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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Giovedì 29 luglio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione ... 231

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 231
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 241

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 232
ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal Relatore) ... 242
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 243

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Atto n. 230 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 233

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito. COM(2010)289 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Seguito dell'esame e conclusione - Valutazione di conformità) ... 233
ALLEGATO 4 (Documento approvato dalla Commissione) ... 244

Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2010)291 def. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 235
ALLEGATO 5 (Proposta di documento finale formulata dal Relatore) ... 246

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE. Atto n. 234 (Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento) ... 236

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 236

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 239 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 238

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2010)291 def. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 239

XIV Commissione - Resoconto di giovedì 29 luglio 2010


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.05.

Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, avverte che nella serata di ieri sono stati assegnati alla Commissione diversi schemi di decreto legislativo, per i quali il termine per l'espressione del parere scade i primi giorni di settembre. Si tratta, tra gli altri, dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (atto n. 237) e dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (atto n. 238). Tenuto conto del fatto che tali termini precedono verosimilmente la ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, nella giornata odierna potrà essere acquisita - anche da parte delle Commissioni competenti per il merito - la disponibilità del Governo ad attendere i pareri delle Commissioni anche oltre il termine previsto.

La Commissione prende atto.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, formula una proposta di parere (vedi allegato 1), che illustra nel dettaglio.

Enrico FARINONE (PD) rileva che il decreto-legge in esame reca disposizioni tra loro disomogenee, affrontando, accanto alla materia del trasporto marittimo e al caso della società Tirrenia, anche la materia dell'autotrasporto. Quest'ultimo argomento era inizialmente contenuto nel decreto legge n. 78 del 2010 in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attualmente all'esame dell'Assemblea, ed è poi stato, con un emendamento approvato al Senato, introdotto nel decreto-legge in esame. Ciò ha impedito un adeguato ed approfondito dibattito della questione, che appare di particolare importanza e sulla quale si è pervenuti, a suo avviso, ad un compromesso accettabile con le categorie interessate. Tenuto conto, tuttavia, dei contenuti complessivi del provvedimento, preannuncia sin d'ora il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspicando in ogni caso, con riferimento al processo di dismissione della società Tirrenia, che possano essere tutelati gli attuali livelli occupazionali.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.


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DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.
C. 3660 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere (vedi allegato 2), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) chiede al relatore quali siano le specifiche disposizioni dell'Unione europea che lo inducono a sostenere, nella proposta di parere formulata, che il riconoscimento alle fonti assimilate degli incentivi per le energie rinnovabili non appare coerente con la normativa dell'Unione europea in materia.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, precisa che la direttiva 2001/77/CE, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e la direttiva 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, hanno definito vari tipi di energie da fonti rinnovabili, mentre la direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ha fissato le definizioni per il settore elettrico in generale. Non risulta pertanto acquisita, sulla base di tali disposizioni, una equiparazione tout court di fonti assimilate a fonti rinnovabili.

Sandro GOZI (PD) rileva come, a fronte di palesi violazioni del diritto dell'Unione europea - si riferisce, in particolare alla questione delle quote latte, contenuta nella manovra finanziaria attualmente all'esame dell'Assemblea - la maggioranza non assume posizioni chiare, invitando la Commissione di merito a subordinare l'effettiva attuazione della disposizione controversa alla verifica positiva da parte dei competenti organi dell'Unione europea, mentre, in un caso come quello in oggetto, nel quale l'incompatibilità è tutta da verificare, si presume un contrasto con le disposizioni dell'Unione europea. Invita pertanto la maggioranza ad un atteggiamento di maggiore cautela.

Enrico FARINONE (PD) rileva la contraddittorietà di un parere favorevole che, in premessa, evidenzia la non coerenza delle disposizioni con la normativa dell'Unione europea.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, prende atto delle osservazioni svolte dai colleghi e ritiene di poter apportare alcune modifiche alla proposta di parere formulata.

Mario PESCANTE, presidente, propone di sospendere brevemente la seduta, affinché il relatore possa mettere a punto una nuova proposta di parere.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa alle 9.50.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 3), nel quale si fa riferimento all'opportunità di un approfondimento delle disposizioni controverse in sede di Unione europea, più che alla loro presunta incompatibilità con il diritto comunitario.

Enrico FARINONE (PD) rilevata l'inadeguatezza dell'approfondimento del provvedimento in esame, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.55.


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.
Atto n. 230.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.30.

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.
COM(2010)289 def.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione - Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, coglie l'occasione per segnalare ai colleghi che lo scorso 14 luglio la Giunta per il Regolamento della Camera ha espresso un parere sull'esame in Assemblea dei documenti approvati dalla XIV Commissione concernenti la conformità al principio di sussidiarietà, in tal modo integrando il parere reso il 6 ottobre 2009. Nel parere si prevede che il documento motivato della XIV Commissione contenente la decisione sui profili di sussidiarietà - sia essa favorevole o contraria - possa essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione (ovvero di rappresentanti dei Gruppi in Commissione di pari consistenza numerica, pari a 9 deputati) o di un decimo dei componenti dell'Assemblea (ovvero di Presidenti di Gruppi di pari consistenza numerica). La richiesta di rimessione all'Assemblea deve essere avanzata entro 5 giorni dalla data della deliberazione della XIV Commissione. Il parere definisce quindi le procedure di iscrizione del punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e le procedure del relativo


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esame. Poiché quello odierno è il primo caso di esame di conformità al principio di sussidiarietà che la XIV Commissione affronta dopo la pronuncia della Giunta, ha ritenuto opportuno ricordare le procedure definite, che si applicheranno d'ora innanzi ogniqualvolta la Commissione proceda in questa sede.

Sandro GOZI (PD) valuta l'atto in esame della massima importanza nel contesto della risposta europea alla crisi economica, in quanto volto, tra l'altro, a superare la molteplicità dei soggetti attualmente preposti alla vigilanza sulle agenzie di rating. Sotto tale profilo appare positivo ed equilibrato, nonché conforme al principio di sussidiarietà - come al anche al principio di proporzionalità, che deve anch'esso valutato in questa sede - l'equilibrio definito tra funzioni assegnate all'ESMA, la nuova Autorità europea di vigilanza sugli strumenti finanziari e i mercati, e funzioni assegnate alle competenti autorità nazionali. Rileva, infine, come la stessa Commissione europea abbia rilevato la conformità della proposta al principio di proporzionalità, ritenendo dunque di dover giustificare l'atto sia sotto il profilo della sussidiarietà che sotto quello della proporzionalità, come ritiene debba fare anche la XIV Commissione.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, si associa alle valutazioni del collega Gozi circa il rilievo dell'atto e, per tale motivo, ha ritenuto di predisporre una bozza di documento che giustifica, capo per capo, la proposta di regolamento in oggetto sotto il profilo di sussidiarietà (vedi allegato 4).

Sandro GOZI (PD) rileva la piena convergenza con il documento formulato dal relatore, ma riterrebbe opportuno fare riferimento alla conformità dell'atto anche con il principio di proporzionalità.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che, in occasione del primo esame svolto dalla XIV Commissione sulla conformità di un atto al principio di sussidiarietà si convenne di limitare tale esame strettamente ai profili di sussidiarietà - in conformità con il Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona - affrontando la valutazione di proporzionalità nell'ambito dell'esame sul merito dell'atto e comunicandone gli esiti alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale.

Sandro GOZI (PD) non ricorda che la Commissione abbia assunto alcuna decisione formale in proposito.

Isidoro GOTTARDO (PdL) rammenta che era relatore, in quella occasione, sull'Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo, e che emerse in quella sede, anche su sua proposta e dopo un ampio dibattito, l'orientamento richiamato dal Presidente.

Mario PESCANTE, presidente, precisa che la seduta citata della XIV Commissione si è svolta il 17 febbraio 2010 e che in quella occasione il relatore, onorevole Gottardo, precisava che «l'articolo 5, paragrafo 1, del Trattato di Lisbona è scritto, non a caso, che l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. Si tratta di due principi distinti che non vanno confusi nel controllo di sussidiarietà, benché quello di proporzionalità debba naturalmente essere sempre tenuto a mente. Se i due piani si confondono si potranno consentire interventi che rischiano di intralciare il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea e offrire un alibi a chi vuole meno Europa e non più Europa. Ha ritenuto di fare questa precisazione pur ribadendo la condivisione dello spirito dell'intervento del collega Gozi».

Sandro GOZI (PD) approfitta dell'attuale occasione per ribadire la posizione del suo gruppo, anche precisando che la discussione svoltasi lo scorso 17 febbraio riguardava in particolare l'ordine di protezione europeo e non era volta a definire, più in generale, come la XIV Commissione e il Parlamento debbano attuare le prerogative ad essi attribuite dal Trattato di


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Lisbona. Non si è quindi in nessuna occasione stabilito formalmente che la Commissione si sarebbe limitata strettamente all'esame di sussidiarietà e ritiene, in ogni caso, che sia un grave errore metodologico quello di restringere il proprio operato ad un controllo puramente giuridico dei profili sussidiarietà. Si tratta di una inutile autolimitazione, anche tenuto conto del fatto che la Commissione è comunque sempre libera di privilegiare un aspetto rispetto ad un altro. Ritiene inoltre che il dialogo politico, per la sua informalità, abbia un valore ed efficacia inferiori rispetto al meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà, che produce invece precisi effetti giuridici.

Mario PESCANTE, presidente, ritiene, come già sottolineato nella più volte citata seduta del 17 febbraio 2010, che occorre evitare che l'esame della proporzionalità nel quadro della procedura del cosiddetto «cartellino giallo» ci confonda con posizioni anti europeiste, quali sono quelle di alcuni Paesi nord europei, che utilizzano strumentalmente il controllo di sussidiarietà.

Nicola FORMICHELLA (PdL) esprime stupore per le dichiarazioni dell'onorevole Gozi, che si pongono in contraddizione con le posizioni sinora assunte dal Governo e dalla delegazione della Camera in seno alla Cosac. Riteneva pertanto che si trattasse di un modo di procedere ormai consolidato.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ribadisce di ritenere difficile una valutazione della conformità di un progetto legislativo dell'Unione europea con il principio di proporzionalità senza aver prima esaminato in modo approfondito il provvedimento nel merito.

Sandro GOZI (PD) valuta molto grave il fatto che si sia assunta alle riunioni della Cosac una posizione non precedentemente concordata con tutti i gruppi in Commissione, e invita sul punto il Presidente ad affrontare la questione in modo approfondito. Ritiene si tratti di valutazioni di ordine politico e non giuridico e che occorra procedere ad un ripensamento, sia a livello politico che amministrativo, delle posizioni che vengono assunte nelle sedi di cooperazione interparlamentare.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ricorda che le posizioni assunte dalle delegazioni della XIV Commissione in seno alla COSAC sono riportate sistematicamente e in dettaglio nelle relazioni predisposte dopo tutte le riunioni COSAC e oggetto di apposite comunicazioni in Commissione e, pertanto, sono suscettibili di osservazioni e commenti da parte di tutti i gruppi e i componenti della Commissione.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) alla luce delle questioni emerse, che meritano ulteriore approfondimento, preannuncia l'astensione sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) sollecita a sua volta la Presidenza a dedicare una apposita riflessione alle questioni sollevate, e si associa alla dichiarazione di voto formulata dal collega Gozi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2010)291 def.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.


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Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di documento finale (vedi allegato 5), che sottopone all'attenzione dei colleghi affinché si possa pervenire, nella giornata odierna, ad una sua approvazione.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE.
Atto n. 234.
(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione avvia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sull'atto in esame scade il prossimo 28 agosto. Avverte al riguardo che nella odierna seduta della IX Commissione Trasporti potrà essere concordata con il Governo la possibilità di attendere l'espressione del parere delle Commissioni oltre il termine fissato, anche in considerazione del fatto che il termine per l'esercizio della delega scade il 26 ottobre 2010. Se non vi sono obiezioni, propone pertanto di rinviare a settembre l'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 236.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della Commissione scade il 5 settembre prossimo. Segnala tuttavia che, considerata la complessità dell'atto in esame e la conseguente necessità di svolgere un adeguato approfondimento, che non potrà avvenire prima della ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, la I Commissione, questo pomeriggio stesso, potrà concordare con il Governo la possibilità di attendere l'espressione del parere delle Commissioni oltre il termine fissato, anche in considerazione del fatto che il termine per l'esercizio della delega scade il 26 ottobre 2010.

Gianluca PINI (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame attua la delega prevista dalla legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Tale direttiva modifica la precedente direttiva in materia (n. 91/477/CEE), che è stata attuata in Italia con il decreto legislativo n. 527 del 1992.
L'articolo 1 individua l'oggetto del decreto legislativo nell'integrazione della disciplina sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.


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L'articolo 2 estende la facoltà di chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco - già riconosciuta a tutti i residenti - ai cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato.
L'articolo 3 reca modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo l'obbligo di ottenere la licenza del Ministro per l'interno anche per l'assemblaggio di armi. Inoltre, l'articolo ridetermina la durata della validità della licenza di fabbricazione, importazione, esportazione e vendita di armi e oggetti militari ed eleva l'entità della multa che punisce, congiuntamente alla reclusione, il contravventore dell'obbligo di possesso della licenza.
L'articolo detta quindi una serie di misure relative a:
l'obbligo di licenza anche per l'esercizio dell'attività di intermediario nel trasferimento di armi;
l'aumento da 10 a 50 anni dell'obbligo di conservazione dei registri delle operazioni giornaliere degli armaioli;
l'obbligatorietà della presentazione del certificato medico-legale per ottenere il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi, dal quale deve risultare anche la non assunzione di sostanze stupefacenti e il non abuso di alcool;
l'obbligo di comunicare il rilascio del nulla osta e della licenza di porto d'armi al coniuge e ai familiari del titolare;
il divieto dell'attività di ricarica delle munizioni senza autorizzazione del questore;
l'introduzione dell'obbligo di licenza anche per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

L'articolo 4 aumenta in maniera molto significativa gli importi delle multe previste, assieme alla reclusione, per i reati connessi alla fabbricazione, importazione o detenzione illegale di armi.
L'articolo 5 vieta la fabbricazione, l'introduzione nel territorio italiano e la vendita delle armi da fuoco corte, ad eccezione di quelle destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato ovvero all'esportazione. Nei casi ammessi è richiesta la licenza del questore. Si prevede inoltre il divieto di portare al di fuori della propria abitazione senza giustificato motivo le armi giocattolo e oggetti come i puntatori laser più potenti. Si prevedono inoltre limitazioni nella conformazione delle armi giocattolo e degli strumenti da segnalazione acustica (tipo scacciacani) e delle armi ad aria compressa.
È altresì rivista la disciplina in materia di marcatura delle armi da fuoco e si introduce una disciplina in materia tracciabilità delle armi da fuoco, come anche in materia di immissione nel mercato delle armi provenienti da scorte governative.
L'articolo reca quindi disposizioni volte ad estendere alle armi da esposizione l'esenzione dalla richiesta della licenza del questore già prevista per l'importazione temporanea di armi da caccia o sportive e si aumenta la multa, che congiuntamente alla reclusione, punisce i contravventori delle disposizioni in materia di importazione temporanea di armi. Vengono altresì specificate le caratteristiche tecniche delle armi da fuoco per uso scenico e viene aumentato l'importo della multa che punisce, congiuntamente alla reclusione, la violazione della disciplina in materia di locazione e comodato di armi. Vengono aumentati gli importi delle multe che puniscono, congiuntamente alla reclusione, la fabbricazione e il traffico di armi clandestine, ossia non catalogate o sprovviste di segni identificativi.
L'articolo 6 individua i provvedimenti di attuazione delle norme introdotte dallo schema in esame. Tra l'altro è previsto che un decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno, disciplini le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per idoneità, acquisizione, detenzione nonché conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi.
L'articolo 7 dispone che dall'applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Pag. 238


Osserva, in conclusione, che il provvedimento in esame è frutto di un lavoro certosino svolto dal Ministero dell'interno e che si rivolge ad un settore, quello delle armi per uso civile, che registra una forte tenuta delle esportazioni e che si rivela in espansione in una fase congiunturale così difficile qual'è quella attuale. Preannuncia sin d'ora che appaiono necessari piccoli interventi modificativi del testo, che si riserva di sottoporre alla valutazione dei colleghi, nell'auspicio che si possa concludere l'esame del provvedimento prima della chiusura dei lavori della Camera per la pausa estiva.

Sandro GOZI (PD) concorda con il relatore circa il rilievo del provvedimento, e richiama, riservandosi di evidenziare successivamente ulteriori aspetti, una specifica questione. Si riferisce alle disposizioni di delega contenute nella legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008), laddove si prevedeva, all'articolo 36, lettera h), l'obbligo di informazione anche alle persone conviventi dei richiedenti la detenzione di armi. Poiché nello schema di decreto in esame tale obbligo informativo riguarda solo il coniuge e i familiari, ritiene opportuno modificare il provvedimento sul punto al fine di adeguarsi ai principi e criteri direttivi a suo tempo definiti.

Gianluca PINI (LNP), relatore, concorda pienamente con la proposta del collega Gozi, che rientra tra gli aggiustamenti preannunciati.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che potrà essere convocata per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
Atto n. 239.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame costituisce l'attuazione della delega conferita al Governo dalla legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), agli articolo 49 e 50. Tali articoli conferiscono una delega per il recepimento della decisione-quadro 2006/873/GAI concernente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
Il decreto legislativo si compone di 16 articoli suddivisi in quattro capi.
Particolare rilevanza assume il Capo II (articoli 3-10) che disciplina il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse da altro Stato membro (cosiddette «procedure passive»). In particolare, l'articolo 3 precisa quali sono i reati per i quali sono ammessi il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. Tra questi ricordo l'associazione per delinquere, il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini, il traffico di stupefacenti e quello di armi, la corruzione e il riciclaggio. L'articolo 4 precisa che sulla richiesta di esecuzione della decisione di confisca è competente a provvedere la corte d'appello del luogo dove si trova il bene. L'articolo 5 disciplina il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione. L'articolo 6 disciplina le ipotesi in cui è consentito il rifiuto della richiesta di confisca. L'articolo 7 disciplina l'ipotesi del rinvio della richiesta di confisca.
Il Capo III (articolo 11-12) disciplina l'esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana (cosiddetta «procedura attiva»). In particolare l'articolo 11 stabilisce che competente a richiedere l'esecuzione di un provvedimento definitivo di confisca emesso nell'ambito di un procedimento penale è il pubblico ministero.
Il Capo IV reca le disposizioni finali. Tra queste segnalo che l'articolo 14 disciplina la destinazione delle somme e dei


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beni confiscati, stabilendo tra le altre cose che queste affluiscano al Fondo unico giustizia.
In base a quanto sommariamente si è potuto valutare del provvedimento, data la ristrettezza dei tempi di esame dovuti alla trasmissione dell'atto alla Camera da parte del Governo a ridosso della scadenza della delega, non ritiene di ravvisare profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento.
In considerazione della ravvicinata scadenza per l'esercizio della delega legislativa, il prossimo 6 settembre, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) stigmatizza il ritardo con il quale il Governo dà esecuzione ad una delega contenuta nella Legge comunitaria per il 2008 su di un tema così importante, particolarmente importante per l'Italia, trattandosi di confische di beni derivanti da reati quali l'associazione per delinquere, il terrorismo, il traffico di stupefacenti e quello di armi, la corruzione e il riciclaggio, purtroppo non assenti nel nostro Paese.
Per tale motivo, indipendentemente dai contenuti del provvedimento, rispetto ai quali la Commissione non è stata messa nelle condizioni di svolgere una valutazione adeguatamente approfondita, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Mario PESCANTE, presidente, prende atto delle osservazioni del collega Gozi, precisando che il provvedimento è stato assegnato nella tarda serata di ieri.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV), nell'evidenziare l'opportunità che i beni soggetti a confisca siano destinati ad un fondo di solidarietà, piuttosto che al Fondo unico Giustizia, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 29 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2010)291 def.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Sandro GOZI (PD) valuta positivamente la proposta di documento finale presentata dal relatore, rispetto alla quale riterrebbe utile qualche integrazione. Occorrerebbe innanzitutto, a suo avviso, invitare la Commissione ad una attuazione celere di tutte le disposizioni del Trattato che riguardano i Parlamenti nazionali, ed anche a fornire risposte più tempestive e più specifiche alle osservazioni parlamenti nazionali. Riterrebbe altresì opportuno chiedere alla Commissione europea una migliore e maggiormente accurata motivazione delle proposte sotto il profilo della loro conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Sul punto, riprendendo la discussione svoltasi questa mattina in sede di esame della Proposta di regolamento relativa alle agenzie di rating del


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credito, ribadisce l'importanza di una interpretazione estensiva del controllo ex articolo 5 del Trattato di Lisbona, che consente un dialogo con la Commissione su questioni di grande importanza. Ricorda infatti che non appare opportuno affidare ogni osservazione di rilievo alla sede del dialogo politico tra Commissione europea e Parlamenti nazionali (la cosiddetta «Procedura Barroso»), poiché si tratta di una sede che non ha base giuridica, una iniziativa della Commissione europea che così come è stata avviata potrebbe anche avere fine. Chiede infine al Presidente che si possa svolgere, prima della prossima riunione della Cosac, un incontro di approfondimento.

Mario PESCANTE, presidente, accoglie la richiesta del collega Gozi, precisando che il dialogo politico è fondato su una richiesta alla Commissione europea formulata dal Consiglio europeo del giugno 2006 e che si tratta di una iniziativa della Commissione, ma politicamente «vincolata» dai capi di stato di Governo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, condivide le osservazioni del Presidente Pescante. Prende atto delle osservazioni del collega Gozi, che potrà valutare ai fini di una integrazione della proposta di parere.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XIV Commissione - Giovedì 29 luglio 2010


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ALLEGATO 1

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (C. 3646 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3646 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 103/10 recante «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo»;
considerato che:
il 28 gennaio 2010 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2007/4609) per violazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, relativo all'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);
l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sopra richiamato prevede la possibilità per gli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico o di imporre obblighi di servizio pubblico per la fornitura di servizi di cabotaggio alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole, a condizione che venga rispettato il principio di non discriminazione tra armatori comunitari. Al paragrafo 3 del medesimo articolo si autorizza la continuazione, fino alla loro scadenza, dei contratti di servizio pubblico esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 3577/92;
per quanto riguarda l'Italia, ad avviso della Commissione si configura una violazione delle disposizioni precedentemente richiamate considerato che, sebbene nell'ambito della privatizzazione del gruppo Tirrenia il 23 dicembre 2009 sia stato pubblicato un invito a manifestare interesse all'acquisto di Tirrenia di Navigazione e Siremar, le società del gruppo Tirrenia continuano a svolgere il servizio pubblico di trasporto marittimo dopo la scadenza delle relative convenzioni, che sono state prorogate fino al 30 settembre 2010, oltre il termine previsto dal regolamento (CE) n. 3577/92;
sottolineata l'esigenza che il Governo garantisca la doverosa informazione del Parlamento in ordine al processo di privatizzazione della Tirrenia S.p.A. e che assuma iniziative per assicurare il rispetto del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi, senza discriminazione tra gli armatori comunitari, in modo da superare le contestazioni avanzate all'Italia nella lettera di messa in mora del 28 gennaio 2010;
rilevata infine l'esigenza che il Governo trasmetta alla Camera, in coerenza con l'articolo 15-bis, comma 3-ter, della legge 11 del 2005, come modificato da ultimo dalla legge n. 96 del 2010, informazioni e documenti sulla procedura di infrazione sopra richiamata,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. (C. 3660 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 3660 di conversione del decreto-legge n. 105 del 2010;
considerato che:
le modifiche introdotte dall'articolo 1-ter alle disposizioni di cui al comma 1117 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) non superano il riconoscimento, in presenza di determinati requisiti, degli incentivi per le energie rinnovabili anche alle fonti assimilate;
tale riconoscimento non appare coerente con la normativa dell'Unione europea in materia;

sottolineata l'esigenza che il Governo avvii le opportune consultazioni con la Commissione europea in ordine all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1-ter al fine di evitare l'insorgenza di un contenzioso in sede di Unione europea sulla disposizione medesima,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi (C. 3660 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 3660 di conversione del decreto-legge n. 105 del 2010;
considerato che:
le modifiche introdotte dall'articolo 1-ter alle disposizioni di cui al comma 1117 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) non superano il riconoscimento, in presenza di determinati requisiti, degli incentivi per le energie rinnovabili anche alle fonti assimilate;
a tale proposito appare opportuno un approfondimento in sede di Unione europea;

sottolineata l'opportunità che, conseguentemente, il Governo avvii le opportune consultazioni con la Commissione europea in ordine all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1-ter al fine di evitare l'insorgenza di un contenzioso in sede di Unione europea sulla disposizione medesima,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2010)289 def.).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2010)289) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;
tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2010)678) nonché della sintesi della medesima valutazione (SEC(2010)679);
considerato che:
a) la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE, relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali aventi per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, appare pienamente adeguata alla luce dei contenuti e della finalità della proposta stessa, la quale è intesa ad assicurare un miglior funzionamento del mercato dei servizi finanziari;
b) la motivazione della proposta sotto il profilo della sua conformità al principio di sussidiarietà, quale risulta dalla relazione illustrativa e dalla valutazione di impatto, risulta nel complesso accurata;
c) le vicende connesse alla crisi economica e finanziaria hanno dimostrato con evidenza che la realizzazione di un quadro di regolamentazione e di vigilanza efficace sulle agenzie di rating del credito, tenuto conto della natura, degli effetti e dell'ambito tipicamente transnazionali della relativa attività nonché dell'integrazione dei mercati finanziari europei e globali, non può essere assicurata in maniera adeguata negli ordinamenti nazionali, ma postula una disciplina comune a livello di Unione europea;
d) le disposizioni contenute nella proposta introducono o modificano disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 al fine di rendere più efficace, alla luce dell'esperienza recente, sia la regolamentazione sia la vigilanza in materia;
e) le modifiche al titolo I del regolamento vigente e, in particolare, le modifiche all'articolo 4, paragrafo 1, che assoggetta i fondi di investimento alternativi allo stesso trattamento spettante agli altri istituti finanziari dell'UE per quanto riguarda l'uso dei rating di credito, appaiono pienamente giustificate dalla necessità di adeguare la disciplina del regolamento a quelle della proposta di direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (COM(2009)207);
f) le modifiche al titolo II del regolamento (CE) n. 1060/2009, imponendo obblighi di trasparenza e di divulgazione in capo agli emittenti di strumenti finanziari strutturati, rispondono alla condivisibile esigenza di rafforzare su scala europea la concorrenza e la trasparenza sul mercato dei rating e di allineare la disciplina dell'Unione europea a quella recentemente introdotta negli Stati Uniti d'America con la SEC Rule 17g-5, pubblicata il 4 dicembre 2009 e in vigore dal giugno 2010;


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g) le modifiche al titolo III, che trasferiscono alla istituenda Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le competenze di vigilanza sulle agenzie di rating del credito appaiono necessarie a garantire una vigilanza più efficace ed effettiva sulle medesime agenzie che generalmente svolgono la propria attività in giurisdizioni diverse;
h) il sistema stabilito dal regolamento (CE) n. 1060/2009, che mira ad assicurare la convergenza e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti mediante la costituzione di collegi delle medesime autorità, può comportare, infatti, il rischio di conflitti di competenza e di ritardi nell'adozione delle decisioni nonché determinare oneri elevati per le agenzie di rating;
i) in particolare, le modifiche al capo I del Titolo III, relative alla procedura di registrazione delle agenzie di rating, che attribuiscono le competenze in materia all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, oltre a semplificare la medesima procedura, eliminando la consultazione tra le autorità facenti parte del collegio e con il Comitato europeo dei regolatori sui valori mobiliari, consentirebbe di ridurre i tempi della registrazione nonché gli oneri in capo alle agenzie richiedenti;
j) le modifiche al capo II del titolo III - che attribuiscono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la facoltà di proporre progetti di standard tecnici da sottoporre ad approvazione della Commissione - di richiedere le informazioni necessarie alle agenzie di rating del credito e ad altri individui coinvolti nell'attività di rating, nonché di avviare indagini e svolgere ispezioni presso i medesimi soggetti - sono strettamente necessarie per assicurare l'effettività dell'attività di vigilanza a livello europeo, anche alla luce dei fattori di criticità emersi nel corso della crisi finanziaria;
k) le modifiche al capo III del titolo III - che mantengono in capo alle autorità nazionali le competenze di vigilanza sull'uso dei rating del credito da parte dei soggetti sorvegliati che ne fanno uso a fini regolamentari - appaiono pienamente conformi al principio di sussidiarietà, essendo tali autorità nella migliore posizione per verificare come i soggetti in questione usano il rating del credito nelle loro attività correnti e per prendere gli opportuni provvedimenti ove necessario;
l) appare altresì espressione coerente del principio di sussidiarietà la previsione per cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può delegare compiti di vigilanza specifici ad autorità nazionali competenti, quando le misure di vigilanza devono essere prese presso una sede distante dell'agenzia di rating del credito o richiedono competenze e conoscenze riguardo alle condizioni locali, compresa la conoscenza di una lingua straniera;
m) le modifiche al capo I del Titolo IV, che consentono all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di chiedere alla Commissione di imporre sanzioni amministrative in presenza delle violazioni di cui al nuovo allegato III, sono indispensabili per assicurare l'effettiva applicazioni del regolamento;
n) la proposta presenta, pertanto, un evidente valore aggiunto rispetto sia al Regolamento n. 1060/2009 vigente sia ad eventuali interventi normativi a livello nazionale;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.


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ALLEGATO 5

Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2010)291 def.)

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2010)291 def.)
richiamati gli indirizzi definiti nella risoluzione Pescante e altri 6-00043, approvata dalla Camera il 13 luglio 2010 in esito all'esame del programma di lavoro della Commissione per l'anno 2010 e del programma delle tre Presidenze del Consiglio spagnola, belga ed ungherese;
preso atto delle misure adottate dalla Commissione per assicurare l'attuazione del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà;
premesso che:
il consolidamento dei rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali costituisce, al di là dell'attuazione del Trattato di Lisbona, un fattore di miglioramento della qualità e della democraticità del processo di formazione delle politiche e della normativa europea;
in questo contesto assume un rilievo prioritario il dialogo politico informale che, sin dal suo avvio nel 2006, si è rivelato uno strumento efficace e flessibile per la partecipazione dei parlamenti alla predisposizione e all'esame delle iniziative regolative della Commissione e ha costituito il modello per lo sviluppo di rapporti analoghi con le altre Istituzioni dell'Unione europea;
l'importanza del dialogo politico discende non solo dalla costante crescita del numero di pareri che i Parlamenti nazionali hanno inviato alla Commissione ma soprattutto dalla loro qualità ed articolazione, che dimostra la capacità delle singole assemblee di concorrere al buon funzionamento dell'Unione, in coerenza con l'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea, anziché assumere posizioni antagonistiche rispetto al processo decisionale europeo;
va pertanto pienamente sostenuta la decisione della Commissione di mantenere, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il dialogo politico - accanto al controllo di sussidiarietà - secondo regole informali e flessibili;
è di estrema rilevanza che solo un numero ridotto di osservazioni dei parlamenti nazionali concernano il principio di sussidiarietà, a conferma della volontà dei parlamenti nazionali di non limitarsi al mero controllo delle competenze ma di contribuire alla definizione delle priorità e sul merito delle soluzioni regolative europee;
è necessario che la Commissione tenga conto, fornendo un appropriato riscontro, delle osservazioni dei parlamenti nazionali sia nella predisposizione delle proposte legislative sia, ove esse si riferiscono a progetti legislativi, nel corso del negoziato con le altre Istituzioni;
i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali, sebbene la


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qualità delle risposte stesse sia cresciuta in misura significativa, rimangono elevati e non sempre compatibili con la possibilità che i parlamenti nazionali si pronuncino nuovamente su uno stesso documento;
l'uso di tutte le lingue ufficiali dell'Unione o, quanto meno, del più ampio numero possibile di lingue, oltre a rispondere a precisi obblighi imposti dal Trattato, è un presupposto essenziale per sviluppare ulteriormente le relazioni tra la Commissione e i parlamenti nazionali;
sarebbe altresì opportuno che la Commissione europea, prima ancora di ricevere osservazioni e parere dai parlamenti nazionali, utilizzasse la banca dati IPEX (EU Interparliamentary Exchange) per accedere ad informazioni sullo sviluppo dell'esame dei propri documenti presso ogni parlamento o camera nazionale,

rilevato che:
in base ai dati riportati nella relazione la Camera ha trasmesso alla Commissione nel 2009 9 documenti, a fronte degli 8 trasmessi nel 2008 e degli undici già trasmessi nel 2010, inclusi quattro documenti relativi alla valutazione della compatibilità di progetti legislativi dell'Unione europea con il principio di sussidiarietà;
la scelta - codificata nel parere della Giunta per il Regolamento della Camera del 6 ottobre 2009 - di trasmettere alla Commissione, al Parlamento europeo e ad altre istituzioni dell'Unione europea interessate - gli atti di indirizzo adottati nei confronti del Governo anziché specifiche osservazioni o pareri ha consentito opportunamente di evitare un disallineamento tra le posizioni della Camera e quelle del Governo;
l'esame dei documenti dell'Unione europea svolto dai competenti organi della Camera privilegia, pur tenendo conto dei tempi del processo decisionale europeo, l'esigenza di un'istruttoria adeguata, mediante attività conoscitive mirate e attraverso il raccordo con il Governo;
anche ai fini del controllo di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2, la Commissione politiche dell'Unione europea della Camera, anziché puntare all'esame sistematico di qualsiasi progetto legislativo trasmesso dalle Istituzioni europee a questo scopo, ha scelto di concentrarsi soltanto sugli atti che presentassero elementi problematici da approfondire;
in relazione ad alcuni atti o documenti dell'UE ai pareri espressi dalla XIV Commissione non ha fatto seguito l'approvazione di documenti finali da parte delle commissioni di merito o l'approvazione è intervenuta con forte ritardo;

rilevata, pertanto, l'esigenza che anche le Commissioni di merito procedano in modo più sistematico e tempestivo all'esame dei progetti di atti e documenti dell'Unione europea;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,
esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:
a) la Commissione europea, in coerenza con il regime linguistico previsto dai Trattati, dovrebbe rendere tempestivamente disponibili ai parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative;
b) sarebbe opportuno ridurre i tempi per la trasmissione delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali;
c) occorre che il Governo concorra, anche ai fini del dialogo politico con la Commissione e del controllo di sussidiarietà, a fornire elementi di valutazione dei progetti legislativi della Commissione, anche


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mediante la sistematica partecipazione alle sedute dei competenti organi parlamentari;
d) la Commissione europea dovrebbe sottoporre ai parlamenti nazionali un documento di consultazione in vista della predisposizione dei regolamenti che definiranno, ai sensi degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, le modalità di associazione dei parlamenti stessi alla valutazione dell'attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol.

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