Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Lavori Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
XI Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 22 settembre 2010


SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi (Seguito dell'esame e rinvio) ... 182

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi ... 183

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350 , approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta) ... 183
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 188

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (Discussione e rinvio) ... 186
ALLEGATO 2 (Nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base) ... 189

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XI Commissione - Resoconto di mercoledì 22 settembre 2010


Pag. 182


SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 settembre 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 29 giugno 2010.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, ricorda che nella giornata odierna proseguiranno i lavori del Comitato ristretto, nominato dalla Commissione per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in titolo. Al riguardo, comunica che - dopo l'ultima riunione dello stesso Comitato ristretto - è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 2993 Reguzzoni: poiché


Pag. 183

tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l'esame, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Fa presente, pertanto, che il Comitato ristretto, convocato al termine della corrente seduta, potrà verificare la possibilità di giungere all'unificazione dei testi in esame, ivi compreso il provvedimento testé abbinato.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 22 settembre 2010.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che il relatore, nella seduta di ieri, ha formulato una proposta di parere che prevede di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Lucia CODURELLI (PD) fa presente che il suo gruppo esprime un giudizio profondamente negativo sul provvedimento in titolo, stigmatizzando l'approccio ideologico della maggioranza, che si è dimostrata, durante il corso dell'intero esame del testo approvato dal Senato, ostile a qualsiasi ragionevole proposta di modifica proveniente dall'opposizione. Ritiene, in particolare, che il provvedimento non valorizzi in alcun modo il rapporto tra medico e paziente, ledendo l'autonomia professionale degli operatori sanitari nonché la libertà di scelta dei pazienti e dei loro familiari. Sarebbe stato auspicabile, a suo avviso, piuttosto che procedere lungo la strada imboccata con la proposta in questione, che giudica una vera e propria «mostruosità giuridica», introdurre - al termine di un confronto più ampio con tutti i soggetti competenti - una normativa maggiormente flessibile e «mite», in grado di lasciare ampi margini alle valutazioni concrete dei singoli casi e di garantire una sintesi elevata degli interessi in gioco, nel rispetto dei diritti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti.
Per le ragioni esposte, nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, invita la maggioranza - la cui attenzione sembra centrarsi in modo demagogico su un concetto di difesa della vita, che definisce falso, ideologico e lesivo della laicità dello Stato - a intervenire, al contrario, su materie più urgenti, dove il diritto ad una esistenza dignitosa è ugualmente messo a rischio da elementi quali la disoccupazione, la povertà, nonché la presenza di disuguaglianze di genere e di razza.

Maria Grazia GATTI (PD) ritiene anzitutto che sia stato corretto - come richiesto ieri dal suo gruppo - dare un maggiore spazio all'esame del provvedimento, considerato anche che esso, a dispetto di


Pag. 184

quanto dichiarato dal relatore nella seduta introduttiva, investe in modo diretto le competenze della XI Commissione. A conferma di quanto testé affermato, giudica doveroso citare l'articolo 3, comma 5, e l'articolo 4, comma 2, del testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, che incidono su aspetti di deontologia della professione medica nonché su profili attinenti al rapporto tra medico e paziente, tematiche, a suo avviso, pienamente rientranti nell'alveo della competenza della Commissione stessa. Nel merito, ritiene che tali disposizioni - dettando i contenuti e i limiti, nonché la forma e la durata, della dichiarazione anticipata di trattamento - siano gravemente lesive dell'autonomia professionale dei medici e della libertà di scelta dei pazienti e dei loro familiari e violino alla base il rapporto fiduciario tra tali soggetti, così come messo in luce dalle stesse associazioni e organizzazioni di rappresentanza professionale audite nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito. Ritiene che su una materia tanto delicata sarebbe stato opportuno introdurre una normativa leggera e flessibile, suscettibile di operare un equo contemperamento degli interessi coinvolti, nel rispetto delle diverse concezioni dell'esistenza che inevitabilmente tendono a scontrarsi in occasione di eventi così drammatici, che si pongono al confine tra la vita e la morte. Nel ribadire, quindi, la sua profonda contrarietà rispetto al provvedimento in esame, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Donella MATTESINI (PD) valuta in termini fortemente critici il provvedimento in esame, che giudica potenzialmente lesivo del consenso informato del paziente e dell'autonomia deontologica dei medici, nonché suscettibile di violare il dettato costituzionale (in particolare, l'articolo 32 della Costituzione) e i principi fondamentali di uno Stato laico. Ritiene, inoltre, che il testo risultante dall'esame presso la Commissione di merito autorizzi la messa in atto di una sorta di accanimento terapeutico nei confronti dei pazienti, anche qualora essi versino in stato vegetativo, come peraltro sostenuto a gran voce dagli stessi rappresentanti della categoria dei medici, dimostratisi fortemente contrari a tale proposta.
Nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspica che l'Italia possa seguire le tendenza in atto negli altri Paesi dell'Unione europea, dando vita ad un tipo di legislazione più utile e flessibile, maggiormente rispondente ai bisogni concreti dei cittadini e degli operatori sanitari, spesso chiamati a scelte di coscienza nelle quali dovrebbe prevalere il buon senso e l'equa valutazione del caso concreto.

Silvano MOFFA, presidente, attesa l'esigenza di procedere anche allo svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno della Commissione, per i quali sono stati assunti precisi accordi con i competenti rappresentanti del Governo, e considerato che il provvedimento in titolo investe un ambito oggettivamente limitato di competenza per materia, invita i deputati ancora iscritti a parlare - ferma restando l'opportunità che i gruppi esprimano compiutamente le proprie valutazioni - a contenere entro termini ragionevoli i propri interventi.

Ivano MIGLIOLI (PD), dopo aver sottolineato che il ritardo con il quale si sta svolgendo il dibattito è da imputare esclusivamente alle responsabilità della maggioranza e, in particolare, del relatore, osserva che il tema in discussione è particolarmente delicato e richiederebbe, pertanto, un adeguato approfondimento: fa presente, infatti, che il suo gruppo sarebbe stato disponibile a non concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, rinviandone il seguito del dibattito, e la relativa deliberazione, eventualmente anche alla giornata di domani, così come avverrà - ad esempio - presso altre Commissioni in sede consultiva.
Passando al merito del testo, esprime poi contrarietà rispetto alla proposta del relatore di formulare un nulla osta: ritiene, infatti, che tale proposta riveli una


Pag. 185

valutazione errata del contenuto del provvedimento (a suo avviso, per talune sue parti, rientrante nella competenza della XI Commissione), ponendosi anche in contrasto con le stesse determinazioni assunte sul punto dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, tese, al contrario, a sollecitare alle Commissioni un parere compiuto e ponderato sulla materia in discussione. Ritiene, inoltre, che l'approccio della maggioranza sulle rilevanti questioni di bioetica affrontate dal testo - approccio che definisce «quasi da Stato etico» - sia stato fortemente ideologico e, di conseguenza, non rispettoso dell'autonomia professionale dei medici e della libertà di scelta dei pazienti e dei loro familiari. Tale provvedimento, a suo giudizio, impone l'accanimento terapeutico come una sorta di verità assoluta, ledendo fondamentali libertà di scelta dei cittadini e degli operatori sanitari, in contrasto con gli indirizzi seguiti, al contrario, dalla maggior parte dei Paesi europei. Per tali ragioni, ribadendo una valutazione critica sul provvedimento in esame, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Luigi BOBBA (PD), dopo aver fatto notare che, a fronte di un'asserita incompetenza della XI Commissione sulla materia, sarebbe stato preferibile, a rigor di logica e di Regolamento, non esprimere alcun parere sul provvedimento, formula anzitutto l'auspicio che su materie così delicate come quelle in discussione - nelle quali si pongono questioni complesse e delicate, spesso in contrasto tra loro, attinenti all'area della bioetica e riguardanti i confini tra la vita e la morte - il Parlamento si determini a legiferare con moderazione ed equilibrio, evitando di tracciare limiti e separazioni e di cavalcare l'onda emotiva determinata da casi drammatici, balzati tristemente agli onori delle cronache. Si augura, inoltre, che il seguito dell'iter parlamentare del provvedimento sia caratterizzato dall'ascolto e dal rispetto reciproco, che - su tematiche di tale portata - non può che costituire il presupposto imprescindibile per l'elaborazione di una buona legge, in grado di rispettare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

Giovanni PALADINI (IdV), pur valutando il testo in esame nel complesso inadeguato e inefficace, ritiene che su tematiche tanto delicate gli atteggiamenti di chiusura degli schieramenti politici siano solo controproducenti ed inutili: invita, pertanto, maggioranza e opposizione a dare ulteriore corso all'esame del provvedimento, dialogando con spirito costruttivo nell'interesse del bene comune e contribuendo, nel seguito della discussione in Assemblea, a migliorarne la qualità giuridica. Per le ragioni esposte, preannuncia che il suo gruppo - preso atto dell'assenza di argomenti di diretta competenza della XI Commissione - non ha alcuna difficoltà a votare a favore della proposta di parere formulata dal relatore, che presenta un carattere meramente tecnico, in quanto prospetta di esprimere un mero nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Amalia SCHIRRU (PD), dopo aver stigmatizzato la proposta del relatore di esprimere un semplice nulla osta sul provvedimento in esame, auspica un supplemento di istruttoria sul testo adottato dalla Commissione di merito, attesa la rilevanza delle questioni da esso poste, che investono in pieno i difficili temi della bioetica e della libertà di coscienza individuale. Ritiene, infatti, che il provvedimento, allo stato, sia inadeguato e incapace di tutelare efficacemente sia gli operatori sanitari, la cui autonomia deontologica risulta gravemente compromessa, sia i pazienti e le loro famiglie, soprattutto laddove siano coinvolti soggetti minori o disabili.
Valutando, pertanto, il provvedimento in profondo contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Teresio DELFINO (UdC), conformemente a quanto già dichiarato nella seduta


Pag. 186

di ieri, ribadisce la disponibilità a dare ulteriore seguito all'esame del provvedimento, invitando i gruppi a confrontarsi nel merito delle diverse questioni nel corso della discussione in Assemblea, al fine di elaborare un testo di legge appropriato ed efficace. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 22 settembre 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.
C. 3241 Pianetta.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso: ne dispone, pertanto, l'attivazione.
Avverte, quindi, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 15 settembre, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento. Al riguardo, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente il progetto di legge n. 3241 e, a seguito dell'espressione dei prescritti pareri, ha elaborato un nuovo testo; essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento di tale testo alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di mercoledì 15 settembre, il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla XI Commissione.
Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.
In qualità di relatore, fa espresso rinvio alla relazione già svolta in sede referente, rimarcando la particolare rilevanza che assume il provvedimento all'ordine del giorno.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI illustra le valutazioni del Governo sul provvedimento in discussione, esprimendo, in particolare, soddisfazione per il trasferimento alla sede legislativa.

Intervengono, quindi, nella discussione sulle linee generali i deputati Alessia Maria MOSCA (PD), Massimiliano FEDRIGA (LNP) e Giovanni PALADINI (IdV).

Silvano MOFFA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
Rinuncia, quindi, ad intervenire in sede di replica, prendendo atto che, a sua volta, anche il rappresentante del Governo rinuncia all'intervento in sede di replica.
Avverte che, non essendovi obiezioni, il seguito della discussione in Commissione verterà sul nuovo testo della proposta di legge n. 3241, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente (vedi allegato 2). Propone, dunque,


Pag. 187

di adottare tale nuovo testo come testo base per il seguito della discussione.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, propone altresì che - sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione, in precedenza richiamata, dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi - il termine per la presentazione di emendamenti al progetto di legge appena adottato come testo base sia fissato alle ore 14 di giovedì 30 settembre 2010.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

XI Commissione - Mercoledì 22 settembre 2010


Pag. 188

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati;
preso atto che il provvedimento non contiene norme di diretto interesse della XI Commissione;

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.


Pag. 189

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.

1. La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, di seguito denominate «organizzazioni internazionali».
2. Ai sensi della presente legge, è funzionario internazionale il cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale.

Art. 2.

1. Ai soli fini di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».
2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della presentazione di un'apposita domanda da parte del funzionario internazionale interessato.
4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.
5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo Ministero. La commissione è composta da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.
6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali.
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di


Pag. 190

costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 3.

1. Lo Stato favorisce la formazione mirata all'ottenimento delle professionalità necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali.
2. Il Ministero degli affari esteri svolge attività di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.

Art. 4.

1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.

Art. 5.

1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima località.
2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di cinque anni. Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico.
4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, fermi restando i limiti alla facoltà di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente.
6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 6.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Consulta resoconti
Consulta convocazioni