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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 9 giugno 2010


SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb. Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 143

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione) ... 145
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 156

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 147

ATTI COMUNITARI:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. - 17696/09 (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 150

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (seguito esame COM(2010)119 def. - rel. Gottardo). COM(2010)119 def. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale) ... 153
ALLEGATO 2 (Nota trasmessa dal Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, in ordine alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.) ... 157
ALLEGATO 3 (Documento finale approvato dalla Commissione) ... 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 9 giugno 2010


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
C. 3118 e abb. Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che l'iter del provvedimento in


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esame è stato avviato in sede referente dalla I Commissione Affari costituzionali in data 11 marzo 2010. Nel corso dell'esame, al disegno di legge del Governo sono state abbinate 13 proposte di legge di iniziativa parlamentare (AA.CC. 67, 68, 711, 736, 846, 1616, 2062, 2247, 2471, 2488, 2651, 2892, e 3195). In data 6 maggio 2010 la I Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge del Governo C. 3118, collegato alla manovra di finanza pubblica. Il provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Affari costituzionali durante l'esame in sede referente, si compone di 28 articoli, volti a modificare la disciplina degli enti locali ed a delegare il Governo per l'adozione di una «Carta delle autonomie locali» dove raccogliere e coordinare le disposizioni in materia.
L'articolo 1 indica l'oggetto delle disposizioni contenute negli articoli successivi e i fini cui si ispirano, tra i quali l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e l'introduzione di alcune misure di razionalizzazione degli enti locali. In particolare si segnala che la I Commissione ha introdotto il comma 1-bis, in base al quale la legge e i decreti legislativi di cui essa prevede l'adozione devono essere attuati in conformità con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonché in conformità con la disciplina del patto di stabilità interna, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie.
Gli articoli da 2 a 8 individuano le funzioni fondamentali degli enti locali e le modalità del loro esercizio, attuando così quanto disposto con la riforma del titolo V dall'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, che individua, tra le materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, la definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province, e città metropolitane, accanto alla legislazione elettorale e alla disciplina degli organi di governo degli enti locali.
L'articolo 9 reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione sul conferimento delle funzioni amministrative a regioni ed enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, mentre l'articolo 10 disciplina il trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative agli enti locali.
L'articolo 11 disciplina l'individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della legge, nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale regionale. Osserva che viene specificato, nei casi di trasferimento di funzioni previsti dagli articoli 9, 10 e 11, che - quando una funzione fondamentale è attribuita ad un ente locale diverso dall'ente che la esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione - la decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata e contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane necessarie all'espletamento delle stesse.
L'articolo 12 riguarda la disciplina da parte delle Regioni, con propria legge, delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e la razionalizzazione e semplificazione delle strutture, enti, agenzie o organismi operanti a livello regionale.
L'articolo 13 reca un delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali», al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali. Il relativo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle Camere per l'espressione del parere.
L'articolo 13-bis, introdotto dalla Commissione, delega il Governo al riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia.
L'articolo 14 prevede una delega il Governo per la razionalizzazione e riduzione delle province.
Gli articoli 15 e 16, recanti due ulteriori deleghe al Governo in materia di riordino delle prefetture - uffici territoriali


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del Governo e di soppressione dei difensori civici comunali, sono stati soppressi dalla Commissione.
Gli articoli 17 e 18 demandano alle leggi regionali la possibilità di disporre la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago; demandano altresì ai comuni il compito di disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle circoscrizioni comunali effettuate in attuazione dell'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).
L'articolo 19 dispone la soppressione dei consorzi tra enti locali.
La I Commissione ha soppresso gli articoli da 20 a 23, concernenti la riduzione dei componenti delle giunte e dei consigli comunali e provinciali, ed introdotto l'articolo 23-bis, sugli uffici di diretta collaborazione in ambito regionale.
L'articolo 24 interviene sulla disciplina delle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali.
Gli articoli 25, 26 e 27 introducono la definizione di piccolo comune (con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti), a favore del quale sono previste una serie di misure agevolative.
L'articolo 28 sopprime la figura del direttore generale nei comuni con meno di 100.000 abitanti.
Gli articoli 29 e 30 riformano la disciplina dei controlli negli enti locali.
L'articolo 31 reca numerose disposizioni di abrogazione riguardanti prevalentemente le comunità montane.
Infine, l'articolo 32 reca una norma di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che possono adeguarsi a quanto previsto dalla legge in armonia con i rispettivi Statuti.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che l'assegnazione del testo a tale Commissione in sede consultiva si giustifica alla luce del fatto che le proposte di legge C. 711 Urso e C. 846 Angela Napoli, abbinate all'A.C. 3118, nel prevedere la soppressione delle comunità montane, dispongono, al comma 3 dell'articolo unico, che gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o da leggi statali o regionali siano gestite dalla provincia, sulla base di un'intesa tra la provincia ed i comuni interessati, ovvero dalla regione in caso di mancato raggiungimento dell'intesa. In seguito all'adozione dell'A.C. 3118 come testo base per il prosieguo dell'iter parlamentare, il contenuto delle proposte di legge C. 711 e C. 846 è ora confluito nelle previsioni dell'articolo 31 del provvedimento in esame, che tuttavia non riproduce la previsione di tali proposte di legge in materia di interventi dell'Unione europea a favore della montagna sopra richiamata. Conclusivamente, propone quindi di formulare un nulla osta sul provvedimento in esame.

Enrico FARINONE (PD) ritiene opportuno, al fine di svolgere opportuni approfondimenti, rinviare ad una prossima seduta l'approvazione di una proposta di parere.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio.
C. 3505 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2010.

Sandro GOZI (PD) osserva in primo luogo che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede che sia data «piena ed intera esecuzione» ai due accordi Intercreditor Agreement e Loan Facility Agreement, assunti in sede europea e relativi al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia, che tuttavia,


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per loro natura giuridica, non appaiono equiparabili ad accordi internazionali puri e semplici, dal momento che essi si situano nell'ambito dell'Unione economica e monetaria. Essi non necessitano pertanto di alcuna ratifica o ordine di esecuzione e dovevano piuttosto essere recepiti con l'ordinario strumento di legge. Ritiene che si tratti di un grave errore di competenza del Governo, che deve essere sanato.
Nel condividere la necessità di un intervento a favore della Grecia, deve inoltre rilevare come la soluzione adottata risulti insoddisfacente in quanto si fa ricorso a strumenti temporanei di intervento e non - come aveva suggerito la Commissione europea - a misure di carattere strutturale, a valere sul bilancio comunitario, che avrebbero peraltro rappresentato un passo importante nella direzione di una vera e propria governance economica europea. In tal senso appare altresì insoddisfacente il fatto che si sia fatto prevalentemente ricorso ad accordi intergovernativi anziché a strumenti comunitari. Ritiene pertanto che, nelle premesse al parere che il relatore si accinge a formulare occorrerebbe inserire un richiamo al tema della nuova governance, sebbene si tratti di una questione che dovrà essere affrontata compiutamente in altra sede.

Gianluca PINI (LNP), relatore, prende atto dei rilievi formulati dal collega Gozi, che in buona parte valuta condivisibili; formula quindi una proposta di parere favorevole che richiama in premessa il tema della governance e che, tramite una osservazione, invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, onde espungere dal testo il riferimento alla «piena ed intera esecuzione» degli Accordi (vedi allegato 1).

Sandro GOZI (PD) nell'esprimere apprezzamento per la proposta formulata dal relatore, che tiene conto delle sue osservazioni, sottolinea la necessità che la XIV Commissione esprima una condizione piuttosto che una osservazione; si rischia altrimenti, a suo avviso, di creare un precedente pericoloso, in quanto si avalla di fatto un errore palese. Si tratta di un rilievo che formula nell'interesse del buon funzionamento della politica europea dell'Italia e che è dovere della Commissione Politiche dell'Unione europea avanzare con fermezza; sarà poi cura del Governo chiarire come debba intendersi la formulazione adottata nel testo del disegno di legge.

Mario PESCANTE, presidente, nel condividere le osservazioni dell'onorevole Gozi, rileva che l'eventuale accoglimento di una simile condizione da parte della Commissione di merito comporterebbe una modifica del testo del provvedimento e il suo conseguente rinvio all'esame del Senato, ipotesi questa non consentita dall'urgenza dell'intervento normativo. Si metterebbe dunque la V Commissione nella situazione di non poter tenere conto della condizione formulata. Informa peraltro i colleghi che nella seduta svoltasi ieri della V Commissione, il relatore sul provvedimento ha evidenziato la necessità di chiarire, eventualmente tramite l'approvazione di un ordine del giorno, che l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non va inteso in senso tecnico, ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. Sembrerebbe dunque che la questione possa trovare soluzione mediante l'approvazione di un ordine del giorno da parte dell'Assemblea.

Sandro GOZI (PD) ritiene che non si possa, allo stato attuale, in attesa della formalizzazione di una proposta di presentazione di un ordine del giorno, avallare un testo frutto di un palese errore del Ministro dell'economia. Resta naturalmente ferma la condivisione del suo gruppo in ordine alla necessità e all'importanza del provvedimento in esame.

Gianluca PINI (LNP), relatore, sottolinea la delicatezza e l'urgenza del provvedimento


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in esame, che non può subire ritardi nell'approvazione. Operare forzature, nella consapevolezza che non vi sono margini per il recepimento di una condizione, mette in gioco la credibilità della XIV Commissione e rischia di ingenerare effetti negativi a cascata. Per tale motivo ritiene opportuno mantenere ferma la proposta di parere così come formulata.

Enrico FARINONE (PD) alla luce delle motivazioni esposte dal collega Gozi preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Atto n. 215.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento richiamando in primo luogo, in relazione al fenomeno del telemarketing - ovvero dell'utilizzo di dati dell'utente da parte di operatori che, attraverso chiamate telefoniche, offrono al pubblico prodotti e servizi - la disciplina contenuta nell'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14/2009. Tale disposizione autorizzava coloro che prima del 1o agosto 2005 avessero costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, ad utilizzare fino al 31 dicembre 2009 i dati personali contenuti in tali elenchi per fini promozionali. Sino a tale data, quindi, l'attività promozionale poteva essere svolta in deroga alle disposizioni del cd. Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003) relative all'informazione e al consenso degli interessati nonché in deroga alla direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. L'articolo 13 della direttiva 2002/58/CE ha stabilito che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati o degli utenti che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso (par. 1). In ogni caso, fatto salvo ciò, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche al momento della raccolta delle coordinate e in occasione di ogni


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messaggio, qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso (par. 2). Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che le comunicazioni indesiderate allo scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati o utenti interessati oppure se gli abbonati o utenti esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale, tenendo conto del fatto che entrambe le possibilità devono essere gratuite per l'abbonato o l'utente (par. 3). Specifiche prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1o agosto 2005 a seguito della deroga introdotta dal decreto-legge n. 207 del 2008 sono state dettate con Provvedimento 12 marzo 2009 del Garante per la protezione dei dati personali.
Ricorda altresì che l'articolo 20-bis del decreto-legge n. 135 del 2009 di adeguamento alla sopra richiamata direttiva comunitaria 2002/58/CE ha prorogato il regime transitorio sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione (vale a dire fino al 25 maggio 2010) e ha dettato una nuova disciplina applicabile a regime. Da un punto di vista sostanziale, la disposizione ha novellato gli articoli 130 e 162 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003) e l'articolo 58 del Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005). Il citato articolo 20-bis ha aggiunto all'articolo 130 tre nuovi commi che prevedono: la possibilità di iscrizione del proprio numero telefonico in un istituendo «registro pubblico delle opposizioni», iscrizione cui consegue l'opposizione al trattamento dei propri dati mediante l'uso del telefono per finalità pubblicitarie; le telefonate per tali finalità, quindi, sono consentite nei confronti degli abbonati che non abbiano esercitato l'opposizione mediante l'iscrizione al registro (comma 3-bis); la vigilanza sull'organizzazione e sul funzionamento del registro da parte del Garante della privacy (comma 3-quater); l'istituzione del registro con decreto del Presidente della Repubblica su cui è previsto il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari nonché, per quanto di competenza, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
In definitiva, l'intervento ribalta il principio espresso dagli articoli 129 e 130 del Codice della privacy della necessità del consenso esplicito per l'utilizzo dei dati per finalità commerciali, sostituendo ad esso l'opposta regola della necessaria manifestazione di un dissenso, in mancanza della quale sono legittime le telefonate per finalità commerciali.
Segnala al riguardo che il Garante della privacy, con due comunicati stampa del 4 e del 19 novembre, è intervenuto in termini critici sugli effetti delle nuove norme in materia di telemarketing introdotte dal decreto-legge Ronchi, osservando che «suscita molta perplessità l'istituzione di un registro pubblico al quale devono iscriversi quanti non vogliono essere disturbati da telefonate pubblicitarie o commerciali, caricando così i cittadini di incombenze e problemi. Si rischia, inoltre, di causare ulteriori molestie ad abbonati e utenti, che, almeno fino a quando non sarà istituito il registro, si vedranno di nuovo massicciamente contattare da aziende, gestori telefonici, società di servizi con le offerte più diverse. La norma prevede, peraltro, che possano essere contattati a fini promozionali anche coloro che a suo tempo avevano manifestato la volontà di non ricevere più pubblicità telefonica, provocando in questo modo ulteriori fastidi a tutti, compreso chi si era già espresso su questa questione. Sconcertante e inspiegabile appare anche la mancata previsione del parere formale del Garante sull'istituzione del registro, sul cui funzionamento e sulla cui organizzazione l'Autorità viene tuttavia chiamata a vigilare. Pur riservandosi di verificarne in concreto il funzionamento, l'Autorità esprime infine dubbi sull'effettiva efficacia del registro, il quale peraltro non verrà, come erroneamente riportato da notizie di stampa, gestito


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direttamente dal Garante, ma da un ente o organismo diverso, ancora da individuare».
L'articolo 20-bis prevedeva altresì che il registro delle opposizioni fosse istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 135/2009 (vale a dire entro il 25 maggio 2010), precisando inoltre la vigenza, nella fase transitoria, dei provvedimenti adottati dal Garante della privacy.
L'articolo 20-bis ha novellato, poi, il comma 2-bis dell'articolo 162 del Codice della privacy (aggiunto dall'articolo 44 del DL 207/2008) che prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 20.000 a 120.000 euro nelle seguenti ipotesi: trattamento di dati personali effettuato senza il rispetto delle misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione (ai sensi dell'articolo 33 del Codice); in questo caso è escluso il pagamento in misura ridotta; trattamento illecito di dati personali con modalità che integrano gli estremi di una fattispecie di reato ai sensi dell'articolo 167 del Codice. La disposizione, da un lato, ha dimezzato il precedente limite minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria (gli attuali limiti sono quindi 10.000 e 120.000 euro); dall'altro ha aggiunto un nuovo comma 2-quater che ha esteso l'applicazione delle citate sanzioni amministrative alle ipotesi di violazione del diritto di opposizione (ovvero in caso di telefonate a persone che abbiano iscritto la propria numerazione nel registro) ed al relativo regolamento, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'articolo 130.
L'articolo 20-bis del decreto-legge ha, infine, integrato l'articolo 58 del Codice del consumo (decreto legislativo 205/2006) a fini di coordinamento con la nuova disciplina del registro pubblico delle opposizioni; la norma richiede, quindi, il consenso preventivo del consumatore per l"impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, fatta salva la disciplina del sopra illustrato articolo 130, comma 3-bis del Codice della privacy.
Segnala, infine, che il 28 gennaio 2010 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/2356) per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. I rilievi formulati dalla Commissione riguardano due profili. Il primo è la violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva sopra richiamata, che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli abbonati i cui nominativi figurano in un elenco pubblico siano informati sugli scopi dell'elenco e diano il proprio consenso per l'uso dei dati personali che vi sono contenuti. La Commissione contesta alle autorità italiane di non avere ottemperato a tale obbligo nel momento in cui sono state costituite banche dati per le televendite, ricavate da elenchi pubblici di abbonati senza che gli interessati siano stati informati del trasferimento dei loro dati personali o abbiano acconsentito esplicitamente all'inserimento di tali dati nelle banche dati. In base alla normativa italiana, peraltro, non è richiesto il consenso degli interessati, né che essi siano informati circa l'uso dei loro dati personali a fini promozionali. Infine, con la legge 20 novembre 2009, n. 166 (disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) è stata prorogata fino al 25 maggio 2010 la possibilità di usare banche dati contenenti dati personali di cui non è stato consentito l'utilizzo. Il secondo profilo evidenziato dalla Commissione è la violazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva in esame, che fissa l'obbligo per gli Stati membri di vietare le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta senza il consenso degli abbonati interessati, o se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate. Per quanto riguarda l'Italia, il nuovo comma 3-bis, dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) stabilisce


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che l'impiego del telefono a fini promozionali è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nell'apposito registro pubblico delle opposizioni. Ad avviso della Commissione, la mancata istituzione di tale registro in Italia non garantisce la possibilità agli abbonati interessati di avvalersi del diritto di opposizione.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.
COM(2010)135 def. - 17696/09.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE (PdL), presidente e relatore, ricorda che la Commissione Politiche dell'Unione europea avvia oggi l'esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e del programma di diciotto mesi dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese del Consiglio dell'Unione europea per il periodo gennaio 2010 - giugno 2011.
In via preliminare, non può omettere di rilevare che l'esame del programma alla Camera è avviato ad oltre due mesi dalla presentazione del medesimo documento, adottato dalla Commissione europea il 31 marzo 2010 e trasmesso al Parlamento italiano il 13 aprile, limitatamente alla parte generale. Soltanto il 20 maggio scorso, nonostante ripetute sollecitazioni degli uffici, la Commissione europea ha trasmesso alle Camere in lingua italiana anche gli allegati al programma; allegati che costituiscono parte integrante del documento e - recando indicazione delle specifiche iniziative che la Commissione intende assumere - presentano il maggiore rilievo per l'esame parlamentare. Sarebbe stato pertanto formalmente precluso e sostanzialmente di scarso interesse avviare l'esame del programma in assenza degli allegati.
Questo grave ritardo della Commissione europea nella traduzione degli allegati va pertanto stigmatizzato in quanto pregiudica in misura non trascurabile la tempestività e quindi l'efficacia del nostro intervento ed è, inoltre, indice preoccupante di una scarsa attenzione di questa Istituzione verso le lingue da essa considerate non «di lavoro».
La procedura seguita per l'esame dei documenti in questione alla Camera, indicata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000, prevede, come è noto, l'esame da parte di tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) che nominano un relatore incaricato di riferire alla XIV Commissione e quindi l'esame generale da parte della XIV Commissione che presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea può concludersi con la votazione di eventuali strumenti di indirizzo.
Va pertanto sottolineato che l'esame degli strumenti di programmazione legislativa dell'UE è un passaggio di estrema importanza per il Parlamento. Si tratta, infatti, dell'unica procedura parlamentare - unitamente a quella prevista sinora per l'esame della relazione del Governo sulla partecipazione italiana all'UE - che consente a tutti gli organi parlamentari di esprimersi in modo organico sulle priorità politiche generali e le proposte di azione specifiche dell'Unione europea in tutti i


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suoi settori di attività. Le potenzialità della procedura saranno ulteriormente accresciute con l'applicazione del nuovo articolo 15 ella legge 11 del 2005, introdotta dalla legge comunitaria 2009 in virtù di un emendamento inserito alla Camera e condiviso da tutte le forze politiche. Tale disposizione, infatti, scinde la relazione sulla partecipazione italiana all'UE in due relazioni: una programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo; una di rendiconto, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno.
L'esame della relazione «programmatica» potrebbe essere agevolmente abbinato a quello degli strumenti di programmazione legislativa dell'UE, configurando quindi una vera e propria sessione di fase ascendente, collocata ad inizio d'anno, come auspicato dalle risoluzioni approvate lo scorso anno in aula, a prima firma dell'On. Centemero. In questa sessione si procederebbe, prima in Commissione e poi in Assemblea, all'analisi e al confronto tra le linee d'azione del Governo e delle istituzioni europee e alla conseguente definizione degli indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea.
In ogni caso, anche in base alla disciplina vigente, l'esame del programma legislativo della Commissione presenta un peculiare valore aggiunto: promuovere l'intervento parlamentare in un fase precoce del ciclo decisionale dell'UE, che precede la predisposizione stessa delle proposte legislative e di altri documenti di strategia, azione e consultazione delle Istituzioni europee. In questa fase l'efficacia dell'intervento parlamentare è maggiore non essendosi ancora cristallizzati in documenti specifici le scelte regolative della Commissione europea e non essendosi definite in modo netto le posizioni negoziali delle altre Istituzioni e degli Stati membri. La Camera dei deputati ha per queste ragioni promosso in più occasioni, in diverse sedi di cooperazione interparlamentare, di rendere «istituzionale» l'esame del programma legislativo della Commissione da parte dei Parlamenti nazionali, anche mediante una discussione simultanea nelle varie assemblee. Tale proposta - che ha ricevuto sinora un'applicazione solo parziale - andrebbe rilanciata nelle forme opportune
L'intervento precoce dei Parlamenti nazionali è peraltro non soltanto una condizione imprescindibile per la tutela degli interessi del Paese ma può contribuire all'avanzamento del processo di integrazione europea, riavvicinando l'Unione europea ai cittadini e accentuando il grado di legittimazione democratica dell'azione europea. Una discussione articolata e approfondita in Parlamento delle priorità politiche dell'UE è infatti uno strumento di estrema utilità non solo per definire gli indirizzi dell'azione del Governo nell'anno di riferimento ma anche per promuovere un dibattito nel Paese sui principali sviluppi dell'UE.
Alla luce della crisi di fiducia che ha caratterizzato il rapporto tra opinione pubblica europea e Unione europea - culminata nell'esito negativo dei referendum sul trattato costituzionale prima e su quello di Lisbona poi - una piena conoscenza e valutazione del quadro complessivo degli obiettivi e delle azioni previste dalle istituzioni rimuoverebbe molti fattori di criticità. Al tempo stesso, le istituzioni stesse acquisirebbero un feed back in merito alla posizione dei parlamenti nazionali e dei cittadini sulle proprie linee di azione e i cittadini stessi comprenderebbero meglio il valore aggiunto che l'Unione europea può assicurare di fronte a problemi globali. Ciò a maggior ragione in una fase come quella attuale, caratterizzata da una crisi economica e finanziaria di portata globale a fronte della quale l'azione dei singoli Stati membri si sta dimostrando evidentemente insufficiente. I cittadini percepiscono che soltanto una risposta europea può garantire un recupero di fiducia e un rilancio dello sviluppo e dell'occupazione ed aspettano, pertanto, un intervento adeguato dell'UE.


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Alla luce di queste considerazioni preliminari, ritiene che l'esame degli strumenti di programmazione legislativa debba muoversi in tre direzioni:
1) definire indirizzi precisi per l'azione del Governo a livello europeo nel 2010, con riferimento alle principali priorità e politiche dell'UE;
2) comunicare direttamente alle istituzioni dell'UE, e segnatamente alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico avviato nel settembre 2006, la posizione della Camera sulle indicazioni contenute nei programmi, sia con riferimento al merito delle iniziative prospettate che ad eventuali profili di sussidiarietà;
3) avviare un ampio dialogo con i cittadini, le parti sociali e le categorie produttive nel nostro Paese, sulle principali linee di sviluppo dell'UE e su questioni o aspetti più specifici di interesse nazionale, concorrendo a promuovere le priorità di comunicazione indicate nello stesso programma legislativo della Commissione.

A questo scopo propone, come sempre avvenuto in occasione dell'esame del programma legislativo nelle passate legislature, di audire, oltre ai rappresentanti del Governo, gli europarlamentari italiani che rivestano cariche specifiche, quali Vicepresidenti, Presidenti di commissione e Capi delle delegazioni italiane nei vari gruppi politici. Potranno inoltre essere ascoltati informalmente rappresentanti delle regioni, sia a livello di giunte sia di assemblee e consigli, e degli enti locali, come anche parti sociali e categorie produttive (Confindustria e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative). Si potrà infine prevedere anche l'audizione dell'Ambasciatore italiano a Madrid Pasquale Terracciano, in modo da avere una valutazione in ordine all'attuazione delle priorità della presidenza spagnola, in vista della fine del mandato semestrale.
In attesa delle relazioni delle Commissioni di settore - che forniranno alla Commissione politiche UE indicazioni sulle priorità e sugli elementi critici di ciascuna area di azione dell'UE - appare opportuno in avvio di esame soffermarsi su alcuni profili generali relativi al contenuto e all'impostazione del programma. Occorre anzitutto osservare che il programma legislativo e di lavoro per il 2010 è il primo strumento di programmazione politica e legislativa presentato dalla nuova Commissione Barroso dopo il suo insediamento nel febbraio 2010. Il documento, tuttavia, pur indicando alcuni obiettivi a lungo termine, riconducibili soprattutto alla strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, non reca orientamenti e priorità riferiti all'intero mandato quinquennale della Commissione europea; si limita invece ad enunciare 34 iniziative strategiche per il 2010 (elencate nell'allegato I) e, in modo non esaustivo, le eventuali iniziative strategiche e prioritarie per il 2010 e per anni successivi (281 in tutto, di cui 130 iniziative legislative).
Il programma indica quattro temi prioritari per l'azione della Commissione nel 2010, alla cui attuazione sono rivolte le iniziative strategiche:
affrontare la crisi e sostenere l'economia sociale di mercato europea: sono preannunciate, per un verso, misure (in parte già presentate) per rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, ripristinare la sostenibilità delle finanze pubbliche e migliorare la governance nell'area dell'euro. Per altro verso, sono prospettati interventi per garantire la stabilità e la responsabilità dei mercati finanziari, attuare le sette iniziative faro contemplate dalla strategia Europa 2020 e per il rilancio del mercato unico;
definire un'agenda dei cittadini che metta la persona al centro delle priorità: il programma preannuncia anzitutto interventi per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo e in materia di immigrazione illegale. Sono quindi indicate iniziative in materia di diffusione delle nuove tecnologie, le conseguenze del cambiamento climatico e pressione dell'invecchiamento della popolazione (incluso il futuro delle pensioni);


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definire un programma di azione esterna ambizioso e coerente, che abbia portata mondiale: la Commissione proporrà di consolidare la rappresentanza europea nelle istituzioni finanziarie internazionali e presenterà una strategia commerciale per Europa 2020 finalizzate all'apertura degli scambi per i settori del futuro come prodotti e servizi ad alta tecnologia, tecnologie e servizi ambientali e standardizzazione internazionale
modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'UE: la Commissione si impegna a predisporre una valutazione d'impatto per tutte le proprie iniziative aventi un'incidenza considerevole, comprese (elemento di assoluta novità) le proposte di atti delegati e di esecuzione. Sarà rafforzata l'analisi dell'impatto occupazionale e sociale, di particolare importanza nella situazione economica attuale. Ulteriore elemento di forte novità è costituito dall'intenzione della Commissione di svolgere anche una valutazione sistematica ex-post della legislazione vigente, che diventerebbe obbligatoria per la revisione di atti legislativi importanti da includere nei futuri programmi di lavoro della Commissione. Nell'ambito di questo obiettivo il programma contempla 46 iniziative di semplificazione, riportate nell'allegato III e preannuncia il ritiro di 58 proposte, indicate nell'allegato IV.

Il programma per il 2010 riserva, infine, una specifica attenzione alla riforma del bilancio dell'UE: la Commissione presenterà nel corso dell'anno un riesame del bilancio onde riflettere su come modificare l'equilibrio, le priorità e le procedure di bilancio, impostando la definizione del quadro finanziario pluriennale post 2013.
Su questi profili la XIV Commissione potrà svolgere gli opportuni approfondimenti anche nel corso delle audizioni, ai fini della predisposizione di indicazioni puntuali da inserire nella relazione per l'Assemblea e nella risoluzione che sarà presentata in esito alla discussione.

Sandro GOZI (PD) giudica di particolare gravità il fatto, richiamato dal Presidente nella sua relazione, che la Commissione europea abbia trasmesso con estremo ritardo gli allegati al Programma in lingua italiana, impedendo in tal modo l'esame dei documenti da parte dalla Camera. Riterrebbe opportuna in proposito una segnalazione al Presidente della Camera, affinché la questione sia portata all'attenzione del Presidente della Commissione Barroso e alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea di turno.

Enrico FARINONE (PD), pur nella consapevolezza che uno dei problemi dell'Europa è la babele di lingue, ritiene anch'egli necessario assumere una iniziativa che stigmatizzi qualsiasi forma di marginalizzazione dell'Italia.

Mario PESCANTE, presidente e relatore, anche alla luce delle valutazioni dei colleghi ritiene opportuno prevedere che, nella risoluzione che potrà essere approvata dall'Assemblea sul Programma, sia fatta espressa menzione della richiamata circostanza; chiederà inoltre al Presidente della Camera di valutare se inserire un analogo riferimento anche nella lettera di trasmissione della risoluzione medesima alle istituzioni europee.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (seguito esame COM(2010)119 def. - rel. Gottardo).
COM(2010)119 def.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che sull'atto è stata apposta lo scorso 17 maggio dal Governo la riserva di esame


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parlamentare, e che i 20 giorni previsti verrano a scadenza il prossimo 11 giugno. Avverte altresì che - come richiesto dalla Commissione - è stata trasmessa una relazione tecnica sulla proposta di direttiva, a disposizione dei colleghi.
Informa infine che il Ministro Ronchi, essendo stata annullata la sua audizione odierna dinnanzi alle Commissioni riunite V e XIV di Camera e Senato a causa di concomitanti lavori dell'Assemblea del Senato, non sarà presente alla seduta della XIV Commissione. Il Ministro ha comunque trasmesso una nota avente ad oggetto l'atto in esame, che è a disposizione dei colleghi e che sarà allegata al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, anche alla luce delle osservazioni formulate dai colleghi dell'opposizione, formula una proposta di documento finale (vedi allegato 3).

Enrico FARINONE (PD) riterrebbe opportuno inserire tra quelle formulate una ulteriore osservazione che inviti inoltre il Governo ad adoperarsi, affinché:
il numero minimo di Stati valido per la raccolta delle firma di sostegno a un'iniziativa dei cittadini sia abbassato da un terzo - secondo quanto previsto dall'articolo 7, par. 2 - ad un quarto degli Stati membri, per favorire una più ampia adesione dei cittadini;
il tempo a disposizione degli organizzatori per la raccolta delle firme di sostegno - dopo la registrazione dell'iniziativa da parte della Commissione europea - sia elevato da 12 a 18 mesi (articolo 5, par. 4);
il numero delle adesioni di sostegno per la registrazione da parte della Commissione europea di un'iniziativa dei cittadini (articolo 8, par. 1 della proposta di regolamento) sia abbassato da 300.000 a 50.000.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, fa innanzitutto presente, a tale ultimo riguardo, che nella proposta di compromesso della Presidenza spagnola - come anche evidenziato nella nota trasmessa dal Ministro Ronchi - il numero di adesioni verrebbe abbassato a 100.000 firme. In ordine poi al numero di Stati valido per la raccolta delle firme, ritiene che l'iniziativa legislativa dei cittadini debba avere forte rappresentatività e condivisione europea, ciò che rende preferibile la soglia di un terzo degli Stati membri piuttosto che quella di un quarto. Quanto infine al tempo a disposizione per la raccolta delle firme valuta congruo quello di un anno, anche a fronte della riduzione del numero delle firme necessarie.

Sandro GOZI (PD) osserva come obiettivo della proposta di modifica presentata dal suo gruppo sia quello di rendere lo strumento della iniziativa dei cittadini europei più praticabile, più semplice e più aperto possibile. Occorre facilitare al massimo il ricorso a tale istituto da parte dei cittadini, così che possa divenire un mezzo ordinario di partecipazione democratica; ritiene in proposito che sarebbe molto controproducente far seguire ad annunci relativi all'attivazione di tale strumento procedure complesse, che lo rendano di fatto poco praticabile. È necessario dare un forte segnale politico in questa direzione, affinché le soluzioni di mediazione che dovranno necessariamente essere raggiunte possano tendere il più possibile nella direzione di una semplificazione dell'istituto.
Evidenzia peraltro, in ordine al numero di Stati richiesto per la raccolta delle firme, che la soglia di un quarto degli Stati membri appare preferibile, anche in vista del possibile ingresso di nuovi Stati nell'Unione. Parimenti, è auspicabile un'estensione a 18 mesi del periodo consentito per la raccolta delle firme, come avviene attualmente in un Paese quale la Svizzera, che costituisce senz'altro un modello sotto il profilo della partecipazione democratica dei cittadini. Quanto infine al numero di firme richiesto ritiene che sarebbe estremamente controproducente richiedere


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l'acquisizione di un elevato numero di adesione per valutare poi irricevibile la proposta.

Mario PESCANTE, presidente, deve osservare che una eccessiva facilità dell'iniziativa legislativa può essere anche pericolosa, a fronte di lobbies e interessi organizzati. Cita in proposito una notizia relativa all'annuncio fatto dai socialdemocratici tedeschi e austriaci di voler avviare la prima proposta di iniziativa popolare europea per l'introduzione di una tassa comunitaria sulle transazioni finanziarie; si tratta di un annuncio che da alcuni è stato valutato come una proposta demagogica con l'obiettivo di sfruttare il diffuso malcontento per la speculazione finanziaria.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, non ha alcun dubbio in ordine alla necessità di mantenere ad un terzo degli Stati membri la soglia di Paesi necessari al fine della presentazione di una iniziativa legislativa popolare; si tratta a suo avviso di una previsione necessaria al fine di tutelare i Paesi più piccoli dell'Unione, garantendone la partecipazione. Ritiene senz'altro condivisibile quanto detto dal collega Gozi in ordine all'importanza dello strumento in questione e comprende lo spirito che anima le sue posizioni; deve tuttavia osservare che il numero di centomila firme ipotizzato nella proposta di compromesso spagnola è già particolarmente basso e va certamente nel senso di una facilitazione del ricorso all'istituto.

Antonio RAZZI (IdV) richiama la disciplina elvetica in materia di referendum di iniziativa popolare e di raccolta di firme.

Giovanni DELL'ELCE (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD), pur attribuendo particolare rilievo all'atto in esame, preannuncia - per i richiamati motivi - l'astensione del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

XIV Commissione - Mercoledì 9 giugno 2010

TESTO AGGIORNATO AL 15 GIUGNO 2010

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ALLEGATO 1

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio.
(C. 3505 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 67/10, recante Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010, approvato dal Senato;
sottolineata l'importanza delle misure adottate, pur tardivamente, dall'Unione europea per l'erogazione di un sostegno finanziario alla Grecia - cui il presente provvedimento dà attuazione, per la parte di competenza dell'Italia - nonché del più generale meccanismo di stabilizzazione dell'Area euro;
rilevato che, opportunamente, la comunicazione sul rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche, presentata dalla Commissione europea lo scorso 12 maggio 2010, prospetta la messa a regime del meccanismo di stabilizzazione dell'Area euro, mediante atti e procedure dell'Unione europea in senso stretto;
l'articolo 1 del disegno di legge di conversione contiene una previsione volta a dare «piena ed intera esecuzione» agli accordi assunti in sede europea relativi al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia;
tale previsione appare incongrua in quanto la natura giuridica dei predetti accordi non appare equiparabile puramente e semplicemente ad accordi internazionali in forma semplificata, dal momento che essi, pur assumendo forme atipiche e non codificate nei Trattati, danno attuazione a decisioni dell'Eurogruppo e ad una dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro del 7 maggio 2010;
i predetti accordi sono pertanto strettamente strumentali al funzionamento dell'Unione economica e monetaria e costituiscono la cornice politica e giuridica per l'adozione, da parte di ciascuno Stato membro, delle misure necessarie a livello nazionale per l'erogazione della rispettiva quota di prestito alla Grecia;
il ruolo dell'«Eurogruppo» è riconosciuto da un apposito protocollo allegato al Trattato di Lisbona;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.


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ALLEGATO 2

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.)

NOTA TRASMESSA DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE, ANDREA RONCHI

Ad integrazione di quanto già riferito nel corso della mia precedente audizione dell'11 maggio 2010, cui ha fatto seguito - su richiesta del Presidente Pescante - la trasmissione, in data 3 giugno 2010, di un documento tecnico, desidero fornire ulteriori elementi di aggiornamento sullo stato del negoziato.
Come noto, il Consiglio dell'Unione ha approfondito l'esame del dossier sia in sede di gruppi di lavoro che di Consiglio Affari Generali. Il dibattito ha evidenziato una molteplicità di posizioni, delicate e complesse, sia a livello tecnico che politico, rispetto alle quali si sono verificate utili condizioni per consolidare taluni elementi negoziali ritenuti di interesse da parte italiana.
Prima di procedere, per completezza di trattazione, riepilogherò i principali punti che hanno contribuito a definire la nostra posizione, elaborata, anche sulla base delle indicazioni formulate da questa Commissione, all'interno del gruppo di coordinamento CIACE, al quale hanno per la prima volta attivamente partecipato anche funzionari di Camera e Senato:
a) parere Non Favorevole alla doppia valutazione di ammissibilità dell'iniziativa da parte della Commissione e preferenza per l'accorpamento degli articoli 4 e 8 della proposta;
b) parere Favorevole alla possibilità di organizzare i necessari controlli sulla base di verifiche a campione;
c) termini maggiori per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno all'iniziativa da parte degli SM;
d) parere Favorevole alla raccolta on line anche in ragione dei minori costi di gestione rispetto al sistema cartaceo, pur nella consapevolezza di dover evitare utilizzi fraudolenti dei dati;
e) opportunità che l'obbligo di traduzione della documentazione sia posto a carico dei promotori;
f) utilizzo della carta di identità e del passaporto ai fini dell'identificazione dei sostenitori dell'iniziativa;
g) criticità legate all'ampiezza della delega attribuita alla Commissione, in assenza dell'indicazione nel testo della proposta di specifici criteri;
h) opportunità di intensificare gli incontri tecnici su specifici argomenti, quali la raccolta on line, la certificazione di sicurezza del sistema che compete agli SM ed in particolare quella relativa ai siti web utilizzati dai promotori dell'iniziativa;
i) termini ragionevoli per l'attuazione del futuro regolamento, soprattutto per effettuare le eventuali modifiche alla normativa interna, in particolare di carattere penale;
j) opportunità di allestire un sistema semplice, credibile, efficace e poco costoso.

Rispetto a quanto già comunicato, il negoziato ha subìto, nel corso dell'ultima settimana, una notevole accelerazione e le attività di coordinamento si sono susseguite a ritmo serrato. I pili significativi


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elementi di novità riguardano la presentazione da parte della Presidenza di un testo di compromesso in base al quale il Consiglio Affari Generali del 14 giugno 2010. dovrebbe definire la propria posizione generale. Tale documento prevede:
pur mantenendo il duplice livello di valutazione da parte della Commissione, la riduzione da 300.000 a 100.000 del numero dei sottoscrittori della proposta di iniziativa legislativa ai fini del sindacato di ammissibilità;
che l'iniziativa, per poter essere registrata, non risulti manifestamente estranea agli obiettivi dei Trattati;
l'esplicita indicazione della possibilità di realizzare verifiche basate su controlli a campione, segnalando tassativamente, per ogni Stato Membro, le tipologie di documenti identificativi richiesti;
precisazioni circa le modalità di computo dei cittadini che sostengono l'iniziativa;
l'obbligo per gli organizzatori di fornire informazioni circa tutti i fondi e altre forme di sostegno ricevute, argomento sul quale questa Commissione ha manifestato particolare sensibilità.

L'azione svolta dalla Presidenza ha raccolto un consenso molto ampio; permangono tuttavia le perplessità di taluno circa: la tempistica troppo ravvicinata del programma; l'assenza di una valutazione dell'impatto (specie con riferimento agli oneri della certificazione dei siti web dei promotori e della realizzazione di un sito web centrale gestito dalla Commissione); l'opportunità di conoscere l'orientamento del Parlamento europeo prima di definire la Posizione Comune.
In considerazione del carattere equilibrato delle ipotesi di compromesso delineate dalla Presidenza e alla luce degli obiettivi miglioramenti del negoziato, intenderei sostenere il documento della stessa Presidenza ai fini di un accordo sulla Posizione Comune in sede di Consiglio il 14 giugno 2010.
Dopo la pronuncia del Parlamento Europeo (Commissione Affari Costituzionali) prevista ad ottobre, è ragionevole ritenere che la Presidenza belga ricerchi un accordo in vista dell'adozione in prima lettura del Regolamento, già entro la fine di quest'anno. Qualora tale previsione dovesse verificarsi, sarà mia cura inserire nel disegno di legge comunitaria 2011 le necessarie norme di attuazione. A tale riguardo, nel corso delle riunioni di coordinamento svolte, è già emersa l'esigenza di disciplinare taluni specifici profili tecnico-giuridici, quali le modalità di verifica a campione e gli aspetti sanzionatori.
Mi auguro che prima dell'adozione del Regolamento in sede UE venga opportunamente definita - per quanto riguarda l'Italia - la questione relativa alla individuazione dell'Autorità chiamata ad effettuare le verifiche delle dichiarazioni di supporto. Nonostante la possibilità di operare con metodologie a campione, infatti, le Amministrazioni che già svolgono funzioni analoghe a livello nazionale non hanno sinora manifestato disponibilità ad assumere tale onere. Su questo tema il lavoro di coordinamento già avviato proseguirà alla ricerca di un'auspicata soluzione consensuale.


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ALLEGATO 3

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto di iniziativa dei cittadini (COM(2010)119);
vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 7 maggio 2009;
vista la relazione tecnica trasmessa dal Ministro per le politiche europee in data 3 giugno 2010;
tenuto conto della riserva di esame parlamentare apposta il 17 maggio dal Governo in seno al Consiglio, in seguito all'avvio dell'esame della proposta di regolamento da parte della Camera dei deputati e alla conseguente comunicazione del Presidente della Camera;
considerati elementi di conoscenza acquisiti nel corso dell'audizione del Coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), ministro Massimo Gaiani;
premesso che:
la proposta di regolamento in esame è stata presentata in attuazione dell' articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, nella prospettiva di un rafforzamento della vita democratica dell'Unione e della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali europei;
è fondamentale che le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini siano chiare, semplici e di facile applicazione;
è opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa siano raccolte non solo su carta, ma anche per via elettronica, al fine di assicurare la più ampia possibilità di partecipazione da parte dei cittadini;
sia nei sistemi di raccolta su carta, ma tanto più nei sistemi di raccolta elettronica devono essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, l'identificazione della persona e la sicurezza nell'archiviazione dei dati, soprattutto affinché tali raccolte non si prestino a operazioni surrettizie e potenzialmente lesive degli interessi generali dei cittadini dell'Unione;
a tale scopo è opportuno chiedere alla Commissione di stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica, e che gli Stati membri accertino la rispondenza della raccolta a tali specifiche;
è opportuno che la Commissione decida contestualmente sia sulla registrabilità delle proposte presentate (corredate del numero richiesto di firme), sia riguardo all'ammissibilità delle proposte d'iniziativa - anche tenuto conto della conformità al principio di sussidiarietà - soprattutto al fine di evitare che, dopo la registrazione di una proposta, la eventuale


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delibazione di inammissibilità possa determinare situazioni e reazioni politicamente delicate;
una proposta d'iniziativa dei cittadini va considerata ammissibile se rientra - nel rispetto del principio di sussidiarietà - nell'ambito delle attribuzioni della Commissione e riguarda un tema per il quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, può essere adottato un atto legislativo dell'Unione;
è di fondamentale importanza che gli organizzatori dell'iniziativa forniscano tutte le informazioni sulle fonti di finanziamento e di sostegno relative all'iniziativa stessa; a questo riguardo è necessario prevedere una forma di controllo sulla veridicità delle informazioni fornite;
è opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno, e purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri cittadini;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;
esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:
a) invita il Governo ad adoperarsi affinché nel corso degli ulteriori negoziati sulla proposta di regolamento si adoperi per una stesura della stessa che sia chiara nei contenuti delle norme, al fine di evitare difficoltà nell'interpretazione e nella sua concreta applicazione;
b) invita il Governo a tenere costantemente informato il Parlamento sui successivi esiti del negoziato;
c) sottolinea l'importanza che le procedure e le condizioni necessarie per la raccolta delle adesioni sia su carta, sia per via elettronica siano garantite da adeguati dispositivi di sicurezza e di controllo;
d) in particolare, per quanto riguarda la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in via elettronica, attesa la sussistenza di una soglia di rischio di comportamenti fraudolenti - fisiologicamente connessa alla raccolta on line di dichiarazioni di sostegno - è fondamentale che, nella definizione delle specifiche tecniche, la Commissione europea adotti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, par 4, standard della massima sicurezza;
e) invita il Governo a individuare con la massima tempestività l'Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 6, par. 2, della proposta di regolamento, a certificare che i sistemi di raccolta on line siano conformi agli standard adottati dalla Commissione europea;
f) sottolinea l'opportunità che, nel corso del negoziato, si insista sulla necessità che la Commissione europea decida contestualmente sia sulla registrabilità delle proposte presentate (corredate del numero richiesto di firme), sia riguardo allo loro ammissibilità, fondendo in un unico momento la delibazione della Commissione sulla proposta;
g) considera fondamentale che gli organizzatori dell'iniziativa forniscano tutte le informazioni, corredate delle opportune certificazioni, sulle fonti di finanziamento dell'iniziativa stessa. A questo riguardo si considera negativamente che, all'articolo 10 della proposta di regolamento sia stata soppressa la previsione che la Commissione europea possa richiedere gli originali della certificazione di finanziamento;
h) invita il Governo a verificare che le norme civili e penali vigenti in Italia prevedano sanzioni adeguate e dissuasive per violazioni del regolamento, ed in particolare per false dichiarazioni e uso fraudolento dei dati.

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