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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIII Commissione permanente
(Agricoltura)
XIII Commissione

SOMMARIO

Martedì 14 settembre 2010


INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione ... 41

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (Deliberazione della proroga del termine) ... 41

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue (Deliberazione della proroga del termine) ... 41

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo (Deliberazione della proroga del termine) ... 41

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A (Seguito dell'esame e rinvio) ... 41

Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio) ... 43

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione e condizioni) ... 44
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore) ... 50
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 52

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (Rilievi alla XII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 44

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Atto n. 237 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 47

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle iniziative da adottare per il rilancio del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.
Audizione del Capo del Dipartimento Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ispettore Generale Capo Giuseppe Serino ... 49

XIII Commissione - Resoconto di martedì 14 settembre 2010
TESTO AGGIORNATO AL 15 SETTEMBRE 2010


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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 settembre 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, comunica che il deputato Benedetto Della Vedova entra a far parte della Commissione, mentre il deputato Vincenzo D'Anna cessa di farne parte. Formula quindi auguri di buon lavoro ai colleghi.

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.
(Deliberazione della proroga del termine).

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha unanimemente convenuto di sottoporre al Presidente della Camera - ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento - l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.
Essendo stata acquisita tale intesa, propone alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.
(Deliberazione della proroga del termine).

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha unanimemente convenuto di sottoporre al Presidente della Camera - ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento - l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle opere irrigue.
Essendo stata acquisita tale intesa, propone alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.
(Deliberazione della proroga del termine).

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha unanimemente convenuto di sottoporre al Presidente della Camera - ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento - l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.
Essendo stata acquisita tale intesa, propone alla Commissione di deliberare la predetta proroga.
La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.15

SEDE REFERENTE

Martedì 14 settembre 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260-2646-2743/A.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 3 giugno 2010.


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Paolo RUSSO, presidente, ricorda che la Commissione non ha ancora avviato l'esame del merito delle proposte emendative presentate (pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 25 maggio 2010), anche in considerazione della necessità di condurre le necessarie verifiche con il Governo. Avverte inoltre che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, ove concluso dalla Commissione.

Viviana BECCALOSSI (PdL), relatore, ricordando il complesso iter del provvedimento e dei relativi emendamenti, sottolinea come, allo stato, alla luce del tempo trascorso e dei provvedimenti legislativi nel frattempo approvati, si renda necessario un complessivo aggiornamento. Ritiene pertanto opportuno riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti e auspica che il Governo possa intervenire quanto prima per contribuire alla definizione del percorso da seguire. Nel merito, ricorda che la questione sulla quale si sono registrate le maggiori aspettative riguarda la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti alimentari, tema centrale che andrà in ogni caso affrontato.

Paolo RUSSO, presidente, condivide l'esigenza di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti e di procedere ad un confronto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in considerazione del profilo politico dei temi in discussione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) concorda sull'opportunità di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti al provvedimento, che appare datato. Sottolinea inoltre che questa potrebbe essere la sede opportuna per dare seguito agli impegni assunti dal ministro Galan, in particolare in relazione ai problemi del settore bieticolo-saccarifero e alla proroga delle agevolazioni previdenziali per le zone montane e svantaggiate, scadute a luglio. Ritiene inoltre necessaria una verifica con il Ministro anche sulla parte relativa all'etichettatura di origine dei prodotti alimentari, ricordando che il suo gruppo non è soddisfatto dell'articolo 6, come approvato dalla Commissione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) si dichiara favorevole, per le ragioni già esposte dai colleghi, alla riapertura del termine per la presentazione delle proposte emendative.
Sottolinea quindi che la maggior parte dei problemi oggetto di discussione, come pure alcuni impegni assunti dal Ministro, sono rimasti irrisolti soprattutto per mancanza delle necessarie coperture finanziarie. Occorre quindi che il Governo chiarisca preliminarmente i suoi orientamenti e le risorse che è in grado di mettere in campo. In linea generale, inoltre, rileva che se non verrà concretamente dimostrata la convinzione dell'utilità del provvedimento, esso certamente non potrà giungere in porto.

Corrado CALLEGARI (LNP) sottolinea la necessità di accelerare l'iter delle disposizioni riguardanti l'etichettatura di origine dei prodotti alimentari, trattandosi di una normativa fortemente richiesta dai produttori e dai consumatori, per la quale auspica possa essere definito un testo ampiamente condiviso. È quindi opportuno non condizionare l'ulteriore percorso di questa normativa dalla soluzione di altre questioni, di più difficile soluzione, soprattutto dal punto di vista della copertura finanziaria.

Giuseppina SERVODIO (PD) invita a precisare se sia stata avanzata una formale proposta di stralcio dell'articolo 6.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede se, nel merito dell'articolo 6, vi sia l'intenzione di confermare il testo già definito dalla Commissione oppure di modificarlo.

Paolo RUSSO, presidente, osserva che dal dibattito sono emerse questioni di metodo e di merito. Sul piano del metodo, è stata prospettata dal relatore e dal collega Callegari l'opportunità di snellire il testo, senza affrontare i temi che richiedono


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risorse economiche di difficile individuazione. Sul piano del merito, i colleghi delle opposizioni hanno indicato alcune questioni da affrontare prioritariamente, ponendo anche la questione delle eventuali modifiche all'articolo 6. Su tali aspetti è indubbiamente necessaria una verifica con il Governo. Ritiene in ogni caso che si possa fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Giuseppina SERVODIO (PD) sottolinea che la verifica con il Governo deve avvenire in via preliminare rispetto ad ogni altra fase dell'iter, compresa la presentazione degli emendamenti. Infatti, se si dovesse limitare il provvedimento alla parte relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, sarebbe del tutto inutile lavorare sulle altre proposte emendative.

Paolo RUSSO, presidente, condividendo le ragioni illustrate dal deputato Servodio, avverte che inviterà il Ministro ad intervenire in Commissione quanto prima, segnalando che lo stesso Ministro non potrà intervenire in questa settimana per impegni istituzionali improrogabili. Il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe poi essere fissato per le 24 ore successive.

Giovanni DIMA (PdL) ritiene indubbiamente necessario il confronto con il Ministro per valutare i temi che è concretamente possibile affrontare nell'ambito del provvedimento. A suo giudizio, inoltre, la Commissione non dovrebbe riferire all'Assemblea senza un testo che è in grado di essere positivamente definito.

Viviana BECCALOSSI (PdL), relatore, osserva che la Commissione, allo stato, non è in condizioni di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea per la prossima settimana.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) invita la Commissione a concentrare gli sforzi sulla parte relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, evitando che tale normativa subisca ritardi per il tentativo di dare seguito anche ad altre misure, pur meritevoli e urgenti. Sottolineando che il tema dell'etichettatura dovrebbe trovare consenso in tutte le forze politiche, esprime tuttavia preoccupazioni circa la possibilità di riferire al'Assemblea per la prossima settimana.

Giuseppina SERVODIO (PD) invita il gruppo della Lega a precisare se intende formalmente presentare sin d'ora una proposta di stralcio dell'articolo 6. Infatti, se si dovesse decidere subito tale stralcio, anche l'esigenza di una verifica complessiva con il Ministro finirebbe per essere superata.

Corrado CALLEGARI (LNP) precisa che per il suo gruppo la normativa sull'etichettatura costituisce una priorità, in quanto richiesta dal territorio, ma non è l'unica questione che sarebbe necessario affrontare.

Paolo RUSSO, presidente, ribadendo l'opportunità di un preliminare confronto con il Ministro, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.
(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, ricorda che la definizione del progetto di legge in esame appare strettamente connessa con le questioni affrontate in sede di esame del disegno di legge C. 2260. Peraltro, sottolinea come la recente frana avvenuta nella costiera amalfitana testimonia la fondatezza degli obiettivi posti a base del provvedimento.


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Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato da ultimo nella seduta del 29 luglio 2010.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 29 luglio scorso, nella quale il relatore aveva presentato una proposta di parere, la Commissione aveva deliberato il rinvio dell'esame, per una ulteriore riflessione sugli aspetti problematici emersi dal dibattito.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che, come emerso dal dibattito, il testo in esame non sembra prestare adeguata attenzione all'agricoltura di montagna, che svolge un ruolo essenziale per la difesa del territorio e per garantire reddito alla popolazione residente. Illustra quindi una nuova formulazione della sua proposta di parere, predisposta sulla base delle opportune consultazioni con i colleghi della maggioranza e dell'opposizione (vedi allegato 1).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) invita il relatore a modificare l'osservazione riferita all'articolo 7, nel senso di chiederne la sola riformulazione e non anche la soppressione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, accoglie la richiesta del deputato Oliverio, modificando conseguentemente la sua proposta di parere.

La Commissione approva infine la proposta del relatore di esprimere parere favorevole con un'osservazione e condizioni, come da ultimo riformulata (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.
Atto n. 229.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Marcello DI CATERINA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo, in merito al quale la Commissione esprimerà i propri rilievi alla Commissione Affari sociali, è diretto a recepire la direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. La direttiva fissa le norme per la corretta gestione degli stabilimenti destinati all'allevamento dei polli, in particolare per gli allevamenti ad alta densità


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(allevamenti intensivi), eliminando al contempo le distorsioni della concorrenza nel settore.
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che conferisce delega al Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Il termine per il recepimento della direttiva 2007/43/CE, fissato al 30 giugno 2010, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2008, è prorogato di novanta giorni, ovvero è fissato al 28 settembre 2010.
In particolare, la direttiva 43/2007, compresa nell'allegato B della legge comunitaria 2008, stabilisce le norme minime per la protezione dei polli da carne, in precedenza disciplinate dalla direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Il benessere dei polli allevati per la produzione di carne pertanto è attualmente tutelato dal decreto legislativo n. 146 del 2001, in attuazione della sopra citata direttiva 98/58/CE, rispetto al quale lo schema di decreto in oggetto si configura come normativa specifica.
La direttiva non si applica alle aziende con meno di 500 polli, ai capi allevati in modo estensivo al coperto e all'aperto in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato IV del Regolamento CEE n. 1538/91, che ha definito le norme per la commercializzazione delle carni di pollame, e agli animali allevati secondo il metodo biologico in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91, sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 e relativo regolamento di applicazione 889/2008/CE.
In particolare, si prevede una densità massima d'allevamento di 33 kg/m2 e si impone il rispetto delle norme tecniche riportate nell'allegato I della stessa direttiva (abbeveratoi, alimentazione, lettiere, ventilazione, rumori, luce, ecc.). La densità di allevamento è maggiorata a 39 kg/m2 se l'allevatore si impegna a rispettare le norme più restrittive riportate nell'allegato II della direttiva e un ulteriore possibile aumento, fino a un limite non superabile di 42 kg/m2 può essere concesso nel caso in cui vengano soddisfatti i criteri riportati nell'allegato V della direttiva, relativi al monitoraggio dell'azienda e alla bassa mortalità dei polli.
Notevole rilevanza viene inoltre data agli aspetti della formazione e dell'orientamento del personale che si occupa degli animali, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di linee guida in materia di buone pratiche di gestione dell'allevamento.
Agli Stati membri, spetta di stabilire le sanzioni da irrogare, che dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Infine, alla luce dell'esperienza conseguente all'applicazione in taluni Stati membri di sistemi facoltativi di etichettatura, la Commissione dovrà presentare, entro il 2009, una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollo.
In merito va rammentato che in conseguenza del diffondersi di un nuovo rischio epidemiologico nel settore delle carni avicole le autorità nazionali, con il decreto ministeriale 29 luglio 2004, hanno ritenuto necessario introdurre un sistema di etichettatura volontaria delle carni di pollame che consentendo di risalire al gruppo di animali di origine assicurasse la massima trasparenza nelle fasi della commercializzazione. Il sistema si basa sulla predisposizione di un disciplinare per l'etichettatura volontaria da parte delle organizzazioni interessate, disciplinare che deve essere approvato dal dicastero agricolo. Gli operatori aderenti debbono poi sottoporsi al sistema di controllo ed accertamenti che sono posti a carico di un organismo indipendente rispondente ai requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie sull'accreditamento di tali soggetti.
Ancora in connessione con la crisi dovuta all'influenza aviaria, è stato disposto un sistema provvisorio di etichettatura obbligatoria con indicazione del paese


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d'origine, con l'ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005, Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. Venendo a scadere tali obblighi il 31 dicembre 2007, l'ordinanza del 17 dicembre 2007 ha prorogato l'obbligo di indicazione della provenienza delle carni e dei prodotti derivati a tutto il 2008, obbligo ulteriormente protratto al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1 dell'ordinanza 16 dicembre 2008.
Il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, relativo al sistema di etichettatura volontaria per le carni avicole, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rimanda infine alle disposizioni contenute nei regolamenti CEE 1906/1990 e 1538/1991 relativi alle norme di commercializzazione delle uova e delle carni di pollame. Viene confermata la necessità di un sistema di etichettatura che - sebbene volontario - tuteli tutte le parti coinvolte nella filiera avicola: dal produttore che può valorizzare il proprio impegno commercializzando un prodotto tutto italiano, al consumatore al quale viene garantita maggiore trasparenza e completezza delle informazioni; senza dimenticare gli organismi di controllo, il cui compito è agevolato da un sistema che permette una più chiara identificazione ed una rintracciabilità immediata del prodotto.
Per quanto attiene specificamente al contenuto dello schema di decreto, esso si compone di 12 articoli e di 5 allegati.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, ovvero il benessere dei polli destinati alla produzione di carne e la corretta gestione degli stabilimenti destinati al loro allevamento. Sono esclusi dal campo di applicazione gli stabilimenti con meno di 500 polli e quelli in cui sono allevati unicamente polli da riproduzione, sono altresì esclusi, in conformità con la direttiva 2007/43/CE, i capi allevati in modo estensivo al coperto e all'aperto e gli animali allevati secondo il metodo biologico.
L'articolo 2 fornisce le definizioni corrette dei termini utilizzati nel testo.
L'articolo 3 stabilisce le condizioni minime destinate a tutelare il benessere dei polli ed in particolare dispone che in tutti gli stabilimenti, eccetto quelli esclusi dall'articolo 1, devono essere applicate le norme di cui all'allegato I. La densità di allevamento non deve inoltre superare il limite di 33 kg/m2, con possibilità di deroga, concessa dall'autorità sanitaria territorialmente competente, previa istanza dell'interessato e a condizione che siano rispettate le norme addizionali specificate all'allegato II, per raggiungere la densità di 39 kg/m2, e qualora siano soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, per estendere tale densità fino al limite massimo insuperabile di 42 kg/m2. L'articolo in esame prevede inoltre (commi 6 e 7) che il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, emani un decreto ministeriale di attuazione per la definizione dei criteri e delle modalità relative alla deroga sulle densità di allevamento più alte consentite stabilendo al contempo le procedure per la determinazione della densità di allevamento.
L'articolo 4 prescrive l'obbligo di formazione a carico dei proprietari e dei detentori. L'articolo 5 si riferisce ai controlli delle autorità competenti presso gli stabilimenti, e precisa che debbono essere effettuati conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere animale.
L'articolo 6 riguarda i compiti del veterinario ufficiale presso i macelli. L'articolo 7 prevede che le associazioni di categoria possano elaborare e includere, nei manuali di corretta prassi operativa, uno o più capitoli dedicati al benessere animale, quale strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore nella corretta applicazione del decreto in esame.
L'articolo 8 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme contenute nel decreto.
L'articolo 9 pone la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 10 prevede la clausola di cedevolezza, per quanto attiene alle disposizioni del decreto in oggetto riguardanti ambiti di competenza legislativa


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delle regioni e delle province autonome.
L'articolo 11 contiene alcune disposizioni transitorie, come l'esclusione dall'applicazione del decreto in esame del ciclo di allevamento in corso e dei due cicli successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché la possibilità, per i detentori che già esercitano attività di allevamento in tale data, di conseguire il certificato di formazione entro il triennio consecutivo.
L'articolo 12 stabilisce infine che eventuali modifiche agli allegati possono essere apportate con decreto del Ministero della salute, al fine di accelerare il recepimento di norme a carattere prevalentemente tecnico.
Per quanto attiene agli allegati, l'allegato I riguarda le norme applicabili agli stabilimenti; l'allegato II le norme per il ricorso a densità più elevate; l'allegato III il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello; l'allegato IV la formazione; l'allegato V i criteri per il ricorso all'aumento della densità massima.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) chiede chiarimenti circa la portata del parere della Conferenza Stato-regioni.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
Atto n. 237.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che, come indicato dal Presidente della Camera in sede di assegnazione, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Carlo NOLA (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2008/71/CE del Consiglio relativa all'identificazione e registrazione dei suini. La direttiva citata è contenuta nell'allegato B della legge comunitaria 2008 (e quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo).
Per quanto riguarda il contenuto della direttiva oggetto di attuazione, essa stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini al fine di facilitare i controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari degli animali e dei prodotti da essi derivati. L'identificazione serve anche a ricostruire rapidamente e accuratamente i movimenti degli animali all'interno del mercato unico. A tal fine, gli Stati membri devono disporre affinché l'autorità competente istituisca elenchi aggiornati delle aziende che detengono suini, prevedendo deroghe per gli animali detenuti per propria convenienza, in taluni casi particolari. Le aziende devono tenere un registro aggiornato degli animali posseduti e dei loro spostamenti, con menzione della loro origine e della loro destinazione. La normativa comunitaria prevede anche l'apposizione sugli animali di un marchio di identificazione, che deve essere sostituito quando diventa illeggibile e che serve ad


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individuare l'azienda di provenienza. La sostituzione o la rimozione del marchio sono oggetto di autorizzazione da parte dell'autorità competente. L'apposizione del marchio riguarda anche gli animali importati da un paese terzo che abbiano superato i controlli veterinari e rimangano nel territorio della Comunità.
Lo schema di decreto legislativo in esame interviene su di una materia già regolata a livello comunitario dalla direttiva 92/102/CEE che nell'ordinamento nazionale è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. Tra le maggiori novità rispetto alla disciplina vigente sono da rilevare l'implementazione del sistema di identificazione e registrazione dei suini per ottenere un efficace scambio di informazioni sui movimenti di tali animali sia all'interno dello Stato, sia nei rapporti con gli altri Stati membri, la previsione di apposite sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nonché la disciplina dell'attività ispettiva e di controllo.
Si tratta di disposizioni volte ad assicurare un più elevato livello di sicurezza alimentare in quanto la tracciabilità degli animali e dei prodotti da essi derivati dovrebbe consentire una più efficace prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie.
Il provvedimento si compone di 11 articoli e di e di 3 allegati.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, ovvero le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini,. L'articolo 2 riproduce le definizioni presenti nella direttiva. L'articolo 3 conferma l'obbligo, già previsto dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317) di registrazione delle aziende in un elenco informatizzato tenuto e aggiornato dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio. È inoltre confermata l'operatività dell'anagrafe zootecnica della banca dati nazionale del Ministero della salute. Per quanto attiene alle modalità e alle procedure operative in merito alla registrazione delle aziende, il testo rinvia all'allegato I. Una deroga è prevista qualora l'azienda detenga un solo animale, destinato al consumo personale. Rispetto al sistema previsto dalla normativa vigente lo schema in esame è volto ad implementare la tipologia e il numero di informazioni aggiuntive da inserire nella citata banca dati nazionale. Viene inoltre trasformata in obbligo la facoltà di registrare l'informazione relativa alle macellazioni per consentire la tracciabilità delle partite di animali macellati prima che le carni siano destinate al consumo umano al fine dunque di potenziare la sicurezza alimentare.
L'articolo 4 prescrive per il detentore degli animali l'obbligo della tenuta di un registro cartaceo o informatizzato con determinate caratteristiche e sul quale riportare precise informazioni quali il numero di animali presenti in azienda, con indicazione del marchio di appartenenza e della categoria, e i movimenti degli animali.
L'articolo 5 prescrive l'obbligo per ciascun detentore di mettere a disposizione dell'autorità competente le informazioni su origine, identificazione e destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati e commercializzati. Il detentore ha altresì l'obbligo di identificare i suini entro il loro settantesimo giorno di vita e, in ogni caso, prima che gli stessi lascino l'azienda in cui sono nati. L'identificazione avviene tramite l'apposizione di un tatuaggio recante in codice identificativo dell'azienda in cui sono nati. È inoltre previsto, in via facoltativa, l'uso di un ulteriore mezzo di identificazione tramite apposizione di marca auricolare, ai fini della tracciabilità degli animali e dei prodotti derivati.
L'articolo 6, in merito agli scambi intracomunitari, prevede, avvalendosi di una specifica opzione prevista dalla direttiva 2008/71, che l'animale proveniente da uno Stato membro conservi il codice identificativo apposto dall'azienda di origine ove esso consenta l'identificabilità dell'animale.


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L'articolo 7 contiene le previsioni volte ad assicurare l'identificabilità degli animali importati da Paesi terzi.
L'articolo 8 riguarda la programmazione e l'esecuzione dei controlli di quanto previsto dal decreto legislativo in oggetto, a cura delle aziende sanitarie locali. Per quanto attiene ai controlli è specificato che essi rientrano tra le competenze istituzionali del Servizio sanitario nazionale e sono eseguiti senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
L'articolo 9 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme contenute nel decreto. Si tratta di una disposizione particolarmente rilevante in quanto volta a superare una delle maggiori criticità della disciplina attualmente vigente, ossia la mancanza di disposizioni sanzionatorie da applicare ai trasgressori.
L'articolo 10 pone la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 11 contiene alcune disposizioni transitorie, individuando le norme attualmente vigenti in materia che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame saranno abrogate. Si tratta in particolare di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione di animali).
Per quanto attiene agli allegati, l'allegato I riguarda la registrazione di aziende e allevamenti; l'allegato II il registro aziendale di carico e scarico; l'allegato III la check list di cui si avvalgono le autorità competenti ad eseguire i controlli.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 16.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 settembre 2010.

Audizioni sulle iniziative da adottare per il rilancio del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.

Audizione del Capo del Dipartimento Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ispettore Generale Capo Giuseppe Serino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 17.25.

XIII Commissione - Martedì 14 settembre 2010


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ALLEGATO 1

Disposizioni in favore dei territori di montagna. (Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE


La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinate, elaborato dalla V Commissione e recante disposizioni in favore dei territori di montagna,
sottolineato preliminarmente che il testo unificato non appare coerente, in via generale, con i principi di sussidiarietà e di prossimità, che dovrebbero guidare anche le scelte del legislatore nazionale;
rilevato altresì che il provvedimento deve essere formulato in modo da risultare preventivamente compatibile sia con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato sia con gli aiuti già previsti dalle regioni, che spesso operano in regime di «de minimis», non risultando sostanzialmente sufficiente prevedere che l'attuazione delle misure in esso contenute è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a. si valuti l'opportunità che la promozione di azioni volte al riconoscimento delle specificità dei territori montani in sede di Unione europea sia realisticamente riferita all'ambito delle «aree svantaggiate», stante la consolidata posizione europea;
e con le seguenti condizioni:
1. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), si faccia riferimento anche alle finalità di salvaguardia del «prato pascolo», che contribuisce alla difesa geologica e paesaggistica del territorio montano, e di sviluppo del sistema agrituristico;
2. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, sia riformulata la lettera f), nel senso di fare riferimento alle politiche di valorizzazione della «filiera forestale» nonché di valorizzazione delle biomasse a fini energetici, che contribuiscono a creare un sistema di ruralità integrato al mantenimento dell'ambiente;
3. tra le priorità nell'assegnazione dei finanziamenti indicate all'articolo 3, comma 4, siano introdotti anche i progetti


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relativi all'agricoltura, di cui alla lettera d) del comma 3;
4. l'articolo 7 sia soppresso ovvero riformulato, in quanto risulta inapplicabile poiché non specifica gli elementi essenziali del sistema di certificazione di ecocompatibilità del legno e dei prodotti derivati, ovvero se il sistema sia attivato su basi di volontarietà, quale sia o come sia individuato il soggetto certificatore, quale sia il soggetto deputato ai necessari controlli, come si concili il sistema medesimo con gli strumenti di certificazione forestale già previsti e attivati.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei territori di montagna. (Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE


La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinate, elaborato dalla V Commissione e recante disposizioni in favore dei territori di montagna,
sottolineato preliminarmente che il testo unificato non appare coerente, in via generale, con i principi di sussidiarietà e di prossimità, che dovrebbero guidare anche le scelte del legislatore nazionale;
rilevato altresì che il provvedimento deve essere formulato in modo da risultare preventivamente compatibile sia con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato sia con gli aiuti già previsti dalle regioni, che spesso operano in regime di «de minimis», non risultando sostanzialmente sufficiente prevedere che l'attuazione delle misure in esso contenute è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a. si valuti l'opportunità che la promozione di azioni volte al riconoscimento delle specificità dei territori montani in sede di Unione europea sia realisticamente riferita all'ambito delle «aree svantaggiate», stante la consolidata posizione europea;
e con le seguenti condizioni:
1. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), si faccia riferimento anche alle finalità di salvaguardia del «prato pascolo», che contribuisce alla difesa geologica e paesaggistica del territorio montano, e di sviluppo del sistema agrituristico;
2. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, sia riformulata la lettera f), nel senso di fare riferimento alle politiche di valorizzazione della «filiera forestale» nonché di valorizzazione delle biomasse a fini energetici, che contribuiscono a creare un sistema di ruralità integrato al mantenimento dell'ambiente;
3. tra le priorità nell'assegnazione dei finanziamenti indicate all'articolo 3, comma 4, siano introdotti anche i progetti relativi all'agricoltura, di cui alla lettera d) del comma 3;
4. l'articolo 7 sia riformulato, in quanto risulta inapplicabile poiché non specifica gli elementi essenziali del sistema di certificazione di ecocompatibilità del legno e dei prodotti derivati, ovvero se il sistema sia attivato su basi di volontarietà, quale sia o come sia individuato il soggetto certificatore, quale sia il soggetto deputato ai necessari controlli, come si concili il sistema medesimo con gli strumenti di certificazione forestale già previsti e attivati.

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