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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 23 giugno 2010


SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Nuovo testo C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso (Parere alle Commissioni I e XII) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 195

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 206, n. 152, recante norme in materia ambientale. Atto n. 220 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 196
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 198

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 23 giugno 2010


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 11.55.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
Nuovo testo C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso.
(Parere alle Commissioni I e XII).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2010.

Mario PESCANTE, presidente, si sofferma sulla curiosa definizione di comunità giovanile recata dall'articolo 2 del provvedimento in esame, che oltre a prevedere che si tratti di un'associazione di persone di età «prevalentemente» non superiore a trent'anni, reca, tra le finalità, lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche o formative. Precisa, in ogni caso, che la XIV Commissione è chiamata a valutare, sulla base delle proprie competenze, i profili di compatibilità comunitaria del provvedimento.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) richiama il dibattito svoltosi presso le Commissioni riunite I e XII, sottolineando come, in quella sede, si sia discusso anche sulla definizione di comunità giovanili, non essendo chiaro come queste si distinguano - se non per i fondi ad esse attribuiti, che fanno capo al Dipartimento della Gioventù - da altre forme associative. Ricorda in proposito che, oltre alle ingenti risorse destinate alle comunità giovanili, che superano


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i 20 milioni di euro, il disegno di legge prevede l'ennesima costituzione di un Osservatorio, questa volta «sulle comunità giovanili», composto da sedici membri, ciò che appare francamente eccessivo a fronte delle finalità di tale organismo.

Nunzia DE GIROLAMO (PdL) osserva, pur senza contestare la posizione del Governo, che le finalità del provvedimento in esame non appaiono chiare, non comprendendosi se si sia di fronte ad una disciplina e formalizzazione dei centri sociali, siano essi di destra o di sinistra. Vista tuttavia l'ingente destinazione di fondi a tali comunità, esprime preoccupazione per il fatto che le risorse impiegate possano essere distratte dal settore delle dipendenze giovanili, tossicodipendenze e disagi sociali, particolarmente bisognoso di sostegno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi e tenuto conto del fatto che il nuovo testo del provvedimento, come modificato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari sociali, è stato solo da pochi minuti trasmesso alla XIV Commissione, riterrebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti e rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Mario PESCANTE, presidente, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 206, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Atto n. 220.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Enrico FARINONE (PD) valuta condivisibile il contenuto delle osservazioni espresse nel parere, volte ad adeguare il contenuto dello Schema di decreto in esame alle direttive di riferimento. Ritiene tuttavia necessario che tali rilievi siano formulati nella forma di condizioni, al fine di renderli maggiormente incisivi e di rispondere alle procedure di infrazione aperte.

Sandro GOZI (PD) ribadisce la richiesta formulata dal collega Farinone, sottolineando che nel momento in cui si rilevano profili di incompatibilità comunitaria di alcune disposizioni, occorre essere conseguenti, formulando condizioni. Si rischia altrimenti, a fronte di procedure di infrazione pendenti, di lasciare aperto il contenzioso con la Commissione europea.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, anche alla luce di un confronto avuto con la presidenza della Commissione Ambiente, anch'essa competente ad esprimere il parere sull'atto del Governo in oggetto, ritiene opportuno mantenere il parere nella versione inizialmente formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo opportuno rimettere al Governo la valutazione delle questioni segnalate,


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anche tenuto conto della tecnicità delle disposizioni oggetto di rilievi.

Sandro GOZI (PD) osserva che, ancora una volta, la XIV Commissione non adempie pienamente al suo compito istituzionale e si sottrae alle proprie responsabilità. Ritiene che, così facendo, non si tuteli l'interesse nazionale e preannuncia, per tali motivi, l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.15.

XIV Commissione - Mercoledì 23 giugno 2010


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 206, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 220).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 206, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220);
ricordato che:
il 14 aprile 2009 la Commissione europea con una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2009/2086) ha contestato all'Italia il mancato rispetto di alcune disposizioni della direttiva 85/337/CE in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA);
l'8 ottobre 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2009/2235) in relazione a un non corretto recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);
il 25 gennaio 2010 la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'Italia (procedura d'infrazione 2008/2071) per non aver adottato le misure necessarie affinché gli impianti industriali contemplati dalla direttiva 2008/1/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) funzionino secondo i requisiti previsti dalla direttiva stessa;
valutato che lo Schema di decreto in esame risponde nella sostanza ai rilievi formulati dalla Commissione europea;
rilevato che, tra l'altro, anche al fine di dare attuazione alla nuova direttiva 2008/1/CE inerente l'IPPC, lo Schema di decreto introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 il Titolo III-bis, in materia di autorizzazione integrata ambientale, volto a sostituire il decreto legislativo n. 59 del 2005 di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
osservato tuttavia che alcune disposizioni non appaiono coincidenti con le direttive dell'Unione europea di riferimento e che, in particolare:
la definizione di autorizzazione integrata ambientale (AIA) introdotta dallo Schema di decreto (articolo 2, comma 1, lettera c)) non definisce in maniera univoca gli ambiti di azione della VIA e dell'AIA e non risulta conforme a quanto disposto dalla direttiva 2008/1/CE;
l'articolo 2, comma 2, lettera j), dello Schema di decreto definisce gestore unicamente qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto, laddove la direttiva 2008/1/CE, all'articolo 2, comma 13, definisce «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;
le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Direttiva 42/2001/CE individuano le «modifiche minori dei piani e programmi» come da sottoporre alla verifica di assoggettabilità e che la direttiva


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stabilisce - all'articolo 3, commi 3, 4 e 5 e alla lettera f) dell'Allegato I - la necessità di valutazione ambientale per i piani o programmi che possono avere «effetti significativi sull'ambiente», mentre lo Schema di decreto, all'articolo 2, comma 3, lettera a), sopprime il riferimento alle modifiche minori come da assoggettare alla verifica di assoggettabilità e, alla medesima lettera a), fa riferimento solo alla funzione di valutazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, lettera c), di definire l'autorizzazione integrata ambientale nei medesimi termini utilizzati all'articolo 1 della direttiva 2008/1/CE per definire l'ambito di applicazione della direttiva medesima («ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia»);
b) valuti il Governo l'opportunità di integrare la definizione di gestore di cui all'articolo 2, comma 2, lettera j), dello Schema di decreto al fine di renderla maggiormente aderente a quella prevista dalla direttiva 2008/1/CE, ossia definendo quale gestore anche qualsiasi persona fisica o giuridica che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;
c) valuti il Governo l'opportunità di adeguare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), dello Schema di decreto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5 e dalla lettera f) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, a tal fine espungendo la previsione della soppressione della parola «minori» e sopprimendo le parole «e negativi»; analogamente, all'articolo 2, comma 3, lettera b), sopprimere le parole «e negativi» e sopprimere la lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 2.

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