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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della X Commissione permanente
(Attività produttive, commercio e turismo)
X Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 9 giugno 2010


ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione) ... 107
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 115

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 221 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 110

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo e abbinate (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 112

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (Seguito dell'esame e conclusione - Nomina di un relatore) ... 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

X Commissione - Resoconto di mercoledì 9 giugno 2010


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che sono pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio sullo schema di regolamento in titolo.
Ricorda che nella seduta del 25 maggio 2010, il relatore Vignali ha illustrato la sua proposta di parere favorevole con osservazioni

Andrea LULLI (PD), stigmatizza l'assenza - ormai consueta - del Governo e pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nel formulare un'articolata proposta


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di parere desidera svolgere una serie di considerazioni volte ad enucleare la posizione del suo gruppo sul provvedimento in esame.
Ritiene preliminarmente che, ai fini della semplificazione delle procedure relative all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, rivesta una particolare importanza la previsione dell'ampliamento della definizione della DIA, per cui si consente l'attivazione immediata (o decorsi trenta giorni) delle attività di impresa; sottolinea inoltre che nella definizione della DIA lo schema di regolamento fa riferimento alla dichiarazione o comunicazione di inizio attività ai sensi della normativa statale o regionale vigente. In tale ampia nozione, rientra la DIA come disciplinata in via generale dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e la comunicazione prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2010 (che ha recepito la cosiddetta direttiva servizi), ossia la dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata.
Osserva che, accanto alla disciplina generale, singole normative di settore, statali o regionali, sono intervenute nel tempo prevedendo procedimenti specifici per l'accesso o l'esercizio di singole attività. Di fatto, a livello regionale e, in particolare per quel che riguarda il commercio, le procedure autorizzatorie non sono omogenee tra di loro. Il monitoraggio di tali procedure, iniziato nel 2007 e finalizzato a consentire una omogenea applicazione della direttiva servizi in Italia, non è mai stato concluso e tale situazione potrebbe determinare una gestione non omogenea del SUAP, fatta salva la disciplina recata dalla legge n. 241 del 1990; ritiene inoltre che l'importanza di una chiara individuazione delle tipologie di procedimenti applicabili alle attività produttive e prestazioni di servizi sia anche alla base del funzionamento del portale «Impresa in un giorno», in quanto esso dovrebbe assicurare la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
Il portale costituisce il punto di contatto nazionale per i prestatori di servizi dell'Unione europea soggetti alla disciplina del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 e che quindi è fondamentale pervenire ad un quadro omogeneo di regole e procedure applicabili a livello nazionale e regionale alle attività di impresa oggetto dello schema regolamentare in esame.
Rileva inoltre che, in merito ai profili finanziari, come disposto dal comma 6 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, e confermato dall'articolo 12, comma 9 dello schema regolamentare in oggetto, dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rispetto della clausola di invarianza finanziaria presenta profili di dubbia praticabilità in particolare, come rilevato dal Servizio Bilancio della Camera, che ha sottolineato come nell'immediato si potrebbero determinare incrementi di spesa in relazione ai necessari adeguamenti logistici, operativi, tecnici e di formazione del personale connessi alla piena operatività dello sportello unico, non avendo il Governo fino ad ora fornito dati ed elementi che consentano una adeguata valutazione del rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Ritiene non sufficientemente chiaro lo stato di realizzazione del portale «Impresa in un giorno» che dovrebbe intervenire sia per integrare i sistemi informatici già in uso sia per provvedere alla gestione telematica delle autorizzazioni nei comuni sprovvisti di idonei strumenti. Sottolinea altresì che il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, oggetto di abrogazione, contiene una norma (articolo 10) in base alla quale, per tutti i procedimenti di autorizzazione, gli enti locali pongono a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti previsti dalla legge. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del 50 per cento anche nei casi di procedimenti mediante autocertificazione. Tale obbligo di parziale corresponsione delle


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somme dovute anche nei casi di certificazione non è stato riproposto nel testo in esame senza alcuna valutazione se tale omissione possa determinare minori entrate per gli enti titolari dei relativi compiti di autorizzazione. Aggiunge che potrebbero sussistere profili di onerosità connessi all'applicazione dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 7 relativi alle funzioni istruttorie delle Agenzie per le imprese nel procedimento automatizzato o in quello ordinario. In particolare, rileva che lo schema di regolamento, pur escludendo tassativamente che possano essere corrisposti alle Agenzie per il loro funzionamento, contributi o sovvenzioni «fisse» a carico della finanza pubblica, non si chiarisce nulla in merito ai «costi variabili» che potrebbero determinarsi nell'ipotesi di «prestazioni di servizi» da parte delle medesime Agenzie all'ente titolare del procedimento nella loro fase istruttoria.
Tutto ciò premesso ritiene che, al fine di determinare una concreta semplificazione dei procedimenti a carico delle imprese, il Governo debba valutare l'opportunità, di promuovere accordi in sede di Conferenza Unificata finalizzati ad assicurare quanto più possibile una omogeneità di procedure applicabili alle attività gestite dal SUAP, nonché e ad una chiara individuazione delle attività produttive e prestazione di servizi esclusi dall'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che tenga conto delle modifiche legislative intervenute.
In particolare sull'organizzazione del SUAP (articolo 4), al fine di evitare che sulla materia dello sportello unico intervengano norme di rango primario che in maniera non testuale e con disposizioni di dettaglio integrino la disciplina del SUAP (delegificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008), ritiene opportuno stabilire un coordinamento e l'eventuale previsione all'interno dello schema regolamentare in esame delle disposizioni relative al «Repertorio delle notizie economiche e amministrative», REA previste all'articolo 1-bis dell'A.C. 3209-bis in materia di semplificazione della PA, valutando altresì se tale ulteriore compito assegnato allo Sportello unico sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene altresì necessario che venga chiarito meglio l'ambito di operatività delle Camere di commercio per quanto attiene alla possibilità che detti soggetti possano sopperire alle carenze informatiche, anche parziali, dei comuni mediante il portale laddove nel testo dello schema di regolamento non è prevista una surroga parziale, ma è esplicitamente affermata solo nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema di regolamento. Occorre inoltre chiarire che la titolarità del trattamento dei dati sia del comune competente anche in caso di integrazione o sostituzione da parte delle camere di commercio.
In relazione alle spese e ai diritti posti a carico dell'interessato, poiché lo schema regolamentare appare meno preciso e dettagliato della normativa vigente (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440) sarebbe opportuno prevedere disposizioni di calmieramento dei diritti e delle spese dovute al fine di evitare un eccessivo innalzamento delle spese e dei diritti da corrispondere all'amministrazione.
Con riferimento al procedimento automatizzato (articolo 5) andrebbe chiarito che, nei casi in cui lo Sportello unico comunica all'interessato eventuali cause ostative all'esercizio delle attività, come previsto dall'articolo 5, comma 5, sia possibile per quest'ultimo conformare alla normativa vigente l'attività iniziata ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni come previsto dall'articolo 19, comma 3, primo periodo, della legge n. 241 del 1990. In relazione al comma 7, laddove si specifica che la ricevuta, emessa automaticamente al momento della dichiarazione, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione, andrebbe


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chiarita l'applicabilità di tale disposizione alla luce della giurisprudenza e della dottrina prevalenti, secondo le quali il terzo eventualmente pregiudicato dall'attività denunciata, proprio in quanto la DIA è un atto proveniente dal privato (e, dunque, manca un provvedimento amministrativo), non avrebbe la possibilità di impugnare lo stesso dinanzi al giudice amministrativo. In relazione all'applicazione della disciplina del silenzio-assenso, si dovrebbe infine valutare l'opportunità di dare una maggiore visibilità nell'ambito dello schema regolamentare a tale procedimento scorporando le relative disposizioni da quelle inerenti alla DIA.

Manuela DAL LAGO, presidente, assicura che solleciterà il Governo ad una maggiore presenza alle sedute della Commissione, soprattutto in occasione dell'esame di atti che investono direttamente la responsabilità dell'Esecutivo.

Ludovico VICO (PD) ritiene opportuno segnalare la notevole confusione che sussiste nel settore in cui interviene il provvedimento in esame, che a suo giudizio non risponde pienamente alla necessità di semplificazione della vita delle imprese. Esprime inoltre notevoli perplessità circa i rilievi formulati dalla Commissione Bilancio che, sulla base della relazione tecnica inviata dalla Ragioneria generale dello Stato, esclude l'insorgere di oneri finanziari conseguenti all'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.
Entrando nel merito del provvedimento, nel condividere la necessità di introdurre misure di reale semplificazione per le imprese, come dimostra la condivisione, da parte dell'opposizione della proposta di legge sullo Statuto delle imprese, ritiene che la struttura del SUAP, come delineata dallo schema di decreto in esame, intenda in realtà scaricare sulle Camere di commercio e sugli enti locali gli oneri della semplificazione. Nel confermare, infine, l'impegno dell'opposizione per il raggiungimento degli enunciati obiettivi comuni di semplificazione, dichiara voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Atto n. 221.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, sottolinea preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il prossimo 26 giugno, un parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame che modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE sugli ascensori.
Le innovazioni introdotte rispetto alla normativa vigente sono circoscritte e limitate. Tra le più rilevanti, si segnala l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 degli apparecchi di sollevamento aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s (ai quali tuttavia, se in servizio privato, si applica il Capo II), nonché delle scale mobili e i marciapiedi mobili; la definizione di «ascensore» è resa più generale con l'introduzione dell'espressione «supporto del carico» al posto di «cabina». Inoltre, si prevede la rideterminazione


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delle tariffe relative alle attività effettuate dal Ministero dello sviluppo economico finalizzate all'autorizzazione degli organismi di certificazione per l'apposizione del marcatura CE.
L'articolo 1 illustra le finalità dello schema in esame.
L'articolo 2 novella l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 ridefinendo l'ambito di applicazione del provvedimento in coerenza con la nuova disciplina comunitaria prevista dalla direttiva 2006/42/CE. Tra gli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento non sono più contemplati gli ascensori a pantografo, mentre sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento anche gli apparecchi di sollevamento aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s nonché le scale mobili e i marciapiedi mobili.
L'articolo 3 modifica l'articolo 2 del regolamento, relativo alle definizioni, al fine di renderle maggiormente coerenti con la nuova disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2006/42/CE.
L'articolo 4 modifica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 che definisce il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo II del regolamento (relative agli ascensori e montacarichi in servizio privato), al fine di adeguarlo alla nuova disciplina comunitaria. Le modifiche all'articolo 11 comportano l'estensione delle disposizioni del suddetto Capo, già riguardanti gli ascensori e i montacarichi in servizio privato, anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s (in servizio privato).
L'articolo 5 modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 relativo alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 come novellato, la disciplina dell'articolo 12 viene estesa alla messa in esercizio di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s, in servizio privato. Inoltre in più parti dell'articolo si fa riferimento al decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo n. 17 del 2010).
L'articolo 6 modifica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, relativo alle verifiche straordinarie, sostituendo, al comma 2, la parola «ascensore» con la parola «impianto».
L'articolo 7 modifica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 concernente la manutenzione degli impianti. Si tratta di modifiche esclusivamente di carattere definitorio. In sostanza, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento come novellato, la disciplina dell'articolo 15 viene estesa alla manutenzione di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s.
L'articolo 8 introduce modifiche definitorie all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 (che disciplina l'obbligo di annotazione dei verbali delle verifiche e degli esiti delle visite di manutenzione in un apposito libretto contenente anche copia delle dichiarazioni di conformità CE) rese necessarie dalla direttiva 2006/42/CE.
Anche l'articolo 9 introduce modifiche definitorie relative, in questo caso, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, che reca alcuni divieti tra i quali rientra quello relativo all'uso degli ascensori e dei montacarichi da parte dei minori di 12 anni non accompagnati da persone di età più elevata.
L'articolo 10 aggiunge ulteriori commi all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 che rinvia alla legge comunitaria 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52) e in particolare all'articolo 47, per quanto concerne le procedure di certificazione e/o di attestazione finalizzate alla marcatura CE e di autorizzazione degli organismi di certificazione,


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la vigilanza sugli organismi stessi, nonché l'effettuazione dei controlli sui prodotti. Il nuovo comma 1-bis affida ad un decreto interministeriale la rideterminazione delle tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004 (relative alle attività effettuate dal Ministero dello sviluppo economico finalizzate all'autorizzazione degli organismi di certificazione per l'apposizione del marcatura CE), nonché delle relative modalità di versamento. Stabilisce, inoltre, che tali tariffe siano aggiornate, con le stesse modalità, con cadenza almeno biennale sulla base del costo effettivi del servizio.
Ai sensi del comma 1-ter le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 (rectius: «di cui al comma 1-bis») sono riattribuite agli stati di previsione dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro, limitatamente - con riferimento a quest'ultimo - alla parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 615 a 617 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).
Il comma 1-quater conferma la permanenza in vigore del citato decreto ministeriale 13 febbraio 2004 fino all'entrata in vigore del decreto con il quale si provvederà a rideterminare le tariffe previsto «dal comma 2» (rectius: «dal comma 1-bis»).
L'articolo 11 apporta le necessarie modifiche di carattere definitorio all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 che fissa i Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza. Le modifiche riguardano in particolare il punto 1.2 dell'allegato, disciplinante i requisiti della cabina.
Si ricorda che l'espressione «cabina» nell'articolato del regolamento viene sostituita con quella di «supporto del carico». Conseguentemente, al punto 1.2 la voce «cabina» viene sostituita con «supporto del carico», precisando che il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La parte sostanziale della norma, riguardante i requisiti della cabina, non viene modificata rispetto al testo vigente.
L'articolo 12 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l'attuazione del regolamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Manuela DAL LAGO (LNP), presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.35.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
C. 3118 Governo e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che la I Commissione ha concluso i propri lavori sul testo in esame; invita quindi il relatore Allasia ad integrare la sua relazione e a formulare la proposta di parere, ricordando che la Commissione deve concludere i propri lavori su questo provvedimento nella giornata odierna, in vista dell'esame in Assemblea che inizierà il prossimo lunedì 14 giugno.

Stefano ALLASIA, relatore, ad integrazione della relazione svolta nella giornata di ieri, comunica che la I Commissione ha concluso l'esame del testo in esame con la definizione dell'articolo 14, che era stato


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accantonato, relativo alla razionalizzazione delle province; il nuovo testo del comma 2 prevede una più precisa definizione dell'ambito territoriale ottimale ai fini della razionalizzazione delle province, indicando che la popolazione di riferimento non può essere in ogni caso inferiore ai 200.000 abitanti (ovvero a 150.000 abitanti in caso di territori montani) e prevedendo in caso contrario la soppressione della provincia.
In relazione alle limitate disposizioni rientranti nella competenza della Commissione attività produttive, formula una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, precisa che tale posizione non riguarda esclusivamente il contenuto dell'articolo 14 sulla soppressione delle province. Esprime contrarietà infatti sul provvedimento nel suo complesso, che rappresenta l'anima del federalismo fiscale ma, così come elaborato in sede referente, non risolve i nodi circa il trasferimento delle funzioni fondamentali agli enti locali. Auspica pertanto che, con il contributo fattivo dell'opposizione, il testo possa essere notevolmente migliorato nel corso dell'esame in Assemblea.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel sottolineare la posizione del proprio gruppo favorevole all'abolizione delle province, già espressa anche durante la recente campagna elettorale, ritiene opportuna una più ampia riflessione sulla tipologia di intervento normativo rispondente alla necessità di garantire effettivi risparmi di spesa e comunque sottolinea come tale intervento di razionalizzazione dell'assetto locale dovrebbe essere operata attraverso una modifica costituzionale.

Lido SCARPETTI (PD), ritiene necessaria una riflessione complessiva sull'opportunità di mantenere l'attuale assetto di ripartizione delle funzioni fra lo Stato e gli altri enti territoriali con il riconoscimento alle province del ruolo di ente intermedio. Non condivide il contenuto dell'articolo 14 del provvedimento in esame, che individua come parametro limite per l'eventuale soppressione di alcune province, il numero di abitanti presente nel territorio e non i criteri in base ai quali sono stati determinati i confini territoriali.
Ribadisce, pertanto, la necessità di una riflessione più approfondita sul ruolo e sulle funzioni da riconoscere alle province e considera non rispondente a criteri di efficienza la soppressione solo di alcune di queste.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.
(Seguito dell'esame e conclusione - Nomina di un relatore).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, ricorda che il provvedimento in titolo è stato approvato dalla Commissione in data 12 maggio ed inviato alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza; sono quindi pervenuti i pareri favorevoli


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delle Commissioni I, II e V, che sono in distribuzione.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Manuela DAL LAGO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

X Commissione - Mercoledì 9 giugno 2010


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ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminato il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (Atto n. 207);
osservato che il provvedimento in esame contiene disposizioni attuative dell'articolo 38 (Impresa in un giorno) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008;
sottolineata l'importanza di una riforma che, nell'ottica della semplificazione burocratica, ridisegna nel suo complesso le modalità di svolgimento dei controlli pubblici, privilegiando quelli sostanziali e successivi all'avvio dell'attività anziché quelli formali e preventivi;
manifestato particolare apprezzamento per la riforma organica dell'istituto dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) volto ad assicurare il passaggio completo dalle procedure cartacee a quelle telematiche, l'individuazione di un procedimento «automatizzato» (ove non sussistano potestà discrezionali della Pubblica Amministrazione) che consenta all'impresa di avviare l'attività o gli interventi sulla base di una propria dichiarazione (DIA) e la realizzazione di un unico ente destinatario di tutte le comunicazioni da parte delle imprese,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) al fine di consentire una reale riduzione della complessità dei procedimenti a carico delle imprese, valuti il Governo l'opportunità, in attuazione del principio di leale collaborazione, di promuovere intese o accordi in sede di Conferenza Unificata finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione della modulistica quantomeno in ambito regionale;
b) valuti il Governo l'opportunità di istituire un Tavolo di coordinamento e attuazione della riforma dello Sportello Unico per le Attività produttive cui siano chiamati a partecipare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la semplificazione normativa, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI, l'Unioncamere e le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, al fine di individuare e risolvere, fin dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento, le criticità che si dovessero palesare nell'applicazione della riforma;
c) con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di spostare il richiamo alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, alla fine del comma medesimo, considerato che le disposizioni del Regolamento si applicano ai prestatori di servizi,


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non solo per l'espletamento delle procedure relative all'esercizio dell'attività, ma anche a quelle concernenti la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione degli impianti;
d) con riferimento all'articolo 4, comma 4, valuti il Governo l'opportunità sostituire, alla fine del primo periodo, la locuzione «segretario generale» con quella di «segretario comunale», in quanto la prima figura non è presente in tutti i comuni;
e) con riferimento all'articolo 4, comma 11, valuti il Governo l'opportunità di precisare che le funzioni del SUAP sono delegate alle Camere di commercio a seguito dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a);
f) con riferimento all'articolo 4, comma 13, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il SUAP ponga a carico dell'interessato anche il pagamento dei diritti e delle spese, previsti a favore degli altri uffici comunali, dai regolamenti locali vigenti;
g) con riferimento all'articolo 5, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di precisare che gli uffici ai quali la disposizione fa riferimento sono quelli comunali;
h) con riferimento all'articolo 5, valuti il Governo, l'opportunità di inserire dopo il comma 8, una specifica disposizione che regolamenti il caso dell'adozione dei provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, per contrasto con lo strumento urbanistico, che debbono essere adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa;
i) con riferimento all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di richiamare la necessità dell'assenso della regione espresso in sede di Conferenza dei servizi ai fini della variazione dello strumento urbanistico;
j) con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la richiesta di chiarimenti può essere formulata, oltre che dall'interessato, anche dalle amministrazioni coinvolte.

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