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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
VIII Commissione

SOMMARIO

Martedì 15 giugno 2010


AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di Rete Imprese Italia, di Confcooperative Fedagri, di Confapi, di Confagricoltura, di Cia, di Coldiretti, del Comitato termotecnica italiano energia e ambiente e della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220) ... 85

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44-B ed abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio) ... 86

SEDE REFERENTE:

DL 72/2010: Recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 (Seguito dell'esame e rinvio) ... 90
ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 95

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Atto n. 219 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione - Parere favorevole) ... 93
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) ... 104
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla VIII Commissione) ... 105

Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti dalle Laga. Atto n. 67 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 94

VIII Commissione - Resoconto di martedì 15 giugno 2010


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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 giugno 2010.

Audizioni di rappresentanti di Rete Imprese Italia, di Confcooperative Fedagri, di Confapi, di Confagricoltura, di Cia, di Coldiretti, del Comitato termotecnica italiano energia e ambiente e della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.10 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 13.15.


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Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Nuovo testo C. 44-B ed abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della IX Commissione nella seduta dell'8 giugno 2010. Si tratta, come è noto, di un provvedimento già approvato dalla IX Commissione in sede legislativa il 21 luglio 2009 e, successivamente, approvato dal Senato, con l'introduzione di numerose modifiche, il 6 maggio 2010.
Tornato quindi all'esame della Camera in seconda lettura, il provvedimento è stato oggetto di ulteriori modifiche in sede di esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, tanto che, con ogni probabilità, dovrà tornare nuovamente al Senato per la sua approvazione definitiva.
Nel ricordare che tale travagliato iter è in parte dovuto alla complessità di un testo che origina da ben 22 proposte di legge e che modifica circa 80 articoli del codice della strada; richiama l'attenzione della VIII Commissione sulla importanza dei suoi contenuti e degli obiettivi strategici da esso perseguito, vale a dire il rafforzamento della sicurezza sulle strade ed una incisiva riduzione dell'inaccettabile livello di incidenti sulle strade che si registra in Italia e che colpisce in misura particolarmente odiosa i giovani.
Si tratta di obiettivi sui quali, nell'esercizio delle proprie competenze, la VIII Commissione non ha mai mancato di richiamare l'attenzione delle forze parlamentari, come è avvenuto anche in questa legislatura con l'approvazione, all'unanimità, nella seduta del 19 marzo 2009, della risoluzione n. 8/00037 che impegnava il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché, da un lato, gli enti proprietari delle strade - ai quali la legge assimila i soggetti privati concessionari - assicurassero la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza della rete stradale, dall'altro, si addivenisse alla costituzione di appositi fondi, destinati - nel rispetto dell'autonomia di bilancio delle regioni, delle province e dei comuni -, a realizzare le citate azioni per la messa a norma e la manutenzione programmata della rete stradale del Paese.
Come dirà più analiticamente, tali impegni hanno trovato, sia pure attraverso ripetuti interventi modificativi, una loro prima concretizzazione nel testo oggi all'attenzione della VIII Commissione e questo è un risultato che, a suo avviso, è giusto porre in evidenza, con l'introduzione di una serie di disposizioni che non soltanto sono di nostro diretto interesse, ma che, in qualche modo, traducono sul piano legislativo l'indirizzo politico più volte formulato dalla nostra Commissione.
Peraltro, anche al fine di delimitare con esattezza «il perimetro» entro il quale la VIII Commissione è chiamata svolgere il proprio esame ai fini dell'espressione del prescritto parere, ricorda che tale esame non può che essere limitato alle sole parti del provvedimento di interesse della VIII Commissione che sono state oggetto di modifiche da parte del Senato. Aggiunge, peraltro, che in diversi casi gli articoli modificati apportate dal Senato sono stati fatti oggetto di nuovi interventi modificativi da parte della IX Commissione in sede di esame del testo in seconda lettura.
Detto questo, ritiene opportuno dare succintamente conto degli articoli modificati o inseriti dal Senato, nonché delle eventuali successive modifiche apportate ai medesimi articoli del testo dalla IX Commissione della Camera in sede di esame degli emendamenti, procedendo dapprima alla illustrazione degli articoli, per così dire, meno importanti e lasciando in ultimo quelli articoli di maggior rilievo e di più stretto interesse della VIII Commissione.


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In tal senso, segnala dunque, anzitutto, l'articolo 2 che, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevedeva, in tema di lotta all'inquinamento atmosferico, una misura diretta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine era stato introdotta, infatti, una deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino ad una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori. Il Senato ha quindi esteso questa deroga anche ai veicoli alimentati a GPL e tale ampliamento è stato poi confermato dalla IX Commissione della Camera in sede di esame del testo in seconda lettura.
Ricorda, poi, che il Senato aveva inserito all'articolo 5 del testo approvato alla Camera una nuova disposizione (modificativa dell'articolo 15 del codice della strada) che fissava da un minimo di 250 ad un massimo di 1.000 euro l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nei confronti di chi getta rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento (il codice prevedeva una sanzione da 23 a 250 euro). Occorre inoltre osservare che il Senato aveva contestualmente abrogato l'articolo 34-bis del codice della strada, introdotto dal provvedimento collegato in materia di sicurezza pubblica (legge n. 94 del 2009) che comminava per una fattispecie simile la sanzione da 500 a 1.000 euro.
In seconda lettura, tuttavia, la IX Commissione della Camera, in sede di esame degli emendamenti, ha nuovamente modificato il limite minimo e quello massimo della sanzione in questione fissandoli, rispettivamente, a 100 e 400 euro.
Il successivo articolo 6, inserito invece, dal Senato e poi confermato in seconda lettura dalla IX Commissione della Camera, consente l'apposizione temporanea di segnali stradali, oltre che nei casi di urgenza e necessità, anche nei casi di emergenza, comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale; l'articolo in questione incrementa, inoltre, di circa cinque volte, portandola ad una somma da 389 a 1.559, la sanzione - attualmente fissata in una somma da 78 a 311 euro - per i soggetti diversi dagli enti proprietari, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale.
Con riferimento, quindi, all'articolo 27 del provvedimento, segnala che dal Senato è stato ripristinato uno specifico divieto che era stato soppresso dal testo della Camera perché considerato eccessivamente invasivo rispetto ai comportamenti dei conducenti e difficile da far rispettare. Si tratta del divieto (previsto dal vigente articolo 157 del codice della strada vigente (comma 7-bis) di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria. Nel ripristinare tale divieto, tuttavia, le modifiche introdotte dal Senato lo hanno limitato al solo caso di sosta del veicolo (con esclusione, invece, del caso di semplice fermata).
Venendo, quindi, agli articoli che presentano i profili di maggiore interesse per la VIII Commissione e che sono stati oggetto di incisivi interventi di modifica da parte del Senato, ricorda preliminarmente che nel testo della Camera figuravano due articoli - l'articolo 28 (articolo 42 del testo del Senato) in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e l'articolo 34 (articolo 48 del testo del Senato) in tema di obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade - che erano stati oggetto di un approfondito dibattito in sede di espressione del prescritto parere da parte della VIII Commissione e che, come ricordato all'inizio, erano sembrati avviare un percorso positivo, diretto a tradurre in norme di legge gli indirizzi politici formulati dalla stessa Commissione nel marzo 2009 - in sede di approvazione della risoluzione n. 8/00037 -, con i quali si era impegnato il Governo ad assumere iniziative affinché, da un lato, gli enti proprietari delle strade assicurassero la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza


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della rete stradale, dall'altro, si addivenisse alla costituzione di appositi fondi, destinati - nel rispetto dell'autonomia di bilancio delle regioni, delle province e dei comuni - a realizzare le citate azioni per la messa a norma e la manutenzione programmata della rete stradale del Paese.
In particolare, ricorda - sia pure in estrema sintesi - che il citato articolo 28 (articolo 42 del testo del Senato) aveva introdotto a carico dello Stato un vincolo, prima inesistente, di destinare il 20 per cento dei proventi delle multe di spettanza statale alla realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e di destinare non meno di un terzo del detto 20 per cento ad interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale. Accanto a questo nuovo vincolo di destinazione posto a carico dello Stato, lo stesso articolo 28 ribadiva, rendendoli più stringenti, gli analoghi vincoli già previsti dalla legge a carico degli enti locali: era, infatti, introdotto a carico degli enti locali uno specifico obbligo di trasmissione al Governo di una relazione annuale sull'uso dei proventi delle multe di spettanza locale e, in caso di inosservanza dell'obbligo in questione, la specifica sanzione della riduzione del 3 per cento dei finanziamenti destinati all'ente.
Il Senato, tuttavia, in accoglimento di quanto richiesto dalla Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento, aveva introdotto rilevanti modifiche all'articolo in discorso. Da un lato, infatti, erano state soppresse le disposizioni che prevedevano l'assegnazione della richiamata quota del 20 per cento del complesso dei proventi di spettanza dello Stato al rafforzamento degli interventi di manutenzione stradale e al potenziamento della segnaletica. Dall'altro lato, era stato previsto che venisse destinata alle medesime finalità una quota parte delle risorse derivanti anziché dal complesso dei proventi delle multe di spettanza dello Stato, solo dalle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alle sanzioni pecuniarie contenute nel testo in discussione, sempre che fossero ritenute ulteriori rispetto alle esigenze complessive di equilibrio del bilancio. In tal senso era perciò specificato che l'importo di tali maggiori entrate sarebbe stato individuato a consuntivo con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, sempre in accoglimento delle richieste avanzate dalla Commissione Bilancio del Senato, erano state soppresse le richiamate disposizioni del medesimo articolo che prevedevano una rigorosa procedura di rendicontazione da parte degli enti locali sull'utilizzo dei proventi di loro spettanza.
Le modifiche introdotte dal Senato avevano quindi determinato una riduzione secca delle risorse disponibili per il rafforzamento delle politiche di lotta agli incidenti stradali tanto da essere indicate subito, in sede di esame in seconda lettura presso la IX Commissione della Camera, come un intervento che faceva venir meno un elemento essenziale del testo della Camera e che risultava solo parzialmente mitigato per effetto delle disposizioni introdotte all'articolo 25 (di cui parlerò più avanti), che si riferiscono però, esclusivamente all'obbligo di rendicontazione degli enti locali circa la destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti mediante autovelox.
Tale situazione ha fatto sì che, in sede di esame in seconda lettura da parte della IX Commissione della Camera, siano stati apportate diverse modifiche al testo del Senato con l'intento di recuperare, almeno in parte, le risorse in questione.
In tal senso, per quanto riguarda la quota di proventi delle multe di spettanza statale, la IX Commissione, in sede di approvazione degli emendamenti, ha provveduto a riformulare il comma 3 dell'articolo 42 in discorso: in forza del nuovo testo la detta quota torna a calcolarsi sul complesso dei proventi spettanti allo Stato e non più sulle sole maggiori entrate derivanti dalle modifiche alle sanzioni pecuniarie previste dal provvedimento (sia pure con una destinazione alle diverse finalità percentualmente inferiore rispetto a quanto stabilito dal Senato).


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Quanto, invece, alle disposizioni dirette a garantire il rispetto da parte degli enti locali dei vincoli di destinazione della quota loro spettante dei proventi delle multe, ritengo opportuno dare conto, anzitutto, delle accennate modifiche apportate dal Senato al testo dell'articolo 25 in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti mediante autovelox, indicando poi le ulteriori modifiche al testo Senato introdotte in seconda lettura dalla IX Commissione della Camera in sede di esame degli emendamenti.
In tal senso, ricorda che nell'originario testo Camera si prevedeva la destinazione della totalità dei proventi all'ente proprietario della strada o all'ente che esercita le relative funzioni, salvo una quota, da determinare con decreto ministeriale, idonea a recuperare le spese di accertamento, da destinare all'ente da cui dipende l'organo accertatore. Nel testo del Senato, invece, si stabiliva che i proventi delle multe effettuate mediante autovelox o altri apparecchi automatici fossero destinati per il 50 per cento all'ente proprietario della strada o all'ente che esercita le relative funzioni e per il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, vale a dire al comune.
Le ulteriori modifiche introdotte dal Senato sulla materia prevedevano che: la disposizione si riferisse soltanto alle sanzioni accertate dalla polizia municipale; si tenesse conto dei proventi delle sanzioni al netto delle spese; la disposizione non si applicasse alle strade affidate in concessione; gli enti destinatari dei proventi in questione li utilizzassero per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade e per potenziare le attività di controllo e accertamento; gli enti trasmettessero annualmente in via informatica una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno sull'utilizzo dei proventi relativi alle violazioni accertate con autovelox; la quota di spettanza dei proventi per l'ente fosse ridotta del 10 per cento in caso di mancata trasmissione della relazione o di utilizzo dei proventi difforme da quello previsto dalla legge.
Su questo testo sono intervenute le ulteriori modifiche approvate dalla IX Commissione della Camera in sede di esame degli emendamenti. Si tratta di alcune modifiche puntuali, coerentemente dirette - come già detto - a recuperare per quanto possibile, sia sul piano giuridico che su quello delle risorse effettivamente disponibili, l'originario spirito del provvedimento. In particolare sono state soppresse sia la disposizione che limitava l'ambito di applicazione della nuova normativa alle sole sanzioni accertate dalla polizia municipale, sia quella che consentiva di escludere dal calcolo dei proventi delle sanzioni le spese sostenute. Soprattutto, l'obbligo di rendicontazione a carico degli enti locali sull'utilizzo dei proventi relativi alle violazioni accertate con autovelox è stato esteso - ripristinando sostanzialmente il testo della Camera - anche agli ulteriori proventi di spettanza dell'ente locale, derivanti dall'accertamento delle violazioni del codice della strada. Infine, è stata portata dal 10 al 30 per cento l'ammontare della sanzione (in termini di minori risorse spettanti all'ente locale) prevista in caso di inosservanza degli obblighi di rendicontazione e di corretto utilizzo da parte degli enti locali dei proventi delle sanzioni loro spettanti.
Avviandosi alla conclusione, accenna agli interventi operati dal Senato sugli articoli 47 e 48, il cui testo è stato poi confermato dalla IX Commissione della Camera in sede di esame degli emendamenti. Si tratta, peraltro, di due articoli di un certo rilievo, il primo dei quali, inserito dal Senato, prevede l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, finalizzato a favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza stradale.
Il secondo dei due articoli citati prescrive, invece, che gli enti proprietari e concessionari di strade ed autostrade ove


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si registrino tassi di incidenti più elevati effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria, riferiti in particolare alla sostituzione, all'ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica e delle barriere e alla sistemazione del manto stradale. L'articolo prevede altresì che dei suddetti interventi si tenga conto nella definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta, come la Commissione ricorderà, di un articolo già presente nel testo della Camera, che è stato oggetto al Senato della sola modifica soppressiva della disposizione che consentiva di finanziare appositi interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento della segnaletica e delle barriere nelle strade con elevati tassi di incidenti con le risorse derivanti dai proventi delle multe che erano destinati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con un ulteriore articolo aggiuntivo, l'articolo 49, il Senato ha introdotto, infine, nell'ambito del decreto legislativo n. 461 del 1999, che disciplina le modalità di individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, un nuovo articolo che individua le procedure per la modifica e l'aggiornamento della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale esistente.
In particolare si prevede che la proposta di modifica possa essere effettuata non soltanto dalle regioni, come previsto dalla normativa vigente, ma anche dallo Stato e per esso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Conclude, quindi, annunciando il suo orientamento favorevole al provvedimento in esame e riservandosi di predisporre un proposta di parere favorevole sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della IX Commissione, auspicando che su questo giudizio favorevole possa registrarsi nel corso del dibattito il più ampio consenso da parte dei gruppi parlamentari.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia, e per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 72/2010: Recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
C. 3496 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2010.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che sono stati presentati 29 emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato 1). Comunica poi che il deputato Iannarilli ha ritirato l'emendamento a sua firma 1.8.
Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto del provvedimento.


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Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Presentano, quindi, profili critici in ordine all'ammissibilità i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: 1.2 del relatore, che proroga al 31 ottobre 2010 il termine a partire dal quale, in assenza del regolamento istitutivo della tariffa integrata ambientale (TIA), i comuni che intendano adottare la TIA medesima potranno farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; gli identici Braga 1.3, Lanzarin 1.4 e Piffari 1.5, che prorogano al 30 giugno 2011 il termine entro il quale i centri di raccolta in modo differenziato dei rifiuti urbani (cosiddetti ecopiazzole) operanti sulla base di autorizzazioni locali devono conformarsi, quanto ai requisiti di esercizio, alle disposizioni fissati dalla legge nazionale; Bernardo 2.5, che reca disposizioni in ordine alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che siano stati avviati in forza di dichiarazione di inizio attività (DIA) presentata entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e che non sia stata oggetto di impugnazione in sede giudiziaria alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2010; Lanzarin 2.6 che prevede incentivi per il trasporto fluviale del gas di petrolio liquefatto; Polledri 2.9 che consente agli enti locali che vogliano realizzare impianti fotovoltaici sul proprio territorio entro 24 mesi dalla data di deliberazione delle proprie Giunte - comunque adottate nel periodo 1o gennaio 2009-31 dicembre 2011 - di usufruire delle tariffe incentivanti in vigore alla data della adozione della deliberazione; Tortoli 2.10 che riconosce le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare a tutti i soggetti che entro il 31 dicembre 2010 abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico e che entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011; Tortoli 2.11 e l'analogo Tortoli 2.12 che specificano a quali impianti di produzione di energia elettrica da biogas e biomasse e da gas di discarica si applichi l'incentivo della «tariffa onnicomprensiva»; Tortoli 2.13 che limita gli incentivi concessi ai sensi della delibera del Comitato interministeriale prezzi n. 6/1992 (cosiddetti CIP6) ai soli impianti di produzione di energia elettrica realizzati e operativi alla data del 1o gennaio 2008; gli identici Tortoli 2.14 e Foti 2.16 che intervengono in materia di sicurezza del sistema elettrico prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico disponga un rafforzamento degli strumenti finalizzati a garantire tale sicurezza; gli identici Tommaso Foti 2.15 e Tortoli 2.17, che riconoscono in capo al Ministro dello sviluppo economico il potere di disporre misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie; Guido Dussin 2.18 che proroga al 31 dicembre 2011 le agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto 55 per cento); 2.01 del relatore che istituisce presso l'Acquirente unico s.p.a. un sistema informatico integrato per la gestione di flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas; Tommaso Foti 2.02 che modifica l'aliquota di accisa sul gasolio usato come combustibile da riscaldamento; Tommaso Foti 2.03 che inserisce fra i beni e i servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento (IVA agevolata) le forniture di energia elettrica derivati dalla stipula di «contratti Energia Plus» che prevedono l'impegno del fornitore a ridurre il consumo di combustibile del 10 per cento.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, ritira l'emendamento a sua firma 1.2 e l'articolo aggiuntivo a sua firma 2.01.

Manuela LANZARIN (LNP) ritira gli emendamenti 1.4 e 2.6 di cui è prima firmataria e gli emendamenti 2.9 e 2.18 di cui è cofirmataria.


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Tommaso FOTI (PdL), dopo aver comunque espresso perplessità sui criteri di ammissibilità degli emendamenti ed articoli aggiuntivi alla luce dei quali la Presidenza ha ritenuto problematici taluni degli emendamenti presentati, ritira gli emendamenti a sua firma 2.16, 2.15 nonché gli articoli aggiuntivi a sua firma 2.02 e 2.03. Ritira poi l'emendamento Bernardo 2.5 che sottoscrive.

Chiara BRAGA (PD), unendosi alle considerazioni del deputato Foti sui criteri di ammissibilità, ritira l'emendamento a sua firma 1.3.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritira l'emendamento a sua firma 1.5.

Roberto TORTOLI (PdL) ritira gli emendamenti a sua firma 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.1, 2.3 e 2.8. Sull'emendamento a sua firma 1.7, propone una riformulazione nel senso di aggiungere alla fine «fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo». Esprime parere contrario sugli emendamenti Piffari 1.6, 2.2 e 2.7, Zamparutti 2.1, Realacci 2.4.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.6, soppressivo della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, denunciandone il carattere velleitario e l'assoluta insufficienza a dare risposta alle esigenze di un settore produttivo, come quello delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, particolarmente colpito dall'attuale crisi economica.

La Commissione respinge l'emendamento Piffari 1.6; approva, quindi, l'emendamento 1.7 del relatore; respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zamparutti 2.1 e Piffari 2.2. Approva infine l'emendamento 2.3 del relatore.

Ermete REALACCI (PD) illustra il proprio emendamento 2.4, riproponendo le proprie osservazioni critiche alla misura contenuta nell'articolo 2 e diretta all'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai «nuovi entrati», la quale espone il Paese al doppio rischio che l'Unione europea la sanzioni qualificandola come «aiuti di Stato» e che si traduca, in concreto, in un rimedio inefficace che penalizza gli obiettivi di risparmio e di efficientamento energetico degli impianti industriali. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento in questione.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, intervenendo per una precisazione, ricorda che la questione evidenziata dal deputato Realacci è stata ampiamente dibattuta in sede di esame istruttorio del provvedimento, sottolineando che la stessa audizione dei rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha confermato la bontà del provvedimento d'urgenza emanato dal Governo, che ha lo scopo prioritario di garantire parità di accesso ai nuovi entranti nel periodo 2008-2012. Pur rispettando le valutazioni del deputato Realacci, ritiene che la disposizione oggetto della proposta emendativa in questione sia senz'altro da confermare.

La Commissione respinge l'emendamento Realacci 2.4.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.7, conviene sul fatto che sia necessario garantire la parità di accesso dei nuovi


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impianti entrati in esercizio dopo l'esaurimento della cosiddetta «riserva nuovi entranti». Ritiene, peraltro, che il provvedimento d'urgenza emanato dal Governo non tenga conto degli effetti negativi che, inevitabilmente, si produrranno, anche in termini sanzionatori, allorché in sede europea si constaterà l'inadeguatezza del provvedimento stesso a garantire il raggiungimento degli obiettivi assunti dall'Italia in tema di lotta ai cambiamenti climatici (il cosiddetto «pacchetto 20-20-20») e a rispettare il vincolo posto dalla normativa europea sulla destinazione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 prevista a partire dal 2013. Illustra quindi il contenuto del proprio emendamento 2.7 che, a suo avviso, attenua alquanto le conseguenze negative del provvedimento in esame, raccomandandone pertanto l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Piffari 2.7; approva quindi l'emendamento 2.8 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che il testo del provvedimento, così come modificato dagli emendamenti e articoli aggiuntivi approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già fissata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia.
Atto n. 219.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2010.

Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2) che tiene conto delle osservazioni svolte dal deputato Margiotta nel corso dell'esame del provvedimento.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara che il suo gruppo è convintamente a favore del complessivo percorso di redistribuzione delle competenze sulla rete stradale fra lo Stato e le regioni. Manifesta, peraltro, l'esigenza che, in relazione al connesso percorso di riallocazione delle risorse umane e materiali necessarie per una efficace gestione della stessa rete, il Governo non perda mai di vista il quadro complessivo della situazione sul piano nazionale per scongiurare il rischio della frammentazione e dispersione degli interventi e delle risorse gestionali.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ringrazia il relatore per il rilievo che ha voluto dare alle considerazioni da lui svolte nella precedente seduta. Coglie altresì l'occasione per chiedere alla presidenza, sottolineandone l'urgenza, di adoperarsi ai fini dello svolgimento di un'audizione del Ministro delle infrastrutture che dia modo alla Commissione di fare il punto sia sulle prospettive delle politiche infrastrutturali, nel quadro di una delicata fase economica e finanziaria come quella che il Paese sta attraversando, sia sulla altrettanto delicata situazione nella quale è venuto a trovarsi il dicastero delle infrastrutture.


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Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, alla luce di quanto rilevato dal deputato Piffari, riformula la proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, come riformulata dal relatore.

Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti dalle Laga.
Atto n. 67.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'8 giugno 2010.

Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti dalla Laga, sulla quale la Commissione dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e delle palline nere.
Ricorda, altresì, che per la validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica il risultato della votazione:

Presenti 31
Votanti 31
Maggioranza 16
Hanno votato 27
Hanno votato no 4.

La Commissione approva.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alessandri, Bonciani, Braga, Bratti, Cosenza, Di Cagno Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Ginoble, Iannuzzi, Lanzarin, Lisi, Margiotta, Mariani, Mondello, Morassut, Motta, Piffari, Pili, Pizzolante, Realacci, Scalera, Scilipoti, Stradella, Togni, Tortoli, Vella e Zamparutti.

La seduta termina alle 15.20.

VIII Commissione - Martedì 15 giugno 2010


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di CO2 (C. 3496 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.

Al comma 1:
al primo periodo, le parole:
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 sono sostituite dalle seguenti: pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98;
al secondo periodo, le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 sono sostituite dalle seguenti: pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294.
1. 1.Il relatore.
(Approvato)

All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
1-bis. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».
1. 2.Il relatore.
(Ritirato)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2011».
*1. 3.Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.
(Ritirato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis.
All'articolo 8, comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2011».
*1. 4.Lanzarin, Togni, Guido Dussin.
(Ritirato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.
All'articolo 8, comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2011».
*1. 5.Piffari, Scilipoti.
(Ritirato)

Sopprimere il comma 2.
1. 6.Piffari, Scilipoti.
(Respinto)


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Sostituire il comma 2, con il seguente:
Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 7.Il relatore.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo.
1. 7.Il relatore (Nuova formulazione).
(Approvato)

All'articolo 1, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre dell'anno 2016».
2-ter. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2017»;
b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all'anno 2016» e «dal 2017».

2-quater. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
1. 8.Iannarilli.
(Ritirato)

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Zamparutti.
(Respinto)

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
2. Agli operatori di impianti o parti di impianto riconosciuti come nuovi entranti di cui al precedente comma 1, sono annualmente trasferiti a titolo gratuito fino al raggiungimento del numero di quote a loro spettanti:
a) le quote di emissione di CO2 non utilizzate annualmente dagli impianti già in esercizio, in conseguenza di una riduzione della loro produzione;
b) eventuali ulteriori quote di emissione di CO2, trasferite dagli impianti già


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in esercizio ai nuovi entranti, secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

3. Le quote di emissione da trasferire annualmente ai nuovi entranti, sono a carico in modo differenziato degli impianti già operanti, in proporzione della loro produzione annuale, e sulla base del loro discostamento da coefficienti di emissione basati sugli impianti più efficienti per ciascun settore di attività, o sulle Migliori tecnologie disponibili (MTD).
4. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, individua modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché i criteri di cui al precedente comma 3 e le relative quote da trasferire.
2. 2.Piffari, Scilipoti.
(Respinto)

Al comma 1, la parola: CO2 è sostituita dalle seguenti: anidride carbonica (CO2).

Conseguentemente:
alla rubrica, sostituire la parola:
CO2 con le seguenti: anidride carbonica;
nel titolo, sostituire la parola: CO2 con le seguenti: anidride carbonica.
2. 3.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: il Comitato di cui fino alla fine del comma con le seguenti: Il Ministero dello sviluppo economico con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge determina per ogni tipologia di impianto il numero di quote di CO2 da assegnarsi a titolo gratuito in base alle Best Available Technologies che consentano le più basse emissioni.

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Le quote assegnate con il PNA (Piano Nazionale delle Assegnazioni) non utilizzate dai vecchi impianti nel 2009, vengono ritirate e tornano nelle disponibilità del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.
1-ter. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, in base al decreto ministeriale di cui al comma 1, determina il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006. n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
1-quater. Il numero totale di quote di cui al comma 3 non può in ogni caso essere superiore al numero di quote non utilizzate dai vecchi impianti rispetto alle previsioni del PNA (Piano Nazionale delle assegnazioni).
2. 4.Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.
(Respinto)

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile che sia stata avviata in forza di una dichiarazione di inizio attività già presentata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto previsto per gli specifici impianti dall'articolo 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non oggetto di contestazioni, prescrizioni o impugnazioni in sede giudiziaria alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010, depositata il 26 marzo 2010, per impianti con soglia di potenza superiore a quella prevista come ammissibile alla realizzazione in forza di dichiarazione


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di inizio attività, può essere proseguita, ultimata e messa in esercizio a condizione che il dichiarante presenti alla Regione o alla Provincia competente, se delegata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la richiesta a tutti gli enti che, altrimenti, sarebbero stati interessati ad esprimere un parere o ad emettere un provvedimento abilitativo, comunque denominato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, consegnando copia conforme di tali richieste, per quel che concerne la realizzazione dell'impianto di produzione entro il sedime dell'area interessata dall'impianto stesso. Il dichiarante si obbliga ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite dagli enti interessati o a ripristinare lo stato dei luoghi in caso di parere negativo da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le Regioni operano la verifica della correttezza della dichiarazione e dell'idoneità della documentazione presentata entro trenta giorni dal ricevimento della medesima.
2. 5.Bernardo.
(Ritirato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la sicurezza nei trasporti, nel rispetto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, che ha recepito la Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, è incentivato il trasporto fluviale del Gas di Petrolio Liquefatto attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010, 6 milioni di euro per l'anno 2011 e 9 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010, 6 milioni di euro per l'anno 2011 e 9 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo, di cui all'articolo 18, comma 1 lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio regolamento le modalità per l'erogazione degli incentivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 6.Lanzarin, Togni.
(Ritirato)

Al comma 3, dopo le parole: liquidati agli aventi diritto nei limiti, aggiungere le parole: delle disponibilità del Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra, da destinare alla riserva nuovi entranti di cui ai commi 3-bis e seguenti, nonché, residualmente e solo a eventuale integrazione, nei limiti del 50 per cento massimo,.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito il Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, da destinare alla «riserva nuovi entranti», già previsto dall'articolo 2, comma 554, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede ad aggiornare la componente tariffaria A3, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92. La componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, deve essere ridotta in misura


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tale da garantire un risparmio annuo di 250 milioni di euro e comunque per un importo non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta alle suddette fonti assimilate.
3-quater. La riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al precedente comma, deve avvenire senza corrispondente riduzione della componente tariffaria A3. Il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla suddetta rimodulazione, viene quindi riassegnato al Fondo di cui al comma 3-bis, fino alla liquidazione dei crediti di cui al comma 2 del presente articolo. Successivamente alla liquidazione dei medesimi crediti, i successivi risparmi previsti dal precedente comma 3-ter, dovranno comportare una corrispondente riduzione della componente tariffaria A3, e sono finalizzati ad interventi per interventi di risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei collegati al «pacchetto energia-clima».
3-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6) e sugli impianti di cogenerazione. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti, sono utilizzati per le finalità di cui al comma 3-quater».
2. 7.Piffari, Scilipoti.
(Respinto)

Al comma 3, le parole: come modificata dalla direttiva 2009/29/CE sono sostituite dalle seguenti: come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , e successive modificazioni.
2. 8.Il relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini dell'applicazione delle tariffe incentivanti stabilite dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali o regioni sono considerati comunque rientranti nella tipologia degli impianti realizzati sugli edifici e sono equiparati agli impianti di potenza minima. Gli enti locali, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici sul proprio territorio, approvati con deliberazione delle rispettive giunte nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e non ancora realizzati, hanno diritto ad usufruire delle tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 7, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in vigore al momento della deliberazione, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data della deliberazione stessa.
2. 9.Polledri, Lanzarin, Tommaso Foti, Mariani, Guido Dussin, Togni.
(Ritirato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dal seguente:
«Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, ivi inclusi i lavori sul punto di connessione, abbiano comunicato


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al gestore di rete e al GSE, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011».
2. 10.Tortoli.
(Ritirato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 si interpreta nel senso che:
a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a) si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c) e i coefficienti introdotti dal comma 4 si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99. Agli impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99, continuano ad applicarsi i coefficienti e le tariffe onnicomprensive in vigore prima delle modifiche introdotte dalla medesima legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a).
2. 11.Tortoli.
(Ritirato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 va inteso nel senso che:
a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a) si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c) si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.
2. 12.Tortoli.
(Ritirato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data del 1o gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole: «per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118» sono soppresse.
2. 13.Tortoli.
(Ritirato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.
*2. 14.Tortoli.
(Ritirato)


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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale».
*2. 16.Tommaso Foti.
(Ritirato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico determina, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e gli eventuali successivi subentranti.
**2. 15.Tommaso Foti.
(Ritirato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico determina, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti».
**2. 17.Tortoli.
(Ritirato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per gli anni da 2011 al 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo, di cui all'articolo 18, comma 1 lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. 18.Guido Dussin, Lanzarin, Togni.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis

1. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità


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delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e il gas naturale, è istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana criteri generali per il funzionamento del Sistema.
2. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali previsti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce altresì specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del Sistema, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
5. Dall'attuazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente Unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.
2. 01.Il relatore.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento e per il metano utilizzato per usi civili).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sul Gasolio usato come combustibile per riscaldamento, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, viene fissata in euro 200,00 per mille litri di prodotto.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le agevolazioni previste per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni di cui all'articolo 2, comma 1


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del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, vengono aumentate nella misura di euro 0,008 per metro cubo.
2. 02.Tommaso Foti.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ad alto rendimento» aggiungere le seguenti: «o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia «Plus», di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato 11, punto b». Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, valutato in 500.000 euro, a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle spese permanenti rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 03.Tommaso Foti.
(Ritirato)


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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Atto n. 219.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia;
nell'auspicio che l'attribuzione della responsabilità del funzionamento e della gestione di parte della rete stradale alle autorità regionali sia accompagnata dall'attribuzione alle regioni di risorse e di mezzi adeguati per un corretto ed efficace esercizio della medesima responsabilità,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Atto n. 219.

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia (atto n. 219);
nell'auspicio che l'attribuzione della responsabilità del funzionamento e della gestione di parte della rete stradale alle autorità regionali sia accompagnata, pur preservando un'ottica nazionale, dall'attribuzione alle regioni di risorse e di mezzi adeguati per un corretto ed efficace esercizio della medesima responsabilità,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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