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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della IX Commissione permanente
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
IX Commissione

SOMMARIO

Martedì 27 luglio 2010


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE:

DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio) ... 53

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio) ... 59

AVVERTENZA

IX Commissione - Resoconto di martedì 27 luglio 2010


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, fa presente che il decreto legge in esame, già approvato dal Senato, reca norme per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo nel periodo estivo, e per la nomina di un amministratore unico delle società Tirrenia e Siremar, interessate dal procedimento di dismissione da parte di Fintecna. Osserva che il Senato ha introdotto alcune disposizioni in materia di autotrasporto e per il sostegno al settore aeronautico. Segnala che le norme in tema di autotrasporto sono state dapprima inserite nel decreto legge n 78, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, per poi essere stralciate, e inserite con emendamento nel decreto legge in esame.
Passando ad una breve illustrazione del contenuto del decreto-legge evidenzia che l'articolo 1, lettera a), prevede la nomina di un amministratore unico della società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A., destinato a restare in carica fino al 30 settembre 2010, ovvero fino alla data di cessione dell'intero capitale di Tirrenia, se


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precedente. Ricorda che il decreto di nomina è stato firmato il 14 luglio scorso. La lettera b) esclude la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere dagli amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ponendola a carico esclusivamente delle società interessate. La lettera c) consente l'erogazione di nuovi finanziamenti, o il completamento dell'erogazione di finanziamenti già concessi, in favore della Tirrenia, da parte di parte di banche e intermediari autorizzati. La lettera d) concede la garanzia dello Stato, mediante Fintecna-Finanziaria per Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., sui crediti di cui alla precedente lettera c), alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009.
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi e di sostegno del settore aeronautico.
Il comma 1 modifica l'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). La lettera a) in particolare sostituisce il comma 4 dell'articolo 83-bis con 4 nuovi commi. Ricorda che il vigente comma 4 prevede che, per i contratti di trasporto in forma scritta, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti.
Il nuovo comma 4 prevede che, ai fini della tutela della sicurezza stradale, e della regolarità del mercato dell'autotrasporto per conto terzi, nel contratto di trasporto in forma scritta l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla legge; i costi minimi vengono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e organizzazioni associative dei committenti. Il comma 4-bis dispone che qualora gli accordi su costi minimi, di cui al comma precedente, non siano conclusi entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione in esame, i costi saranno determinati, entro i successivi trenta giorni, dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 284 del 2005. Ove anche tale determinazione non venga effettuata, si dovranno applicare, ai fini della determinazione del corrispettivo, i criteri di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 83-bis, che riguardano le modalità di valutazione dei costi e dei corrispettivi da utilizzare per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta. Il comma 4-ter prevede che, se dalla fattura risulti indicato un corrispettivo inferiore rispetto a quello determinato secondo i precedenti commi 4 e 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente per ottenere il pagamento della differenza si prescrive entro un anno a decorrere dalla conclusione della prestazione di trasporto. Il comma 4-quater stabilisce, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la determinazione dei corrispettivi per il vettore, nei contratti in forma scritta, viene rimessa alla autonoma contrattazione delle parti quando la prestazione venga effettuata entro un limite di cento chilometri al giorno.
In relazione a queste norme, ricorda che, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 78 presso il Senato, l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo nella quale si sottolinea come la previsione di accordi volontari volti alla individuazione di costi minimi di esercizio non costituisce uno strumento idoneo per garantire il soddisfacimento di standard qualitativi e di sicurezza del servizio, ma piuttosto per assicurare condizioni di redditività anche a coloro che offrono un servizio inefficiente e di bassa qualità. Rileva che l'Autorità ha auspicato pertanto


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che l'esigenza di garantire il rispetto dei parametri di sicurezza possa essere soddisfatta attraverso misure più coerenti con i principi della concorrenza.
Il comma 4-quinquies prescrive al vettore di consegnare al committente, al momento della conclusione del contratto, una attestazione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dagli enti previdenziali da cui risulti la corretta posizione dell'azienda in relazione al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
La lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 12 dell'articolo 83-bis, il quale attualmente dispone che il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, secondo le disposizione del decreto legislativo n. 231 del 2002. Il nuovo testo del comma 12 eleva il termine di pagamento del corrispettivo ad un massimo di sessanta giorni.
La lettera c) sostituisce il comma 13 che interviene in materia di corresponsione degli interessi moratori, precisando che, nel caso in cui il pagamento avvenga oltre il novantesimo giorno dall'emissione della fattura, al debitore si applichino le sanzioni dell'esclusione fino a sei mesi della procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e l'esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali. La lettera d) stabilisce che le norme di cui ai commi 12 e 13, come modificati dal presente decreto, si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto su strada.
Il comma 2 dell'articolo 1-bis novella il decreto legislativo n. 286 del 2005, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.
La lettera a) del comma 2 introduce l'articolo 6-bis, che disciplina i tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico e le conseguenze del superamento del periodo massimo prefissato, prevedendo che il tempo massimo di attesa per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico, denominato periodo di franchigia, non può essere superiore a due ore.
La lettera b) del comma 2 sostituisce i commi 4 e 5 dell'articolo 7. Il nuovo comma 4 disciplina la responsabilità per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni dei limiti di velocità o per mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo quando il contratto di trasporto non è stato stipulato in forma scritta. La norma prevede che a bordo del veicolo debbono trovarsi le istruzioni scritte fornite al vettore relative all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto; qualora le suddette istruzioni non si trovino a bordo o prevedano modalità di trasporto incompatibili con il rispetto delle disposizioni del codice della strada sopra indicate, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni contestate al conducente si applicano al vettore e al committente. Il nuovo comma 5, anch'esso applicabile ai contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, per tutelare esigenze di sicurezza sociale, impone al committente, o a un suo delegato, di riportare sulla scheda di trasporto il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
Le lettere c) e d) del comma 2 novellano l'articolo 7-bis, che ha istituito la scheda di trasporto, finalizzata a favorire le verifiche, che deve essere compilata dal committente e conservata a bordo del veicolo.
Il nuovo comma 5 prevede che i documenti di trasporto equipollenti alla scheda di trasporto, individuati dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, possono sostituire quest'ultima ai fini dell'obbligo di conservazione a bordo del veicolo. Il nuovo comma 6 prevede che, per le violazioni connesse relative alla scheda di trasporto, ai conducenti di veicoli immatricolati all'estero si applichino le stesse sanzioni previste per i conducenti di veicoli immatricolati in Italia, non solo


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in caso di trasporti internazionali, ma anche di trasporti effettuati in Italia (cabotaggio). Per i conducenti di tali veicoli si prevede inoltre il pagamento immediato delle sanzioni pecuniarie in misura ridotta o, in alternativa, il versamento di una cauzione.
La lettera f) del comma 2 sostituisce l'articolo 8, che, nell'ipotesi di contratto di trasporto in forma scritta, disciplina la procedura per l'accertamento della responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce trasportata.
La lettera g) del comma 2 inserisce l'articolo 11-bis, in materia di imballaggi delle merci. Va segnalato in particolare il comma 1, il quale prevede che, qualora la merce da trasportare sia imballata, ovvero stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.
Il comma 4 dell'articolo 1-bis, infine, integra la lettera b) dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 40 del 2010 (decreto «incentivi»), che concerne una delle finalità tra cui ripartire le risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa. Tali risorse devono essere destinate, tra l'altro, ad interventi a favore del settore dell'alta tecnologia per le finalità e i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della legge n. 808 del 1985, che costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore aeronautico. Il comma in esame specifica che l'assegnazione delle risorse a tale settore può avvenire anche attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Michele Pompeo META (PD) fa presente al rappresentante del Governo che il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame comprende norme assai eterogenee, relative alla privatizzazione della società Tirrenia Spa e al settore dell'autotrasporto. Ricorda che le norme sul settore dell'autotrasporto erano state inserite all'interno della manovra economico finanziaria attualmente all'esame della Camera e già licenziata dal Senato, ma che erano state considerate estranee al contenuto proprio della manovra e quindi stralciate. Il Consiglio dei ministri ha quindi approvato un decreto-legge. Alla fine tuttavia il Governo ha deciso di presentare un emendamento con cui tali disposizioni sono state inserite nel decreto-legge relativo alla società Tirrenia, oggi in esame. Anche l'ipotesi di permettere al Senato di esaminare tali interventi attraverso un apposito provvedimento è venuta meno per le perplessità manifestate dal Governo. Propone quindi che le disposizioni relative all'autotrasporto vengano soppresse dal disegno di legge in esame, al fine di poterne avviare la discussione in sede referente al Senato e proseguirne la discussione alla Camera, anche in sede legislativa. Rileva che tali disposizioni si applicano ad una categoria assai importante di operatori economici e che il loro inserimento all'interno del disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo alla privatizzazione della Tirrenia rappresenta a suo giudizio una pericolosa scorciatoia voluta dal Governo, che non consentirà al Parlamento di effettuare al riguardo un adeguato dibattito. Sottolinea che sin dall'inizio della legislatura è stata inaugurata con i rappresentanti del Governo e in particolare con sottosegretario Giachino una positiva e proficua prassi di collaborazione, che si scontra però con una inusuale rigidità sui temi dell'autotrasporto. In conclusione evidenzia che il proprio gruppo si troverà costretto ad esprimere una posizione unica sul disegno di legge in esame, malgrado questo contenga disposizioni relative a due argomenti assolutamente eterogenei, sui quali il gruppo vorrebbe esprimere posizioni differenti.

Silvia VELO (PD) condivide quanto detto dal collega Meta riguardo alla eterogeneità dei contenuti del disegno di legge in esame e alla diversa posizione del


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gruppo sulle due materie in esso contenute. Osserva che le norme in materia di autotrasporto rappresentano a suo giudizio un buon compromesso tra le esigenze delle associazioni di categoria e le richieste del Governo, e che la conclusione dell'accordo di cui il decreto-legge in esame riproduce i contenuti interviene al termine di cinque anni di liberalizzazione del settore, che hanno messo in evidenza gli aspetti più problematici della nuova disciplina. Fa presente che i rilievi mossi dall'Autorità per la concorrenza ed il mercato sono generici e non circostanziati e chiede al Governo quali conseguenze potranno avere rispetto all'approvazione delle disposizioni in esame. Ricorda infine che l'accordo, frutto di un compromesso tra la committenza e le associazioni degli autotrasportatori, non è stato sottoscritto da un importante attore della committenza, ossia Confindustria, e chiede al Governo quali effetti potrà avere l'assenza di un soggetto così significativo nell'ambito della stipula dell'accordo. In conclusione chiede al rappresentante del Governo di riferire periodicamente in Commissione sull'attuazione dell'accordo, una volta approvate le norme del disegno di legge in esame.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) si complimenta con il Governo per il raggiungimento di un accordo firmato dalla quasi totalità delle categorie degli autotrasportatori, e per la celerità con cui le disposizioni che riproducono i contenuti di tale accordo sono state poste all'attenzione del Parlamento. Ricorda infatti che il Governo aveva precedentemente inserito tali disposizioni nella manovra finanziaria e, una volta dichiarate incompatibili con il contenuto della manovra, sono state immediatamente inserite nel decreto-legge in esame, al fine di scongiurare l'ipotesi di sciopero avanzata dalle categorie degli autotrasportatori. Ritiene che il decreto-legge costituisca una risposta a questioni di grande rilievo e osserva che la celerità del Governo testimonia della volontà di pervenire ad una loro rapida soluzione. Segnala, in conclusione, di aver presentato una interrogazione sul tema delle verifiche che devono essere condotte sugli autotrasportatori, che rappresenta, a suo giudizio, uno degli aspetti più rilevanti sui quali occorre intervenire.

Carlo MONAI (IdV) si dissocia dalle affermazioni espresse dal collega Montagnoli e condivide le osservazioni critiche del collega Meta. Osserva che le soluzioni individuate in materia di autotrasporto presentano delle forti criticità e risultano in molti casi di difficile applicazione. Rileva infatti che l'applicazione di sanzioni in caso di ritardato pagamento delle fatture risulta difficile in quanto non è identificato il soggetto deputato ad irrogare le suddette sanzioni. Osserva che il ritardo nel pagamento della fattura è noto solo al creditore, mentre l'applicazione delle sanzioni implica che venga fatto un accertamento da parte di una amministrazione. Osserva inoltre che l'esclusione di un operatore in un appalto di pubblico servizio a seguito della verifica di un ritardo nel pagamento di una fattura porterebbe ad un contenzioso amministrativo molto rilevante. Ritiene che le disposizioni contenute nel decreto-legge possano rassicurare il settore, anche se a suo giudizio si tratta di «norme manifesto», che risultano però di difficile applicazione. Ritiene, quindi, che l'accordo sia stato raggiunto frettolosamente e che il dibattito in Parlamento del decreto-legge in esame non consentirà di apportare le necessarie modifiche alle disposizioni che lo recepiscono.

Marco DESIDERATI (LNP) ringrazia il Governo per la celerità con la quale è pervenuto all'emanazione delle disposizioni sul settore dell'autotrasporto. Riguardo alle osservazioni formulate dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, pur ritenendole comprensibili, ritiene che debbano essere contestualizzate all'interno del settore di riferimento e osserva che l'introduzione dei costi minimi consentirà la riduzione del sommerso.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO dà atto alla Commissione del


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clima positivo nel quale Parlamento e Governo si confrontano anche su aspetti assai controversi. In riferimento a quanto chiesto dal deputato Meta, fa presente che in un confronto tenutosi al Senato con il capogruppo del partito democratico, che aveva avanzato la medesima richiesta formulata oggi dal deputato Meta, era stata evidenziata la difficoltà di introdurre, in questa fase, modifiche alle disposizioni in esame. Segnala che la definizione dell'accordo è intervenuta dopo mesi di intenso lavoro e di confronto serrato tra le associazioni di categoria, la committenza e il Governo. Ricorda che il settore dell'autotrasporto in Italia è assai frazionato, contando oltre 120 mila aziende, e opera su infrastrutture tra le più carenti in Europa. Fa presente che si tratta di un settore nel quale le disposizioni sono assai complesse e a titolo di esempio osserva che non è stato possibile per il Governo cancellare le 48 mila aziende prive di mezzi dall'albo degli autotrasportatori, assecondando un'esigenza emersa dal tavolo di confronto, in quanto è affidata alle province la competenza sulla gestione dell'albo. In risposta a quanto affermato dall'onorevole Montagnoli in tema di controlli, sottolinea che si tratta di un impegno prioritario del Governo. Al riguardo fa presente che il Governo ha tenuto incontri presso le prefetture di molte province italiane con le associazioni di categoria al fine di combattere l'abusivismo, e che al termine dei numerosi incontri tenutisi è stato firmato un protocollo di intesa dal ministro dell'interno e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti al riguardo. Ricorda che nel provvedimento in materia di sicurezza stradale sono state introdotte norme di grande rilievo per la categoria degli autotrasportatori, dalle quali conseguiranno importanti risultati anche sotto il profilo dell'efficacia dei controlli. Sottolinea inoltre che gli scorsi due anni sono stati caratterizzati da una crisi economica di rilevante entità, di cui il settore dell'autotrasporto ha risentito in modo particolare. A titolo di esempio ricorda che quando si verificò l'impennata dei prezzi del gasolio e il conseguente rincaro dei prodotti agroalimentari, non ci fu nessun aumento sul corrispettivo reso agli autotrasportatori per il trasporto di tali prodotti e che anzi il prezzo del trasporto è progressivamente diminuito. Ricorda inoltre che dall'inizio della legislatura non si è verificato neanche un giorno di fermo dell'autotrasporto, e che la firma di questo accordo ha evitato che ci fosse il blocco preannunciato dalle associazioni di categoria e assicura l'assenza di nuovi blocchi fino al dicembre del 2011. Segnala che il blocco del settore dell'autotrasporto provoca danni economici assai ingenti alle all'economia italiana, quantificabili in circa 1,5 miliardi di euro al giorno, e ricorda che quando si verificò il blocco dell'autotrasporto nel dicembre del 2007, il Governo fu costretto a firmare un accordo molto penalizzante, composto da 12 punti, tra i quali fu inserita anche la tariffa antidumping, sulla quale l'autorità per la garanzia della concorrenza nel mercato avrebbe dovuto esprimere note critiche ben più forti di quelle espresse sulle disposizioni contenute nella decreto legge in esame. Evidenzia infine che, per la prima volta rispetto agli ultimi vent'anni di contrattazione, il tavolo di confronto ha previsto la presenza anche della committenza, oltre che delle associazioni degli autotrasportatori e del Governo, e ritiene che questa costituisca una novità determinante. Osserva che la situazione delle associazioni dell'autotrasporto, che sono intrinsecamente deboli nel mercato rispetto alla committenza, ma forti nei confronti del Governo, ha portato alla stipula, negli ultimi 20 anni, di protocolli di intesa con il Governo che hanno dato risultati assai poco soddisfacenti e che hanno mantenuto in essere una situazione del settore assai frazionata e debole rispetto alla concorrenza, non di rado irregolare, che viene dall'est dell'Europa. Quanto al fatto che Confindustria non abbia sottoscritto l'accordo, fa presente che la mancata apposizione della firma non attiene ad una mancanza di condivisione dell'intero accordo, ma soltanto della norma relativa ai costi minimi. In seguito alla manifestazione di dissenso di Confindustria, il Governo ha fatto trascorrere un


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significativo periodo di tempo per verificare se emergessero soluzioni alternative, che non sono state prospettate. Ritiene quindi che le disposizioni inserite nel decreto-legge in esame costituiscano la migliore situazione possibile, dato il contesto in cui il Governo si trova ad operare rispetto all'autotrasporto, e ritiene che attraverso tali norme il settore potrà arginare il peggioramento economico che si è registrato negli ultimi anni. Osserva che all'interno nel decreto-legge sono contenute disposizioni che miglioreranno anche la struttura logistica del trasporto nel Paese. A tale proposito ricorda che attualmente si registrano lunghi tempi di attesa da parte degli autotrasportatori nei luoghi in cui questi devono caricare o scaricare la merce, e che la riduzione dei tempi di attesa a due ore costringerà il sistema a migliorare la propria efficienza. Segnala infine che questo accordo va di pari passo con la definizione del piano della logistica e al riguardo invita i deputati della Commissione a partecipare all'incontro che si terrà nella giornata di domani tra la consulta della logistica, gli amministratori dei porti e degli interporti e i sindaci delle città interessate. Dichiara che è intenzione del Governo pervenire entro la fine dell'anno alla definizione del piano nazionale della logistica e che se la tempistica venisse rispettata una parte delle risorse dell'autotrasporto prevista per il 2011 potrebbe essere utilizzata già nel 2010 al fine di incentivare le aggregazioni tra imprese e l'intermodalità. Osserva che nei prossimi mesi si stipuleranno gli accordi fra la committenza e le associazioni del settore in cui saranno stabiliti i costi minimi e che contestualmente un gruppo lavorerà alla redazione di un testo unico in materia di autotrasporto, che raccoglierà tutte le disposizioni del settore e nel quale potranno essere apportati i correttivi che si renderanno necessari a seguito del monitoraggio sull'attuazione dell'accordo.

Antonio MEREU (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente quali saranno i tempi di votazione del provvedimento in esame.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza tenutosi nella giornata odierna è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame a domani alle ore 11. Sarà quindi previsto, nella giornata di domani, una seduta per l'esame e la votazione degli emendamenti, in orario compatibile con i lavori dell'Assemblea.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.45.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione giustizia il parere sul disegno di legge in materia di intercettazioni, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Fa presente che Il testo è stato ulteriormente emendato dalla II Commissione.
Passando ad una breve illustrazione del contenuto dell'articolato, evidenzia che l'articolo unico del disegno di legge, al comma 1, prescrive l'obbligo di astensione del giudice nei casi in cui egli abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni


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concernenti il procedimento affidatogli. Il comma 2 disciplina i casi di sostituzione del pubblico ministero perchè abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento, o qualora nei suoi confronti risulti esercitata l'azione penale per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare
I commi da 4 a 8 modificano la normativa in materia di divieto di pubblicazione di atti di indagine. Rileva che la Commissione giustizia ha soppresso la norma che vietava la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Il regime di segretezza della documentazione e degli atti relativi alle operazioni di intercettazione e di acquisizione dei tabulati telefonici è nel testo della Commissione disciplinato dal comma 10; in base a tale disposizione, l'obbligo del segreto opera fino alla conclusione della «udienza stralcio» di cui all'articolo 268, comma 6-ter, dl codice di procedura penale.
Il comma 9 estende la disciplina prevista per gli atti relativi ad intercettazioni illegali e per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni anche ai documenti, supporti ed atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente.
Il comma 10 interviene sui presupposti di ammissibilità delle intercettazioni. All'elenco dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni il Senato ha aggiunto il reato di «atti persecutori» (stalking). Si prevede inoltre la possibilità di disporre intercettazioni su utenze anche in uso a soggetti diversi dagli indagati, quando sussistono concreti elementi per ritenere che tali utenze siano utilizzate per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.
L'intercettazione di comunicazioni tra presenti è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tale luogo si stia svolgendo l'attività criminosa ed esclusivamente con riferimento ai reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche; qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli di privata dimora, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa. Il comma 11, disciplina i presupposti del provvedimento che autorizza le intercettazioni, prevedendo che tali operazioni si possano effettuare solo in presenza di gravi indizi di reato. In relazione ai reati di grave allarme sociale viene prevista una disciplina speciale, che permette l'utilizzo delle intercettazioni in presenza di sufficienti indizi di reato.
Osserva che una disciplina specifica viene applicata per l'acquisizione dei tabulati telefonici, prevedendo che l'autorizzazione sia data dal GIP (in luogo del Tribunale collegiale), quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
Il termine massimo di durata delle operazioni di intercettazioni viene fissato in trenta giorni, prorogabile dal tribunale per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, e ulteriormente prorogabile per periodi successivi di quindici giorni, quando dalle indagini emerge che tali operazioni possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede.
Il comma 12 reca la nuova disciplina dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione, con riferimento agli aspetti procedurali. Il comma 12-bis disciplina l'utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari.
Il comma 13, dispone in materia di conservazione della documentazione. Il comma 14 definisce le ipotesi di utilizzazione


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delle intercettazioni in altri procedimenti. I commi 15 e 16 riguardano il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate specifiche disposizioni. Il comma 17 concerne il contenuto delle ordinanze che dispongono misure cautelari. Ai sensi del comma 18, è attribuita ai difensori la facoltà di prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per l'applicazione delle misure cautelari. Il comma 19 esclude l'applicazione dei limiti di durata per le intercettazioni nei casi di ricerca di latitanti. Il comma 21 prevede la possibilità del pm di chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti. Il comma 22 dispone in materia di segretezza degli atti, prevedendo che siano sempre coperti da segreto, i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269 del codice di procedura penale che non siano stati acquisiti al procedimento. Il comma 23 novella l'articolo 380, del codice di procedura penale, integrando la lista dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Il comma 24 dispone in materia di verbale e nastri registrati delle intercettazioni.
Il comma 25 reca norme in materia di informazioni sull'azione penale. Il comma 26 riguarda le riprese audiovisive dei dibattimenti.
Il comma 27 reca le sanzioni per la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione, e inserisce nel codice penale il nuovo reato di «Riprese e registrazioni fraudolente» (articolo 616-bis), punito con la reclusione fino a tre anni. Il comma 28 estende l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ad illeciti penali connessi a violazioni di disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.
Il comma 29 novella l'articolo 8 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948) in tema di diritto di rettifica. La pubblicazione della rettifica - entro 48 ore dalla richiesta - sui siti informatici comprende anche i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica.
Il comma 30, riguarda le spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali. I commi 31 e 32, novellano gli articoli 4 e 6 della legge 140 del 2003, recante Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. Il comma 31 introduce nell'articolo 4 il comma 4-ter, che prevede l'inserimento e la conservazione dei verbali e dei supporti di tali intercettazioni in apposita sezione dell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM. Il comma 32 inserisce nell'articolo 6 il comma 6-bis applicabile ai verbali e ai supporti delle registrazioni di intercettazioni di conversazioni disposte nel corso di procedimenti penali riguardanti terzi, ma alle quali abbiano preso parte parlamentari, nonché ai tabulati acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti: tali documenti e supporti devono immediatamente essere trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in apposita sezione dell'archivio riservato. Segnala che è' stata soppressa dalla Commissione giustizia la modifica all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, con la quale si estendeva la necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza (prevista per l'esecuzione delle intercettazioni o l'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti di un parlamentare) anche al caso in cui tali operazioni dovessero essere eseguite nei confronti di soggetti diversi dai parlamentari se, da qualsiasi atto d'indagine, fosse emerso che tali operazioni sono finalizzate ad accedere, anche indirettamente, alla sfera di comunicazione del parlamentare.
I commi 30, 33, 34 e 35 riguardano le spese per intercettazioni. Il comma 34, in particolare, demanda ad un decreto interministeriale la determinazione delle tariffe per la fornitura dei servizi d'intercettazione


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da parte delle società telefoniche. Il comma 36 dispone un'abrogazione a fini di coordinamento (articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991). Il comma 37 novella gli articoli 139 e 170 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in tema di codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche. Il comma 38 riguarda gli illeciti disciplinari dei magistrati.
I commi 39-42 recano, infine, la disciplina transitoria. Si prevede l'inapplicabilità delle nuove disposizioni alle operazioni di intercettazione per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga, con l'eccezione della disciplina della durata massima delle operazioni.
Il comma 40 dispone l'applicabilità anche ai procedimenti pendenti in materia di: divieto di pubblicazione di atti di indagine; divieto di trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranee alle indagini; atti coperti dal segreto e obblighi di segreto per le intercettazioni; informazioni sull'azione penale nel caso in cui essa sia esercitata nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico o nei confronti di un ecclesiastico; riprese audiovisive dei dibattimenti.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (C. 1415-B Governo e abb., approvato dalla Camera e modificato dal Senato),
premesso che:
il testo approvato dal Senato reca modifiche al comma 29 dell'articolo 1, in base alle quali si precisa che i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica sono compresi nell'ambito dei siti informatici ai quali è esteso l'obbligo di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, mediante la pubblicazione, entro quarantotto ore dalla richiesta, delle dichiarazioni o rettifiche con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono;
la formulazione del testo, come modificato dal Senato, non esclude il rischio, già evidenziato nel parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge in prima lettura presso la Camera dei deputati, che l'obbligo di rettifica ricada, per la generalità dei siti informatici, piuttosto che sugli autori dei contenuti diffamatori, sui gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, i quali, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;
occorre invece ribadire l'esigenza che l'obbligo di rettifica, di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dal comma 29 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, sia riferito esclusivamente ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
alla lettera a) del comma 29 dell'articolo 1, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»;

conseguentemente,
alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che recano giornali


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quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»;
alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5».

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole con condizione del relatore.

Silvia VELO (PD), nel sottolineare il giudizio fortemente negativo del proprio gruppo sul provvedimento in esame, chiede chiarimenti sugli effetti della condizione contenuta nella proposta di parere del relatore.

Mario VALDUCCI, presidente, rileva che il parere è rivolto alla Commissione competente in sede referente, che potrà recepire o meno la condizione in esso contenuta. È rimessa alla valutazione dei singoli deputati, l'opportunità di presentare emendamenti che riproducano tale condizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire , rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00329 Montagnoli: Ridefinizione del tracciato della linea ferroviaria AV/AC Brescia.

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