziendali;
3) sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni effettuate dall'agroindustria o dalle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettera b), che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui alla lettera p) del presente articolo e la disciplina del regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002;
4) prodotti agricoli di origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba e simili, appositamente destinati a essere trattati al fine di ricavarne energia.
dd-sexies) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o di frazioni anche successivamente trattate dello stesso, nonché di gestione del biogas prodotto.»

2. Al fine di incentivare la valorizzazione energetica degli effluenti zootecnici, all'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-ter) i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, da soli o in miscela con altre sostanze naturali non pericolose, utilizzati nell'attività agricola o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole da: «materiali» a «biogas» sono soppresse.
3-ter. 013. Di Caterina, Gottardo, Dima, Nastri.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie). - 1. Agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti bioenergetici ovvero investimenti per la produzione di agroenergie è attribuito, a decorrere dal 2010, un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.
3-ter. 053. Di Giuseppe, Rota.


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Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie). - 1. A decorrere dal 2010, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui, agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero investimenti per la produzione di agro-energie.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso, conformemente agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.
3-ter. 015. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*3-ter. 051. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni


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sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*3-ter. 052. (nuova formulazione) Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili). - 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in via preliminare le linee strategiche per il Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili, ai sensi della decisione della Commissione del 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5174].
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il piano nazionale d'azione sulle energie. Il piano deve esporre nei dettagli la politica nazionale volta a sviluppare le risorse di biomassa e l'applicazione di dispositivi per la sostenibilità dei biocarburanti, tenendo conto degli effetti di altre misure connesse all'efficienza energetica. Il piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili ha anche il compito di descrivere la politica nazionale sulle misure atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quali procedure amministrative semplificate, codici in materia edilizia, informazione e formazione, sviluppo e disponibilità delle infrastrutture energetiche, meccanismi di sostegno e misure di flessibilità.
3-ter. 055. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili). - 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in via preliminare le linee strategiche per il Piano nazionale d'azione per


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le energie rinnovabili, ai sensi della decisione della Commissione n. 2009/548/CE del 30 giugno 2009.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il Piano di cui al comma 1, in conformità agli obiettivi di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
3-ter. 0700. Il relatore.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. -1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui sia definito il «Piano bioenergetico nazionale» per coordinare e definire le linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesaggistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produzione di energia di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3-ter. 08. Bellotti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Estensione delle attività connesse). - 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.
*3-ter. 07. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Estensione delle attività connesse). - 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.
*3-ter. 021. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.


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Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Estensione delle attività connesse). - 1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dal comma 1, sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.
*3-ter. 049. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater. - (Prove sperimentali per l'iscrizione di varietà vegetali al registro nazionale). - 1. Al fine di uniformare la disciplina dell'iscrizione di nuove varietà vegetali al registro nazionale alla normativa vigente in materia di brevetti, all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri» sono sostituite con «alle Regioni e alle Province autonome»;
b) le parole: «sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste» sono soppresse.

2. I compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per l'iscrizione ai registri nazionali di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sono versati dai costitutori stessi alle Regioni e alle Province autonome ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, per l'approvazione dei piani di semina e per l'effettuazione dei versamenti dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali.
4. È abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981, n. 774.
3-ter. 054. Fogliato.

ART. 4.
(Disciplina delle attività selvicolturali).

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 2-bis, comma 2, sostituire le parole da: d'intesa con le regioni fino a: tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono un protocollo di intesa pluriennale.
4. 700. Il relatore.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 2-ter. - (Incentivi alle attività di forestazione per l'assorbimento dei gas serra). - 1. Per la messa a regime del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, in attuazione degli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia la protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1o


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giugno 2002, n. 120, mediante aumento dell'assorbimento dei gas serra, per gli interventi previsti dal punto 7 della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 è vincolata una quota non minore del 20 per cento delle risorse dell'articolo 14.
2. Per le medesime finalità previste dal comma 1, gli enti territoriali, singolarmente o in associazione mediante le forme previste dall'articolo 5, possono utilizzare aree individuate nell'ambito del proprio territorio. A tal fine nei Piani previsti dall'articolo 3, comma 1, valutato lo stato della risorsa, sono individuati gli interventi di tutela e di valorizzazione. Gli enti o le forme associative di cui al presente comma godono altresì dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per l'accesso alle agevolazioni i soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono aver ottenuto l'iscrizione al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali o aver ottenuto la certificazione della gestione forestale da un organismo di certificazione accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), capoverso Art. 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4. I piani di cui al comma 1 sono coordinati con i piani di sviluppo socio economico di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i piani di bacino previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 2, ma sono avviati anche in attesa della loro definizione».
4. 40. De Girolamo.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni con le seguenti: Sono fatte salve le disposizioni adottate e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni.
4. 701. Il relatore.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
«1. Le regioni, con proprie leggi, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, disciplinano il recupero dei boschi in presenza di gravi processi di degrado o, quando sia necessario per tutelare l'incolumità pubblica, prevedendo anche la possibilità che la gestione del bosco sia affidata a soggetti diversi dal proprietario o possessore.»;

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire la parola: costituiti con le seguenti: iscritti nel registro delle imprese.
4. 702. Il relatore.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso 1-bis.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.
4. 705. Nola.

Al comma 1, lettera h), numero 2), dopo la parola: «sostenibile» aggiungere le seguenti: «e per la certificazione volontaria della gestione forestale».
4. 704. Di Giuseppe, Rota

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 7, sostituire le parole da: parte C fino alla fine del comma 7, con le seguenti: tutti i riferimenti ai «piantoni» si intendono effettuati agli «astoni».
4. 703. Il relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Per i fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove la valorizzazione dei paesaggi rurali


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e delle pratiche agricole tradizionali, nonché le conoscenze del patrimonio agro-silvo-pastorale nazionale, assicurando l'attuazione delle Convenzioni ratificate con la legge 6 aprile 1977, n. 184, e la legge 27 settembre 2007, n. 167.
2-ter. All'attuazione del comma 2-bis il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 708. De Girolamo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di tutelare e valorizzare i territori vitivinicoli italiani, con particolare riguardo alla vitivinicoltura di montagna e delle isole, ed attuare quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché promuovere la candidatura di paesaggi rurali e pratiche tradizionali agricole e alimentari nell'ambito delle Convenzioni per il patrimonio mondiale materiale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle pratiche agricole e alimentari tradizionali, con la dotazione di 2 milioni di euro.
2-ter. Alla copertura del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, pari a 2 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. 706. Il relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La composizione della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO è integrata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui non è riconosciuto alcun compenso o indennità.
4. 707. Il relatore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Disposizioni in materia di autoimprenditorialità). - 1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4. 040. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

ART. 4-bis.
(Esclusione degli imprenditori agricoli dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194).

Sopprimerlo.
4-bis. 1. Il relatore.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter. - (Esclusione degli artigiani e dei piccoli imprenditori dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194). - 1. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29


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aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli artigiani e i piccoli imprenditori».
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4-bis. 41. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-ter. - (Figura dell'imprenditore agro meccanico). - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, sono aggiunti, in fine, seguenti commi:
«1-bis. È definito imprenditore agro meccanico il soggetto che svolge attività agromeccanica così come definita nel comma 1 sia sotto forma di impresa individuale che costituita in impresa societaria.
1-ter. All'imprenditore agro meccanico si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale (IAP).
1-quater. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione» della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. 041. Callegari, Gottardo, Dima, Di Caterina.


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ART. 5.
(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli).

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: l'AGEA fino alla fine del capoverso con le seguenti: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, può stipulare con l'AGEA e l'Agecontrol Spa apposite convenzioni approvate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*5. 40. Fogliato.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: l'AGEA fino alla fine del capoverso con le seguenti: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, può stipulare con l'AGEA e l'Agecontrol Spa apposite convenzioni approvate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*5. 704. Il relatore.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica.
5. 702. Il relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine del rafforzamento delle strutture di controllo e del potenziamento degli organici dell'AGEA, del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è istituito un Fondo di 70 milioni di euro.
5. 2. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA.
5. 703. Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e di quelle dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».
5. 705. Il relatore.

ART. 5-bis.
(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli).

Sopprimere i commi 1 e 2.
*5-bis. 702. Il relatore.

Sopprimere i commi 1 e 2.
*5-bis. 40. Fogliato.

Sopprimere il comma 3.
5-bis. 41. Ferranti.

Al comma 4, lettera c), capoverso Art. 33, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che il fatto costituisca reato.
5-bis. 701. Gottardo.


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Al comma 4, lettera c), capoverso Art. 33, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che il fatto non costituisca reato.
5-bis. 43. Ferranti, Oliverio, Cenni.

Al comma 4, lettera d), capoverso Art. 35, comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 19 e 55 con le seguenti: dall'articolo 19.
5-bis. 700. Il relatore.

Al comma 5, capoverso Art. 47-bis, comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis)
il comma 3 dell'articolo 41 è abrogato.
5-bis. 705. Il relatore.

Al comma 6, lettera a), capoverso Art. 8, comma 1, premettere le parole: Salvo che il fatto non costituisca reato,
5-bis. 44. Ferranti, Oliverio.

Al comma 7, capoverso Art. 4, comma 1, premettere le parole: Salvo che il fatto non costituisca reato,
5-bis. 45. Ferranti, Oliverio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
5-bis. 703. Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: «e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio».
5-bis. 46. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: «e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio».
5-bis. 704. Taddei.

ART. 6.
(Etichettatura dei prodotti alimentari).

Al comma 1, dopo le parole: è obbligatorio aggiungere le seguenti: , nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari.
6. 2. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Al comma 1, dopo le parole: è obbligatorio aggiungere le seguenti: , nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine alla provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari.
6. 41. Ruvolo, Naro, Delfino.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di OGM in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
6. 48. Cenni, Oliverio, Di Giuseppe, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Fogliato, Negro, Rainieri, Dima, Gottardo, Di Caterina, Di Giuseppe, Ruvolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ed eventualmente con le seguenti: e/o eventualmente.
6. 3. Brugger, Zeller.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.
*6. 7. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.
*6. 17. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 4, sostituire le parole: individuate le filiere agroalimentari e con le seguenti: definiti, relativamente a ciascuna filiera,
**6. 42. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 4, sostituire le parole: individuate le filiere agroalimentari e con le seguenti: definiti, relativamente a ciascuna filiera,
**6. 43. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione, anche mediante la forma della «pubblicità progresso», diretta ad accrescere il livello di conoscenza dei consumatori in merito alle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari, ai sensi del presente articolo.
5-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 5-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede utilizzando parzialmente le somme di cui all'articolo 14 della legge 7 giugno 2000, n. 150, per il finanziamento di progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico.
6. .700. Il relatore.

Sopprimere i commi 6 e 7.
6. 47. Ferranti, Oliverio.

Al comma 8, sostituire le parole: da 1.600 euro a 9.500 euro con le seguenti: da 2.500 euro a 15.000 euro.
6. 11. Rota, Di Giuseppe.

Al comma 8, sopprimere le parole: e con la confisca dei prodotti medesimi.
6. 12. Ruvolo.


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Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e la sospensione dell'attività da parte dell'Autorità competente per un periodo da tre giorni a tre mesi.
6. 13. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 9, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: del primo.

Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con le seguenti: entrata in vigore.
6. 701. Il relatore.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: entro i successivi centottanta giorni: con le seguenti: fino ad esaurimento scorte.
6. 14. Ruvolo.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni: con le seguenti: due anni.
6. 15. Ruvolo.

Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei prodotti di seconda gamma, che possono essere venduti entro i successivi due anni.
6. 16. Ruvolo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla relativa legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
*6. 040. Bordo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Mastromauro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
*6. 041. Ruvolo, Naro, Delfino, Ria, Lusetti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Delega al Governo per l'adozione di disposizioni sanzionatorie in materia di olio d'oliva). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni.
6. 0700. Il relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Misure per fronteggiare la crisi delle imprese del settore lattiero-caseario) - 1. Al fine di fare fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore lattiero-caseario e, in specie, per consentire il ripristino delle situazioni finanziarie, lavorative e sociali preesistenti il 1o gennaio 2008, fino al 31 dicembre 2010 sono sospesi i pagamenti previsti dai


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piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le dotazioni nazionali di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, individua i necessari interventi, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b), di cui al medesimo regolamento (CE) 73/2009.
6. 0701. Fogliato, Callegari, Negro.

ART. 7.
(Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi).

Sopprimerlo.
7. 1. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 1, sostituire le parole: da 1.000 euro a 6.000 euro con le seguenti: da 1.500 euro a 15.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: da 2.000 euro a 20.000 euro con le seguenti: da 15.000 euro a 60.000 euro.
7. 40. Ferranti, Oliverio.

Sopprimere il comma 2.
7. 41. Ferranti, Oliverio.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di sostenere e rafforzare l'agricoltura biologica in Italia, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a favore del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, istituito ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
7. 01. Di Giuseppe, Rota, Borghesi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. I benefici di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si estendono nei limiti della somma di 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. 02. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Per la promozione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari, i benefici di cui all'articolo 1, commi 1088-1092, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si estendono nei limiti della somma di 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte


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corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli anni 2010 e 2011.
7. 03. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a favore del Fondo per le crisi di mercato, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
7. 05. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
7. 07. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agro-alimentari). - 1. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1o gennaio 2010, per tutte le cessioni di prodotti agroalimentari, è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore, nelle fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
7. 020. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi tecnici per l'agricoltura, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a favore dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
7. 022. Di Giuseppe, Rota, Borghesi.


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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Rilancio delle infrastrutture irrigue) - 1. Per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale è autorizzata la spesa di 89 milioni di euro per l'anno 2011, 267 milioni di euro per l'anno 2012, 312 milioni di euro per l'anno 2013, 178 milioni per l'anno 2014 e 45 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo capoverso dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Le somme di cui all'articolo 2, comma 133, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, inerenti le attività di progettazione delle opere del Piano irriguo nazionale, sono utilizzate per far fronte agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74.
3. Ai componenti delle Commissioni liquidatrici, preposte all'accertamento della spesa delle opere infrastrutturali di bonifica e irrigazione, spetta un compenso a carico del concessionario, da distribuirsi in quote eguali, complessivamente determinato, nella misura dell'uno per mille sulla spesa accertata.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, designa tra i funzionari dell'Ufficio centrale del bilancio, un proprio rappresentate, chiamato a far obbligatoriamente parte delle Commissioni di cui al comma 3.
7. 048. Taddei, Fogliato, Di Caterina.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
7. 058. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al comma 55 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le parole: «dando priorità agli interventi destinati all'avvio e al completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005».
7. 059. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Piano irriguo nazionale). - 1. Le somme di cui all'articolo 2, comma 133, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, relative alle attività di progettazione delle opere del Piano irriguo nazionale, sono utilizzate per far fronte agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005.
7. 705. Gottardo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Risanamento finanziario dell'EIPLI). - 1. Al fine di avviare l'azione di risanamento finanziario dell' Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), è istituita una gestione stralcio, in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la nomina di un organo di liquidazione del debito contratto antecedente al 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni contenute nel piano di riassetto finanziario ed organizzativo dell'EIPLI.
2. Alla gestione di cui al comma 1 è assegnata la somma all'uopo già impegnata da parte del Ministero vigilante pari 24,4 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, e le altre risorse individuate nel piano di cui al comma 1 riveniente dai crediti irrigui e potabili riconducibili in competenza alla gestione dell'Ente alla data del 31 dicembre 2006.


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3. La gestione stralcio è altresì autorizzata alla contrazione di eventuali mutui a carico dell'EIPLI per far fronte all'esposizione che non dovesse riuscire a coprire con le somme di cui al comma 2.
4. Fino alla data del 31 dicembre 2010 sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI.
5. Fino alla data del 31 dicembre 2010 sono dichiarate impignorabili tutte le somme di danaro erogate a qualsiasi titolo a favore dell'EIPLI e depositate presso il tesoriere dello stesso Ente nonché quelle presso i terzi debitori.
7. 0700. Taddei, Distaso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Al fine di fronteggiare le calamità naturali verificatesi nell'anno 2009, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro per il risarcimento, da effettuarsi con analoghe modalità rispetto a quelle adottate dalle compagnie assicuratrici, delle imprese agricole prive di polizza assicurativa.
7. 033. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Agevolazioni per la formazione della proprietà coltivatrice). - 1. Per l'anno 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti su indicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 40,3 milioni di euro.
7. 0704. Il relatore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina è prorogato al 31 dicembre 2010.
2. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
7. 034. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:
Art. 7.1. - (Interpretazione autentica in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina) - 1. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di


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certificato definitivo rilasciato, a cura dell'Ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.
Art. 7.2. - 1. La disposizione di cui all'articolo 7.1 si applica altresì alle agevolazioni richieste antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, si ritiene soddisfatta anche nel caso di mancata o tardiva consegna del certificato definitivo già accertato dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate purché lo stesso risulti rilasciato dall'Ente preposto nel termine triennale di decadenza.
7. 0702. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Interpretazione autentica in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina) - 1. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell'Ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.
7. 0703. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - (Disposizioni inerenti la riapertura dei termini per il riconoscimento o concessione preferenziale delle acque e per l'autodenuncia dei pozzi). - 1. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
7. 0701. Il relatore.

ART. 7-ter.
(Proroga degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205).

Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
34 milioni con le seguenti: 100 milioni;
sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, quanto a 50 milioni di euro, mediante le risorse di cui al comma 4.
4. Al comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "e, in una misura non inferiore a 170 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, ai capitoli relativi al finanziamento delle agevolazioni contributive di cui all'articolo


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1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.
7-ter. 42. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-ter. - 1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-ter. 43. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-ter. (Proroga degli sgravi contributivi) - 1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 206,2 milioni di euro»
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 della presente articolo, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2010, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010.
7-ter. 701. Di Giuseppe, Rota.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-ter. (Proroga degli sgravi contributivi) - 1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «è estesa al periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «è estesa al periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 205,2 milioni di euro».
3. All'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «destina 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «destina 15 milioni di euro».
7-ter. 702. Paolo Russo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-ter. - 1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni


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di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-ter. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter.1. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo «convergenza» di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».
7-ter. 06. Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter.1. - (Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli). - 1. Il termine «contenzioso» di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
*7-ter. 013. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter.1. - (Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli). - 1. Il termine «contenzioso» di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare


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nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
*7-ter. 040. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter.1. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS) - 1. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine «contenzioso» e' da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.
7-ter. 0700. Paolo Russo.

ART. 7-quater.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni).

Sopprimerlo.
7-quater. 700. Il relatore.

ART. 7-quinquies.
(Introduzione dell'articolo 8-bis.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in materia di comunicazione di dati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura).

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
7-quinquies. 701. Il relatore.

ART. 7-sexies.
(Norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari).

Al comma 1, sostituire le parole: quelli indicati nell'allegato annesso alla presente legge con le seguenti: i seguenti:
a) nel formaggio mozzarella, salvo quanto previsto alla lettera b), e negli altri


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formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino o bufalino, 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi;
b) nel formaggio mozzarella con attestazione di specificità, 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione, del 25 novembre 1998;
c) nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo, indipendentemente dalla sua denominazione e utilizzo, 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.

Conseguentemente, sopprimere l'allegato.
7-sexies. 700.Il relatore.

ART. 7-septies.
(Modifica all'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138).

Sopprimerlo.
*7-septies. 40. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,Trappolino.

Sopprimerlo.
*7-septies. 41. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione dello yogurt» aggiungere le seguenti: « e latte fermentato».
7-septies. 700. Il relatore.

ART. 7-novies.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

Sopprimerlo.
7-novies. 40. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,Trappolino.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7-novies. - (Disposizioni in materia di imprenditore agricolo professionale). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1»;
b) al comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1».

2. Al fine dell'uniforme applicazione della normativa statale relativa all'imprenditore agricolo professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
7-novies. 41. Gottardo, Di Caterina.


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ART. 7-undecies.
(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalità disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.
7-undecies. 700. Il relatore.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: degli allevamenti bufalini produttori.
7-undecies.701. Il relatore.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, inclusa la possibilità di utilizzare la marcatura genetica del latte di bufala per la rintracciabilità dell'origine attraverso il controllo del prodotto finito».
7-undecies.702. Di Giuseppe, Rota

Al comma 2, sostituire le parole: di produzione di filiera con le seguenti: di caseificazione.
7-undecies.703. Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Disposizioni per la produzione della «mozzarella di bufala campana» DOP) - 1. Dopo il comma 1, dell'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini del comma 1 ed allo scopo di incrementare i livelli di garanzia in favore dei consumatori circa il leale svolgimento delle fasi di produzione della mozzarella di bufala campana DOP, soprattutto al fine di impedire l'utilizzo di latte di altra origine animale o di latte di bufala che abbia subito processi di condizionamento fisici o chimici, nonché per impedire l'uso di materie prime o materiali caseari non previsti dal disciplinare di produzione registrato ai sensi della DOP stessa, la verifica del rispetto del disciplinare della predetta DOP è svolta prioritariamente ed in maniera costante da autorità pubbliche, che ove necessario possono essere indicate sia dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia dal Ministero della salute».
7-undecies. 045. Rainieri, Negro, Fogliato, Callegari.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Sgravi fiscali). - 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,


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di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*7-undecies. 042. (nuova formulazione) Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Sgravi fiscali). - 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
*7-undecies. 043. Ruvolo, Naro, Delfino, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura). - 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
7-undecies. 0705. Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole). - 1. All'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta attività di consulenza può essere svolta attraverso l'attivazione dello sportello


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telematico dell'automobilista previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358».
7-undecies. 044. Gottardo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole). - 1. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
7-undecies. 0700. Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Modificazioni all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228). - 1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce violazione degli obblighi di coltivazione o di conduzione la vendita o la concessione in godimento dei terreni costituiti in compendio unico a favore dei coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile nonché l'alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.»
b) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché agli interventi fondiari operati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'esercizio della propria attività istituzionale».
7-undecies. 0701. Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di valorizzare, favorire la competitività e la commercializzazione attraverso una corretta e controllata informazione ai cittadini dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le indicazioni richieste dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, debbono essere inserite nel Fascicolo di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente istituita ai sensi dall'articolo 5, comma 5, regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009.
7-undecies.0702. Il relatore.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 7-undecies. 0703. del relatore

All'articolo aggiuntivo 7-undecies. 0703 del relatore, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si considerano altresì nulle le clausole che escludono o limitano la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività negoziali connesse al rapporto contrattuale con il soccidante ivi incluse le attività di stima, disdetta, rinnovo e recesso».
0.7-undecies. 0703. 1. Negro, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Disposizioni a tutela del soccidario). - 1. Ai crediti del


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soccidario di cui all'articolo 2178 del codice civile si applica l'articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile.
2. Nel contratto di soccida semplice le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in misura superiore alla parte di guadagno spettantegli.
7-undecies. 0703. Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Disposizioni di interpretazione autentica in materia di esenzione dall'ICI dei fabbricati rurali). - 1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nel catasto fabbricati,» sono inserite le seguenti: «indipendentemente dalla categoria catastale attribuita,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera e), del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».
*7-undecies. 046. Brugger, Zeller, Nicco.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Disposizioni di interpretazione autentica in materia di esenzione dall'ICI dei fabbricati rurali). - 1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nel catasto fabbricati,» sono inserite le seguenti: «indipendentemente dalla categoria catastale attribuita,»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera e), del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».
*7-undecies. 0704. Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Disposizioni per rafforzare l'attività operativa del Corpo forestale dello Stato). - 1. Al fine di rafforzare l'attività operativa del Corpo forestale dello Stato e di sopperire alle carenze dell'organico del ruolo direttivo dei funzionari del medesimo Corpo, per consentire la copertura di tutti i centodiciannove posti di commissario forestale di cui al concorso pubblico, per esami, bandito con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 5 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 54 del 9 luglio 2004, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere rispettivamente 71 vincitori del profilo professionale giuridico-economico e 42 vincitori del profilo professionale agrario forestale, utilizzando i 15 posti non coperti del profilo professionale ingegnere.
7-undecies. 0707. Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Interventi per l'imprenditoria giovanile in agricoltura). - 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola» sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano esercitato l'attività di impresa da almeno 2 anni dalla data di presentazione della richiesta dei benefici,»;
b) al comma 2-bis, la parola: «subentranti» è soppressa;


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c) i commi 2 e 3 sono soppressi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7-undecies. 0708. Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni di euro, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.
3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008. n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0.30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0, 25 per cento».
7-undecies. 0709. Di Giuseppe, Rota

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni di euro, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 65 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 82, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con i vincoli di finanzia pubblica e, quanto a 21 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione dell'AGEA senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7-undecies. 0710. Zucchi, Lulli, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). - 1. All'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «100 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «di cui 65 da destinare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 318/2006 e 73/2009,».
2. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi previsti dai regolamenti comunitari, di cui al comma 1, le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bolancio dello Stato.
7-undecies. 0722. De Camillis.


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Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 65 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
2. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7-undecies. 0711. De Camillis.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 65 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni di euro, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.
2. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 48, le parole: « 100 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni».
3. Il Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotto di 65 milioni per il 2010.
7-undecies. 0712. Di Giuseppe, Rota

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Credito d'imposta per il costo del gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica). 1. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


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2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.
4. Rimane salva la facoltà per le regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 nel 2010, 20 nel 2011 e 10 nel 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-undecies. 0718. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Credito d'imposta per le coltivazioni sotto serra). 1. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4-ter, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.
4. Rimane salva la facoltà per le regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 7,5 milioni


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di euro nel 2010, 15 milioni di euro nel 2011 e 7,5 milioni di euro nel 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-undecies. 0719. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Disposizioni in materia di accisa per il gasolio utilizzato sotto serra). - 1. A partire dal 1o gennaio 2010, al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, pari a 21,00 euro per 1000 litri qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, sottoscriva un accordo con il quale dichiara di accettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione, per finalità ambientali, del consumo di gasolio.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 2008/800/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni. Qualora la normativa comunitaria innalzi il livello minimo comunitario anche l'accisa dovuta per le produzioni sotto serra deve essere adeguata.
3. La riduzione dell'accisa per le produzioni sotto serra di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2019.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) 2008/800/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, in combinato disposto con l'articolo 17 della direttiva (CE) 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, l'efficacia del presente articolo è subordinata alla trasmissione alla Commissione europea della sintesi della misura d'aiuto e alla ricezione del codice identificativo dell'aiuto come previsto dall'articolo 9 del regolamento (CE) 2008/800/CE della Commissione, del 6 agosto 2008.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7-undecies. 0723. Fogliato.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Gasolio per le coltivazioni sotto serra). - 1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata, a decorrere dal 1o gennaio 2010, l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni, pari a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di dieci anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 il livello di imposizione non deve essere inferiore al livello minimo definito dalla citata direttiva 2003/96/CE. Qualora tale livello venga modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
2. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione


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è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) 800/2008 e si applica per un periodo di dieci anni ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento (CE) 800/2008.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 11,6 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6,8 milioni di euro;
b) quanto a 6,5 milioni di euro mediante soppressione, per l'anno 2010, del contingente annuo agevolato di biodiesel di all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico, di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
7-undecies. 0713. Di Caterina.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Gasolio per le coltivazioni sotto serra). - 1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata, a decorrere dal 1o aprile 2010, l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di dieci anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di imposizione non deve essere inferiore al livello minimo definito dalla citata direttiva 2003/96/CE. Qualora tale livello venga modificato l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
2. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) 800/2008 e si applica per un periodo di dieci anni ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento (CE) 800/2008.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 6,8 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6,8 milioni di euro;
b) quanto a 6,5 milioni di euro mediante soppressione, per l'anno 2010, del contingente annuo agevolato di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
7-undecies. 0714. Di Caterina.


Pag. 309

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Istituzione del Centro nazionale per la biodiversità agricola). - 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto l'istituzione presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) del Centro nazionale per la biodiversità agricola, che provvede alla raccolta, alla catalogazione e alla conservazione del germoplasma delle specie, specialmente quelle di interesse agrario e alimentare, presenti attualmente sul territorio nazionale.
7-undecies. 0715. Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Istituzione del Consorzio Gusto Italia) - 1. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto l'istituzione presso Buonitalia del Consorzio «Gusto Italia» per il commercio delle produzioni italiane sui mercati nazionale ed estero.
2. Finalità primaria del Consorzio è quella di realizzare, attraverso convenzioni con i consorzi agrari provinciali, una struttura di coordinamento che, caratterizzata da un unico marchio, valorizzi la provenienza nazionale e funga da intermediario nei confronti delle realtà produttive, con speciale riferimento alle piccole e medie imprese agricole e alimentari di qualità non dotate di mezzi adeguati per rapportarsi autonomamente con i mercati nazionale ed estero.
3. Ulteriore finalità del Consorzio è quella di costituire una rete distributiva operante sui mercati nazionale ed estero per immettere direttamente al consumo le piccole e medie produzioni nazionali di eccellenza e per fornire un'efficiente struttura di distribuzione e di vendita alle imprese che ne sono sfornite.
7-undecies. 0716. Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - (Assistenza delle organizzazioni professionali agricole in materia di contratti agrari). - 1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate in seno al Consiglio nazionale del'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite e interamente partecipate.
7-undecies. 0717. Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - 1. All'articolo 2, comma 33, secondo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono soppresse le seguenti parole: «ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola».
7-undecies. 0720. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-duodecies. - 1. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni stato e grado,


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anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto l'abbuono dell'imposta per reati ad opera di terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono dichiarati estinti d'ufficio o su richiesta di una delle parti, con compensazione delle spese e conseguente estinzione della pretesa tributaria da parte degli Uffici.
7-undecies. 0721. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

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