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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 9 giugno 2010


SEDE LEGISLATIVA:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. C. 2459 , approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli (Discussione e approvazione) ... 83
ALLEGATO (Testo approvato dalla Commissione) ... 87

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, su questioni attinenti il suo dicastero (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) ... 86

AVVERTENZA

VII Commissione - Resoconto di mercoledì 9 giugno 2010


Pag. 83

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.20.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.
C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, giungendo all'elaborazione di un nuovo testo. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 3 giugno 2010.
In considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, propone quindi che la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.


Pag. 84

Valentina APREA, presidente, dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Manuela GHIZZONI (PD), relatore, ringraziando la Presidente e i colleghi, ricorda l'importanza del provvedimento, che consente di riconoscere il diritto allo studio a persone con un'intelligenza alle volte sopra la media, ma che hanno delle difficoltà di apprendimento e che necessitano quindi di un intervento di sostegno. Si dichiara, infine, favorevole ad adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Guido VICECONTE concorda con il relatore, ricordando che si tratta di una legge attesa da tempo, che darà grandi risultati. Auspica che il Senato non apporti modifiche al provvedimento, come approvato dalla Commissione cultura della Camera.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone, quindi, di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 479, 994 e 1001, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, sul quale le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il prescritto parere.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 14.35 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta sospesa alle 14.30, riprende alle 14.35.

Valentina APREA, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base in esame. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

La Commissione approva quindi l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

La Commissione approva quindi l'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

La Commissione approva quindi l'articolo 6.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

La Commissione approva quindi l'articolo 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

La Commissione approva quindi l'articolo 8.


Pag. 85

Si passa all'esame dell'articolo 9.

La Commissione approva quindi l'articolo 9.

Manuela GHIZZONI (PD), relatore, propone una correzione formale ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, nel senso di aggiungere all'articolo 1, commi 2 e 5, dopo la parola: «disturbo» la seguente: «specifico».

La Commissione approva.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, ricordando che l'Italia era l'unico Paese che non aveva affrontato ancora il problema e che si tratta comunque di un primo passo, al quale devono seguire ulteriori interventi.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, auspicando che il Senato non modifichi il testo e che si possa quindi pervenire all'approvazione della legge prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Maria Letizia DE TORRE (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, rilevando peraltro che si tratta di un intervento importante che, però, non produrrà effetti concreti se non sarà accompagnato dall'impegno delle singole scuole sul tema.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, sottolineando che si tratta di un obiettivo importante, raggiunto dalla Commissione.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, auspicando che il provvedimento non venga modificato al Senato e sottolineando l'importanza di aver previsto lo stanziamento di risorse economiche per la soluzione del problema oggetto del provvedimento.

Valentina APREA, presidente, sottolinea che con il provvedimento in oggetto si giunge a compimento di un lavoro portato avanti per tanti anni, restituendo la dignità agli studenti con disturbi specifici di apprendimento, con un'opportuna differenziazione dei percorsi scolastici.
Avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.
Pone, quindi, in votazione finale per appello nominale, la proposta di legge C. 2459, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, adottata come testo base.
La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge 2459, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base, risultando quindi assorbite le abbinate proposte di legge C. 479, C. 994 e C. 1001 (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi.

La seduta comincia alle 15.


Pag. 86

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, su questioni attinenti il suo dicastero.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Svolgono alcune considerazioni preliminari sui temi oggetto dell'audizione Emilia Grazia DE BIASI (PD), Giuseppe GIULIETTI (Misto), Benedetto Fabio GRANATA (PdL), Gabriella CARLUCCI (PdL), Eugenio MAZZARELLA (PD), Giancarlo MAZZUCA (PdL), Pierfelice ZAZZERA (IdV) e Manuela GHIZZONI (PD).

Il ministro Sandro BONDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, rispondendo ai quesiti posti.

Valentina APREA, presidente, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta a Firenze e Prato, il 18 maggio 2010.

SEDE CONSULTIVA

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.) (Parere alla VIII Commissione).

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati (Nuovo testo C. 3118 Governo e abb.) (Parere alla I Commissione).

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
C. 2393 Pisicchio.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VII Commissione - Mercoledì 9 giugno 2010


Pag. 87

ALLEGATO

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia).

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 2.
(Finalità).

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.


Pag. 88

Art. 3.
(Diagnosi).

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Art. 4.
(Formazione nella scuola).

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.


Pag. 89


4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Art. 6.
(Misure per i familiari).

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 8.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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