Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Lavori Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della X Commissione permanente
(Attività produttive, commercio e turismo)
X Commissione

SOMMARIO

Martedì 8 giugno 2010


ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ... 111

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 204 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione) ... 111
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 116

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. Atto n. 218 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 112

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo e abbinate (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 113

X Commissione - Resoconto di martedì 8 giugno 2010


Pag. 111

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 giugno 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che il deputato Siegfried Brugger è entrato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Massimo Calearo Ciman.

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.
Atto n. 204.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a concludere nella giornata odierna l'esame dell'atto in titolo, concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale, con l'approvazione del relativo parere; ricorda che in relazione a tale atto è già stata chiesta una proroga, accordata, e che anche i termini della proroga sono scaduti. Ricorda altresì che sono stati chiesti ulteriori elementi di integrazione al governo, che sono stati solo parzialmente forniti; tale circostanza, tuttavia, non esime la Commissione dal dovere di concludere i propri lavori. Preannuncia comunque l'impegno della Presidenza volto a richiedere al Governo il tempestivo invio alla Commissione della documentazione richiesta non appena ne entri in possesso.


Pag. 112


Ricorda, infine, che è stata presentata una proposta di parere contrario da parte dell'onorevole Formisano.
Da quindi la parola al relatore Torazzi perché illustri la proposta di parere per poi procedere alla votazione.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con una osservazione volta a sollecitare il governo affinché le attività di ricerca e di studio e i relativi contratti di collaborazione e di consulenza non riguardino soggetti già operanti in via diretta o indiretta presso enti pubblici o società partecipate dallo Stato.

Savino PEZZOTTA (UdC) ribadisce le perplessità circa l'opportunità di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame in assenza del Governo e in mancanza della documentazione integrativa richiesta.

Andrea LULLI (PD) pur apprezzando il contenuto del parere predisposto dal relatore preannuncia il voto contrario del suo gruppo dovuto essenzialmente al mancato invio della documentazione richiesta nelle precedenti sedute da esponenti dell'opposizione sull'attività di ricerca e di studio svolta nell'anno finanziario concluso.

Enzo RAISI (PdL), preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore ma condivide la necessità, anche sottolineata dal presidente, di acquisire i chiarimenti e i dati richiesti.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel giudicare apprezzabile lo sforzo compiuto dal relatore per giungere ad una soluzione condivisa, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

Manuela DAL LAGO, presidente comunica che risulta così preclusa la proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Formisano.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.
Atto n. 218.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante lo schema di regolamento, predisposto in attuazione della legge n. 340 del 2000 (legge di semplificazione 1999), volto a disciplinare il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati al Registro delle imprese.
Lo schema consta di tre articoli.
L'articolo 1 reca le definizioni necessarie ai fini dell'identificazione della materia oggetto di regolazione. Tra tali definizioni si segnala quella di «diritti di segreteria», da intendersi come i diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del Registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio, come determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 580 del 1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
L'articolo 2, comma 1, individua come oggetto specifico del provvedimento la disciplina del procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati, che costituiscono proventi delle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, commi 1, lettera d), e 3, della legge n. 580 del 1993. Il comma 2 conferma la possibilità per le camere di commercio di cedere a terzi a titolo oneroso i crediti relativi ai diritti di segreteria, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge n. 342 del 2000.


Pag. 113


L'articolo 3 disciplina in dettaglio il procedimento di recupero coattivo. In particolare, il comma 1 prevede che le camere di commercio, dopo aver verificato gli importi dei diritti di segreteria che risultino non pagati (aumentati degli accessori dovuti a qualsiasi titolo) procedano, tramite il responsabile del procedimento, alla valutazione circa la convenienza economica del ricorso alla procedura di recupero. Tale valutazione è effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2005 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio). Il comma 2 stabilisce che la suddetta valutazione sia effettuata entro un anno dal momento in cui sorge l'obbligo del pagamento e viene comunicata al collegio dei revisori dei conti della camera di commercio. Osserva che nel nuovo testo allegato allo schema (non adottato formalmente dal Consiglio dei ministri), che tiene conto del parere del Consiglio di Stato, viene accolta l'unica osservazione contenuta in tale parere volta alla soppressione della previsione secondo cui la valutazione della convenienza della procedura di recupero debba avvenire entro un anno dal momento in cui sorge l'obbligo del pagamento. Ai sensi del comma 3, il responsabile del procedimento, a seguito dell'esito positivo della valutazione, intima all'interessato il pagamento delle somme dovute - avvalendosi delle modalità anche telematiche in uso presso le camere di commercio - entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione. Contestualmente il responsabile del procedimento avverte l'interessato che in caso di mancato pagamento volontario la camera di commercio procederà alla riscossione coattiva dell'importo dovuto mediante iscrizione a ruolo.
Il comma in esame precisa, inoltre, che l'intimazione vale come atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile.
Il comma 4 prevede che la riscossione coattiva dei diritti di segreteria è effettuata mediante ruolo.
Lo schema di regolamento è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-normativa, nonché dalla relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione). È inoltre precisato che il provvedimento, poiché tratta una materia che non comporta oneri né diretti né indiretti a carico del bilancio dello Stato, non necessita della relazione tecnico-finanziaria.
Sono altresì allegati i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Al riguardo si consideri che, oltre allo schema deliberato dal Consiglio dei ministri in via preliminare il 24 luglio 2009, è stato trasmesso un nuovo testo predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (ma non adottato formalmente dal Consiglio dei ministri), tenendo conto dell'osservazione contenuta nel parere espresso dal Consiglio di Stato.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.50.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
C. 3118 Governo e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che la Commissione Affari Costituzionali concluderà oggi l'esame del provvedimento sul quale la Commissione Attività produttive è chiamata ad esprimere il proprio


Pag. 114

parere, e il cui inizio in Aula è previsto per il prossimo lunedì 14 giugno; essendo rimasto in sospeso solo l'articolo 14 del testo ritiene comunque opportuno svolgere la relazione introduttiva nella giornata odierna per continuare poi nella seduta di domani il dibattito e la votazione del relativo parere.

Stefano ALLASIA, relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge C. 3118 ed abbinate, nel testo risultante dalle modiche approvate dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente.
Il disegno di legge in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali» per raccogliere e coordinare le disposizioni in materia. Come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo, si tratta di un provvedimento volto ad assicurare piena attuazione delle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione sugli enti locali, perseguendo un'efficiente allocazione delle funzioni, razionalizzando nel complesso l'apparato pubblico locale, riducendo le spese complessive. Esso costituisce un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009 in adempimento di quanto deliberato nelle risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati (risoluzione in Assemblea n. 6-00028 del 29 luglio 2009) e dal Senato della Repubblica (risoluzione n. 6-00017 del 29 luglio 2009).
Nell'evidenziare che il provvedimento non contiene disposizioni direttamente riconducibili alla competenza della X Commissione ritiene comunque di dar conto delle norme di maggiore rilevanza recate dal testo in esame.
Segnala preliminarmente che, durante l'esame in sede referente, sono stati soppressi l'articolo 15 recante disposizioni di delega in materia di prefetture, l'articolo 16 che prevedeva la soppressione dei difensori civici comunali e gli articoli 20, 21, 22, 23 recanti disposizioni sulla composizione degli organi degli enti locali.
L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto del disegno di legge, il quale è indirizzato principalmente ad individuare le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, affrontando in tal modo una delle più importanti questioni legate all'attuazione del riformato titolo V della parte seconda della Costituzione. La cornice in cui l'articolato si muove è infatti quella dell'articolo 114, primo comma, della Carta costituzionale, il quale è strettamente connesso alla disciplina legislativa prevista da un'altra norma costituzionale, quella dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), in base alla quale spetta alla legislazione esclusiva statale la definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.
Oltre a tale obiettivo, al quale va riconosciuto un carattere strategico ai fini del funzionamento degli enti, il disegno di legge si propone di razionalizzare le modalità di esercizio delle funzioni, di favorire l'efficienza e l'efficacia e di ridurre i costi, ricorrendo all'esercizio delle stesse in forma associata.
La disposizione introduttiva in esame elenca, inoltre, gli ulteriori obiettivi (tutti di vasto respiro e inscritti nel quadro di una profonda rivisitazione dell'apparato pubblico locale in chiave di efficienza, efficacia e contenimento della spesa): la razionalizzazione e la soppressione di enti, organismi e strutture pubbliche; la modifica della disciplina dei direttori generali degli enti locali, la riscrittura delle norme sui controlli, indirizzate con più decisione ad assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.
Gli articoli da 2 a 8 individuano le funzioni fondamentali degli enti locali e le modalità del loro esercizio, attuando così quanto disposto con la riforma del titolo V dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione che individua, tra le materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province, e città metropolitane, accanto alla legislazione elettorale e alla disciplina degli organi di governo degli enti locali.


Pag. 115


Evidenzia in particolare l'articolo 2 che nell'ambito delle funzioni fondamentali dei comuni prevede alla lettera h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale e alla lettera i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive; l'articolo 3, che individuando le funzioni fondamentali delle province, prevede alla lettera u) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.
Le disposizioni contenute nell'articolo 8 dettano regole e princìpi necessari per perseguire l'effettività dell'esercizio delle funzioni. Con riguardo ai comuni, prevede che le funzioni più direttamente legate alla gestione del territorio dal punto di vista dei servizi, dell'urbanistica e dell'edilizia, del sistema scolastico, della sicurezza urbana e sanitaria, della polizia municipale e della tenuta dell'anagrafe e dello stato civile (le funzioni fondamentali elencate nelle lettere da g) a z) del comma 1 dell'articolo 2) dovranno obbligatoriamente essere esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre i comuni che superano tale soglia potranno comunque decidere di ricorrere all'esercizio associato. Non sussiste l'obbligo di esercizio associato con riguardo alle funzioni di cui alle lettere h) (il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale), i) (la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive) e s) (la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali) del comma 1 dell'articolo 2.
L'articolo 9 reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, Cost. sul conferimento delle funzioni amministrative a regioni ed enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale.
L'articolo 10 disciplina il trasferimento di risorse agli enti locali quando una funzione fondamentale è attribuita ad un ente locale diverso dall'ente che la esercita alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 11 disciplina l'individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della legge, nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale regionale.
L'articolo 12 riguarda la disciplina da parte delle regioni, con propria legge, delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e la razionalizzazione e semplificazione delle strutture, enti, agenzie o organismi operanti a livello regionale.
L'articolo 13 reca una delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali», al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali.
L'articolo 14 reca la delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province.
Gli articoli 25-27 recano norme in materia di piccoli comuni, a partire dalla definizione, prevedendo una serie di disposizioni agevolative di tipo organizzativo e di semplificazione nella tenuta dei documenti finanziari e contabili.
Gli articoli 29 e 30 riformano la disciplina dei controlli negli enti locali così come attualmente disciplinata nel T.U. sugli enti locali (TUEL) introducendo altresì i nuovi articoli 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), 147-ter (Controllo strategico), 147-quater (Controlli sulle società partecipate), 147-quinquies (Controllo degli equilibri finanziari) e 147-sexies (Controlli sugli organismi gestionali).

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

X Commissione - Martedì 8 giugno 2010


Pag. 116

ALLEGATO

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 204.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminato il Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (Atto n. 204),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di specificare che le attività di ricerca e di studio e i relativi contratti di collaborazione e di consulenza non riguardino soggetti già operanti in via diretta o indiretta presso enti pubblici o società partecipate dallo Stato, fatti salvi i ricercatori universitari.

Consulta resoconti
Consulta convocazioni