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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
II Commissione

SOMMARIO

Martedì 25 gennaio 2011


SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento (Seguito dell'esame e rinvio) ... 32
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 35

Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti. C. 3480 Lo Presti (Seguito dell'esame e rinvio) ... 33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

II Commissione - Resoconto di martedì 25 gennaio 2011


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SEDE REFERENTE

Martedì 25 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che nella scorsa seduta è stato riaperto il termine per la presentazione di nuovi emendamenti, volti sostanzialmente a riformulare taluni degli emendamenti già presentati sulla base del dibattito svoltosi in Commissione. Sono stati pertanto presentati una serie di emendamenti dall'onorevole Ferranti, relativamente agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7, nonché un subemendamento dall'onorevole Contento all'emendamento 1.100 del Relatore (vedi allegato). Avvisa che sono stati ritirati gli emendamenti Ferranti 1.2 e 2.2 (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 gennaio 2011).
Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Rao 1.1, ove riformulato come modificativo dell'articolo 1, anziché sostitutivo dello stesso, nonché inserendovi il contenuto del proprio emendamento 1. 100, come modificato dal subemendamento Contento 0.1.100. Esprime pertanto parere favorevole sul subemendamento


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Contento 0.1.100.1 e sul proprio emendamento 1.100. Formula quindi l'invito al ritiro delle ulteriori proposte emendative presentate, riservandosi un ulteriore approfondimento dell'emendamento Ferranti 4.2 qualora fosse ripresentato in occasione dell'esame in Assemblea, ritenendo che esso presenti degli aspetti meritevoli di attenzione.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che per l'emendamento Ferranti 4.2, sul quale esprime parere favorevole.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, alla luce dei pareri espressi dal Governo, modifica il proprio parere sull'emendamento Ferranti 4.2 in parere favorevole.

Angela NAPOLI (FLI) sottoscrive e fa propri tutti gli emendamenti dell'onorevole Rao e riformula l'emendamento 1.1 nei termini proposti dal relatore (vedi allegato).

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che a seguito della riformulazione dell'emendamento 1.1, lo stesso sarà posto in votazione dopo l'emendamento Ferranti 1.51.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.50 e 1.51 ed approva l'emendamento Rao 1.1 (nuova formulazione), sottoscritto dall'onorevole Angela Napoli (vedi allegato).

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Rao 1.1 (nuova formulazione), non saranno posti in votazione il subemendamento Contento 0.1.100.1 e l'emendamento 1.100 del Relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Ferranti 1.050 e 2.50, Rao 2.1, gli identici emendamenti Ferranti 3.1 e Rao 3.2, nonché l'emendamento Rao 4.1; approva l'emendamento Ferranti 4.2; respinge gli emendamenti Ferranti 4.51, Rao 5.1, Ferranti 5.2, 6.1, 6.51 e 6.50, Rao 6.2, Ferranti 7.50 e 7.1, nonché l'emendamento Rao 7.2.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che il testo come modificato dagli emendamenti approvati sarà inviato alla Commissione Affari Costituzionali per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure di sostegno e di incentivo per lo sviluppo delle libere professioni, nonché delega al Governo in materia di estensione della disciplina del concordato preventivo e per l'istituzione di una procedura di esdebitazione in favore dei professionisti.
C. 3480 Lo Presti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 gennaio 2011.

Antonino LO PRESTI (FLI), relatore, ricorda di avere svolto la relazione nella precedente seduta. Invita quindi i colleghi ad intervenire sul merito del provvedimento, auspicando che si possa giungere ad una rapida approvazione dello stesso. Il provvedimento, infatti, reca misure delle quali il mondo delle professioni appare avere urgente ed immediato bisogno, anche in considerazione delle gravi conseguenze della crisi economico-finanziaria.

Manlio CONTENTO (PdL) chiede al relatore se non sia opportuno far confluire, tramite apposite proposte emendative, il contenuto del provvedimento in esame nell'ambito della proposta di legge n. 2364, già approvata dal Senato, e recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. In tal


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modo sarebbe forse possibile approvare le disposizioni in esame con maggiore rapidità.

Antonino LO PRESTI (FLI), relatore, precisa di non avere nulla in contrario al riguardo, ma sottolinea come il contenuto del provvedimento in esame sia estremamente articolato, eterogeneo e solo in parte analogo a quello della proposta di legge indicata dall'onorevole Contento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

II Commissione - Martedì 25 gennaio 2011


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1

Sostituirlo con il seguente:
1. Al secondo comma dell'articolo 152 del codice penale, dopo le parole «di persistere nella querela» è aggiunto in fine il seguente periodo: «ovvero quando il querelante, pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione a comparire, non compare all'udienza, senza addurre un legittimo impedimento».
1. 1. Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: ovvero quando il querelante, pur ritualmente notificato con le seguenti: ovvero quando il querelante ha ricevuto il risarcimento del danno in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni, fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies, ovvero, pur avendo ricevuto rituale notifica della citazione,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale è inserito il seguente: «Ai sensi del precedente comma, l'offerta di cui all'articolo 1209 del codice civile, ritenuta congrua dal giudice procedente, equivale a danno risarcito».
1. 1. (Nuova formulazione) Rao, Ria, Angela Napoli.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
1. all'articolo 152 comma 2 del codice penale, dopo le parole «non è comparso» sostituire le parole «all'udienza» con le seguenti «alla prima udienza dibattimentale o a quella in cui deve essere sentito come testimone».

Conseguentemente, all'articolo 468 del codice di procedura penale. al comma 2 dopo le parole ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame inserire il seguente periodo: Nei reati perseguibili a querela, se il querelante sia indicato nelle liste testimoniali, il giudice dispone che la citazione sia effettuata per la prima udienza, a meno che ciò non pregiudichi l'ordinato svolgimento del processo.
1. 50. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 152 comma 2 del codice penale, inserire in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il querelante si considera comparso alla prima udienza dibattimentale quando si presenti personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale».
1. 51. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.


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Dopo le parole: risarcimento del danno, inserire le seguenti: in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni e fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies.
01. 100. 1. Contento.

Al comma 1, dopo le parole: quando il querelante, inserire le seguenti: ha ricevuto il risarcimento del danno, ovvero.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale è inserito il seguente: «Ai sensi del precedente comma, l'offerta di cui all'articolo 1209 del codice civile, ritenuta congrua dal giudice procedente, equivale a danno risarcito».
1. 100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale inserire il seguente: «Articolo 484-bis. Alla prima udienza dibattimentale, il giudice, quando il reato e perseguibile a querela di parte, promuove la conciliazione fra le parti.».
1. 050. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

ART. 2

Apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1, capoverso articolo 337, comma 4 del codice di proceduta penale, dopo le parole «espresso avvertimento» inserire la seguente «scritto» e, dopo le parole «non comparendo il querelante all'udienza» inserire le seguenti le seguenti «in cui deve essere sentito come testimone, e, dopo il comma 2 dell'articolo 337 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:
2. All'articolo 380 comma 3 del codice di procedura penale dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'ufficiale o l'agente rilascia l'attestazione e provvede all'avvertimento di cui al comma 4 dell'articolo 337».
3. All'articolo 381 comma 3 del codice di procedura penale dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'ufficiale o l'agente rilascia l'attestazione e provvede all'avvertimento di cui al comma 4 dell'articolo 337.».
2. 50. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

Sostituirlo con il seguente:
2. Al comma 4 dell'articolo 337 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente periodo: «Contestualmente, è dato espresso avviso al querelante che, se a seguito di rituale notifica non comparirà in udienza senza addurre un legittimo impedimento, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela».
2. 1. Rao, Ria, Angela Napoli.

ART. 3

Sopprimerlo.
*3. 1. Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimerlo.
*3. 2. Rao, Ria, Angela Napoli.

ART. 4

Sopprimerlo.
4. 1. Rao, Ria, Angela Napoli.


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Sostituirlo con il seguente: Art. 4. 1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: 2-ter. Il giudice rinnova d'ufficio la citazione al querelante qualora sia provato o appaia probabile che questi non ne abbia avuto effettiva conoscenza».
4. 2. Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti in quanto compatibili.
4. 51. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

ART. 5

Al comma 1, lettera f-bis), sostituire le parole giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento.
5. 1. Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, capoverso articolo 429 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-bis dopo le parole giustificato motivo, sono inserite le seguenti: nell'udienza in cui deve essere sentito come testimone.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, introdurre l'articolo 5-bis: Art. 5-bis. 1. All'articolo 142 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 lettera e) dopo le parole «l'avvertimento» inserire le seguenti «salvo che si tratti del querelante»;
b) al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: f) nei reati procedibili a querela, quando si debba procedere a citazione del querelante come testimone, l'avvertimento espresso a questi che, non comparendo senza addurre un giustificato motivo, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela ai sensi dell'articolo 152 comma 2 del codice penale.
c) al comma 4, dopo le parole «lettere b), c), e)», aggiungere le seguenti: «f)».
5. 2. Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

ART. 6

Sopprimere l'articolo 6.
6. 1. Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole non comparendo inserire le seguenti alla prima udienza dibattimentale o a quella in cui deve essere sentito come testimone.
6. 50. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole: giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento.
6. 2. Rao, Ria, Angela Napoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 51. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.


Pag. 38

ART. 7

Sopprimerlo.
7. 50. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

Sostituirlo con il seguente: Art. 7. 1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso di reati procedibili a querela, la citazione al querelante contiene altresì l'avvertimento che, non comparendo senza addurre un giustificato motivo dovuto a caso fortuito o forza maggiore, il giudice dichiarerà l'improcedibilità dell'azione penale»;
b) dopo il comma 5 dell'articolo 29 inserire il seguente: «Qualora il querelante, senza addurre un'impossibilità dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non sia comparso personalmente all'udienza il giudice dichiara non doversi procedere, a meno che non risulti omesso l'avvertimento previsto dall'articolo 20 comma 4. In tale ultimo caso il giudice di pace dispone il rinvio dell'udienza ed ordina la notificazione al querelante assente del verbale d'udienza, con l'espresso avvertimento che, non comparendo all'udienza successiva senza addurre giustificato motivo dovuto a caso fortuito o forza maggiore, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela ai sensi dell'articolo 152 comma 2 del codice penate. In caso di dichiarazione di improcedibilità si applica l'articolo 31;
e) all'articolo 31 comma 1 dopo le parole «ai sensi dell'articolo» inserire le seguenti «29 comma 5 o»;
d) sostituire l'articolo 31 comma 3 con il seguente: «Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza, invitando il querelante a provvedere alle notifiche.».
7. 1. Ferranti, Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, lettera a), capoverso f-bis), sostituire le parole: giustificato motivo con le seguenti: legittimo impedimento.
7. 2. Rao, Ria, Angela Napoli.

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