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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Martedì 25 maggio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-bis -A Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione) ... 312
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 320

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione) ... 313
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 321

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione) ... 314
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 322

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM( 2010 )61 def. (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 314
ALLEGATO 4 (Proposta di parere formulata dal relatore) ... 323

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM( 2010 )94 def. (Parere alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 316

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 319

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle «Agenzie per le imprese». Atto n. 208 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 319

XIV Commissione - Resoconto di martedì 25 maggio 2010


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 3209-bis-A Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, ricorda in primo luogo che il provvedimento in esame è già stato esaminato dalla Commissione XIV, da ultimo nella seduta del 12 maggio 2010, e che nella seduta del 18 maggio 2010 l'Assemblea ha concluso la discussione sulle linee generali ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo. In sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo si è poi convenuto di rinviare il provvedimento in Commissione.
Con riferimento alle ulteriori modifiche approvate dalla I Commissione nella seduta del 20 maggio 2010 segnala le seguenti disposizioni di interesse della Commissione XIV.
L'articolo 1-quinquies dispone l'entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente chiamato a definire la realizzazione con modalità elettroniche il formulario di identificazione e i registri di carico e scarico. Al riguardo, rileva che tale proroga potrebbe presentare dei profili problematici di compatibilità con la normativa comunitaria in materia, con particolare riferimento alla direttiva 2008/98/CE.
All'articolo 5-bis, in materia di disciplina della conferenza dei servizi, sono state mantenute le disposizioni della lettere c) ed e) del comma 2. Ricorda che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5-bis, prevedendo che, nei casi in cui l'intervento sia stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA), appare in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE sulla VIA. Inoltre, la successiva lettera e), introducendo le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità tra le amministrazioni per le quali si prevede il silenzio assenso in sede di conferenza dei servizi, appare in contrasto con la normativa comunitaria, come testimoniato dalle sentenze 28 febbraio 1991, causa C-360/87 e 14 giugno 2001 - causa C-230/00 della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno escluso la possibilità di autorizzazioni tacite in materia ambientale.
Ricorda che di tali disposizioni la Commissione XIV aveva richiesto la soppressione nel parere reso nella seduta del 19 maggio 2010.
Per tali motivi, formula una proposta di parere favorevole, che ribadisce la condizione già formulata nel parere approvato il 19 maggio scorso e invita la Commissione di merito, con una osservazione, a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-quinquies del provvedimento (vedi allegato 1).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo


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gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
Nuovo testo C. 3290 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la II Commissione Giustizia ha inviato un nuovo testo del disegno di legge C. 3290 recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione XIV, segnala che all'articolo 1 è stato modificato il principio di delega di cui al comma 3, lettera b), numero 2. Nel testo precedente la disposizione stabiliva il principio che la confisca possa essere realizzata anche nei confronti dei beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati membri ove i beni si trovano; il nuovo testo prevede che la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, e quindi si deve intendere, sia di Stati membri sia di Stati non membri dell'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove i beni si trovano. Le modifiche non appaiono comunque idonee a superare i profili problematici di coordinamento del principio di delega con quanto previsto dalla decisione quadro 2006/783/GAI, che nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca.
Le ulteriori modifiche apportate dalla Commissione di merito non appaiono incidere su aspetti di interesse della Commissione XIV.
In risposta infine alle considerazioni svolte nella scorsa seduta dal deputato Garavini sulla necessità di assicurare un recepimento anche della decisione 2007/845/GAI concernente la cooperazione degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, rileva che lo spirito delle osservazioni appare condivisibile.
Segnala comunque che la decisione 2007/845/GAI reca disposizioni in materia di designazione da parte di ciascuno Stato membro di un ufficio responsabile per il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di cooperazione e scambio di informazioni e delle migliori pratiche tra i diversi uffici nazionali. In tal senso la decisione può trovare attuazione in via amministrativa. Ritiene quindi opportuno segnalare nel parere unicamente il problema di coordinamento tra quanto già previsto nel testo e la decisione quadro 2006/783/GAI piuttosto che prospettare ulteriori integrazioni nel testo, formulando una osservazione che inviti la Commissione di merito a valutare l'opportunità di coordinare il richiamo ai limiti previsti dalla legislazione degli Stati esteri nei quali i beni si trovano, con la decisione quadro 2006/783/GAI che, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca.

Sandro GOZI (PD) nel condividere le considerazioni del relatore riterrebbe opportuno che l'osservazione testé anticipata possa trovare spazio nel parere nella forma di una condizione.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, accoglie l'invito del collega Gozi e formula dunque una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).


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Enrico FARINONE (PD) nell'esprimere apprezzamento per l'attenzione data dal relatore alle osservazioni formulate dai colleghi Garavini e Gozi, preannuncia - con specifico riferimento ai profili di competenza della XIV Commissione - il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3402 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 19 maggio e delle osservazioni formulate in quella sede dall'onorevole Gozi, formula una proposta di parere favorevole con osservazione, che illustra (vedi allegato 3).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Maurizio DEL TENNO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI COMUNITARI

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
COM(2010)61 def.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, formula una proposta di parere, che illustra nel dettaglio (vedi allegato 4).

Sandro GOZI (PD) richiama in primo luogo l'audizione del Ministro dell'Interno Maroni svoltasi lo scorso 18 maggio dinnanzi alle Commissioni riunite I e XIV, nel corso della quale sono emerse alcune questioni che meritano di essere richiamate nel parere che la Commissione dovrà esprimere.
Ricorda che il Ministro ha fornito alcuni dati sorprendenti, relativamente al rapporto tra spese previste per l'effettiva attività di controllo e le spese di carattere amministrativo, ammontando queste ultime al 43 per cento del totale degli oneri di Frontex. Rilevato che la Commissione europea destina il 5 per cento delle proprie


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risorse a spese amministrative, si chiede come si possa ipotizzare, sulla base di tali prospettive, un ruolo più incisivo di Frontex e come sia possibile ipotizzare a queste condizioni il passaggio - cosa che ritiene altamente auspicabile - dal mero coordinamento delle attività di controllo delle frontiere esterne a vere e proprie azioni congiunte. Per tale motivo occorrerebbe segnalare la necessità di una riduzione delle spese di carattere amministrativo a favore degli oneri connessi alla missione concreta di funzionamento dell'Agenzia.
Quanto poi all'obiettivo fissato dal Programma di Stoccolma di pervenire entro il 2015 al superamento del coordinamento delle attività di controllo della frontiera meridionali dell'Unione europea per passare ad azioni congiunte, giudica necessario invitare la Commissione europea e il Governo italiano ad accelerare i tempi di realizzazione di tale obiettivo, che appare eccessivamente posticipato.
Sottolinea quindi come la proposta di regolamento in esame richiami più volte il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, che deve sempre essere garantito nelle attività di controllo delle frontiere. Ritiene che si tratti di un tema che occorre richiamare nel parere della XIV Commissione, anche tenuto conto del fatto che il Ministro Maroni ha riferito, nella sua audizione del 18 maggio, che alcuni organismi non facenti parte dell'Unione europea, quali l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati e il Consiglio d'Europa, avrebbero manifestato perplessità rispetto alle attività di respingimento operate dall'Italia, in specie con riferimento a cittadini libici, benché in proposito non sia stata avviata alcuna procedura di infrazione. Per tale motivo si dichiara contrario a quanto rilevato nella osservazione di cui al punto c), laddove si invita ad un rafforzamento del ruolo di Frontex nella cooperazione con i paesi terzi «anche sulla base della positiva esperienza di alcuni accordi stipulati in particolare dall'Italia, che hanno consentito di attivare i controlli anche nei territori di provenienza o di partenza degli immigrati». Vi è in effetti un'esperienza positiva in ambito di accordi, ma questa si limita a quelli stipulati con alcuni paesi centroafricani, mentre l'accordo con la Libia non può certamente essere ritenuto positivo. Osserva peraltro che laddove si rivelassero fondate le accuse riferite ai casi di respingimento del maggio 2009, oggetto di procedimenti penali, l'Italia sarebbe obbligata a denunciare unilateralmente l'accordo con la Libia.
Invita pertanto il relatore ad una modifica della citata osservazione di cui alla lettera c), laddove si voglia pervenire all'approvazione di un parere condiviso.

Mario PESCANTE, presidente, osserva in primo luogo che il 43 per cento delle spese previste per Frontex non possa essere ricondotto esclusivamente ad oneri di carattere amministrativo, poiché comprende spese relative all'acquisto e all'invio di materiale e costi per il personale operativo. Andrà comunque svolta una valutazione dei costi dell'Agenzia, tenuto conto dell'impatto finanziario che questa comporterà per l'Italia, anche in considerazione del fatto che vi è una proposta di decisione del Consiglio (documento 5323/1/10) che prevede di privilegiare lo sbarco nel paese terzo da cui la nave è partita e, qualora ciò non sia possibile, lo sbarco nel Paese terzo ospitante, con evidenti ricadute in termini di costi.
Quanto alla osservazione di cui al punto c), osserva che questa richiama la positiva esperienza di «alcuni» accordi stipulati dall'Italia, e non di tutti.
Sottolinea, infine, la necessità di tutelare dei diritti umani in ogni situazione e invita il relatore a prevedere che, tra le premesse formulate, sia rilevata l'esigenza che il parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico.

Nicola FORMICHELLA (PdL), con riferimento a quanto affermato dall'onorevole Gozi e per amore di verità, precisa che nell'audizione del Commissario europeo


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per gli affari interni, svoltasi lo scorso 29 aprile dinnanzi alle Commissioni riunite I e XIV della Camera e I, III e XIV del Senato, il Commissario Malmström ha confermato la piena legittimità dei respingimenti effettuati dall'Italia, come peraltro ribadito dal Ministro Maroni. Occorre sul punto ristabilire la verità, altrimenti si rischia di diffondere un'idea sbagliata del nostro Paese in ambito internazionale.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, accoglie senz'altro il suggerimento formulato dal Presidente di inserire nelle premesse del parere un richiamo alla sua opportuna trasmissione al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico. Nel ricordare come anche durante il precedente Governo di centro sinistra si siano verificati spiacevoli episodi con riferimento a barconi di clandestini, ritiene condivisibile operare un richiamo, sempre in premessa, ai diritti umani, quale patrimonio culturale del Paese. Si riserva comunque, alla luce del dibattito odierno, di riformulare la proposta di parere presentata, che potrà essere oggetto di esame in una prossima seduta.

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno rinviare l'adozione del parere ad una prossima seduta. Precisa quindi, con riferimento alle affermazioni dell'onorevole Formichella, che il Commissario Malmström, in merito ai citati casi di respingimento di cittadini libici, ha chiarito che non intendeva intervenire sul caso specifico in quanto vi era un procedimento giudiziario in corso; a fronte poi, della domanda a Lei rivolta per sapere se la Commissione europea intendeva concludere accordi bilaterali analoghi a quelli stipulati dall'Italia con la Libia, il Commissario ha risposto che si trattava di una questione complessa e che l'articolo 3 del Trattato, recante una clausola vincolante in materia di diritti umani, rendeva la questione ancora più complessa. Ritiene pertanto non opportuno strumentalizzare la cortesia istituzionale e il dovere di riservatezza espresso dal Commissario europeo per affermare che l'Italia ha agito correttamente.

Mario PESCANTE, presidente, nel rilevare come l'Accordo Italia-Libia abbia determinato una notevole riduzione dell'afflusso di cittadini libici irregolari nel nostro paese, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.
COM(2010)94 def.
(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), relatore, illustra i contenuti della proposta di direttiva, presentata il 29 marzo 2010 dalla Commissione europea e relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)94).
La gravità del problema affrontato dalla proposta di direttiva in esame è sottolineata nella valutazione di impatto che accompagna la proposta stessa: nell'Unione europea la percentuale di minori esposti al rischio di abuso sessuale varierebbe tra il 10 per cento e il 20 per cento. Nonostante la mancanza di accurate e affidabili statistiche sulla natura del fenomeno e il numero effettivo di bambini coinvolti, dovuta a differenze nelle definizioni nazionali di reato di abuso sessuale e sfruttamento di minori, e alla difficoltà con cui le vittime si affiderebbero alla giustizia, ricerche specifiche hanno evidenziato un progressivo incremento del fenomeno. Sempre più bassa sarebbe inoltre l'età delle vittime coinvolte nella pedopornografia e più esplicite e violente le immagini. 1500 sarebbero i siti Internet contenenti materiale pedopornografico individuati nel 2008.


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La proposta in esame intende pertanto aggiornare la normativa UE in primo luogo al fine di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, anche relativamente a forme di abuso non contemplate nella decisione quadro vigente - in particolare, le nuove forme che si avvalgono di strumenti informatici - integrando le disposizioni in materia contenute nella più recente Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 25 ottobre 2007 (Convenzione di Lanzarote).
Ricorda peraltro che il disegno di legge di ratifica ad esecuzione di tale ultima Convenzione è stato approvato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 2010 ed è attualmente all'esame del Senato. Tra gli Stati membri UE la Convenzione è stata finora ratificata da Danimarca, Paesi Bassi e Grecia.
La proposta è inoltre volta a: garantire che pene e misure di sicurezza comminate in un paese ad autori di reato con rischio di recidiva siano effettive in tutti gli Stati membri; a eliminare gli ostacoli allo svolgimento delle indagini e dei procedimenti giudiziari nei casi transfrontalieri; a garantire alle vittime una protezione totale, soprattutto nella fase investigativa e durante il procedimento penale; a prevenire i reati con programmi d'intervento e trattamento.
La relazione introduttiva sottolinea inoltre che rispetto alla citata Convenzione del Consiglio d'Europa, la proposta risulterebbe più avanzata, in particolare, per quanto riguarda: l'interdizione a carico del condannato dall'esercizio di attività che comportino contatti con i minori; l'introduzione di meccanismi che impediscano l'accesso alle pagine Internet contenenti materiale pedopornografico; la qualifica di reato nel caso in cui si costringa un minore a compiere atti sessuali con un terzo; la non applicazione di sanzioni alle giovani vittime. Rispetto agli obblighi imposti dalla Convenzione, la proposta intende inoltre introdurre disposizioni più stringenti per quanto riguarda la misura delle sanzioni, l'accesso all'assistenza legale gratuita per le vittime e il contrasto delle attività che incitano all'abuso e al turismo sessuale a danno di minori.
Quanto ai contenuti della proposta di direttiva, ricorda che, come specificato all'articolo 2, si intende per «minore» la persona di età inferiore ai 18 anni.
La proposta provvede poi a definire i reati di abuso sessuale (articolo 3), i reati di sfruttamento sessuale (articolo 4) e i reati di pedopornografia, definendo altresì le relative sanzioni.
Due novità rispetto alla normativa vigente a livello UE sono costituite dalla previsione del reato di accesso consapevole, a mezzo di un sistema d'informazione, a materiale pedopornografico (reclusione non inferiore nel massimo a un anno) e di adescamento di minori per scopi sessuali tramite Internet («grooming»).
L'articolo 9 definisce poi le aggravanti per tutti i reati suindicati.
La proposta prevede inoltre che per scongiurare il rischio di reiterazione, la persona fisica condannata per uno dei reati previsti dalla proposta stessa sia interdetta, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportino contatti regolari con minori.
All'articolo 20 la proposta dispone poi che coloro che abbiano subito una condanna per i reati suindicati siano sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.
Analogamente a quanto già stabilito dalla decisione quadro 2004/68/GAI, la proposta prevede inoltre disposizioni relative alla responsabilità e alle sanzioni applicabili alle persone giuridiche (articolo 11 e articolo 12).
All'articolo 14 la proposta introduce una serie di disposizioni per agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale (che le indagini o l'azione penale avvengano d'ufficio e non siano subordinate all'iniziativa della vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni;


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che i reati possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo in misura proporzionata alla gravità del reato in questione anche dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età; che le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori che lavorano a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima di uno dei reati previsto dalla decisione quadro; che i reati siano oggetto di indagini e di un'azione penale efficaci, autorizzando operazioni sotto copertura almeno nei casi in cui sia stato utilizzato un sistema d'informazione).
L'articolo 16 prevede un meccanismo per coordinare l'azione fra più giurisdizioni, nonché la possibilità che gli autori del reato provenienti dall'UE siano perseguiti anche se commettono il fatto al di fuori dell'UE (ad esempio, il cosiddetto turismo sessuale).
Quanto alla protezione delle vittime, la proposta prevede (articolo 13) che gli Stati membri stabiliscano la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni penali ai minori vittime dei reati, che siano stati coinvolti in attività illecite come conseguenza diretta del reato subito. Sono altresì definite (articolo 19) disposizioni di tutela relative alla partecipazione del minore vittima del reato alle indagini e ai procedimenti penali.
La proposta stabilisce inoltre che le audizioni del minore vittima del reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.
Quanto al blocco degli accessi ai siti web contenenti materiale pedopornografico, l'articolo 21 della proposta impone agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per ottenere che dal loro territorio siano bloccati gli accessi degli utenti Internet alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico.
Con riferimento ad ulteriori iniziative delle istituzioni dell'Unione europea ricorda innanzitutto il programma Safer Internet 2009-2013 (decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008) volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e di altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei bambini, e a lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi.
Inoltre, il 3 marzo 2009 la Commissione europea ha deciso lo stanziamento di 427.000 euro per le attività della coalizione finanziaria europea contro la pedopornografia su Internet. La coalizione è stata varata in linea con le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione del maggio 2007 «Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità», che auspicava la necessità di rafforzare ulteriormente il dialogo tra il settore pubblico il settore privato e l'impegno della Commissione fa parte dell'insieme di misure a breve termine individuate nella comunicazione «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» (luglio 2006) e delle indicazioni del Consiglio del 27-28 novembre 2008, che ha adottato conclusioni relative ad una strategia di lavoro concertata ed a misure pratiche di lotta alla criminalità informatica. Posta sotto la guida del «Child exploitation and online protection centre» (CEOP, l'organo di polizia britannico per la tutela contro lo sfruttamento sessuale dei minori) e finanziata dalla Commissione europea, la coalizione è un gruppo informale composto da attori pubblici e privati (autorità di polizia, operatori finanziari, fornitori di servizi Internet, ONG e altri partner) che collaborano alla lotta contro la pedopornografia. MasterCard, Microsoft, PayPal, VISA Europe e l'ONG Missing Children Europe sono alcuni dei membri fondatori della nuova coalizione, cui hanno aderito in qualità di membri consultivi Allen and Overy e ICMEC (il centro internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati). Per quanto riguarda l'attività di contrasto, figurano tra i membri fondatori della coalizione


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Europol e la Polizia postale e delle comunicazioni italiana. La coalizione intende contribuire ad individuare e proteggere le vittime, a localizzare e arrestare i criminali - pedofili e quanti traggono profitto dalla vendita delle immagini - e, soprattutto, a confiscare i proventi di tali attività criminose. Sarà così impedito l'acquisto di materiale pedopornografico con carte di credito.
Auspica, in conclusione, che su tale materia, di particolare importanza, possa essere svolto un adeguato lavoro istruttorio, anche mediante le audizioni che potranno essere svolte presso la Commissione di merito.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, tenuto conto dei contenuti del provvedimento, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sullo Schema di decreto in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ritiene senz'altro accoglibile la richiesta avanzata dal collega Gozi; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle «Agenzie per le imprese».
Atto n. 208.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Sandro GOZI (PD), come per il precedente provvedimento, riterrebbe opportuno, anche in questo caso, svolgere ulteriori approfondimenti sullo Schema di decreto in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, accogliendo tale richiesta e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XIV Commissione - Martedì 25 maggio 2010


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (nuovo testo C. 3209-bis-A Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3209-bis-A, recante Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione;
rilevato che:
la proroga dell'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, prevista dall'articolo 1-quinquies, potrebbe presentare dei profili problematici di compatibilità con la normativa comunitaria in materia, con particolare riferimento alla direttiva 2008/98/CE;
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5-bis introduce nell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 un nuovo comma 4-bis che prevede che, nei casi in cui l'intervento sia stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA); tale previsione appare in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE sulla VIA;
la successiva lettera e), con una modifica al comma 7 dell'articolo 14-ter della citata legge n. 241, introduce le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità tra le amministrazioni di cui si considera acquisito l'assenso qualora il rappresentante delle stesse non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
una simile forma di silenzio-assenso appare in contrasto con la normativa comunitaria, come testimoniato dalle sentenze 28 febbraio 1991, causa C-360/87 e 14 giugno 2001 - causa C-230/00 della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno escluso la possibilità di autorizzazioni tacite in materia ambientale;
la soppressione delle lettere c) ed e) dell'articolo 5-bis era già stata richiesta dalla Commissione XIV con una condizione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 maggio 2010 sul precedente testo del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 5-bis, comma 2, sopprimere le lettere c) ed e);

e la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-quinquies.


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ALLEGATO 2

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (nuovo testo C. 3290 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3290 Governo recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
rilevato che con il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2, del provvedimento viene previsto, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che il Governo debba prevedere l'eseguibilità della misura anche in uno Stato estero, nei limiti delle discipline ivi vigenti;
osservato altresì che la decisione quadro 2006/783/GAI, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito a coordinare il richiamo ai limiti previsti dalla legislazione degli Stati esteri nei quali i beni si trovano, con la decisione quadro 2006/783/GAI che, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca.


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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 3402 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3402 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
rilevato che recentemente la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2010)95) concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime che intende integrare il quadro di misure previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, disponendo misure più avanzate in particolare in materia di giurisdizione extraterritoriale, di modalità di applicazione delle sanzioni e di assistenza e protezione alle vittime;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di apportare modifiche all'articolo 3 del disegno di legge, il quale reca le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento penale interno ai contenuti della Convenzione del Consiglio d'Europa, in modo da introdurre fin d'ora nell'ordinamento interno le misure più avanzate prospettate dalla proposta di direttiva COM(2010)95, in particolare con riferimento alla disciplina della giurisdizione extraterritoriale, alle modalità di applicazione delle sanzioni e all'assistenza e alla protezione delle vittime.


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ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.);
rilevato che:
1) appare pienamente condivisibile l'obiettivo di rafforzare Frontex, strumento indispensabile per la gestione a livello europeo del controllo delle frontiere esterne dell'UE e per il contrasto all'immigrazione illegale;
2) il controllo alle frontiere esterne è nell'interesse non solo del singolo Paese, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli di frontiera interni nell'ambito del progetto Schengen;
3) il contrasto all'immigrazione illegale costituisce una priorità nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata che gestisce i flussi migratori e sfrutta le vittime per lo svolgimento di attività illegali o per il lavoro nero;
4) il rafforzamento di Frontex prospettato nella proposta corrisponde alle richieste ripetutamente avanzate dall'Italia, particolarmente esposta, per la sua collocazione geografica, ai flussi migratori via mare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si proceda affinché si possa pervenire ad una rapida approvazione della proposta in modo da assicurarne la concreta attuazione per consentire a Frontex di rafforzare le sue capacità operative, in particolare per quanto riguarda i controlli delle frontiere marittime;
b) si rafforzi la collaborazione tra Frontex e gli Stati membri e tra i diversi Stati membri secondo una logica solidale che consenta di ripartire più equamente gli oneri derivanti dalla gestione degli immigrati clandestini, dalla loro ospitalità presso le strutture di accoglienza e dal loro rimpatrio;
c) si rafforzi il ruolo di Frontex nella cooperazione con i paesi terzi, anche sulla base della positiva esperienza di alcuni accordi stipulati in particolare dall'Italia, che hanno consentito di attivare i controlli anche nei territori di provenienza o di partenza degli immigrati;
d) si proceda in modo da assicurare la massima efficienza da parte di Frontex, riducendo i costi di funzionamento di carattere amministrativo per concentrare le risorse disponibili nello svolgimento delle attività operative.

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