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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
V Commissione

SOMMARIO

Giovedì 27 maggio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti) ... 41

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02950 Vannucci: Deliberazione assunte dal CIPE nella seduta del 13 maggio 2010 ... 45
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 56

5-02951 Galletti e altri: Indennizzi agli italiani espulsi dalla Libia nel 1970 ... 45

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione) ... 46

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione) ... 48

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 51
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) ... 58

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. Nuovo testo C. 3400 e abb. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V Commissione - Resoconto di giovedì 27 maggio 2010


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.


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Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 e abb.-A Governo
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento, recante un piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2010 e che in tale occasione, la Commissione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica trasmessa dal Governo, ha espresso parere favorevole, formulando alcune condizioni volte al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, rileva che le condizioni erano volte a inserire una specifica clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla delega in materia di normativa antimafia di cui all'articolo 1 e a prevedere che gli schemi di decreto fossero corredati dalla relazione tecnica e trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; a esplicitare, all'articolo 2, comma 1, lettera c), che all'istituzione della banca dati nazionale della documentazione antimafia si provvede con le risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno; con riferimento al comma 2 dell'articolo 11, ora articolo 14, a riformulare in modo coerente con la disciplina contabile, la disposizione che prevede la riassegnazione di risorse al Ministero dell'interno. Fa presente, poi, che la Commissione giustizia, nella seduta del 26 maggio 2010, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e senza apportare modifiche rispetto al testo già esaminato dalla Commissione bilancio. Osserva, peraltro, che in tale seduta il presidente della Commissione giustizia ha assicurato che le predette condizioni saranno recepite nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea. In relazione al testo in esame, ritiene, pertanto, che debbano essere ribadite le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sopra ricordate.
Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che l'emendamento Di Pietro 14.1, modificando l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991, prevede l'assunzione anche a tempo determinato, nelle Pubbliche amministrazioni, dei testimoni di giustizia, per chiamata diretta nominativa e, pertanto, ritiene che dalla disposizione, anche se provvista di clausola di invarianza, sembrano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Osserva, poi, che l'emendamento Di Pietro 1.9 sostituisce interamente l'articolo 1, prevedendo una ampia delega al Governo per l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, segnala, in particolare, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari; la nomina, in seguito alla revoca di amministratori o sindaci di società, di uno o più amministratori, da parte del tribunale, che provvedono alla gestione dell'ente in relazione ai quali si sospetta una influenza mafiosa: la previsione di forme di ristoro agli imprenditori che abbiano reso denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso; l'istituzione di un apposito Albo degli amministratori giudiziari; la previsione della disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi da parte dell'amministratore giudiziario, nonché la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione. Segnala, altresì, l'emendamento


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Vietti 1.29, che introduce ulteriori criteri di delega all'articolo 1, fra i quali è contemplata la possibilità di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per tutta la durata delle indagini preliminari per una durata di quaranta giorni prorogabili per periodi di venti giorni, e la possibilità di disporre videoriprese, anche domiciliari, nonché l'emendamento Di Pietro 1.183, il quale prevede, all'articolo 1, comma 3, ulteriori criteri per l'esercizio della delega volti, tra l'altro, a istituire presso i capoluoghi distrettuali sezioni investigative specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione. Ritiene,inoltre, necessari chiarimenti in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Di Pietro 1.184, il quale prevede, all'articolo 1, comma 3, ulteriori criteri per l'esercizio della delega volti, tra l'altro, a consentire intercettazioni nell'ambito delle indagini patrimoniali concernenti gli indiziati di reati di stampo mafioso, nonché degli emendamenti Ferranti 1.307 e 1.85, i quali prevedono, all'articolo 1, comma 3, un ulteriore criterio per l'esercizio della delega volto ad istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluogo di distretto, sezioni specializzate ovvero sezioni investigative interforze per l'applicazione delle misure di prevenzione. Con riferimento all'emendamento Di Pietro 1.10, il quale prevede, tra l'altro, che alle imprese assoggettate ad influenza mafiosa siano applicate, quali misure di cautela e di sostegno, il controllo giudiziario e l'amministrazione giudiziaria, con la nomina di uno o più amministratori che provvedano alla gestione dell'ente, valuta opportuno un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della norma, con particolare riferimento ai possibili oneri derivanti dalla nomina degli amministratori giudiziari e dai compensi eventualmente loro riconosciuti. Ritiene, poi, necessario un chiarimento in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Di Pietro 1.13, che prevede che la Procura nazionale antimafia possa disporre l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari, e dell'emendamento Di Pietro 1.11, che introduce, tra i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1 la previsione della disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi, della disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e di confisca e della disciplina della gestione dei beni confiscati. Segnala, poi, che l'emendamento Garavini 2.304 prevede l'istituzione presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture di una banca dati anagrafe pubblica dei contratti pubblici, senza prevedere alcuna copertura finanziaria e che l'emendamento Rao 2.305 prevede l'istituzione e la gestione, presso ogni prefettura, di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti in determinati settori imprenditoriali. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se ritiene possibile per l'Amministrazione svolgere tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Di Pietro 8.05, che aggiunge cinque articoli al codice di procedura penale e modifica ulteriori disposizioni dello stesso codice, disciplinando, nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore, la costituzione e taluni profili dell'attività di squadre investigative comuni, valuta opportuno che il Governo chiarisca se dalla disciplina in questione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Da ultimo, rileva che l'articolo aggiuntivo Capodicasa 10.0300 autorizza il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura a stipulare coperture assicurative ovvero a rimborsare i premi assicurativi in favore delle vittime di richieste estorsive che collaborino con l'autorità giudiziaria, a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui alla legge n. 44 del 1999. Chiede, pertanto, al Governo di chiarire se le risorse del predetto Fondo presentino le necessarie disponibilità. Fa presente, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.


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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel concordare sull'esigenza di ribadire in sede di esame in Assemblea le condizioni formulate sul testo, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rileva che gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.29, 1.85, 1.183, 1.184, 1.307, 2.304 e 14.1 e l'articolo aggiuntivo 10.0300 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori per la finanza pubblica, privi di adeguata quantificazione o copertura finanziaria.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che il rappresentante del Governo esponga le motivazioni alla base dei pareri contrari espressi sulle proposte emendative. Rileva in proposito che appare singolare riconoscere la validità di clausole di invarianza solo allorché le medesime vengano proposte dal Governo e non quando siano di origine parlamentare. All'uopo richiama il parere reso sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sottolinea che non si può esprimere contrarietà laddove vi sia la previsione di attenersi ad una somma complessiva già predeterminata.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva come il semplice inserimento di una clausola di neutralità finanziaria non può garantire di per sé l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specialmente qualora si prevedano - come nel caso dell'emendamento 1.9 - principi e criteri di delega che in modo analitico prefigurino l'istituzione di nuovi organismi o lo svolgimento di nuove attività da parte di amministrazioni pubbliche.

Maino MARCHI (PD) rileva che, dalle osservazioni del rappresentante del Governo in merito alle proposte emendative, riemerga la questione, già da lui sollevata in sede di espressione del parere sul testo del provvedimento alla Commissione di merito, relativa alle inevitabili implicazioni finanziarie della lotta contro la mafia. Nel rinviare all'intervento svolto nella seduta di ieri, sottolinea come appaia grave l'assenza di una previsione di apposite risorse. Evidenzia inoltre che, nel giudizio sugli emendamenti sarebbe stato opportuno almeno tener conto degli effetti positivi, sulla finanza pubblica, che essi avrebbero nel medio e nel lungo periodo a fronte di maggiori spese nel breve periodo. A tal proposito, con particolare riferimento agli emendamenti Ferranti 1.307 e 1.85, osserva che, trattandosi di principi generali da inserire nella delega al Governo, quest'ultimo potrà, nella definizione delle norme attuative, effettuare scelte compatibili con la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Garavini 2.304 volto ad istituire, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture una banca dati anagrafe pubblica dei contratti pubblici, rileva che, a fronte di contenute spese nel breve periodo, vi potranno essere maggiori introiti derivanti dalla maggiore efficacia dei controlli. In proposito rileva come una relazione tecnica avrebbe potuto meglio chiarire la questione. Richiamando inoltre la vicenda del provvedimento relativo alla lotta all'usura, approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia, ma svuotato con il parere della Commissione, rileva che minore illegalità nell'economia comporta anche una minore evasione fiscale e maggiori entrate per l'erario. Osserva quindi che è mancata una valutazione di tali profili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sin dall'inizio e che il provvedimento ha quindi una portata limitata.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea come il Governo abbia svolto un esame approfondito delle implicazioni finanziarie del provvedimento, ricordando, in particolare, come nel corso dell'esame parlamentare sia stata trasmessa una relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel ribadire come molte delle proposte emendative valutate negativamente prevedano


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l'inserimento di principi e criteri direttivi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria, sottolinea come non possa ipotizzarsi una valutazione ad ampio raggio degli effetti indiretti, a medio e lungo termine, di tutte le proposte emendative presentate, essendo opportuno confermare la prassi consolidata, secondo la quale, nell'analisi delle implicazioni finanziarie dei provvedimenti e delle proposte emendative, si concentra l'esame sui loro effetti di carattere diretto. Per quanto riguarda, poi, l'emendamento Garavini 2.304, ritiene che le criticità di carattere finanziario potrebbero essere superate qualora si precisasse che all'istituzione della banca dati ivi prevista si faccia fronte ricorrendo esclusivamente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che sotto il profilo procedurale si potrebbe trovare una soluzione magari attraverso una condizione volta a modificare l'emendamento Garavini 2.304.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che l'espressione di un parere condizionato su una proposta emendativa non presentata dal Governo o dalla Commissione rappresenta un'eventualità assai inconsueta nella prassi, ma che può giustificarsi in ragione delle peculiarità del provvedimento, il cui esame è stato caratterizzato da un clima di ampia condivisione tra le diverse forze politiche.

Massimo POLLEDRI (LNP) concorda con il presidente nel ritenere eccezionale la soluzione prospettata.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di consentire l'elaborazione della proposta di parere da parte del relatore.

La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 10.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3290 e abb.-A, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ad adottare, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Conseguentemente, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;
All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno;
All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: riassegnate al Ministero dell'interno con le seguenti: riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno.


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sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.304, con le seguenti condizioni:
dopo la parola: istituzione aggiungere le seguenti: mediante ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e dopo la parola: reale aggiungere le seguenti: , limitatamente ai lavori superiori ad un determinato importo;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.29, 1.85, 1.183, 1.184, 1.307 e 14.1 e sull'articolo aggiuntivo 10.0300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02950 Vannucci: Deliberazione assunte dal CIPE nella seduta del 13 maggio 2010.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando in particolare come nella seduta del 13 maggio scorso il CIPE abbia approvato il primo stralcio del programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, con l'assegnazione di 358 milioni di euro, nell'ambito della quota di un miliardo di euro già destinata a tal fine. Al riguardo, nel rilevare come siano stati finanziati circa 1.500 interventi, chiede al Governo di chiarire quali siano gli interventi finanziati, i criteri seguiti per la loro selezione, nonché informazioni in ordine ai tempi nei quali verranno messe a disposizione le somme residue.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Massimo VANNUCCI (PD), prende atto della risposta del rappresentante del Governo, riservandosi di verificare più puntualmente gli elementi informativi forniti.

5-02951 Galletti e altri: Indennizzi agli italiani espulsi dalla Libia nel 1970.

Gian Luca GALLETTI (UdC) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel rispondere all'interrogazione in titolo, fa presente che lo schema definitivo di decreto ministeriale, recante la misura e le


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modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative è stato già predisposto ed è in fase di definizione.

Gian Luca GALLETTI (UdC), replicando, si dichiara soddisfatto nel presupposto che siano rispettati i tempi rapidi prospettati dal rappresentante del Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
Nuovo testo C. 3291-bis.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento all'articolo 1, comma 7, che prevede che i detenuti tossicodipendenti o alcoodipendenti, sottoposti a programma di recupero, possano scontare la pena inferiore a dodici mesi presso strutture sanitarie pubbliche o private screditate, rileva che la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti a carico del Servizio sanitario nazionale. In proposito, dichiara di condividere le osservazioni del relatore circa l'acquisizione di elementi di quantificazione degli oneri. Con riferimento all'articolo 2-ter, ritiene che la norma sia intesa a prevedere l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e non a definire una programmazione di assunzioni. Condivide, pertanto, quanto rappresentato dal relatore sulla necessità che sia definita l'entità dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria da incrementare. Segnala, inoltre, che dalla disposizione potrebbero derivare richieste emulative da parte dei restanti Corpi di polizia. Rileva, infine, che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 212, della legge n. 191 del 2009 sono già previste per la copertura della finalità di cui all'articolo 1, comma 23-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 194 del 2009.
Con riferimento all'articolo 2-quater, esprime parere contrario, in quanto viene prevista l'autorizzazione all'assunzione in deroga alla normativa vigente di 1.500 unità di personale della Polizia di Stato e di 1.500 unità dell'Arma dei carabinieri con decorrenza 1o settembre 2010. Al riguardo, fa presente che l'articolo 2, comma 208, della legge n. 191 del 2009, ha previsto l'inserimento del comma 9-bis all'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attraverso il quale viene realizzato il recupero totale del turn over per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli anni 2010, 2011 e 2012. Pertanto, osserva che il predetto recupero totale del turn over non giustifica ulteriori assunzioni destinate alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, anche in considerazione del fatto che una tale previsione determinerebbe richieste emulative da parte dei restanti Corpi di polizia. Segnala che l'onere, indicato in 36 milioni per


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l'anno 2010 e 118 milioni a decorrere dall'anno 2011, deve essere analiticamente dimostrato nella prescritta relazione tecnica. Inoltre, fa presente che l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, non presenta le sufficienti disponibilità.
Con riferimento all'articolo 2-sexies, che modifica l'articolo 2, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 194 del 2008 esprime parere contrario, in quanto la disposizione è volta ad escludere tutto il Ministero della giustizia dalle misure di riduzione degli organici previste dai commi da 8-bis a 8-quater dello stesso decreto-legge. Sul punto, ritiene che vada precisato che il citato articolo 2, comma 8-bis, interviene sulle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali all'esito della riduzione realizzata in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, cui sono ascritti effetti di risparmio di spesa. Pertanto, considerato che il Ministero della giustizia non ha ancora dato attuazione all'intervento di riduzione degli assetti organizzativi previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, evidenzia che l'esclusione prevista dalla disposizione in esame farebbe venire meno del tutto il contributo richiesto al Ministero della giustizia, con possibili ripercussioni negative sul conseguimento degli obiettivi di risparmio associati alle disposizioni in esame. Chiede quindi lo stralcio della norma in esame dal testo del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3291-bis, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 2-quater, non reca disponibilità sufficienti a far fronte a oneri la cui quantificazione non è, peraltro, debitamente verificata;
le deroghe previste per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del Ministero della giustizia di cui all'articolo 2-sexies relativamente alla riduzione degli assetti amministrativi previsti dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 194 del 2009, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il Ministero della giustizia non ha ancora dato attuazione alle riduzioni degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, a cui sono stati ascritti effetti di risparmio di spesa, e l'esclusione in esame farebbe venire meno del tutto il contributo richiesto al Ministero della giustizia;
rilevata l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia determinato il contingente annuo dei posti disponibili per i condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, che possono scontare la pena detentiva, non superiore a dodici mesi, presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
rilevato che l'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), prevede che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 212, della legge n. 191 del 2009, siano riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, appare necessario, al fine di


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evitare che le medesime risorse siano destinate, senza l'indicazione di criteri, a due diverse finalità, modificare anche il successivo comma 221, il quale dispone che le predette entrate affluiscano al fondo di cui al comma 250 del suddetto articolo 2;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:,Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 2-ter, comma 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis) all'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, siano soppresse le seguenti parole: , 212;
sopprimere l'articolo 2-quater;
sopprimere l'articolo 2-sexies».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3402 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il disegno di legge, approvato dal Senato con modifiche, dispone la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno e che il testo originario del provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Rileva tuttavia che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha presentato dapprima una nota tecnica di risposta ai rilievi formulati durante l'esame in Commissione Bilancio, in cui si conferma l'idoneità della clausola di invarianza degli effetti finanziari disposta all'articolo 4 del disegno di legge e successivamente ha trasmesso una relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 47, recanti il contenuto della Convenzione, rileva la necessità di acquisire dal Governo dati riferiti alle attuali dotazioni dei Fondi citati dalla relazione illustrativa, previsti dalla vigente normativa, che dovranno finanziare le attività e i programmi di assistenza per le vittime previsti dalla Convenzione in esame.Inoltre, tenuto conto che dette iniziative appaiono presentare un ambito applicativo più ampio rispetto alle finalità originarie dei predetti fondi, ritiene necessario che sia fornita una indicazione dei relativi costi, al fine di verificare la capienza degli stanziamenti già esistenti, con particolare riferimento alle forme di assistenza previste dagli articoli 12, 13 e 15 della Convenzione e all'indennizzo da corrispondere alle vittime. Con specifico riferimento all'articolo 13, rileva che, in assenza di una specifica valutazione nella relazione tecnica, esso potrebbe comportare effetti finanziari in considerazione dell'ospitalità dovuta per trenta giorni alle persone interessate, che potrebbero tra l'altro trattenersi ulteriormente in Italia. Sul punto chiede quindi quale sia l'avviso del Governo.
Riguardo alle iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione a carico della pubblica


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amministrazione, rileva che andrebbe confermata - anche sulla scorta delle iniziative già previste in base alla legislazione vigente - l'effettiva possibilità di adottare tali misure nell'ambito delle risorse disponibili. Infine, per escludere eventuali oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbero meglio precisate le modalità di finanziamento dei due organismi, il GRETA e il Comitato delle Parti, anche con riguardo alla corresponsione di rimborsi spese ed emolumenti di carattere non retributivo. Con riferimento quindi all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, recante la clausola di invarianza, ricorda che proprio per la presenza di tale clausola di invarianza finanziaria, presente nel testo del disegno di legge originariamente sprovvisto di relazione tecnica, la Commissione bilancio del Senato, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento in sede consultiva, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della nuova legge di contabilità, la relazione tecnica che, riportando i dati e gli elementi idonei, suffragasse l'ipotesi di invarianza degli effetti del provvedimento sui saldi di finanza pubblica. Fa presente che la stessa, i cui contenuti sono stati sopra descritti, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, è stata trasmessa alla 5o Commissione del Senato in data 13 aprile 2010 e nella medesima data questa ha espresso parere non ostativo sul testo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nell'esprimere parere favorevole all'ulteriore corso dell'iniziativa, in relazione alle richieste di chiarimenti del relatore, fa presente che, per le finalità previste dalla Convenzione in esame, risulta sufficiente l'attuale dotazione del Fondo di rotazione, il cui stanziamento di bilancio, già a partire dal 2008, comprende gli oneri a carico del Fondo derivanti dall'attuazione della Convenzione in questione. Conferma che le iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione sono finanziate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda le modalità di finanziamento dell'organismo GRETA e del Comitato delle Parti, essendo tali enti finanziati dal Consiglio d'Europa, conferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica; circa l'attuazione delle specifiche tecniche riguardo le modalità suddette, rinvia alla regolamentazione interna dei medesimi organismi.
Con riferimento alle questioni sollevate dal relatore circa l'articolo 13, richiama quanto osservato nella relazione tecnica relativamente all'articolo 12 della Convenzione che reca interventi prevede che vengano adottate misure legislative o altre misure necessarie per dare assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico e sociale.
In proposito rileva che il nostro ordinamento, con gli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, già prevede strumenti adeguati che possono essere ritenuti sufficienti per recepire le previsioni dettate sul punto dalla Convenzione. Al riguardo, evidenzia che l'articolo 13 della citata legge prevede l'istituzione di un Fondo speciale per la realizzazione di un programma di assistenza alle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone. Sottolinea che le relative risorse gravano sulle somme stanziate sul capitolo 535 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Centro di responsabilità 8, relative proprio al programma speciale di assistenza per garantire in via transitoria adeguate condizioni di vitto e di alloggio e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, pur apprezzando i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, rileva che la relazione tecnica trasmessa nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento non fornisce risposte puntuali sui possibili effetti finanziari dell'articolo 13 della Convenzione, che, nell'ambito del provvedimento, costituisce la disposizione più problematica sotto il profilo finanziario.


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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che l'articolo 13 della Convenzione non è stato oggetto di specifica trattazione nell'ambito della relazione tecnica depositata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto essa si limita ad estendere l'applicazione delle misure di assistenza alle vittime della tratta contemplate dall'articolo 12 della medesima Convenzione anche alle persone che ragionevolmente possono ritenersi vittime della tratta. Al riguardo, pur dichiaratisi disponibile ad ulteriori approfondimenti, ribadisce, quindi, che alle misure di assistenza previste si provvederà nell'ambito delle risorse che a legislazione vigente già risultano destinate allo scopo.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ritiene che dovrebbero comunque essere approfonditi gli effetti dell'estensione anche a soggetti per i quali non sia effettivamente accertata la condizione di vittima delle misure di assistenza sociale di cui all'articolo 12, ai sensi del quale lo Stato dovrà, tra l'altro, assicurare alle vittime condizioni di vita che garantiscono la loro sussistenza, mediante misure quali un alloggio adeguato e sicuro, nonché un'assistenza psicologica e materiale, l'accesso all'assistenza medica d'urgenza. Giudica, pertanto, necessario valutare con attenzione se tali misure di assistenza siano già riconosciute a legislazione vigente, osservando che, altrimenti, esse determineranno con certezza nuovi oneri privi di copertura finanziaria.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nel ricordare che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana prossima, ritiene che le perplessità manifestate dal relatore potranno tradursi in una osservazione nell'ambito del parere. Sospende, quindi, la seduta, al fine di consentire al relatore di predisporre una proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 14.55.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3402, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
preso atto del contenuto della relazione tecnica depositata nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso della seduta, volti a precisare che:
per le finalità previste dalla Convenzione risulta sufficiente l'attuale dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, il cui stanziamento di bilancio, già a partire dal 2008, comprende gli oneri a carico del fondo derivanti dall'attuazione della Convenzione stessa;
le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sono finanziate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;
con riferimento alle modalità di finanziamento dell'organismo GRETA e del Comitato delle Parti, non sono oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di organismi finanziati dal Consiglio d'Europa;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se le disposizioni dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione, con riferimento al periodo di recupero e di riflessione, ricalchino quanto già previsto dalla legislazione vigente e possa quindi escludersi che dall'esecuzione


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di tali disposizioni possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.
C. 3447 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge originario è corredato di relazione tecnica e di un'analisi tecnico-normativa. I dati su cui si basano le valutazioni degli effetti in termini di gettito fiscale contenute nella relazione tecnica sono desunti dai modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta e sono riferiti ai redditi prodotti nel 2007. Con riferimento all'articolo 7 della Convenzione, relativo agli utili delle imprese, al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dall'amministrazione finanziaria e della oggettiva impossibilità di pervenire, sulla base dei dati disponibili, ad una quantificazione più puntuale, non ritiene di formulare osservazioni. Con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, relativo alla navigazione marittima ed aerea, non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto che siano di entità trascurabile i casi in cui l'applicazione della nuova disciplina sia suscettibile di determinare la possibilità di effetti negativi sul gettito. Riguardo all'articolo 10 della Convenzione in materia di dividendi, pur concordando sulla limitata entità della potenziale perdita di gettito annua quantificata, non appare prudenziale la scelta di non considerare tale perdita di gettito in questione, quantificata tra 800 e 1.600 euro, nell'ambito degli oneri complessivamente recati dal provvedimento. Rileva che tale perdita di gettito assume maggior rilievo con riguardo al flusso dei rimborsi da effettuarsi, ai sensi del successivo articolo 30 della Convenzione, nei confronti dei contribuenti che ne presentassero istanza, in riferimento al periodo che va dal 1o gennaio 2002, data di applicabilità delle norme convenzionali, fino alla data di entrata in vigore della Convenzione. Infatti, con riguardo all'ammontare di tali rimborsi, la perdita di gettito ascrivibile alle norme in esame riguarderebbe circa otto annualità pregresse, per un importo stimabile complessivamente, in base alle modalità di calcolo utilizzate dalla relazione tecnica con riferimento agli effetti dell'articolo 30, tra i 6.400 ed i 12.800 euro. Circa l'articolo 13 della Convenzione, in tema di utili di capitale, rileva che la scarsa rappresentatività dei dati di base utilizzati e l'attuale volatilità dei mercati finanziari inducono a valutare come meramente indicativa la quantificazione in esame. Al tempo stesso osserva che occorre, comunque, considerare l'esiguità dei flussi delle operazioni imponibili complessivamente rilevati. Con riferimento all'articolo articolo 30 della Convenzione, relativo all'entrata in vigore ed applicabilità della medesima, rileva che i tempi di esame parlamentare del provvedimento determineranno presumibilmente uno slittamento del termine di entrata in vigore della Convenzione, rispetto a quanto ipotizzato dalla relazione tecnica. Fa presente che tale circostanza determinerà una lieve modifica della configurazione temporale degli oneri. In particolare, rileva che l'onere annuo ascritto al 2010 potrebbe risultare inferiore in ragione dell'entrata in vigore della Convenzione presumibilmente nel mese di giugno e considerato che le minori entrate riguardano ritenute applicate alla fonte dai sostituti d'imposta. Rileva inoltre


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che l'onere complessivo per i rimborsi, distribuito nell'arco del triennio successivo, potrebbe risultare superiore in quanto commisurato a circa otto annualità e mezza, anziché otto annualità. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Riguardo l'articolo 3 del disegno di legge, relativo alla copertura segnala che, in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica con riferimento alle possibili richieste di rimborso, di cui all'articolo 30 della Convenzione, il profilo temporale dell'onere, che su base annua ammonta a 43.000 euro, subirebbe un incremento, pari a 115.000 euro annui, nel solo triennio 2011-2013, mentre dovrebbe tornare a 43.000 euro negli esercizi 2014 e seguenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge dispone che all'onere derivante dal presente provvedimento, pari a euro 43.000 per l'anno 2010 ed euro 158.000 a decorrere dall'anno 2011, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997. Fa quindi presente che l'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997 reca la copertura finanziaria della ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità ovvero dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994. Al riguardo, osserva che le risorse di cui alla legge n. 170 del 1997 sono iscritte in un apposito piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo a spese per contributi obbligatori ad organismi internazionali. Rileva che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In relazione all'utilizzo delle predette risorse ritiene opportuno che il Governo, da un lato, confermi la loro disponibilità e, dall'altro, chiarisca se il loro utilizzo è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. Rileva che, in caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Ricorda, inoltre, che la Commissione bilancio del Senato, nel parere espresso sul provvedimento in esame , ha formulato una osservazione nella quale si invita il Governo, nell'individuare le modalità di copertura di futuri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, di prescindere dall'utilizzo delle risorse di cui alla predetta legge n. 170 del 1997. Fa presente che un'analoga osservazione è stata formulata, da ultimo, anche dalla Commissione bilancio della Camera nel parere espresso sull'A.C. 3446, recante il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri, e la Bosnia-Erzegovina.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel confermare che vi sono risorse sufficienti per il provvedimento in esame, illustra sinteticamente una nota che deposita agli atti della Commissione (vedi allegato 2).

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3447, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007;


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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
rispetto all'articolo 10 della Convenzione (dividendi), la scelta di non considerare la perdita di gettito prodotta dalle nuove aliquote applicate ai dividendi si giustifica per l'esiguità degli stessi e, in particolare, per il fatto che, anche per gli anni di imposta precedenti al 2007, gli importi osservati sono tali da non rivestire significatività statistica dato il loro complessivo ammontare;
rispetto all'articolo 13 della Convenzione (utili capitali), la quantificazione indicata nella relazione tecnica può ritenersi prudenziale sia in virtù dei dati di base utilizzati per procedere alla stima di redditi diversi di natura finanziaria, sia a motivo di un quadro macroeconomico di incerta evoluzione ed andamento, soprattutto in ambito finanziario;
rispetto all'articolo 30 della Convenzione (entrata in vigore), l'entrata in vigore potrebbe subire degli slittamenti rispetto alle previsioni formulate nella relazione tecnica, con riflessi sia sugli effetti di gettito, sia sull'entità dei potenziali rimborsi richiedibili, tuttavia, allo stato attuale, non appare opportuno procedere ad una diversa ripartizione di tali oneri, futuri e potenziali, anche in considerazione del presumibile pagamento di dividendi nel secondo semestre dell'anno che, verosimilmente, renderebbe di trascurabile entità l'eventuale scostamento dalla stima effettuata;
considerato che dalla relazione tecnica allegata al provvedimento e dalla ulteriore documentazione trasmessa dal Governo emerge che la stima sulla potenziale perdita di gettito derivante della disposizioni della Convenzione risulta improntata a criteri prudenziali e, pertanto, gli oneri del provvedimento possono essere configurati come limite massimo di spesa;
nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si ribadisce l'esigenza, già manifestata nel parere reso da questa Commissione sull'A.C. 3446, che il Governo non utilizzi ulteriormente, quale modalità di copertura di futuri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, le risorse di cui alla legge n. 170 del 1997».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.
Nuovo testo C. 3400 e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge, che reca modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005 e agli articoli 11 e 13 della legge n. 49 del 1987, concernenti la gestione dei fondi dell'amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, pur rilevando, in via preliminare - che le norme appaiono di contenuto prevalentemente ordinamentale, segnala tuttavia l'opportunità di acquisire chiarimenti in ordine a taluni profili del provvedimento. In primo luogo, ritiene che andrebbe precisato il coordinamento delle disposizioni contenute nella


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nuova formulazione dell'articolo 1, comma 15-ter, nonché nel nuovo comma 15-septies, con le previsioni dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, in materia di utilizzo da parte del Ministero degli affari esteri di somme non impegnate nell'esercizio di competenza. A suo avviso, dovrebbe essere, inoltre, chiarito se i citati commi 15-ter e 15-septies configurino un obbligo di accreditamento dei fondi entro l'esercizio di riferimento: in tal caso, occorrerebbe verificare i relativi effetti sulla gestione del bilancio dello Stato, dovendosi inoltre approfondire l'effetto di cassa delle disposizioni in esame, verificando in particolare se in conseguenza delle stesse possa determinarsi un'accelerazione dei pagamenti rispetto alla dinamica di spesa sottostante gli andamenti tendenziali. Infine, in merito al regime di rendicontazione indicato dall'articolo 1, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 35 del 2005, nella nuova formulazione prevista dalla proposta in esame, andrebbe chiarito se esso debba o meno intendersi applicabile anche ai capitoli di bilancio relativi alla cooperazione allo sviluppo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa presente che a suo avviso non sussistono problemi di coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame e l'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, in quanto tale disposizione si applica unicamente ai fondi gestiti dall'amministrazione centrale e non a quelli accreditati ai funzionari delegati. Osserva, infatti, che l'articolo 4 della legge n. 559 del 1993 ha soppresso l'inciso «ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge», presente nella formulazione originaria dell'articolo 15, comma 9 della legge n. 49 del 1987. Fa presente altresì che la possibilità di anticipazione non comporta un obbligo giuridico di accreditamento al funzionario delegato dei fondi necessari per la sistemazione contabile. Rileva, infatti, che la norma ha la sola finalità di garantire continuità all'esecuzione dei programmi e di dare certezza sulle regole applicabili, al fine di superare i rilievi sulle spese sostenute dal funzionario delegato prima della ricezione dei fondi, ancorché quest'ultima si verifichi nel corso del medesimo esercizio finanziario. Osserva, inoltre, come, in termini di cassa, non si abbiano effetti significativi, in quanto gli accreditamenti ai funzionari delegati continuano ad essere disposti dall'amministrazione centrale sulla base delle esigenze dei programmi, limitatamente agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria e con la tempistica prevista dall'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987. Non ritiene, pertanto, che sussista alcuna incidenza sui tempi dei pagamenti. Da ultimo, fa presente che il regime di rendicontazione previsto dal comma 5-quinquies, sia nella vecchia che nella nuova formulazione, si applica solo ai capitoli di bilancio relativi alla cooperazione allo sviluppo e, all'interno di questi, limitatamente alle somme accreditate alle rappresentanze diplomatiche italiane per le finalità di cui alla legge n. 49 del 1987.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere;
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3400 e abb., recante modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
dalla nuova formulazione del comma 15-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005 non derivano problemi di coordinamento con l'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, poiché quest'ultima disposizione si applica unicamente ai fondi gestiti dall'Amministrazione centrale e non a quelli accreditati ai funzionari delegati;


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la possibilità di anticipazione prevista dalle disposizioni del provvedimento non comporta un obbligo giuridico di accreditamento al funzionario delegato dei fondi necessari per il sistema contabile, in quanto le disposizioni del provvedimento perseguono unicamente la finalità di garantire continuità all'esecuzione dei programmi e di dare certezza sulle regole applicabili;
le disposizioni del provvedimento non comportano effetti significati in termini di cassa, in quanto gli accreditamenti ai funzionari delegati continuano a essere disposti dall'Amministrazione centrale sulla base delle esigenze dei programmi, limitatamente agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria e con la tempistica prevista dall'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987;
il regime di rendicontazione previsto dal comma 15-quinquies si applica ai soli capitoli di bilancio relativi alla cooperazione e, all'interno di questi, limitatamente alle somme accreditate alle rappresentanze diplomatiche italiane per le finalità di cui alla citata legge n. 49 del 1987,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

V Commissione - Giovedì 27 maggio 2010


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ALLEGATO 1

5-02950 Vannucci: Deliberazione assunte dal CIPE nella seduta del 13 maggio 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'On. Vannucci chiede quali siano gli esatti contenuti delle deliberazioni assunte dal CIPE nella seduta del 13 maggio 2010 in ordine all'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate e confluite nel Fondo infrastrutture e nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, nonché i criteri utilizzati per l'individuazione degli interventi da finanziare e le risorse destinate a ciascun intervento, con particolare riferimento a quelle relative al primo stralcio del programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico.
Al riguardo, per gli aspetti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, si fa presente quanto segue.
Contratto di programma RFI (Rete ferroviaria Italiana) - aggiornamento 2009: il CIPE ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto che prevede, tra l'altro, la finalizzazione di 460 milioni di euro per l'anno 2009 delle risorse FAS destinate ad investimenti di competenza di RFI ai sensi del decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in ottemperanza all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Fondo infrastrutture - Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico: il CIPE ha approvato il programma stralcio, per un valore di 358 milioni di euro, di cui 160 milioni da assegnare nel corrente anno agli enti locali proprietari degli edifici quale prima quota di acconto, a valere sul miliardo di euro destinato per gli scopi con delibera n. 3 del 2009; tenuto conto anche delle precedenti assegnazioni, rimangono disponibili 407,22 milioni di euro. L'elenco dei singoli interventi finanziati può essere acquisito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale - individuazione e perimetrazione della zona franca urbana del Comune de L'Aquila e assegnazione di 45 milioni di euro: il Comitato, in relazione all'istruttoria presentata dal Ministero dello sviluppo economico, ha assegnato 45 milioni già finalizzati per gli scopi dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009.
Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale - Delibera interpretativa in ordine all'assegnazione di 400 milioni di euro di cui al punto 2 della delibera n. 4/2009 (emergenza rifiuti Campania): il Comitato, nell'estendere la predetta assegnazione anche al soddisfacimento delle esigenze relative alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, ha destinato a questa, nonché all'organizzazione del Grande evento 08 e al completamento delle iniziative nell'isola della Maddalena, l'importo complessivo di 281 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera n. 4 del 2009.
Risorse destinate al risanamento ambientale (delibere CIPE 83 e 117 del 2009) - assegnazione di 100 milioni di euro tra le Regioni Liguria, Emilia Romagna e Toscana colpite dagli eccezionali eventi


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meteorici dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010: il CIPE, ai sensi dell'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, ha approvato la proposta del Dipartimento della protezione civile di ripartizione di 100 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di un miliardo destinato al risanamento ambientale dal CIPE con delibere n. 83/2009 e 117/2009, nonché dall'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009. In particolare, sono stati assegnati 24 milioni di euro a ciascuna delle regioni Liguria ed Emilia Romagna e 52 milioni di euro alla Regione Toscana.
Con riferimento, infine, alle istruttorie svolte e ai criteri seguiti ai fini delle proposte di assegnazione delle risorse in questione, si fa presente che essi rientrano nella specifica competenza delle altre Amministrazioni coinvolte (Segreteria del CIPE presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
In proposito il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che, nel corso della seduta di cui sopra, ha espresso l'intesa sui punti 6 e 7 dell'ordine del giorno relativi alla rimodulazione del quadro di dettaglio del Fondo infrastrutture (Delibera CIPE n. 83/2009) e al programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, alla luce di quanto comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si è impegnato formalmente al rispetto del vincolo di destinazione territoriale (85 per cento per il mezzogiorno e 15 per cento per il centro-nord) riferito all'intero Fondo infrastrutture.
Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato di aver richiesto che tale impegno sia espressamente contenuto nelle premesse e nel dispositivo delle deliberazioni adottate. In particolare, in ordine al Programma-Straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico l'intesa è stata subordinata alle seguenti condizioni:
che le convenzioni fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e enti locali siano integrate con il riferimento agli impegni a monitorare gli interventi secondo le procedure ed i criteri indicati nel Quadro strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 (delibera CIPE n. 166/07);
che nel modello di convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato interregionale ed ente locale sia stralciata la previsione, prevista all'articolo 3, comma 3, di un ulteriore 2 per cento sull'importo dei lavori da destinare a spese varie (cancelleria, missioni, software, straordinario), tenuto conto che questa disposizione sembra esulare dalla previsione del Codice dei contratti pubblici.


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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 (C. 3447 Governo, approvato dal Senato).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

In risposta alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso le Osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera sul disegno di legge in oggetto indicato, si forniscono di seguito gli elementi di risposta richiesti.
Con riferimento alle osservazioni di cui all'articolo 10 della Convenzione (Dividendi), laddove si ritiene scarsamente prudenziale la scelta di non considerare la perdita di gettito prodotta dalle nuove aliquote applicate ai dividendi in ragione dell'esiguità degli stessi, si osserva come anche per gli anni di imposta precedenti al 2007 gli importi osservati sono tali da non rivestire significatività statistica dato il loro complessivo ammontare e come tali rientranti negli arrotondamenti delle relative dotazioni di Bilancio, e nel contempo non prefigurano come verosimile l'instaurarsi di una procedura di rimborso.
Relativamente alle osservazioni di cui all'articolo 13 (Utili da capitale). Sulla scarsa rappresentatività dei dati di base utilizzati per procedere alla stima di redditi diversi di natura finanziaria, si rileva come, tale aspetto, congiuntamente ad un quadro macro-economico di incerta evoluzione ed andamento soprattutto in ambito finanziario, faccia verosimilmente ritenere prudenziale la quantificazione indicata nella relazione tecnica (25.000 euro di minore gettito per l'erario), condividendo la considerazione del Servizio Bilancio, secondo cui trattasi comunque di flussi di operazioni imponibili di esigua entità.
Infine, in relazione all'articolo 30 (Entrata in vigore) si da atto che, in relazione ai tempi dell'iter parlamentare, l'entrata in vigore possa subire degli slittamenti rispetto alle previsioni formulate nella relazione tecnica, le cui conseguenze potrebbero impattare in modo differente sia sugli effetti di gettito sia sull'entità dei potenziali rimborsi richiedibili, seppure allo stato attuale, in mancanza di indicazioni in tal senso da parte delle preposte istituzioni, non appare opportuno procedere ad una diversa ripartizione di tali oneri, futuri e potenziali; altresì, in considerazione del presumibile pagamento di dividendi nel secondo semestre dell'anno in seguito alle delibere, si ritiene verosimile che l'eventuale scostamento dalla stima effettuata possa considerarsi di trascurabile entità.

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