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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della X Commissione permanente
(Attività produttive, commercio e turismo)
X Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 15 dicembre 2010


ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 96

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 99

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. Testo unificato C. 3720 Schirru ed abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame conclusione - Nulla osta) ... 101

X Commissione - Resoconto di mercoledì 15 dicembre 2010


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
Atto n. 294.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, sottolinea preliminarmente che la X Commissione deve esprimere, entro il 29 dicembre 2010, un parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
Osserva che la direttiva estende l'ambito di applicazione della direttiva 2005/32/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, al fine di includere tutti i prodotti connessi all'energia. Lo schema in esame, che si compone di 20 articoli e cinque allegati, provvede quindi ad abrogare e sostituire integralmente il vigente decreto legislativo n. 201 del 2007 in materia che aveva attuato la precedente formulazione del testo della direttiva 2005/32/CE. Nel complesso, il nuovo articolato riproduce sostanzialmente


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il contenuto della normativa vigente con qualche modifica di limitata portata.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito d'applicazione del provvedimento. Esso riprende l'articolo 1 della direttiva e riproduce la citata normativa nazionale vigente in materia, riadattandola alla definizione più estensiva (le parole «prodotti che consumano energia» sono sostituite con «prodotti connessi all'energia»). Come già in precedenza, ed in coerenza con la direttiva, si escludono dal campo di applicazione i mezzi di trasporto.
L'articolo 2 reca le definizioni dei termini usati nel provvedimento. Corrisponde all'articolo 2 della direttiva e provvede ad adattare la normativa nazionale vigente in funzione del più esteso campo di applicazione. L'articolo reca inoltre le definizioni di «recupero», «rifiuto» e «rifiuto pericoloso», in linea con le corrispondenti definizioni previste dallo schema di decreto n. 250, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri e attualmente in attesa di pubblicazione, che modifica il decreto legislativo n. 152/2006 (Codice ambientale), al fine di recepire le nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva rifiuti 2008/98/CE.
Anche l'articolo 3 riproduce, con leggere modifiche, la normativa vigente sull'immissione nel mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia. Si stabilisce che l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio sono consentite solo per i prodotti che rispettino le misure di esecuzione e siano provvisti della marcatura CE. Per tali prodotti la circolazione è libera.
L'Autorità competente per la sorveglianza del mercato - ai fini dell'attuazione del provvedimento - è individuata dall'articolo 4 nel Ministero dello sviluppo economico, che garantisce il necessario coordinamento con le regioni e con le altre amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche tramite la convocazione di periodiche conferenze di servizi. Le funzioni dell'Autorità (vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento, organizzazione di controlli e verifiche della conformità dei prodotti connessi all'energia alla misura di esecuzione applicabile, efficace sorveglianza del mercato) sono specificate dal successivo articolo 5.
L'articolo 6 prevede che il supporto al Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità competente nella materia oggetto dello schema, sia fornito dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) con riferimento sia al campo energetico che ambientale. Tale disposizione era già prevista dalla normativa vigente (che coinvolgeva anche l'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dello sviluppo economico e l'APAT), soppressa dallo schema in esame, e risulta comunque tuttora corredata di una specifica clausola di salvaguardia finanziaria.
L'articolo 7 fornisce indicazioni di massima per quanto concerne i controlli disposti dall'Autorità competente per verificare la conformità dei prodotti connessi all'energia alle misure di esecuzione o ai provvedimenti attuativi delle medesime. Le norme procedurali per i controlli sono stabilite con decreto ministeriale, così come la determinazione delle tariffe per le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità, che sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza, degli importatori, e solo stabilite sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Per i controlli, il Ministero può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri organismi pubblici con competenza in materia, i quali provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale disposizione riproduce, con lievi modifiche, la normativa nazionale vigente in materia. In particolare, ai soggetti esplicitati dalla normativa in essere si aggiungono le Camere di commercio e l'Agenzia delle dogane.


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L'articolo 8 stabilisce che, qualora il fabbricante non abbia domicilio o sede nel territorio comunitario e in mancanza di un mandatario, gli obblighi di garantire che il prodotto sia conforme alle misure di esecuzione e riporti la marcatura CE incombono sull'importatore. Analogamente, rientra nella responsabilità dell'importatore anche detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita.
L'articolo 9 definisce le specifiche tecniche per l'apposizione della marcatura CE sui prodotti connessi all'energia (rinviando all'Allegato I), vietando l'apposizione di marcature ingannevoli, e definisce le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione CE di conformità (rinviando all'Allegato II). La norma stabilisce inoltre che il fabbricante è tenuto a fornire le informazioni sul prodotto di cui all'Allegato III, redatte in lingua italiana e rese disponibili nel momento in cui il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale.
L'articolo 10 definisce gli interventi che l'Autorità competente deve attuare per garantire la conformità dei prodotti alle norme di esecuzione (clausola di salvaguardia), come il divieto temporaneo di commercializzazione del prodotto sospetto non conforme, l'ordine al fabbricante di rendere conforme il prodotto accertato non conforme, il divieto di immissione sul mercato ovvero di messa in servizio dopo che sia trascorso il termine massimo fissato per garantire la conformità del prodotto. L'Autorità competente può anche disporre il ritiro temporaneo dal mercato o dal servizio dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, a cura e spese del fabbricante, del mandatario o dell'importatore.
L'articolo 11 prevede che la valutazione della conformità del prodotto rispetto alla pertinente misura di esecuzione venga fatta dal fabbricante (o dall'importatore), sulla base delle indicazioni fornite dalla misura stessa. Il fabbricante (o l'importatore) può scegliere tra due procedure di valutazione: la prima basata sul controllo interno della progettazione (Allegato IV) e la seconda basata sull'adozione di un sistema di gestione degli elementi ambientali (Allegato V).
L'articolo 12 stabilisce che l'Autorità di sorveglianza del mercato è tenuta a riconoscere come conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile (presunzione di conformità) ogni prodotto provvisto della marcatura CE. Se sussistono dubbi in proposito, spetta all'Autorità competente dimostrare che alcuni requisiti essenziali previsti dalle misure di esecuzione non sono soddisfatti e quindi adottare i provvedimenti necessari per impedire la libera circolazione del prodotto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10.
L'articolo 13 disciplina l'utilizzo, nell'ambito delle misure di esecuzione, delle norme armonizzate (specifiche tecniche adottate da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione europea), fornendo indicazioni sulla loro predisposizione, il loro aggiornamento e la diffusione a livello nazionale delle determinazioni della Commissione europea in materia.
L'articolo 14 riguarda i componenti e le sottounità dei prodotti contemplati dalle misure di esecuzione, e stabilisce che, qualora richiesto dalle stesse misure, i fabbricanti, i mandatari o gli importatori devono fornire tutte le informazioni necessarie su tali componenti/unità.
L'articolo 15 disciplina la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra l'Autorità nazionale competente, la Commissione europea e le autorità responsabili degli altri Stati membri, per agevolare l'attuazione del decreto e in particolare l'applicazione dell'articolo 10 sulla clausola di salvaguardia.
L'articolo 16 riguarda l'informazione ai consumatori, e dispone che - qualora richiesto dalla pertinente misura di esecuzione - i fabbricanti debbano fornire ai consumatori le informazioni sull'uso sostenibile del prodotto nonché sul profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione.


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L'articolo 17 reca le sanzioni per le violazioni delle prescrizioni del provvedimento, definite sulla base di criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione e irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente. In particolare, sono sanzionati i fabbricanti che immettono in commercio dispositivi privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità, appongono la marcatura CE indebitamente o appongono marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori, non ottemperano ai provvedimenti di limitazione di immissione sul mercato ovvero della messa in servizio adottati dall'Autorità in base alla clausola di salvaguardia, ovvero non tengono a disposizione dell'Autorità per il periodo previsto i documenti sulle valutazioni di conformità eseguite e sulle dichiarazioni di conformità emesse. La disposizione dà attuazione all'articolo 20 della direttiva e riproduce, con lievi modifiche, la normativa già vigente in materia. In particolare, si precisa che le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
L'articolo 18 recepisce all'articolo 24 della direttiva, prevedendo l'abrogazione del decreto legislativo n. 201/2007 di attuazione della precedente direttiva 2005/32/CE.
L'articolo 19, che costituisce un'innovazione rispetto alla normativa vigente, dispone che alle modifiche degli allegati allo schema di decreto, derivanti da modifiche della direttiva 2009/125/CE, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
L'articolo 20, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria, già prevista anche dalla normativa vigente per cui dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.
C. 3882 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, osserva che l'Accordo tra Italia e Repubblica di federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma l'11 novembre 2008, approvato dal Senato il 17 novembre 2010 (AS 2042), - si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.
L'Accordo con il Brasile, come viene precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza. L'analisi dell'impatto della regolamentazione


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sottolinea inoltre che il provvedimento è destinato a rafforzare le relazioni tra i due paesi incrementando lo spirito di amicizia già esistente.
L'Accordo si compone di un breve preambolo e di quindici articoli.
L'articolo 1 fissa come base della cooperazione i principi dell'uguaglianza e della reciprocità e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.
L'articolo 2 prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto - formato da rappresentanti dei Ministeri interessati dei rispettivi paesi - con il compito di assicurare la realizzazione dell'accordo.
In base all'articolo 3, che ne fornisce un elenco non esaustivo, i settori della cooperazione, sono: sicurezza e politica di difesa, ricerca e sviluppo, supporto logistico, condivisione delle esperienze di peace-keeping, questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari, servizi sanitari militari, formazione e addestramento, sport, storia militare. Nuovi settori di collaborazione di interesse reciproco potranno essere individuati dalle parti.
Le forme della cooperazione in materia di difesa possono svilupparsi in varie modalità: visite ufficiali dei rappresentanti delle Parti, scambi di esperienze tra esperti, corsi ed esercitazioni, partecipazione ad esercitazioni militari, contatti fra istituzioni militari similari, incontri e conferenze, visite a navi, aerei e altre strutture militari, scambi di attività culturali e sportive (articolo 4).
Con l'articolo 5, le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente il necessario supporto alle iniziative commerciali relative a equipaggiamenti, servizi e altri settori militari di comune interesse.
L'articolo 6 definisce le modalità della cooperazione nel campo dei materiali della difesa, tra le quali la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze tecniche, la produzione congiunta in alcuni settori, il supporto alle industrie di difesa e l'approvvigionamento di materiali.
L'articolo 7 prevede la reciproca assistenza per incoraggiare l'esecuzione delle attività da parte delle industrie coinvolte dall'Accordo e dai successivi contratti firmati in base ad esso.
In base all'articolo 8, che regola gli aspetti finanziari, ciascuna Parte farà fronte alle proprie spese relative all'attuazione dell'Accordo.
Le questioni relative al risarcimento di eventuali danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte sono regolate dall'articolo 9.
L'articolo 10 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione.
L'articolo 11 disciplina il trattamento di informazioni documenti e materiali classificati, scambiati sulla base dell'Accordo, secondo le norme previste da accordi bilaterali in vigore. La norma precisa che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e garantisce un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall'ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente.
L'articolo 12 stabilisce che la composizione delle eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'accordo sia demandata alla consultazione per le vie diplomatiche.
Con l'articolo 13 le Parti si garantiscono la possibilità di emendare il testo dell'Accordo e di siglare Protocolli addizionali su specifiche aree della cooperazione in materia di difesa.
Gli articoli 14 e 15 contengono le clausole relative all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo (illimitata, con possibilità di denuncia in qualunque momento).


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Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, sottolinea che si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La relazione tecnica allegata all'A.S. 2402 chiarisce che il provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; le spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 rientrano infatti in attività già svolte dal ministero della difesa.
In conclusione, data la limitata portata delle disposizioni direttamente riconducibili alla competenza della X Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.
Testo unificato C. 3720 Schirru ed abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lella GOLFO (PdL), relatore, osserva che la norma interpretativa recata dal testo unificato in esame dispone che il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreti nel senso che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
In proposito, ricorda che - per effetto del citato articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 - è venuta a crearsi una situazione penalizzante per i lavoratori disabili, poiché la predetta norma ha previsto la non applicabilità della suddetta quota di riserva per gli avviamenti al lavoro di orfani e vedove di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e di soggetti ad essi equiparati. Sottolinea che la finalità dell'interpretazione autentica è di chiarire in modo inequivocabile l'esclusivo diritto dei lavoratori disabili ad accedere alle quote ad essi riservate.
In relazione al modesto impatto della disposizione in esame con le competenze della Commissione, propone quindi di esprimere un nulla osta alla Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

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