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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della X Commissione permanente
(Attività produttive, commercio e turismo)
X Commissione

SOMMARIO

Martedì 18 gennaio 2011


SEDE REFERENTE:

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali (Seguito esame e rinvio) ... 80
ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base) ... 85

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 82
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 90

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 ed abb. (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (Esame e rinvio) ... 83

X Commissione - Resoconto di martedì 18 gennaio 2011


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SEDE REFERENTE

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.30.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
Testo unificato C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che sono state presentate proposte emendative al provvedimento in esame (vedi allegato 1). Chiede di esprimere il proprio parere sugli emendamenti al relatore ed al Governo.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.30; esprime parere favorevole sugli emendamenti Cimadoro 2.1 e 2.4, invitando al ritiro degli emendamenti Froner 2.2 e Dal Lago 2.3.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

I deputati Laura FRONER (PD) e Manuela DAL LAGO (LNP) ritirano gli emendamenti 2.2 e 2.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cimadoro 2.1, 2.30 del relatore e Dal Lago 2.4.


Pag. 81


Si passa all'esame dell'articolo 3.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 3.1 e Cimadoro 3.2, la cui approvazione assorbirebbe i successivi emendamenti Raisi 3.3 e 3.4; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Dal Lago 3.5 e 3.6, nonché sull'emendamento Froner 3.7, purché riformulato nel senso di ricondurre la disciplina relativa alle installazioni degli impianti alla competenza dei Piani regionali. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cimadoro 3.0.1.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Gabriele CIMADORO (IdV) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso sul proprio articolo aggiuntivo 3.0.1 sottolineando che la normativa attuale non assicura l'adeguato sviluppo della rete di distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale, con standard di carattere europeo.
Il sottosegretario Stefano SAGLIA precisa che la normativa italiana è precedente all'introduzione sul mercato della risorsa metano; ritiene altresì che adeguate misure semplificate, atte a consentire un adeguato sviluppo della rete, possano essere introdotte con decreti e circolari da adottare in attuazione del testo di legge all'esame della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Vignali 3.1 e Cimadoro 3.2, nonché gli emendamenti Dal Lago 3.5 e 3.6.

Laura FRONER (PD) accetta la riformulazione proposta del proprio emendamento 3.7.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Froner 3.7, nel testo riformulato.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Maggioni 4.1, Cimadoro 4.2, Raisi 4.3, Vignali 4.4 e Anna Teresa Formisano 4.5 soppressivi dell'articolo 4, invitando al ritiro dei restanti emendamenti presentati al medesimo articolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Maggioni 4.1, Cimadoro 4.2, Raisi 4.3, Vignali 4.4 e Anna Tersa Formisano 4.5, risultando pertanto decaduti i restanti emendamenti presentati all'articolo 4.
Si passa all'esame dell'articolo 5.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, invita al ritiro dell'emendamento Froner 5.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Dal Lago 5.2.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Laura FRONER (PD), pur osservando che il proprio emendamento 5.1 è volto a sottolineare l'importanza della progettualità e non solo della ricerca, lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento Dal Lago 5.2.
Si passa all'esame dell'articolo 6.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Froner 6.1, purché riformulato nel senso di aggiungere dopo le parole «settore commerciale» le parole «, a livello nazionale o regionale,». Sottolinea che la riformulazione proposta intende evitare errori del passato per cui si limitava eccessivamente la possibilità di accesso ad un comitato. Aggiunge che un soggetto può essere rappresentativo anche se non radicato a livello nazionale.


Pag. 82

Ludovico VICO (PD), osservato che la discussione sulla rappresentanza dei corpi intermedi è molto vasta, ritiene che la riformulazione proposta dal relatore possa essere un fattore di confusione.

Laura FRONER (PD) ritiene che il testo del suo emendamento, che non specifica il livello nazionale o regionale, lasci aperte maggiori possibilità di rappresentanza.

Manuela DAL LAGO, presidente, senza volere entrare nel merito della questione, sottolinea che non specificare i livelli nazionali o regionali potrebbe dare adito a dubbi interpretativi.

Gabriele CIMADORO (IdV) concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Andrea LULLI (PD) osserva che una disposizione che distingua tra livello nazionale e quello regionale si presta ad essere facilmente impugnata.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, prende atto dei rilievi manifestati, ma conferma il parere espresso.

Laura FRONER (PD) non concordando con il tenore della riformulazione proposta, ritira il proprio emendamento 6.1.

Manuela DAL LAGO, presidente, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
Atto n. 294.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere illustrata.

Andrea LULLI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) stigmatizza la sottrazione di risorse all'ENEA che, a seguito dei tagli effettuati dall'attuale Governo, si trova in forte difficoltà a proseguire la sua attività di ricerca. Dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA precisa che sono stati tagliati 15 milioni sui 197 previsti per il bilancio dell'ENEA.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.


Pag. 83

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
C. 3222 ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra il testo unificato in esame, adottato come testo base dalle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) nella seduta del 23 novembre 2010 e modificato con l'approvazione di un unico emendamento nella seduta del 30 novembre 2010.
L'articolo unico del provvedimento all'esame modifica in più parti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (recante il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro), al fine di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo. Il testo reca modifiche agli articoli 28, 91, 100, 104, nonché agli allegati XI e XV, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
In particolare, all'articolo 28, comma 1 viene previsto che il datore di lavoro debba tener conto, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.
All'articolo 91 si prevede che il coordinatore della progettazione debba valutare il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo e, nel caso in cui ritenga necessario, sulla base del parere espresso dall'autorità militare competente per territorio, procedere alla bonifica preventiva del sito; in tal caso, il committente provvede ad incaricare un'impresa specializzata, in possesso di un'adeguata capacità tecnico-economica e capace di impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica. Tali imprese devono inoltre risultare iscritte ad un apposito albo da istituirsi presso il Ministero della difesa con decreto interministeriale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto viene demandata la definizione dei criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della medesima idoneità.
All'articolo 100, comma 1, ove si disciplina il piano di sicurezza e coordinamento, vengono specificamente previsti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo; il piano di sicurezza e coordinamento, che è parte integrante del contratto di appalto, è costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI. Il piano è altresì corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza.
All'articolo 104, recante le modalità attuative di particolari obblighi connessi all'attività dei cantieri temporanei o mobili, vengono definiti i requisiti che devono possedere le impresa specializzate autorizzate ad eseguire le attività di bonifica degli ordigni. Tali imprese devono essere, in particolare, in possesso di un'adeguata capacità tecnico-economica, impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e risultare iscritte a un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa, con apposito decreto interministeriale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto è inoltre demandata la definizione


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dei criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della stessa idoneità.
Vengono, poi, modificati gli Allegati XI e XV in modo che il rischio di esplosione di tali ordigni sia incluso tra le attività previste nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che lo stesso sia valutato tra i fattori di analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

X Commissione - Martedì 18 gennaio 2011


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ALLEGATO 2

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE

(vedi seduta del 21 dicembre 2010)

ART. 2.

Dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) gas di petrolio liquefatto (GPL): combustibile che ha la proprietà di essere gassoso alla pressione atmosferica e liquefare a temperature ambiente sotto pressione».
2. 1. Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) biometano: gas di origine non fossile, prodotto tramite digestione anaerobica purificato per giungere ad una composizione analoga a quella prevista per il gas naturale trasportato sulle reti dei metanodotti nazionali e specificata nei relativi «Codici di rete» al capitolo «Qualità del gas» e utilizzato come biocombustibile per i veicoli a motore al pari del gas naturale di derivazione fossile;
2. 30. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) biometano: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili aventi caratteristiche e condizioni di utilizzo idonee alla sua immissione nella rete del gas naturale e all'utilizzo nell'autotrazione;».
2. 2. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: concentrazione di metano superiore al 95 per cento con le seguenti: composizione analoga a quella prevista per il gas naturale trasportato sulle reti dei metanodotti nazionali e specificata nei relativi «Codici di rete» al capitolo «Qualità del gas».
2. 3. Dal Lago, Maggioni, Allasia.

All'articolo 2, lettera f), sostituire la cifra: 200 con la seguente: 220.
2. 4. Dal Lago, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano.


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Conseguentemente, alla lettera b) dopo le parole: l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi aggiungere le seguenti: (metano e GPL).
*3. 1. Vignali.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l'erogazione self service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;».

Conseguentemente, alla lettera b) dopo le parole: erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi aggiungere le seguenti: metano e GPL.
*3. 2. Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano.
3. 3. Raisi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi aggiungere le seguenti: (metano e GPL).
3. 4. Raisi.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: all'accesso allo stoccaggio inserire le seguenti: sia fisico che virtuale.
3. 5. Dal Lago, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

Al comma 6, aggiungere in fine le parole: purché sia garantita la qualità del gas di cui all'articolo 2, lettera d).
3. 6. Dal Lago, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è definito l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale e dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.
8. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per l'autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, con il decreto di cui al comma 6 è stabilito altresì un iter autorizzatorio semplificato tale da consentire la realizzazione di impianti di distribuzione e rifornimento di biometano anche collocati presso gli impianti di produzione di biogas».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: del metano aggiungere le seguenti: e del biometano.
3. 7. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 6, primo capoverso dopo le parole: prevedono la possibilità per i comuni di autorizzare inserire le seguenti: con iter semplificato; aggiungere infine il seguente periodo: I Piani regionali in particolare


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prevedono l'installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo, nel rispetto dell'autonomia di regioni ed enti locali, di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: del metano aggiungere le seguenti: e del biometano.
3. 7. (Testo modificato nel corso della seduta) Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Federico Testo, Vico e Zunino.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, con particolare riferimento al metano).

1. Al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, stipula appositi accordi di programma con gli enti locali coinvolti e con le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione.
3. L'installazione di detti impianti, può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti già metano, sia in nuove stazioni di servizio.
4. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i costi relativi ai macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la piena sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano. Non sono invece ammissibili i costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.
5. Il contributo per ciascun impianto è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, così come definiti al precedente comma, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.
6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, vengono individuate modalità operative e criteri per l'erogazione dei suddetti contributi. I contributi di cui ai commi precedenti non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.
7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio, è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o gas di petrolio liquefatto (GPL), per autotrazione. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle presenti disposizioni, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di etti al presente comma.
8. All'onere di cui al presente articolo pari a 60 milioni per il 2011, e 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo di quota parte


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delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizioni di cui al comma 9.
9. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».
3. 0. 1. Cimadoro.

ART. 4.

Sopprimerlo.
*4. 1. Maggioni, Dal Lago, Allasia.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*4. 2. Cimadoro.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*4. 3. Raisi.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*4. 4. Vignali.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*4. 5. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Nella rubrica dopo le parole: del metano aggiungere le seguenti: e del biometano.
4. 6. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, consentono la circolazione dei veicoli a metano e a GPL nelle aree di traffico limitato, li escludono dai blocchi anche temporanei della circolazione e individuano nei piani di parcheggio aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano e a GPL».
4. 7. Cimadoro.

Al comma 1, dopo le parole: consentono la circolazione dei veicoli a metano aggiungere le seguenti: e a GPL e dopo le parole: aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano aggiungere le seguenti: e a GPL.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a GPL.
4. 8. Vignali.

Al comma 1, dopo le parole: consentono la circolazione dei veicoli a metano aggiungere le seguenti: e a GPL.
4. 9. Raisi.

Al comma 1, dopo le parole: aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano aggiungere le seguenti: e a GPL.
4. 10. Raisi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a GPL.
*4. 11. Raisi.


Pag. 89

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a GPL.
*4. 12. Cimadoro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«3. Le accise sul metano per autotrazione rimangono invariate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
4. 13. Froner, Lulli, Calaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«3. Nell'ambito delle gare di appalto è previsto un lotto merceologico specifico per il metano per autotrazione».
4. 14. Froner, Lulli, Calaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«e) realizzare impianti specializzati di distribuzione del metano per le Pubbliche amministrazioni e le aziende municipalizzate al fine di favorire la diffusione di veicoli a metano e a biometano».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: alla ricerca aggiungere le seguenti: e allo sviluppo di progetti.
5. 1. Froner, Lulli, Calaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: i gestori degli impianti di distribuzione con le seguenti: i soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale.
5. 2. Dal Lago, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

ART. 6.

Al comma 2 sostituire le parole: dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione con le seguenti: delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore distributivo e del settore commerciale aventi specifica esperienza nel settore del metano per autotrazione.
6. 1. Froner, Lulli, Calaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.


Pag. 90

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Atto n. 294),
ricordato che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha previsto per l'ENEA un ruolo fondamentale nell'ambito della nuova politica energetica e più in generale nello sviluppo complessivo del Paese, assegnandole i compiti istituzionali di promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica e di assicurare la prestazione di servizi avanzati al Paese nei settori dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e allo sviluppo economico sostenibile;
rilevato che l'atto del Governo in titolo assegna all'ENEA ulteriori nuovi compiti e funzioni senza prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per far fronte all'adempimento di tali nuovi compiti;
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) il Governo provveda ad adottare ogni iniziativa utile per riportare il valore del contributo ordinario dello Stato per l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, incluso nella tabella C, missione ricerca e innovazione del disegno di legge sulla stabilità, alla somma originaria prevista dalla finanziaria 2010;
b) valuti il Governo l'opportunità di una progressiva entrata in vigore delle disposizioni del provvedimento in oggetto, che coinvolgano il sistema produttivo, nonché l'opportunità di promuovere, attraverso le forme ritenute più idonee, attività di informazione e supporto a favore delle piccole e medie imprese destinatarie dei nuovi obblighi conseguenti dallo schema di decreto legislativo in titolo.

Consulta resoconti
Consulta convocazioni