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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
VIII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 9 giugno 2010


INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.
Audizione di rappresentanti di Federcasa e di rappresentanti della Confederazione Nazionale Inquilini Associati (CONIA) (Svolgimento e conclusione) ... 90

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Atto n. 219 (Esame e rinvio) ... 91

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 9 giugno 2010


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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Federcasa e di rappresentanti della Confederazione Nazionale Inquilini Associati (CONIA).
(Svolgimento e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Luciano CECCHI, presidente di FEDERCASA, Tiziano MARAMOTTI, presidente di CONIA, e Giovanni BERTACCHE, vicepresidente nazionale di CONIA, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Vincenzo GIBIINO (PdL).

Luciano CECCHI, presidente di FEDERCASA, Emidio Ettore ISACCHINI, vicepresidente FEDERCASA e Giovanni BERTACCHE, vicepresidente nazionale di CONIA, forniscono ulteriori precisazioni.


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Angelo ALESSANDRI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia.
Atto n. 219.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340 recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999».
Fa presente che l'articolo 20 ha modificato l'articolo 1, comma 4, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 («legge Bassanini») aggiungendo un periodo finale con il quale si dispone che alle modifiche alla rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le commissioni parlamentari competenti per materia.
Ricorda, al riguardo, che l'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1 comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, ha individuato tra i compiti di rilevo nazionale quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, ovvero, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, con i decreti legislativi di conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi.
Il decreto legislativo n. 112 del 1998, agli articoli 99 e 101, ha conferito quindi alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative relative alla viabilità non espressamente indicate dal decreto stesso e ha previsto che si operasse il trasferimento al demanio delle regioni di tutte le strade e autostrade già appartenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.
L'articolo 98 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comma 1, lettera a), ha invece mantenuto allo Stato le funzioni di «pianificazione pluriennale della viabilità», e di «programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale», e, al comma 2, ha previsto, ancora fra le funzioni mantenute allo Stato, l'individuazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale.
Il citato trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale previsto dall'articolo 101, comma 1, è stato operato con il decreto del Presidente del Consiglio 21 febbraio 2000, cui ha fatto seguito il decreto 12 ottobre 2000 con cui sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi


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in materia di viabilità di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000 sono stati fissati i criteri di ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali di tali risorse.
In data 22 dicembre 2000 sono stati poi adottati, tra gli altri, tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi alle regioni Puglia, Basilicata e Campania, recanti il trasferimento di beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni citate ed ai rispettivi enti locali.
Quanto più specificamente al contenuto del provvedimento in esame, rileva che esso ha ad oggetto una serie di modifiche alla classificazione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, in conformità alle richieste di modifica avanzate dalle rispettive giunte regionali.
Tali modifiche sono volte ad aggiornare le progressive chilometriche di alcune strade statali che recentemente hanno subito una variazione, al fine di far coincidere i confini dei Compartimenti ANAS con quelli regionali. Vengono, poi, classificate come statali alcune strade realizzate e gestite dall'Anas che non figurano nella rete nazionale nonché alcune tratte, attualmente non classificate come strade d'interesse statale ma solo regionale o provinciale, inserite lungo percorsi viari di interesse nazionale. Vengono, inoltre, declassificati alcuni tratti stradali sottesi da varianti.
In particolare l'articolo 1, commi 1-4, dello schema in esame rinvia agli allegati A, B e C per le modifiche alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale allegate al decreto legislativo n. 461/1999. Tali allegati provvedono a riscrivere interamente le parti dell'allegato relative alle tre regioni considerate, modificando l'estensione della rete d'interesse nazionale vigente nelle regioni in esame. Agli allegati D, E ed F si provvede alla sostituzione delle rispettive tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale.
Fa notare che l'unica tratta contemplata dal testo vigente degli allegati modificati che non compare più nel nuovo testo previsto dagli allegati allo schema in esame è il tratto sotteso dalla Variante ASI di Avellino dal km 302,645 al km 304,179 della S.S. 7 Via Appia. Tale tratto è stato espunto, in quanto inserito a causa di un mero errore materiale, come segnalato nella relazione illustrativa e come risulta dalla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 15 gennaio 2010, allegata alla citata relazione.
Rileva poi che l'articolo 1, comma 5, dispone che il trasferimento delle strade inserite nelle reti stradali nazionale e regionale avverrà con le modalità e le condizioni definite dai successivi articoli. L'articolo 1, comma 6, disciplina la rettifica di eventuali imprecisioni nelle tabelle allegate al presente schema. Viene previsto uno specifico iter che dovrà terminare con l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio per la ripubblicazione delle tabelle corrette. L'articolo 2 stabilisce che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59/1997, si provvederà alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle Regioni e alle Province. Viene altresì specificato che tale rideterminazione riguarderà esclusivamente i tratti riclassificati. L'articolo 3 dispone che l'operatività del trasferimento dei tratti riclassificati è subordinata è subordinata alla rideterminazione delle risorse e all'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali.
Ritiene che, se tale disposizione, come sembra, si riferisce (come l'articolo 2, comma 1) ai soli tratti contrassegnati dal simbolo (*), allora appare opportuna una sua riformulazione atta ad esplicitarlo. Infine, l'articolo 4 reca una norma di chiusura in base alla quale restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel decreto


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legislativo n.461/1999 e nel decreto del Presidente del Consiglio 21 febbraio 2000.
Ricorda, infine, che sullo schema in esame è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni in data 6 maggio 2010, nonché i pareri favorevoli delle regioni interessate e dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture stradali, e dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Nel trasmettere il proprio parere favorevole, la Regione Campania ha colto l'occasione per sottolineare «le difficoltà di gestione della rete viaria» affidate alla Provincia di Napoli (strade regionali ex S.S. 87 N.C., ex S.S. 162 dir, ex S.S. 162 N.C. ed ex S.S. 145 dir), a «causa dell'insufficienza dei fondi assegnati». La medesima provincia - secondo quanto si legge nella nota della Regione - ha altresì «evidenziato che i parametri utilizzati nel riparto dei fondi (estesa chilometrica) non tengono conto della tipologia delle strade ... né dell'usura dovuta agli intensi flussi di traffico» e che i finanziamenti concessi annualmente non tengono conto «degli svincoli, che si valutano pari a circa 50 km, e delle aree sottostanti i viadotti, insistenti sulla rete viaria di competenza di detta Provincia, che da una stima sommaria ammontano a 1.100.000 m2».
Conclude facendo presente che, sulla base di tali considerazioni, la Regione Campania chiede l'assegnazione, nell'ambito della rideterminazione delle risorse che seguirà all'emanazione dello schema in esame, di fondi aggiuntivi per la «gestione e manutenzione sia degli ulteriori 50 km sia delle aree sottostanti i viadotti, in modo da consentire una efficiente e puntuale manutenzione della rete viaria assegnata».
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
Nuovo testo C. 3118 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guido DUSSIN (LNP), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge C. 3118 Governo recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del governo. Riordino di enti ed organismi decentrati», così come risultante dagli emendamenti approvati.
Si tratta di un provvedimento particolarmente importante, che segna un ulteriore passo avanti in direzione della riforma in senso federalista della Repubblica. Sotto questo profilo, appaiono particolarmente significative, ad esempio, le disposizioni che, in attuazione del dettato costituzionale, individuano le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, secondo comma lettera p) della Costituzione, nonché quelle che delegano il Governo all'adozione di una Carta delle autonomie locali


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che riunisca e coordini sistematicamente in un unico codice il complesso delle norme statali che disciplinano gli enti locali.
Prima di passare all'illustrazione delle disposizioni di più stretto interesse della Commissione, sottolinea peraltro un punto a suo avviso particolarmente qualificante del provvedimento, che è quello della scelta politica di porre alla base delle opzioni giuridiche e ordinamentali quei principi di responsabilità e di rappresentatività che sono alla base dell'esperienza e dell'azione quotidiana delle istituzioni territoriali, chiamate a dare risposta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da tali principi discendono scelte importanti dirette a ridisegnare il sistema-Paese, a renderlo più moderno e a rilanciarne la competitività. Si riferisce alle disposizioni dirette a eliminare le duplicazioni e le sovrastrutture amministrative, a razionalizzare gli enti e gli organismi di governo locale, a implementare gli strumenti di controllo e di verifica delle responsabilità degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti locali, a perseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella erogazione dei servizi alla comunità, facendo il possibile per giungere ad un rilancio del territorio capace di coniugare omogeneità delle prestazioni e sostegno delle vocazioni delle singole realtà.
Passando, quindi, all'illustrazione del contenuto del provvedimento, e in particolare alle norme che presentano profili di competenza della VIII Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 2 che, nell'enucleare le funzioni fondamentali dei comuni, fa riferimento a funzioni che investono settori di competenza della Commissione, quali l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunali (lettera g)); l'edilizia e il controllo del territorio (lettera l)); la pianificazione urbanistica e la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale (lettera m)); l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile (lettera n)); la costruzione e la manutenzione di strade comunali (lettera o)). Si tratta di funzioni che già attualmente sono riconosciute ai comuni, ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Richiama l'attenzione sul comma 3 dell'articolo 8 che, ai fini dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, prevede l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, previa fissazione con legge regionale degli ambiti ottimali di popolazione e territorio.
Quanto invece alle funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 3, afferiscono all'ambito di competenza della Commissione le funzioni fondamentali in materia di: organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale; pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; gestione integrata degli interventi di difesa del suolo; prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile; tutela e valorizzazione dell'ambiente, ivi compresi i controlli sugli scarichi di acque reflue e sulle emissioni atmosferiche, programmazione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo; costruzione e manutenzione di strade provinciali.
Anche per le province, rileva peraltro che si tratta in gran parte di funzioni già indicate come di competenza provinciale dal testo unico enti locali, il cui articolo 19 assegna loro le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, tra l'altro, nei seguenti settori: difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; viabilità e trasporti; organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; protezione


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della flora e della fauna parchi e riserve naturali.
Rileva, peraltro, che rispetto al testo vigente delle funzioni fondamentali delle province, l'articolo 3 non annovera le citate funzioni in materia di protezione della flora e della fauna, di parchi e riserve naturali e di tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche.
Allo scopo di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, la norma di chiusura di cui all'articolo 7 vieta l'attribuzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province ad enti o agenzie statali o regionali o ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite, con contestuale individuazione delle sanzioni nella cessazione dei finanziamenti e nella nullità degli atti adottati in contrasto con tale norma. Ritiene che la norma andrebbe verificata nel concreto contesto dell'azione amministrativa svolta dai diversi soggetti e istituzioni territoriali. Pensa, ad esempio, per rimanere negli ambiti di competenza della VIII Commissione, all'opportunità di un riscontro degli eventuali effetti derivanti dall'applicazione della norma sul complesso delle attività svolte attualmente dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
Proseguendo nell'illustrazione delle disposizioni di interesse della VIII Commissione, rileva che, in coerenza con l'impostazione generale del provvedimento, l'articolo 9 reca una delega al Governo ad adottare, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, un decreto legislativo recante l'individuazione e il trasferimento di ulteriori funzioni amministrative oggi esercitate dallo Stato o da enti pubblici che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, sono attribuite, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a comuni, province, città metropolitane e regioni, e quindi l'individuazione delle funzioni amministrative che restano attribuite allo Stato.
Il successivo articolo 12, comma 1, prevede, invece, che nelle materie di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni provvedono con legge regionale alla soppressione o accorpamento delle strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni allocate ai comuni e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.
Segnala, inoltre, che il comma 2 dello stesso articolo 12 attribuisce al Governo, in caso di inerzia delle regioni, il potere di provvedere in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
Aggiunge che l'articolo 19 dispone la soppressione di tutti i consorzi fra enti locali per l'esercizio di funzioni, escludendo dalla soppressione i consorzi che al 1o gennaio 2010 gestivano uno o più servizi e i bacini imbriferi montani istituiti in forza della legge n. 959 del 1953. Al riguardo, segnala che nella legge finanziaria per l'anno in corso, da un lato, è già prevista, all'articolo 2, comma 186, l'abolizione dei consorzi di funzioni fra enti locali, seppure sulla base di specifici atti da adottarsi da parte dei comuni; dall'altro lato, che il successivo comma 186-bis dello stesso articolo 2 dispone la soppressione, entro un anno, delle Autorità d'ambito territoriale (AATO) e la contestuale riattribuzione con legge regionale delle loro funzioni.
Infine, l'articolo 26, recante misure organizzative in favore dei piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti), prevede che le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici (previste dall'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 - cosiddetto Codice appalti -) vengano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente, in conformità ai requisiti richiesti dal comma 5 del citato articolo 10. A proposito di


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quest'ultima misura, fa peraltro presente che essa è già contenuta nella proposta di legge C. 54, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli, attualmente all'esame delle Commissioni riunite V e VIII.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

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